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D-2521/2021

D-2521/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a I ricorrenti, di nazionalità afghana, hanno presentato una domanda d'a- silo in Svizzera in data 23 gennaio 2021. A.b Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 1° febbraio 2021, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati dattiloscopica EURODAC i richiedenti avevano già depositato delle domande d'asilo pregresse in Grecia il 4 settembre 2019, in Croazia il 18 novembre 2020 e in Slovenia il 18 gennaio 2021. A.c In data 2 febbraio 2021 essi hanno conferito procura alla rappresen- tanza legale loro assegnata. A.d Il 4 febbraio 2021 i ricorrenti 1-4 sono stati sentiti separatamente in merito ai loro dati personali, mentre il 9 febbraio 2021 si sono svolti i collo- qui personali conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). A.e In data 11 febbraio 2021 la SEM ha presentato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.f Le autorità slovene hanno respinto la precitata richiesta in data 24 feb- braio 2021 indicando la Croazia quale Stato membro competente. A.g Il 25 febbraio 2021 la SEM ha dunque inoltrato una domanda di ripresa in carico degli interessati alle autorità croate in base all’art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.h In applicazione della medesima disposizione, le suddette autorità il 10 marzo 2021 hanno accettato la richiesta di ripresa in carico. A.i In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse vi- site mediche, in particolare le ricorrenti 2 e 3.

D-2521/2021 Pagina 3 B. Con decisione del 18 maggio 2021, notificata il 21 maggio seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti (art. 31a cpv. 1 lett. b della LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia. C. In data 28 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 31 maggio 2021), gli interessati sono insorti contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo, anzitutto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in via principale, l'annullamento della decisione avversata, la determinazione della competenza della Svizzera e l’esame materiale della domanda d’asilo; in subordine essi hanno invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa possa procedere ad un nuovo esame delle allegazioni; essi hanno altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anti- cipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso è stato allegato il referto medico del 26 maggio 2021 relativo alla ricorrente 2. D. Il Tribunale, con misure supercautelari del 31 maggio 2021, ha provvisoria- mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Mentre, con decisione in- cidentale del 10 giugno 2021, il Tribunale esso ha statuito che il procedi- mento si svolge in italiano ed ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso; esso ha accolto inoltre l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha infine tramesso una copia del ricorso unitamente ai relativi allegati alla SEM, invitandola a presentare una risposta. E. In data 15 giugno 2021 la SEM ha di attribuito gli interessati al Canton Lu- cerna ed ha altresì inoltrato le proprie osservazioni, allegando gli approfon- dimenti (anonimizzati) dell'Ambasciata svizzera in Croazia "Rückführungen nach Kroatien gestützt auf das Dublin-Assoziierungsabkommen (DAA); Ab- klärungen der Schweizer Botschaft (Update 2020)". Le stesse sono state trasmesse ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito.

D-2521/2021 Pagina 4 F. Con scritto del 14 luglio 2021, gli insorgenti hanno replicato alle osserva- zioni dell’autorità inferiore, allegando nuovi documenti medici relativi alla ricorrente 3. G. La SEM ha trasmesso le proprie osservazioni di duplica il 5 agosto 2021. Le stesse sono state inoltrate ai ricorrenti per informazione in data 16 ago- sto 2021. H. Con scritti del 24 agosto, 22 ottobre 2021 e del 4 febbraio 2022 i ricorrenti hanno aggiornato il Tribunale in merito al loro stato di salute accludendo nuova documentazione medica. I. In data 18 e 30 marzo, 8 aprile e 30 giugno 2022, i ricorrenti hanno tra- smesso al Tribunale ulteriori aggiornamenti in merito allo stato di salute delle ricorrenti 2 e 3. J. Con scritto del 13 ottobre 2023, i ricorrenti hanno informato il Tribunale in merito alla situazione attuale della famiglia, oltre a richiedere informazioni sullo stato della procedura. K. Con decisione incidentale del 3 novembre 2023, il Tribunale ha informato gli interessati che per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato riassegnato al giudice Manuel Borla in qualità di presidente del colle- gio ed ha invitato la SEM prendere posizione in merito agli scritti e relativi mezzi di prova trasmessi dai ricorrenti successivamente alla duplica del 5 agosto 2021. L. Con osservazioni 14 novembre 2023, la SEM si è espressa circa i nuovi elementi a disposizione. M. In data 13 dicembre 2023, i ricorrenti hanno preso posizione in merito alle succitate osservazioni e hanno inoltre informato il Tribunale di aver final- mente ritrovato il loro primogenito.

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Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).

E. 4.1 Nel colloquio Dublino, il ricorrente 1 ha dichiarato di essere espatriato all’incirca nel 1994/1995 e di essersi recato in Iran, Paese nel quale avrebbe vissuto fino al 2019, anno in cui con la famiglia (ricorrenti 2-5) si sarebbe recato in Grecia. Dopo circa un anno la famiglia sarebbe partita attraversando Albania, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e giungendo in Croazia, dove vi avrebbe soggiornato per 40/45 giorni presso due centri di accoglienza. Dopodiché avrebbero deciso di partire per la Slovenia, con l’obiettivo di entrare in Italia per arrivare in Svizzera. Il ricorrente 1 ha inoltre

D-2521/2021 Pagina 6 fatto presente di avere un altro figlio F._______, il quale sarebbe partito dall’Iran già nel 2014/2015 e si troverebbe in Svizzera, ma non avrebbe più contatti con quest’ultimo dal 2015 (cfr. atto SEM 64/4). I ricorrenti 2-4 hanno in sostanza ripetuto quanto affermato dal padre (ricorrente 1; cfr. atti SEM 67/3, 73/3, 76/2). Posti successivamente di fronte alla possibile com- petenza della Croazia, i ricorrenti 1-4 hanno inoltre affermato di non volervi fare ritorno in quanto sarebbero stati maltrattati e non avrebbero mai ma- nifestato la volontà di chiedere asilo in tale Paese. Infatti avrebbero tentato 5/6 volte di entrare su suolo croato, ma sarebbero stati sempre respinti con la forza e in modo brutale da parte di agenti di polizia, i quali gli avrebbero ripetutamente picchiati e denudati (cfr. atti SEM 67/3, 73/3, 76/2).

E. 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura d’asilo ed ha escluso la sus- sistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento. Inoltre, per quel che concerne la presenza in Svizzera del figlio F._______, l’autorità di prima istanza ha ricordato come i figli maggiorenni non rientrerebbero nella nozione di membri della famiglia ai sensi dell’art. 2 lett. g RD III. La SEM ha poi escluso l’esame della domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III e l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedu- rali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per ragioni che verranno in- dicate di seguito

E. 4.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti fanno innanzitutto valere un’applica- zione erronea del RD III. A loro dire, la richiesta di ripresa a carico presen- tata dalla SEM alle autorità croate competenti non sarebbe avvenuta in modo corretto in quanto il formulario elettronico avrebbe difettato della firma. Inoltre, gli insorgenti censurano una violazione dell’art. 3 CEDU da parte della SEM. In particolare quest’ultima avrebbe erroneamente omesso di interrogare in modo approfondito gli interessati in merito a quanto vissuto su suolo croato. A loro dire, un ritorno in Croazia sarebbe illegale anche a causa dei maltrattamenti subiti. Inoltre, anche le condizioni di accettazione, risulterebbero molto precarie. Essi evidenziano come in Croazia rischie- rebbero di trovarsi senza la necessaria assistenza medica e senza un al- loggio con un bambino minorenne. A tal proposito, rimproverano all’autorità inferiore di non aver esaminato il bene del fanciullo ex art. 3 della conven- zione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), il quale verrebbe nella fattispecie violato. In aggiunta, la SEM avrebbe analizzato in modo insufficiente i motivi umanitari che gli avrebbero permesso

D-2521/2021 Pagina 7 un’entrata nel merito, oltre ad incorrere in una violazione del principio in- quisitorio e dell’obbligo di motivazione. In particolare l’autorità di prima istanza avrebbe esercitato il proprio potere d’apprezzamento in violazione del diritto, commettendo un eccesso negativo (“Ermessensunterschrei- tung”) del proprio potere di apprezzamento. Nemmeno, la presenza del pri- mogenito in Svizzera sarebbe stata apprezzata. Infine, gli insorgenti sotto- lineano come in particolare la ricorrente 2 e 3 necessiteranno di cure me- diche anche in futuro e come la SEM avrebbe omesso di raccogliere le necessarie garanzie dalle autorità croate.

E. 4.4 Nelle proprie osservazioni al ricorso, l’autorità di prima istanza precisa come le precitate richieste trasmesse alle autorità croate risulterebbero agli atti del dossier elettronico E-Gov, dal quale emergerebbero inoltre i mes- saggi di conferma di trasmissione delle richieste e l’avviso di ricevuta. Per di più, la SEM osserva come le autorità croate avrebbero anche confermato la validità di tali richiese rispondendo e riconoscendo la loro responsabilità. In secondo luogo, la SEM rileva come dalle dichiarazioni degli interessati in merito ai respingimenti subiti verso la Bosnia ed Erzegovina per tramite delle autorità croate non sarebbero state sostenute da alcun mezzo di prova. Gli insorgenti non avrebbero dimostrato un rischio concreto e serio che in futuro le autorità croate rifiuterebbero di accoglierli e di esaminare la loro domanda d’asilo. Per quanto concerne il rischio di un rinvio in Afgha- nistan, non vi sarebbero dipoi indicazioni concrete in merito a una viola- zione degli standard internazionali e delle direttive europee relative alla procedura d’asilo in Croazia. Inoltre, la situazione medica dei ricorrenti, in particolare delle ricorrenti 2-3, nonostante gli aggiornamenti e le nuove pro- blematiche, non sarebbe d’ostacolo al loro rinvio. Per quanto concerne le condizioni di accoglienza in Croazia, constata altresì come la menzione dei diversi rapporti di organizzazioni non governative (di seguito: ONG) non sarebbe sufficiente a modificare la sua posizione, per di più trattandosi di rapporti generali senza nessun legame diretto con i richiedenti. Inoltre, non vi sarebbero nemmeno elementi sufficientemente concreti, gravi e indivi- duali in grado di costituire una violazione dell’art. 3 CDF. Infine, la SEM ribadisce come, in Croazia, i ricorrenti avranno accesso alle cure mediche di cui necessitano, come ad un’accoglienza conforme alle direttive europee in materia. In aggiunta, al di fuori della presente domanda d’asilo in Svizzera, gli stessi non avrebbero nessun altro legame partico- lare. Nemmeno la presunta presenza in Svizzera di un figlio maggiorenne

– irreperibile e non conosciuto alle autorità – sarebbe in grado di modificare la valutazione.

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E. 4.5 In sede di replica gli insorgenti rimandano principalmente a quanto già sollevato nel gravame. Essi osservano di non aver avuto accesso a tutti gli atti, in particolare quelli relativi alla conferma dell’invio delle richieste di ri- presa a carico da parte della SEM alle competenti autorità croate e, per- tanto, richiedono di accedervi. Essi contestano inoltre quanto affermato dall’autorità inferiore rispetto al fatto di non aver alcun mezzo di prova dei cosiddetti vissuti “pushback”. Oltre ad aver subito dei maltrattamenti, infatti, essi sarebbero stati spogliati dei loro averi e, per di più, i loro telefoni sa- rebbero stati distrutti. È per questo motivo che non sarebbero in possesso di video e fotografie a testimonianza di tali eventi. Gli interessati criticano altresì le allegazioni di carattere generale in merito al sistema d’asilo croato sostenendo segnatamente che, qualora avesse ritenuto di non avere alle- gazioni sufficientemente sostanziate, la SEM avrebbe dovuto porre ulteriori domande in conformità con il principio inquisitorio. Essi evidenziano dipoi come la ricorrente 2 avrebbe dovuto iniziare una cura con antidepressivi, mentre la ricorrente 3, in data 22 giungo 2021, avrebbe avuto nuovamente una crisi epilettica a fronte della quale sarebbe stata ospedalizzata. La SEM non avrebbe quindi accertato la loro situazione medica in modo com- pleto, omettendo di considerare come la ricorrente 3 potrebbe venirsi a tro- vare in una situazione di pericolo di vita se non avesse accesso al tratta- mento medico in caso di emergenza. L’autorità inferiore avrebbe quindi do- vuto richiedere un rapporto medico specialistico (F4) per poter valutare il rischio della ricorrente 3 in caso di mancanza di medicamenti e cure medi- che. Infine, il bene del fanciullo non sarebbe stato valutato in modo corretto.

E. 4.6 Con osservazioni di duplica, l’autorità intimata ricorda come i messaggi di conferma di trasmissione delle richieste allo Stato richiesto e gli avvisi di ricevuta non verrebbero mai prodotti d’ufficio, poiché classificati come do- cumenti non importanti. Tuttavia, i rappresentanti legali avrebbero in qual- siasi momento la possibilità di richiederli alla SEM. Facendo comunque se- guito alla richiesta della rappresentante legale, la SEM ha presentato i pre- citati documenti. Per quanto concerne il bene del fanciullo, la SEM eviden- zia in particolare come il soggiorno dei ricorrenti in Croazia sarebbe stato troppo breve per poter giungere alla conclusione che, dopo il loro trasferi- mento, i bambini non fossero stati accuditi o non avessero avuto accesso alla scolarizzazione in un periodo di tempo ragionevole. Infine, i problemi di salute relativi alla ricorrente 3 indicati nei più recenti referti medici sareb- bero già stati trattati nella decisione avversata.

E. 4.7 Gli insorgenti, con ulteriori scritti, trasmettono diversi documenti relativi al loro stato di salute e a sostegno della loro integrazione (cfr. atti TAF 12-14, 16-20). In particolare, con ultimo scritto del 13 ottobre 2023, i

D-2521/2021 Pagina 9 ricorrenti osservano come la procedura si starebbe protraendo da 33 mesi e,nel frattempo, la famiglia si sarebbe impegnata ad integrarsi.

E. 4.8 Con osservazioni del 14 novembre 2023, la SEM considera tutti i nuovi elementi e propone nuovamente il respingimento del ricorso, con motiva- zioni che, per quanto di rilevanza per il giudizio, verranno riprese nell’analisi delle pertinenti censure. In particolare, l’autorità opponente osserva inoltre che il figlio minore, come anche le figlie divenute nel frattempo maggio- renni, saranno trasferiti con i genitori in Croazia, i quali potranno assumere la loro presa in carico e fornire loro il sostegno necessario. Inoltre, il figlio minore, nonostante l’asserita integrazione sociale e scolastica, sarebbe ancora fortemente legato alla sua famiglia; la sua integrazione in Svizzera non avrebbe quindi raggiunto un tale livello da costituire un vero e proprio sradicamento in caso di trasferimento in Croazia insieme ai genitori e le sorelle. Di conseguenza, la SEM non ritiene esservi nelle fattispecie un cumulo di motivi umanitari gravi tali da giustificare l’applicazione della clau- sola di sovranità.

E. 4.9 In data 13 dicembre 2023, i richiedenti confutano ulteriormente la valu- tazione intrapresa dalla SEM, con allegazioni che verranno se del caso esposte nei considerandi seguenti.

E. 5.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro

D-2521/2021 Pagina 10 competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).

E. 5.3 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che gli interessati avevano depositato una domanda d’asilo in Croazia in data 18 novembre 2020 (cfr. atto SEM 37/1, 39/1, 41/1, 48/1). Le compe- tenti autorità croate, in data 10 marzo 2021, hanno espressamente accet- tato le richieste di ripresa in carico degli interessati, presentate dalla SEM in data 25 febbraio 2021, in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti SEM 114/1, 116/1), senza eccepire alcunché in merito all’assenza della firma elettronica nell’apposito riquadro del formulario di ripresa a ca- rico – modulo peraltro spedito tramite e-mail firmata e crittografata (cfr. atti SEM 104/5, 105/5, 106/1, 108/1; in tal senso anche la sentenza D- 4839/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 10.3).

E. 5.4 Di conseguenza, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d’asilo dei ri- correnti, di principio data.

E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impos- sibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente desi- gnato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condi- zioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un tratta- mento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fon- damentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 6.2.1 La Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Con- venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967

D-2521/2021 Pagina 11 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Conseguente- mente, vige la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'a- silo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una pro- cedura giusta ed equa e alla protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consi- glio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 6.2.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul terri- torio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respin- gimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti, possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tri- bunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Conseguentemente nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'ele- vata probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croa- zia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase del RD III, che renderebbe generalmente inammissibile un trasferimento dei richiedenti. Una rinuncia al trasferimento è ammessa unicamente in casi eccezionali, qualora il richiedente riuscisse a dimostrare, con allegazioni fondate, che il principio sopra enunciato sarebbe disatteso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.5).

E. 6.3 Nel caso in disamina, anche considerato quanto accaduto ai ricorrenti nel corso del loro relativamente corto soggiorno in Croazia (maltrattamenti, pestaggi e molestie/abusi da parte di agenti di polizia croati, condizioni pes- sime nel campo profughi e nessun accesso alle cure mediche; cfr. atti SEM 64/4, 67/3, 73/3 e 76/3), nonché dei numerosi rapporti presentati in sede ricorsuale e delle citazioni giurisprudenziali, non può essere ritenuto che essi siano riusciti a dimostrare che rischino di essere sottoposti con grande probabilità a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU,

D-2521/2021 Pagina 12 art. 3 Conv. tortura e dell'art. 4 CartaUE o che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento.

E. 6.4 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6). Ciò essendo rammen- tato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l’aiuto apportato dalle ONG permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psi- coterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz’altro fare capo all’infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita- ria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 7.1 È ora necessario esaminare se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare l’art. 16 RD III e le clausole discrezionali di cui agli artt. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 7.2.1 Nella fattispecie, i richiedenti hanno sostenuto in sede di colloquio Dublino di avere un figlio/fratello (F._______) in Svizzera e di averlo sentito telefonicamente per l’ultima volta nel 2015 in occasione del suo arrivo a G._______ (cfr. atti SEM 64/4, 67/3, 73/2, 76/2). Con ultimo scritto del 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno informato il Tribunale di aver finalmente ritrovato il figlio/fratello dopo 8 anni ed hanno allegato copia del suo per- messo “F”, sostenendo che si tratti proprio del precitato, nonostante il do- cumento riporti il nome H._______. Inoltre, essi fanno valere di avere con- tatti regolari con quest’ultimo e come questo legame sarebbe di grande beneficio per tutta la famiglia. In particolare, il primogenito rappresente- rebbe importante punto di riferimento per i fratelli. Da tale affermazione si potrebbe quindi dedurre un appello a un rapporto di dipendenza ai sensi dell’art. 16 par. 1 RD III e una conseguente responsabilità della Svizzera.

E. 7.2.2 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III laddove a motivo di una gravidanza, ma- ternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richie- dente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fra- tello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia di- pendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condi- zione che i legami famigliari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugna- bile dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferi- menti). Inoltre, dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 RD III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di pro- blemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o

D-2521/2021 Pagina 13 addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferi- menti). Pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psico- logico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5).

E. 7.2.3 Il Tribunale osserva, che anche partendo dal presupposto, che si tratti effettivamente del figlio/fratello maggiore non vi è palesemente un rapporto di dipendenza tra quest’ultimo e gli altri famigliari. Di conseguenza, non si giustifica l’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III e una conseguente respon- sabilità della Svizzera.

E. 7.3.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esa- minare una domanda di protezione internazionale presentata da un citta- dino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli com- pete.

E. 7.3.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giu- stificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giu- sta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do- manda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, “motivi umanitari”, il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell’applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l’autorità inferiore di- spone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'a- brogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'auto- rità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri ogget- tivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbli- gata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della do- manda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

D-2521/2021 Pagina 14

E. 7.3.3 In primo luogo, nel caso in esame i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia, malgrado essi siano rappresentati legalmente, si riassu- mono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Tale mancanza di dettagli non può essere nemmeno giustificata dal fatto che i cellulari, con i quali avrebbero potuto riprendere le scene, sarebbero stati distrutti dagli agenti. Invero, dai collo- qui Dublino, si evince come i ricorrenti avrebbero tentato 5/6 volte di entrare in Croazia dalla Bosia ed Erzegovina. Ad ogni fermo sarebbero stati fatti spogliare, oltre che derubati e picchiati. Solamente al loro ultimo tentativo, in quanto vi sarebbe stata una persona assieme a loro che si sarebbe sen- tita male, le autorità croate gli avrebbero accolti obbligandoli a rilasciare le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi per circa 15 giorni, dopodiché sarebbero stati trasferiti in un altro campo profughi e, in seguito, avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate dopo complessivi 40/45 giorni. Non si intravvede pertanto nella predetta descri- zione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inu- mani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura, nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi con- creti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a ter- mine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Invero, i sem- plici asserti generici degli insorgenti ribaditi anche con il loro ricorso, di es- sere stati respinti dalle autorità croate al confine con la Bosnia ed Erzego- vina non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subi- rebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricor- renti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tali supposti respingimenti sarebbe avvenuti da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettiva- mente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori det- tagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Sviz- zera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia

D-2521/2021 Pagina 15 stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF E-1684/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all’inserto, per considerare che il loro trasferi- mento a Zagabria, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incon- trata alla frontiera croata contestualmente ai loro primi tentativi di entrare in Croazia. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche conte- nute nel ricorso, non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio di essere rinviati in Afghanistan. Difatti, non è in alcun modo dedu- cibile che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l’Af- ghanistan. Dagli atti all’incarto né dal gravame, si evince pertanto alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. Infine i ricorrenti, i quali hanno trascorso all’incirca 40/45 giorni in Croazia in due centri di accoglienza, non hanno del resto allegato né apportato al- cun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’accoglienza previ- ste dalla omonima direttiva e che non potrebbero beneficiare dell’aiuto ne- cessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l’eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva acco- glienza).

E. 7.3.4.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze ec- cezionali (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 7.3.4.2 Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente 1, si constata che nell’ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene (cfr. atto SEM 64/4). La sua situazione non risulta essere mutata in modo

D-2521/2021 Pagina 16 sostanziale. Dagli atti all’incarto si evince come egli abbia effettuato unica- mente una visita dentistica, in data 5 febbraio 2021, per un dolore al molare inferiore sinistro (cfr. atto SEM 66/2) e abbia richiesto una consultazione per problemi d’erezione il 28 aprile 2021 (cfr. atto SEM 129/2). La ricorrente 2 ha inoltre dichiarato di stare bene ma di soffrire di diabete e pressione alta (cfr. atto SEM 67/3). Nel suo diritto di essere sentita, essa ha inoltre affermato di non aver ricevuto cure in Croazia dopo che le sareb- bero stati rotti dei denti durante un pestaggio e di pensare di togliersi la vita piuttosto che dover far ritorno nel succitato Paese (cfr. atto SEM 67/3). La ricorrente 2 ha poi beneficiato di molteplici visite mediche, principalmente per tenere sotto controllo il diabete mellito di tipo II e l’ipertensione e per problemi di insonnia e tosse cronica (cfr. atti SEM 69/3, 70/3, 93/4, 110/2, 112/3, 113/2, 119/2, 121/2, 134/2). Esa si è altresì sottoposta ad una visita dentistica il 29 aprile 2021 (cfr. atti SEM 130/2). Al momento della decisione impugnata, il suo stato di salute risultava dunque chiaro e acclarato, con terapia farmacologica impostata. Successivamente, la rappresentante le- gale ha aggiornato il Tribunale in modo costante in merito alle successive visite mediche (cfr. atti TAF 14, allegato 4; 16, allegato 2; 18, allegato 1; 19, allegato 2; 20, allegati 1-3). Da questi nuovi atti emerge in particolare che la ricorrente 2 ha lamentato dolori alla parte inferiore della gamba sini- stra, dovuti a un gonfiore di circa 2cm presente da oltre vent’anni. Ella è stata sottoposta ad una risonanza magnetica in data 18 febbraio 2022 ed i medici hanno ipotizzato, visto il lungo decorso, un tumore benigno (“Sch- wannoms”). In data 16 marzo 2022, si è tenuta con la medesima una visita ambulatoriale, nella quale si è ritenuto opportuno procedere con una biop- sia (“Ultraschall-geführte Stanazbiopsie”), dalla quale è risultata una dia- gnosi di tumore benigno dei tessuti molli inteso come ematoma organiz- zato, il quale non presenta alcun problema e per il quale non risulta neces- sario intraprendere trattamenti (cfr. atto TAF 19, allegato 2). Con scritto del 13 ottobre 2023, la ricorrente 2 ha trasmesso ulteriori aggiornamenti, dai quali si evince che permangono le diagnosi di diabete, pressione arteriosa e asma (cfr. atto TAF 20, allegato 2), inoltre con visita del 5 maggio 2023 è stata esclusa una retinopatia diabetica (cfr. atto TAF 20, allegato 1). Altresì, dal referto del 4 ottobre 2023 si apprendono dei ricorrenti mal di testa, mal di stomaco e dolori al collo (cfr. atto TAF 20, allegato 3). Infine con ultimo scritto del 13 dicembre 2023, si apprende che sarebbero in corso chiari- menti relativi ai persistenti mal testa. In rapporto alla ricorrente 3, si rileva come la stessa in sede di colloquio Dublino ha affermato di stare bene, ma di soffrire di epilessia e di assumere medicamenti. Tuttavia ella avrebbe difficoltà a tenere il bicchiere in mano e

D-2521/2021 Pagina 17 le cadrebbe spesso di mano il cellulare. Altresì ella ha asserito di non aver ricevuto cure mediche in Croazia (cfr. atto SEM 73/3). Dagli atti all’incarto, risulta come la ricorrente 3 sia stata visitata più volte, in particolare per una carenza di vitamina D e per valutare la terapia contro l’epilessia (cfr. atti SEM 111/2, 122/2, 124/2, 125/2, 127/2). Dal referto medico del 14 aprile 2021, si evince che la medesima ha avuto un unico episodio di convulsioni generali con morso della lingua e fuoriuscita di schiuma dalla bocca all’incirca all’età di 13 anni in Iran. A seguito di una risonanza ma- gnetica fu escluso un tumore celebrale ed instaurata una terapia a base di Tegretol (cfr. atto SEM 122/2). Altresì, con visita del 21 aprile 2021 sono state effettuate delle vaccinazioni di base alla ricorrente ed è stato concor- dato, d’intesa con la specialista di epilessia, di proseguire con la presa di Tregretol (cfr. atto SEM 127/2). Anche per quanto concerne la ricorrente 3 il suo stato di salute, al momento della decisione impugnata, risultava chiaro e acclarato, con terapia farmacologica impostata. Dagli ulteriori atti trasmessi al Tribunale, si evince come la medesima sia incorsa in nuove e ricorrenti crisi epilettiche provocate presumibilmente dalla situazione di stress (cfr. atti TAF 12 allegati 2-3; 13, allegato 1; 14, allegati 1-3; 16, alle- gato 1; 17, allegato 1; 19, allegato 1; 20, allegato 4-5). Dal referto della visita ambulatoria del 27 marzo 2023 si apprende che l’ultima crisi epilettica si sarebbe verificata ad agosto 2022 e la terapia impostata con (…) (cfr. atto TAF 20, allegato 4 pag. 3/5). Dall’estratto delle visite mediche del 5 ottobre 2023 (allegato 5 scritto del 13 ottobre 2023) emerge in particolare che la ricorrente in questione abbia più volte perso i sensi nel corso dell’estate in quanto i medicamenti risultavano regolati in modo insuffi- ciente. Per quanto concerne la ricorrente 4, si riscontra che ella gode di buona salute come anche dichiarato in sede di colloquio Dublino (cfr. atto SEM 76/2). Ella ha unicamente ricevuto delle vaccinazioni in data 31 marzo e 5 maggio 2021 (cfr. atti SEM 118/2, 131/2). Inoltre, ad inizio 2023 ha preso un infetto virale e nel mese di marzo è stata visitata due volte per forti mal di testa dovuti allo stress (cfr. atto TAF 20, allegato 6). Da ultimo, per quanto concerne il ricorrente 5, la mamma (ricorrente 2) ha sostenuto nel colloquio Dublino egli gode di un buono stato di salute (cfr. atto SEM 67/3). Dagli atti emerge che il medesimo è stato visitato per una bronchite acuta in data 28 gennaio 2021 (cfr. atto SEM 71/2), ed ha avuto diverse visite dentarie per importanti problemi di carie (cfr. atti SEM 72/2, 128/2, 132/2). Al sottoscritto sono inoltre state effettuate diverse vac- cinazioni di base in data 7 aprile 2021 (cfr. atto SEM 120/2). Ulteriore

D-2521/2021 Pagina 18 documentazione medica, successiva alla decisione impugnata non risulta agli atti, pertanto si può desumere un attuale buono stato di salute.

E. 7.3.4.3 Alla luce della situazione medica dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto i ricorrenti, e soffrono tutt’ora in particolare le ricorrenti 2-3, tuttavia dagli atti all’inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno eviden- ziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio – ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso – ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. tra le altre le sen- tenze del TAF D-1829/2021 del 4 luglio 2023 consid 6.5.2, D-440/2023 del

E. 7.3.5.1 I ricorrenti invocano inoltre la CDF, per contestare l’ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non ha analizzato né preso in considerazione il benessere superiore del ricorrente 5.

E. 7.3.5.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fan- ciullo, comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di ma- turità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le per- sone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita,

D-2521/2021 Pagina 19 impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell’ana- lisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l’insieme delle relazioni sociali. Una forte integra- zione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sra- dicamento dal paese d’origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del TAF D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1).

E. 7.3.5.3 In proposito si deve sottolineare che il ricorrente 5 verrà trasferito insieme ai genitori e alle sorelle (nel frattempo divenute entrambi maggio- renni), quale famiglia, in Croazia. Dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno occuparsi del loro figlio, fornendogli il necessario sostegno educativo, af- fettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore del ricorrente 5. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per conclu- dere che il suo trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Nella fattispe- cie, sebbene egli risiede in Svizzera da circa tre anni, questo lasso di tempo risulta nell’insieme troppo breve per considerare una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Nemmeno, la fotografia che lo ritrae assieme alla squadra di calcio con cui si allena settimanalmente permette una valu- tazione diversa (cfr. atto TAF 20, allegato 7). Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell’insorgente 5 non risulta ostativo al suo trasferimento in Croazia con i genitori. Inoltre va aggiunto come l’art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d’asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, se- condo loro, le migliori condizioni d’accoglienza per i loro figli (cfr. le sen- tenze del TAF F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell’8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.).

E. 7.3.5.4 Pertanto, il trasferimento del ricorrente 5 in Croazia, assieme ai ge- nitori e le sorelle maggiori, non è contrario al loro interesse superiore san- cito dalla CDF.

D-2521/2021 Pagina 20

E. 7.4.1 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l’au- torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprez- zamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Infatti, la SEM ha fatto un’ana- lisi dettagliata ed è arrivata alla conclusione condivisibile di non essere in presenza di un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento con problematico da un punto di vista umanitario.

E. 7.4.2 Non vi è quindi alcun motivo di applicare l’art. 16 RD III e la clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispet- tivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 7.4.3 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.

E. 7.4.4 Altresì, l’autorità incaricata dell’esecuzione del trasferimento dei ri- correnti avrà premura di riferire alle autorità croate circa lo stato di salute e le problematiche mediche che interessano gli insorgenti ai sensi degli art. 31 e 32 RD III.

E. 8 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi. In conclusione, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere di apprezzamento, accertando inoltre i fatti giu- ridicamente rilevanti in modo esatto o completo (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata.

E. 9 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.

E. 10 La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronun- cia è quindi definitiva.

D-2521/2021 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…),
  2. B._______, nata il (…),
  3. C._______, nata il (…),
  4. D._______, nata il (…),
  5. E._______, nato il (…), Afghanistan, tutti patrocinati dall'avv. Eliane Schmid, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta- namento; decisione della SEM del 18 maggio 2021 / N (…). D-2521/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a I ricorrenti, di nazionalità afghana, hanno presentato una domanda d'a- silo in Svizzera in data 23 gennaio 2021. A.b Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 1° febbraio 2021, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati dattiloscopica EURODAC i richiedenti avevano già depositato delle domande d'asilo pregresse in Grecia il 4 settembre 2019, in Croazia il 18 novembre 2020 e in Slovenia il 18 gennaio 2021. A.c In data 2 febbraio 2021 essi hanno conferito procura alla rappresen- tanza legale loro assegnata. A.d Il 4 febbraio 2021 i ricorrenti 1-4 sono stati sentiti separatamente in merito ai loro dati personali, mentre il 9 febbraio 2021 si sono svolti i collo- qui personali conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifu- sione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). A.e In data 11 febbraio 2021 la SEM ha presentato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.f Le autorità slovene hanno respinto la precitata richiesta in data 24 feb- braio 2021 indicando la Croazia quale Stato membro competente. A.g Il 25 febbraio 2021 la SEM ha dunque inoltrato una domanda di ripresa in carico degli interessati alle autorità croate in base all’art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.h In applicazione della medesima disposizione, le suddette autorità il 10 marzo 2021 hanno accettato la richiesta di ripresa in carico. A.i In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse vi- site mediche, in particolare le ricorrenti 2 e 3. D-2521/2021 Pagina 3 B. Con decisione del 18 maggio 2021, notificata il 21 maggio seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti (art. 31a cpv. 1 lett. b della LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia. C. In data 28 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 31 maggio 2021), gli interessati sono insorti contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo, anzitutto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in via principale, l'annullamento della decisione avversata, la determinazione della competenza della Svizzera e l’esame materiale della domanda d’asilo; in subordine essi hanno invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa possa procedere ad un nuovo esame delle allegazioni; essi hanno altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anti- cipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso è stato allegato il referto medico del 26 maggio 2021 relativo alla ricorrente 2. D. Il Tribunale, con misure supercautelari del 31 maggio 2021, ha provvisoria- mente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Mentre, con decisione in- cidentale del 10 giugno 2021, il Tribunale esso ha statuito che il procedi- mento si svolge in italiano ed ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso; esso ha accolto inoltre l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha infine tramesso una copia del ricorso unitamente ai relativi allegati alla SEM, invitandola a presentare una risposta. E. In data 15 giugno 2021 la SEM ha di attribuito gli interessati al Canton Lu- cerna ed ha altresì inoltrato le proprie osservazioni, allegando gli approfon- dimenti (anonimizzati) dell'Ambasciata svizzera in Croazia "Rückführungen nach Kroatien gestützt auf das Dublin-Assoziierungsabkommen (DAA); Ab- klärungen der Schweizer Botschaft (Update 2020)". Le stesse sono state trasmesse ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito. D-2521/2021 Pagina 4 F. Con scritto del 14 luglio 2021, gli insorgenti hanno replicato alle osserva- zioni dell’autorità inferiore, allegando nuovi documenti medici relativi alla ricorrente 3. G. La SEM ha trasmesso le proprie osservazioni di duplica il 5 agosto 2021. Le stesse sono state inoltrate ai ricorrenti per informazione in data 16 ago- sto 2021. H. Con scritti del 24 agosto, 22 ottobre 2021 e del 4 febbraio 2022 i ricorrenti hanno aggiornato il Tribunale in merito al loro stato di salute accludendo nuova documentazione medica. I. In data 18 e 30 marzo, 8 aprile e 30 giugno 2022, i ricorrenti hanno tra- smesso al Tribunale ulteriori aggiornamenti in merito allo stato di salute delle ricorrenti 2 e 3. J. Con scritto del 13 ottobre 2023, i ricorrenti hanno informato il Tribunale in merito alla situazione attuale della famiglia, oltre a richiedere informazioni sullo stato della procedura. K. Con decisione incidentale del 3 novembre 2023, il Tribunale ha informato gli interessati che per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato riassegnato al giudice Manuel Borla in qualità di presidente del colle- gio ed ha invitato la SEM prendere posizione in merito agli scritti e relativi mezzi di prova trasmessi dai ricorrenti successivamente alla duplica del 5 agosto 2021. L. Con osservazioni 14 novembre 2023, la SEM si è espressa circa i nuovi elementi a disposizione. M. In data 13 dicembre 2023, i ricorrenti hanno preso posizione in merito alle succitate osservazioni e hanno inoltre informato il Tribunale di aver final- mente ritrovato il loro primogenito. D-2521/2021 Pagina 5 Diritto:
  6. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
  7. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe- riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
  8. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2).
  9. 4.1 Nel colloquio Dublino, il ricorrente 1 ha dichiarato di essere espatriato all’incirca nel 1994/1995 e di essersi recato in Iran, Paese nel quale avrebbe vissuto fino al 2019, anno in cui con la famiglia (ricorrenti 2-5) si sarebbe recato in Grecia. Dopo circa un anno la famiglia sarebbe partita attraversando Albania, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e giungendo in Croazia, dove vi avrebbe soggiornato per 40/45 giorni presso due centri di accoglienza. Dopodiché avrebbero deciso di partire per la Slovenia, con l’obiettivo di entrare in Italia per arrivare in Svizzera. Il ricorrente 1 ha inoltre D-2521/2021 Pagina 6 fatto presente di avere un altro figlio F._______, il quale sarebbe partito dall’Iran già nel 2014/2015 e si troverebbe in Svizzera, ma non avrebbe più contatti con quest’ultimo dal 2015 (cfr. atto SEM 64/4). I ricorrenti 2-4 hanno in sostanza ripetuto quanto affermato dal padre (ricorrente 1; cfr. atti SEM 67/3, 73/3, 76/2). Posti successivamente di fronte alla possibile com- petenza della Croazia, i ricorrenti 1-4 hanno inoltre affermato di non volervi fare ritorno in quanto sarebbero stati maltrattati e non avrebbero mai ma- nifestato la volontà di chiedere asilo in tale Paese. Infatti avrebbero tentato 5/6 volte di entrare su suolo croato, ma sarebbero stati sempre respinti con la forza e in modo brutale da parte di agenti di polizia, i quali gli avrebbero ripetutamente picchiati e denudati (cfr. atti SEM 67/3, 73/3, 76/2). 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura d’asilo ed ha escluso la sus- sistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento. Inoltre, per quel che concerne la presenza in Svizzera del figlio F._______, l’autorità di prima istanza ha ricordato come i figli maggiorenni non rientrerebbero nella nozione di membri della famiglia ai sensi dell’art. 2 lett. g RD III. La SEM ha poi escluso l’esame della domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III e l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedu- rali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per ragioni che verranno in- dicate di seguito 4.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti fanno innanzitutto valere un’applica- zione erronea del RD III. A loro dire, la richiesta di ripresa a carico presen- tata dalla SEM alle autorità croate competenti non sarebbe avvenuta in modo corretto in quanto il formulario elettronico avrebbe difettato della firma. Inoltre, gli insorgenti censurano una violazione dell’art. 3 CEDU da parte della SEM. In particolare quest’ultima avrebbe erroneamente omesso di interrogare in modo approfondito gli interessati in merito a quanto vissuto su suolo croato. A loro dire, un ritorno in Croazia sarebbe illegale anche a causa dei maltrattamenti subiti. Inoltre, anche le condizioni di accettazione, risulterebbero molto precarie. Essi evidenziano come in Croazia rischie- rebbero di trovarsi senza la necessaria assistenza medica e senza un al- loggio con un bambino minorenne. A tal proposito, rimproverano all’autorità inferiore di non aver esaminato il bene del fanciullo ex art. 3 della conven- zione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), il quale verrebbe nella fattispecie violato. In aggiunta, la SEM avrebbe analizzato in modo insufficiente i motivi umanitari che gli avrebbero permesso D-2521/2021 Pagina 7 un’entrata nel merito, oltre ad incorrere in una violazione del principio in- quisitorio e dell’obbligo di motivazione. In particolare l’autorità di prima istanza avrebbe esercitato il proprio potere d’apprezzamento in violazione del diritto, commettendo un eccesso negativo (“Ermessensunterschrei- tung”) del proprio potere di apprezzamento. Nemmeno, la presenza del pri- mogenito in Svizzera sarebbe stata apprezzata. Infine, gli insorgenti sotto- lineano come in particolare la ricorrente 2 e 3 necessiteranno di cure me- diche anche in futuro e come la SEM avrebbe omesso di raccogliere le necessarie garanzie dalle autorità croate. 4.4 Nelle proprie osservazioni al ricorso, l’autorità di prima istanza precisa come le precitate richieste trasmesse alle autorità croate risulterebbero agli atti del dossier elettronico E-Gov, dal quale emergerebbero inoltre i mes- saggi di conferma di trasmissione delle richieste e l’avviso di ricevuta. Per di più, la SEM osserva come le autorità croate avrebbero anche confermato la validità di tali richiese rispondendo e riconoscendo la loro responsabilità. In secondo luogo, la SEM rileva come dalle dichiarazioni degli interessati in merito ai respingimenti subiti verso la Bosnia ed Erzegovina per tramite delle autorità croate non sarebbero state sostenute da alcun mezzo di prova. Gli insorgenti non avrebbero dimostrato un rischio concreto e serio che in futuro le autorità croate rifiuterebbero di accoglierli e di esaminare la loro domanda d’asilo. Per quanto concerne il rischio di un rinvio in Afgha- nistan, non vi sarebbero dipoi indicazioni concrete in merito a una viola- zione degli standard internazionali e delle direttive europee relative alla procedura d’asilo in Croazia. Inoltre, la situazione medica dei ricorrenti, in particolare delle ricorrenti 2-3, nonostante gli aggiornamenti e le nuove pro- blematiche, non sarebbe d’ostacolo al loro rinvio. Per quanto concerne le condizioni di accoglienza in Croazia, constata altresì come la menzione dei diversi rapporti di organizzazioni non governative (di seguito: ONG) non sarebbe sufficiente a modificare la sua posizione, per di più trattandosi di rapporti generali senza nessun legame diretto con i richiedenti. Inoltre, non vi sarebbero nemmeno elementi sufficientemente concreti, gravi e indivi- duali in grado di costituire una violazione dell’art. 3 CDF. Infine, la SEM ribadisce come, in Croazia, i ricorrenti avranno accesso alle cure mediche di cui necessitano, come ad un’accoglienza conforme alle direttive europee in materia. In aggiunta, al di fuori della presente domanda d’asilo in Svizzera, gli stessi non avrebbero nessun altro legame partico- lare. Nemmeno la presunta presenza in Svizzera di un figlio maggiorenne – irreperibile e non conosciuto alle autorità – sarebbe in grado di modificare la valutazione. D-2521/2021 Pagina 8 4.5 In sede di replica gli insorgenti rimandano principalmente a quanto già sollevato nel gravame. Essi osservano di non aver avuto accesso a tutti gli atti, in particolare quelli relativi alla conferma dell’invio delle richieste di ri- presa a carico da parte della SEM alle competenti autorità croate e, per- tanto, richiedono di accedervi. Essi contestano inoltre quanto affermato dall’autorità inferiore rispetto al fatto di non aver alcun mezzo di prova dei cosiddetti vissuti “pushback”. Oltre ad aver subito dei maltrattamenti, infatti, essi sarebbero stati spogliati dei loro averi e, per di più, i loro telefoni sa- rebbero stati distrutti. È per questo motivo che non sarebbero in possesso di video e fotografie a testimonianza di tali eventi. Gli interessati criticano altresì le allegazioni di carattere generale in merito al sistema d’asilo croato sostenendo segnatamente che, qualora avesse ritenuto di non avere alle- gazioni sufficientemente sostanziate, la SEM avrebbe dovuto porre ulteriori domande in conformità con il principio inquisitorio. Essi evidenziano dipoi come la ricorrente 2 avrebbe dovuto iniziare una cura con antidepressivi, mentre la ricorrente 3, in data 22 giungo 2021, avrebbe avuto nuovamente una crisi epilettica a fronte della quale sarebbe stata ospedalizzata. La SEM non avrebbe quindi accertato la loro situazione medica in modo com- pleto, omettendo di considerare come la ricorrente 3 potrebbe venirsi a tro- vare in una situazione di pericolo di vita se non avesse accesso al tratta- mento medico in caso di emergenza. L’autorità inferiore avrebbe quindi do- vuto richiedere un rapporto medico specialistico (F4) per poter valutare il rischio della ricorrente 3 in caso di mancanza di medicamenti e cure medi- che. Infine, il bene del fanciullo non sarebbe stato valutato in modo corretto. 4.6 Con osservazioni di duplica, l’autorità intimata ricorda come i messaggi di conferma di trasmissione delle richieste allo Stato richiesto e gli avvisi di ricevuta non verrebbero mai prodotti d’ufficio, poiché classificati come do- cumenti non importanti. Tuttavia, i rappresentanti legali avrebbero in qual- siasi momento la possibilità di richiederli alla SEM. Facendo comunque se- guito alla richiesta della rappresentante legale, la SEM ha presentato i pre- citati documenti. Per quanto concerne il bene del fanciullo, la SEM eviden- zia in particolare come il soggiorno dei ricorrenti in Croazia sarebbe stato troppo breve per poter giungere alla conclusione che, dopo il loro trasferi- mento, i bambini non fossero stati accuditi o non avessero avuto accesso alla scolarizzazione in un periodo di tempo ragionevole. Infine, i problemi di salute relativi alla ricorrente 3 indicati nei più recenti referti medici sareb- bero già stati trattati nella decisione avversata. 4.7 Gli insorgenti, con ulteriori scritti, trasmettono diversi documenti relativi al loro stato di salute e a sostegno della loro integrazione (cfr. atti TAF 12-14, 16-20). In particolare, con ultimo scritto del 13 ottobre 2023, i D-2521/2021 Pagina 9 ricorrenti osservano come la procedura si starebbe protraendo da 33 mesi e,nel frattempo, la famiglia si sarebbe impegnata ad integrarsi. 4.8 Con osservazioni del 14 novembre 2023, la SEM considera tutti i nuovi elementi e propone nuovamente il respingimento del ricorso, con motiva- zioni che, per quanto di rilevanza per il giudizio, verranno riprese nell’analisi delle pertinenti censure. In particolare, l’autorità opponente osserva inoltre che il figlio minore, come anche le figlie divenute nel frattempo maggio- renni, saranno trasferiti con i genitori in Croazia, i quali potranno assumere la loro presa in carico e fornire loro il sostegno necessario. Inoltre, il figlio minore, nonostante l’asserita integrazione sociale e scolastica, sarebbe ancora fortemente legato alla sua famiglia; la sua integrazione in Svizzera non avrebbe quindi raggiunto un tale livello da costituire un vero e proprio sradicamento in caso di trasferimento in Croazia insieme ai genitori e le sorelle. Di conseguenza, la SEM non ritiene esservi nelle fattispecie un cumulo di motivi umanitari gravi tali da giustificare l’applicazione della clau- sola di sovranità. 4.9 In data 13 dicembre 2023, i richiedenti confutano ulteriormente la valu- tazione intrapresa dalla SEM, con allegazioni che verranno se del caso esposte nei considerandi seguenti.
  10. 5.1 Giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro D-2521/2021 Pagina 10 competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.3 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che gli interessati avevano depositato una domanda d’asilo in Croazia in data 18 novembre 2020 (cfr. atto SEM 37/1, 39/1, 41/1, 48/1). Le compe- tenti autorità croate, in data 10 marzo 2021, hanno espressamente accet- tato le richieste di ripresa in carico degli interessati, presentate dalla SEM in data 25 febbraio 2021, in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti SEM 114/1, 116/1), senza eccepire alcunché in merito all’assenza della firma elettronica nell’apposito riquadro del formulario di ripresa a ca- rico – modulo peraltro spedito tramite e-mail firmata e crittografata (cfr. atti SEM 104/5, 105/5, 106/1, 108/1; in tal senso anche la sentenza D- 4839/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 10.3). 5.4 Di conseguenza, è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d’asilo dei ri- correnti, di principio data.
  11. 6.1 Proseguendo nell'analisi, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impos- sibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente desi- gnato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condi- zioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un tratta- mento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fon- damentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.2 6.2.1 La Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Con- venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 D-2521/2021 Pagina 11 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Conseguente- mente, vige la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'a- silo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una pro- cedura giusta ed equa e alla protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consi- glio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 6.2.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul terri- torio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respin- gimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti, possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tri- bunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Conseguentemente nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'ele- vata probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croa- zia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase del RD III, che renderebbe generalmente inammissibile un trasferimento dei richiedenti. Una rinuncia al trasferimento è ammessa unicamente in casi eccezionali, qualora il richiedente riuscisse a dimostrare, con allegazioni fondate, che il principio sopra enunciato sarebbe disatteso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.5). 6.3 Nel caso in disamina, anche considerato quanto accaduto ai ricorrenti nel corso del loro relativamente corto soggiorno in Croazia (maltrattamenti, pestaggi e molestie/abusi da parte di agenti di polizia croati, condizioni pes- sime nel campo profughi e nessun accesso alle cure mediche; cfr. atti SEM 64/4, 67/3, 73/3 e 76/3), nonché dei numerosi rapporti presentati in sede ricorsuale e delle citazioni giurisprudenziali, non può essere ritenuto che essi siano riusciti a dimostrare che rischino di essere sottoposti con grande probabilità a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, D-2521/2021 Pagina 12 art. 3 Conv. tortura e dell'art. 4 CartaUE o che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento. 6.4 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
  12. 7.1 È ora necessario esaminare se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare l’art. 16 RD III e le clausole discrezionali di cui agli artt. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 7.2 7.2.1 Nella fattispecie, i richiedenti hanno sostenuto in sede di colloquio Dublino di avere un figlio/fratello (F._______) in Svizzera e di averlo sentito telefonicamente per l’ultima volta nel 2015 in occasione del suo arrivo a G._______ (cfr. atti SEM 64/4, 67/3, 73/2, 76/2). Con ultimo scritto del 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno informato il Tribunale di aver finalmente ritrovato il figlio/fratello dopo 8 anni ed hanno allegato copia del suo per- messo “F”, sostenendo che si tratti proprio del precitato, nonostante il do- cumento riporti il nome H._______. Inoltre, essi fanno valere di avere con- tatti regolari con quest’ultimo e come questo legame sarebbe di grande beneficio per tutta la famiglia. In particolare, il primogenito rappresente- rebbe importante punto di riferimento per i fratelli. Da tale affermazione si potrebbe quindi dedurre un appello a un rapporto di dipendenza ai sensi dell’art. 16 par. 1 RD III e una conseguente responsabilità della Svizzera. 7.2.2 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III laddove a motivo di una gravidanza, ma- ternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richie- dente sia dipendente dall’assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fra- tello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia di- pendente dall’assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condi- zione che i legami famigliari esistessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugna- bile dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferi- menti). Inoltre, dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 RD III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di pro- blemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o D-2521/2021 Pagina 13 addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferi- menti). Pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psico- logico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). 7.2.3 Il Tribunale osserva, che anche partendo dal presupposto, che si tratti effettivamente del figlio/fratello maggiore non vi è palesemente un rapporto di dipendenza tra quest’ultimo e gli altri famigliari. Di conseguenza, non si giustifica l’applicazione dell’art. 16 par. 1 RD III e una conseguente respon- sabilità della Svizzera. 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esa- minare una domanda di protezione internazionale presentata da un citta- dino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli com- pete. 7.3.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi umanitari” lo giu- stificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giu- sta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della do- manda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, “motivi umanitari”, il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell’applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l’autorità inferiore di- spone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'a- brogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'auto- rità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri ogget- tivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Se il trasferimento del richie- dente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbli- gata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della do- manda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). D-2521/2021 Pagina 14 7.3.3 In primo luogo, nel caso in esame i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia, malgrado essi siano rappresentati legalmente, si riassu- mono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Tale mancanza di dettagli non può essere nemmeno giustificata dal fatto che i cellulari, con i quali avrebbero potuto riprendere le scene, sarebbero stati distrutti dagli agenti. Invero, dai collo- qui Dublino, si evince come i ricorrenti avrebbero tentato 5/6 volte di entrare in Croazia dalla Bosia ed Erzegovina. Ad ogni fermo sarebbero stati fatti spogliare, oltre che derubati e picchiati. Solamente al loro ultimo tentativo, in quanto vi sarebbe stata una persona assieme a loro che si sarebbe sen- tita male, le autorità croate gli avrebbero accolti obbligandoli a rilasciare le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi per circa 15 giorni, dopodiché sarebbero stati trasferiti in un altro campo profughi e, in seguito, avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate dopo complessivi 40/45 giorni. Non si intravvede pertanto nella predetta descri- zione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inu- mani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3 Conv. tortura, nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi con- creti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a ter- mine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Invero, i sem- plici asserti generici degli insorgenti ribaditi anche con il loro ricorso, di es- sere stati respinti dalle autorità croate al confine con la Bosnia ed Erzego- vina non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subi- rebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricor- renti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tali supposti respingimenti sarebbe avvenuti da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettiva- mente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori det- tagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Sviz- zera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia D-2521/2021 Pagina 15 stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF E-1684/2022 dell’11 gennaio 2023 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all’inserto, per considerare che il loro trasferi- mento a Zagabria, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incon- trata alla frontiera croata contestualmente ai loro primi tentativi di entrare in Croazia. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche conte- nute nel ricorso, non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio di essere rinviati in Afghanistan. Difatti, non è in alcun modo dedu- cibile che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l’Af- ghanistan. Dagli atti all’incarto né dal gravame, si evince pertanto alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destina- zione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. Infine i ricorrenti, i quali hanno trascorso all’incirca 40/45 giorni in Croazia in due centri di accoglienza, non hanno del resto allegato né apportato al- cun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’accoglienza previ- ste dalla omonima direttiva e che non potrebbero beneficiare dell’aiuto ne- cessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l’eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva acco- glienza). 7.3.4 7.3.4.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in circostanze ec- cezionali (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.3.4.2 Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente 1, si constata che nell’ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene (cfr. atto SEM 64/4). La sua situazione non risulta essere mutata in modo D-2521/2021 Pagina 16 sostanziale. Dagli atti all’incarto si evince come egli abbia effettuato unica- mente una visita dentistica, in data 5 febbraio 2021, per un dolore al molare inferiore sinistro (cfr. atto SEM 66/2) e abbia richiesto una consultazione per problemi d’erezione il 28 aprile 2021 (cfr. atto SEM 129/2). La ricorrente 2 ha inoltre dichiarato di stare bene ma di soffrire di diabete e pressione alta (cfr. atto SEM 67/3). Nel suo diritto di essere sentita, essa ha inoltre affermato di non aver ricevuto cure in Croazia dopo che le sareb- bero stati rotti dei denti durante un pestaggio e di pensare di togliersi la vita piuttosto che dover far ritorno nel succitato Paese (cfr. atto SEM 67/3). La ricorrente 2 ha poi beneficiato di molteplici visite mediche, principalmente per tenere sotto controllo il diabete mellito di tipo II e l’ipertensione e per problemi di insonnia e tosse cronica (cfr. atti SEM 69/3, 70/3, 93/4, 110/2, 112/3, 113/2, 119/2, 121/2, 134/2). Esa si è altresì sottoposta ad una visita dentistica il 29 aprile 2021 (cfr. atti SEM 130/2). Al momento della decisione impugnata, il suo stato di salute risultava dunque chiaro e acclarato, con terapia farmacologica impostata. Successivamente, la rappresentante le- gale ha aggiornato il Tribunale in modo costante in merito alle successive visite mediche (cfr. atti TAF 14, allegato 4; 16, allegato 2; 18, allegato 1; 19, allegato 2; 20, allegati 1-3). Da questi nuovi atti emerge in particolare che la ricorrente 2 ha lamentato dolori alla parte inferiore della gamba sini- stra, dovuti a un gonfiore di circa 2cm presente da oltre vent’anni. Ella è stata sottoposta ad una risonanza magnetica in data 18 febbraio 2022 ed i medici hanno ipotizzato, visto il lungo decorso, un tumore benigno (“Sch- wannoms”). In data 16 marzo 2022, si è tenuta con la medesima una visita ambulatoriale, nella quale si è ritenuto opportuno procedere con una biop- sia (“Ultraschall-geführte Stanazbiopsie”), dalla quale è risultata una dia- gnosi di tumore benigno dei tessuti molli inteso come ematoma organiz- zato, il quale non presenta alcun problema e per il quale non risulta neces- sario intraprendere trattamenti (cfr. atto TAF 19, allegato 2). Con scritto del 13 ottobre 2023, la ricorrente 2 ha trasmesso ulteriori aggiornamenti, dai quali si evince che permangono le diagnosi di diabete, pressione arteriosa e asma (cfr. atto TAF 20, allegato 2), inoltre con visita del 5 maggio 2023 è stata esclusa una retinopatia diabetica (cfr. atto TAF 20, allegato 1). Altresì, dal referto del 4 ottobre 2023 si apprendono dei ricorrenti mal di testa, mal di stomaco e dolori al collo (cfr. atto TAF 20, allegato 3). Infine con ultimo scritto del 13 dicembre 2023, si apprende che sarebbero in corso chiari- menti relativi ai persistenti mal testa. In rapporto alla ricorrente 3, si rileva come la stessa in sede di colloquio Dublino ha affermato di stare bene, ma di soffrire di epilessia e di assumere medicamenti. Tuttavia ella avrebbe difficoltà a tenere il bicchiere in mano e D-2521/2021 Pagina 17 le cadrebbe spesso di mano il cellulare. Altresì ella ha asserito di non aver ricevuto cure mediche in Croazia (cfr. atto SEM 73/3). Dagli atti all’incarto, risulta come la ricorrente 3 sia stata visitata più volte, in particolare per una carenza di vitamina D e per valutare la terapia contro l’epilessia (cfr. atti SEM 111/2, 122/2, 124/2, 125/2, 127/2). Dal referto medico del 14 aprile 2021, si evince che la medesima ha avuto un unico episodio di convulsioni generali con morso della lingua e fuoriuscita di schiuma dalla bocca all’incirca all’età di 13 anni in Iran. A seguito di una risonanza ma- gnetica fu escluso un tumore celebrale ed instaurata una terapia a base di Tegretol (cfr. atto SEM 122/2). Altresì, con visita del 21 aprile 2021 sono state effettuate delle vaccinazioni di base alla ricorrente ed è stato concor- dato, d’intesa con la specialista di epilessia, di proseguire con la presa di Tregretol (cfr. atto SEM 127/2). Anche per quanto concerne la ricorrente 3 il suo stato di salute, al momento della decisione impugnata, risultava chiaro e acclarato, con terapia farmacologica impostata. Dagli ulteriori atti trasmessi al Tribunale, si evince come la medesima sia incorsa in nuove e ricorrenti crisi epilettiche provocate presumibilmente dalla situazione di stress (cfr. atti TAF 12 allegati 2-3; 13, allegato 1; 14, allegati 1-3; 16, alle- gato 1; 17, allegato 1; 19, allegato 1; 20, allegato 4-5). Dal referto della visita ambulatoria del 27 marzo 2023 si apprende che l’ultima crisi epilettica si sarebbe verificata ad agosto 2022 e la terapia impostata con (…) (cfr. atto TAF 20, allegato 4 pag. 3/5). Dall’estratto delle visite mediche del 5 ottobre 2023 (allegato 5 scritto del 13 ottobre 2023) emerge in particolare che la ricorrente in questione abbia più volte perso i sensi nel corso dell’estate in quanto i medicamenti risultavano regolati in modo insuffi- ciente. Per quanto concerne la ricorrente 4, si riscontra che ella gode di buona salute come anche dichiarato in sede di colloquio Dublino (cfr. atto SEM 76/2). Ella ha unicamente ricevuto delle vaccinazioni in data 31 marzo e 5 maggio 2021 (cfr. atti SEM 118/2, 131/2). Inoltre, ad inizio 2023 ha preso un infetto virale e nel mese di marzo è stata visitata due volte per forti mal di testa dovuti allo stress (cfr. atto TAF 20, allegato 6). Da ultimo, per quanto concerne il ricorrente 5, la mamma (ricorrente 2) ha sostenuto nel colloquio Dublino egli gode di un buono stato di salute (cfr. atto SEM 67/3). Dagli atti emerge che il medesimo è stato visitato per una bronchite acuta in data 28 gennaio 2021 (cfr. atto SEM 71/2), ed ha avuto diverse visite dentarie per importanti problemi di carie (cfr. atti SEM 72/2, 128/2, 132/2). Al sottoscritto sono inoltre state effettuate diverse vac- cinazioni di base in data 7 aprile 2021 (cfr. atto SEM 120/2). Ulteriore D-2521/2021 Pagina 18 documentazione medica, successiva alla decisione impugnata non risulta agli atti, pertanto si può desumere un attuale buono stato di salute. 7.3.4.3 Alla luce della situazione medica dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto i ricorrenti, e soffrono tutt’ora in particolare le ricorrenti 2-3, tuttavia dagli atti all’inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno eviden- ziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio – ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso – ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. tra le altre le sen- tenze del TAF D-1829/2021 del 4 luglio 2023 consid 6.5.2, D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6). Ciò essendo rammen- tato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l’aiuto apportato dalle ONG permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psi- coterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz’altro fare capo all’infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita- ria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 7.3.5 7.3.5.1 I ricorrenti invocano inoltre la CDF, per contestare l’ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non ha analizzato né preso in considerazione il benessere superiore del ricorrente
  13. 7.3.5.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fan- ciullo, comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di ma- turità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le per- sone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, D-2521/2021 Pagina 19 impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell’ana- lisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l’insieme delle relazioni sociali. Una forte integra- zione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sra- dicamento dal paese d’origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del TAF D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 7.3.5.3 In proposito si deve sottolineare che il ricorrente 5 verrà trasferito insieme ai genitori e alle sorelle (nel frattempo divenute entrambi maggio- renni), quale famiglia, in Croazia. Dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno occuparsi del loro figlio, fornendogli il necessario sostegno educativo, af- fettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore del ricorrente 5. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per conclu- dere che il suo trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Nella fattispe- cie, sebbene egli risiede in Svizzera da circa tre anni, questo lasso di tempo risulta nell’insieme troppo breve per considerare una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Nemmeno, la fotografia che lo ritrae assieme alla squadra di calcio con cui si allena settimanalmente permette una valu- tazione diversa (cfr. atto TAF 20, allegato 7). Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell’insorgente 5 non risulta ostativo al suo trasferimento in Croazia con i genitori. Inoltre va aggiunto come l’art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d’asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, se- condo loro, le migliori condizioni d’accoglienza per i loro figli (cfr. le sen- tenze del TAF F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell’8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). 7.3.5.4 Pertanto, il trasferimento del ricorrente 5 in Croazia, assieme ai ge- nitori e le sorelle maggiori, non è contrario al loro interesse superiore san- cito dalla CDF. D-2521/2021 Pagina 20 7.4 7.4.1 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l’au- torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprez- zamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Infatti, la SEM ha fatto un’ana- lisi dettagliata ed è arrivata alla conclusione condivisibile di non essere in presenza di un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento con problematico da un punto di vista umanitario. 7.4.2 Non vi è quindi alcun motivo di applicare l’art. 16 RD III e la clausola discrezionale prevista all’art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispet- tivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 7.4.3 Di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III. 7.4.4 Altresì, l’autorità incaricata dell’esecuzione del trasferimento dei ri- correnti avrà premura di riferire alle autorità croate circa lo stato di salute e le problematiche mediche che interessano gli insorgenti ai sensi degli art. 31 e 32 RD III.
  14. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all’art. 44 LAsi. In conclusione, l’autorità inferiore non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere di apprezzamento, accertando inoltre i fatti giu- ridicamente rilevanti in modo esatto o completo (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata.
  15. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.
  16. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronun- cia è quindi definitiva. D-2521/2021 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  17. Il ricorso è respinto.
  18. Non si prelevano spese processuali.
  19. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2521/2021 Sentenza del 3 giugno 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Susanne Genner, Simon Thurnheer, cancelliere Matteo Piatti. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nata il (...),

4. D._______, nata il (...),

5. E._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati dall'avv. Eliane Schmid, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 18 maggio 2021 / N (...). Fatti: A. A.a I ricorrenti, di nazionalità afghana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 23 gennaio 2021. A.b Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in data 1° febbraio 2021, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati dattiloscopica EURODAC i richiedenti avevano già depositato delle domande d'asilo pregresse in Grecia il 4 settembre 2019, in Croazia il 18 novembre 2020 e in Slovenia il 18 gennaio 2021. A.c In data 2 febbraio 2021 essi hanno conferito procura alla rappresentanza legale loro assegnata. A.d Il 4 febbraio 2021 i ricorrenti 1-4 sono stati sentiti separatamente in merito ai loro dati personali, mentre il 9 febbraio 2021 si sono svolti i colloqui personali conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). A.e In data 11 febbraio 2021 la SEM ha presentato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.f Le autorità slovene hanno respinto la precitata richiesta in data 24 febbraio 2021 indicando la Croazia quale Stato membro competente. A.g Il 25 febbraio 2021 la SEM ha dunque inoltrato una domanda di ripresa in carico degli interessati alle autorità croate in base all'art. 18 par. 1 lett. b RD III. A.h In applicazione della medesima disposizione, le suddette autorità il 10 marzo 2021 hanno accettato la richiesta di ripresa in carico. A.i In corso di procedura gli interessati sono stati sottoposti a diverse visite mediche, in particolare le ricorrenti 2 e 3. B. Con decisione del 18 maggio 2021, notificata il 21 maggio seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti (art. 31a cpv. 1 lett. b della LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia. C. In data 28 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 maggio 2021), gli interessati sono insorti contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo, anzitutto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; in via principale, l'annullamento della decisione avversata, la determinazione della competenza della Svizzera e l'esame materiale della domanda d'asilo; in subordine essi hanno invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM, affinché essa possa procedere ad un nuovo esame delle allegazioni; essi hanno altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al ricorso è stato allegato il referto medico del 26 maggio 2021 relativo alla ricorrente 2. D. Il Tribunale, con misure supercautelari del 31 maggio 2021, ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Mentre, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, il Tribunale esso ha statuito che il procedimento si svolge in italiano ed ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso; esso ha accolto inoltre l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha infine tramesso una copia del ricorso unitamente ai relativi allegati alla SEM, invitandola a presentare una risposta. E. In data 15 giugno 2021 la SEM ha di attribuito gli interessati al Canton Lucerna ed ha altresì inoltrato le proprie osservazioni, allegando gli approfondimenti (anonimizzati) dell'Ambasciata svizzera in Croazia "Rückführungen nach Kroatien gestützt auf das Dublin-Assoziierungsabkommen (DAA); Abklärungen der Schweizer Botschaft (Update 2020)". Le stesse sono state trasmesse ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito. F. Con scritto del 14 luglio 2021, gli insorgenti hanno replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore, allegando nuovi documenti medici relativi alla ricorrente 3. G. La SEM ha trasmesso le proprie osservazioni di duplica il 5 agosto 2021. Le stesse sono state inoltrate ai ricorrenti per informazione in data 16 agosto 2021. H. Con scritti del 24 agosto, 22 ottobre 2021 e del 4 febbraio 2022 i ricorrenti hanno aggiornato il Tribunale in merito al loro stato di salute accludendo nuova documentazione medica. I. In data 18 e 30 marzo, 8 aprile e 30 giugno 2022, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale ulteriori aggiornamenti in merito allo stato di salute delle ricorrenti 2 e 3. J. Con scritto del 13 ottobre 2023, i ricorrenti hanno informato il Tribunale in merito alla situazione attuale della famiglia, oltre a richiedere informazioni sullo stato della procedura. K. Con decisione incidentale del 3 novembre 2023, il Tribunale ha informato gli interessati che per ragioni organizzative, il presente procedimento è stato riassegnato al giudice Manuel Borla in qualità di presidente del collegio ed ha invitato la SEM prendere posizione in merito agli scritti e relativi mezzi di prova trasmessi dai ricorrenti successivamente alla duplica del 5 agosto 2021. L. Con osservazioni 14 novembre 2023, la SEM si è espressa circa i nuovi elementi a disposizione. M. In data 13 dicembre 2023, i ricorrenti hanno preso posizione in merito alle succitate osservazioni e hanno inoltre informato il Tribunale di aver finalmente ritrovato il loro primogenito. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2). 4. 4.1 Nel colloquio Dublino, il ricorrente 1 ha dichiarato di essere espatriato all'incirca nel 1994/1995 e di essersi recato in Iran, Paese nel quale avrebbe vissuto fino al 2019, anno in cui con la famiglia (ricorrenti 2-5) si sarebbe recato in Grecia. Dopo circa un anno la famiglia sarebbe partita attraversando Albania, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e giungendo in Croazia, dove vi avrebbe soggiornato per 40/45 giorni presso due centri di accoglienza. Dopodiché avrebbero deciso di partire per la Slovenia, con l'obiettivo di entrare in Italia per arrivare in Svizzera. Il ricorrente 1 ha inoltre fatto presente di avere un altro figlio F._______, il quale sarebbe partito dall'Iran già nel 2014/2015 e si troverebbe in Svizzera, ma non avrebbe più contatti con quest'ultimo dal 2015 (cfr. atto SEM 64/4). I ricorrenti 2-4 hanno in sostanza ripetuto quanto affermato dal padre (ricorrente 1; cfr. atti SEM 67/3, 73/3, 76/2). Posti successivamente di fronte alla possibile competenza della Croazia, i ricorrenti 1-4 hanno inoltre affermato di non volervi fare ritorno in quanto sarebbero stati maltrattati e non avrebbero mai manifestato la volontà di chiedere asilo in tale Paese. Infatti avrebbero tentato 5/6 volte di entrare su suolo croato, ma sarebbero stati sempre respinti con la forza e in modo brutale da parte di agenti di polizia, i quali gli avrebbero ripetutamente picchiati e denudati (cfr. atti SEM 67/3, 73/3, 76/2). 4.2 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha constatato la competenza della Croazia per il prosieguo della procedura d'asilo ed ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento. Inoltre, per quel che concerne la presenza in Svizzera del figlio F._______, l'autorità di prima istanza ha ricordato come i figli maggiorenni non rientrerebbero nella nozione di membri della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. La SEM ha poi escluso l'esame della domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III e l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per ragioni che verranno indicate di seguito 4.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti fanno innanzitutto valere un'applicazione erronea del RD III. A loro dire, la richiesta di ripresa a carico presentata dalla SEM alle autorità croate competenti non sarebbe avvenuta in modo corretto in quanto il formulario elettronico avrebbe difettato della firma. Inoltre, gli insorgenti censurano una violazione dell'art. 3 CEDU da parte della SEM. In particolare quest'ultima avrebbe erroneamente omesso di interrogare in modo approfondito gli interessati in merito a quanto vissuto su suolo croato. A loro dire, un ritorno in Croazia sarebbe illegale anche a causa dei maltrattamenti subiti. Inoltre, anche le condizioni di accettazione, risulterebbero molto precarie. Essi evidenziano come in Croazia rischierebbero di trovarsi senza la necessaria assistenza medica e senza un alloggio con un bambino minorenne. A tal proposito, rimproverano all'autorità inferiore di non aver esaminato il bene del fanciullo ex art. 3 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), il quale verrebbe nella fattispecie violato. In aggiunta, la SEM avrebbe analizzato in modo insufficiente i motivi umanitari che gli avrebbero permesso un'entrata nel merito, oltre ad incorrere in una violazione del principio inquisitorio e dell'obbligo di motivazione. In particolare l'autorità di prima istanza avrebbe esercitato il proprio potere d'apprezzamento in violazione del diritto, commettendo un eccesso negativo ("Ermessensunterschreitung") del proprio potere di apprezzamento. Nemmeno, la presenza del primogenito in Svizzera sarebbe stata apprezzata. Infine, gli insorgenti sottolineano come in particolare la ricorrente 2 e 3 necessiteranno di cure mediche anche in futuro e come la SEM avrebbe omesso di raccogliere le necessarie garanzie dalle autorità croate. 4.4 Nelle proprie osservazioni al ricorso, l'autorità di prima istanza precisa come le precitate richieste trasmesse alle autorità croate risulterebbero agli atti del dossier elettronico E-Gov, dal quale emergerebbero inoltre i messaggi di conferma di trasmissione delle richieste e l'avviso di ricevuta. Per di più, la SEM osserva come le autorità croate avrebbero anche confermato la validità di tali richiese rispondendo e riconoscendo la loro responsabilità. In secondo luogo, la SEM rileva come dalle dichiarazioni degli interessati in merito ai respingimenti subiti verso la Bosnia ed Erzegovina per tramite delle autorità croate non sarebbero state sostenute da alcun mezzo di prova. Gli insorgenti non avrebbero dimostrato un rischio concreto e serio che in futuro le autorità croate rifiuterebbero di accoglierli e di esaminare la loro domanda d'asilo. Per quanto concerne il rischio di un rinvio in Afghanistan, non vi sarebbero dipoi indicazioni concrete in merito a una violazione degli standard internazionali e delle direttive europee relative alla procedura d'asilo in Croazia. Inoltre, la situazione medica dei ricorrenti, in particolare delle ricorrenti 2-3, nonostante gli aggiornamenti e le nuove problematiche, non sarebbe d'ostacolo al loro rinvio. Per quanto concerne le condizioni di accoglienza in Croazia, constata altresì come la menzione dei diversi rapporti di organizzazioni non governative (di seguito: ONG) non sarebbe sufficiente a modificare la sua posizione, per di più trattandosi di rapporti generali senza nessun legame diretto con i richiedenti. Inoltre, non vi sarebbero nemmeno elementi sufficientemente concreti, gravi e individuali in grado di costituire una violazione dell'art. 3 CDF. Infine, la SEM ribadisce come, in Croazia, i ricorrenti avranno accesso alle cure mediche di cui necessitano, come ad un'accoglienza conforme alle direttive europee in materia. In aggiunta, al di fuori della presente domanda d'asilo in Svizzera, gli stessi non avrebbero nessun altro legame particolare. Nemmeno la presunta presenza in Svizzera di un figlio maggiorenne - irreperibile e non conosciuto alle autorità - sarebbe in grado di modificare la valutazione. 4.5 In sede di replica gli insorgenti rimandano principalmente a quanto già sollevato nel gravame. Essi osservano di non aver avuto accesso a tutti gli atti, in particolare quelli relativi alla conferma dell'invio delle richieste di ripresa a carico da parte della SEM alle competenti autorità croate e, pertanto, richiedono di accedervi. Essi contestano inoltre quanto affermato dall'autorità inferiore rispetto al fatto di non aver alcun mezzo di prova dei cosiddetti vissuti "pushback". Oltre ad aver subito dei maltrattamenti, infatti, essi sarebbero stati spogliati dei loro averi e, per di più, i loro telefoni sarebbero stati distrutti. È per questo motivo che non sarebbero in possesso di video e fotografie a testimonianza di tali eventi. Gli interessati criticano altresì le allegazioni di carattere generale in merito al sistema d'asilo croato sostenendo segnatamente che, qualora avesse ritenuto di non avere allegazioni sufficientemente sostanziate, la SEM avrebbe dovuto porre ulteriori domande in conformità con il principio inquisitorio. Essi evidenziano dipoi come la ricorrente 2 avrebbe dovuto iniziare una cura con antidepressivi, mentre la ricorrente 3, in data 22 giungo 2021, avrebbe avuto nuovamente una crisi epilettica a fronte della quale sarebbe stata ospedalizzata. La SEM non avrebbe quindi accertato la loro situazione medica in modo completo, omettendo di considerare come la ricorrente 3 potrebbe venirsi a trovare in una situazione di pericolo di vita se non avesse accesso al trattamento medico in caso di emergenza. L'autorità inferiore avrebbe quindi dovuto richiedere un rapporto medico specialistico (F4) per poter valutare il rischio della ricorrente 3 in caso di mancanza di medicamenti e cure mediche. Infine, il bene del fanciullo non sarebbe stato valutato in modo corretto. 4.6 Con osservazioni di duplica, l'autorità intimata ricorda come i messaggi di conferma di trasmissione delle richieste allo Stato richiesto e gli avvisi di ricevuta non verrebbero mai prodotti d'ufficio, poiché classificati come documenti non importanti. Tuttavia, i rappresentanti legali avrebbero in qualsiasi momento la possibilità di richiederli alla SEM. Facendo comunque seguito alla richiesta della rappresentante legale, la SEM ha presentato i precitati documenti. Per quanto concerne il bene del fanciullo, la SEM evidenzia in particolare come il soggiorno dei ricorrenti in Croazia sarebbe stato troppo breve per poter giungere alla conclusione che, dopo il loro trasferimento, i bambini non fossero stati accuditi o non avessero avuto accesso alla scolarizzazione in un periodo di tempo ragionevole. Infine, i problemi di salute relativi alla ricorrente 3 indicati nei più recenti referti medici sarebbero già stati trattati nella decisione avversata. 4.7 Gli insorgenti, con ulteriori scritti, trasmettono diversi documenti relativi al loro stato di salute e a sostegno della loro integrazione (cfr. atti TAF 12-14, 16-20). In particolare, con ultimo scritto del 13 ottobre 2023, i ricorrenti osservano come la procedura si starebbe protraendo da 33 mesi e,nel frattempo, la famiglia si sarebbe impegnata ad integrarsi. 4.8 Con osservazioni del 14 novembre 2023, la SEM considera tutti i nuovi elementi e propone nuovamente il respingimento del ricorso, con motivazioni che, per quanto di rilevanza per il giudizio, verranno riprese nell'analisi delle pertinenti censure. In particolare, l'autorità opponente osserva inoltre che il figlio minore, come anche le figlie divenute nel frattempo maggiorenni, saranno trasferiti con i genitori in Croazia, i quali potranno assumere la loro presa in carico e fornire loro il sostegno necessario. Inoltre, il figlio minore, nonostante l'asserita integrazione sociale e scolastica, sarebbe ancora fortemente legato alla sua famiglia; la sua integrazione in Svizzera non avrebbe quindi raggiunto un tale livello da costituire un vero e proprio sradicamento in caso di trasferimento in Croazia insieme ai genitori e le sorelle. Di conseguenza, la SEM non ritiene esservi nelle fattispecie un cumulo di motivi umanitari gravi tali da giustificare l'applicazione della clausola di sovranità. 4.9 In data 13 dicembre 2023, i richiedenti confutano ulteriormente la valutazione intrapresa dalla SEM, con allegazioni che verranno se del caso esposte nei considerandi seguenti. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 5.3 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che gli interessati avevano depositato una domanda d'asilo in Croazia in data 18 novembre 2020 (cfr. atto SEM 37/1, 39/1, 41/1, 48/1). Le competenti autorità croate, in data 10 marzo 2021, hanno espressamente accettato le richieste di ripresa in carico degli interessati, presentate dalla SEM in data 25 febbraio 2021, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti SEM 114/1, 116/1), senza eccepire alcunché in merito all'assenza della firma elettronica nell'apposito riquadro del formulario di ripresa a carico - modulo peraltro spedito tramite e-mail firmata e crittografata (cfr. atti SEM 104/5, 105/5, 106/1, 108/1; in tal senso anche la sentenza D-4839/2021 del 10 febbraio 2022 consid. 10.3). 5.4 Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti, di principio data. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.2 6.2.1 La Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Conseguentemente, vige la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e alla protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 6.2.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti, possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Conseguentemente nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'elevata probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase del RD III, che renderebbe generalmente inammissibile un trasferimento dei richiedenti. Una rinuncia al trasferimento è ammessa unicamente in casi eccezionali, qualora il richiedente riuscisse a dimostrare, con allegazioni fondate, che il principio sopra enunciato sarebbe disatteso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.5). 6.3 Nel caso in disamina, anche considerato quanto accaduto ai ricorrenti nel corso del loro relativamente corto soggiorno in Croazia (maltrattamenti, pestaggi e molestie/abusi da parte di agenti di polizia croati, condizioni pessime nel campo profughi e nessun accesso alle cure mediche; cfr. atti SEM 64/4, 67/3, 73/3 e 76/3), nonché dei numerosi rapporti presentati in sede ricorsuale e delle citazioni giurisprudenziali, non può essere ritenuto che essi siano riusciti a dimostrare che rischino di essere sottoposti con grande probabilità a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura e dell'art. 4 CartaUE o che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento. 6.4 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 È ora necessario esaminare se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare l'art. 16 RD III e le clausole discrezionali di cui agli artt. 17 par. 1 RD III nonché 29a cpv. 3 OAsi 1. 7.2 7.2.1 Nella fattispecie, i richiedenti hanno sostenuto in sede di colloquio Dublino di avere un figlio/fratello (F._______) in Svizzera e di averlo sentito telefonicamente per l'ultima volta nel 2015 in occasione del suo arrivo a G._______ (cfr. atti SEM 64/4, 67/3, 73/2, 76/2). Con ultimo scritto del 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno informato il Tribunale di aver finalmente ritrovato il figlio/fratello dopo 8 anni ed hanno allegato copia del suo permesso "F", sostenendo che si tratti proprio del precitato, nonostante il documento riporti il nome H._______. Inoltre, essi fanno valere di avere contatti regolari con quest'ultimo e come questo legame sarebbe di grande beneficio per tutta la famiglia. In particolare, il primogenito rappresenterebbe importante punto di riferimento per i fratelli. Da tale affermazione si potrebbe quindi dedurre un appello a un rapporto di dipendenza ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III e una conseguente responsabilità della Svizzera. 7.2.2 Giusta l'art. 16 par. 1 RD III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami famigliari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. Suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferimenti). Inoltre, dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 RD III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di problemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psicologico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). 7.2.3 Il Tribunale osserva, che anche partendo dal presupposto, che si tratti effettivamente del figlio/fratello maggiore non vi è palesemente un rapporto di dipendenza tra quest'ultimo e gli altri famigliari. Di conseguenza, non si giustifica l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III e una conseguente responsabilità della Svizzera. 7.3 7.3.1 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 7.3.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.3.3 In primo luogo, nel caso in esame i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia, malgrado essi siano rappresentati legalmente, si riassumono in allegazioni molto generali anche in ambito ricorsuale, sprovviste di dettagli concreti e precisi per quanto concerne le circostanze esatte nelle quali tali fatti si sarebbero svolti. Tale mancanza di dettagli non può essere nemmeno giustificata dal fatto che i cellulari, con i quali avrebbero potuto riprendere le scene, sarebbero stati distrutti dagli agenti. Invero, dai colloqui Dublino, si evince come i ricorrenti avrebbero tentato 5/6 volte di entrare in Croazia dalla Bosia ed Erzegovina. Ad ogni fermo sarebbero stati fatti spogliare, oltre che derubati e picchiati. Solamente al loro ultimo tentativo, in quanto vi sarebbe stata una persona assieme a loro che si sarebbe sentita male, le autorità croate gli avrebbero accolti obbligandoli a rilasciare le impronte digitali. Sarebbero poi rimasti in un campo profughi per circa 15 giorni, dopodiché sarebbero stati trasferiti in un altro campo profughi e, in seguito, avrebbero lasciato lo stesso senza avvisare le autorità croate dopo complessivi 40/45 giorni. Non si intravvede pertanto nella predetta descrizione, alcun elemento di sufficiente intensità, per ritenere come le autorità croate abbiano compiuto degli atti costitutivi di tortura o di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura, nei confronti degli insorgenti. In secondo luogo, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Invero, i semplici asserti generici degli insorgenti ribaditi anche con il loro ricorso, di essere stati respinti dalle autorità croate al confine con la Bosnia ed Erzegovina non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tali supposti respingimenti sarebbe avvenuti da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tale circostanza fosse effettivamente avvenuta, la stessa sia occorsa in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera, non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Inoltre, non vi è alcuna ragione concreta e seria, deducibile dagli atti all'inserto, per considerare che il loro trasferimento a Zagabria, rischi di esporli ad una situazione simile a quella incontrata alla frontiera croata contestualmente ai loro primi tentativi di entrare in Croazia. Non può inoltre essere dato alcun credito alle allegazioni generiche contenute nel ricorso, non supportate da alcun mezzo di prova, che vi sarebbe il rischio di essere rinviati in Afghanistan. Difatti, non è in alcun modo deducibile che i richiedenti afghani vengano attualmente allontanati verso l'Afghanistan. Dagli atti all'incarto né dal gravame, si evince pertanto alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. Infine i ricorrenti, i quali hanno trascorso all'incirca 40/45 giorni in Croazia in due centri di accoglienza, non hanno del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla omonima direttiva e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti, nel caso in cui sollevassero l'eventuale loro violazione, che appartiene a loro, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 7.3.4 7.3.4.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.3.4.2 Per quanto concerne lo stato di salute del ricorrente 1, si constata che nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di stare bene (cfr. atto SEM 64/4). La sua situazione non risulta essere mutata in modo sostanziale. Dagli atti all'incarto si evince come egli abbia effettuato unicamente una visita dentistica, in data 5 febbraio 2021, per un dolore al molare inferiore sinistro (cfr. atto SEM 66/2) e abbia richiesto una consultazione per problemi d'erezione il 28 aprile 2021 (cfr. atto SEM 129/2). La ricorrente 2 ha inoltre dichiarato di stare bene ma di soffrire di diabete e pressione alta (cfr. atto SEM 67/3). Nel suo diritto di essere sentita, essa ha inoltre affermato di non aver ricevuto cure in Croazia dopo che le sarebbero stati rotti dei denti durante un pestaggio e di pensare di togliersi la vita piuttosto che dover far ritorno nel succitato Paese (cfr. atto SEM 67/3). La ricorrente 2 ha poi beneficiato di molteplici visite mediche, principalmente per tenere sotto controllo il diabete mellito di tipo II e l'ipertensione e per problemi di insonnia e tosse cronica (cfr. atti SEM 69/3, 70/3, 93/4, 110/2, 112/3, 113/2, 119/2, 121/2, 134/2). Esa si è altresì sottoposta ad una visita dentistica il 29 aprile 2021 (cfr. atti SEM 130/2). Al momento della decisione impugnata, il suo stato di salute risultava dunque chiaro e acclarato, con terapia farmacologica impostata. Successivamente, la rappresentante legale ha aggiornato il Tribunale in modo costante in merito alle successive visite mediche (cfr. atti TAF 14, allegato 4; 16, allegato 2; 18, allegato 1; 19, allegato 2; 20, allegati 1-3). Da questi nuovi atti emerge in particolare che la ricorrente 2 ha lamentato dolori alla parte inferiore della gamba sinistra, dovuti a un gonfiore di circa 2cm presente da oltre vent'anni. Ella è stata sottoposta ad una risonanza magnetica in data 18 febbraio 2022 ed i medici hanno ipotizzato, visto il lungo decorso, un tumore benigno ("Schwannoms"). In data 16 marzo 2022, si è tenuta con la medesima una visita ambulatoriale, nella quale si è ritenuto opportuno procedere con una biopsia ("Ultraschall-geführte Stanazbiopsie"), dalla quale è risultata una diagnosi di tumore benigno dei tessuti molli inteso come ematoma organizzato, il quale non presenta alcun problema e per il quale non risulta necessario intraprendere trattamenti (cfr. atto TAF 19, allegato 2). Con scritto del 13 ottobre 2023, la ricorrente 2 ha trasmesso ulteriori aggiornamenti, dai quali si evince che permangono le diagnosi di diabete, pressione arteriosa e asma (cfr. atto TAF 20, allegato 2), inoltre con visita del 5 maggio 2023 è stata esclusa una retinopatia diabetica (cfr. atto TAF 20, allegato 1). Altresì, dal referto del 4 ottobre 2023 si apprendono dei ricorrenti mal di testa, mal di stomaco e dolori al collo (cfr. atto TAF 20, allegato 3). Infine con ultimo scritto del 13 dicembre 2023, si apprende che sarebbero in corso chiarimenti relativi ai persistenti mal testa. In rapporto alla ricorrente 3, si rileva come la stessa in sede di colloquio Dublino ha affermato di stare bene, ma di soffrire di epilessia e di assumere medicamenti. Tuttavia ella avrebbe difficoltà a tenere il bicchiere in mano e le cadrebbe spesso di mano il cellulare. Altresì ella ha asserito di non aver ricevuto cure mediche in Croazia (cfr. atto SEM 73/3). Dagli atti all'incarto, risulta come la ricorrente 3 sia stata visitata più volte, in particolare per una carenza di vitamina D e per valutare la terapia contro l'epilessia (cfr. atti SEM 111/2, 122/2, 124/2, 125/2, 127/2). Dal referto medico del 14 aprile 2021, si evince che la medesima ha avuto un unico episodio di convulsioni generali con morso della lingua e fuoriuscita di schiuma dalla bocca all'incirca all'età di 13 anni in Iran. A seguito di una risonanza magnetica fu escluso un tumore celebrale ed instaurata una terapia a base di Tegretol (cfr. atto SEM 122/2). Altresì, con visita del 21 aprile 2021 sono state effettuate delle vaccinazioni di base alla ricorrente ed è stato concordato, d'intesa con la specialista di epilessia, di proseguire con la presa di Tregretol (cfr. atto SEM 127/2). Anche per quanto concerne la ricorrente 3 il suo stato di salute, al momento della decisione impugnata, risultava chiaro e acclarato, con terapia farmacologica impostata. Dagli ulteriori atti trasmessi al Tribunale, si evince come la medesima sia incorsa in nuove e ricorrenti crisi epilettiche provocate presumibilmente dalla situazione di stress (cfr. atti TAF 12 allegati 2-3; 13, allegato 1; 14, allegati 1-3; 16, allegato 1; 17, allegato 1; 19, allegato 1; 20, allegato 4-5). Dal referto della visita ambulatoria del 27 marzo 2023 si apprende che l'ultima crisi epilettica si sarebbe verificata ad agosto 2022 e la terapia impostata con (...) (cfr. atto TAF 20, allegato 4 pag. 3/5). Dall'estratto delle visite mediche del 5 ottobre 2023 (allegato 5 scritto del 13 ottobre 2023) emerge in particolare che la ricorrente in questione abbia più volte perso i sensi nel corso dell'estate in quanto i medicamenti risultavano regolati in modo insufficiente. Per quanto concerne la ricorrente 4, si riscontra che ella gode di buona salute come anche dichiarato in sede di colloquio Dublino (cfr. atto SEM 76/2). Ella ha unicamente ricevuto delle vaccinazioni in data 31 marzo e 5 maggio 2021 (cfr. atti SEM 118/2, 131/2). Inoltre, ad inizio 2023 ha preso un infetto virale e nel mese di marzo è stata visitata due volte per forti mal di testa dovuti allo stress (cfr. atto TAF 20, allegato 6). Da ultimo, per quanto concerne il ricorrente 5, la mamma (ricorrente 2) ha sostenuto nel colloquio Dublino egli gode di un buono stato di salute (cfr. atto SEM 67/3). Dagli atti emerge che il medesimo è stato visitato per una bronchite acuta in data 28 gennaio 2021 (cfr. atto SEM 71/2), ed ha avuto diverse visite dentarie per importanti problemi di carie (cfr. atti SEM 72/2, 128/2, 132/2). Al sottoscritto sono inoltre state effettuate diverse vaccinazioni di base in data 7 aprile 2021 (cfr. atto SEM 120/2). Ulteriore documentazione medica, successiva alla decisione impugnata non risulta agli atti, pertanto si può desumere un attuale buono stato di salute. 7.3.4.3 Alla luce della situazione medica dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto i ricorrenti, e soffrono tutt'ora in particolare le ricorrenti 2-3, tuttavia dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato, nel caso di necessità. Non risulta inopportuno evidenziare in tale contesto, come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-1829/2021 del 4 luglio 2023 consid 6.5.2, D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato dalle ONG permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 7.3.5 7.3.5.1 I ricorrenti invocano inoltre la CDF, per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento verso la Croazia, lamentandosi che la SEM non ha analizzato né preso in considerazione il benessere superiore del ricorrente 5. 7.3.5.2 I criteri applicabili per determinare il benessere superiore del fanciullo, comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quanto più l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine, che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del TAF D-2806/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 10.3.1). 7.3.5.3 In proposito si deve sottolineare che il ricorrente 5 verrà trasferito insieme ai genitori e alle sorelle (nel frattempo divenute entrambi maggiorenni), quale famiglia, in Croazia. Dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno occuparsi del loro figlio, fornendogli il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore del ricorrente 5. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il suo trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento completo, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Nella fattispecie, sebbene egli risiede in Svizzera da circa tre anni, questo lasso di tempo risulta nell'insieme troppo breve per considerare una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Nemmeno, la fotografia che lo ritrae assieme alla squadra di calcio con cui si allena settimanalmente permette una valutazione diversa (cfr. atto TAF 20, allegato 7). Peraltro, come già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell'insorgente 5 non risulta ostativo al suo trasferimento in Croazia con i genitori. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del TAF F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). 7.3.5.4 Pertanto, il trasferimento del ricorrente 5 in Croazia, assieme ai genitori e le sorelle maggiori, non è contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 7.4 7.4.1 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Infatti, la SEM ha fatto un'analisi dettagliata ed è arrivata alla conclusione condivisibile di non essere in presenza di un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento con problematico da un punto di vista umanitario. 7.4.2 Non vi è quindi alcun motivo di applicare l'art. 16 RD III e la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 7.4.3 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III. 7.4.4 Altresì, l'autorità incaricata dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti avrà premura di riferire alle autorità croate circa lo stato di salute e le problematiche mediche che interessano gli insorgenti ai sensi degli art. 31 e 32 RD III.

8. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere di apprezzamento, accertando inoltre i fatti giuridicamente rilevanti in modo esatto o completo (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese.

10. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: