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D-114/2021

D-114/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, di origine palestinese, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 giugno 2020. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 1° marzo 2019 (cfr. atto SEM 9/1). L'8 luglio 2020 la SEM ha quindi svolto un colloquio Dublino con l'interessato il quale ha affermato di aver effettivamente avuto contatti non volontari con le autorità greche, pur senza ottenere riscontri da esse (cfr. atto SEM 16/2). C. Il medesimo giorno la SEM ha presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione del richiedente (cfr. atto SEM 19/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 13 luglio 2020 la Grecia ha così accettato la riammissione precisando che l'interessato è titolare di un permesso di soggiorno valido dal 2 dicembre 2019 al 1° dicembre 2022 a seguito dell'ottenimento della protezione sussidiaria (cfr. atto SEM 26/1). D. Il 9 luglio 2020 la SEM ha quindi concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) con allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM 23/1). E. Con scritto del 14 luglio 2020 (cfr. atto 28/17) l'interessato, per il tramite del suo rappresentante legale, ha innanzitutto censurato le difficili condizioni di accoglienza cui avrebbe dovuto far fronte nel Paese ellenico. Ha inoltre avanzato alcune problematiche di natura medica ed il timore che le stesse potessero aggravarsi in assenza di un'adeguata presa a carico. La protezione giuridica, sulla scorta di alcune prese di posizione di terze parti, ha quindi ampiamente disquisito sulle criticità in essere nel contesto greco da un punto di vista generale ponendo l'accento sull'impossibilità, per i beneficiari di protezione internazionale, di ottenere sostegno a causa di alcune limitazioni burocratiche aggravate dalla situazione pandemica. Altresì negative risulterebbero le prospettive di alloggio. F. Il 13 agosto 2020 e dopo diverse visite mediche (cfr. atti SEM 14/4, 31/2, 33/4, 34/2, 35/2) l'autorità inferiore ha richiesto ed ottenuto, il 19 agosto seguente, un rapporto medico dettagliato (cfr. atto SEM 38/3) sullo stato di salute psico fisico del richiedente asilo che ha evidenziato dolori muscoloscheletrici somatoformi in riscontro ad uno sviluppo reattivo depressivo. G. Il 30 settembre 2020 la protezione giuridica ha avuto modo di prendere posizione in merito al precitato referto. H. A far data dal rapporto medico di cui sopra, il richiedente l'asilo si è sottoposto ad ulteriori accertamenti medici sempre relazionati ai precitati disturbi (cfr. atti SEM 40/2, 41/2, 44/2, 46/2, 49/2, 51/2, 53/2, 54/2, 56/2). In sunto, non sono state evidenziate ulteriori patologie rilevanti oltre alla colonizzazione dello stomaco da parte dell'helicobacter e ad una nefrolitiasi. L'ultima terapia farmacologia impostata per i problemi psichici prevedeva la somministrazione di Trittico 100mg. I. Il 29 dicembre 2020 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 23 dicembre 2020 (cfr. atto 66/2). Egli ha nuovamente sottolineato di non poter tornare in Grecia riferendo anche dell'insorgere di alcune problematiche mediche, oltre a quelle già accertate e ad esse sole ostative al trasferimento. J. Con decisione del 30 dicembre 2020, notificata il 4 gennaio 2021 (cfr. atto 68/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente verso la Grecia ordinandone contestualmente l'esecuzione. Dopo essersi confrontata con il summenzionato parere, l'autorità inferiore ha rilevato come le difficili situazioni di sussistenza nel paese ellenico non costituirebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio, atteso in particolare che la Grecia sarebbe legata dal diritto comunitario e che il ricorrente potrebbe far valere i propri diritti presso le autorità di tale Paese. Quo allo stato di salute dell'interessato, accertato in modo completo, vi sarebbe da partire dall'assunto che l'infrastruttura ivi presente sia sufficiente per la presa in carico di tutti i tipi di affezioni, fisiche e psichiche. Il Paese di destinazione sarebbe peraltro tenuto a fornire tale tipologia di prestazioni. In ogni caso, i problemi medici non sarebbero tali da poter configurare una violazione dell'art. 3 CEDU. K. Con ricorso dell'11 gennaio 2021 (timbro postale), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla trattazione della domanda d'asilo in Svizzera; in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame; contestualmente alla concessione dell'effetto sospensivo previa pronuncia di misure conservative in via supercautelare. Egli ha altresì richiesto l'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Nel suo memoriale ricorsuale il ricorrente, dopo aver esposto e precisato l'istoriato procedurale, si duole di una possibile violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento. Rispetto ai richiedenti l'asilo, la giurisprudenza riconoscerebbe invero l'esistenza di carenze sistemiche nel contesto greco. Per i beneficiari di protezione internazionale la situazione sarebbe altrettanto precaria. L'accesso all'alloggio risulterebbe difficile e i trattamenti medici non disponibili, cosa confermata da diversi rapporti indipendenti. Sulla base della documentazione agli atti, si evincerebbe che l'insorgente sarebbe affetto da importanti problemi psichici palesatisi a seguito della permanenza in Grecia. Il rapporto medico completo evidenzierebbe che il ricorrente rischierebbe di togliersi la vita laddove «rinviato in Afghanistan (sic!)». Anche i successivi certificati medici avrebbero indicato la necessità di predisporre una terapia e confermato il disturbo da adattamento con depressione reattiva. Da non dimenticare poi le diverse affermazioni del ricorrente, che avrebbe dichiarato di preferire la morte ad un rinvio nel Paese ellenico. Il patrocinatore non si limita però a censurare l'apprezzamento della SEM quanto all'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ma rimprovera altresì a detta autorità una violazione del principio inquisitorio. Egli ritiene infatti che quest'ultima autorità avrebbe dovuto chiarire, prima di prendere una decisione, se, in questo caso particolare di grave stress psicologico, esistevano le necessarie precauzioni e possibilità di trattamento per l'interessato in Grecia. Non avendolo fatto, si giustificherebbe la ritrasmissione degli atti onde concedere tali «garanzie». D'altro canto, la protezione giuridica avrebbe informato l'istanza inferiore, contestualmente al parere citato sub lett. F, quanto allo svolgimento di un ulteriore consulto medico previsto per il 29 dicembre 2020. Ciò non di meno, la SEM avrebbe emesso la propria decisione senza attenderne le risultanze. L. Il 16 gennaio 2021, il patrocinatore del ricorrente ha informato il Tribunale del fatto che il suo assistito avrebbe necessitato un consulto psichiatrico. Egli ha precisato che il medico generalista avrebbe poi proceduto ad annunciare il suo mandante presso un ambulatorio, dovendosi però prevedere lunghi tempi di attesa a causa della situazione pandemica. M. Con decisione incidentale del 19 gennaio 2021 questo Tribunale ha così concesso un termine sino al 29 gennaio 2021 per produrre eventuale ulteriore documentazione medica precisando che in difetto si sarebbe deciso in base agli atti. N. In medesima data, la protezione giuridica ha trasmesso al Tribunale un memoriale integrativo. Essa ha rammentato i principi giurisprudenziale già richiamati nel ricorso e citato alcuni ulteriori rapporti di organismi indipendenti (segnatamente Pro Asyl e Rsa) sulle condizioni di accoglienza in Grecia e l'impossibilità di ricorrere avverso un'eventuale violazione dell'art. 3 CEDU. Ha altresì disquisito di alcune modifiche legislative che influirebbero sulla situazione dei migranti. Su questi presupposti, è stato nuovamente sottolineato come alla luce della depressione reattiva di cui soffrirebbe l'interessato, il suo trasferimento e la preventivabile assenza di presa a carico per un lungo periodo di tempo rischierebbe di configurare un trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU. O. Con scritto del 29 gennaio 2021, il ricorrente ha dato seguito alla precitata richiesta ed ha inoltrato diversi certificati medici da cui risultava segnatamente un suo ricovero volontario presso la clinica psichiatrica di Lucerna a far data dal 26 gennaio 2021. L'ultima terapia farmacologia conosciuta prevedeva la somministrazione di Trittico e Escitalopram. Contestualmente ha addotto ulteriori considerazioni sul rinvio in Grecia. P. Il 2 marzo 2021 il patrocinatore ha comunicato di aver appresso dalla clinica della dimissione dell'insorgente. Q. Il 10 marzo 2021, quest'ultimo ha dipoi fatto presente di aver avuto un contatto telefonico con lo psichiatra che aveva in cura il suo mandante. Il medico gli avrebbe comunicato che durante la degenza il ricorrente sarebbe stato stabile, pur non essendo possibile determinare se tale situazione si sarebbe potuta garantire anche nell'ambito di una presa a carico ambulatoriale. R. Il 17 marzo 2021 la protezione giuridica ha riassunto le risultanze del colloquio svolto con il suo assistito il 15 marzo 2021, occasione nella quale quest'ultimo gli avrebbe fatto presente che i secondo i medici i suoi problemi somatici sarebbero integralmente da ricondurre alla sua situazione psichica. Ha altresì prodotto uno scritto in lingua straniera redatto dal ricorrente medesimo. S. Con decisione incidentale del 19 marzo 2021, il Tribunale ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, invitando nel contempo il ricorrente a versare, entro il 6 aprile 2021 un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente corrisposta da quest'ultimo. T. Con ulteriore comunicazione risalente al 6 aprile 2021, il patrocinatore ha nuovamente ventilato un colloquio col ricorrente e richiesto a questo Tribunale di attendere ch'egli tornasse dalle vacanze prima di procedere. U. Il 19 aprile 2021 l'insorgente ha ragguagliato il Tribunale circa l'esito del colloquio da lui avuto con il richiedente. Questi soffrirebbe di dolori addominali e disturbi del sonno. Al ricorrente sarebbe stato detto di presentarsi all'ospedale se non si fosse sentito bene. Avrebbe però preferito non annunciarsi poiché in questo ospedale non avrebbero potuto aiutarlo. Sarebbe stato ospedalizzato per più di un mese, ma il medico sarebbe venuto a vederlo solo una volta alla settimana. In ospedale egli sarebbe stato trattato come una persona normale e non come un malato. L'interessato avrebbe nuovamente avanzato l'ipotesi di compiere atti anticonservativi nel caso di un trasferimento in Grecia. Non di meno, egli non prenderebbe più in considerazione un trattamento stazionario ma desidererebbe sottoporsi ad appuntamenti ambulatoriali regolari. Nell'ideale vorrebbe parlare dei suoi problemi con un psichiatra che comprenda l'arabo. Ha fatto quindi presente che il suo mandante starebbe cercando di trovare uno psichiatra tramite l'istituto per i sans papier di Lucerna. In questo senso, il patrocinatore chiede di attendere gli esiti della sua presa di contatto con la clinica psichiatrica per la definizione della presa a carico ambulatoriale. Egli allega dipoi un nuovo rapporto attualizzato emesso da un'organizzazione no profit circa la situazione in Grecia. V. Il 29 aprile 2021, la protezione giuridica ha informato il Tribunale quanto al fatto che l'insorgente si sarebbe annunciato per una terapia ambulatoriale. W. Con missiva del 7 maggio 2021 l'insorgente ha poi precisato che il primo consulto sarebbe previsto per il 12 maggio 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Nulla osta all'evasione del gravame, non avendo in particolare l'insorgente addotto motivi validi giustificanti un'ulteriore sospensione della procedura (cfr. art. 6 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 4 PA; DTAF 2009/42 consid. 2.29) ed essendo la fattispecie sufficientemente acclarata alla luce del diritto in concreto applicabile (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2 e 7.6 e infra consid. 4).

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).

E. 4.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-291/2021 consid. 7.2.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 4.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.3, A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2).

E. 4.4 I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza del Tribunale sentenza D-291/2021 7.2.4 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5).

E. 4.5 Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenza D-291/2021 del consid. 7.2.5). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6).

E. 4.6 Nel caso in rassegna, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente. L'autorità inferiore non si è peraltro limitata a raccogliere dei brevi referti medici, bensì ha ordinato l'allestimento di un rapporto dettagliato (cfr. atto SEM 38/3). Anche in esito a quest'ultimo e sulla base delle successive visite mediche è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento (cfr. infra consid. 7.4 - 7.7). Nei certificati medici in parola non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Neppure si poteva partire dall'assunto che le problematiche potessero risultare decisive in termini di esigibilità (cfr. infra consid. 8.4) né tantomeno che fosse necessario richiedere garanzie individuali alle autorità elleniche (cfr. sentenza del Tribunale D-893/2020 del 24 febbraio 2020 consid. 9.2 con ulteriori riferimenti citati). Del resto, non è certo bastevole limitarsi a ventilare future visite mediche per imporre ulteriori misure istruttorie, dovendosi perlomeno desumere che le stesse vertano su situazioni valetudinarie rilevanti per l'esito del procedimento onde giustificare degli accertamenti supplementari (cfr. sentenza D-291/2021 del consid. 7.6.2). L'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 5.2 Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia il 29 novembre 2019 e che egli è beneficiario di un permesso di soggiorno valido sino al 1° dicembre 2022 (cfr. atto 26/1). Altresì, la Grecia, il 13 luglio 2020, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio. L'insorgente non ha per altro apportato indizi individuali che permetterebbero di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di «non-refoulement» e lo rinvierebbe nel suo Paese d'origine.

E. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 7 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).

E. 8.3 Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ribadito che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento vengono riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe. Essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetta di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Così, nonostante permanga effettivamente un rischio, per i beneficiari di protezione internazionale, di incorrere in condizioni di accoglienza precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che sussista una pratica di discriminazione sistematica nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. D'altro canto, tale categoria di persone può pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza sopracitata). Il Tribunale ha inoltre specificato che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia in futuro verrà meno ai suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 8.4 Nella presente fattispecie, il ricorrente, quale beneficiario di protezione sussidiaria, può così rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Per il resto, dagli atti non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In primo luogo, nonostante il ricorrente pretenda essere stato esposto a condizioni di vita terribili, non risulta dagli atti che egli abbia sollecitato qualsivoglia presa a carico da parte delle autorità elleniche. D'altro canto, egli ha affermato di aver risieduto per buona parte del tempo trascorso in Grecia presso un'amica (cfr. atti 16/2 e 28/17) e nulla vieta di presumere che, in caso di necessità, possa farlo anche in futuro. In Grecia vi sono inoltre organismi di natura caritativa che possono provvedere un qualche tipo di assistenza (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.3).

E. 8.5 Quanto alle patologie riferite dall'insorgente, va rilevato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 8.6 Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che l'aggravamento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l'esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell'interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEdu Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2.a).

E. 8.7 Ora, sulla base della documentazione medica agli atti si deve effettivamente partire dall'assunto che il ricorrente soffra di problemi psichici a carattere depressivo che si ripercuoto anche a livello somatico. Secondo gli ultimi aggiornamenti proposti nella presente procedura ricorsuale, il disturbo dell'adattamento/depressione attiva hanno entità grave e sono attualmente trattati farmacologicamente. In questo contesto, il ricorrente è stato volontariamente ricoverato presso la clinica psichiatrica di Lucerna in condizioni stabili, venendo dimesso. Ciò non di meno, tali affezioni, quand'anche non siano in alcun modo da sminuire, non rientrano nelle casistiche testé enucleate. Inoltre, malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese l'insorgente possa ottenere i trattamenti e le terapie necessari (cfr. sentenze del Tribunale D-1189/2020 del 17 marzo 2020 consid. 8.5.3.2 con ulteriore riferimento ivi citato).

E. 8.8 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. D-559/2020 consid. 9).

E. 9.2 Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone con beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono peraltro menzionate anche nei rapporti Pro Asyl e RSA ripresi nel ricorso. Nonostante queste problematiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. consid. 8.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di rinvio.

E. 9.3 Le problematiche di natura medica risultano inoltre decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d'origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altre tipologie di presa a carico rispetto a quelle prescritte in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di ottenere un trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti; inter alia le sentenze del Tribunale D-5064/2018 del 27 settembre 2018 e D-3407/2006 dell'8 luglio 2008 consid. 3.1). Anche sotto questo punto di vista ed alla luce di quanto già esposto in limine, le patologie in presenza non sono pertanto tali da risultare ostative all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 9.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile. Non vi è infatti modo di ritenere che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente da risultare una minaccia grave e concreta per la sua integrità fisica. Ciò anche in considerazione della possibilità di far capo al sistema sanitario in essere nel Paese di destinazione.

E. 10 Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Le restrizioni temporanee da relazionare alla situazione pandemica sono ininfluenti.

E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 1° aprile 2021.

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 1° aprile 2021.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-114/2021 Sentenza dell'11 maggio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Senza nazionalità, patrocinato dall'avv. Michael Adamczyk, Rechtsschutz der Region Tessin-Zentralschweiz Caritas Schweiz und SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro Grecia) ed allontanamento; decisione della SEM del 30 dicembre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di origine palestinese, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 giugno 2020. B. Dalle investigazioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) in particolare dalla consultazione del sistema EURODAC, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 1° marzo 2019 (cfr. atto SEM 9/1). L'8 luglio 2020 la SEM ha quindi svolto un colloquio Dublino con l'interessato il quale ha affermato di aver effettivamente avuto contatti non volontari con le autorità greche, pur senza ottenere riscontri da esse (cfr. atto SEM 16/2). C. Il medesimo giorno la SEM ha presentato alle competenti autorità elleniche una richiesta di riammissione del richiedente (cfr. atto SEM 19/2) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 13 luglio 2020 la Grecia ha così accettato la riammissione precisando che l'interessato è titolare di un permesso di soggiorno valido dal 2 dicembre 2019 al 1° dicembre 2022 a seguito dell'ottenimento della protezione sussidiaria (cfr. atto SEM 26/1). D. Il 9 luglio 2020 la SEM ha quindi concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) con allontanamento verso la Grecia (cfr. atto SEM 23/1). E. Con scritto del 14 luglio 2020 (cfr. atto 28/17) l'interessato, per il tramite del suo rappresentante legale, ha innanzitutto censurato le difficili condizioni di accoglienza cui avrebbe dovuto far fronte nel Paese ellenico. Ha inoltre avanzato alcune problematiche di natura medica ed il timore che le stesse potessero aggravarsi in assenza di un'adeguata presa a carico. La protezione giuridica, sulla scorta di alcune prese di posizione di terze parti, ha quindi ampiamente disquisito sulle criticità in essere nel contesto greco da un punto di vista generale ponendo l'accento sull'impossibilità, per i beneficiari di protezione internazionale, di ottenere sostegno a causa di alcune limitazioni burocratiche aggravate dalla situazione pandemica. Altresì negative risulterebbero le prospettive di alloggio. F. Il 13 agosto 2020 e dopo diverse visite mediche (cfr. atti SEM 14/4, 31/2, 33/4, 34/2, 35/2) l'autorità inferiore ha richiesto ed ottenuto, il 19 agosto seguente, un rapporto medico dettagliato (cfr. atto SEM 38/3) sullo stato di salute psico fisico del richiedente asilo che ha evidenziato dolori muscoloscheletrici somatoformi in riscontro ad uno sviluppo reattivo depressivo. G. Il 30 settembre 2020 la protezione giuridica ha avuto modo di prendere posizione in merito al precitato referto. H. A far data dal rapporto medico di cui sopra, il richiedente l'asilo si è sottoposto ad ulteriori accertamenti medici sempre relazionati ai precitati disturbi (cfr. atti SEM 40/2, 41/2, 44/2, 46/2, 49/2, 51/2, 53/2, 54/2, 56/2). In sunto, non sono state evidenziate ulteriori patologie rilevanti oltre alla colonizzazione dello stomaco da parte dell'helicobacter e ad una nefrolitiasi. L'ultima terapia farmacologia impostata per i problemi psichici prevedeva la somministrazione di Trittico 100mg. I. Il 29 dicembre 2020 il richiedente ha inoltrato il parere circa la bozza di decisione della SEM del 23 dicembre 2020 (cfr. atto 66/2). Egli ha nuovamente sottolineato di non poter tornare in Grecia riferendo anche dell'insorgere di alcune problematiche mediche, oltre a quelle già accertate e ad esse sole ostative al trasferimento. J. Con decisione del 30 dicembre 2020, notificata il 4 gennaio 2021 (cfr. atto 68/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente verso la Grecia ordinandone contestualmente l'esecuzione. Dopo essersi confrontata con il summenzionato parere, l'autorità inferiore ha rilevato come le difficili situazioni di sussistenza nel paese ellenico non costituirebbero un motivo d'inesigibilità del rinvio, atteso in particolare che la Grecia sarebbe legata dal diritto comunitario e che il ricorrente potrebbe far valere i propri diritti presso le autorità di tale Paese. Quo allo stato di salute dell'interessato, accertato in modo completo, vi sarebbe da partire dall'assunto che l'infrastruttura ivi presente sia sufficiente per la presa in carico di tutti i tipi di affezioni, fisiche e psichiche. Il Paese di destinazione sarebbe peraltro tenuto a fornire tale tipologia di prestazioni. In ogni caso, i problemi medici non sarebbero tali da poter configurare una violazione dell'art. 3 CEDU. K. Con ricorso dell'11 gennaio 2021 (timbro postale), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla trattazione della domanda d'asilo in Svizzera; in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame; contestualmente alla concessione dell'effetto sospensivo previa pronuncia di misure conservative in via supercautelare. Egli ha altresì richiesto l'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Nel suo memoriale ricorsuale il ricorrente, dopo aver esposto e precisato l'istoriato procedurale, si duole di una possibile violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento. Rispetto ai richiedenti l'asilo, la giurisprudenza riconoscerebbe invero l'esistenza di carenze sistemiche nel contesto greco. Per i beneficiari di protezione internazionale la situazione sarebbe altrettanto precaria. L'accesso all'alloggio risulterebbe difficile e i trattamenti medici non disponibili, cosa confermata da diversi rapporti indipendenti. Sulla base della documentazione agli atti, si evincerebbe che l'insorgente sarebbe affetto da importanti problemi psichici palesatisi a seguito della permanenza in Grecia. Il rapporto medico completo evidenzierebbe che il ricorrente rischierebbe di togliersi la vita laddove «rinviato in Afghanistan (sic!)». Anche i successivi certificati medici avrebbero indicato la necessità di predisporre una terapia e confermato il disturbo da adattamento con depressione reattiva. Da non dimenticare poi le diverse affermazioni del ricorrente, che avrebbe dichiarato di preferire la morte ad un rinvio nel Paese ellenico. Il patrocinatore non si limita però a censurare l'apprezzamento della SEM quanto all'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento ma rimprovera altresì a detta autorità una violazione del principio inquisitorio. Egli ritiene infatti che quest'ultima autorità avrebbe dovuto chiarire, prima di prendere una decisione, se, in questo caso particolare di grave stress psicologico, esistevano le necessarie precauzioni e possibilità di trattamento per l'interessato in Grecia. Non avendolo fatto, si giustificherebbe la ritrasmissione degli atti onde concedere tali «garanzie». D'altro canto, la protezione giuridica avrebbe informato l'istanza inferiore, contestualmente al parere citato sub lett. F, quanto allo svolgimento di un ulteriore consulto medico previsto per il 29 dicembre 2020. Ciò non di meno, la SEM avrebbe emesso la propria decisione senza attenderne le risultanze. L. Il 16 gennaio 2021, il patrocinatore del ricorrente ha informato il Tribunale del fatto che il suo assistito avrebbe necessitato un consulto psichiatrico. Egli ha precisato che il medico generalista avrebbe poi proceduto ad annunciare il suo mandante presso un ambulatorio, dovendosi però prevedere lunghi tempi di attesa a causa della situazione pandemica. M. Con decisione incidentale del 19 gennaio 2021 questo Tribunale ha così concesso un termine sino al 29 gennaio 2021 per produrre eventuale ulteriore documentazione medica precisando che in difetto si sarebbe deciso in base agli atti. N. In medesima data, la protezione giuridica ha trasmesso al Tribunale un memoriale integrativo. Essa ha rammentato i principi giurisprudenziale già richiamati nel ricorso e citato alcuni ulteriori rapporti di organismi indipendenti (segnatamente Pro Asyl e Rsa) sulle condizioni di accoglienza in Grecia e l'impossibilità di ricorrere avverso un'eventuale violazione dell'art. 3 CEDU. Ha altresì disquisito di alcune modifiche legislative che influirebbero sulla situazione dei migranti. Su questi presupposti, è stato nuovamente sottolineato come alla luce della depressione reattiva di cui soffrirebbe l'interessato, il suo trasferimento e la preventivabile assenza di presa a carico per un lungo periodo di tempo rischierebbe di configurare un trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU. O. Con scritto del 29 gennaio 2021, il ricorrente ha dato seguito alla precitata richiesta ed ha inoltrato diversi certificati medici da cui risultava segnatamente un suo ricovero volontario presso la clinica psichiatrica di Lucerna a far data dal 26 gennaio 2021. L'ultima terapia farmacologia conosciuta prevedeva la somministrazione di Trittico e Escitalopram. Contestualmente ha addotto ulteriori considerazioni sul rinvio in Grecia. P. Il 2 marzo 2021 il patrocinatore ha comunicato di aver appresso dalla clinica della dimissione dell'insorgente. Q. Il 10 marzo 2021, quest'ultimo ha dipoi fatto presente di aver avuto un contatto telefonico con lo psichiatra che aveva in cura il suo mandante. Il medico gli avrebbe comunicato che durante la degenza il ricorrente sarebbe stato stabile, pur non essendo possibile determinare se tale situazione si sarebbe potuta garantire anche nell'ambito di una presa a carico ambulatoriale. R. Il 17 marzo 2021 la protezione giuridica ha riassunto le risultanze del colloquio svolto con il suo assistito il 15 marzo 2021, occasione nella quale quest'ultimo gli avrebbe fatto presente che i secondo i medici i suoi problemi somatici sarebbero integralmente da ricondurre alla sua situazione psichica. Ha altresì prodotto uno scritto in lingua straniera redatto dal ricorrente medesimo. S. Con decisione incidentale del 19 marzo 2021, il Tribunale ha respinto la domanda d'assistenza giudiziaria, invitando nel contempo il ricorrente a versare, entro il 6 aprile 2021 un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente corrisposta da quest'ultimo. T. Con ulteriore comunicazione risalente al 6 aprile 2021, il patrocinatore ha nuovamente ventilato un colloquio col ricorrente e richiesto a questo Tribunale di attendere ch'egli tornasse dalle vacanze prima di procedere. U. Il 19 aprile 2021 l'insorgente ha ragguagliato il Tribunale circa l'esito del colloquio da lui avuto con il richiedente. Questi soffrirebbe di dolori addominali e disturbi del sonno. Al ricorrente sarebbe stato detto di presentarsi all'ospedale se non si fosse sentito bene. Avrebbe però preferito non annunciarsi poiché in questo ospedale non avrebbero potuto aiutarlo. Sarebbe stato ospedalizzato per più di un mese, ma il medico sarebbe venuto a vederlo solo una volta alla settimana. In ospedale egli sarebbe stato trattato come una persona normale e non come un malato. L'interessato avrebbe nuovamente avanzato l'ipotesi di compiere atti anticonservativi nel caso di un trasferimento in Grecia. Non di meno, egli non prenderebbe più in considerazione un trattamento stazionario ma desidererebbe sottoporsi ad appuntamenti ambulatoriali regolari. Nell'ideale vorrebbe parlare dei suoi problemi con un psichiatra che comprenda l'arabo. Ha fatto quindi presente che il suo mandante starebbe cercando di trovare uno psichiatra tramite l'istituto per i sans papier di Lucerna. In questo senso, il patrocinatore chiede di attendere gli esiti della sua presa di contatto con la clinica psichiatrica per la definizione della presa a carico ambulatoriale. Egli allega dipoi un nuovo rapporto attualizzato emesso da un'organizzazione no profit circa la situazione in Grecia. V. Il 29 aprile 2021, la protezione giuridica ha informato il Tribunale quanto al fatto che l'insorgente si sarebbe annunciato per una terapia ambulatoriale. W. Con missiva del 7 maggio 2021 l'insorgente ha poi precisato che il primo consulto sarebbe previsto per il 12 maggio 2021. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Nulla osta all'evasione del gravame, non avendo in particolare l'insorgente addotto motivi validi giustificanti un'ulteriore sospensione della procedura (cfr. art. 6 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 [PC, RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 4 PA; DTAF 2009/42 consid. 2.29) ed essendo la fattispecie sufficientemente acclarata alla luce del diritto in concreto applicabile (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2 e 7.6 e infra consid. 4).

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti). 4. 4.1. Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.2. La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-291/2021 consid. 7.2.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 4.3. Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.3, A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (« antizipierte Beweiswürdigung »), e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9 e A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 4.4. I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza del Tribunale sentenza D-291/2021 7.2.4 e D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 8.3.5). 4.5. Nel suo messaggio relativo al riassetto del settore, il Consiglio federale sottolineava come l'assistenza sanitaria per i richiedenti l'asilo dovesse essere garantita mediante consultazioni mediche in loco, possibilità di trattamento ambulatoriale in ospedale o una visita medica in caso di necessità (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 3 settembre 2014, FF 2014 6917, 6940). Nella prassi, nel caso in cui il personale curante / servizio di assistenza reindirizzi il richiedente l'asilo presso un medico esterno, quest'ultimo allestisce, di norma, un breve referto nella forma di un « formulario F2 ». Qualora la documentazione agli atti non permetta di determinare in modo completo i fatti giuridicamente rilevanti, la SEM ordina di principio un rapporto più dettagliato, e meglio, la compilazione di un « formulario F4 » da parte del curante. Nulla vieta inoltre al ricorrente di presentare ulteriori mezzi di prova al soggetto rispettivamente di rivolgersi autonomamente ad un medico (cfr. sentenza D-291/2021 del consid. 7.2.5). Di principio, le autorità svizzere non sono dal canto loro tenute a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6). 4.6. Nel caso in rassegna, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente. L'autorità inferiore non si è peraltro limitata a raccogliere dei brevi referti medici, bensì ha ordinato l'allestimento di un rapporto dettagliato (cfr. atto SEM 38/3). Anche in esito a quest'ultimo e sulla base delle successive visite mediche è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento (cfr. infra consid. 7.4 - 7.7). Nei certificati medici in parola non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Neppure si poteva partire dall'assunto che le problematiche potessero risultare decisive in termini di esigibilità (cfr. infra consid. 8.4) né tantomeno che fosse necessario richiedere garanzie individuali alle autorità elleniche (cfr. sentenza del Tribunale D-893/2020 del 24 febbraio 2020 consid. 9.2 con ulteriori riferimenti citati). Del resto, non è certo bastevole limitarsi a ventilare future visite mediche per imporre ulteriori misure istruttorie, dovendosi perlomeno desumere che le stesse vertano su situazioni valetudinarie rilevanti per l'esito del procedimento onde giustificare degli accertamenti supplementari (cfr. sentenza D-291/2021 del consid. 7.6.2). L'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. 5. 5.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2. Nella fattispecie, dagli atti risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la protezione sussidiaria in Grecia il 29 novembre 2019 e che egli è beneficiario di un permesso di soggiorno valido sino al 1° dicembre 2022 (cfr. atto 26/1). Altresì, la Grecia, il 13 luglio 2020, ha dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio. L'insorgente non ha per altro apportato indizi individuali che permetterebbero di ritenere che la Grecia non rispetti il principio di «non-refoulement» e lo rinvierebbe nel suo Paese d'origine. 5.3. Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

7. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto riguarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 8. 8.1. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2. Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Fanny MAtthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene dunque all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.3. Con particolare riferimento alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha a più riprese ribadito che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento vengono riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe. Essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetta di principio i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2, pubblicata come sentenza di riferimento). Così, nonostante permanga effettivamente un rischio, per i beneficiari di protezione internazionale, di incorrere in condizioni di accoglienza precarie, non risulta da fonti affidabili e concordi che sussista una pratica di discriminazione sistematica nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. D'altro canto, tale categoria di persone può pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo implicano proprio la non discriminazione nei contesti citati (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione; cfr. sentenza sopracitata). Il Tribunale ha inoltre specificato che malgrado la cessazione delle prestazioni di assistenza finanziaria nonché in materia d'alloggio introdotte con la riforma legislativa dell'11 marzo 2020, non vi sono sufficienti motivi per ritenere che la Grecia in futuro verrà meno ai suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-2160/2020 del 6 maggio 2020 consid. 7.2). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 8.4. Nella presente fattispecie, il ricorrente, quale beneficiario di protezione sussidiaria, può così rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. Per il resto, dagli atti non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di incontrare privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In primo luogo, nonostante il ricorrente pretenda essere stato esposto a condizioni di vita terribili, non risulta dagli atti che egli abbia sollecitato qualsivoglia presa a carico da parte delle autorità elleniche. D'altro canto, egli ha affermato di aver risieduto per buona parte del tempo trascorso in Grecia presso un'amica (cfr. atti 16/2 e 28/17) e nulla vieta di presumere che, in caso di necessità, possa farlo anche in futuro. In Grecia vi sono inoltre organismi di natura caritativa che possono provvedere un qualche tipo di assistenza (cfr. sentenza del Tribunale D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.3). 8.5. Quanto alle patologie riferite dall'insorgente, va rilevato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 8.6. Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che l'aggravamento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l'esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell'interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEdu Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2.a). 8.7. Ora, sulla base della documentazione medica agli atti si deve effettivamente partire dall'assunto che il ricorrente soffra di problemi psichici a carattere depressivo che si ripercuoto anche a livello somatico. Secondo gli ultimi aggiornamenti proposti nella presente procedura ricorsuale, il disturbo dell'adattamento/depressione attiva hanno entità grave e sono attualmente trattati farmacologicamente. In questo contesto, il ricorrente è stato volontariamente ricoverato presso la clinica psichiatrica di Lucerna in condizioni stabili, venendo dimesso. Ciò non di meno, tali affezioni, quand'anche non siano in alcun modo da sminuire, non rientrano nelle casistiche testé enucleate. Inoltre, malgrado vi siano effettivamente dei problemi dovuti alla crisi economica si può partire dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti e che dunque in tale Paese l'insorgente possa ottenere i trattamenti e le terapie necessari (cfr. sentenze del Tribunale D-1189/2020 del 17 marzo 2020 consid. 8.5.3.2 con ulteriore riferimento ivi citato). 8.8. In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. D-559/2020 consid. 9). 9.2. Nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone con beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Le irregolarità nell'accesso ad alloggi a basso costo o al mercato del lavoro nel contesto della crisi economica in corso, le limitate prestazioni assistenziali fornite dallo Stato o la discriminazione contro i cittadini greci nell'accesso ai servizi di sostegno statale, anche nel settore dell'assistenza sanitaria, sono peraltro menzionate anche nei rapporti Pro Asyl e RSA ripresi nel ricorso. Nonostante queste problematiche, va notato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. consid. 8.2). Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono indicazioni che l'interessato verrebbe esposto a un'emergenza esistenziale in caso di rinvio. 9.3. Le problematiche di natura medica risultano inoltre decisive in termini di esigibilità solo laddove le cure, reputate essenziali, non sarebbero ottenibili nel paese d'origine (cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altre tipologie di presa a carico rispetto a quelle prescritte in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di ottenere un trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti; inter alia le sentenze del Tribunale D-5064/2018 del 27 settembre 2018 e D-3407/2006 dell'8 luglio 2008 consid. 3.1). Anche sotto questo punto di vista ed alla luce di quanto già esposto in limine, le patologie in presenza non sono pertanto tali da risultare ostative all'esecuzione dell'allontanamento. 9.4. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile. Non vi è infatti modo di ritenere che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente da risultare una minaccia grave e concreta per la sua integrità fisica. Ciò anche in considerazione della possibilità di far capo al sistema sanitario in essere nel Paese di destinazione.

10. Altresì, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. Le restrizioni temporanee da relazionare alla situazione pandemica sono ininfluenti.

11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 1° aprile 2021.

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 1° aprile 2021.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: