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D-4839/2021

D-4839/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come è il caso nella presente disamina.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 4.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia il (...) e che egli è beneficiario di un permesso di soggiorno valido sino al (...) (cfr. n. 9/1 e 26/1). Altresì, la Grecia, il 13 agosto 2021, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. n. 26/1). Circostanze che sono fra l'altro pure state confermate dall'interessato nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 17/3). Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento.

E. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Altresì, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3; D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2; D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 7.3 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che costui sarebbe esposto al rischio reale di subire, come egli ritiene nel ricorso, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese.

E. 7.3.1 Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non sarebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica sarebbe peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85).

E. 7.3.2 Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua responsabilità dal profilo dell'art. 3 CEDU - ciò che renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento contrario a tale disposizione - quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l'asilo totalmente dipendente dall'assistenza pubblica nell'impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, allorché si troverebbe in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d'espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU, Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata, par. 42; cfr. anche nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1988/2022 del 6 maggio 2022 consid. 5.4, E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 6.4.1).

E. 7.3.3 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale osserva come da giurisprudenza costante, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento vengono riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe. Essendo il suddetto Paese firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), essa rispetta di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2 con riferimenti citati [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative (in particolare di quelli dell'[...], di [...] e della [...], nonché della [...] e dell'[...] ai quali l'interessato si riferisce nel suo ricorso) relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia, nonché segnatamente anche riguardo a persone disabili. In merito il Tribunale si è espresso anche in una sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 (pubblicata quale sentenza di riferimento), dove malgrado abbia rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 9), ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.1). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per la via giudiziaria (cfr. tra le altre la sentenza D-1988/2022 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 succitata consid. 8.2; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale E-4040/2021 consid. 9.4.1). Il Tribunale osserva inoltre come anche la Grecia risulti essere firmataria della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, e che dalle referenze citate nel ricorso, a parte delle difficoltà burocratiche alle quali si possono scontrare per ottenere determinate prestazioni o essere registrate quali persone con disabilità, non risulta in modo concordante come tali persone vengano effettivamente discriminate su suolo greco. Infine, si rammenta come, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci - e questi ultimi anche nel caso di violazione della suddetta Convenzione delle persone con disabilità - ed in ultima istanza la CorteEDU (cfr. art. 34 CEDU). Per quanto attiene infine la lettera indirizzata da parte di sei Stati europei, inclusa la Svizzera, alla Commissione europea del 1° giugno 2021, citata nel memoriale ricorsuale (cfr. missiva reperibile al sito internet: < https://www.statewatch.org/media/2485/letter-six-schengen-states-to-european-commission-secondary-movements-1-6-21.pdf >, consultato da ultimo il 13 maggio 2022), il Tribunale osserva come secondo il senso della stessa, gli Stati membri firmatari esortino la Commissione europea con la medesima, ad intraprendere determinati passi procedurali con la Grecia, atti ad appurare la situazione nel precitato Paese di richiedenti l'asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, ed a trovare il prima possibile delle soluzioni, se necessario con il supporto adeguato da parte della Commissione. Conseguentemente, neppure tale missiva, risulta contenere degli elementi che facciano mutare la conclusione sopra esposta a cui giunge in casu il Tribunale.

E. 7.3.4 Tornando al caso in parola, l'insorgente, quale beneficiario dello statuto di rifugiato, può così rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che gli spettano. Invero, malgrado egli nel suo ricorso abbia evidenziato come dopo il conferimento dello statuto di rifugiato, e già in parte anche prima, non avrebbe ricevuto un alloggio adeguato o cure mediche a lui necessarie, come pure si sarebbe visto costretto a causa della sua disabilità ad accettare un lavoro quale (...) sottopagato e non adeguato alla sua situazione valetudinaria; non ha mai allegato in corso di procedura, né men che meno in fase ricorsuale, di essersi effettivamente rivolto alle autorità greche per far valere i suoi diritti in quanto gli stessi sarebbero stati in concreto violati. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Non dimostra neppure che, in quanto beneficiario di tale statuto, egli si sia trovato in Grecia completamente dipendente dall'aiuto pubblico, confrontato all'indifferenza delle autorità, né che si sia infine trovato in una situazione di privazione incompatibile con la dignità umana che lo avrebbe spinto a lasciare tale Paese. Difatti, al contrario delle sue argomentazioni ricorsuali, risulta come egli, fintantoché avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato avrebbe soggiornato dapprima nel campo di C._______, ed in seguito in un altro campo a seguito dell'incendio intervenuto nel primo luogo, e successivamente al suo ottenimento della protezione internazionale si sarebbe recato ad D._______, ove sarebbe stato assunto per lavorare quale (...). A riprova di tali suoi asserti, egli ha presentato delle fotografie che rappresenterebbero il campo dove avrebbe soggiornato in Grecia, raccontando in merito che avrebbe dovuto fare la fila per ottenere qualsiasi prestazione, come andare dal medico, ricevere cibo o acqua (cfr. n. 17/3). A questo proposito, sebbene le condizioni di alloggio in Grecia non raggiungano gli standard di altri Paesi europei, o quelli della Svizzera, il Tribunale non ravvisa in tali immagini - anche venissero ritenute effettivamente dimostrative della situazione di alloggio nel quale viveva il ricorrente in Grecia - la prova di qualsivoglia violazione nei suoi confronti da parte delle autorità elleniche. Inoltre circa la sua dichiarazione generica di essere stato cacciato dall'ospedale in un'evenienza, allorché si sarebbe presentato per una visita programmata il (...) (cfr. n. 17/3), non ha portato in proposito neppure con il ricorso degli elementi maggiormente sostanziati e concreti, per ammettere che egli sia stato effettivamente privato di cure mediche necessarie su suolo ellenico. Appare inoltre contrario agli atti di causa, l'asserzione apportata dalla rappresentante legale soltanto in fase ricorsuale, che l'interessato non sarebbe stato a conoscenza di soffrire di poliomielite all'arto inferiore sinistro nell'infanzia sino a quando ella non lo avrebbe informato in proposito, in quanto appare dalle stesse allegazioni del ricorrente, come egli fosse stato trattato prima di giungere in Svizzera per la medesima con vari interventi di allungamento (cfr. n. 33/2, 35/2 e 39/2). Alla stessa stregua poi dell'autorità inferiore, anche il Tribunale ritiene che dalle asserzioni rese dall'insorgente in corso di procedura, a differenza di quanto sostenuto dal medesimo sia nel suo parere che nel gravame, non si rilevi come la problematica di salute di cui soffrirebbe già dall'infanzia gli abbia cagionato concretamente delle difficoltà di accesso alle prestazioni essenziali. Invero, fino al diritto di essere sentito (cfr. n. 28/2), egli ha sostenuto che in relazione al suo stato di salute, egli avrebbe subito delle aggressioni da parte di terze persone, ma senza dichiarare in alcun modo di non avere ricevuto delle prestazioni o dell'aiuto in rapporto al medesimo da parte delle autorità elleniche. In proposito, egli si è difatti limitato a rilevare genericamente come le autorità elleniche non lo avrebbero aiutato contro le aggressioni da parte di terzi, né avrebbe ricevuto delle indicazioni su dove poter cercare un lavoro od un alloggio una volta ottenuto lo statuto di rifugiato, o ancora che non conoscerebbe delle associazioni caritatevoli o gruppo umanitario in Grecia (cfr. n. 28/2). Tuttavia, egli non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza, a conferma del fatto che egli si sia effettivamente indirizzato alle predette per richiedere un aiuto o supporto in tal senso, e che gli siano stati negati. Difatti, seppure il Tribunale non ignori che le condizioni per trovare un alloggio o un lavoro in Grecia siano difficili, su suolo ellenico sono presenti degli organismi di natura caritativa, che possono provvedere un qualche tipo di assistenza e servire d'intermediario per i passi amministrativi. In specie, viste le sue dichiarazioni, non può essere ritenuto che egli abbia esaurito tutte le possibilità per far valere i suoi diritti in Grecia. Anche contro le aggressioni di terze persone, avendo lo Stato greco un'autorità di polizia funzionante in grado e disposta a perseguire tali atti, egli potrà senz'altro indirizzarsi ad essa nel caso di bisogno (cfr. sentenze del Tribunale D-1988/2022 consid. 5.6, D-114/2021 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.).

E. 7.3.5 Quanto alle patologie riferite dall'insorgente, va rilevato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad un stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenze della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, par. 181 segg.).

E. 7.3.6 Ora, tornando al caso in disamina, sulla base della documentazione medica agli atti appare come al ricorrente siano state poste le diagnosi di poliomielite nell'infanzia con grave ipotrofia e deficit neurologico all'arto inferiore sinistro e piede cavo equino; come pure una gonalgia mediale in esiti di poliomielite che è stata trattata con un buon miglioramento clinico e funzionale del ginocchio sinistro con tre infiltrazioni. Per queste ultime patologie la deambulazione del ricorrente avverrebbe con ovvia zoppia, ma sarebbe possibile effettuare i passaggi posturali da seduto ad in piedi, con articolarità del ginocchio ridotta. Dopo l'ultima infiltrazione, il medico specialista curante, ha consigliato un controllo fra 6 mesi per un eventuale secondo ciclo di infiltrazioni, come pure l'applicazione di ghiaccio locale e l'assunzione di un farmaco antinfiammatorio al bisogno (cfr. n. 39/2). Altresì, l'insorgente soffrirebbe di un'algia testicolare funzionale, problematica per la quale, dopo visita specialistica, è stato posto un sospetto di varicocele bilaterale, senza tuttavia segnalare urgenze urologiche in atto ed indicato unicamente un'eventuale conferma diagnostica con ecografia scrotale a discrezione del curante (cfr. n. 29/1 e 53/2). Quale ulteriore diagnosi è stata posta una cefalea tipo tensivo (cfr. n. 37/2 e 49/2). Per le suddette patologie, quale trattamento farmacologico, al ricorrente sono stati prescritti l'assunzione di Dafalgan 1g se dolori e cefalea e Relaxane per 30 giorni nell'ultima visita effettuata prima dell'emissione della decisione del (...) (cfr. n. 37/2). Successivamente all'emanazione del provvedimento avversato, si è palesata un'ulteriore diagnosi, non riscontrata in precedenza, ovvero una sindrome depressiva, con la prescrizione medica, oltreché dei suddetti due farmaci, anche di Mirtazapin 15 mg e l'indicazione di organizzare un consulto presso l'(...) di B._______ (cfr. n. 49/2). Nell'ultimo certificato medico disponibile, tale diagnosi è mutata in disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, con oltre la prescrizione di Mirtazapin 30 mg e Relaxane, anche di Temesta 1 mg in caso d'insonnia (cfr. n. 53/2). In quest'ambito, si deve ricordare che l'aggravamento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un suo trasferimento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 8.6 con ulteriori riferimenti citati). Nella fattispecie, ciò appare essere il caso, in quanto tale patologia risulta essere apparsa soltanto dopo l'emissione della decisione impugnata e dopo il novembre 2021 non vi sono più documenti medici che accertino la medesima o l'effettiva presa a carico psicologica rilevata nell'ultimo rapporto medico, nonché neppure con il gravame l'insorgente ha evidenziato ulteriori elementi concreti, non già evincibili dagli atti (cfr. n. 49/2 e 53/2), che lascino presagire una particolare gravità della medesima tanto da rendere un suo trasferimento in Grecia non eseguibile. Inoltre, in caso di bisogno avverato, dei trattamenti e delle cure dello spettro psichiatrico sono presunti essere disponibili in Grecia, in particolare ad D._______, tenuto conto delle infrastrutture di salute presenti in tale paese e del diritto del ricorrente derivante dal suo statuto di rifugiato in tale paese che gli offre un accesso alle cure mediche alle stesse condizioni che i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e lett. e, art. 30 par. 1 direttiva qualificazione; cfr. anche a tal proposito le sentenze del Tribunale D-1988/2022 consid. 6.8, E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.1). Tali precitate affezioni, quand'anche non siano in alcun modo da sminuire, non raggiungono la soglia di gravità nel senso restrittivo della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 7.3.5). Invero, alla luce di quanto sopra emerso, si può dedurre che il ricorrente si trovi in una situazione medica stabile, non necessitante di alcuna cura medica o trattamento d'urgenza.

E. 7.3.7 Tutto ciò considerato, il ricorrente non è stato in grado di stabilire, oggettivamente, e secondo ogni probabilità, che il suo allontanamento in Grecia lo condurrebbe irrimediabilmente ad una miseria completa, alla fame, e così pure ad una degradazione grave del suo stato di salute, all'invalidità o ancora alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Non è neppure prevedibile, nel suo caso particolare, che al suo rientro in Grecia, egli si troverebbe, malgrado delle possibilità di sostegno sul posto e la sua conoscenza pratica di tali possibilità, confrontato all'indifferenza delle autorità elleniche e delle diverse organizzazioni caritative presenti sul posto. Seppure le sue condizioni di vita materiale nel succitato Paese, in quanto ivi beneficiario di protezione internazionale, possano essere più precarie che quelle che egli otterrebbe in genere in Svizzera; tuttavia, come già sopra rilevato, dagli elementi all'inserto non si evincono in specie delle considerazioni umanitarie imperiose che risultino ostative all'allontanamento del ricorrente verso lo Stato succitato, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/2021 consid. 6.4.4).

E. 7.3.8 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Grecia, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico applicabili nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Altresì ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenze del Tribunale E-1985/2021 consid. 7.2 con ulteriore riferimento; sentenza di riferimento succitata D-559/2020 consid. 9).

E. 8.2 Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinta o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3).

E. 8.3 Nel caso in disamina, in primo luogo si osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento nel suo gravame alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010; sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 7.3.3 e 7.3.4). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 7), non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia.

E. 8.4.1 Le problematiche di natura medica risultano inoltre decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d'origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altre tipologie di presa a carico rispetto a quelle prescritte in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di ottenere un trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti; tra le altre la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 9.3 con ulteriori riferimenti citati).

E. 8.4.2 Anche sotto questo punto di vista, ed alla luce di quanto già esposto supra al consid. 7.3.6, le cure ed i trattamenti previsti per le patologie del ricorrente, sono presunti essere disponibili in Grecia, tenuto conto delle infrastrutture esistenti e del diritto dell'insorgente di avere accesso alle cure di salute alle medesime condizioni che i cittadini greci (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1988/2022 consid. 6.8 con ulteriori rif. cit.). Su tali presupposti, le sue problematiche di salute non sono suscettibili di costituire un ostacolo insormontabile, dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Dagli atti poi, a differenza di quanto appare implicitamente proporre la rappresentante legale dell'insorgente nel gravame, anche con la presentazione di un mezzo di prova inerente l'argomento (cfr. sub doc. 3), non vi sono indizi che lascino presagire che la malattia da poliomielite contratta dall'insorgente in età infantile, risulti essere tutt'ora contagiosa, e quindi che rappresenterebbe ancora attualmente una problematica di salute pubblica. Pertanto la stessa, anche da questo profilo, non rappresenta un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 8.4.3 Tutto ciò considerato, apparterrà poi alle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente di tenere conto dello stato di salute fisico e psichico di quest'ultimo al momento dell'effettivo allontanamento e di adottare allora le misure che potrebbero essere eventualmente necessarie, informandone precedentemente le autorità greche competenti.

E. 8.4.4 Per i motivi testé enucleati, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 9 Ne discende quindi che l'insorgente non è riuscito nell'intento di sovvertire la presunzione secondo la quale la Grecia si attiene ai suoi obblighi internazionali - ed in tale frangente che sia pure uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - ed un allontanamento in tale Stato membro europeo risulta essere ammissibile ed esigibile. Alla luce di tale conclusione, nemmeno occorre richiedere in specie delle garanzie individuali alla Grecia quanto alla fornitura di un alloggio adeguato e di cure mediche all'interessato (cfr. sentenza del Tribunale E-4040/2021 consid. 9.4.4 con riferimento citato).

E. 10 Da ultimo, neppure si ravvisano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto come le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente sul loro territorio. Le restrizioni temporanee da relazionare alla situazione pandemica, sono del resto ininfluenti (cfr. sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 10).

E. 11 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la decisione avversata confermata.

E. 12 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4839/2021 Sentenza del 12 luglio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla signora Giuseppina Santoro, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM del 25 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-3/2). B. Dalle investigazioni intraprese dalla SEM, in particolare dalla consultazione della banca dati europea «EURODAC», è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...), ottenendone la protezione internazionale sussidiaria il (...) (cfr. n. 9/1 e 10/1). C. Il (...) agosto 2021 si è tenuto con l'interessato un verbale di rilevamento dei suoi dati personali (cfr. n. 14/9), nel contesto del quale egli ha segnatamente depositato la fotocopia della sua taskara, nonché asserito di essere entrato quale primo Paese europeo, in Grecia il (...) (cfr. n. 14/9, p.to 4.01 seg., pag. 4 seg. e p.to 5.02, pag. 5). Il (...) agosto 2021 la SEM ha svolto un colloquio Dublino con l'interessato (cfr. n. 17/3), il quale ha affermato di aver ricevuto una decisione positiva in Grecia che gli concede lo statuto di rifugiato e che avrebbe ricevuto un titolo di viaggio ed un documento d'identità, malgrado fosse stato costretto a presentare una domanda d'asilo nel succitato Paese il (...). Questionato in merito al suo stato di salute, egli ha in particolare lamentato problemi ad una gamba che sarebbe invalida e dolori testicolari. Durante il medesimo colloquio, l'interessato ha presentato copia della sua taskara con la traduzione in inglese (cfr. n. 12, mezzi di prova n. 1 e n. 2), nonché un foglio rilasciatogli dalle autorità greche (cfr. n. 19/1), che riguarderebbe secondo le sue dichiarazioni una visita medica prevista il (...) in Grecia, ma durante la quale non sarebbe stato visitato poiché l'avrebbero cacciato dall'ospedale allorché si sarebbe ivi presentato per l'appuntamento. Ha inoltre depositato diciotto fotografie (cfr. n. 20/18) riguardanti la situazione nei campi dove avrebbe vissuto in Grecia (fotografie da 1 a 6), nonché il suo luogo di lavoro (fotografie da 7 a 18). In merito a quest'ultimo ha specificato di essere stato assunto quale (...) da una persona (...), per la quale avrebbe lavorato 8-9 ore al giorno, con una remunerazione di (...) al giorno. D. L'11 agosto 2021, l'autorità inferiore ha quindi concesso al richiedente il diritto di essere sentito circa l'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (RS 142.31) con allontanamento verso la Grecia (cfr. n. 21/1). E. Il medesimo giorno, la SEM ha presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione del richiedente (cfr. n. 24/2 e 25/1) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]). Il 13 agosto 2021, la Grecia ha accettato la riammissione, precisando che all'interessato è stato concesso lo statuto di rifugiato il (...) e che è titolare di un permesso di soggiorno valido dal (...) fino al (...) (cfr. n. 26/1). F. Con scritto del 16 agosto 2021 (cfr. n. 28/2) l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, ha innanzitutto censurato le difficili condizioni di accoglienza cui avrebbe dovuto far fronte nel Paese ellenico, nonché ribadito le problematiche mediche di cui egli soffrirebbe. A causa di queste ultime, egli ha inoltre asserito di essere stato vittima più volte in Grecia di aggressioni da parte di terze persone, contro le quali le autorità elleniche non lo avrebbero aiutato. Altresì, una volta ottenuta la protezione internazionale, non avrebbe più ricevuto alcun tipo di supporto né indicazione da parte delle autorità greche per la ricerca di un alloggio e di un lavoro. In Grecia egli non avrebbe per di più alcuna rete familiare o sociale che potrebbe supportarlo e non conoscerebbe alcuna associazione caritatevole né sarebbe mai venuto in contatto con un gruppo umanitario nel detto Paese. La protezione giuridica, sulla scorta di alcuni rapporti, di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) e di una lettera alla Commissione europea che sei Stati europei, tra i quali la Svizzera, avrebbero indirizzato, ha quindi disquisito sulle criticità in essere nel contesto greco, in particolare ponendo l'accento sull'impossibilità, per i beneficiari di protezione internazionale, di ottenere un adeguato sostegno medico, assistenziale e di accesso al mercato di lavoro e ad un alloggio. Sulla scorta di tali elementi, e considerato che l'interessato non avrebbe ottenuto l'accesso alle cure mediche a lui necessitanti in Grecia - problematiche mediche di cui soffrirebbe che sarebbero tutt'ora in corso d'esame in Svizzera - l'interessato ha ritenuto che tale situazione si produrrebbe nuovamente in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia. Ha quindi chiesto alla SEM di esaminare la sua domanda d'asilo in Svizzera e conseguentemente di voler rinunciare alla non entrata nel merito della medesima. G. Dopo una prima visita medica intervenuta il (...) (cfr. n. 22/2), l'insorgente è stato sottoposto a diversi ulteriori consulti medici, che hanno posto le diagnosi di: poliomielite nell'infanzia con esiti (atrofia) arto inferiore sinistro, paresi arto inferiore sinistro, piede cavo equino; gonalgia mediale in esiti di poliomielite - per i quali il richiedente è stato sottoposto ad un ciclo di tre infiltrazioni - cefalea tipo tensivo; algia testicolare funzionale con sospetto di varicocele bilaterale (cfr. n. 29/1, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2 e 39/2). Egli è inoltre stato visitato per una problematica dentale, nel frattempo risoltasi (cfr. n. 30/3 e 31/2). Il (...) preposto, ha confermato su richiesta alla SEM il (...), che non vi fossero ulteriori appuntamenti medici previsti in futuro per l'interessato (cfr. n. 40/1 e 41/1). H. Il 25 ottobre 2021 il richiedente ha inoltrato il parere (cfr. n. 44/4) circa il progetto di decisione della SEM del 22 ottobre 2021 (cfr. n. 43/10). Sulla scorta di citazioni di ulteriori rapporti e prese di posizione di terze parti e di organizzazioni non governative nazionali ed internazionali, egli ha nuovamente evidenziato il carattere inammissibile ed inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento in Grecia, in particolare dovute alle patologie di cui lui è affetto, nonché alle condizioni di soggiorno nel predetto Paese al quale egli si sarebbe veduto confrontato. Segnatamente, egli ha allegato di essersi ritrovato a dover lavorare quale (...) - producendo in tale contesto a supporto una fotografia - in quanto a causa della sua malattia nessuno lo avrebbe voluto assumere. Una sua riammissione in Grecia, alle attuali circostanze, apparirebbe inoltre poco compatibile con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (RS 0.109), in particolare con i suoi art. 3, 4, 14 e 16. Considerata quindi la vulnerabilità dell'interessato, la grave ipotrofia ed il deficit neurologico da poliomielite, a cui si aggiungerebbero altre problematiche di salute che sarebbero ancora in parte rimaste non acclarate, nonché per una questione di salute pubblica, ha proposto alla SEM non soltanto di rivalutare la domanda d'asilo presentata, ma altresì di richiedere un rapporto medico dettagliato (cosiddetto F4). I. Con decisione del 25 ottobre 2021, notificata il giorno seguente (cfr. n. 46/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera verso la Grecia, ordinandone contestualmente l'esecuzione. Nella predetta decisione, la SEM si è innanzitutto confrontata con il summenzionato parere dell'interessato, concludendo, al contrario di quanto allegato in quest'ultimo, come lo stato di salute sarebbe stato accertato in modo completo, la problematica di cui egli soffrirebbe sarebbe già insorta nell'infanzia ed oggettivamente non parrebbe aver avuto una rilevanza determinante nell'ambito del suo soggiorno in Grecia, atteso come egli avrebbe espresso un disagio legato alla sua invalidità, soltanto in relazione alle aggressioni perpetrate da terze persone. Altresì, al di là delle sue affermazioni e delle fotografie da lui presentate, le quali non potrebbero essere considerate quali mezzi di prova, non esisterebbe alcun elemento concreto che possa far ritenere come i suoi diritti sarebbero stati lesi da parte delle autorità elleniche violando le disposizioni internazionali alle quali sarebbero legate. Quo allo stato di salute dell'insorgente, accertato in modo completo, lo stesso non renderebbe inammissibile l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia. Ciò in quanto non sarebbe di una gravità tale da rappresentare un ostacolo alla stessa, e si potrebbe partire dall'assunto che l'infrastruttura ivi presente sia sufficiente per la presa in carico dei trattamenti e delle terapie a lui necessarie. Agli atti, al di là delle sue affermazioni, non risultano peraltro indizi oggettivi e concreti attestanti la negazione, da parte delle autorità elleniche, dei trattamenti sanitari a lui necessitanti. Neppure risulterebbe dalle insorgenze di causa né che lui si sia rivolto alle autorità greche per rivendicare i suoi diritti fondamentali, né tanto meno che vi sia stata una violazione da parte delle stesse, essendo fra l'altro possibile partire dall'assunto che la Grecia rispetti i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo. Peraltro nel predetto Paese esisterebbero degli organismi caritatevoli al quale in caso di necessità egli potrà indirizzarsi. Il suo allontanamento, non sarebbe quindi contrario in particolare all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). In un passo successivo, l'autorità inferiore ha ritenuto che né le difficili condizioni di esistenza in Grecia né tanto meno il suo stato valetudinario, siano un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il territorio greco. Segnatamente, le fotografie da lui consegnate avrebbero uno scarso valore probatorio poiché non contestualizzabili temporalmente e geograficamente; e comunque non esisterebbero indicazioni che egli, in caso di rinvio, verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale. Competerebbe poi a lui rivendicare i diritti che gli spettano nel predetto Paese, anche ricorrendo ai vari mezzi di ricorso disponibili in caso di violazione. Per quanto attiene le aggressioni che egli avrebbe subito in Grecia da parte di terze persone, il fatto allegato di non aver ricevuto alcun sostegno in merito dalle autorità elleniche, in mancanza di qualsivoglia mezzo di prova, rappresenterebbe una mera asserzione di parte. Inoltre, in caso di bisogno, egli potrebbe indirizzarsi alle autorità elleniche, che disporrebbero di un'autorità di polizia e di un sistema giudiziario funzionanti, che sarebbero in grado di offrirgli una protezione adeguata contro violenze ad opera di terzi. Infine, la SEM ritiene l'esecuzione del suo allontanamento pure come possibile sia dal profilo tecnico che da quello pratico. J. A seguito di una segnalazione il 29 ottobre 2021 da parte dell'infermeria del Centro federale nel quale è alloggiato l'interessato (cfr. atto SEM n. 48/1), quest'ultimo è stato visitato in medesima data dal medico, che ha posto quale diagnosi aggiuntiva, una sindrome depressiva, impostando un trattamento farmacologico e chiesto di organizzare un consulto presso il (...) (di seguito: [...]) di B._______ (cfr. n. 49/2). K. Per il tramite del suo ricorso del 3 novembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per un esame in Svizzera della domanda d'asilo. Egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo memoriale ricorsuale il ricorrente, dopo aver esposto e precisato l'istoriato procedurale, si duole di una possibile violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento in Grecia. L'insorgente rileva difatti come, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM, vi sarebbero delle evidenze agli atti circa il fatto che egli non avrebbe avuto accesso alle cure mediche a lui necessarie, nonché non gli sarebbe stata offerta alcuna misura di sostegno per la sua invalidità. A tal proposito, sottolinea nuovamente come sarebbe stato costretto ad accettare un'occupazione lavorativa quale (...), malgrado l'esigua paga e la poca compatibilità con il suo stato di salute, in quanto a causa della sua disabilità nessuno lo avrebbe voluto assumere. In proposito all'infezione da poliomielite di cui sarebbe stato affetto nell'infanzia e che gli avrebbe causato le problematiche all'arto inferiore sinistro di cui soffrirebbe ancora, cita, tra l'altro, alcuni estratti del rapporto dell'(...) del (...), nonché ha allegato, a dimostrazione che la stessa problematica di salute sia una problema mondiale di salute pubblica, un estratto dell'articolo dell'(...) presentato quale mezzo di prova con il ricorso ed intitolato: "(...)" del (...) (rubricato dal ricorrente quale doc. 3). L'interessato rileva inoltre come le difficoltà di accesso all'occupazione, all'assistenza sociale e sanitaria, come pure all'istruzione o all'alloggio, alle quali le persone disabili verrebbero confrontate in Grecia, sarebbero confermate da diversi rapporti di organismi non governativi internazionali. Proseguendo nell'analisi, citando numerose fonti di organizzazioni non governative come pure la lettera inviata alla Commissione europea il 1° giugno 2021 da sei governi europei, tra i quali la Svizzera, nonché di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito: CGUE), il ricorrente ritiene che le condizioni di vita e di accoglienza in Grecia non siano conformi alla CEDU, in particolare all'art. 3 CEDU, a causa delle carenze strutturali ed inadeguatezze delle stesse - in particolare dal profilo dell'alloggio e delle cure mediche - ai quali i migranti, ed anche i beneficiari di protezione internazionale, sarebbero confrontati in tale Paese. Solleva inoltre che nella sua valutazione la SEM non avrebbe considerato che le direttive europee e gli impegni internazionali assunti dalla Grecia ai quali l'autorità inferiore si richiamerebbe formalmente, non verrebbero come già dimostrato rispettati da parte delle autorità elleniche. Il numero, la qualità, la concordanza di tali rapporti, studi e prese di posizione sulla situazione di beneficiari di protezione internazionale, sarebbero a mente del ricorrente tali da permettere di confutare che per questi ultimi la Grecia possa ancora essere ritenuto un Paese terzo sicuro. Ciò, a maggior ragione se si consideri che nel caso specifico egli avrebbe fornito molti e concordanti elementi che evidenzierebbero come la sua vita, integrità fisica e libertà siano state messe a rischio dalle autorità elleniche. Riguardo poi alle fotografie prodotte dall'insorgente in corso di procedura di prima istanza, quest'ultimo contesta che non abbiano alcun valore probatorio come verrebbe ritenuto nella decisione impugnata. Difatti, le stesse sarebbero la conferma visiva di quanto da lui allegato rispetto agli alloggi dove si trovava. Deprivare le stesse di valore probatorio, senza considerare il complesso delle circostanze del caso di specie e degli altri mezzi di prova che avrebbe prodotto, limiterebbe senza ragione il suo diritto di difesa, rendendogli pertanto impossibile la prova dei fatti addotti. In un passo successivo, il ricorrente evidenzia come una sua riammissione in Grecia, alle attuali circostanze, sarebbe incompatibile con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in particolare con riferimento agli art. 3, 4, 14 e 16. La Grecia avrebbe peraltro già violato in modo crasso tali disposizioni, essendo che l'insorgente si sarebbe ritrovato senza cure mediche, senza misure di sostegno ed assistenza materiale nonché a dover lavorare in una situazione di evidente sfruttamento, apparendo inoltre violati in tali circostanze pure gli art. 17, 19 e 26 della succitata Convenzione. Sulla scorta poi della segnalazione al Cantone del (...), la rappresentante legale dell'insorgente sottolinea come l'emersione della diagnosi di sindrome depressiva - che non era stata precedentemente riscontrata nel ricorrente - aggraverebbe ulteriormente il quadro clinico, già fortemente delicato, di quest'ultimo. Grazie ai predetti elementi, l'interessato ritiene quindi che nell'evenienza di un suo rinvio in Grecia, egli andrebbe incontro con certezza a condizioni di vita degradanti ed inumane, già sperimentate nel corso del suo soggiorno greco, ed esposto a condizioni esistenziali di marginalizzazione, sfruttamento, senza cure e senza misure di accompagnamento adeguate - data anche la sua precaria condizione di salute e d'invalidità - che risulterebbero contrarie all'art. 3 CEDU. L. Con scritto del 3 dicembre 2021 il ricorrente ha trasmesso in allegato al Tribunale l'F2 del (...) (assunto nel frattempo anche agli atti della SEM: n. 53/2), riconfermandosi per il resto essenzialmente nelle motivazioni e conclusioni già esposte nel suo ricorso. Dal breve referto medico, si desume che, alle diagnosi già sopra evinte (cfr. lett. G), si è aggiunto un disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, con prescrizione di una terapia farmacologica a base di Mirtazapin 30 mg, Relaxane ed in riserva, in caso d'insonnia, di Temesta 1 mg. Si segnala inoltre nel medesimo rapporto medico che il ricorrente ha accettato una presa in carico psicologica e che verrà contattato per un colloquio a breve. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì, si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come è il caso nella presente disamina. 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 4.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia il (...) e che egli è beneficiario di un permesso di soggiorno valido sino al (...) (cfr. n. 9/1 e 26/1). Altresì, la Grecia, il 13 agosto 2021, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. n. 26/1). Circostanze che sono fra l'altro pure state confermate dall'interessato nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 17/3). Egli non ha inoltre né allegato né è stato in misura di fornire elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. 4.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2 Altresì, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante: le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3; D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2; D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 7.3 Di seguito, occorre dunque verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie all'insorgente, vi siano delle serie ragioni di credere che costui sarebbe esposto al rischio reale di subire, come egli ritiene nel ricorso, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un suo rinvio verso il succitato Paese. 7.3.1 Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non sarebbe interpretabile nel senso di obbligare gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della loro giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice allontanamento di una persona verso un paese ove la sua situazione economica sarebbe peggiore che non nello Stato contraente che lo espelle, non risulta essere sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti inumani o degradanti proibiti dall'art. 3 CEDU, in quanto le persone che non sono cittadini di tale Stato ed ai quali è imposto un obbligo di lasciare il paese non possono, in principio, rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente alfine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono forniti loro da tale Stato (cfr. le sentenze della CorteEDU, Naima Mohammed Hassan contro Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, 40524/10, par. 180; Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10, par. 65-73; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, par. 42; Müslim contro Turchia del 26 aprile 2005, 53566/99, par. 85). 7.3.2 Sempre secondo la CorteEDU, uno Stato può impegnare la sua responsabilità dal profilo dell'art. 3 CEDU - ciò che renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento contrario a tale disposizione - quando pone, con le sue azioni o omissioni, un richiedente l'asilo totalmente dipendente dall'assistenza pubblica nell'impossibilità di godere in pratica dei diritti che gli permetterebbero di provvedere ai suoi bisogni essenziali, allorché si troverebbe in una situazione di indigenza materiale estrema incompatibile con la dignità umana (cfr. le sentenze della CorteEDU, A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 27 segg.; Tarakhel contro Svizzera [Grande Camera] del 4 novembre 2014, 29217/12, par. 95 segg.; M.S.S. contro Belgio e Grecia [Grande Camera] del 21 gennaio 2011, 30696/09, par. 250 segg. e par. 263). Al contrario, in assenza di considerazioni umanitarie eccezionalmente imperiose, il fatto che nel caso d'espulsione il richiedente andrebbe incontro ad una degradazione importante delle sue condizioni di vita materiali e sociali non è di per sé sufficiente per comportare una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. le sentenze della CorteEDU, Mohammed Hussein precitata, par. 71; Sufi e Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07, par. 281-292; N. contro Regno Unito precitata, par. 42; cfr. anche nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1988/2022 del 6 maggio 2022 consid. 5.4, E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 6.4.1). 7.3.3 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale osserva come da giurisprudenza costante, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento vengono riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe. Essendo il suddetto Paese firmatario della CEDU, della Conv. tortura e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), essa rispetta di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2 con riferimenti citati [pubblicata quale sentenza di riferimento]). Concernente i beneficiari di protezione internazionale, l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento è, dal profilo dell'ammissibilità, ritenuta soltanto in casi particolari nei quali esistono degli indizi concreti di un rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie. A tal proposito il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti e prese di posizione delle diverse organizzazioni non governative (in particolare di quelli dell'[...], di [...] e della [...], nonché della [...] e dell'[...] ai quali l'interessato si riferisce nel suo ricorso) relative alla situazione attuale dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale in Grecia, nonché segnatamente anche riguardo a persone disabili. In merito il Tribunale si è espresso anche in una sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 (pubblicata quale sentenza di riferimento), dove malgrado abbia rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 9), ha ritenuto che non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2 [che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2]; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.1). I problemi noti in Grecia non permettono difatti di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di accordare la protezione internazionale, rispettivamente che i beneficiari di protezione internazionale non possano ottenere una tale protezione per la via giudiziaria (cfr. tra le altre la sentenza D-1988/2022 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.). Al riguardo, occorre inoltre evidenziare come, tale categoria di persone possa pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 succitata consid. 8.2; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale E-4040/2021 consid. 9.4.1). Il Tribunale osserva inoltre come anche la Grecia risulti essere firmataria della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, e che dalle referenze citate nel ricorso, a parte delle difficoltà burocratiche alle quali si possono scontrare per ottenere determinate prestazioni o essere registrate quali persone con disabilità, non risulta in modo concordante come tali persone vengano effettivamente discriminate su suolo greco. Infine, si rammenta come, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci - e questi ultimi anche nel caso di violazione della suddetta Convenzione delle persone con disabilità - ed in ultima istanza la CorteEDU (cfr. art. 34 CEDU). Per quanto attiene infine la lettera indirizzata da parte di sei Stati europei, inclusa la Svizzera, alla Commissione europea del 1° giugno 2021, citata nel memoriale ricorsuale (cfr. missiva reperibile al sito internet: , consultato da ultimo il 13 maggio 2022), il Tribunale osserva come secondo il senso della stessa, gli Stati membri firmatari esortino la Commissione europea con la medesima, ad intraprendere determinati passi procedurali con la Grecia, atti ad appurare la situazione nel precitato Paese di richiedenti l'asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, ed a trovare il prima possibile delle soluzioni, se necessario con il supporto adeguato da parte della Commissione. Conseguentemente, neppure tale missiva, risulta contenere degli elementi che facciano mutare la conclusione sopra esposta a cui giunge in casu il Tribunale. 7.3.4 Tornando al caso in parola, l'insorgente, quale beneficiario dello statuto di rifugiato, può così rivolgersi alle competenti autorità elleniche per far valere i diritti che gli spettano. Invero, malgrado egli nel suo ricorso abbia evidenziato come dopo il conferimento dello statuto di rifugiato, e già in parte anche prima, non avrebbe ricevuto un alloggio adeguato o cure mediche a lui necessarie, come pure si sarebbe visto costretto a causa della sua disabilità ad accettare un lavoro quale (...) sottopagato e non adeguato alla sua situazione valetudinaria; non ha mai allegato in corso di procedura, né men che meno in fase ricorsuale, di essersi effettivamente rivolto alle autorità greche per far valere i suoi diritti in quanto gli stessi sarebbero stati in concreto violati. Per il resto, dalle tavole processuali, non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di un suo allontanamento verso la Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Non dimostra neppure che, in quanto beneficiario di tale statuto, egli si sia trovato in Grecia completamente dipendente dall'aiuto pubblico, confrontato all'indifferenza delle autorità, né che si sia infine trovato in una situazione di privazione incompatibile con la dignità umana che lo avrebbe spinto a lasciare tale Paese. Difatti, al contrario delle sue argomentazioni ricorsuali, risulta come egli, fintantoché avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato avrebbe soggiornato dapprima nel campo di C._______, ed in seguito in un altro campo a seguito dell'incendio intervenuto nel primo luogo, e successivamente al suo ottenimento della protezione internazionale si sarebbe recato ad D._______, ove sarebbe stato assunto per lavorare quale (...). A riprova di tali suoi asserti, egli ha presentato delle fotografie che rappresenterebbero il campo dove avrebbe soggiornato in Grecia, raccontando in merito che avrebbe dovuto fare la fila per ottenere qualsiasi prestazione, come andare dal medico, ricevere cibo o acqua (cfr. n. 17/3). A questo proposito, sebbene le condizioni di alloggio in Grecia non raggiungano gli standard di altri Paesi europei, o quelli della Svizzera, il Tribunale non ravvisa in tali immagini - anche venissero ritenute effettivamente dimostrative della situazione di alloggio nel quale viveva il ricorrente in Grecia - la prova di qualsivoglia violazione nei suoi confronti da parte delle autorità elleniche. Inoltre circa la sua dichiarazione generica di essere stato cacciato dall'ospedale in un'evenienza, allorché si sarebbe presentato per una visita programmata il (...) (cfr. n. 17/3), non ha portato in proposito neppure con il ricorso degli elementi maggiormente sostanziati e concreti, per ammettere che egli sia stato effettivamente privato di cure mediche necessarie su suolo ellenico. Appare inoltre contrario agli atti di causa, l'asserzione apportata dalla rappresentante legale soltanto in fase ricorsuale, che l'interessato non sarebbe stato a conoscenza di soffrire di poliomielite all'arto inferiore sinistro nell'infanzia sino a quando ella non lo avrebbe informato in proposito, in quanto appare dalle stesse allegazioni del ricorrente, come egli fosse stato trattato prima di giungere in Svizzera per la medesima con vari interventi di allungamento (cfr. n. 33/2, 35/2 e 39/2). Alla stessa stregua poi dell'autorità inferiore, anche il Tribunale ritiene che dalle asserzioni rese dall'insorgente in corso di procedura, a differenza di quanto sostenuto dal medesimo sia nel suo parere che nel gravame, non si rilevi come la problematica di salute di cui soffrirebbe già dall'infanzia gli abbia cagionato concretamente delle difficoltà di accesso alle prestazioni essenziali. Invero, fino al diritto di essere sentito (cfr. n. 28/2), egli ha sostenuto che in relazione al suo stato di salute, egli avrebbe subito delle aggressioni da parte di terze persone, ma senza dichiarare in alcun modo di non avere ricevuto delle prestazioni o dell'aiuto in rapporto al medesimo da parte delle autorità elleniche. In proposito, egli si è difatti limitato a rilevare genericamente come le autorità elleniche non lo avrebbero aiutato contro le aggressioni da parte di terzi, né avrebbe ricevuto delle indicazioni su dove poter cercare un lavoro od un alloggio una volta ottenuto lo statuto di rifugiato, o ancora che non conoscerebbe delle associazioni caritatevoli o gruppo umanitario in Grecia (cfr. n. 28/2). Tuttavia, egli non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza, a conferma del fatto che egli si sia effettivamente indirizzato alle predette per richiedere un aiuto o supporto in tal senso, e che gli siano stati negati. Difatti, seppure il Tribunale non ignori che le condizioni per trovare un alloggio o un lavoro in Grecia siano difficili, su suolo ellenico sono presenti degli organismi di natura caritativa, che possono provvedere un qualche tipo di assistenza e servire d'intermediario per i passi amministrativi. In specie, viste le sue dichiarazioni, non può essere ritenuto che egli abbia esaurito tutte le possibilità per far valere i suoi diritti in Grecia. Anche contro le aggressioni di terze persone, avendo lo Stato greco un'autorità di polizia funzionante in grado e disposta a perseguire tali atti, egli potrà senz'altro indirizzarsi ad essa nel caso di bisogno (cfr. sentenze del Tribunale D-1988/2022 consid. 5.6, D-114/2021 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.). 7.3.5 Quanto alle patologie riferite dall'insorgente, va rilevato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad un stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenze della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, par. 181 segg.). 7.3.6 Ora, tornando al caso in disamina, sulla base della documentazione medica agli atti appare come al ricorrente siano state poste le diagnosi di poliomielite nell'infanzia con grave ipotrofia e deficit neurologico all'arto inferiore sinistro e piede cavo equino; come pure una gonalgia mediale in esiti di poliomielite che è stata trattata con un buon miglioramento clinico e funzionale del ginocchio sinistro con tre infiltrazioni. Per queste ultime patologie la deambulazione del ricorrente avverrebbe con ovvia zoppia, ma sarebbe possibile effettuare i passaggi posturali da seduto ad in piedi, con articolarità del ginocchio ridotta. Dopo l'ultima infiltrazione, il medico specialista curante, ha consigliato un controllo fra 6 mesi per un eventuale secondo ciclo di infiltrazioni, come pure l'applicazione di ghiaccio locale e l'assunzione di un farmaco antinfiammatorio al bisogno (cfr. n. 39/2). Altresì, l'insorgente soffrirebbe di un'algia testicolare funzionale, problematica per la quale, dopo visita specialistica, è stato posto un sospetto di varicocele bilaterale, senza tuttavia segnalare urgenze urologiche in atto ed indicato unicamente un'eventuale conferma diagnostica con ecografia scrotale a discrezione del curante (cfr. n. 29/1 e 53/2). Quale ulteriore diagnosi è stata posta una cefalea tipo tensivo (cfr. n. 37/2 e 49/2). Per le suddette patologie, quale trattamento farmacologico, al ricorrente sono stati prescritti l'assunzione di Dafalgan 1g se dolori e cefalea e Relaxane per 30 giorni nell'ultima visita effettuata prima dell'emissione della decisione del (...) (cfr. n. 37/2). Successivamente all'emanazione del provvedimento avversato, si è palesata un'ulteriore diagnosi, non riscontrata in precedenza, ovvero una sindrome depressiva, con la prescrizione medica, oltreché dei suddetti due farmaci, anche di Mirtazapin 15 mg e l'indicazione di organizzare un consulto presso l'(...) di B._______ (cfr. n. 49/2). Nell'ultimo certificato medico disponibile, tale diagnosi è mutata in disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, con oltre la prescrizione di Mirtazapin 30 mg e Relaxane, anche di Temesta 1 mg in caso d'insonnia (cfr. n. 53/2). In quest'ambito, si deve ricordare che l'aggravamento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un suo trasferimento (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 8.6 con ulteriori riferimenti citati). Nella fattispecie, ciò appare essere il caso, in quanto tale patologia risulta essere apparsa soltanto dopo l'emissione della decisione impugnata e dopo il novembre 2021 non vi sono più documenti medici che accertino la medesima o l'effettiva presa a carico psicologica rilevata nell'ultimo rapporto medico, nonché neppure con il gravame l'insorgente ha evidenziato ulteriori elementi concreti, non già evincibili dagli atti (cfr. n. 49/2 e 53/2), che lascino presagire una particolare gravità della medesima tanto da rendere un suo trasferimento in Grecia non eseguibile. Inoltre, in caso di bisogno avverato, dei trattamenti e delle cure dello spettro psichiatrico sono presunti essere disponibili in Grecia, in particolare ad D._______, tenuto conto delle infrastrutture di salute presenti in tale paese e del diritto del ricorrente derivante dal suo statuto di rifugiato in tale paese che gli offre un accesso alle cure mediche alle stesse condizioni che i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e lett. e, art. 30 par. 1 direttiva qualificazione; cfr. anche a tal proposito le sentenze del Tribunale D-1988/2022 consid. 6.8, E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.1). Tali precitate affezioni, quand'anche non siano in alcun modo da sminuire, non raggiungono la soglia di gravità nel senso restrittivo della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 7.3.5). Invero, alla luce di quanto sopra emerso, si può dedurre che il ricorrente si trovi in una situazione medica stabile, non necessitante di alcuna cura medica o trattamento d'urgenza. 7.3.7 Tutto ciò considerato, il ricorrente non è stato in grado di stabilire, oggettivamente, e secondo ogni probabilità, che il suo allontanamento in Grecia lo condurrebbe irrimediabilmente ad una miseria completa, alla fame, e così pure ad una degradazione grave del suo stato di salute, all'invalidità o ancora alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.5; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1). Non è neppure prevedibile, nel suo caso particolare, che al suo rientro in Grecia, egli si troverebbe, malgrado delle possibilità di sostegno sul posto e la sua conoscenza pratica di tali possibilità, confrontato all'indifferenza delle autorità elleniche e delle diverse organizzazioni caritative presenti sul posto. Seppure le sue condizioni di vita materiale nel succitato Paese, in quanto ivi beneficiario di protezione internazionale, possano essere più precarie che quelle che egli otterrebbe in genere in Svizzera; tuttavia, come già sopra rilevato, dagli elementi all'inserto non si evincono in specie delle considerazioni umanitarie imperiose che risultino ostative all'allontanamento del ricorrente verso lo Stato succitato, al punto che tale misura costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/2021 consid. 6.4.4). 7.3.8 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Grecia, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico applicabili nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Altresì ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenze del Tribunale E-1985/2021 consid. 7.2 con ulteriore riferimento; sentenza di riferimento succitata D-559/2020 consid. 9). 8.2 Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinta o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3 - 11.5.1). Il Tribunale ha fissato dei criteri più rigidi invece soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.5.2, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-309/2022 del 10 maggio 2022 consid. 5.4.2.3). 8.3 Nel caso in disamina, in primo luogo si osserva che le difficili condizioni di esistenza vigenti in Grecia, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento nel suo gravame alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, e segnatamente anche in rapporto ai beneficiari di protezione internazionale, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010; sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8 - 9.10). Tuttavia va notato anche in tale contesto che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 7.3.3 e 7.3.4). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, in specie, visto quanto già sopra rilevato anche sotto l'aspetto dell'ammissibilità (cfr. supra consid. 7), non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale nel caso di un suo rinvio in Grecia. 8.4 8.4.1 Le problematiche di natura medica risultano inoltre decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d'origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altre tipologie di presa a carico rispetto a quelle prescritte in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di ottenere un trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti; tra le altre la sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 9.3 con ulteriori riferimenti citati). 8.4.2 Anche sotto questo punto di vista, ed alla luce di quanto già esposto supra al consid. 7.3.6, le cure ed i trattamenti previsti per le patologie del ricorrente, sono presunti essere disponibili in Grecia, tenuto conto delle infrastrutture esistenti e del diritto dell'insorgente di avere accesso alle cure di salute alle medesime condizioni che i cittadini greci (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-1988/2022 consid. 6.8 con ulteriori rif. cit.). Su tali presupposti, le sue problematiche di salute non sono suscettibili di costituire un ostacolo insormontabile, dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Dagli atti poi, a differenza di quanto appare implicitamente proporre la rappresentante legale dell'insorgente nel gravame, anche con la presentazione di un mezzo di prova inerente l'argomento (cfr. sub doc. 3), non vi sono indizi che lascino presagire che la malattia da poliomielite contratta dall'insorgente in età infantile, risulti essere tutt'ora contagiosa, e quindi che rappresenterebbe ancora attualmente una problematica di salute pubblica. Pertanto la stessa, anche da questo profilo, non rappresenta un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 8.4.3 Tutto ciò considerato, apparterrà poi alle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente di tenere conto dello stato di salute fisico e psichico di quest'ultimo al momento dell'effettivo allontanamento e di adottare allora le misure che potrebbero essere eventualmente necessarie, informandone precedentemente le autorità greche competenti. 8.4.4 Per i motivi testé enucleati, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

9. Ne discende quindi che l'insorgente non è riuscito nell'intento di sovvertire la presunzione secondo la quale la Grecia si attiene ai suoi obblighi internazionali - ed in tale frangente che sia pure uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi - ed un allontanamento in tale Stato membro europeo risulta essere ammissibile ed esigibile. Alla luce di tale conclusione, nemmeno occorre richiedere in specie delle garanzie individuali alla Grecia quanto alla fornitura di un alloggio adeguato e di cure mediche all'interessato (cfr. sentenza del Tribunale E-4040/2021 consid. 9.4.4 con riferimento citato).

10. Da ultimo, neppure si ravvisano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto come le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente sul loro territorio. Le restrizioni temporanee da relazionare alla situazione pandemica, sono del resto ininfluenti (cfr. sentenza del Tribunale D-114/2021 consid. 10).

11. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la decisione avversata confermata.

12. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: