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D-5675/2023

D-5675/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-01 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (56 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv.1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, posson o essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 In sede d'audizione PA-RMNA l'interessato ha riferito di non voler far ritorno in Croazia poiché in tale Paese non avrebbe chiesto asilo e sarebbe stato costretto a lasciare le sue impronte digitali. In merito alla sua età, egli ha dichiarato di essere nato il (...) 2006, ma di non conoscere la sua età e di non sapere quanti anni avrebbe avuto al momento dell'espatrio avvenuto il 15 agosto 2021. Interrogato in merito alla tazkira fornita in copia, egli ha dichiarato di non ricordare il contenuto del documento. Ad ogni modo avrebbe fornito anche il certificato di vaccinazione che riporterebbe la sua data di nascita precisa poiché nella takzira avrebbe dovuto indicare di avere due anni in più per poter frequentare la scuola. Infine, egli ha dichiarato di aver fornito alle autorità croate la medesima data di nascita, ma che non gli sarebbe stato creduto (cfr. atto SEM 15/10, pag. 3 segg.).

E. 4.2 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha dapprima considerato che l'interessato non avrebbe reso verosimile la sua minore età, poiché non avrebbe fornito alcun documento d'identità originale. Invero, avrebbe trasmesso la copia della sua tazkira, dalla quale peraltro risulterebbe che egli sarebbe nato nel 2004 o 2005 e sarebbe pertanto maggiorenne. L'età indicativa fornita dalla tazkira sarebbe poi in contraddizione con la data di nascita riportata sul libretto vaccinale ([...] 2007) e le sue dichiarazioni in merito alla data di nascita, all'età, al viaggio, al percorso scolastico e ai famigliari sarebbero state vaghe. Pertanto, non sarebbe stato necessario effettuare una perizia medico-legale. In seguito, la SEM ha constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Infine, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, non vi sarebbero problemi medici ostativi al trasferimento.

E. 4.3 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto le considerazioni della SEM in merito alla sua pretesa minore età poiché non sarebbe stata effettuata una perizia. Nella sua analisi l'autorità inferiore avrebbe considerato unicamente i punti incongruenti delle sue dichiarazioni, senza prendere in considerazione gli elementi a favore della verosimiglianza. Nonostante il contesto sociale di provenienza e il recente espatrio avvenuto in un contesto drammatico a seguito della presa di potere da parte dei talebani, il ricorrente sarebbe comunque stato in grado di fornire diverse indicazioni specifiche rispetto alla sua data di nascita, alla sua formazione scolastica, al suo vissuto e ai famigliari. Le difficoltà espositive dell'insorgente sarebbero da contestualizzare alla luce della sua presunta minore età e della traumaticità delle esperienze di viaggio che sarebbe stato tenuto a raccontare. Pertanto, in assenza di una perizia medica di determinazione dell'età, il ricorrente non potrebbe essere considerato maggiorenne. In seguito, l'insorgente ritiene che il consenso tacito delle autorità croate non sarebbe stato validamente espresso poiché le stesse non sarebbero state informate della sua asserita minore età e la SEM avrebbe omesso di trasmettere la copia della tazkira e del libretto di vaccinazione nella richiesta di take back. Non avendo fornito ulteriori informazioni alle autorità croate, la SEM avrebbe violato l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del Regolamento Dublino III e il dovere di leale cooperazione tra gli Stati. A questo proposito il ricorrente richiama una sentenza del Tribunale. Infine, egli ritiene effettivo e reale il rischio di trovarsi vittima di trattamenti inumani e degradanti in Croazia. Da una parte, un Tribunale amministrativo tedesco avrebbe riconosciuto la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo croato, mentre dall'altra, la Croazia sarebbe stata nuovamente condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) poiché non sarebbe in grado di effettuare delle investigazioni conclusive in caso di soprusi subiti dai migranti da parte delle autorità.

E. 4.4 In sede di risposta al ricorso la SEM ritiene di aver inoltrato la richiesta di ripresa a carico in modo formalmente corretto. In primo luogo, l'indicazione per cui il ricorrente si è presentato come minorenne sarebbe ben deducibile dall'alias presente nella richiesta e dal risultato Eurodac allegato alla richiesta. In secondo luogo, la richiesta sarebbe stata presentata in modo formalmente corretto poiché inoltrata nei termini previsti. Inoltre, dal Regolamento Dublino III (art. 23 par. 4 e art. 22 par. 3) non apparirebbe l'obbligo da parte degli Stati membri di trasmettere informazioni in merito all'identità iniziale presentata dai richiedenti l'asilo bensì di trasmettere tutti gli elementi per sostenere la competenza sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento. Ora la SEM ritiene di aver trasmesso la richiesta di ripresa a carico alle autorità croate in modo formalmente corretto e senza omettere informazioni. Inoltre, avendo le autorità croate accettato tacitamente la loro competenza, non avrebbero obiettato sulla maggiore età indicata dalle autorità svizzere né sulla minore età indicata nel formulario Eurodac come alias del ricorrente e si potrebbe dunque presumere che anche in Croazia egli sia conosciuto come maggiorenne. La SEM non avrebbe ritenuto necessario trasmettere la copia né della tazkira né del libretto vaccinale poiché da una parte avrebbero valore probatorio estremamente ridotto e dall'altra il libretto vaccinale non costituirebbe un documento d'identità.

E. 4.5 In sede di replica, il ricorrente ritiene che nonostante ai sensi dell'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III, gli Stati membri sarebbero tenuti a trasmettere tutti gli elementi per sostenere la competenza sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento, la SEM avrebbe esplicitamente deciso di non informare le autorità croate in merito alla data di nascita con la quale il ricorrente si sarebbe registrato al suo arrivo in Svizzera. Sebbene dall'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III non trasparirebbe alcun obbligo di trasmettere informazioni in merito all'identità iniziale presentata dai richiedenti l'asilo, l'art. 34 Regolamento Dublino III accorderebbe delle ampie possibilità di scambio di informazioni ed il ricorrente avrebbe diritto ad un esame completo e corretto, nonché conforme al Regolamento Dublino III rispetto alla determinazione dello Stato competente. La SEM avrebbe dunque violato l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del Regolamento Dublino III ed il dovere di leale cooperazione tra gli Stati. In seguito, egli non avrebbe sostenuto alcuna intervista in Croazia al fine di accertare la sua identità. Contrariamento a quanto sostenuto dalla SEM, un'accettazione tacita non implicherebbe di per sé che le autorità croate avrebbero ritenuto l'insorgente come maggiorenne. Infine, in merito alla mancata trasmissione della copia della tazkira e del libretto vaccinale, il ricorrente sostiene che non spetterebbe all'autorità inferiore decidere quali documenti prodotti dal ricorrente andrebbero trasmessi allo Stato competente.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 5.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti).

E. 5.4 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 5.5 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti).

E. 5.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).

E. 6.1 Ora, nella presente fattispecie, in primo luogo, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Egli ha fornito soltanto la copia della sua tazkira, la quale ha un valore probatorio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, infatti, le indicazioni temporali relative alla data di nascita contenute possono non rispecchiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Del resto, la copia di tale documento, rilasciata il (...) dicembre 2010 ([...] 1389 nel calendario persiano), non risulta neppure costituire un elemento a favore della sua minore età dal momento che riporta che egli avrebbe avuto (...) anni nel 1389 (calendario persiano, ovvero tra il 21 marzo 2010 e il 20 marzo 2011 calendario gregoriano), ciò significherebbe infatti che al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera sarebbe stato maggiorenne, visto che il suo anno di nascita sarebbe il 1383, ovvero tra il 2004 e il 2005 (e non il 2006 come da lui affermato). Il fatto che egli abbia spiegato di aver dichiarato di avere due anni in più al momento del rilascio della tazkira per poter andare a scuola (cfr. atto SEM 15/10 pag. 7) non risulta essere credibile, rispettivamente solleva ulteriori dubbi quanto all'autenticità ed al valore probatorio di tale documento. Neppure il certificato vaccinale costituisce un documento d'identità originale atto a comprovare la minore età. Per altro, la data riportata sul certificato vaccinale, ovvero il (...)1385 (e dunque il [...] 2007 calendario gregoriano) non corrisponde alla data di nascita allegata dall'insorgente.

E. 6.2 In secondo luogo, le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Non risultano in particolare credibili le allegazioni dell'interessato in merito alla sua data di nascita. Egli ha asserito di aver appreso la sua data di nascita dal padre, il quale l'avrebbe letta sulla tazkira. Tuttavia, da una parte, la tazkira non riporta la data di nascita (ma indica soltanto un'età al momento del rilascio) e come rilevato in precedenza dal documento risulterebbe che egli è nato nel 2004 o 2005 (calendario gregoriano). D'altra parte, risulta piuttosto incredibile che egli abbia fornito la data di nascita nel calendario gregoriano dal momento che sia la tazkira sia il certificato vaccinale riportano un'età, rispettivamente una data di nascita nel calendario persiano. In seguito, anche le affermazioni in merito alla sua biografia non si distinguono per la loro consistenza. L'insorgente ha saputo indicare soltanto sommariamente e senza fornire alcun riferimento temporale le tappe della sua scolarizzazione. Invero, egli non ha saputo indicare né l'anno di inizio né l'anno in cui avrebbe smesso di andare a scuola, né la durata della scolarizzazione. In seguito, egli non ha saputo riferire quanti anni avesse al momento dell'espatrio il 15 agosto 2021 né l'età dei suoi fratelli. Infine, risultano pure contraddittorie le informazioni in merito all'identità del padre, in particolare egli ha fornito un cognome diverso rispetto a quello riportato sulla tazkira e rispetto al suo (cfr. atto SEM 15/10 pag. 4 segg.).

E. 6.3 A fronte degli elementi testé considerati, anche il Tribunale ritiene pertanto che, a seguito di una ponderazione globale degli elementi agli atti, sia a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica, per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 8.4 e relativo riferimento).

E. 6.4 In tali circostanze, l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua asserita minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 5.3), che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM.

E. 7.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della domanda.

E. 7.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 7.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 7.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 7.5 Nel caso in disamina, il ricorrente sostiene che l'autorità inferiore abbia violato l'obbligo di fornire informazioni complete, prescritto dall'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III in combinato disposto con l'art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III nella richiesta di ripresa in carico. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe omesso di trasmettere alle autorità croate le copie della tazkira e del libretto vaccinale da lui prodotte, di informare queste ultime in merito alle sue dichiarazioni riguardanti la sua minore età e di indicare di avere esaminato la questione dell'età fondandosi esclusivamente su un esame della verosimiglianza delle sue allegazioni senza la predisposizione di una perizia medica.

E. 7.5.1 L'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III stabilisce che la richiesta di ripresa in carico dev'essere effettuata utilizzando un formulario uniforme comprendendo elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento. Sono prove formali quelle che determinano la competenza ai sensi del Regolamento Dublino III, finché non siano confutate da prove contrarie (art. 22 par. 3 lett. a Regolamento Dublino III). Mentre per quanto riguarda le circostanze indiziarie, si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito. Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso (art. 22 par. 3 lett. b Regolamento Dublino III). Tali nozioni sono ancora più dettagliate nell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (Regolamento Dublino II; GU 222/16), applicabile anche al Regolamento Dublino III (cfr. preambolo n. 37 Regolamento Dublino III).

E. 7.5.2 A questo proposito è anzitutto importante rilevare che nella richiesta di ripresa in carico la SEM ha riportato ben tre date di nascita diverse del ricorrente: la data principale del (...) 2005 e le due date divergenti del (...) 2000 e del (...) 2006 (cfr. pto. 3 del formulario di take back, atto 19/5). Altresì, anche dall'estratto Eurodac del 21 giugno 2023 allegato alla richiesta di ripresa in carico risulta la data del (...) 2006 (cfr. atto SEM 7/1), ovvero la data di nascita dichiarata dall'insorgente al momento del suo arrivo in Svizzera. Non è dunque corretto affermare, come l'ha fatto il ricorrente in sede ricorsuale, che la SEM avrebbe esplicitamente deciso di non informare le autorità croate in merito al fatto che egli avrebbe dichiarato di essere un minore non accompagnato al suo arrivo in Svizzera.

E. 7.5.3 Va inoltre osservato che, qualora le autorità croate avessero ritenuto l'interessato minorenne oppure avessero avuto un dubbio sulla sua età, avrebbero dovuto manifestarsi in modo proattivo, rifiutando la domanda di ripresa in carico e formulando una richiesta di trasmissione di una perizia volta all'accertamento dell'età del richiedente. Tuttavia, in casu ciò sarebbe stato contrario al principio della buona fede tra Stati, in quanto dalle allegazioni del ricorrente risulta che le autorità croate non avrebbero creduto alla data di nascita fornita e l'avrebbero dunque ritenuto maggiorenne (cfr. atto SEM 15/10).

E. 7.5.4 A questo proposito, vi è inoltre modo di aggiungere che il richiamo alla sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 non permette una diversa valutazione. Il caso di specie non risulta infatti comparabile poiché nel caso D-2271/2023 il Tribunale ha ritenuto che al momento del deposito della richiesta di ripresa in carico i fatti non erano ancora a sufficienza acclarati (cfr. D-2271/2023 consid. 6.3.2 e 6.3.3), invero la SEM avrebbe richiesto lo svolgimento di una perizia per determinare l'età un giorno prima della scadenza del termine di risposta della richiesta ripresa in carico. Nel caso in disamina invece, risulta che la SEM aveva già effettuato tutte le misure istruttorie del caso ed avesse già modificato la data di nascita del ricorrente in SIMIC e ritenuto lo stesso maggiorenne prima di procedere con la richiesta di ripresa in carico alle autorità croate.

E. 7.5.5 Ciò detto, la SEM non è venuta meno all'obbligo di fornire informazioni contemplato dagli art. 23 par. 4 e 22 par. 3 Regolamento Dublino III. Essa infatti ha rettamente presentato, nel termine di due mesi dalle risultanze Eurodac (art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III), la domanda di ripresa in carico alle autorità croate, fondata sull'art. 23 par. 1 Regolamento Dublino III, allegando il relativo estratto come richiesto dalla cifra 2, sezione II dell'Elenco A dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003.

E. 7.5.6 Di conseguenza, la censura del ricorrente circa una presentazione della domanda di ripresa in carico non validamente formulata è da respingere.

E. 7.6 La Croazia, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III). La sua competenza è dunque di principio data.

E. 8.1 Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III.

E. 8.2 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 8.3 La Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Croazia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, [Grande Camera], 30696/09).

E. 8.4.1 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5, confermata da numerose sentenze recenti del Tribunale, cfr. a titolo esemplificativo E-4558/2023 del 19 gennaio 2024 consid. 6 e F-80/2024 del 17 gennaio 2024 consid. 7.2).

E. 8.4.2 In assenza di una comprovata pratica di violazioni sistemiche delle norme comunitarie nella materia da parte della Croazia e dell'assenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di croate non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5) la presunzione di rispetto, da parte di tale Stato, della sicurezza dei richiedenti l'asilo non è in casu stata confutata.

E. 8.5 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 9.1 L'insorgente, nel suo ricorso, ritiene che il suo trasferimento in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU a causa dei maltrattamenti subiti e della situazione generale in tale Paese. Pertanto, occorre ora esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 9.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese.

E. 9.3.2 Inoltre, il ricorrente non ha neppure dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia (cfr. atto SEM 15/10, pag. 9 pto. 8).

E. 9.3.3 Infine, per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, agli atti non figurano non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Ciò in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Altresì, egli avrebbe soggiornato per pochissimo tempo in Croazia ed avrebbe lasciato volontariamente il centro dove sarebbe stato alloggiato (cfr. atto SEM 15/10 pag. 9 pto. 8). Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza).

E. 9.4.1 Rimane inoltre da chiarire se lo stato di salute del ricorrente costituisca un impedimento al suo trasferimento in Croazia. In proposito, si rileva che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05, §42 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 9.4.2 Nel caso in disamina si constata che il ricorrente è stato visitato a due riprese per dei dolori al ginocchio ed al polpaccio a seguito di un incidente nel viaggio d'espatrio e per i quali gli sono stati prescritti dei cerotti medicati ad azione analgesica e antiinfiammatoria e degli esercizi di stiramento da eseguire (cfr. atti SEM 16/2 e 24/3).

E. 9.4.3 Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale situazione medica, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia definitiva grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia. Va in ogni caso rilevato come è notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso di infrastrutture mediche qualitativamente sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso, ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, nonché fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva).

E. 9.4.4 Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III).

E. 9.5 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia.

E. 9.6 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 9.7 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 10 Di conseguenza, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.

E. 11.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi.

E. 11.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 12 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, ritenuto che con decisione incidentale del 26 ottobre 2023 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, egli è esentato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5675/2023 Sentenza del 1° marzo 2024 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Sebastian Kempe, Yanick Felley, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Giuseppina Santoro, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 ottobre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino afghano, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 19 giugno 2023, dichiarandosi nato il (...) 2006 e pretendendosi dunque minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 21 giugno 2023 è risultato che il richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Croazia in data (...) giugno 2023. A.c Il 26 giugno 2023 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d In data 18 luglio 2023 egli ha trasmesso alla SEM la copia della sua tazkira. Con ulteriore scritto del medesimo giorno la rappresentante legale ha richiesto che venisse effettuata una perizia medica al fine di accertare l'età del richiedente. A.e Il 20 luglio 2023 il richiedente è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per minori non accompagnati (di seguito: PA-RMNA) in presenza della sua rappresentante legale e persona di fiducia. In tale occasione, gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza della Croazia per il trattamento della sua domanda d'asilo, in merito alla ritenuta inverosimiglianza della sua minore età e la conseguente registrazione quale maggiorenne ed infine circa lo stato di salute. Con scritto del medesimo giorno, la rappresentanza legale ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) una copia del libretto di vaccinazione dell'interessato. A.f Il 24 luglio 2023 la SEM ha registrato il 6 gennaio 2005 quale data di nascita del richiedente nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A.g In data 25 luglio 2023 la SEM ha presentato alle competenti autorità croate una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.h A tale richiesta le suddette autorità non hanno risposto. A.i Per quanto concerne il profilo medico, in corso di procedura il richiedente è stato sottoposto a due viste mediche. B. Con decisione del 4 ottobre 2023, notificata il 10 ottobre 2023, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia. C. Con ricorso del 17 ottobre 2023 (data d'entrata: 18 ottobre 2023) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha chiesto, innanzitutto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e l'esame della domanda d'asilo nell'ambito di una procedura nazionale ed in subordine, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, con protestate tasse e spese. D. Con misure supercautelari del 18 ottobre 2023 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. E. Con decisione incidentale del 26 ottobre 2023 il Tribunale ha accolto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo ed ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Nel contempo ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha trasmesso un esemplare del ricorso alla SEM invitandola ad esprimersi. F. La SEM ha presentato le proprie osservazioni con scritto del 2 novembre 2023. Le stesse sono state inoltrate al ricorrente con possibilità di replica. G. Con decisione di ripartizione del 14 novembre 2023 il ricorrente è stato attribuito al cantone B._______. H. L'insorgente ha trasmesso la propria replica in data 15 novembre 2023. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv.1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, posson o essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 In sede d'audizione PA-RMNA l'interessato ha riferito di non voler far ritorno in Croazia poiché in tale Paese non avrebbe chiesto asilo e sarebbe stato costretto a lasciare le sue impronte digitali. In merito alla sua età, egli ha dichiarato di essere nato il (...) 2006, ma di non conoscere la sua età e di non sapere quanti anni avrebbe avuto al momento dell'espatrio avvenuto il 15 agosto 2021. Interrogato in merito alla tazkira fornita in copia, egli ha dichiarato di non ricordare il contenuto del documento. Ad ogni modo avrebbe fornito anche il certificato di vaccinazione che riporterebbe la sua data di nascita precisa poiché nella takzira avrebbe dovuto indicare di avere due anni in più per poter frequentare la scuola. Infine, egli ha dichiarato di aver fornito alle autorità croate la medesima data di nascita, ma che non gli sarebbe stato creduto (cfr. atto SEM 15/10, pag. 3 segg.). 4.2 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha dapprima considerato che l'interessato non avrebbe reso verosimile la sua minore età, poiché non avrebbe fornito alcun documento d'identità originale. Invero, avrebbe trasmesso la copia della sua tazkira, dalla quale peraltro risulterebbe che egli sarebbe nato nel 2004 o 2005 e sarebbe pertanto maggiorenne. L'età indicativa fornita dalla tazkira sarebbe poi in contraddizione con la data di nascita riportata sul libretto vaccinale ([...] 2007) e le sue dichiarazioni in merito alla data di nascita, all'età, al viaggio, al percorso scolastico e ai famigliari sarebbero state vaghe. Pertanto, non sarebbe stato necessario effettuare una perizia medico-legale. In seguito, la SEM ha constatato la competenza della Croazia per l'esame della domanda d'asilo ed ha escluso la sussistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Infine, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). In particolare, non vi sarebbero problemi medici ostativi al trasferimento. 4.3 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto le considerazioni della SEM in merito alla sua pretesa minore età poiché non sarebbe stata effettuata una perizia. Nella sua analisi l'autorità inferiore avrebbe considerato unicamente i punti incongruenti delle sue dichiarazioni, senza prendere in considerazione gli elementi a favore della verosimiglianza. Nonostante il contesto sociale di provenienza e il recente espatrio avvenuto in un contesto drammatico a seguito della presa di potere da parte dei talebani, il ricorrente sarebbe comunque stato in grado di fornire diverse indicazioni specifiche rispetto alla sua data di nascita, alla sua formazione scolastica, al suo vissuto e ai famigliari. Le difficoltà espositive dell'insorgente sarebbero da contestualizzare alla luce della sua presunta minore età e della traumaticità delle esperienze di viaggio che sarebbe stato tenuto a raccontare. Pertanto, in assenza di una perizia medica di determinazione dell'età, il ricorrente non potrebbe essere considerato maggiorenne. In seguito, l'insorgente ritiene che il consenso tacito delle autorità croate non sarebbe stato validamente espresso poiché le stesse non sarebbero state informate della sua asserita minore età e la SEM avrebbe omesso di trasmettere la copia della tazkira e del libretto di vaccinazione nella richiesta di take back. Non avendo fornito ulteriori informazioni alle autorità croate, la SEM avrebbe violato l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del Regolamento Dublino III e il dovere di leale cooperazione tra gli Stati. A questo proposito il ricorrente richiama una sentenza del Tribunale. Infine, egli ritiene effettivo e reale il rischio di trovarsi vittima di trattamenti inumani e degradanti in Croazia. Da una parte, un Tribunale amministrativo tedesco avrebbe riconosciuto la sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo croato, mentre dall'altra, la Croazia sarebbe stata nuovamente condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) poiché non sarebbe in grado di effettuare delle investigazioni conclusive in caso di soprusi subiti dai migranti da parte delle autorità. 4.4 In sede di risposta al ricorso la SEM ritiene di aver inoltrato la richiesta di ripresa a carico in modo formalmente corretto. In primo luogo, l'indicazione per cui il ricorrente si è presentato come minorenne sarebbe ben deducibile dall'alias presente nella richiesta e dal risultato Eurodac allegato alla richiesta. In secondo luogo, la richiesta sarebbe stata presentata in modo formalmente corretto poiché inoltrata nei termini previsti. Inoltre, dal Regolamento Dublino III (art. 23 par. 4 e art. 22 par. 3) non apparirebbe l'obbligo da parte degli Stati membri di trasmettere informazioni in merito all'identità iniziale presentata dai richiedenti l'asilo bensì di trasmettere tutti gli elementi per sostenere la competenza sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento. Ora la SEM ritiene di aver trasmesso la richiesta di ripresa a carico alle autorità croate in modo formalmente corretto e senza omettere informazioni. Inoltre, avendo le autorità croate accettato tacitamente la loro competenza, non avrebbero obiettato sulla maggiore età indicata dalle autorità svizzere né sulla minore età indicata nel formulario Eurodac come alias del ricorrente e si potrebbe dunque presumere che anche in Croazia egli sia conosciuto come maggiorenne. La SEM non avrebbe ritenuto necessario trasmettere la copia né della tazkira né del libretto vaccinale poiché da una parte avrebbero valore probatorio estremamente ridotto e dall'altra il libretto vaccinale non costituirebbe un documento d'identità. 4.5 In sede di replica, il ricorrente ritiene che nonostante ai sensi dell'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III, gli Stati membri sarebbero tenuti a trasmettere tutti gli elementi per sostenere la competenza sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento, la SEM avrebbe esplicitamente deciso di non informare le autorità croate in merito alla data di nascita con la quale il ricorrente si sarebbe registrato al suo arrivo in Svizzera. Sebbene dall'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III non trasparirebbe alcun obbligo di trasmettere informazioni in merito all'identità iniziale presentata dai richiedenti l'asilo, l'art. 34 Regolamento Dublino III accorderebbe delle ampie possibilità di scambio di informazioni ed il ricorrente avrebbe diritto ad un esame completo e corretto, nonché conforme al Regolamento Dublino III rispetto alla determinazione dello Stato competente. La SEM avrebbe dunque violato l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del Regolamento Dublino III ed il dovere di leale cooperazione tra gli Stati. In seguito, egli non avrebbe sostenuto alcuna intervista in Croazia al fine di accertare la sua identità. Contrariamento a quanto sostenuto dalla SEM, un'accettazione tacita non implicherebbe di per sé che le autorità croate avrebbero ritenuto l'insorgente come maggiorenne. Infine, in merito alla mancata trasmissione della copia della tazkira e del libretto vaccinale, il ricorrente sostiene che non spetterebbe all'autorità inferiore decidere quali documenti prodotti dal ricorrente andrebbero trasmessi allo Stato competente. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 5.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 5.4 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 5.5 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti). 5.6 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 6. 6.1 Ora, nella presente fattispecie, in primo luogo, è necessario rilevare che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Egli ha fornito soltanto la copia della sua tazkira, la quale ha un valore probatorio ridotto. Anche in presenza di un esemplare autentico, infatti, le indicazioni temporali relative alla data di nascita contenute possono non rispecchiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Del resto, la copia di tale documento, rilasciata il (...) dicembre 2010 ([...] 1389 nel calendario persiano), non risulta neppure costituire un elemento a favore della sua minore età dal momento che riporta che egli avrebbe avuto (...) anni nel 1389 (calendario persiano, ovvero tra il 21 marzo 2010 e il 20 marzo 2011 calendario gregoriano), ciò significherebbe infatti che al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera sarebbe stato maggiorenne, visto che il suo anno di nascita sarebbe il 1383, ovvero tra il 2004 e il 2005 (e non il 2006 come da lui affermato). Il fatto che egli abbia spiegato di aver dichiarato di avere due anni in più al momento del rilascio della tazkira per poter andare a scuola (cfr. atto SEM 15/10 pag. 7) non risulta essere credibile, rispettivamente solleva ulteriori dubbi quanto all'autenticità ed al valore probatorio di tale documento. Neppure il certificato vaccinale costituisce un documento d'identità originale atto a comprovare la minore età. Per altro, la data riportata sul certificato vaccinale, ovvero il (...)1385 (e dunque il [...] 2007 calendario gregoriano) non corrisponde alla data di nascita allegata dall'insorgente. 6.2 In secondo luogo, le affermazioni in merito alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore della minore età. Non risultano in particolare credibili le allegazioni dell'interessato in merito alla sua data di nascita. Egli ha asserito di aver appreso la sua data di nascita dal padre, il quale l'avrebbe letta sulla tazkira. Tuttavia, da una parte, la tazkira non riporta la data di nascita (ma indica soltanto un'età al momento del rilascio) e come rilevato in precedenza dal documento risulterebbe che egli è nato nel 2004 o 2005 (calendario gregoriano). D'altra parte, risulta piuttosto incredibile che egli abbia fornito la data di nascita nel calendario gregoriano dal momento che sia la tazkira sia il certificato vaccinale riportano un'età, rispettivamente una data di nascita nel calendario persiano. In seguito, anche le affermazioni in merito alla sua biografia non si distinguono per la loro consistenza. L'insorgente ha saputo indicare soltanto sommariamente e senza fornire alcun riferimento temporale le tappe della sua scolarizzazione. Invero, egli non ha saputo indicare né l'anno di inizio né l'anno in cui avrebbe smesso di andare a scuola, né la durata della scolarizzazione. In seguito, egli non ha saputo riferire quanti anni avesse al momento dell'espatrio il 15 agosto 2021 né l'età dei suoi fratelli. Infine, risultano pure contraddittorie le informazioni in merito all'identità del padre, in particolare egli ha fornito un cognome diverso rispetto a quello riportato sulla tazkira e rispetto al suo (cfr. atto SEM 15/10 pag. 4 segg.). 6.3 A fronte degli elementi testé considerati, anche il Tribunale ritiene pertanto che, a seguito di una ponderazione globale degli elementi agli atti, sia a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica, per accertare l'età del ricorrente, come preteso nel ricorso, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 8.4 e relativo riferimento). 6.4 In tali circostanze, l'insorgente - al quale si ribadisce incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua asserita minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che lui debba assumerne le conseguenze; ovvero che egli sia considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata (cfr. supra consid. 5.3), che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili ed egli non possa a ragione avvalersene, come considerato rettamente anche nella decisione impugnata dalla SEM. 7. 7.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della domanda. 7.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6 e 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 7.3 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 7.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 7.5 Nel caso in disamina, il ricorrente sostiene che l'autorità inferiore abbia violato l'obbligo di fornire informazioni complete, prescritto dall'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III in combinato disposto con l'art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III nella richiesta di ripresa in carico. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe omesso di trasmettere alle autorità croate le copie della tazkira e del libretto vaccinale da lui prodotte, di informare queste ultime in merito alle sue dichiarazioni riguardanti la sua minore età e di indicare di avere esaminato la questione dell'età fondandosi esclusivamente su un esame della verosimiglianza delle sue allegazioni senza la predisposizione di una perizia medica. 7.5.1 L'art. 23 par. 4 Regolamento Dublino III stabilisce che la richiesta di ripresa in carico dev'essere effettuata utilizzando un formulario uniforme comprendendo elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento. Sono prove formali quelle che determinano la competenza ai sensi del Regolamento Dublino III, finché non siano confutate da prove contrarie (art. 22 par. 3 lett. a Regolamento Dublino III). Mentre per quanto riguarda le circostanze indiziarie, si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito. Il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso (art. 22 par. 3 lett. b Regolamento Dublino III). Tali nozioni sono ancora più dettagliate nell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (Regolamento Dublino II; GU 222/16), applicabile anche al Regolamento Dublino III (cfr. preambolo n. 37 Regolamento Dublino III). 7.5.2 A questo proposito è anzitutto importante rilevare che nella richiesta di ripresa in carico la SEM ha riportato ben tre date di nascita diverse del ricorrente: la data principale del (...) 2005 e le due date divergenti del (...) 2000 e del (...) 2006 (cfr. pto. 3 del formulario di take back, atto 19/5). Altresì, anche dall'estratto Eurodac del 21 giugno 2023 allegato alla richiesta di ripresa in carico risulta la data del (...) 2006 (cfr. atto SEM 7/1), ovvero la data di nascita dichiarata dall'insorgente al momento del suo arrivo in Svizzera. Non è dunque corretto affermare, come l'ha fatto il ricorrente in sede ricorsuale, che la SEM avrebbe esplicitamente deciso di non informare le autorità croate in merito al fatto che egli avrebbe dichiarato di essere un minore non accompagnato al suo arrivo in Svizzera. 7.5.3 Va inoltre osservato che, qualora le autorità croate avessero ritenuto l'interessato minorenne oppure avessero avuto un dubbio sulla sua età, avrebbero dovuto manifestarsi in modo proattivo, rifiutando la domanda di ripresa in carico e formulando una richiesta di trasmissione di una perizia volta all'accertamento dell'età del richiedente. Tuttavia, in casu ciò sarebbe stato contrario al principio della buona fede tra Stati, in quanto dalle allegazioni del ricorrente risulta che le autorità croate non avrebbero creduto alla data di nascita fornita e l'avrebbero dunque ritenuto maggiorenne (cfr. atto SEM 15/10). 7.5.4 A questo proposito, vi è inoltre modo di aggiungere che il richiamo alla sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 non permette una diversa valutazione. Il caso di specie non risulta infatti comparabile poiché nel caso D-2271/2023 il Tribunale ha ritenuto che al momento del deposito della richiesta di ripresa in carico i fatti non erano ancora a sufficienza acclarati (cfr. D-2271/2023 consid. 6.3.2 e 6.3.3), invero la SEM avrebbe richiesto lo svolgimento di una perizia per determinare l'età un giorno prima della scadenza del termine di risposta della richiesta ripresa in carico. Nel caso in disamina invece, risulta che la SEM aveva già effettuato tutte le misure istruttorie del caso ed avesse già modificato la data di nascita del ricorrente in SIMIC e ritenuto lo stesso maggiorenne prima di procedere con la richiesta di ripresa in carico alle autorità croate. 7.5.5 Ciò detto, la SEM non è venuta meno all'obbligo di fornire informazioni contemplato dagli art. 23 par. 4 e 22 par. 3 Regolamento Dublino III. Essa infatti ha rettamente presentato, nel termine di due mesi dalle risultanze Eurodac (art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III), la domanda di ripresa in carico alle autorità croate, fondata sull'art. 23 par. 1 Regolamento Dublino III, allegando il relativo estratto come richiesto dalla cifra 2, sezione II dell'Elenco A dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003. 7.5.6 Di conseguenza, la censura del ricorrente circa una presentazione della domanda di ripresa in carico non validamente formulata è da respingere. 7.6 La Croazia, non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento di Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III). La sua competenza è dunque di principio data. 8. 8.1 Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III. 8.2 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 8.3 La Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Croazia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, [Grande Camera], 30696/09). 8.4 8.4.1 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5, confermata da numerose sentenze recenti del Tribunale, cfr. a titolo esemplificativo E-4558/2023 del 19 gennaio 2024 consid. 6 e F-80/2024 del 17 gennaio 2024 consid. 7.2). 8.4.2 In assenza di una comprovata pratica di violazioni sistemiche delle norme comunitarie nella materia da parte della Croazia e dell'assenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di croate non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5) la presunzione di rispetto, da parte di tale Stato, della sicurezza dei richiedenti l'asilo non è in casu stata confutata. 8.5 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 L'insorgente, nel suo ricorso, ritiene che il suo trasferimento in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU a causa dei maltrattamenti subiti e della situazione generale in tale Paese. Pertanto, occorre ora esaminare, se la SEM abbia a giusto titolo omesso di applicare le clausole discrezionali di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.2 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. Per quanto concerne la nozione giuridica indeterminata, "motivi umanitari", il Tribunale ha pieno potere cognitivo (DTAF 2015/2 consid. 4.3.3), mentre nell'applicazione della seconda parte della frase ("la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda"), l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; sentenza del Tribunale D-1379/2021 del 3 ottobre 2023 consid. 8.2 e 8.3). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.3 9.3.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. 9.3.2 Inoltre, il ricorrente non ha neppure dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia (cfr. atto SEM 15/10, pag. 9 pto. 8). 9.3.3 Infine, per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, agli atti non figurano non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Ciò in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Altresì, egli avrebbe soggiornato per pochissimo tempo in Croazia ed avrebbe lasciato volontariamente il centro dove sarebbe stato alloggiato (cfr. atto SEM 15/10 pag. 9 pto. 8). Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). 9.4 9.4.1 Rimane inoltre da chiarire se lo stato di salute del ricorrente costituisca un impedimento al suo trasferimento in Croazia. In proposito, si rileva che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], 26565/05, §42 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.4.2 Nel caso in disamina si constata che il ricorrente è stato visitato a due riprese per dei dolori al ginocchio ed al polpaccio a seguito di un incidente nel viaggio d'espatrio e per i quali gli sono stati prescritti dei cerotti medicati ad azione analgesica e antiinfiammatoria e degli esercizi di stiramento da eseguire (cfr. atti SEM 16/2 e 24/3). 9.4.3 Di conseguenza, anche alla luce dell'attuale situazione medica, non sussistono indizi per ritenere che egli sia affetto da una patologia definitiva grave, rispettivamente che questa non possa essere trattata in Croazia. Va in ogni caso rilevato come è notorio che lo Stato di destinazione dispone in ogni caso di infrastrutture mediche qualitativamente sufficienti. Inoltre in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, esso deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso, ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, nonché fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). 9.4.4 Infine, qualora necessario prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). 9.5 In conclusione dunque, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Croazia. 9.6 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.7 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

10. Di conseguenza, la Croazia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III. 11. 11.1 Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. 11.2 In siffatte circostanze, non occorre esaminare le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

12. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, ritenuto che con decisione incidentale del 26 ottobre 2023 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, egli è esentato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: