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D-559/2020

D-559/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-13 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino iracheno di etnia araba originario di Bagdad, il 3 dicembre 2019 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera unitamente al fratello B._______. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 26 settembre 2018 e che il 27 maggio 2019 aveva ottenuto protezione (cfr. atto [...]-10/1). Il 12 dicembre 2020 la SEM ha quindi svolto un colloquio Dublino e concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto 14/2).In tale occasione, egli ha dichiarato di non voler tornare in Grecia poiché in questo Stato ci sarebbero i passatori che lo minaccerebbero e le autorità greche non offrirebbero alcun tipo di sostegno. C. In data 13 dicembre 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr. atto 22/4) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 17 dicembre 2019 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato ed hanno indicato che allo stesso il 27 maggio 2019 è stata accordata la protezione sussidiaria e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal 05.06.2019 al 04.06.2022 (cfr. atto 25/1). D. Il 7 gennaio 2020 la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed allontanamento in Grecia (cfr. atto 28/3). Con scritto del 16 gennaio 2020 l'interessato, per il tramite del suo rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni. Egli ha in particolare rilevato che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile. Segnatamente, egli avrebbe riferito il rischio di subire aggressioni da parte dei passatori a cui dovrebbe dei soldi per l'organizzazione dell'espatrio. Egli avrebbe ricevuto diverse minacce durante la permanenza in Grecia e temerebbe dunque per la propria incolumità anche qualora dovesse rivolgersi alle competenti autorità di polizia per un'eventuale denuncia. Inoltre, le condizioni di accoglienza in Grecia non permetterebbero di ritenere che un eventuale rinvio sarebbe conforme all'art. 3 CEDU. Egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Altresì, egli avrebbe avuto modo di riferire che l'aiuto di 150.- Euro mensili forniti dalle autorità greche sarebbe stato soppresso una volta ottenuta la protezione sussidiaria. Infine, già nel corso della procedura d'asilo in terra ellenica, il richiedente non avrebbe ottenuto alcuna forma di aiuto ed assistenza (cfr. atto 35/2). E. Con scritto del 21 gennaio 2020 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 20 gennaio 2020 (cfr. atto 38/4). In sostanza, egli ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia non sia, nella presente fattispecie ammissibile e ragionevolmente esigibile in quanto lo esporrebbe ad un grave rischio di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Il richiedente ha poi rammentato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la causa C-540/17. In seguito egli ha rilevato che le difficili condizioni dei titolari di protezione sussidiaria in Grecia sarebbero state denunciati da diversi rapporti di organizzazioni non governative dai quali emergerebbe una sostanziale impossibilità ad accedere ai bisogni primari quali il cibo, un alloggio, la cura della persona che lederebbero la salute fisica e mentale di una persona mettendola in una situazione di degrado incompatibile con la dignità umana. Il richiedente ha poi sottolineato la necessità di valutare in concreto la situazione, come stabilito dal Tribunale. Altresì, in Grecia all'inizio del 2020 sarebbe entrata in vigore la nuova "International Protection Bill" (legge 4636/2019) la quale interverrebbe in senso restrittivo sull'intero assetto dell'asilo in Grecia, dal deposito della domanda d'asilo alla regolamentazione del soggiorno in caso una protezione venga accordata. Le nuove disposizioni parrebbero accrescere i fattori di rischio ance per i beneficiari di protezione sussidiaria, la cui validità del permesso di soggiorno sarebbe ridotta da tre a un anno. Nel caso in disamina parrebbero sussistere due profili di criticità per l'interessato: da una parte le minacce dei passatori per non aver saldato il debito e dall'altra le sue condizioni di salute - egli avrebbe fatto valere di avere dei problemi di vista, ma non parrebbero esserci documenti medici agli atti. La presenza di una rete di passatori che lavorerebbe impunita dimostrerebbe la carenza del sistema di tutela offerto dalle forze di polizia, soprattutto rispetto a dei soggetti deboli quali i titolari di protezione sussidiaria per i quali sarebbe assente in Grecia ogni forma di aiuto all'integrazione sociale ed economica o supporto di carattere generale. Infine, l'esatta diagnosi medica sarebbe necessaria per verificare in concreto l'esistenza di adeguate condizioni di accoglienza fornite da uno Stato. F. Con decisione del 22 gennaio 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 42/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia. L'autorità inferiore ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. LA Grecia avrebbe poi accettato la riammissione del richiedente. Per quanto riguarda poi la prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia recentemente ripercorsa e precisata nell'ordinanza del 13 novembre 2019 citata nel parere, la stessa si riferirebbe ad un caso specifico e non paragonabile a quello in questione. La SEM ha in seguito ritenuto che un rinvio dell'interessato verso la Grecia non lo esporrebbe a un grave rischio di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Segnatamente, il livello di vita potrebbe essere effettivamente più basso in tale Paese rispetto ad altri Stati europei, ma gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. ln merito alla nuova "lnternational Protection Bill" (Legge 4636/2019), l'autorità inferiore ha rilevato innanzitutto che, la procedura d'asilo in Grecia sarebbe già conclusa dal momento che il richiedente ha ottenuto la protezione sussidiaria il 27 maggio 2019. Inoltre, come confermato dalle autorità greche egli sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno della validità di tre anni dal 5 giugno 2019 al 4 giugno 2022. Per quanto concerne in seguito la presenza dei passatori in Grecia che lo minaccerebbero, non vi sarebbero elementi di prova che sosterrebbero tale accaduto. Altresì, non vi sarebbero neppure elementi che proverebbero che qualora egli dovesse rivolgersi alle autorità per sporgere denuncia, esse non offrirebbero protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Infine, in riferimento allo stato di salute del richiedente, nonché alla citata sentenza del TAF E-3841/2019 del 20 agosto 2019 - nella quale verrebbe sottolineato l'obbligo per l'autorità inferiore di procedere ad un accurato accertamento dei fatti individuali - la SEM ha osservato di aver adempiuto a tale obbligo. Infatti, come già espresso nella bozza di decisione, sarebbe responsabilità dell'interessato far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe rivelarsi determinante per la procedura d'asilo e rivolgersi personalmente all'infermeria del centro federale. L'assenza di consultazioni mediche nell'incarto, così come dei relativi atti medici, permetterebbe all'autorità inferiore di concludere che egli non necessiterebbe alcuna terapia medica, la sua situazione risulterebbe chiara e non costituirebbe un ostacolo all'allontanamento verso la Grecia. Il rinvio forzato di persone malate costituisce unicamente in casi eccezionali una violazione dell'art. 3 CEDU, tale non risulterebbe essere il caso nella fattispecie. La SEM non è pertanto entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha in seguito ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio in tale Stato. Le difficili condizioni di vita non costituirebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio. La Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recanti norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (di seguito: direttiva qualificazione). Gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 di questa direttiva autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita o non, e garantirebbero l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e all'alloggio. Nonostante la soppressione dell'aiuto economico mensile di 150 Euro, il richiedente, in qualità di beneficiario di protezione sussidiaria, sarebbe autorizzato a esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, la quale le garantirebbe quindi una retribuzione regolare. Altresì, le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica o delle limitazioni emanate dalla legislazione nazionale, non costituirebbero neppure un motivo d'inesigibilità. La situazione economica difficile in Grecia riguarderebbe infatti l'insieme della popolazione. All'incarto non vi sarebbero elementi concreti che permetterebbero di ritenere che la sua vita sarebbe concretamente in pericolo in caso di ritorno in Grecia. In seguito, per quanto riguarda le minacce ricevute dai passatori, la Grecia costituirebbe uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata. Egli potrebbe dunque rivolgersi alle autorità di polizia. Per concludere, se dopo il ritorno in Grecia il richiedente dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo Stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza nei suoi confronti o se, in una tutt'altra maniera, dovesse portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo di fare valere i suoi diritti direttamente presso le autorità competenti greche, facendo ricorso alle adeguate vie. G. Con ricorso del 29 gennaio 2020, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia non dovrebbe essere considerata ammissibile e ragionevolmente esigibile. Egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU a causa delle sue condizioni di salute ed alle critiche condizioni di accoglienza e tutela in Grecia. L'insorgente riassume poi la prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia da ultimo ripercorsa e precisata nell'ordinanza del 13 novembre 2019 Bundesrepublik Deutschland contro Adel Hamed e Amar Oma, nelle cause riunite C-540/17 e C-541/17. In particolare, la Corte ha stabilito che nel caso in cui il richiedente beneficiario di protezione internazionale dovesse ritrovarsi nello stato che gli ha garantito questa protezione, sottoposto a un rischio serio di subire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro nel quale la nuova domanda di protezione è depositata non potrebbe fondare la propria decisione d'irricevibilità sull'art. 33 par. 2 lett. a direttiva procedura. L'art. 4 CartaUE, corrispondente e di medesima portata dell'art. 3 CEDU, e per ritenere una violazione delle suddette disposizioni è necessario che le carenze raggiungano un grado particolarmente elevato di gravità. La difficile situazione dei titolari di protezione sussidiaria in Grecia sarebbe stata denunciata in diversi rapporti di organizzazioni non governative dalle quali emergerebbe una sostanziale impossibilità ad accedere ai bisogni primari quali il cibo, un alloggio, la cura della persona che lederebbero la salute fisica e mentale di una persona mettendola in una situazione di degrado incompatibile con la dignità umana. Il ricorrente fa poi riferimento alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 la quale avrebbe evidenziato l'obbligo della SEM di procedere ad un accertamento dei fatti individuali in modo accurato nei casi di riammissione in Grecia. Altresì, la nuova "International Protection Bill", entrata in vigore all'inizio del 2020, interverrebbe in senso restrittivo sull'intero assetto dell'asilo in Grecia, dal deposito della domanda alla regolamentazione del soggiorno in caso una protezione venga accordata. Le nuove disposizioni parrebbero accrescere i fattori di rischio anche per i beneficiari di protezione sussidiaria, invero, la validità del permesso di soggiorno verrebbe ridotta da tre a un solo anno. Nel caso di specie sussisterebbero due profili di criticità, da una parte rispetto alle minacce ricevute dai passatori per non aver saltato tutto il dovuto per l'uscita dalla Grecia e dall'altra rispetto alle condizioni di salute del ricorrente. L'esistenza stessa di una rete di passatori che lavorerebbe impunita, dimostrerebbe la carenza nel sistema di tutela offerto dalle forze di polizia soprattutto rispetto a dei soggetti deboli quali i titolari di protezione sussidiaria per i quali sarebbe assente in Grecia ogni forma di aiuto all'integrazione sociale ed economica o supporto specifico. La mera possibilità teorica di fare una denuncia alla polizia, come evidenziato nella decisione avversata, non parrebbe sufficiente nell'attuale contesto greco per i beneficiari di protezione sussidiaria. Per quanto riguarda le condizioni di salute dell'insorgente, egli avrebbe dichiarato nel corso del colloquio Dublino di soffrire di disturbi alla vista per i quali non parrebbero esserci al momento documenti medici agli atti. L'esatta diagnosi medica sarebbe tuttavia strettamente necessaria per verificare in concreto, l'esistenza di adeguate condizioni di accoglienza. In conclusione, la decisione avversata sarebbe dunque stata resa sulla base di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4 Il ricorrente fa innanzitutto valere un accertamento incorretto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare in merito al suo stato di salute. Queste censure formali vanno trattate preliminarmente, dal momento che potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

E. 4.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.).

E. 4.2 Il ricorrente rileva che nel corso del colloquio Dublino avrebbe dichiarato di stare bene di salute, ma che da oltre un anno non avrebbe effettuato un controllo alla vista ed alla sera sentirebbe dolore agli occhi (cfr. atto 14/2). In sede ricorsuale egli rileva che non vi sarebbero documenti medici agli atti, così come non vi sarebbe alcuna diagnosi. La stessa sarebbe tuttavia strettamente necessaria per verificare in concreto, l'esistenza di adeguate condizioni di accoglienza. Il Tribunale rileva, come già ricordato dall'autorità inferiore al ricorrente nel corso del colloquio Dublino, che è sua responsabilità rivolgersi all'infermeria del Centro federale per segnalare qualsiasi problematica medica (cfr. atto 14/2). Nella fattispecie, non risulta che egli si sia mai rivolto, come da sua responsabilità, all'infermeria ed abbia richiesto un consulto medico (cfr. anche la conferma di assenza di appuntamenti medici del 21 gennaio 2020, atto 40/1). Di conseguenza, la mancanza di una diagnosi non può essere imputata alla SEM, ma bensì ad un'omissione da parte del ricorrente, non avendo egli fatto valere un ritardo giustificato o un'impossibilità di prova ai sensi dell'art. 26a cpv. 3 LAsi.

E. 4.3 Di conseguenza, non vi è modo né di ritenere un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore né di annullare la decisione per questioni formali e rinviare gli atti all'autorità inferiore. La censura va pertanto respinta.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente il 27 maggio 2019 è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 5 giugno 2019 al 4 giugno 2022 (cfr. atto 25/1). Altresì, la Grecia, in data 17 dicembre 2019, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem).

E. 5.3 L'insorgente non contesta di avere ricevuto la protezione sussidiaria in Grecia e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanato in Iraq.

E. 5.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 8 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.1 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 8.2 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5515/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante D-6742/2019 consid. 9.1 e D-5515/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 8.2.1 Nella fattispecie, il ricorrente stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data 27 maggio 2019, di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Segnatamente, il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dal ricorrente a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, in casu non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché il ricorrente pur avendo avuto a diverse riprese - nel corso del colloquio Dublino del 12 dicembre 2019 e del diritto di essere sentito del 16 gennaio 2020 e del parere sulla bozza di decisione del 21 gennaio 2020 - occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si è trovato in Grecia ha fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. Invero, egli si è limitato a dire di aver dovuto condividere un appartamento con altre otto persone e che l'aiuto 150.- Euro che riceveva dalle autorità sarebbe stato soppresso dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tuttavia, non risulta che l'insorgente si sia rivolto alle autorità elleniche ed abbia adito le vie legali al fine far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Di conseguenza, è compito del ricorrente rivolgersi presso le competenti autorità.

E. 8.3 Il ricorrente ritiene poi che le sue condizioni di salute costituirebbero un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Tuttavia, agli atti come già rilevato in precedenza (cfr. sub consid. 4) non risultano esservi problematiche mediche di rilievo. Di conseguenza, anche sotto questo punto di vista l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

E. 8.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019).

E. 9.1 Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone con beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati anche nei rapporti Pro Asyl e RSA ripresi nel ricorso. Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva sulle qualifiche. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche (cfr. consid. 8.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia.

E. 9.2 In seguito, per quanto attiene in seguito alle minacce subite dal passatore, peraltro neppure mai denunciate alle competenti autorità greche, il Tribunale ritiene che non si può partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio (cfr. sentenza E-711/2019). Pertanto, anche in questa eventualità è compito del ricorrente rivolgersi alle autorità per denunciare le minacce.

E. 9.3 Infine, pure destituite di fondamento risultano le censure del ricorrente in merito alla Protection Bill, entrata in vigore ad inizio 2020. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, dal momento che la sua procedura d'asilo è già terminata e che egli dispone di un permesso di soggiorno valido fino a giugno 2022, le modifiche dell'assetto dell'asilo in Grecia non sono rilevanti nel caso in disamina.

E. 9.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

E. 10 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.

E. 11 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-559/2020 Sentenza del 13 febbraio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro Grecia) ed allontanamento; decisione della SEM del 22 gennaio 2020. Fatti: A. A._______, cittadino iracheno di etnia araba originario di Bagdad, il 3 dicembre 2019 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera unitamente al fratello B._______. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 26 settembre 2018 e che il 27 maggio 2019 aveva ottenuto protezione (cfr. atto [...]-10/1). Il 12 dicembre 2020 la SEM ha quindi svolto un colloquio Dublino e concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed un allontanamento verso la Grecia (cfr. atto 14/2).In tale occasione, egli ha dichiarato di non voler tornare in Grecia poiché in questo Stato ci sarebbero i passatori che lo minaccerebbero e le autorità greche non offrirebbero alcun tipo di sostegno. C. In data 13 dicembre 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione dell'interessato (cfr. atto 22/4) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 17 dicembre 2019 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato ed hanno indicato che allo stesso il 27 maggio 2019 è stata accordata la protezione sussidiaria e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal 05.06.2019 al 04.06.2022 (cfr. atto 25/1). D. Il 7 gennaio 2020 la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed allontanamento in Grecia (cfr. atto 28/3). Con scritto del 16 gennaio 2020 l'interessato, per il tramite del suo rappresentante legale, ha trasmesso le proprie osservazioni. Egli ha in particolare rilevato che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile. Segnatamente, egli avrebbe riferito il rischio di subire aggressioni da parte dei passatori a cui dovrebbe dei soldi per l'organizzazione dell'espatrio. Egli avrebbe ricevuto diverse minacce durante la permanenza in Grecia e temerebbe dunque per la propria incolumità anche qualora dovesse rivolgersi alle competenti autorità di polizia per un'eventuale denuncia. Inoltre, le condizioni di accoglienza in Grecia non permetterebbero di ritenere che un eventuale rinvio sarebbe conforme all'art. 3 CEDU. Egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. Altresì, egli avrebbe avuto modo di riferire che l'aiuto di 150.- Euro mensili forniti dalle autorità greche sarebbe stato soppresso una volta ottenuta la protezione sussidiaria. Infine, già nel corso della procedura d'asilo in terra ellenica, il richiedente non avrebbe ottenuto alcuna forma di aiuto ed assistenza (cfr. atto 35/2). E. Con scritto del 21 gennaio 2020 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 20 gennaio 2020 (cfr. atto 38/4). In sostanza, egli ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia non sia, nella presente fattispecie ammissibile e ragionevolmente esigibile in quanto lo esporrebbe ad un grave rischio di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Il richiedente ha poi rammentato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la causa C-540/17. In seguito egli ha rilevato che le difficili condizioni dei titolari di protezione sussidiaria in Grecia sarebbero state denunciati da diversi rapporti di organizzazioni non governative dai quali emergerebbe una sostanziale impossibilità ad accedere ai bisogni primari quali il cibo, un alloggio, la cura della persona che lederebbero la salute fisica e mentale di una persona mettendola in una situazione di degrado incompatibile con la dignità umana. Il richiedente ha poi sottolineato la necessità di valutare in concreto la situazione, come stabilito dal Tribunale. Altresì, in Grecia all'inizio del 2020 sarebbe entrata in vigore la nuova "International Protection Bill" (legge 4636/2019) la quale interverrebbe in senso restrittivo sull'intero assetto dell'asilo in Grecia, dal deposito della domanda d'asilo alla regolamentazione del soggiorno in caso una protezione venga accordata. Le nuove disposizioni parrebbero accrescere i fattori di rischio ance per i beneficiari di protezione sussidiaria, la cui validità del permesso di soggiorno sarebbe ridotta da tre a un anno. Nel caso in disamina parrebbero sussistere due profili di criticità per l'interessato: da una parte le minacce dei passatori per non aver saldato il debito e dall'altra le sue condizioni di salute - egli avrebbe fatto valere di avere dei problemi di vista, ma non parrebbero esserci documenti medici agli atti. La presenza di una rete di passatori che lavorerebbe impunita dimostrerebbe la carenza del sistema di tutela offerto dalle forze di polizia, soprattutto rispetto a dei soggetti deboli quali i titolari di protezione sussidiaria per i quali sarebbe assente in Grecia ogni forma di aiuto all'integrazione sociale ed economica o supporto di carattere generale. Infine, l'esatta diagnosi medica sarebbe necessaria per verificare in concreto l'esistenza di adeguate condizioni di accoglienza fornite da uno Stato. F. Con decisione del 22 gennaio 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 42/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia. L'autorità inferiore ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. LA Grecia avrebbe poi accettato la riammissione del richiedente. Per quanto riguarda poi la prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia recentemente ripercorsa e precisata nell'ordinanza del 13 novembre 2019 citata nel parere, la stessa si riferirebbe ad un caso specifico e non paragonabile a quello in questione. La SEM ha in seguito ritenuto che un rinvio dell'interessato verso la Grecia non lo esporrebbe a un grave rischio di trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU. Segnatamente, il livello di vita potrebbe essere effettivamente più basso in tale Paese rispetto ad altri Stati europei, ma gli standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. ln merito alla nuova "lnternational Protection Bill" (Legge 4636/2019), l'autorità inferiore ha rilevato innanzitutto che, la procedura d'asilo in Grecia sarebbe già conclusa dal momento che il richiedente ha ottenuto la protezione sussidiaria il 27 maggio 2019. Inoltre, come confermato dalle autorità greche egli sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno della validità di tre anni dal 5 giugno 2019 al 4 giugno 2022. Per quanto concerne in seguito la presenza dei passatori in Grecia che lo minaccerebbero, non vi sarebbero elementi di prova che sosterrebbero tale accaduto. Altresì, non vi sarebbero neppure elementi che proverebbero che qualora egli dovesse rivolgersi alle autorità per sporgere denuncia, esse non offrirebbero protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Infine, in riferimento allo stato di salute del richiedente, nonché alla citata sentenza del TAF E-3841/2019 del 20 agosto 2019 - nella quale verrebbe sottolineato l'obbligo per l'autorità inferiore di procedere ad un accurato accertamento dei fatti individuali - la SEM ha osservato di aver adempiuto a tale obbligo. Infatti, come già espresso nella bozza di decisione, sarebbe responsabilità dell'interessato far valere qualsiasi problematica medica che potrebbe rivelarsi determinante per la procedura d'asilo e rivolgersi personalmente all'infermeria del centro federale. L'assenza di consultazioni mediche nell'incarto, così come dei relativi atti medici, permetterebbe all'autorità inferiore di concludere che egli non necessiterebbe alcuna terapia medica, la sua situazione risulterebbe chiara e non costituirebbe un ostacolo all'allontanamento verso la Grecia. Il rinvio forzato di persone malate costituisce unicamente in casi eccezionali una violazione dell'art. 3 CEDU, tale non risulterebbe essere il caso nella fattispecie. La SEM non è pertanto entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha in seguito ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi si opporrebbero all'esecuzione del rinvio in tale Stato. Le difficili condizioni di vita non costituirebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio. La Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recanti norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (di seguito: direttiva qualificazione). Gli art. 26, 27, 29, 30 e 32 di questa direttiva autorizzerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita o non, e garantirebbero l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e all'alloggio. Nonostante la soppressione dell'aiuto economico mensile di 150 Euro, il richiedente, in qualità di beneficiario di protezione sussidiaria, sarebbe autorizzato a esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, la quale le garantirebbe quindi una retribuzione regolare. Altresì, le difficoltà di accesso al mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica o delle limitazioni emanate dalla legislazione nazionale, non costituirebbero neppure un motivo d'inesigibilità. La situazione economica difficile in Grecia riguarderebbe infatti l'insieme della popolazione. All'incarto non vi sarebbero elementi concreti che permetterebbero di ritenere che la sua vita sarebbe concretamente in pericolo in caso di ritorno in Grecia. In seguito, per quanto riguarda le minacce ricevute dai passatori, la Grecia costituirebbe uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata. Egli potrebbe dunque rivolgersi alle autorità di polizia. Per concludere, se dopo il ritorno in Grecia il richiedente dovesse essere realmente costretto dalle circostanze a vivere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo Stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza nei suoi confronti o se, in una tutt'altra maniera, dovesse portare pregiudizio ai suoi diritti fondamentali, sarebbe suo di fare valere i suoi diritti direttamente presso le autorità competenti greche, facendo ricorso alle adeguate vie. G. Con ricorso del 29 gennaio 2020, l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio. Egli ha altresì richiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il ricorrente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia non dovrebbe essere considerata ammissibile e ragionevolmente esigibile. Egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU a causa delle sue condizioni di salute ed alle critiche condizioni di accoglienza e tutela in Grecia. L'insorgente riassume poi la prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia da ultimo ripercorsa e precisata nell'ordinanza del 13 novembre 2019 Bundesrepublik Deutschland contro Adel Hamed e Amar Oma, nelle cause riunite C-540/17 e C-541/17. In particolare, la Corte ha stabilito che nel caso in cui il richiedente beneficiario di protezione internazionale dovesse ritrovarsi nello stato che gli ha garantito questa protezione, sottoposto a un rischio serio di subire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro nel quale la nuova domanda di protezione è depositata non potrebbe fondare la propria decisione d'irricevibilità sull'art. 33 par. 2 lett. a direttiva procedura. L'art. 4 CartaUE, corrispondente e di medesima portata dell'art. 3 CEDU, e per ritenere una violazione delle suddette disposizioni è necessario che le carenze raggiungano un grado particolarmente elevato di gravità. La difficile situazione dei titolari di protezione sussidiaria in Grecia sarebbe stata denunciata in diversi rapporti di organizzazioni non governative dalle quali emergerebbe una sostanziale impossibilità ad accedere ai bisogni primari quali il cibo, un alloggio, la cura della persona che lederebbero la salute fisica e mentale di una persona mettendola in una situazione di degrado incompatibile con la dignità umana. Il ricorrente fa poi riferimento alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 la quale avrebbe evidenziato l'obbligo della SEM di procedere ad un accertamento dei fatti individuali in modo accurato nei casi di riammissione in Grecia. Altresì, la nuova "International Protection Bill", entrata in vigore all'inizio del 2020, interverrebbe in senso restrittivo sull'intero assetto dell'asilo in Grecia, dal deposito della domanda alla regolamentazione del soggiorno in caso una protezione venga accordata. Le nuove disposizioni parrebbero accrescere i fattori di rischio anche per i beneficiari di protezione sussidiaria, invero, la validità del permesso di soggiorno verrebbe ridotta da tre a un solo anno. Nel caso di specie sussisterebbero due profili di criticità, da una parte rispetto alle minacce ricevute dai passatori per non aver saltato tutto il dovuto per l'uscita dalla Grecia e dall'altra rispetto alle condizioni di salute del ricorrente. L'esistenza stessa di una rete di passatori che lavorerebbe impunita, dimostrerebbe la carenza nel sistema di tutela offerto dalle forze di polizia soprattutto rispetto a dei soggetti deboli quali i titolari di protezione sussidiaria per i quali sarebbe assente in Grecia ogni forma di aiuto all'integrazione sociale ed economica o supporto specifico. La mera possibilità teorica di fare una denuncia alla polizia, come evidenziato nella decisione avversata, non parrebbe sufficiente nell'attuale contesto greco per i beneficiari di protezione sussidiaria. Per quanto riguarda le condizioni di salute dell'insorgente, egli avrebbe dichiarato nel corso del colloquio Dublino di soffrire di disturbi alla vista per i quali non parrebbero esserci al momento documenti medici agli atti. L'esatta diagnosi medica sarebbe tuttavia strettamente necessaria per verificare in concreto, l'esistenza di adeguate condizioni di accoglienza. In conclusione, la decisione avversata sarebbe dunque stata resa sulla base di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

4. Il ricorrente fa innanzitutto valere un accertamento incorretto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare in merito al suo stato di salute. Queste censure formali vanno trattate preliminarmente, dal momento che potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata. 4.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 4.2 Il ricorrente rileva che nel corso del colloquio Dublino avrebbe dichiarato di stare bene di salute, ma che da oltre un anno non avrebbe effettuato un controllo alla vista ed alla sera sentirebbe dolore agli occhi (cfr. atto 14/2). In sede ricorsuale egli rileva che non vi sarebbero documenti medici agli atti, così come non vi sarebbe alcuna diagnosi. La stessa sarebbe tuttavia strettamente necessaria per verificare in concreto, l'esistenza di adeguate condizioni di accoglienza. Il Tribunale rileva, come già ricordato dall'autorità inferiore al ricorrente nel corso del colloquio Dublino, che è sua responsabilità rivolgersi all'infermeria del Centro federale per segnalare qualsiasi problematica medica (cfr. atto 14/2). Nella fattispecie, non risulta che egli si sia mai rivolto, come da sua responsabilità, all'infermeria ed abbia richiesto un consulto medico (cfr. anche la conferma di assenza di appuntamenti medici del 21 gennaio 2020, atto 40/1). Di conseguenza, la mancanza di una diagnosi non può essere imputata alla SEM, ma bensì ad un'omissione da parte del ricorrente, non avendo egli fatto valere un ritardo giustificato o un'impossibilità di prova ai sensi dell'art. 26a cpv. 3 LAsi. 4.3 Di conseguenza, non vi è modo né di ritenere un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore né di annullare la decisione per questioni formali e rinviare gli atti all'autorità inferiore. La censura va pertanto respinta. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente il 27 maggio 2019 è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia e che egli è stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal 5 giugno 2019 al 4 giugno 2022 (cfr. atto 25/1). Altresì, la Grecia, in data 17 dicembre 2019, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. ibidem). 5.3 L'insorgente non contesta di avere ricevuto la protezione sussidiaria in Grecia e non riferisce nemmeno di rischiare di venire allontanato in Iraq. 5.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito delle domande d'asilo.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

8. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.1 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.2 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di allontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5515/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante D-6742/2019 consid. 9.1 e D-5515/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, gli interessati potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 8.2.1 Nella fattispecie, il ricorrente stato riconosciuto beneficiario di protezione sussidiaria dalla Grecia in data 27 maggio 2019, di conseguenza egli può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Altresì, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Segnatamente, il caso di specie non è comparabile alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dal ricorrente a diverse riprese dinnanzi all'autorità inferiore. Invero, in casu non può essere ritenuto che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto, poiché il ricorrente pur avendo avuto a diverse riprese - nel corso del colloquio Dublino del 12 dicembre 2019 e del diritto di essere sentito del 16 gennaio 2020 e del parere sulla bozza di decisione del 21 gennaio 2020 - occasione di descrivere dettagliatamente la situazione in cui si è trovato in Grecia ha fornito delle allegazioni vaghe e poco dettagliate. Invero, egli si è limitato a dire di aver dovuto condividere un appartamento con altre otto persone e che l'aiuto 150.- Euro che riceveva dalle autorità sarebbe stato soppresso dopo il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tuttavia, non risulta che l'insorgente si sia rivolto alle autorità elleniche ed abbia adito le vie legali al fine far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Di conseguenza, è compito del ricorrente rivolgersi presso le competenti autorità. 8.3 Il ricorrente ritiene poi che le sue condizioni di salute costituirebbero un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Tuttavia, agli atti come già rilevato in precedenza (cfr. sub consid. 4) non risultano esservi problematiche mediche di rilievo. Di conseguenza, anche sotto questo punto di vista l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 8.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2 luglio 2019). 9.1 Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma bensì anche per le persone con beneficiarie di protezione (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono citati anche nei rapporti Pro Asyl e RSA ripresi nel ricorso. Nonostante queste critiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva sulle qualifiche. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità greche (cfr. consid. 8.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. 9.2 In seguito, per quanto attiene in seguito alle minacce subite dal passatore, peraltro neppure mai denunciate alle competenti autorità greche, il Tribunale ritiene che non si può partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio (cfr. sentenza E-711/2019). Pertanto, anche in questa eventualità è compito del ricorrente rivolgersi alle autorità per denunciare le minacce. 9.3 Infine, pure destituite di fondamento risultano le censure del ricorrente in merito alla Protection Bill, entrata in vigore ad inizio 2020. Invero, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, dal momento che la sua procedura d'asilo è già terminata e che egli dispone di un permesso di soggiorno valido fino a giugno 2022, le modifiche dell'assetto dell'asilo in Grecia non sono rilevanti nel caso in disamina. 9.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.

10. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei ricorrenti.

11. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: