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D-2432/2023

D-2432/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-10 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, nonché il suo obbligo di motivazione, configurando quindi anche una violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. p.to II, pag. 4 segg. e p.to III, pag. 8 segg. del ricorso). In tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).

E. 4.3 In primo luogo, il ricorrente ritiene come l'istruzione della causa da parte dell'autorità inferiore sia lacunosa, rispetto alla presenza ed all'intensità del rapporto tra il ricorrente ed il fratello risiedente in Svizzera. In tal senso l'insorgente solleva la violazione da parte della SEM dei disposti normativi applicabili del RD III, della CEDU, della Cost. e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (RS 0.103.2), nonché della giurisprudenza in materia che si applicherebbero al caso specifico. In particolare, egli lamenta che la SEM non avrebbe accertato le condizioni di salute del fratello, che avrebbe comunicato alla rappresentante legale di quest'ultimo di "essere emotivamente vicino al fratello fin dall'infanzia, di aver patito molto la sua mancanza e adesso si sente ripreso psicologicamente dopo l'arrivo del fratello; dichiarandosi estremamente felice di essersi finalmente riuniti" (cfr. p.to II, pag. 7 del ricorso). In tal senso, il ricorrente ravvisa anche una carente motivazione della decisione da parte della SEM, in quanto non avrebbe considerato un aspetto essenziale per la causa, ciò che costituirebbe una chiara violazione del suo diritto ad un equo processo ed al suo diritto di difesa. In secondo luogo, il ricorrente censura un incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti anche dal profilo delle condizioni di accoglienza e del trattamento che lo attenderebbero in Bulgaria. Invero, la SEM non avrebbe ottemperato ad un'indagine completa dell'attuale situazione nel predetto Paese nella fattispecie, che si sarebbe invece imposta, anche tenendo conto a dovere delle asserzioni rese dall'insorgente in merito. In tal senso, l'autorità inferiore non avrebbe neppure assunto alcuna informazione riguardo allo stato della procedura d'asilo del ricorrente pendente in Bulgaria come invece, secondo giurisprudenza del Tribunale, sarebbe stata tenuta a fare. Inoltre, mancherebbe totalmente nella decisione avversata, una valutazione sulle attuali condizioni di sovraffollamento dei centri bulgari, dovuta alla (...) in D._______ che avrebbe comportato un sovraccarico del sistema d'asilo bulgaro.

E. 4.4 Innanzitutto il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali dell'insorgente, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento dell'insorgente in Bulgaria, quale Stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti sia le argomentazioni concernenti la presenza del fratello del ricorrente in Svizzera (cfr. p.to II, pag. 3), sia della situazione d'accoglienza in Bulgaria - anche facendo chiaramente riferimento alla situazione specifica dell'insorgente ed agli asserti da lui resi nel corso del colloquio Dublino (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione avversata). In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 3.3, F-4005/2022 del 1° novembre 2022 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.), non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo agli effetti che la (...) in D._______ ha avuto sul sistema d'asilo bulgaro, tra l'altro argomento che il ricorrente ha apportato soltanto con il gravame, o a motivare ulteriormente la decisione impugnata sotto tale profilo. La sola circostanza che il ricorrente - come si evince dai suoi asserti ricorsuali - non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta, sia in merito alla sua relazione con il fratello, sia con la situazione del sistema bulgaro, non comporta una violazione del principio inquisitorio. Inoltre, il memoriale ricorsuale corposo, è dimostrativo del fatto che l'insorgente abbia potuto impugnare con cognizione di causa il provvedimento avversato.

E. 4.5 Non si intravvede quindi nell'agire dell'autorità inferiore, né nelle sue motivazioni, un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né una qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito, di equo processo o del diritto di difesa dell'insorgente. Le censure formali risultano quindi infondate. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per complemento istruttorio, è quindi da respingere. Per il resto le censure di quest'ultimo, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.

E. 5.1 Venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2 Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 5.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).

E. 6.1 Nella presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente aveva depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1), evenienza che è stata pure confermata dall'insorgente nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 12/3). Su tali presupposti, il 24 febbraio 2023, la SEM ha chiesto alle autorità bulgare, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5). L'8 marzo 2023, la Bulgaria, nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente fondandosi pure sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 17/1). Posto quanto precede, a differenza di quanto sollevato nel gravame dal ricorrente (cfr. p.to III, pag. 11 seg. del ricorso), l'autorità inferiore non era tenuta in alcun modo a richiedere ulteriori informazioni riguardo allo stato procedurale della domanda d'asilo dell'insorgente, in quanto dagli atti all'incarto risulta limpido che la sua procedura d'asilo è tutt'ora aperta e che la sua domanda non è ancora stata esaminata. La sentenza del Tribunale citata dall'insorgente nel gravame (sentenza D-3180/2022 del 19 settembre 2022), riguarda poi un richiedente per il quale la Bulgaria non aveva dato alcuna risposta alla domanda di ripresa in carico formulata dalla SEM, a differenza invece del caso di specie, ed il ricorrente non può pertanto prevalersene a ragione. Inoltre, al contrario di quanto fatto valere dall'insorgente soltanto in fase ricorsuale (cfr. p.to III, pag. 10 seg. del ricorso), egli non ha mai asserito nel corso del colloquio Dublino di non aver compreso che la rilevazione delle sue impronte digitali sarebbe servita ad incamerare una procedura d'asilo in Bulgaria, bensì che sarebbe stato costretto a farlo (cfr. n. 12/3). Tale evenienza, risulta tuttavia ininfluente in rapporto alla determinazione dello Stato membro competente, in quanto si rimarca al riguardo come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), citata dall'insorgente nel suo ricorso, non è quindi di alcuna applicazione nel caso in parola.

E. 6.2.1 Per quanto riguarda da ultimo la presenza del fratello in Svizzera, egli ha dichiarato nel corso del suo colloquio Dublino, che il predetto Paese sarebbe sempre stato la sua prima destinazione, in quanto desiderava ricongiungersi con il fratello e quindi di volervi rimanere con il medesimo (cfr. n. 12/3). Nel suo ricorso, egli aggiunge come a detta del fratello l'insorgente gli sarebbe sempre stato emotivamente vicino fin dall'infanzia, avrebbe sofferto della sua mancanza ed ora, da quando è in Svizzera, si sarebbe ripreso psicologicamente, dichiarandosi estremamente felice di essersi riunito al fratello (cfr. p.to II, pag. 7 del ricorso). Il ricorrente invoca in tal senso segnatamente una violazione degli art. 16 par. 1 e 6 RD III, come pure dell'art. 8 CEDU.

E. 6.2.2 Nella presente disamina, in primo luogo come constatato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, la circostanza che il fratello dell'insorgente sia presente in Svizzera, non è pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la sua domanda d'asilo. Difatti, il fratello del ricorrente, non risulta essere un membro della sua famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. Altresì, né dagli asserti rilasciati dall'insorgente nel corso del colloquio Dublino, né da quanto allegato nel ricorso, sono evincibili degli elementi che pongano il ricorrente, o il fratello di questi, in una relazione di dipendenza - al di là di una mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico che non risulta però sufficiente per attestarla (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 11.4) - che ne necessiterebbe la presenza del ricorrente in Svizzera ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), alla quale si può senz'altro rinviare per ulteriori dettagli.

E. 6.2.3 Frattanto, il ricorrente non può prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III - o dell'art. 8 par. 1 CEDU, o men che meno dell'art. 6 RD III il quale trova applicazione nel caso di soli minorenni, o ancora dell'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, o dell'art. 13 Cost. - per opporsi ad un suo trasferimento verso la Bulgaria.

E. 6.3 Visto tutto quanto sopra, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Bulgaria di principio data.

E. 7.1 Neppure l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III si giustifica nel caso di specie.

E. 7.2 In merito, innanzitutto il Tribunale rammenta che, nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 si è pronunciato in modo dettagliato in rapporto al sistema d'asilo bulgaro ed alla situazione dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Alla stessa può essere senz'altro rinviato, non essendo neppure le allegazioni proposte dall'insorgente nel gravame in merito, in grado di far giungere il Tribunale a diversa conclusione. Inoltre, anche per quanto riguarda la pressione sul sistema d'asilo bulgaro a causa della situazione di (...) in D._______, il Tribunale per giurisprudenza costante ritiene che lo stesso non comporti delle carenze sistemiche nel suo sistema d'asilo (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 5.2, D-2011/2023 del 24 aprile 2023 consid. 8.2). Peraltro, si ricorda come la giurisprudenza resa da altri Stati, non risulta in alcun modo contraente per il Tribunale.

E. 7.3 Nemmeno con le sue allegazioni di aver subito dei maltrattamenti in Bulgaria durante il suo soggiorno di circa (...) settimane (vessazioni e umiliazioni psicologiche da parte delle autorità, condizioni degradanti del centro dove avrebbe vissuto, di cibo immangiabile e di mancanza di assistenza medica; cfr. p.to III, pag. 9 del ricorso; cfr. anche n. 12/3), nonché i riferimenti a rapporti e articoli di diverse organizzazioni non governative e di organismi vari (cfr. p.to II, pag. 9 segg. del ricorso), il ricorrente è in grado di ribaltare la presunzione che la Bulgaria si attenga ai suoi obblighi di diritto internazionale rispettivamente a provare che sussistano nel sistema d'asilo bulgaro delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III.

E. 8.1 Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Bulgaria sia data, dovesse entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.2 Per quanto concerne gli asserti dell'insorgente riguardo al fatto che egli sarebbe stato incarcerato per (...) giorni, che la polizia bulgara lo avrebbe obbligato alla rilevazione delle sue impronte digitali, dicendogli che se non lo avesse fatto lo avrebbero tenuto per sei mesi in prigione, nonché circa la situazione di degrado nel quale egli avrebbe vissuto nel centro dove sarebbe stato alloggiato successivamente (i muri sarebbero stati bucati, con topi ovunque e sudicio, cibo immangiabile e maltrattamenti ricevuti dal personale del centro), nonché della mancanza di cure mediche (cfr. n. 12/3), v'è da rimarcare che le autorità bulgare l'8 marzo 2023 hanno accolto la ripresa in carico dell'insorgente, e quindi si sono esplicitamente pronunciate circa la loro competenza in merito alla continuazione della procedura d'asilo e d'allontanamento dell'insorgente. Dalle sue dichiarazioni (cfr. n. 12/3) si evince chiaramente che egli non intendesse depositare una domanda in tale Paese, bensì volesse utilizzare lo stesso unicamente quale Stato di transito per giungere in Svizzera. Alla luce di tali circostanze, in particolare del fatto che egli, dopo il rilascio dal carcere rispettivamente del breve soggiorno nel centro d'asilo, ha lasciato la Bulgaria senza attendere la trattazione della sua domanda d'asilo, egli con le sue allegazioni generiche non è in grado di provare che nel caso di un suo ritorno nel suddetto Stato, egli si possa trovare in condizioni contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000) o all'art. 3 CEDU. Per quanto le condizioni in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e quindi si possa ritenere verosimile che l'insorgente possa essersi ritrovato in situazioni non semplici; tuttavia, nel caso di un suo trasferimento in Bulgaria, egli troverà accoglienza direttamente nelle strutture d'asilo presenti sul posto. Nel caso di necessità, può senz'altro rivolgersi alle autorità preposte presenti in Bulgaria e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), ciò che non appare egli abbia intrapreso in passato. Anche riguardo agli asserti generici di maltrattamenti ed insulti che egli avrebbe subito in particolare nel centro d'accoglienza bulgaro da parte del personale o i maltrattamenti da parte di poliziotti nel periodo che egli era in carcere, il ricorrente non è in grado di provare che, nel caso di un suo ritorno in Bulgaria, sussista un serio rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. A tal proposito, v'è pure da osservare come il ricorrente, dopo il trasferimento Dublino si ritroverà in una situazione differente rispetto al suo primo soggiorno in Bulgaria. Quest'ultimo Paese è peraltro uno Stato di diritto con un sistema di giustizia funzionante che è in principio disposto ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone. Pertanto, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità o da terze persone, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza di rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia dello Stato in questione, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti, per sollecitare protezione contro atti illeciti compiuti da terzi (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-2068/2023 consid. 6.1; D-2011/2023 consid. 9.3). Ne discende quindi che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti.

E. 8.3 Da ultimo, lo stato di salute dell'insorgente, non risulta neppure essere ostativo al suo trasferimento in Bulgaria. Invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). Nella presente disamina, essendo che l'insorgente ha dichiarato di essere in salute (cfr. n. 12/3) e che dagli atti all'incarto non sono rilevabili problematiche valetudinarie inerenti al ricorrente, un'applicazione della succitata giurisprudenza in merito, non è all'evidenza data.

E. 8.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III.

E. 8.5 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle summenzionate clausole discrezionali da parte della Svizzera, la Bulgaria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.

E. 10 Considerato quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 12 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2432/2023 Sentenza del 10 maggio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Rosa Maisto, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 aprile 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Il richiedente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2023. A.b Da ricerche che la SEM ha intrapreso nella banca dati europea "Eurodac" il 15 febbraio 2023, si è evinto che all'interessato erano state prelevate le impronte dattiloscopiche in Bulgaria il (...), e che in medesima data, egli ha ivi presentato una domanda d'asilo. A.c Il (...) febbraio 2023 si è tenuto con il richiedente il colloquio Dublino, nel quale egli ha in particolare potuto presentare i motivi che si opporrebbero al suo trasferimento in Bulgaria e circa il suo stato di salute. A.d In data 24 febbraio 2023, l'autorità svizzera preposta ha chiesto alla sua omologa bulgara, la ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Bulgaria ha risposto positivamente alla richiesta l'8 marzo 2023, fondando l'accettazione sulla stessa norma succitata. B. Con decisione del 24 aprile 2023, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-20/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso. C. Tramite il ricorso del 2 maggio 2023 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria formulata dall'interessato, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato a titolo principale l'annullamento della decisione avversata, l'accertamento della competenza della Svizzera e l'esame della sua domanda d'asilo; ed a titolo subordinato al rinvio degli atti alla SEM per completamento istruttorio. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente rimprovera alla SEM di aver violato il principio inquisitorio, nonché il suo obbligo di motivazione, configurando quindi anche una violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. p.to II, pag. 4 segg. e p.to III, pag. 8 segg. del ricorso). In tal senso, egli si prevale di censure formali, che occorre esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.2 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 4.3 In primo luogo, il ricorrente ritiene come l'istruzione della causa da parte dell'autorità inferiore sia lacunosa, rispetto alla presenza ed all'intensità del rapporto tra il ricorrente ed il fratello risiedente in Svizzera. In tal senso l'insorgente solleva la violazione da parte della SEM dei disposti normativi applicabili del RD III, della CEDU, della Cost. e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (RS 0.103.2), nonché della giurisprudenza in materia che si applicherebbero al caso specifico. In particolare, egli lamenta che la SEM non avrebbe accertato le condizioni di salute del fratello, che avrebbe comunicato alla rappresentante legale di quest'ultimo di "essere emotivamente vicino al fratello fin dall'infanzia, di aver patito molto la sua mancanza e adesso si sente ripreso psicologicamente dopo l'arrivo del fratello; dichiarandosi estremamente felice di essersi finalmente riuniti" (cfr. p.to II, pag. 7 del ricorso). In tal senso, il ricorrente ravvisa anche una carente motivazione della decisione da parte della SEM, in quanto non avrebbe considerato un aspetto essenziale per la causa, ciò che costituirebbe una chiara violazione del suo diritto ad un equo processo ed al suo diritto di difesa. In secondo luogo, il ricorrente censura un incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti anche dal profilo delle condizioni di accoglienza e del trattamento che lo attenderebbero in Bulgaria. Invero, la SEM non avrebbe ottemperato ad un'indagine completa dell'attuale situazione nel predetto Paese nella fattispecie, che si sarebbe invece imposta, anche tenendo conto a dovere delle asserzioni rese dall'insorgente in merito. In tal senso, l'autorità inferiore non avrebbe neppure assunto alcuna informazione riguardo allo stato della procedura d'asilo del ricorrente pendente in Bulgaria come invece, secondo giurisprudenza del Tribunale, sarebbe stata tenuta a fare. Inoltre, mancherebbe totalmente nella decisione avversata, una valutazione sulle attuali condizioni di sovraffollamento dei centri bulgari, dovuta alla (...) in D._______ che avrebbe comportato un sovraccarico del sistema d'asilo bulgaro. 4.4 Innanzitutto il Tribunale ritiene, al contrario delle argomentazioni ricorsuali dell'insorgente, che la SEM si sia pronunciata sufficientemente nella decisione avversata, riguardo ai motivi che l'avrebbero condotta alla conclusione che un trasferimento dell'insorgente in Bulgaria, quale Stato membro Dublino competente, fosse dato. Nel provvedimento impugnato, si trovano infatti sia le argomentazioni concernenti la presenza del fratello del ricorrente in Svizzera (cfr. p.to II, pag. 3), sia della situazione d'accoglienza in Bulgaria - anche facendo chiaramente riferimento alla situazione specifica dell'insorgente ed agli asserti da lui resi nel corso del colloquio Dublino (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione avversata). In tal senso l'autorità inferiore, vista l'attuale giurisprudenza del Tribunale in merito (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 3.3, F-4005/2022 del 1° novembre 2022 consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.), non era in alcun modo tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti riguardo agli effetti che la (...) in D._______ ha avuto sul sistema d'asilo bulgaro, tra l'altro argomento che il ricorrente ha apportato soltanto con il gravame, o a motivare ulteriormente la decisione impugnata sotto tale profilo. La sola circostanza che il ricorrente - come si evince dai suoi asserti ricorsuali - non sia d'accordo con le conclusioni a cui la SEM è giunta, sia in merito alla sua relazione con il fratello, sia con la situazione del sistema bulgaro, non comporta una violazione del principio inquisitorio. Inoltre, il memoriale ricorsuale corposo, è dimostrativo del fatto che l'insorgente abbia potuto impugnare con cognizione di causa il provvedimento avversato. 4.5 Non si intravvede quindi nell'agire dell'autorità inferiore, né nelle sue motivazioni, un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, né una qualsivoglia violazione del diritto di essere sentito, di equo processo o del diritto di difesa dell'insorgente. Le censure formali risultano quindi infondate. La conclusione subordinata del ricorrente circa il rinvio degli atti alla SEM per complemento istruttorio, è quindi da respingere. Per il resto le censure di quest'ultimo, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 5. 5.1 Venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 6. 6.1 Nella presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente aveva depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1), evenienza che è stata pure confermata dall'insorgente nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 12/3). Su tali presupposti, il 24 febbraio 2023, la SEM ha chiesto alle autorità bulgare, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5). L'8 marzo 2023, la Bulgaria, nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente fondandosi pure sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 17/1). Posto quanto precede, a differenza di quanto sollevato nel gravame dal ricorrente (cfr. p.to III, pag. 11 seg. del ricorso), l'autorità inferiore non era tenuta in alcun modo a richiedere ulteriori informazioni riguardo allo stato procedurale della domanda d'asilo dell'insorgente, in quanto dagli atti all'incarto risulta limpido che la sua procedura d'asilo è tutt'ora aperta e che la sua domanda non è ancora stata esaminata. La sentenza del Tribunale citata dall'insorgente nel gravame (sentenza D-3180/2022 del 19 settembre 2022), riguarda poi un richiedente per il quale la Bulgaria non aveva dato alcuna risposta alla domanda di ripresa in carico formulata dalla SEM, a differenza invece del caso di specie, ed il ricorrente non può pertanto prevalersene a ragione. Inoltre, al contrario di quanto fatto valere dall'insorgente soltanto in fase ricorsuale (cfr. p.to III, pag. 10 seg. del ricorso), egli non ha mai asserito nel corso del colloquio Dublino di non aver compreso che la rilevazione delle sue impronte digitali sarebbe servita ad incamerare una procedura d'asilo in Bulgaria, bensì che sarebbe stato costretto a farlo (cfr. n. 12/3). Tale evenienza, risulta tuttavia ininfluente in rapporto alla determinazione dello Stato membro competente, in quanto si rimarca al riguardo come tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), citata dall'insorgente nel suo ricorso, non è quindi di alcuna applicazione nel caso in parola. 6.2 6.2.1 Per quanto riguarda da ultimo la presenza del fratello in Svizzera, egli ha dichiarato nel corso del suo colloquio Dublino, che il predetto Paese sarebbe sempre stato la sua prima destinazione, in quanto desiderava ricongiungersi con il fratello e quindi di volervi rimanere con il medesimo (cfr. n. 12/3). Nel suo ricorso, egli aggiunge come a detta del fratello l'insorgente gli sarebbe sempre stato emotivamente vicino fin dall'infanzia, avrebbe sofferto della sua mancanza ed ora, da quando è in Svizzera, si sarebbe ripreso psicologicamente, dichiarandosi estremamente felice di essersi riunito al fratello (cfr. p.to II, pag. 7 del ricorso). Il ricorrente invoca in tal senso segnatamente una violazione degli art. 16 par. 1 e 6 RD III, come pure dell'art. 8 CEDU. 6.2.2 Nella presente disamina, in primo luogo come constatato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, la circostanza che il fratello dell'insorgente sia presente in Svizzera, non è pertinente ai fini della determinazione dello Stato membro competente a trattare la sua domanda d'asilo. Difatti, il fratello del ricorrente, non risulta essere un membro della sua famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. Altresì, né dagli asserti rilasciati dall'insorgente nel corso del colloquio Dublino, né da quanto allegato nel ricorso, sono evincibili degli elementi che pongano il ricorrente, o il fratello di questi, in una relazione di dipendenza - al di là di una mera necessità di un sostegno emotivo o psicologico che non risulta però sufficiente per attestarla (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5; sentenza del Tribunale D-242/2022 del 26 gennaio 2022 consid. 11.4) - che ne necessiterebbe la presenza del ricorrente in Svizzera ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze del Tribunale E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), alla quale si può senz'altro rinviare per ulteriori dettagli. 6.2.3 Frattanto, il ricorrente non può prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III - o dell'art. 8 par. 1 CEDU, o men che meno dell'art. 6 RD III il quale trova applicazione nel caso di soli minorenni, o ancora dell'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, o dell'art. 13 Cost. - per opporsi ad un suo trasferimento verso la Bulgaria. 6.3 Visto tutto quanto sopra, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Bulgaria di principio data. 7. 7.1 Neppure l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III si giustifica nel caso di specie. 7.2 In merito, innanzitutto il Tribunale rammenta che, nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 si è pronunciato in modo dettagliato in rapporto al sistema d'asilo bulgaro ed alla situazione dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Alla stessa può essere senz'altro rinviato, non essendo neppure le allegazioni proposte dall'insorgente nel gravame in merito, in grado di far giungere il Tribunale a diversa conclusione. Inoltre, anche per quanto riguarda la pressione sul sistema d'asilo bulgaro a causa della situazione di (...) in D._______, il Tribunale per giurisprudenza costante ritiene che lo stesso non comporti delle carenze sistemiche nel suo sistema d'asilo (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 5.2, D-2011/2023 del 24 aprile 2023 consid. 8.2). Peraltro, si ricorda come la giurisprudenza resa da altri Stati, non risulta in alcun modo contraente per il Tribunale. 7.3 Nemmeno con le sue allegazioni di aver subito dei maltrattamenti in Bulgaria durante il suo soggiorno di circa (...) settimane (vessazioni e umiliazioni psicologiche da parte delle autorità, condizioni degradanti del centro dove avrebbe vissuto, di cibo immangiabile e di mancanza di assistenza medica; cfr. p.to III, pag. 9 del ricorso; cfr. anche n. 12/3), nonché i riferimenti a rapporti e articoli di diverse organizzazioni non governative e di organismi vari (cfr. p.to II, pag. 9 segg. del ricorso), il ricorrente è in grado di ribaltare la presunzione che la Bulgaria si attenga ai suoi obblighi di diritto internazionale rispettivamente a provare che sussistano nel sistema d'asilo bulgaro delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. 8. 8.1 Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Bulgaria sia data, dovesse entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.2 Per quanto concerne gli asserti dell'insorgente riguardo al fatto che egli sarebbe stato incarcerato per (...) giorni, che la polizia bulgara lo avrebbe obbligato alla rilevazione delle sue impronte digitali, dicendogli che se non lo avesse fatto lo avrebbero tenuto per sei mesi in prigione, nonché circa la situazione di degrado nel quale egli avrebbe vissuto nel centro dove sarebbe stato alloggiato successivamente (i muri sarebbero stati bucati, con topi ovunque e sudicio, cibo immangiabile e maltrattamenti ricevuti dal personale del centro), nonché della mancanza di cure mediche (cfr. n. 12/3), v'è da rimarcare che le autorità bulgare l'8 marzo 2023 hanno accolto la ripresa in carico dell'insorgente, e quindi si sono esplicitamente pronunciate circa la loro competenza in merito alla continuazione della procedura d'asilo e d'allontanamento dell'insorgente. Dalle sue dichiarazioni (cfr. n. 12/3) si evince chiaramente che egli non intendesse depositare una domanda in tale Paese, bensì volesse utilizzare lo stesso unicamente quale Stato di transito per giungere in Svizzera. Alla luce di tali circostanze, in particolare del fatto che egli, dopo il rilascio dal carcere rispettivamente del breve soggiorno nel centro d'asilo, ha lasciato la Bulgaria senza attendere la trattazione della sua domanda d'asilo, egli con le sue allegazioni generiche non è in grado di provare che nel caso di un suo ritorno nel suddetto Stato, egli si possa trovare in condizioni contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000) o all'art. 3 CEDU. Per quanto le condizioni in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e quindi si possa ritenere verosimile che l'insorgente possa essersi ritrovato in situazioni non semplici; tuttavia, nel caso di un suo trasferimento in Bulgaria, egli troverà accoglienza direttamente nelle strutture d'asilo presenti sul posto. Nel caso di necessità, può senz'altro rivolgersi alle autorità preposte presenti in Bulgaria e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), ciò che non appare egli abbia intrapreso in passato. Anche riguardo agli asserti generici di maltrattamenti ed insulti che egli avrebbe subito in particolare nel centro d'accoglienza bulgaro da parte del personale o i maltrattamenti da parte di poliziotti nel periodo che egli era in carcere, il ricorrente non è in grado di provare che, nel caso di un suo ritorno in Bulgaria, sussista un serio rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. A tal proposito, v'è pure da osservare come il ricorrente, dopo il trasferimento Dublino si ritroverà in una situazione differente rispetto al suo primo soggiorno in Bulgaria. Quest'ultimo Paese è peraltro uno Stato di diritto con un sistema di giustizia funzionante che è in principio disposto ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone. Pertanto, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità o da terze persone, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza di rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia dello Stato in questione, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti, per sollecitare protezione contro atti illeciti compiuti da terzi (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-2068/2023 consid. 6.1; D-2011/2023 consid. 9.3). Ne discende quindi che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti. 8.3 Da ultimo, lo stato di salute dell'insorgente, non risulta neppure essere ostativo al suo trasferimento in Bulgaria. Invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). Nella presente disamina, essendo che l'insorgente ha dichiarato di essere in salute (cfr. n. 12/3) e che dagli atti all'incarto non sono rilevabili problematiche valetudinarie inerenti al ricorrente, un'applicazione della succitata giurisprudenza in merito, non è all'evidenza data. 8.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III. 8.5 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle summenzionate clausole discrezionali da parte della Svizzera, la Bulgaria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.

10. Considerato quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

12. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: