opencaselaw.ch

D-2554/2024

D-2554/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA.

E. 1.3 Il gravame in oggetto è stato allestito in tedesco, allorché la decisione impugnata è redatta in italiano. A tale riguardo, non sussistendo valide ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA (applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF), il presente procedimento seguirà tuttavia la lingua della decisione impugnata, ritenuto in particolare che l'incarto dell'autorità inferiore presenta una consistente documentazione in italiano.

E. 1.4 Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti poiché, con il ricorso, il ricorrente non ha addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio.

E. 4 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha sostanzialmente considerato che, a fronte della perizia medico-legale del 28 febbraio 2024 e in difetto di documenti d'identità originali, l'interessato non avesse anzitutto reso verosimile la sua minore età. Inoltre, egli avrebbe versato agli atti unicamente la copia della sua taskara, alla quale non andrebbe conferito un alto valore probatorio, e riferito alle autorità svizzere e bulgare delle divergenti date di nascita. La SEM ha altresì constatato la competenza della Bulgaria per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente, escludendo l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in detto Paese. Inoltre, non sussisterebbero validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento.

E. 5.1 Anzitutto, il ricorrente lamenta - implicitamente - la violazione del diritto federale e l'accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione all'accertamento della sua data di nascita. In particolare, la perizia medico-legale del 28 febbraio 2024 non costituirebbe un valido indizio a comprova della sua maggiore età; la SEM non avrebbe infatti debitamente analizzato i singoli elementi peritali, sulla base dei quali occorreva invece concludere per la sua minore età (cfr. ricorso, punto 13 pag. 6, punti 16-17 pag. 7). L'autorità inferiore avrebbe dipoi erroneamente fondato la sua decisione prendendo anche in considerazione una data di nascita registrata dalle autorità svizzere di confine che, tuttavia, sarebbe contenuta in un documento classificato come segreto (cfr. ricorso, punto 14 pag. 6; atti SEM n. 35/1 e 36/2). Infine, le allegazioni afferenti alla sua situazione familiare nonché al suo percorso scolastico sarebbero dettagliate e coerenti, ciò che corroborerebbe la verosimiglianza della sua minore età (cfr. ricorso, punti 21-33 pagg. 8-10).

E. 5.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (art. 8 RD III; cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e riferimenti). In quest'ambito, l'onere della prova della minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; Mathieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.).

E. 5.2.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, come nella presente fattispecie, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).

E. 5.2.3 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono generalmente un esame clinico, una radiografia della mano seguita da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 5.3.1 Nel caso concreto, poiché contestati nel gravame, occorre anzitutto analizzare le risultanze della perizia medico-legale deputata all'accertamento dell'età del ricorrente (cfr. atto SEM n. 23/13).

E. 5.3.2 L'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione dei denti n. 18 e n. 28 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 20.2 anni e indicato che la probabilità della maggiore età è superiore al 85.5% secondo gli studi Mincer e coll., rispettivamente di 82.7% secondo gli studi di Gunst e Mesotten (cfr. atto SEM n. 23/13 pag. 3). Inoltre, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito, si può estrapolare l'età minima e massima relativi a tale esame medico (cfr. sentenza TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-379/2023 consid. 6.3.3); nello specifico, la prima corrisponde a 18.11 anni (secondo il metodo Mincer e coll. relativo ai due denti analizzati), la seconda a 25.6 anni (secondo il metodo Kahl e Schwarze relativo al dente n. 18). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 17.6 anni e un'età media di 21.7 anni, con una deviazione standard di 3.7 anni (cfr. atto SEM n. 23/13 pag. 4). L'età massima, estrapolata dai risultati, è di 25.6 anni.

E. 5.3.3 Dagli accertamenti peritali, emerge quindi una discrepanza dell'età minima posta nella tomografia sterno-clavicolare rispetto all'esame odontostomatologico. Poiché da quest'ultimo esame risulta un'età minima superiore ai 18 anni (18.11 anni), mentre dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima di 17.6 anni, occorre verificare se vi è una sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nello specifico, rilevasi che l'intervallo dell'esame odontostomatologico (18.11-25.6 anni) si sovrappone all'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (17.6-25.6 anni). Di riflesso, conformemente alla giurisprudenza succitata, la maggiore età dell'interessato attestata nella perizia risulta essere altamente probabile (consid. 5.2.3 supra). Peraltro, le conclusioni del rapporto indicano che la data di nascita dichiarata dal ricorrente ([...]) risulta in ogni caso inverosimile poiché l'età ch'egli avrebbe avuto al momento della perizia, ossia (...), è sensibilmente inferiore all'età minima accertata, ovvero a 17.6 anni (cfr. atto SEM n. 23/13 pag. 5).

E. 5.3.4 Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto pretende l'interessato (cfr. ricorso, punto 17 pag. 7), il fatto che il campione utilizzato negli accertamenti medico-legali non fosse riferibile alla popolazione afghana, oppure alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame sterno-clavicolare, risulta ininfluente per il giudizio (cfr. ex pluris sentenze TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3, D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.3 con riferimenti). Le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza sono state altresì rispettate; il rapporto peritale non risulta infatti contraddittorio, si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, appare sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.

E. 5.3.5 Pertanto, essendo l'esito degli accertamenti medici particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2).

E. 5.4.1 Ad ogni buon conto, il Tribunale giudica che le allegazioni dell'interessato, unitamente agli altri atti di causa, non sono suscettibili di modificare tale conclusione.

E. 5.4.2 Infatti, il ricorrente ha affermato che la sua data di nascita sarebbe stata scritta da suo padre sulla copertina di un Corano e comparirebbe inoltre sulla sua taskara (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1). Egli sarebbe inoltre venuto a conoscenza della propria data di nascita "al momento dell'iscrizione a scuola", ovvero al momento in cui sarebbe stata rilasciata la taskara ai fini della scolarizzazione (cfr. atto SEM n. 14/11 punti 1.06 e 4.03 cfr. mdp SEM n. 1). Questi elementi, se valutati nel loro insieme, si rivelano tuttavia parzialmente contraddittori oltreché ininfluenti per il giudizio. Anzitutto, la taskara presentata dal ricorrente si limita a ritenere, esclusivamente sulla base del suo aspetto fisico, che al momento dell'emissione (ovvero il [...]) il ricorrente avrebbe avuto (...) nell'anno solare 1395 (corrispondente nel calendario gregoriano agli anni 2016-2017). Contrariamente a quanto preteso dall'interessato, la stessa non attesta quindi con esattezza il suo giorno di nascita. Inoltre, per invalsa giurisprudenza, tale documento - quandanche autentico - assume un valore probatorio ridotto e non rappresenta un documento d'identità adatto a provare l'età della persona interessata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 con riferimenti). Ciò posto, si rileva inoltre che la dichiarazione dell'interessato per cui egli avrebbe ottenuto tale documento all'inizio della sua scolarizzazione, ossia all'età di sei anni, cozza con l'età figurante sulla taskara, ovvero di (...) anni al momento del rilascio (cfr. atto SEM n. 14/11 punti 1.17.04 pag. 4, punto 4.03 pag. 7). Anche questa manifesta incongruenza scredita la verosimiglianza dell'età pretesa dall'insorgente. A fronte di tali circostanze, il Tribunale giudica che alla taskara versata agli atti non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante.

E. 5.4.3 Va poi osservato che l'interessato ha dichiarato alle autorità differenti date di nascita: le autorità bulgare lo hanno registrato come nato il (...) (cfr. atto SEM n. 24/1), mentre le guardie di confine svizzere come nato il (...). Confrontato con tale discrepanza, l'insorgente - che non ha mai contestato di essere stato fermato dalle guardie di confine in Svizzera - ha unicamente ribadito di aver sempre indicato quale data di nascita il (...) (cfr. atto SEM n. 14/11, punto 1.06 pag. 3; punto 5.02 pag. 8). In sede di ricorso, egli solleva inoltre dubbi sulle modalità con le quali le autorità bulgare avrebbero registrato i suoi dati; in Bulgaria, infatti, i richiedenti d'asilo sarebbero generalmente costretti a depositare le loro generalità, anche se inesatte, poiché influenzati dalla concreta minaccia di essere preliminarmente posti in carcerazione amministrativa (cfr. ricorso, punti 26 e 28 pagg. 9-10; atto SEM 14/11, punto 8.01 pag. 10). Tali giustificazioni non possono tuttavia risolvere le manifeste incongruenze succitate. Infatti, non si ravvede alcun valido motivo per cui le autorità bulgare, rispettivamente le autorità di confine svizzere, siano potute incorrere in un'iscrizione errata della data di nascita. Inoltre, non si può conferire alcun credito alle censure secondo cui le errate date di nascita sarebbero probabilmente imputabili all'assenza di un interprete e all'incomprensione della lingua dell'autorità competente. Invero, trattasi di una circostanza mai lamentata in sede di audizione e priva di ogni riscontro documentale. Considerato inoltre che il ricorrente era già conosciuto alla Bulgaria con l'identità B._______, nato il (...) (cfr. atto SEM n. 24/1), si fatica a comprendere le ragioni che avrebbero condotto le autorità bulgare a registrare una data di nascita così precisa, che non trova alcun'altra spiegazione con le circostanze agli atti, se non che sarebbe lo stesso ricorrente ad averla indicata. A tali elementi dissonanti, va ribadito che il ricorrente non ha prodotto alcun documento di legittimazione o d'identità in originale.

E. 5.4.4 Infine, nel caso concreto, il fatto che la data di nascita registrata dalle guardie di confine svizzere sia contenuta in un documento classificato come segreto non risulta determinante per la valutazione dell'età, specialmente se rapportato ad una perizia medico-legale con alto valore probatorio come quella presenta agli atti (cfr. consid. 5.3.3 supra). Ad ogni buon conto, la SEM ha correttamente comunicato all'interessato, nel pieno rispetto dell'art. 38 PA, il contenuto essenziale del documento in parola - ossia la data di nascita registrata - e gli ha concesso la possibilità di pronunciarsi in merito già in sede di audizione. La procedura adottata dall'autorità inferiore non presta quindi fianco a critiche.

E. 5.5 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Di riflesso, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne e che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili (cfr. consid. 5.2.1 supra). Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio in dubio pro minor, al quale egli riferisce nella sua impugnativa (cfr. ricorso, punti 30-31 pag. 10), né del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107; cfr. in questo senso le sentenze TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2).

E. 6 L'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto la Bulgaria competente per la trattazione della procedura d'asilo dell'interessato.

E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 7.2.1 Nella procedura di ripresa in carico ai sensi del RD III (inglese: take back), come è il caso di specie, la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del Regolamento in parola e previa accettazione - espressa o tacita - di ripresa in carico da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento della persona interessata.

E. 7.2.2 Nel caso concreto, l'insorgente ha depositato una pregressa domanda d'asilo in Bulgaria il 26 ottobre 2023. Dopo aver effettuato l'audizione RMNA, il 23 febbraio 2024, l'autorità inferiore ha chiesto all'autorità bulgara competente la ripresa in carico dell'insorgente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, quindi entro il termine disposto dall'art. 23 par. 2 RD III. Il 7 marzo 2024, la Bulgaria ha risposto affermativamente entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III, accettando la ripresa in carico ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atti SEM n. 19/5 e 24/1).

E. 7.2.3.1 In questo contesto, il ricorrente censura una violazione dell'obbligo d'informazione disposto dall'art. 23 par. 4 RD III - comportante la privazione di valore giuridico dell'accettazione da parte della Bulgaria - nella misura in cui la SEM avrebbe trasmesso delle informazioni parziali e incomplete alle omologhe autorità bulgare. In particolare, egli rimprovera all'autorità opponente di non aver trasmesso alla Bulgaria una copia della perizia medico-legale del 28 febbraio 2024 e della taskara versata gli atti, nonché di aver indicato una data di nascita diversa da quella dichiarata al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera (cfr. ricorso, punti 24-40 pagg. 11-12). Per i motivi che seguono, tali argomenti vanno respinti.

E. 7.2.3.2 Nel formulario di ripresa in carico inoltrato alla Bulgaria (cfr. atto SEM n. 19/5), la SEM ha infatti chiaramente indicato sia le generalità dichiarate dall'interessato ([...]) sia quella risultante dagli accertamenti delle guardie di confine svizzere ([...]), sulle quali il ricorrente si era peraltro già debitamente espresso in precedenza (cfr. atto SEM n. 14/11 punto 1.06). Le omologhe autorità bulgare sono state inoltre informate che, in Svizzera, l'interessato si era dichiarato minorenne e che, posta l'assenza di documenti originali d'identità, la SEM nutriva seri dubbi circa la sua minore età, in merito alla quale erano ancora pendenti degli accertamenti (cfr. atto SEM n. 19/5). Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha fornito sufficienti elementi affinché la Bulgaria potesse determinarsi sulla sua competenza. Non si può quindi concludere che le informazioni contenute nel formulario abbiano suscitato nei confronti delle competenti autorità bulgare un'apparenza totalmente diversa dai fatti, così come lamentato nel ricorso (cfr. ricorso, punto 38 pag. 11).

E. 7.2.3.3 In altre parole, la SEM non era obbligata a trasmettere alle autorità bulgare ulteriori informazioni - riguardanti segnatamente la contestazione dell'età dichiarata dall'insorgente. Del resto, anche in Bulgaria quest'ultimo è stato registrato quale maggiorenne (cfr. atto SEM n. 24/1) e, qualora detto Paese avesse voluto ottenere ulteriori delucidazioni o informazioni dalla Svizzera per potersi determinare sull'età dell'interessato, avrebbe potuto farlo sulla base dell'art. 34 RD III. Avendovi rinunciato, le autorità bulgare hanno dimostrato di avere sufficienti elementi per potersi determinare con cognizione di causa sulla propria competenza; del resto, le stesse hanno esplicitamente ammesso il ricorrente sul proprio territorio. Va dipoi evidenziato che la taskara e la perizia relativa alla determinazione dell'età non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2023, al quale rimandano gli artt. 22 par. 3 cum 23 par. 4 RD III (cfr. conclusioni dell'avvocato generale signor Yves Bot presentate il 13 giugno 2018 nella causa C-213/17 X contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 186 e 18). Ciò posto, tali elementi non devono essere ritenuti soggetti ad un obbligo di trasmissione (cfr. la sentenza TAF D-5113/2023 del 6 novembre 2023 consid. 6.3.1). In questo senso, la sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 della quale si prevale il ricorrente, riguardante una fattispecie che si discosta manifestamente dalla quella qui in esame, non può corroborare le censure proposte. Per queste ragioni, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del principio della buona fede tra gli Stati e neppure dell'obbligo d'informazioni di cui all'art. 23 par. 4 RD III.

E. 7.2.4 In esito, sulla base della richiesta di ripresa in carico a lei indirizzata dalla SEM il 23 febbraio 2024, la Bulgaria ha quindi validamente riconosciuto la sua competenza per la trattazione della procedura d'asilo dell'interessato.

E. 7.3.1 In relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se sussistono fondati motivi per ritenere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).

E. 7.3.2 A tale riguardo, è anzitutto opportuno ricordare che la Bulgaria è legata alla CartaUE nonché alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU e alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Questo Stato è quindi presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto all'esame della loro domanda secondo una procedura giusta ed equa, nonché garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 7.3.3 Inoltre, il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini a causa del conflitto nel loro paese (cfr. ex pluris sentenze TAF D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4, D-7179/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2, F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4, D-6106/2023 del 16 novembre 2023 pag. 9). Le generali constatazioni formulate nel ricorso, con parziale riferimento alla giurisprudenza federale e internazionale già nota al Tribunale, così come le stesse allegazioni dell'interessato (cfr. atto SEM n. 14/11 punti 2.06 e 8.01), non sono dipoi suscettibili di addivenire ad una diversa conclusione.

E. 7.3.4 In assenza di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche delle norme comunitarie in materia, la presunzione del rispetto dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, va pertanto confermata. Di riflesso, non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III.

E. 8.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Bulgaria, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Quest'ultima disposizione prescrive infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui figura la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo e, al riguardo, il Tribunale dispone di potere di controllo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.2 Per opporsi al suo trasferimento, l'insorgente afferma sostanzialmente che, nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, sarebbe esposto a carenti condizioni d'accoglienza nonché a un trattamento lacunoso della sua domanda d'asilo. In particolare, avendo già direttamente sperimentato le precarie condizioni d'accoglienza nonché gli atti di discriminazione da parte degli agenti di polizia bulgari, egli teme di essere respinto senza che la sua domanda d'asilo venga correttamente esaminata in tale Stato. Vi sarebbe quindi il rischio di subire delle misure che vìolino l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE (cfr. ricorso, punti 41-53 pagg. 12-17; atto SEM n. 14/11 punto 8.01).

E. 8.3.1 A tale riguardo, come correttamente valutato dall'autorità opponente, il ricorrente non ha tuttavia dimostrato né reso verosimile, con elementi concreti e sostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità bulgare rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo in violazione della direttiva procedura (cfr. decisione avversata pagg. 8-9). Egli non ha inoltre fornito nessuna evidenza documentale dalla quale concludere che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento nonché i suoi obblighi internazionali, rinviandolo segnatamente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbe di essere respinto in un tale Paese (cfr. sentenze TAF F-4944/2023 del 21 settembre 2023 pag. 7; E-1558/2023 del 24 aprile 2023 consid. 6.4).

E. 8.3.2 Inoltre, neppure i maltrattamenti che il ricorrente avrebbe subìto in Bulgaria, ossia le derisioni da parte degli agenti di polizia durante le preghiere, possono giustificare l'applicazione della clausola di sovranità, in quanto non costituiscono, per la loro intensità, dei maltrattamenti inumani e degradanti ai sensi degli artt. 3 CEDU e 4 CartaUE (cfr. ricorso, punti 46-47 pag. 14; atto SEM n. 14/11 punto 8.01). Contrariamente a quanto addotto nel gravame, il fatto che le condizioni d'accoglienza in Bulgaria possano rivelarsi difficili e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, non è sufficiente per ammettere una violazione degli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura.

E. 8.3.3 Ad ogni buon conto, egli potrà rivolgersi alle competenti autorità bulgare, eventualmente tramite le vie legali, al fine di pretendere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4). In altre parole, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato dal personale dello Stato, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità (giudiziarie) nello Stato in questione, eventualmente con l'aiuto di organizzazioni caritative presenti in loco (cfr. sentenze TAF D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2.2; D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2).

E. 8.3.4 Infine, il Tribunale non ravvisa alcun elemento ostativo al trasferimento del ricorrente in ragione del suo stato valetudinario. Egli ha infatti dichiarato di godere di buona salute e, su tale aspetto, non sono state addotte specifiche censure nel gravame (cfr. atto SEM n. 14/11 punto 8.02).

E. 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Bulgaria si conferma competente per la presa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.

E. 9 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, occorre accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 aprile 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 13 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2554/2024 Sentenza dell'8 maggio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Aileen Truttmann, Thomas Segessenmann, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Eliane Schmid, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 aprile 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 dicembre 2023, dichiarandosi minorenne nato il (...). Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 29 dicembre 2023 è risultato ch'egli aveva presentato una pregressa domanda d'asilo in Bulgaria il 26 ottobre 2023. A.b Il 30 gennaio 2024 si è svolta la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). In tale ambito, la SEM ha segnatamente elencato all'interessato i motivi per i quali la stessa riteneva che la sua minore età fosse inverosimile e lo ha informato che avrebbe potuto essere sottoposto ad un esame medico-legale, concedendogli il diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza della Bulgaria per la trattazione della sua domanda d'asilo, rispettivamente al suo prospettato trasferimento verso detto Paese (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-14/11). A.c Il 20 febbraio 2024, il ricorrente è stato sottoposto agli accertamenti medico-legali deputati all'accertamento della sua età (esame odontostomatologico, esame radiologico della mano e del polso e tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari). A.d Il 23 febbraio 2024, la SEM ha dipoi presentato alle competenti autorità bulgare una domanda di ripresa in carico del richiedente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 19/5). A.e Il 7 marzo 2024 è stato notificato alla SEM il rapporto medico-legale del 28 febbraio 2024 relativo alle perizie mediche svolte il 20 febbraio precedente, il quale indica che l'età media dell'interessato è situata tra i 20 e i 24 anni e che l'età minima equivale a 17.6 anni. Tale rapporto conclude inoltre che "è possibile che il signor [...] abbia meno di 18 anni", ma che la data di nascita da lui indicata, ossia il (...), "è da considerarsi inverosimile" (cfr. SEM 23/13, pagg. 4-5). A.f Lo stesso giorno, la Bulgaria ha accettato la domanda di ripresa in carico dell'interessato basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atto SEM n. 24/1). A.g Con scritto del 22 marzo 2024, l'autorità inferiore ha quindi concesso al ricorrente il diritto di essere sentito in merito al fatto che, a fronte dell'istruttoria medico-legale esperita e dell'assenza di documenti d'identità giuridicamente validi, la sua minore età dovesse essere ritenuta inverosimile e che, di riflesso, occorresse modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) al (...). Il 27 marzo 2024, l'interessato ha trasmesso le proprie osservazioni al riguardo (cfr. atti SEM n. 25/3 e 27/3). A.h Il 2 aprile 2024, la SEM ha infine provveduto a modificare d'ufficio la sua data di nascita registrata in SIMIC secondo quanto comunicatogli in precedenza. B. Con decisione del 16 aprile 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della LAsi (RS 142.31) e ha pronunciato l'esecuzione del suo trasferimento verso la Bulgaria, indicando inoltre che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. C. C.a Con gravame datato 24 aprile 2024, allestito in lingua tedesca, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa, nonché alla restituzione degli atti alla SEM per procedere all'esame nazionale della domanda d'asilo, previo accertamento della sua minore età. In via subordinata, egli postula la restituzione degli atti alla SEM per procedere ad una nuova procedura istruttoria e alla pronuncia di una nuova decisione. Sul piano procedurale, il ricorrente chiede invece la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione in via supercautelare del suo trasferimento verso la Bulgaria, nonché l'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi documenti o mezzi di prova. C.b Con decisione del 25 aprile 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. 1.3 Il gravame in oggetto è stato allestito in tedesco, allorché la decisione impugnata è redatta in italiano. A tale riguardo, non sussistendo valide ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA (applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF), il presente procedimento seguirà tuttavia la lingua della decisione impugnata, ritenuto in particolare che l'incarto dell'autorità inferiore presenta una consistente documentazione in italiano. 1.4 Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti poiché, con il ricorso, il ricorrente non ha addotto alcun nuovo fatto o mezzo di prova dirimente per il giudizio. 4. Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha sostanzialmente considerato che, a fronte della perizia medico-legale del 28 febbraio 2024 e in difetto di documenti d'identità originali, l'interessato non avesse anzitutto reso verosimile la sua minore età. Inoltre, egli avrebbe versato agli atti unicamente la copia della sua taskara, alla quale non andrebbe conferito un alto valore probatorio, e riferito alle autorità svizzere e bulgare delle divergenti date di nascita. La SEM ha altresì constatato la competenza della Bulgaria per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente, escludendo l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in detto Paese. Inoltre, non sussisterebbero validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. 5. 5.1 Anzitutto, il ricorrente lamenta - implicitamente - la violazione del diritto federale e l'accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione all'accertamento della sua data di nascita. In particolare, la perizia medico-legale del 28 febbraio 2024 non costituirebbe un valido indizio a comprova della sua maggiore età; la SEM non avrebbe infatti debitamente analizzato i singoli elementi peritali, sulla base dei quali occorreva invece concludere per la sua minore età (cfr. ricorso, punto 13 pag. 6, punti 16-17 pag. 7). L'autorità inferiore avrebbe dipoi erroneamente fondato la sua decisione prendendo anche in considerazione una data di nascita registrata dalle autorità svizzere di confine che, tuttavia, sarebbe contenuta in un documento classificato come segreto (cfr. ricorso, punto 14 pag. 6; atti SEM n. 35/1 e 36/2). Infine, le allegazioni afferenti alla sua situazione familiare nonché al suo percorso scolastico sarebbero dettagliate e coerenti, ciò che corroborerebbe la verosimiglianza della sua minore età (cfr. ricorso, punti 21-33 pagg. 8-10). 5.2 5.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (art. 8 RD III; cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e riferimenti). In quest'ambito, l'onere della prova della minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; Mathieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). 5.2.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, come nella presente fattispecie, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 5.2.3 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono generalmente un esame clinico, una radiografia della mano seguita da una tomografia sterno-clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. Qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 5.3 5.3.1 Nel caso concreto, poiché contestati nel gravame, occorre anzitutto analizzare le risultanze della perizia medico-legale deputata all'accertamento dell'età del ricorrente (cfr. atto SEM n. 23/13). 5.3.2 L'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione dei denti n. 18 e n. 28 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 20.2 anni e indicato che la probabilità della maggiore età è superiore al 85.5% secondo gli studi Mincer e coll., rispettivamente di 82.7% secondo gli studi di Gunst e Mesotten (cfr. atto SEM n. 23/13 pag. 3). Inoltre, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito, si può estrapolare l'età minima e massima relativi a tale esame medico (cfr. sentenza TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-379/2023 consid. 6.3.3); nello specifico, la prima corrisponde a 18.11 anni (secondo il metodo Mincer e coll. relativo ai due denti analizzati), la seconda a 25.6 anni (secondo il metodo Kahl e Schwarze relativo al dente n. 18). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultata un'età minima di 17.6 anni e un'età media di 21.7 anni, con una deviazione standard di 3.7 anni (cfr. atto SEM n. 23/13 pag. 4). L'età massima, estrapolata dai risultati, è di 25.6 anni. 5.3.3 Dagli accertamenti peritali, emerge quindi una discrepanza dell'età minima posta nella tomografia sterno-clavicolare rispetto all'esame odontostomatologico. Poiché da quest'ultimo esame risulta un'età minima superiore ai 18 anni (18.11 anni), mentre dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima di 17.6 anni, occorre verificare se vi è una sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nello specifico, rilevasi che l'intervallo dell'esame odontostomatologico (18.11-25.6 anni) si sovrappone all'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (17.6-25.6 anni). Di riflesso, conformemente alla giurisprudenza succitata, la maggiore età dell'interessato attestata nella perizia risulta essere altamente probabile (consid. 5.2.3 supra). Peraltro, le conclusioni del rapporto indicano che la data di nascita dichiarata dal ricorrente ([...]) risulta in ogni caso inverosimile poiché l'età ch'egli avrebbe avuto al momento della perizia, ossia (...), è sensibilmente inferiore all'età minima accertata, ovvero a 17.6 anni (cfr. atto SEM n. 23/13 pag. 5). 5.3.4 Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto pretende l'interessato (cfr. ricorso, punto 17 pag. 7), il fatto che il campione utilizzato negli accertamenti medico-legali non fosse riferibile alla popolazione afghana, oppure alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame sterno-clavicolare, risulta ininfluente per il giudizio (cfr. ex pluris sentenze TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3, D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.3 con riferimenti). Le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza sono state altresì rispettate; il rapporto peritale non risulta infatti contraddittorio, si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, appare sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 5.3.5 Pertanto, essendo l'esito degli accertamenti medici particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 5.4 5.4.1 Ad ogni buon conto, il Tribunale giudica che le allegazioni dell'interessato, unitamente agli altri atti di causa, non sono suscettibili di modificare tale conclusione. 5.4.2 Infatti, il ricorrente ha affermato che la sua data di nascita sarebbe stata scritta da suo padre sulla copertina di un Corano e comparirebbe inoltre sulla sua taskara (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1). Egli sarebbe inoltre venuto a conoscenza della propria data di nascita "al momento dell'iscrizione a scuola", ovvero al momento in cui sarebbe stata rilasciata la taskara ai fini della scolarizzazione (cfr. atto SEM n. 14/11 punti 1.06 e 4.03 cfr. mdp SEM n. 1). Questi elementi, se valutati nel loro insieme, si rivelano tuttavia parzialmente contraddittori oltreché ininfluenti per il giudizio. Anzitutto, la taskara presentata dal ricorrente si limita a ritenere, esclusivamente sulla base del suo aspetto fisico, che al momento dell'emissione (ovvero il [...]) il ricorrente avrebbe avuto (...) nell'anno solare 1395 (corrispondente nel calendario gregoriano agli anni 2016-2017). Contrariamente a quanto preteso dall'interessato, la stessa non attesta quindi con esattezza il suo giorno di nascita. Inoltre, per invalsa giurisprudenza, tale documento - quandanche autentico - assume un valore probatorio ridotto e non rappresenta un documento d'identità adatto a provare l'età della persona interessata (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 con riferimenti). Ciò posto, si rileva inoltre che la dichiarazione dell'interessato per cui egli avrebbe ottenuto tale documento all'inizio della sua scolarizzazione, ossia all'età di sei anni, cozza con l'età figurante sulla taskara, ovvero di (...) anni al momento del rilascio (cfr. atto SEM n. 14/11 punti 1.17.04 pag. 4, punto 4.03 pag. 7). Anche questa manifesta incongruenza scredita la verosimiglianza dell'età pretesa dall'insorgente. A fronte di tali circostanze, il Tribunale giudica che alla taskara versata agli atti non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. 5.4.3 Va poi osservato che l'interessato ha dichiarato alle autorità differenti date di nascita: le autorità bulgare lo hanno registrato come nato il (...) (cfr. atto SEM n. 24/1), mentre le guardie di confine svizzere come nato il (...). Confrontato con tale discrepanza, l'insorgente - che non ha mai contestato di essere stato fermato dalle guardie di confine in Svizzera - ha unicamente ribadito di aver sempre indicato quale data di nascita il (...) (cfr. atto SEM n. 14/11, punto 1.06 pag. 3; punto 5.02 pag. 8). In sede di ricorso, egli solleva inoltre dubbi sulle modalità con le quali le autorità bulgare avrebbero registrato i suoi dati; in Bulgaria, infatti, i richiedenti d'asilo sarebbero generalmente costretti a depositare le loro generalità, anche se inesatte, poiché influenzati dalla concreta minaccia di essere preliminarmente posti in carcerazione amministrativa (cfr. ricorso, punti 26 e 28 pagg. 9-10; atto SEM 14/11, punto 8.01 pag. 10). Tali giustificazioni non possono tuttavia risolvere le manifeste incongruenze succitate. Infatti, non si ravvede alcun valido motivo per cui le autorità bulgare, rispettivamente le autorità di confine svizzere, siano potute incorrere in un'iscrizione errata della data di nascita. Inoltre, non si può conferire alcun credito alle censure secondo cui le errate date di nascita sarebbero probabilmente imputabili all'assenza di un interprete e all'incomprensione della lingua dell'autorità competente. Invero, trattasi di una circostanza mai lamentata in sede di audizione e priva di ogni riscontro documentale. Considerato inoltre che il ricorrente era già conosciuto alla Bulgaria con l'identità B._______, nato il (...) (cfr. atto SEM n. 24/1), si fatica a comprendere le ragioni che avrebbero condotto le autorità bulgare a registrare una data di nascita così precisa, che non trova alcun'altra spiegazione con le circostanze agli atti, se non che sarebbe lo stesso ricorrente ad averla indicata. A tali elementi dissonanti, va ribadito che il ricorrente non ha prodotto alcun documento di legittimazione o d'identità in originale. 5.4.4 Infine, nel caso concreto, il fatto che la data di nascita registrata dalle guardie di confine svizzere sia contenuta in un documento classificato come segreto non risulta determinante per la valutazione dell'età, specialmente se rapportato ad una perizia medico-legale con alto valore probatorio come quella presenta agli atti (cfr. consid. 5.3.3 supra). Ad ogni buon conto, la SEM ha correttamente comunicato all'interessato, nel pieno rispetto dell'art. 38 PA, il contenuto essenziale del documento in parola - ossia la data di nascita registrata - e gli ha concesso la possibilità di pronunciarsi in merito già in sede di audizione. La procedura adottata dall'autorità inferiore non presta quindi fianco a critiche. 5.5 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Di riflesso, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne e che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili (cfr. consid. 5.2.1 supra). Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio in dubio pro minor, al quale egli riferisce nella sua impugnativa (cfr. ricorso, punti 30-31 pag. 10), né del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107; cfr. in questo senso le sentenze TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2). 6. L'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto la Bulgaria competente per la trattazione della procedura d'asilo dell'interessato. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 7.2 7.2.1 Nella procedura di ripresa in carico ai sensi del RD III (inglese: take back), come è il caso di specie, la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del Regolamento in parola e previa accettazione - espressa o tacita - di ripresa in carico da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento della persona interessata. 7.2.2 Nel caso concreto, l'insorgente ha depositato una pregressa domanda d'asilo in Bulgaria il 26 ottobre 2023. Dopo aver effettuato l'audizione RMNA, il 23 febbraio 2024, l'autorità inferiore ha chiesto all'autorità bulgara competente la ripresa in carico dell'insorgente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, quindi entro il termine disposto dall'art. 23 par. 2 RD III. Il 7 marzo 2024, la Bulgaria ha risposto affermativamente entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III, accettando la ripresa in carico ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atti SEM n. 19/5 e 24/1). 7.2.3 7.2.3.1 In questo contesto, il ricorrente censura una violazione dell'obbligo d'informazione disposto dall'art. 23 par. 4 RD III - comportante la privazione di valore giuridico dell'accettazione da parte della Bulgaria - nella misura in cui la SEM avrebbe trasmesso delle informazioni parziali e incomplete alle omologhe autorità bulgare. In particolare, egli rimprovera all'autorità opponente di non aver trasmesso alla Bulgaria una copia della perizia medico-legale del 28 febbraio 2024 e della taskara versata gli atti, nonché di aver indicato una data di nascita diversa da quella dichiarata al momento del deposito della domanda d'asilo in Svizzera (cfr. ricorso, punti 24-40 pagg. 11-12). Per i motivi che seguono, tali argomenti vanno respinti. 7.2.3.2 Nel formulario di ripresa in carico inoltrato alla Bulgaria (cfr. atto SEM n. 19/5), la SEM ha infatti chiaramente indicato sia le generalità dichiarate dall'interessato ([...]) sia quella risultante dagli accertamenti delle guardie di confine svizzere ([...]), sulle quali il ricorrente si era peraltro già debitamente espresso in precedenza (cfr. atto SEM n. 14/11 punto 1.06). Le omologhe autorità bulgare sono state inoltre informate che, in Svizzera, l'interessato si era dichiarato minorenne e che, posta l'assenza di documenti originali d'identità, la SEM nutriva seri dubbi circa la sua minore età, in merito alla quale erano ancora pendenti degli accertamenti (cfr. atto SEM n. 19/5). Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha fornito sufficienti elementi affinché la Bulgaria potesse determinarsi sulla sua competenza. Non si può quindi concludere che le informazioni contenute nel formulario abbiano suscitato nei confronti delle competenti autorità bulgare un'apparenza totalmente diversa dai fatti, così come lamentato nel ricorso (cfr. ricorso, punto 38 pag. 11). 7.2.3.3 In altre parole, la SEM non era obbligata a trasmettere alle autorità bulgare ulteriori informazioni - riguardanti segnatamente la contestazione dell'età dichiarata dall'insorgente. Del resto, anche in Bulgaria quest'ultimo è stato registrato quale maggiorenne (cfr. atto SEM n. 24/1) e, qualora detto Paese avesse voluto ottenere ulteriori delucidazioni o informazioni dalla Svizzera per potersi determinare sull'età dell'interessato, avrebbe potuto farlo sulla base dell'art. 34 RD III. Avendovi rinunciato, le autorità bulgare hanno dimostrato di avere sufficienti elementi per potersi determinare con cognizione di causa sulla propria competenza; del resto, le stesse hanno esplicitamente ammesso il ricorrente sul proprio territorio. Va dipoi evidenziato che la taskara e la perizia relativa alla determinazione dell'età non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2023, al quale rimandano gli artt. 22 par. 3 cum 23 par. 4 RD III (cfr. conclusioni dell'avvocato generale signor Yves Bot presentate il 13 giugno 2018 nella causa C-213/17 X contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 186 e 18). Ciò posto, tali elementi non devono essere ritenuti soggetti ad un obbligo di trasmissione (cfr. la sentenza TAF D-5113/2023 del 6 novembre 2023 consid. 6.3.1). In questo senso, la sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023 della quale si prevale il ricorrente, riguardante una fattispecie che si discosta manifestamente dalla quella qui in esame, non può corroborare le censure proposte. Per queste ragioni, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del principio della buona fede tra gli Stati e neppure dell'obbligo d'informazioni di cui all'art. 23 par. 4 RD III. 7.2.4 In esito, sulla base della richiesta di ripresa in carico a lei indirizzata dalla SEM il 23 febbraio 2024, la Bulgaria ha quindi validamente riconosciuto la sua competenza per la trattazione della procedura d'asilo dell'interessato. 7.3 7.3.1 In relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se sussistono fondati motivi per ritenere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 7.3.2 A tale riguardo, è anzitutto opportuno ricordare che la Bulgaria è legata alla CartaUE nonché alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU e alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Questo Stato è quindi presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto all'esame della loro domanda secondo una procedura giusta ed equa, nonché garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.3.3 Inoltre, il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini a causa del conflitto nel loro paese (cfr. ex pluris sentenze TAF D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4, D-7179/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2, F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4, D-6106/2023 del 16 novembre 2023 pag. 9). Le generali constatazioni formulate nel ricorso, con parziale riferimento alla giurisprudenza federale e internazionale già nota al Tribunale, così come le stesse allegazioni dell'interessato (cfr. atto SEM n. 14/11 punti 2.06 e 8.01), non sono dipoi suscettibili di addivenire ad una diversa conclusione. 7.3.4 In assenza di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche delle norme comunitarie in materia, la presunzione del rispetto dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, va pertanto confermata. Di riflesso, non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III. 8. 8.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Bulgaria, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Quest'ultima disposizione prescrive infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui figura la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo e, al riguardo, il Tribunale dispone di potere di controllo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 Per opporsi al suo trasferimento, l'insorgente afferma sostanzialmente che, nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, sarebbe esposto a carenti condizioni d'accoglienza nonché a un trattamento lacunoso della sua domanda d'asilo. In particolare, avendo già direttamente sperimentato le precarie condizioni d'accoglienza nonché gli atti di discriminazione da parte degli agenti di polizia bulgari, egli teme di essere respinto senza che la sua domanda d'asilo venga correttamente esaminata in tale Stato. Vi sarebbe quindi il rischio di subire delle misure che vìolino l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE (cfr. ricorso, punti 41-53 pagg. 12-17; atto SEM n. 14/11 punto 8.01). 8.3 8.3.1 A tale riguardo, come correttamente valutato dall'autorità opponente, il ricorrente non ha tuttavia dimostrato né reso verosimile, con elementi concreti e sostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità bulgare rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo in violazione della direttiva procedura (cfr. decisione avversata pagg. 8-9). Egli non ha inoltre fornito nessuna evidenza documentale dalla quale concludere che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento nonché i suoi obblighi internazionali, rinviandolo segnatamente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità corporale o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbe di essere respinto in un tale Paese (cfr. sentenze TAF F-4944/2023 del 21 settembre 2023 pag. 7; E-1558/2023 del 24 aprile 2023 consid. 6.4). 8.3.2 Inoltre, neppure i maltrattamenti che il ricorrente avrebbe subìto in Bulgaria, ossia le derisioni da parte degli agenti di polizia durante le preghiere, possono giustificare l'applicazione della clausola di sovranità, in quanto non costituiscono, per la loro intensità, dei maltrattamenti inumani e degradanti ai sensi degli artt. 3 CEDU e 4 CartaUE (cfr. ricorso, punti 46-47 pag. 14; atto SEM n. 14/11 punto 8.01). Contrariamente a quanto addotto nel gravame, il fatto che le condizioni d'accoglienza in Bulgaria possano rivelarsi difficili e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, non è sufficiente per ammettere una violazione degli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. 8.3.3 Ad ogni buon conto, egli potrà rivolgersi alle competenti autorità bulgare, eventualmente tramite le vie legali, al fine di pretendere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4). In altre parole, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato dal personale dello Stato, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità (giudiziarie) nello Stato in questione, eventualmente con l'aiuto di organizzazioni caritative presenti in loco (cfr. sentenze TAF D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2.2; D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2). 8.3.4 Infine, il Tribunale non ravvisa alcun elemento ostativo al trasferimento del ricorrente in ragione del suo stato valetudinario. Egli ha infatti dichiarato di godere di buona salute e, su tale aspetto, non sono state addotte specifiche censure nel gravame (cfr. atto SEM n. 14/11 punto 8.02). 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Bulgaria si conferma competente per la presa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III. 9. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le richieste di giudizio d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, occorre accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 12. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 aprile 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 13. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: