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D-3810/2024

D-3810/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3810/2024 Sentenza del 21 giugno 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Siria, c/o CFA Chiasso, Via Motta 9, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 giugno 2024 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato, cittadino siriano, ha presentato in Svizzera il 21 maggio 2024, le investigazioni effettuate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nella banca dati europea Eurodac, dalla quale è risultato che il ricorrente ha inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria il 19 aprile 2024, la richiesta di riammissione dell'interessato presentata dalla SEM alle competenti autorità bulgare il 24 maggio 2024 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), le copie dei permessi di soggiorno svizzeri dei fratelli dei ricorrenti, il verbale del colloquio Dublino svolto il 3 giugno 2024, l'accettazione da parte delle autorità bulgare della richiesta di riammissione dell'interessato dichiarata in data 30 maggio 2024, la decisione del 10 giugno 2024, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ha ordinato il suo allontanamento verso la Bulgaria e incaricato il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, constatando infine l'assenza di effetto sospensivo ad un eventuale ricorso e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice, il ricorso del 17 giugno 2024, per il tramite del quale l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo implicitamente all'annullamento della decisione succitata nonché alla trattazione della domanda d'asilo in procedura nazionale; sul piano procedurale, egli postula la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e considerato: che procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che, in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA), che qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello qui in esame, sono decisi dal giudice istruttore in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Bulgaria per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed escluso l'esistenza di carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza bulgaro ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che non sussisterebbero inoltre motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento; che l'insorgente non sarebbe inoltre affetto da alcun problema di salute e che i suoi fratelli, attualmente residenti in Svizzera, nei confronti dei quali egli non avrebbe dimostrato alcuna relazione di dipendenza, non corrisponderebbero alla nozione di membri della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, sicché la competenza bulgara per la trattazione andrebbe confermata, che, in sede di ricorso, l'insorgente contesta sostanzialmente la competenza della Bulgaria per la trattazione della sua domanda d'asilo; che, in detto Paese, la polizia lo avrebbe già maltrattato in diverse occasioni e, in seguito, nessuna delle persone alle quali si sarebbe rivolto avrebbe preso i necessari provvedimenti; che la generalizzata violenza perpetrata dalla polizia bulgara, sia alla frontiera sia all'interno del Paese, emergerebbe inoltre da svariati rapporti internazionali; che, in Bulgaria, egli non avrebbe altresì potuto beneficiare di un'assistenza medica, con la conseguenza che, in caso di trasferimento, i suoi problemi medici peggiorerebbero; che, in ragione degli atti di causa e della sua attuale situazione di salute, la SEM avrebbe infine dovuto applicare la clausola di sovranità di cui all'art. 17 RD III, che le censure proposte non possono tuttavia essere seguite, che le motivazioni contenute nel gravame, oltremodo confuse, non sono infatti tali da rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto svolta dall'autorità inferiore, che nella procedura Dublino la SEM, in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non entra nel merito del ricorso quando conclude, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III e dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento, previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come nel caso concreto, non viene di principio effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III del regolamento in parola (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4-6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è inoltre tenuto a riprendere in carico il richiedente conformemente alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, che nel corso del colloquio Dublino svolto il 3 giugno 2024, l'insorgente ha sostanzialmente dichiarato di aver soggiornato in Bulgaria soltanto per qualche giorno; che sarebbe stato inoltre obbligato, tramite violenza e minacce, a depositare le proprie impronte digitali alle autorità; ch'egli avrebbe inoltre subìto anche dei maltrattamenti verbali e fisici da parte della polizia bulgara; che dopo aver lasciato le proprie impronte, sarebbe stato trasferito in un centro per richiedenti d'asilo molto sporco, dove gli avrebbero inoltre offerto del cibo che conteneva dei vermi, che, entro il termine disposto dall'art. 23 par. 2 RD III, la Bulgaria ha espressamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente ed ha accettato la riammissione di quest'ultimo in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, che, pertanto, la competenza di detto Paese per la trattazione della domanda d'asilo è di principio data, che, ciò posto, le allegazioni addotte nel gravame non risultano d'acchito ostative al suo trasferimento verso la Bulgaria, che giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro può essere considerato competente, che la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, ciò posto, il Paese in parola è quindi presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti d'asilo, che, nella fattispecie, non vi sono inoltre fondati motivi per ritenere che in Bulgaria sussistano carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza per i richiedenti d'asilo ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6; ex pluris D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 7.3.3; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4), che la presunzione secondo cui la Bulgaria agisca in linea con le norme previste dal diritto europeo e internazionale non è stata del resto rovesciata dal ricorrente, che, tenuto conto della maggiore età del ricorrente, la presenza in Svizzera dei fratelli non è altresì suscettibile di mutare la competenza della Bulgaria, in quanto essi non rientrano nella cerchia dei familiari ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III e non sono legati da un rapporto di stretta dipendenza con l'interessato, che, di conseguenza, la Bulgaria si conferma competente per il trattamento della domanda di protezione internazionale del ricorrente, che, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può inoltre decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta clausola di sovranità); che tale disposizione è concretizzata nel diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, il quale prevede che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora, secondo il RD III, un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone tuttavia di un potere di apprezzamento, sul quale il Tribunale non ha generalmente alcuna cognizione (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che, però, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di pieno potere di esame al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che, in proposito, dagli atti della SEM non emergono elementi per ammettere una concreta esposizione personale del ricorrente a maltrattamenti inumani o degradanti in caso di trasferimento in Bulgaria, che, infatti, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento; che dall'incarto non emergono dipoi validi elementi per applicare l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che il ricorrente ha peraltro dichiarato di stare bene di salute e, inoltre, l'incarto della SEM non contiene nessun documento medico che lo riguarda, che, di riflesso, occorre escludere qualsivoglia elemento ostativo al trasferimento dell'interessato per motivi di ordine medico; che, ciò posto, il timore espresso nel ricorso, per cui i problemi di salute peggiorerebbero in caso di ritorno in Bulgaria, risulta infondato e pretestuoso, che, ad ogni buon conto, la Bulgaria presenta delle strutture sanitarie sufficienti alle quali l'insorgente potrà se necessario rivolgersi in virtù dell'art. 19 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva accoglienza; cfr. ex pluris sentenze del TAF F-554/2023 del 20 febbraio 2024 consid. 6.5; E-382/2024 del 23 gennaio 2024 consid. 9.3.4; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.3; E-5259/2023 del 17 ottobre 2023 consid. 9.3; F-5486/2023; Asylum Information Database [AIDA], Country Report Bulgaria, Update 2023, pag. 86 seg., https://asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/, consultato il 19 giugno 2024), che neppure i maltrattamenti che l'interessato avrebbe subìto nello Stato in parola - non avvalorati da alcun riscontro documentale o indizio - possono giustificare l'applicazione della clausola di sovranità, ch'egli potrà infatti rivolgersi alle competenti autorità bulgare, eventualmente tramite le vie legali, al fine di pretendere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza; sentenze del TAF D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 8.8.3; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4); che, in altri termini, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato dal personale dello Stato, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità (giudiziarie) nello Stato in questione, eventualmente con l'aiuto di organizzazioni caritative presenti in loco (cfr. sentenze TAF D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2.2; D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2), che, infine, non si giustifica neppure l'applicazione dell'art. 16 RD III e dell'art. 8 CEDU in ragione della presenza in Svizzera dei fratelli dell'insorgente, difettando tra gli interessati maggiorenni uno stretto rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; ex pluris sentenze del TAF D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 8.3.3.2; E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1), che, in siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in punto all'applicazione degli artt. 16-17 RD III cum art. 29a cpv. 3 OAsi1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria, che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che, visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la pronuncia è quindi definitiva, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: