Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 5 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.
E. 6.1 In sede di diritto di essere sentito l'interessato ha riferito che in Italia avrebbe trascorso dapprima alcuni mesi in un centro per richiedenti asilo pero poi essere stato intimato di lasciare il centro una volta ottenuti i documenti. Egli si sarebbe dunque ritrovato a vivere per strada su un letto di cartoni nei pressi della stazione F._______ a G._______. Avrebbe mangiato due volte al giorno soltanto grazie alla mensa della Caritas e non sarebbe riuscito a trovare alcun lavoro. Inoltre non avrebbe parlato la lingua e non avrebbe avuto alcun tipo di assistenza sanitaria. Esasperato dai mesi trascorsi in strada, egli si sarebbe recato in Francia ed in Germania, dove da ultimo sarebbe stato costretto a ritornare in Italia nel 2020. Di nuovo in tale Paese, egli avrebbe ricominciato a dormire per strada e a mangiare alla mensa della Caritas. In caso di ritorno in Italia, egli rischierebbe dunque di tornare a vivere per strada senza alcuna assistenza medica, economica o materiale. Non sarebbe chiaro su che basi la SEM potrebbe affermare che egli possiede la protezione sussidiaria, dal momento che ciò non risulterebbe dall'estratto EURODAC e che nel corso dell'audizione PA-RMNA egli non sarebbe stato confrontato in merito. Sarebbe del resto noto che il sistema di accoglienza italiano sarebbe al collasso da molti anni. Oltracciò, l'istruttoria effettuata dalla SEM non sarebbe nel caso di specie completa poiché l'interessato sarebbe stato considerato maggiorenne senza lo svolgimento di una perizia medica. Di conseguenza, all'interessato andrebbe concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6.2 In sede di parere l'interessato contesta anzitutto le considerazioni della SEM in merito alla minore età ed all'assenza di perizia medica. In seguito, il permesso di soggiorno di cui godrebbe in Italia verrebbe a scadenza il (...) settembre 2023, dopo quella data non ci sarebbe la certezza che lo stesso verrà rinnovato. Egli reitera dunque la richiesta di concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
E. 6.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore ha preliminarmente trattato la questione della minore età ed ha ritenuto che il richiedente non sia stato in grado di renderla verosimile. Le sue allegazioni sarebbero state vaghe ed incoerenti ed egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità ufficiale. A ciò si aggiungerebbe il fatto che egli sarebbe stato considerato maggiorenne in Italia, in Francia ed in Germania. Di conseguenza, da una ponderazione globale di tutti gli elementi in possesso, l'autorità inferiore non avrebbe ritenuto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare la sua età. In seguito, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera poiché potrebbe fare ritorno in Italia, paese terzo sicuro, in cui avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria e le cui autorità avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. Per quanto concerne la scadenza del permesso di soggiorno, non vi sarebbe nessun motivo di ritenere che la protezione sussidiaria sarebbe stata ritirata o che una procedura in tal senso sarebbe stata aperta. Pertanto, spetterà al richiedente adoperarsi presso gli uffici competenti per richiedere un duplicato del suo permesso di soggiorno. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessato far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e qualora necessario, potrà far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non esisterebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Infine, per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbe l'interessato non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Italia.
E. 6.4 In sede di ricorso, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età richiamando la giurisprudenza del Tribunale. La SEM avrebbe infatti effettuato un'istruttoria incompleta, non avendo eseguito una perizia medica. Il ricorrente avrebbe frequentato soltanto 4 anni di scuola e proverrebbe da un contesto socio-culturale svantaggiato. Il giudizio sulla minore età non potrebbe essere dunque basato soltanto sulle sue allegazioni. Sussistendo numerosi dubbi sulla reale età del ricorrente, egli ritiene necessario lo svolgimento di una perizia volta alla determinazione della sua età al fine di completare l'istruttoria e poter successivamente giudicare in modo corretto l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Per quanto concerne l'ammissibilità, l'insorgente ritiene di essere stato sottoposto a gravi privazioni durante il suo soggiorno in Italia, non avendo ricevuto un alloggio ed essendo stato costretto a dormire per strada. Egli si sarebbe rivolto un paio di volte alla questura per avere aiuto, ma gli avrebbero detto di arrangiarsi. Le condizioni di deperimento fisico rilevate dal medico poco dopo il suo arrivo in Svizzera sarebbero da ricondurre all'assoluta indigenza del ricorrente. Prima di procedere ad un rinvio, la SEM avrebbe dunque dovuto analizzare le condizioni di accoglienza del sistema italiano. Come segnalato da diversi articoli di giornale, il sistema di accoglienza italiano sarebbe al collasso da molti anni e già nel 2020 centinaia di richiedenti l'asilo sarebbero stati costretti a dormire per strada alla stazione F._______ come il ricorrente. Altresì, il suo permesso di soggiorno verrebbe a scadere il (...) settembre 2023, dopodiché non vi sarebbero certezze che verrebbe rinnovato. Di conseguenza, vi sarebbe un alto rischio che il ricorrente si ritrovi nelle medesime condizioni di degrado e assoluta indigenza come si sarebbe già trovato in precedenza, in violazione dell'art. 3 CEDU. Il suo rinvio in Italia non sarebbe dunque ammissibile. Quanto all'esigibilità dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che dai rapporti medici agli atti apparirebbe evidente che le sue condizioni psico-fisiche appena arrivato dall'Italia fossero molto precarie e ciò non potrebbe che essere ricondotto alla situazione di degrado in cui egli sarebbe stato costretto a vivere. Sarebbe pertanto verosimile ritenere che in caso di rientro in Italia, egli andrebbe nuovamente incontro ad un decadimento psico-fisico poiché si ritroverebbe inevitabilmente a vivere nella stessa situazione di degrado. Il suo allontanamento non sarebbe dunque ragionevolmente esigibile.
E. 7.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191,). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).
E. 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).
E. 7.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, in primo luogo, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età.
E. 8.2 In secondo luogo, le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Le sue dichiarazioni risultano infatti vaghe, stereotipate ed incongruenti. Egli ha riferito di avere richiesto tempo fa alla madre la sua data di nascita quando ancora era molto piccolo. La madre gli avrebbe comunicato la data del (...), ritenendola corretta. In seguito, l'insorgente ha riferito di aver frequentato 4 anni di scuola e di aver terminato nel 2016 all'età di 12 anni, ciò che tuttavia non corrisponderebbe all'età di nascita riferita. In seguito, egli ha indicato di essere espatriato circa un anno dopo aver smesso di andare a scuola e di aver avuto 11 anni. Il ricorrente ha poi dichiarato di essere arrivato in Italia nel 2018 all'età di 13 anni e di aver soggiornato in tale Paese per circa due anni. Salvo poco dopo riferire di avere ancora 13 anni al momento in cui avrebbe lasciato l'Italia nel 2019. Nel 2020, all'età di 15 anni, egli sarebbe stato rinviato in Italia dalle autorità tedesche. Confrontato in merito alle numerose incongruenze, il ricorrente non è riuscito a fornire una giustificazione credibile. Invero, egli si è limitato ad asserire di non essere sicuro delle date dichiarate e di aver vissuto personalmente molti problemi, per questo motivo spesso si dimenticherebbe le date (cfr. atto SEM 23/12, pag. 3 segg.).
E. 8.3 Altresì, si constata che il ricorrente è stato registrato quale maggiorenne in ben altri tre paesi europei nei quali ha depositato una domanda d'asilo (Italia, Francia e Germania). Nonostante egli abbia asserito di aver dichiarato la medesima data di nascita alle autorità italiane, in tale Paese egli è stato registrato con la data (...) 2000, la sua affermazione non risulta dunque credibile. In Germania egli sarebbe invece stato registrato con la data (...) 1999 mentre in Francia con la data (...) 1999. Anche in questo caso le date risultano essere ben lontane dalla data dichiarata alle autorità svizzere. Inoltre, egli non ha mai neppure riferito di essersi presentato quale minore in Francia ed in Germania.
E. 8.4 È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente. A fronte degli elementi testé considerati, anche il Tribunale ritiene pertanto che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica, per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-1924/2022 del 9 settembre 2022 consid. 5.5).
E. 8.5 In tali circostanze, l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua asserita minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 7.3), che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).
E. 10.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido fino al (...) settembre 2023 (cfr. atti SEM 29/1 e 36/1). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivante da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani, ed in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non esiste un "rischio reale" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. Pur lasciando aperta, nel caso in disamina, la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, vi è modo di rilevare che egli non ha dimostrato di essersi mai rivolto direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Soltanto in sede ricorsuale egli ha riferito in maniera vaga di essersi rivolto un paio di volte alla questura per avere aiuto. Di conseguenza, in caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti che gli spettano. Egli potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del Tribunale E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2).
E. 10.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile.
E. 11.2 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia ai considerandi della decisione impugnata che conferma pienamente. Ad ogni modo si rileva pure che per quanto riguarda invece le condizioni di vita, alloggio e lavoro, l'Italia è vincolata alla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che gli spettano. Per quanto riguarda in particolare il rinnovo del permesso di soggiorno, tuttora in corso di validità, nel caso in disamina non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità italiane negheranno il rinnovo dello stesso in violazione dell'art. 24 par. 1 direttiva qualificazione.
E. 11.3 Infine, il ricorrente non soffre di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Dopo la consultazione presso un medico generalista del 30 settembre 2022 per (...) ed (...) - trattate con due farmaci (cfr. atto SEM 11/2) - e la consultazione (...) del 26 ottobre 2022 per (...) e (...) in trattamento farmacologico (cfr. atto SEM 12/2), non si sono resi necessari ulteriori controlli medici. Ad ogni modo si rileva che l'Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione).
E. 11.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.
E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
E. 13 Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 14 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 15 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 16.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 16.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16.3 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-556/2023 Sentenza del 7 febbraio 2023 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Somalia, rappresentato da Roberta Condemi, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 23 gennaio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino somalo, il 22 settembre 2022 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, pretendendosi minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia il 23 maggio 2018, in Francia il 2 settembre 2019 ed in Germania il 20 settembre 2019. A.c Il 29 settembre 2022 egli ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. A.d Il giorno seguente, così come il 25 ottobre 2022 l'interessato è stato sottoposto ad una visita medica. A.e In data 22 novembre 2022 la Segreteria di Stato per la migrazione (di seguito: SEM) ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; GU L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Contemporaneamente, la SEM ha presentato la medesima richiesta anche alle competenti autorità tedesche e francesi. A.f Il 23 novembre 2022 il richiedente è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione (PA-RMNA). Nel corso della stessa gli è stato pure concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza dell'Italia, della Francia o della Germania per il trattamento della sua domanda d'asilo. Nel contempo gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute e ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure al fatto che per il resto della procedura d'asilo egli verrà considerato maggiorenne. A.g In data 24 novembre 2022 le autorità tedesche hanno respinto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in quanto egli avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria in Italia. A.h Il giorno seguente, le autorità italiane hanno anch'esse respinto la richiesta di ripresa in carico avendo egli ricevuto la protezione sussidiaria ed il conseguente permesso di soggiorno valido fino al (...) settembre 2023. A.i Il 29 novembre 2022 la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso l'Italia in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). La rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni con scritto del 2 dicembre 2022. A.j Il 29 novembre 2022 la SEM ha presentato alle competenti autorità italiane una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549 ). A.k In data 5 dicembre 2022 la Francia ha accettato la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. A.l L'Italia, con scritto del 22 dicembre 2022, ha accettato la riammissione del richiedente l'asilo indicando che gli è stata riconosciuta dalle autorità italiane la protezione internazionale, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, con le generalità di D._______, nato il (...) in Somalia. A.m A seguito di tale conferma di riammissione, il 27 dicembre 2022 le autorità elvetiche hanno informato le autorità francesi dello stralcio della procedura Dublino. A.n Il 19 gennaio 2023 la SEM ha trasmesso la bozza di decisione al richiedente. Il giorno seguente, per il tramite della sua rappresentante legale, egli ha inoltrato il proprio parere in merito. B. Con decisione del 23 gennaio 2023, notificata il medesimo giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo di A._______, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, intimandogli di lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed incaricando il cantone E._______ dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Con ricorso del 30 gennaio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, concludendo al suo annullamento, alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
5. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta dunque essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera. 6. 6.1 In sede di diritto di essere sentito l'interessato ha riferito che in Italia avrebbe trascorso dapprima alcuni mesi in un centro per richiedenti asilo pero poi essere stato intimato di lasciare il centro una volta ottenuti i documenti. Egli si sarebbe dunque ritrovato a vivere per strada su un letto di cartoni nei pressi della stazione F._______ a G._______. Avrebbe mangiato due volte al giorno soltanto grazie alla mensa della Caritas e non sarebbe riuscito a trovare alcun lavoro. Inoltre non avrebbe parlato la lingua e non avrebbe avuto alcun tipo di assistenza sanitaria. Esasperato dai mesi trascorsi in strada, egli si sarebbe recato in Francia ed in Germania, dove da ultimo sarebbe stato costretto a ritornare in Italia nel 2020. Di nuovo in tale Paese, egli avrebbe ricominciato a dormire per strada e a mangiare alla mensa della Caritas. In caso di ritorno in Italia, egli rischierebbe dunque di tornare a vivere per strada senza alcuna assistenza medica, economica o materiale. Non sarebbe chiaro su che basi la SEM potrebbe affermare che egli possiede la protezione sussidiaria, dal momento che ciò non risulterebbe dall'estratto EURODAC e che nel corso dell'audizione PA-RMNA egli non sarebbe stato confrontato in merito. Sarebbe del resto noto che il sistema di accoglienza italiano sarebbe al collasso da molti anni. Oltracciò, l'istruttoria effettuata dalla SEM non sarebbe nel caso di specie completa poiché l'interessato sarebbe stato considerato maggiorenne senza lo svolgimento di una perizia medica. Di conseguenza, all'interessato andrebbe concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 In sede di parere l'interessato contesta anzitutto le considerazioni della SEM in merito alla minore età ed all'assenza di perizia medica. In seguito, il permesso di soggiorno di cui godrebbe in Italia verrebbe a scadenza il (...) settembre 2023, dopo quella data non ci sarebbe la certezza che lo stesso verrà rinnovato. Egli reitera dunque la richiesta di concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.3 Nella decisione avversata l'autorità inferiore ha preliminarmente trattato la questione della minore età ed ha ritenuto che il richiedente non sia stato in grado di renderla verosimile. Le sue allegazioni sarebbero state vaghe ed incoerenti ed egli non avrebbe fornito alcun documento d'identità ufficiale. A ciò si aggiungerebbe il fatto che egli sarebbe stato considerato maggiorenne in Italia, in Francia ed in Germania. Di conseguenza, da una ponderazione globale di tutti gli elementi in possesso, l'autorità inferiore non avrebbe ritenuto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica per accertare la sua età. In seguito, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera poiché potrebbe fare ritorno in Italia, paese terzo sicuro, in cui avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria e le cui autorità avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione. Per quanto concerne la scadenza del permesso di soggiorno, non vi sarebbe nessun motivo di ritenere che la protezione sussidiaria sarebbe stata ritirata o che una procedura in tal senso sarebbe stata aperta. Pertanto, spetterà al richiedente adoperarsi presso gli uffici competenti per richiedere un duplicato del suo permesso di soggiorno. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, in particolare dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]), sarebbero costituiti dalla non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione. Inoltre, in quanto Paese firmatario della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) si potrebbe partire dal presupposto che rispetti di principio i propri obblighi di diritto internazionale. Al suo rientro su suolo italiano, spetterebbe dunque all'interessato far valere i propri diritti dinnanzi alle competenti autorità e qualora necessario, potrà far capo al sostegno di organizzazioni caritatevoli. Dagli atti non esisterebbero indizi che permetterebbero di ritenere, in caso di rinvio in Italia, una violazione dell'art. 3 CEDU. Infine, per quanto riguarda lo stato di salute, la SEM ha ritenuto che le affezioni di cui soffrirebbe l'interessato non sarebbero suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Italia. 6.4 In sede di ricorso, l'insorgente contesta anzitutto le considerazioni sulla sua età richiamando la giurisprudenza del Tribunale. La SEM avrebbe infatti effettuato un'istruttoria incompleta, non avendo eseguito una perizia medica. Il ricorrente avrebbe frequentato soltanto 4 anni di scuola e proverrebbe da un contesto socio-culturale svantaggiato. Il giudizio sulla minore età non potrebbe essere dunque basato soltanto sulle sue allegazioni. Sussistendo numerosi dubbi sulla reale età del ricorrente, egli ritiene necessario lo svolgimento di una perizia volta alla determinazione della sua età al fine di completare l'istruttoria e poter successivamente giudicare in modo corretto l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Per quanto concerne l'ammissibilità, l'insorgente ritiene di essere stato sottoposto a gravi privazioni durante il suo soggiorno in Italia, non avendo ricevuto un alloggio ed essendo stato costretto a dormire per strada. Egli si sarebbe rivolto un paio di volte alla questura per avere aiuto, ma gli avrebbero detto di arrangiarsi. Le condizioni di deperimento fisico rilevate dal medico poco dopo il suo arrivo in Svizzera sarebbero da ricondurre all'assoluta indigenza del ricorrente. Prima di procedere ad un rinvio, la SEM avrebbe dunque dovuto analizzare le condizioni di accoglienza del sistema italiano. Come segnalato da diversi articoli di giornale, il sistema di accoglienza italiano sarebbe al collasso da molti anni e già nel 2020 centinaia di richiedenti l'asilo sarebbero stati costretti a dormire per strada alla stazione F._______ come il ricorrente. Altresì, il suo permesso di soggiorno verrebbe a scadere il (...) settembre 2023, dopodiché non vi sarebbero certezze che verrebbe rinnovato. Di conseguenza, vi sarebbe un alto rischio che il ricorrente si ritrovi nelle medesime condizioni di degrado e assoluta indigenza come si sarebbe già trovato in precedenza, in violazione dell'art. 3 CEDU. Il suo rinvio in Italia non sarebbe dunque ammissibile. Quanto all'esigibilità dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che dai rapporti medici agli atti apparirebbe evidente che le sue condizioni psico-fisiche appena arrivato dall'Italia fossero molto precarie e ciò non potrebbe che essere ricondotto alla situazione di degrado in cui egli sarebbe stato costretto a vivere. Sarebbe pertanto verosimile ritenere che in caso di rientro in Italia, egli andrebbe nuovamente incontro ad un decadimento psico-fisico poiché si ritroverebbe inevitabilmente a vivere nella stessa situazione di degrado. Il suo allontanamento non sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. 7. 7.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante a livello procedurale, in quanto la qualità di minore non accompagnato impone all'autorità inferiore il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, in particolare al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Allorquando la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 7.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191,). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 7.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 8. 8.1 Ora, nella presente fattispecie, in primo luogo, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. 8.2 In secondo luogo, le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Le sue dichiarazioni risultano infatti vaghe, stereotipate ed incongruenti. Egli ha riferito di avere richiesto tempo fa alla madre la sua data di nascita quando ancora era molto piccolo. La madre gli avrebbe comunicato la data del (...), ritenendola corretta. In seguito, l'insorgente ha riferito di aver frequentato 4 anni di scuola e di aver terminato nel 2016 all'età di 12 anni, ciò che tuttavia non corrisponderebbe all'età di nascita riferita. In seguito, egli ha indicato di essere espatriato circa un anno dopo aver smesso di andare a scuola e di aver avuto 11 anni. Il ricorrente ha poi dichiarato di essere arrivato in Italia nel 2018 all'età di 13 anni e di aver soggiornato in tale Paese per circa due anni. Salvo poco dopo riferire di avere ancora 13 anni al momento in cui avrebbe lasciato l'Italia nel 2019. Nel 2020, all'età di 15 anni, egli sarebbe stato rinviato in Italia dalle autorità tedesche. Confrontato in merito alle numerose incongruenze, il ricorrente non è riuscito a fornire una giustificazione credibile. Invero, egli si è limitato ad asserire di non essere sicuro delle date dichiarate e di aver vissuto personalmente molti problemi, per questo motivo spesso si dimenticherebbe le date (cfr. atto SEM 23/12, pag. 3 segg.). 8.3 Altresì, si constata che il ricorrente è stato registrato quale maggiorenne in ben altri tre paesi europei nei quali ha depositato una domanda d'asilo (Italia, Francia e Germania). Nonostante egli abbia asserito di aver dichiarato la medesima data di nascita alle autorità italiane, in tale Paese egli è stato registrato con la data (...) 2000, la sua affermazione non risulta dunque credibile. In Germania egli sarebbe invece stato registrato con la data (...) 1999 mentre in Francia con la data (...) 1999. Anche in questo caso le date risultano essere ben lontane dalla data dichiarata alle autorità svizzere. Inoltre, egli non ha mai neppure riferito di essersi presentato quale minore in Francia ed in Germania. 8.4 È basandosi sulle informazioni raccolte, ed a seguito di una ponderazione globale degli elementi in suo possesso, che l'autorità inferiore ha quindi concluso circa la maggiore età dell'insorgente. A fronte degli elementi testé considerati, anche il Tribunale ritiene pertanto che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica, per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-1924/2022 del 9 settembre 2022 consid. 5.5). 8.5 In tali circostanze, l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua asserita minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 7.3), che le disposizioni normative relative i minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 10.3 Nella fattispecie, al ricorrente è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria valido fino al (...) settembre 2023 (cfr. atti SEM 29/1 e 36/1). L'Italia è firmataria della CEDU e della Conv. tortura e non vi sono indizi che permettano di ritenere che tale Paese non rispetterà gli obblighi di diritto internazionale derivante da queste convenzioni. Oltracciò, l'Italia è vincolata dalla direttiva qualificazione. Gli obblighi dell'Italia derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali italiani, ed in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Non esiste un "rischio reale" nel senso di un rifiuto concreto da parte dell'Italia di concedere al ricorrente le garanzie minime ai sensi della suddetta direttiva UE. Pur lasciando aperta, nel caso in disamina, la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, vi è modo di rilevare che egli non ha dimostrato di essersi mai rivolto direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Soltanto in sede ricorsuale egli ha riferito in maniera vaga di essersi rivolto un paio di volte alla questura per avere aiuto. Di conseguenza, in caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti che gli spettano. Egli potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del Tribunale E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). 10.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 11.2 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia ai considerandi della decisione impugnata che conferma pienamente. Ad ogni modo si rileva pure che per quanto riguarda invece le condizioni di vita, alloggio e lavoro, l'Italia è vincolata alla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivolgersi alle autorità italiane per fare valere i diritti che gli spettano. Per quanto riguarda in particolare il rinnovo del permesso di soggiorno, tuttora in corso di validità, nel caso in disamina non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità italiane negheranno il rinnovo dello stesso in violazione dell'art. 24 par. 1 direttiva qualificazione. 11.3 Infine, il ricorrente non soffre di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Dopo la consultazione presso un medico generalista del 30 settembre 2022 per (...) ed (...) - trattate con due farmaci (cfr. atto SEM 11/2) - e la consultazione (...) del 26 ottobre 2022 per (...) e (...) in trattamento farmacologico (cfr. atto SEM 12/2), non si sono resi necessari ulteriori controlli medici. Ad ogni modo si rileva che l'Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini italiani (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). 11.4 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure ragionevolmente esigibile.
12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente.
13. Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
15. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. 16.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 16.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 16.3 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: