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D-6422/2023

D-6422/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Il ricorrente - senza mettere in discussione la competenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale (cfr. ricorso del 21 novembre 2023, pag. 5) - si oppone al suo trasferimento verso tale Paese sostenendo essenzialmente che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III.

E. 4.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 4.2.2 Il Tribunale rammenta di essersi pronunciato, in modo dettagliato, nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, in merito alla conformità del sistema di accoglienza vigente in Bulgaria in relazione all'art. 3 par. 2 2a frase RD III. È dunque possibile farvi riferimento in quanto le constatazioni effettuate risultano essere tuttora attuali. Il Tribunale ha ripetutamente affermato che tale valutazione non viene inoltre modificata neppure tenendo in considerazione la pressione sul sistema d'asilo bulgaro dovuta alla situazione di guerra in Ucraina (cfr. sentenze del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 7.2; D-2011/2023 del 24 aprile 2023 consid. 8.2).

E. 4.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato, con elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti, che non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in tale Paese. Neppure è evincibile dalle sue dichiarazioni che la Bulgaria non sia disposta a riprenderlo in carico e a completare la procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale.

E. 4.4 Per questi motivi, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta. Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica.

E. 5.1 Il ricorrente sostiene che, ad ogni modo, in caso di trasferimento in Bulgaria rischierebbe di essere nuovamente oggetto di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE) o dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In altre parole, l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. ricorso del 21 novembre 2023, pag. 12).

E. 5.2.1 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di un potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 5.2.2 La giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.9) precisa che il fatto che non vi siano carenze sistemiche in Bulgaria non significa che, in un caso particolare, il trasferimento di un richiedente asilo non debba essere effettuato a causa del rischio reale e provato che il richiedente asilo possa essere esposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 4 della CartaUE o dell'art. 3 CEDU se dovesse essere trasferito in tale Paese.

E. 5.2.3 In merito ai motivi umanitari, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente quando la grave malattia (fisica o mentale) si trova in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2). Tuttavia, una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, §180-193; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7).

E. 5.3 Nella fattispecie, per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia (cfr. atto SEM n. 15/3), il Tribunale tiene a sottolineare che tali atti costituiscono un abuso di potere da parte di singoli agenti di polizia, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie bulgare. Non si evincono, inoltre, elementi che permetterebbero di ritenere verosimile che il ricorrente rischierebbe di essere allontanato, da parte delle autorità bulgare, verso il suo Paese d'origine in violazione del divieto di respingimento. Da un punto di vista medico, egli ha inizialmente dichiarato di non riuscire a dormire e di avere un problema agli occhi (cfr. atto SEM n. 15/3). Dagli atti medici risulta che al medesimo è stato diagnosticato un eczema DD da contatto a livello delle mani e un ectropion della palpebra inferiore in esiti di trauma diretto OD (cfr. atti SEM n. 13/2, 24/1). Alla luce della giurisprudenza di cui sopra, al momento non risultano elementi sufficienti per considerare che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un suo rinvio in Bulgaria, una violazione dell'art. 3 CEDU.

E. 5.4 Per questi motivi, il ricorrente non corre innanzitutto un rischio reale e comprovato di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 4 della CartaUE o dell'art. 3 CEDU. In ragione dell'assenza di un rischio di respingimento e del suo attuale stato di salute, l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 non è inoltre giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.) o abbia accertato i fatti in maniera incompleta (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).

E. 6 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.

E. 8 Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il 22 novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 9 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 10 Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6422/2023 Sentenza dell'11 dicembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi,SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 novembre 2023. Fatti: A. A._______, cittadino afgano, ha dichiarato di aver raggiunto l'Europa, in particolare la Bulgaria, l'8 luglio 2023, prima di giungere in Svizzera e depositarvi, il 17 agosto 2023, il giorno del suo arrivo, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/1). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 21 agosto 2023 è risultato che l'interessato ha precedentemente depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 25 luglio 2023 e in Croazia l'11 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. 8/1). C. Il 30 agosto 2023, la SEM ha svolto il colloquio personale Dublino con l'interessato (cfr. atto SEM n. 15/3) durante il quale egli è stato sentito in merito alla possibilità che la Bulgaria o la Croazia venissero ritenute competenti per l'esame della sua domanda di protezione internazionale. In tale sede, egli si è sostanzialmente opposto ad un ritorno in Bulgaria dichiarando di essere stato vittima di violenza fisica e di trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti di polizia bulgari. Egli si è pure opposto ad un rinvio in Croazia. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha consegnato all'autorità inferiore una copia della propria tazkira afgana e una fotografia che ritrarrebbe le lesioni inflittagli alla schiena dagli agenti di polizia bulgari (cfr. atto SEM n. 15/3). D. Il 1° settembre 2023, la SEM ha trasmesso alle autorità bulgare una richiesta di ripresa in carico dell'interessato considerato che egli ha precedentemente depositato in tale Paese una domanda d'asilo. Alla domanda sono stati allegati l'estratto della banca dati Eurodac e la copia della tazkira afgana (cfr. atti SEM n. 18/5, 19/1, 20/1). E. Il 5 settembre 2023, le autorità bulgare hanno espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico dell'interessato (cfr. atto SEM n. 21/1). F. Con decisione del 10 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 25/15), notificata all'interessato il 14 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 26/1), la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ritenendo che potesse partire alla volta della Bulgaria, cui competerebbe l'esecuzione della procedura d'asilo, e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese. G. Con ricorso del 21 novembre 2023, depositato il medesimo giorno (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 22 novembre 2023), l'interessato ha presentato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) un ricorso con il quale ha concluso, preliminarmente, alla sospensione in via supercautelare della decisione, rispettivamente alla concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, egli ha postulato, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della precitata decisione con il trattamento della sua domanda d'asilo nella procedura nazionale. In via subordinata, egli ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha infine presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. H. Con decisione del 22 novembre 2023, questo Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Il ricorrente - senza mettere in discussione la competenza della Bulgaria per il trattamento della sua domanda di protezione internazionale (cfr. ricorso del 21 novembre 2023, pag. 5) - si oppone al suo trasferimento verso tale Paese sostenendo essenzialmente che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. 4.2 4.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 4.2.2 Il Tribunale rammenta di essersi pronunciato, in modo dettagliato, nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020, in merito alla conformità del sistema di accoglienza vigente in Bulgaria in relazione all'art. 3 par. 2 2a frase RD III. È dunque possibile farvi riferimento in quanto le constatazioni effettuate risultano essere tuttora attuali. Il Tribunale ha ripetutamente affermato che tale valutazione non viene inoltre modificata neppure tenendo in considerazione la pressione sul sistema d'asilo bulgaro dovuta alla situazione di guerra in Ucraina (cfr. sentenze del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 7.2; D-2011/2023 del 24 aprile 2023 consid. 8.2). 4.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato, con elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti, che non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in tale Paese. Neppure è evincibile dalle sue dichiarazioni che la Bulgaria non sia disposta a riprenderlo in carico e a completare la procedura relativa alla sua domanda di protezione internazionale. 4.4 Per questi motivi, la soglia elevata per il riconoscimento di carenze sistemiche non risulta essere in casu raggiunta. Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica. 5. 5.1 Il ricorrente sostiene che, ad ogni modo, in caso di trasferimento in Bulgaria rischierebbe di essere nuovamente oggetto di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE) o dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In altre parole, l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. ricorso del 21 novembre 2023, pag. 12). 5.2 5.2.1 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di un potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 5.2.2 La giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.9) precisa che il fatto che non vi siano carenze sistemiche in Bulgaria non significa che, in un caso particolare, il trasferimento di un richiedente asilo non debba essere effettuato a causa del rischio reale e provato che il richiedente asilo possa essere esposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 4 della CartaUE o dell'art. 3 CEDU se dovesse essere trasferito in tale Paese. 5.2.3 In merito ai motivi umanitari, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò risulta essere il caso segnatamente quando la grave malattia (fisica o mentale) si trova in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti; sentenza del Tribunale F-4097/2021 consid. 5.2). Tuttavia, una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, §180-193; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del Tribunale F-1305/2023 del 15 marzo 2023, consid. 7). 5.3 Nella fattispecie, per quanto concerne le presunte violenze subite da parte degli agenti di polizia (cfr. atto SEM n. 15/3), il Tribunale tiene a sottolineare che tali atti costituiscono un abuso di potere da parte di singoli agenti di polizia, assimilabili a persecuzioni da parte di terzi che avrebbero potuto essere denunciate alle competenti autorità giudiziarie bulgare. Non si evincono, inoltre, elementi che permetterebbero di ritenere verosimile che il ricorrente rischierebbe di essere allontanato, da parte delle autorità bulgare, verso il suo Paese d'origine in violazione del divieto di respingimento. Da un punto di vista medico, egli ha inizialmente dichiarato di non riuscire a dormire e di avere un problema agli occhi (cfr. atto SEM n. 15/3). Dagli atti medici risulta che al medesimo è stato diagnosticato un eczema DD da contatto a livello delle mani e un ectropion della palpebra inferiore in esiti di trauma diretto OD (cfr. atti SEM n. 13/2, 24/1). Alla luce della giurisprudenza di cui sopra, al momento non risultano elementi sufficienti per considerare che il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare, nel caso di un suo rinvio in Bulgaria, una violazione dell'art. 3 CEDU. 5.4 Per questi motivi, il ricorrente non corre innanzitutto un rischio reale e comprovato di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 4 della CartaUE o dell'art. 3 CEDU. In ragione dell'assenza di un rischio di respingimento e del suo attuale stato di salute, l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 non è inoltre giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.) o abbia accertato i fatti in maniera incompleta (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).

6. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso dev'essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.

8. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il 22 novembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

9. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

10. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: