Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3304/2024 Sentenza del 4 giugno 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), alias F._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Pietro Gerundino, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 maggio 2024 / (...). Visto: la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera il 6 marzo 2024, indicando di essere nato il (...) 2007 e di essere pertanto un minorenne non accompagnato (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] 2/2), l'estratto dalla banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "EURODAC", secondo cui il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria il 4 agosto 2023, in Austria il 28 agosto 2023 e in Belgio il 14 settembre 2023 (cfr. atto SEM 8/1), la dichiarazione di rettifica della data di nascita, fatta pervenire alla SEM tramite il rappresentante legale il 3 aprile 2023, in cui il ricorrente dichiara di essere nato il (...) 1386 (calendario persiano), corrispondente al (...) 2007 secondo il calendario gregoriano (cfr. atto SEM 13/1), la fotocopia della scheda vaccinale trasmessa alla SEM dal rappresentante legale il 22 aprile 2024 sulla quale figura la data di nascita (...) 1386 (calendario persiano) rispettivamente (...) 2007 (calendario gregoriano) (cfr. atto SEM 15/1), il verbale della prima audizione per minorenni non accompagnati (in seguito: PA-RMNA) del 30 aprile 2024 (atto SEM 17/12), i documenti, apparentemente già inviati con lettera del 2 aprile 2024 dal rappresentante legale ma non rinvenuti dalla SEM, riconsegnati durante la PA-RMNA il 30 aprile 2024, ovvero: una fotocopia della tazkira del ricorrente (da cui risulta che il ricorrente avesse 13 anni nel 1399 [calendario persiano] risp. nel 2020-2021 [calendario gregoriano]), una fotocopia della tazkira del padre, una tessera di lavoro del padre, sette certificati del padre e una lettera di impiego del padre (cfr. mezzi di prova 1-3), il modulo di mutazione per dati personali nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), in cui la SEM, previa concessione del diritto di essere sentiti in merito all'intenzione di modificare la data di nascita del ricorrente, ha fissato detta data di nascita al 1° gennaio 2006 (cfr. atto SEM 18/2), la domanda di ripresa in carico del 30 aprile 2024 presentata dalla SEM alle autorità bulgare (atti SEM 20-22), la domanda di ripresa in carico della SEM alle autorità belghe e alle autorità austriache del 6 maggio 2024 (atti SEM 23-28), la risposta positiva da parte delle autorità bulgare del 9 maggio 2024, con cui queste hanno informato la SEM che in Bulgaria il ricorrente è registrato come maggiorenne (data di nascita del [...] 2005) e sotto un altro nome (cfr. atto SEM 29/1), la comunicazione della SEM del 13 maggio 2024 alle autorità belghe e austriache di stralcio delle richieste di ripresa a carico (atti SEM 30-31), la decisione della SEM del 15 maggio 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 35/1), di non entrata nel merito della domanda d'asilo con conseguente trasferimento verso la Bulgaria, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) il 24 maggio 2024 (data del timbro postale; data d'entrata del 27 maggio 2024), con cui si chiede l'annullamento di suddetta decisione e il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame, affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori; nonché la sospensione della decisione impugnata in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso; l'accoglimento della domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, gli ulteriori fatti e le argomentazioni nel ricorso che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che i presupposti processuali (competenza [art. 105 LAsi; art. 31 segg. LTAF; art. 5 PA], legittimazione [art. 48 cpv. 1 PA], tempestività [art. 108 cpv. 3 LAsi] e forma [art. 52 cpv. 1 PA]) sono dati, per cui il ricorso è ricevibile, che, come si vedrà in seguito, il ricorso è manifestamente infondato, per cui questa decisione è presa dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) ed è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con il ricorso, il ricorrente intende confutare la decisione della SEM di considerarlo maggiorenne, in assenza di una perizia medica attestante l'età e - a suo dire - in presenza di prove attestanti la sua minore età; di conseguenza, secondo il ricorrente la domanda d'asilo dovrebbe essere riesaminata considerando la minore età. Inoltre, il ricorrente è dell'avviso che l'esecuzione dell'allontanamento in Bulgaria sarebbe inammissibile, poiché contraria a disposizioni imperative di diritto internazionale, oltre che non esigibile, che relativamente all'ammissione della maggiore età da parte della SEM, il ricorrente sostiene in sintesi, data l'incertezza sulla sua effettiva età, che la SEM avrebbe dovuto sottoporlo a una perizia medica atta a stabilire una stima scientifica della sua età, come sarebbe prassi in situazioni analoghe. Fondandosi soltanto sui punti incongruenti delle dichiarazioni del ricorrente per escluderne la minore età, escludendo a priori il valore probatorio delle copie della tazkira e della scheda vaccinale depositate e omettendo un giudizio complessivo di tutti gli elementi, la SEM non avrebbe tenuto in completa considerazione gli obblighi derivanti dal principio inquisitorio, che per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti), che, salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere a una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede a un apprezzamento globale degli elementi presenti in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.), che il ricorrente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare, o quantomeno a rendere verosimile, l'asserita minore età. Egli ha fornito soltanto delle fotocopie della sua tazkira, la quale ha un valore probatorio ridotto (DTAF 2019 I/6 consid. 6.2), nonché del certificato vaccinale, che non costituisce un documento d'identità originale suscettibile di comprovare la minore età, che il Tribunale condivide la conclusione della SEM secondo cui nella PA-RMNA del 30 aprile 2024 il ricorrente non ha reso credibile la sua età risp. la data di nascita, fornendo allegazioni inconsistenti, vaghe, contradditorie e incoerenti, che nel ricorso (cfr. p. 5 seg.), il ricorrente non è in grado di invalidare queste conclusioni, che, in particolare, rinviando alle inconsistenze esposte dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p. 4-6), va evidenziata l'incoerenza delle dichiarazioni del ricorrente relative al preteso analfabetismo. Da un lato, egli afferma di avere studiato poco, di non sapere leggere, di sapere scrivere solo il suo nome e di non sapere fare i calcoli (verbale PA-RMNA [atto SEM 17/12], 1.04, 1.07, 3.01), dall'altro, dichiara di essere figlio di un (...) e di avere frequentato otto anni di scuola a partire dai sei anni, un giorno alla settimana, per un'ora e mezza risp. due ore fino alle dieci del mattino o durante quattro o sei ore (verbale PA-RMNA, 1.17.04, 7.01, 8.01); inoltre, nel corso dell'audizione egli ha dato prova di avere una concezione del tempo e di sapere fare calcoli, perlomeno semplici, che, per questi motivi, è poco comprensibile che il ricorrente avrebbe saputo da sua madre la sua età, la quale avrebbe calcolato l'età in base al momento del rilascio della tazkira più il tempo trascorso da allora, trattandosi invero di una semplice lettura di un documento e di una banale somma matematica; si noti poi che il ricorrente, nel corso dell'audizione, inizialmente aveva ammesso di essere in grado di dedurre la sua età dalla sua tazkira ("adesso ho guardato la mia Tazkara ed ho 17 anni" [verbale PA-RMNA, 1.06]), che, inoltre, il ricorrente in Bulgaria è registrato con un'identità diversa e come maggiorenne (data di nascita del 26 febbraio 2005 [cfr. atto SEM 29/1]). Anche alle autorità belghe egli ha dichiarato di essere maggiorenne (cfr. verbale PA-RMNA, 5.02), che, a tal proposito, il ricorrente afferma di non avere dichiarato egli stesso una data di nascita né in Bulgaria - dove un passatore avrebbe detto a un ragazzo del suo gruppo di dichiarare tutti i ragazzi maggiorenni - né in Belgio - dove sarebbe stato accompagnato da un parente, che avrebbe dichiarato che egli aveva 18 anni perché non avrebbe voluto fermarsi lì (cfr. verbale PA-RMNA, 5.02), che queste affermazioni, come ritenuto dalla SEM, fanno sorgere il sospetto che il ricorrente stia cercando di ingannare le autorità; ad ogni modo, le affermazioni del ricorrente non rendono verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Ciò comporta che egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che egli è considerato maggiorenne in conformità con la giurisprudenza summenzionata, che le disposizioni normative relative ai minorenni non sono applicabili ed egli non può avvalersene, come considerato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM, che a seguito di una ponderazione globale degli elementi agli atti, il Tribunale ritiene che la SEM non ha giustamente proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad una perizia medica, per accertare l'età del ricorrente, come preteso in via subordinata nel ricorso, in quanto l'istruzione svolta risulta sufficientemente completa e corretta (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-5675/2023 del 1° marzo 2024 consid. 6.3 seg.; D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 8.4 e relativo riferimento), che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che giusta l'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD IIIl), lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, che la Bulgaria ha riconosciuto la propria competenza di ripresa a carico (cfr. atto SEM 29/1); la sua competenza è pertanto data, che, sotto il profilo formale, il ricorrente eccepisce che la SEM lo avrebbe privato della possibilità di spiegare per quale motivo la procedura in Bulgaria non sarebbe stata oggetto di una procedura regolare, non avendo la SEM posto alcuna domanda complementare di fronte alla risposta del ricorrente di non volere ritornare in Bulgaria; inoltre, vi sarebbero elementi oggettivi, che lascerebbero pensare a delle irregolarità procedurali in Bulgaria (procedura estremamente breve di 24 giorni, nessuna forma di protezione), che, tuttavia, gli elementi addotti dal ricorrente non dimostrano una violazione del diritto di essere sentiti, dato che la SEM ha concesso il diritto di essere sentiti al ricorrente in merito a eventuali motivi che potrebbero opporsi a un ritorno in Bulgaria, che il ricorrente ha dichiarato che i centri per richiedenti asilo in Bulgaria sarebbero sporchi; egli teme di essere messo in carcere, siccome in Bulgaria non riconoscerebbero i diritti ai richiedenti l'asilo; nel colloquio di notifica della decisione e nel ricorso, egli ha aggiunto di essere stato morso alla testa da cani aizzati contro di lui dalle autorità bulgare; inoltre, stando al ricorrente in Bulgaria l'assistenza sanitaria sarebbe completamente assente, che in relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, non sussistono fondati motivi per ritenere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), che la Bulgaria è legata alla predetta CartaUE ed è parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU (RS 0.101) e alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) e, a tale titolo, ne applica le disposizioni. A tali condizioni, questo Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il loro diritto all'esame della loro domanda, secondo una procedura giusta ed equa, e a garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini a causa del conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 7.3.3; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4, D-7179/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2, F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4). Le critiche del ricorrente sulle condizioni di precarietà dei centri di accoglienza bulgari non poggiano su fatti emersi successivamente alla succitata giurisprudenza, ma si fondano su rapporti già ivi considerati, per cui esse non sono in grado di inficiare queste conclusioni, che, per quanto le condizioni d'accoglienza in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, il ricorrente non ha dimostrato che tali condizioni d'esistenza rivestirebbero un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli artt. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. le sentenze del Tribunale D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2.2; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4), che nella fattispecie non vi sono indizi che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, escludendo l'applicazione della "clausola di sovranità" di cui all'art. 17 par. 1 RD III risp. art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), dacché il trasferimento in Bulgaria non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale e che dal punto di vista medico non vi sono problemi ostativi a un rinvio (cfr. rapporto della visita medica del 20 marzo 2024 [atto SEM 12/2]), che, infine, il ricorrente sostiene che la SEM avrebbe dovuto apprendere il motivo di rigetto della sua domanda d'asilo; egli teme che vi sia un rischio elevato di un allontanamento a catena verso l'Afghanistan con conseguente violazione del divieto di non-refoulement e trattamenti inumani e degradanti giusta l'art 4 CartaUE e l'art. 3 CEDU, vista l'accettazione di ripresa a carico e la decisione negativa d'asilo della Bulgaria, che nulla permette di concludere che la domanda del ricorrente sia stata trattata in modo lacunoso da parte della Bulgaria e che questa non rispetti il principio del divieto di respingimento (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale D-1748/2024 del 10 maggio 2024 consid. 8.4.4; D-2359/2024 del 22 aprile 2024); si noti, per inciso, che la giurisprudenza della Germania in merito a rinvii in Bulgaria di richiedenti afghani, riferita nel ricorso, non può capovolgere la rispettiva giurisprudenza di questo Tribunale suesposta; se del caso, spetta al ricorrente sollevare un'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità bulgare, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: