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D-886/2024

D-886/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe accordato il diritto all'assunzione delle prove offerte dal ricorrente non assegnando un termine entro il quale produrre i mezzi di prova offerti in originale. Egli sostiene che gli stessi, prodotti a sostegno delle allegazioni concernenti le proprie generalità, sarebbero stati potenzialmente idonei a incidere significativamente sulla legittimità del trasferimento in Bulgaria (cfr. n. 19 e segg., pag. 4 e segg. del ricorso). In tal senso, l'autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo di motivazione e conseguentemente il diritto di essere sentito dell'insorgente.

E. 4.2 Dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del tribunale l'autorità inferiore ha sufficientemente indicato le argomentazioni che hanno fondato l'apprezzamento anticipato dei mezzi di prova che il ricorrente avrebbe voluto produrre in originale (cfr. p.to II pag. 3 e 4 della decisione impugnata). A titolo abbondanziale, si rammenta che la facoltà data all'autorità di valutare anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente ininfluente, non deve sconfinare nell'arbitrarietà. In altri termini, l'autorità giudicante deve esporre i motivi che l'hanno indotta a negare l'assunzione di un determinato mezzo di prova (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 17 pag. 111 e segg.). La violazione del diritto di essere sentito, essendo di natura formale, implica - in principio - l'annullamento della decisione impugnata, senza che il ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. È fatta eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in sede ricorsuale - allorquando l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia grave, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con rimando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità (cfr. GICRA 1994 n. 29; 1998 n. 34). Nel concreto, anche dovesse esserci stata una violazione in tal senso, la stessa è stata sanata durante la procedura ricorsuale, in quanto l'interessato ha avuto modo di trasmettere la documentazione originale e su quest'ultima, la SEM, ha preso posizione il 4 aprile 2024 (cfr. atto TAF n. 7). Pertanto, in realtà, con le sue motivazioni, il ricorrente intende contestare la validità della domanda di ripresa in carico formulata dalla Svizzera come pure della consequenziale competenza della Bulgaria per l'esame della sua domanda d'asilo, aspetti però che riguardano una questione di merito e non formali, e che verranno quindi esaminati dappresso.

E. 4.3 Ne discende quindi che la censura formale sollevata dall'insorgente deve essere disattesa. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, deve di conseguenza pure essere respinta. Per il resto le censure dell'interessato, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati).

E. 5.2.2 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).

E. 5.2.3.1 Venendo alla presente disamina, dapprima si rimarca come all'en-trata in Svizzera il ricorrente abbia indicato la data di nascita del (...) (cfr. atto della SEM n. 2/2). In audizione, egli ha invece soltanto asserito di essere nato nell'anno (...) (secondo il calendario solare, equivalente al {...} nel calendario gregoriano), di avere (...) anni e affermando in merito all'età che: "fino a pochi giorni fa non la conoscevo in questi giorni ho ricevuto la taskara e ho visto che c'era questa data ([...]) poi ho anche guardato i documenti della scuola". Interrogato in merito al fatto che sul modulo di registrazione dei suoi dati personali ci sarebbe indicata la data di nascita (...), il ricorrente non ha saputo precisare se la stessa fosse corretta. Infatti, ha dapprima affermato di aver riempito in prima persona la parte in farsi, mentre l'altra parte sarebbe stata riempita da un funzionario o da qualcuno della sicurezza. In seguito ha dichiarato di aver detto alla persona che ha compilato la parte in inglese che non sapeva il giorno e il mese e questa persona avrebbe messo una data a caso, copiata successivamente dal ricorrente (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 1.06, pag. 3). Tali dichiarazioni, già di per sé contradditorie in quanto sul formulario dei dati personali viene riportati che lo stesso è riempito personalmente dal ricorrente (cfr. atto della SEM n. 2/2), risultano discordanti anche con il fatto che egli avrebbe avuto conoscenza della sua data di nascita solamente pochi giorni prima quando avrebbe ricevuto la taskara (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 1.06, pag. 3). Difatti, se tale ultimo asserto fosse veritiero, egli non avrebbe avuto conoscenza della propria data di nascita prima d'ottenere copia della taskara, ovvero successivamente alla compilazione della propria domanda d'asilo.

E. 5.2.3.2 Quanto poi presente nella taskara, prodotta soltanto in copia dall'in-sorgente - quindi potendo riconoscerle soltanto un valore probatorio ri-dotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua manipolazione o falsificazione (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.) - non corrisponde alle date di nascita da lui asserite in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore (di avere 17 anni, ovvero di essere nato nel [...]). Difatti, dalla traduzione interna effettuata dalla SEM della fotografia della copia della taskara presentata dall'insorgente, risulta che il richiedente - alla data d'emissione della taskara del (...) marzo (...) - avrebbe avuto 14 anni nel (...) (corrispondente nel calendario gregoriano al [...]). Quindi la stessa non dà atto di alcuna data di nascita chiara.

E. 5.2.3.3 Anche il certificato vaccinale e il certificato di nascita, prodotti soltanto con il ricorso, al contrario di quanto lasciato intendere nel gravame, aggiunge ulteriori contraddizioni agli asserti rilasciata in audizione dall'insorgente. Invero, i due documenti riporterebbero ancora una data di nascita differente - il (...) (corrispondente secondo la traduzione fatta dalla SEM al [...] secondo il calendario gregoriano) - da quelle da lui allegate in corso di procedura. Pertanto la nuova documentazione non solo non è atta a rendere verosimile la minore età del ricorrente, ma introduce ulteriori contraddizioni, ciò che incrina ulteriormente la verosimiglianza degli asserti esposti dal ricorrente. Stupisce poi che tali documenti abbiano potuto essere prodotti dall'insorgente in fase ricorsuale, allorché durante l'audizione RMNA, interrogato riguardo ad altri documenti a parte la taskara e il certificato scolastico che potessero attestare della sua minore età, egli ha laconicamente risposto non avere altri documenti (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 4.04, pag. 8).

E. 5.2.3.4 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad in-taccare fortemente le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 3 e segg.), nonché alle ulteriori allegazioni trasmesse dalla SEM quale risposta al ricorso in data 4 aprile (cfr. atto TAF n. 7), alle quali si rinvia evitare inutili ridondanze.

E. 5.2.4 Le evidenti discrepanze, incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, anche rispetto alla documentazione da lui presentata, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel livello di alfabetizzazione e le condizioni socioculturali di provenienza, che secondo il ricorrente sarebbero atte a giustificare eventuali imprecisioni delle dichiarazioni rese dall'interessato in ordine a tempie ed eventi del proprio vissuto, come proposto nel ricorso. Difatti tali suoi asserti si scontrano con altre sue affermazioni che sono risultate piuttosto precise e chiare rispetto ad elementi della sua biografia (ad esempio rispetto a quanto tempo avrebbe soggiornato in Iran, Turchia, Bulgaria o ancora i paesi in cui ha transitato prima di arrivare in Svizzera ovvero Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia e Italia, cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 5.02, pag. 8). Ciò che non può invece essere detto per le dichiarazioni inerenti alla propria età.

E. 5.2.5 In conclusione, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece chiesto dalla sua rappresentante legale alla fine del verbale RMNA (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 8.01, pag. 10) e ribadito nel gravame (cfr. p.to III, pag. 7 e segg. in particolare n. 45, pag. 10). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale è giunta l'autorità di prime cure, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2.2), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Inoltre, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, questa valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. Ciò posto, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minore" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. n. 38, pag. 8 del ricorso) e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione.

E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento.

E. 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che il richiedente era entrato illegalmente in Bulgaria il 26 ottobre 2023 e che ha inoltrato una domanda d'asilo, sempre in Bulgaria, il 9 novembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 8/1). Dopo aver effettuato l'audizione RMNA, ritenendo inverosimile la minore età da lui allegata, l'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa bulgara, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in data 25 gennaio 2024 (cfr. atto della SEM n. 19/5). La Bulgaria ha risposta affermativamente entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III, il 30 gennaio 2024, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atto della SEM n. 24/1). A tali condizioni, la Bulgaria è quindi tenuta, in principio a riprendere in carico l'insorgente, al fine di trattare la sua domanda d'asilo.

E. 7 7.1.1 Ciò posto, occorre esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Bulgaria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE). 7.1.2 È opportuno innanzitutto ricordare che tale Paese è legato alla predetta CartaUE ed è parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU (RS 0.101) e alla Con-venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) e, a tale titolo, ne applica le disposizioni. A tali condizioni, questo Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il loro diritto all'esame della loro domanda, secondo una procedura giusta ed equa, e a garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.1.3 Inoltre, in esito ad un esame approfondito, il Tribunale ha statuito che, se il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di de-tenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro, dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini a causa del conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4, D-7179/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2, F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4, D-6106/2023 del 16 novembre 2023 pag. 9). Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a dei rapporti redatti da organismi internazionali - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo afghani - nonché le allegazioni dell'interessato (cfr. anche infra consid. 8.3.2.1) non sono in grado, di per sé sole, di far giungere il Tribunale ad altra conclusione. 7.1.4 In assenza quindi di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia, la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, non è confutata. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha rilevato, in sostanza, che nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, egli sarebbe esposto a delle condizioni d'accoglienza e di trattamento della sua domanda d'asilo lacunose e carenti. Egli temerebbe quindi, anche poiché avrebbe sperimentato direttamente le condizioni precarie e di violenza da parte degli agenti bulgari nel sistema d'asilo del predetto Paese, di essere respinto senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata correttamente in tale Stato, in assenza di garanzie procedurali. Vi sarebbe quindi il rischio per l'insorgente, di subire delle misure che violino l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE. In tale contesto, egli si è prevalso - implicitamente - dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 Oasi.

E. 8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione con-cretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il tra-sferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'au-torità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di con-trollo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.3.1 L'insorgente non ha dimostrato, né reso verosimile, con elementi con-creti e sostanziati l'esistenza di un rischio concreto che le autorità bulgare rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione della direttiva procedura. Inoltre, non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese.

E. 8.3.2.1 Per quanto concerne poi i maltrattamenti che il ricorrente avrebbe subito in Bulgaria elencate nel corso del verbale PA-RMNA (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to. 8.01, pag. 11), il Tribunale, per quanto abbia constatato nella sua sentenza di riferimento, che le condizioni in Bulgaria, presentavano effettivamente delle carenze dal profilo in particolare dell'accesso alle cure mediche e delle condizioni sanitarie e materiali dei centri, nonostante i miglioramenti constatati in quest'ultimo ambito (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.3); ha tuttavia considerato, sulla base delle informazioni a disposizione che, seppure le condizioni di detenzione continuavano ad essere precarie, non potevano essere di primo acchito qualificabili come trattamenti inumani e degradanti (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.7).

E. 8.3.2.2 Nella presente disamina, l'insorgente, giovane, senza responsabilità famigliare, nonché in assenza di atti di causa contrari pure in buona salute, non ha apportato neppure con il ricorso degli elementi concreti atti a corroborare il fatto che egli sarebbe stato personalmente sottoposto a dei maltrattamenti in Bulgaria, essendo che le sue allegazioni in tal senso - anche riferite a dei rapporti che riportano informazioni generiche sulla situa-zione di richiedenti l'asilo nel suddetto Stato - si limitano a delle semplici affermazioni, non supportate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza e sostanza. Per quanto le condizioni d'accoglienza in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, il ricorrente non ha dimostrato che tali condizioni d'esistenza rivestirebbero un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre senz'altro rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4), ciò che non appare egli abbia intrapreso in passato. Anche riguardo agli asserti generici di maltrattamenti da parte di agenti bulgari nel periodo in cui egli era presso tale struttura definita da egli medesimo "campo chiuso", se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono di principio disposti ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. nello stesso senso ad esempio la sentenza del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2).

E. 8.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III.

E. 8.5 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere d'apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 8.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere re-spinto e la decisione della SEM confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate dal Tribunale il 13 febbraio 2024.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-886/2024 Sentenza del 23 maggio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Basil Cupa, Thomas Segessenmann, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Eliane Schmid, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 febbraio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 31 dicembre 2023, asserendo di essere minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito:SEM] n. [{...}]-2/2). Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 4 gennaio 2024, è risultato che il richiedente era entrato illegalmente in Bulgaria il (...) ottobre 2023 e che ha inoltrato una domanda d'asilo, sempre in Bulgaria, il (...) novembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 8/1). A.b Il 9 gennaio 2024, l'interessato ha sottoscritto la procura per il mandato alla rappresentanza legale (cfr. atto della SEM n. 10/1). A.c In data 25 gennaio 2024, con l'interessato si è tenuta la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (cfr. atto della SEM n. 17/12) in presenza della sua rappresentante legale. In tale contesto, egli è stato in particolare questionato in merito alle sue generalità, alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale colloquio, l'autorità di prima istanza ha altresì posto domande all'interessato per quanto attiene all'asserita minore età, accordandogli il diritto di esser sentito relativamente al suo possibile trasferimento Dublino in Bulgaria. Inoltre, gli sono stati elencati i motivi per i quali la SEM ritenesse la sua minore età inverosimile, e per questo lo avrebbe considerato maggiorenne per il seguito della procedura, con una data di nascita modificata al 1°gennaio 2005. Data che è stata registrata nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), il medesimo giorno dell'audizione (cfr. atto della SEM n. 18/3). A.d Sempre il 25 gennaio 2024, la SEM ha presentato all'autorità bulgara preposta, una domanda di ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) (cfr. atto della SEM n. 19/5). A.e Il 30 gennaio 2024, le autorità bulgare preposte, hanno accettato la ripresa in carico dell'interessato, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III. Hanno inoltre indicato che nella loro registrazione, il richiedente è stato recensito con le generalità di B._______, nato il (...) (cfr. atto della SEM n. 24/1). B. Con decisione del 2 febbraio 2024, notificata il 5 febbraio 2024 (cfr. atto della SEM n. 27/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura, nonché osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Il 9 febbraio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandata; data di entrata: 12 febbraio 2024) l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando, in limine, la sospensione in via supercautelare dell'allontanamento e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito l'annullamento della decisione impugnata e che la domanda d'asilo sia esaminata nel contesto di una procedura nazionale svizzera; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento del relativo anticipo. Quali nuovi documenti, al ricorso sono stati allegati un'asserita copia di un certificato vaccinale con scheda descrittiva di traduzione (cfr. sub doc. 3) e un'asserita copia di un certificato di nascita (cfr. sub doc. 4). D. In data 13 febbraio 2024 il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. E. Con atto integrativo al ricorso del 9 febbraio 2024, datato 28 febbraio 2024, il ricorrente ha trasmesso una riproduzione fotografica di un plico postale contenente i documenti originali allegati al ricorso, nonché una ricevuta attestante l'avvenuta spedizione dall'Iran in data 7 febbraio 2024. Entrambi i mezzi di prova sono stati correlati dalla rispettiva scheda descrittiva. F. Con ulteriore atto integrativo trasmesso in data 21 marzo 2024, l'interessato ha trasmesso quale mezzi di prova un libretto vaccinale e certificato di nascita in originale. G. Con decisione incidentale del 26 marzo 2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di dispensa dal pagamento dell'anticipo, riservandosi di decidere in prosieguo di procedura in merito alle spese processuali, e ha invitato la SEM ha inoltrare una risposta al ricorso e agli atti integrativi prevenuti successivamente. H. Invitata a determinarsi sul ricorso del 9 febbraio 2024, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta al ricorso il 4 aprile 2024, con cui sostanzialmente ha riconfermato le proprie conclusioni, indicando al contempo che i nuovi mezzi di prova non possano giustificare una modifica della decisione impugnata. I. Tramite osservazioni del 16 aprile 2024, il ricorrente ha replicato alle osservazioni dell'autorità inferiore, informando il Tribunale che Eliane Schmid era la nuova patrocinatrice del ricorrente a causa della partenza dalla protezione giuridica di Rosa Maisto. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe accordato il diritto all'assunzione delle prove offerte dal ricorrente non assegnando un termine entro il quale produrre i mezzi di prova offerti in originale. Egli sostiene che gli stessi, prodotti a sostegno delle allegazioni concernenti le proprie generalità, sarebbero stati potenzialmente idonei a incidere significativamente sulla legittimità del trasferimento in Bulgaria (cfr. n. 19 e segg., pag. 4 e segg. del ricorso). In tal senso, l'autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo di motivazione e conseguentemente il diritto di essere sentito dell'insorgente. 4.2 Dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del tribunale l'autorità inferiore ha sufficientemente indicato le argomentazioni che hanno fondato l'apprezzamento anticipato dei mezzi di prova che il ricorrente avrebbe voluto produrre in originale (cfr. p.to II pag. 3 e 4 della decisione impugnata). A titolo abbondanziale, si rammenta che la facoltà data all'autorità di valutare anticipatamente un mezzo di prova, e quindi di scartarlo se effettivamente ininfluente, non deve sconfinare nell'arbitrarietà. In altri termini, l'autorità giudicante deve esporre i motivi che l'hanno indotta a negare l'assunzione di un determinato mezzo di prova (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 17 pag. 111 e segg.). La violazione del diritto di essere sentito, essendo di natura formale, implica - in principio - l'annullamento della decisione impugnata, senza che il ricorrente debba provare un interesse materiale al suo annullamento. È fatta eccezione a questa regola rigida - e dunque la violazione può essere sanata in sede ricorsuale - allorquando l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, il vizio non sia grave, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con rimando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità (cfr. GICRA 1994 n. 29; 1998 n. 34). Nel concreto, anche dovesse esserci stata una violazione in tal senso, la stessa è stata sanata durante la procedura ricorsuale, in quanto l'interessato ha avuto modo di trasmettere la documentazione originale e su quest'ultima, la SEM, ha preso posizione il 4 aprile 2024 (cfr. atto TAF n. 7). Pertanto, in realtà, con le sue motivazioni, il ricorrente intende contestare la validità della domanda di ripresa in carico formulata dalla Svizzera come pure della consequenziale competenza della Bulgaria per l'esame della sua domanda d'asilo, aspetti però che riguardano una questione di merito e non formali, e che verranno quindi esaminati dappresso. 4.3 Ne discende quindi che la censura formale sollevata dall'insorgente deve essere disattesa. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, deve di conseguenza pure essere respinta. Per il resto le censure dell'interessato, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 5.2.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). 5.2.2 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5.2.3 5.2.3.1 Venendo alla presente disamina, dapprima si rimarca come all'en-trata in Svizzera il ricorrente abbia indicato la data di nascita del (...) (cfr. atto della SEM n. 2/2). In audizione, egli ha invece soltanto asserito di essere nato nell'anno (...) (secondo il calendario solare, equivalente al {...} nel calendario gregoriano), di avere (...) anni e affermando in merito all'età che: "fino a pochi giorni fa non la conoscevo in questi giorni ho ricevuto la taskara e ho visto che c'era questa data ([...]) poi ho anche guardato i documenti della scuola". Interrogato in merito al fatto che sul modulo di registrazione dei suoi dati personali ci sarebbe indicata la data di nascita (...), il ricorrente non ha saputo precisare se la stessa fosse corretta. Infatti, ha dapprima affermato di aver riempito in prima persona la parte in farsi, mentre l'altra parte sarebbe stata riempita da un funzionario o da qualcuno della sicurezza. In seguito ha dichiarato di aver detto alla persona che ha compilato la parte in inglese che non sapeva il giorno e il mese e questa persona avrebbe messo una data a caso, copiata successivamente dal ricorrente (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 1.06, pag. 3). Tali dichiarazioni, già di per sé contradditorie in quanto sul formulario dei dati personali viene riportati che lo stesso è riempito personalmente dal ricorrente (cfr. atto della SEM n. 2/2), risultano discordanti anche con il fatto che egli avrebbe avuto conoscenza della sua data di nascita solamente pochi giorni prima quando avrebbe ricevuto la taskara (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 1.06, pag. 3). Difatti, se tale ultimo asserto fosse veritiero, egli non avrebbe avuto conoscenza della propria data di nascita prima d'ottenere copia della taskara, ovvero successivamente alla compilazione della propria domanda d'asilo. 5.2.3.2 Quanto poi presente nella taskara, prodotta soltanto in copia dall'in-sorgente - quindi potendo riconoscerle soltanto un valore probatorio ri-dotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua manipolazione o falsificazione (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.) - non corrisponde alle date di nascita da lui asserite in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore (di avere 17 anni, ovvero di essere nato nel [...]). Difatti, dalla traduzione interna effettuata dalla SEM della fotografia della copia della taskara presentata dall'insorgente, risulta che il richiedente - alla data d'emissione della taskara del (...) marzo (...) - avrebbe avuto 14 anni nel (...) (corrispondente nel calendario gregoriano al [...]). Quindi la stessa non dà atto di alcuna data di nascita chiara. 5.2.3.3 Anche il certificato vaccinale e il certificato di nascita, prodotti soltanto con il ricorso, al contrario di quanto lasciato intendere nel gravame, aggiunge ulteriori contraddizioni agli asserti rilasciata in audizione dall'insorgente. Invero, i due documenti riporterebbero ancora una data di nascita differente - il (...) (corrispondente secondo la traduzione fatta dalla SEM al [...] secondo il calendario gregoriano) - da quelle da lui allegate in corso di procedura. Pertanto la nuova documentazione non solo non è atta a rendere verosimile la minore età del ricorrente, ma introduce ulteriori contraddizioni, ciò che incrina ulteriormente la verosimiglianza degli asserti esposti dal ricorrente. Stupisce poi che tali documenti abbiano potuto essere prodotti dall'insorgente in fase ricorsuale, allorché durante l'audizione RMNA, interrogato riguardo ad altri documenti a parte la taskara e il certificato scolastico che potessero attestare della sua minore età, egli ha laconicamente risposto non avere altri documenti (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 4.04, pag. 8). 5.2.3.4 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad in-taccare fortemente le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 3 e segg.), nonché alle ulteriori allegazioni trasmesse dalla SEM quale risposta al ricorso in data 4 aprile (cfr. atto TAF n. 7), alle quali si rinvia evitare inutili ridondanze. 5.2.4 Le evidenti discrepanze, incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, anche rispetto alla documentazione da lui presentata, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel livello di alfabetizzazione e le condizioni socioculturali di provenienza, che secondo il ricorrente sarebbero atte a giustificare eventuali imprecisioni delle dichiarazioni rese dall'interessato in ordine a tempie ed eventi del proprio vissuto, come proposto nel ricorso. Difatti tali suoi asserti si scontrano con altre sue affermazioni che sono risultate piuttosto precise e chiare rispetto ad elementi della sua biografia (ad esempio rispetto a quanto tempo avrebbe soggiornato in Iran, Turchia, Bulgaria o ancora i paesi in cui ha transitato prima di arrivare in Svizzera ovvero Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia e Italia, cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 5.02, pag. 8). Ciò che non può invece essere detto per le dichiarazioni inerenti alla propria età. 5.2.5 In conclusione, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece chiesto dalla sua rappresentante legale alla fine del verbale RMNA (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to 8.01, pag. 10) e ribadito nel gravame (cfr. p.to III, pag. 7 e segg. in particolare n. 45, pag. 10). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale è giunta l'autorità di prime cure, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2.2), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Inoltre, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, questa valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. Ciò posto, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minore" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. n. 38, pag. 8 del ricorso) e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che il richiedente era entrato illegalmente in Bulgaria il 26 ottobre 2023 e che ha inoltrato una domanda d'asilo, sempre in Bulgaria, il 9 novembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 8/1). Dopo aver effettuato l'audizione RMNA, ritenendo inverosimile la minore età da lui allegata, l'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa bulgara, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in data 25 gennaio 2024 (cfr. atto della SEM n. 19/5). La Bulgaria ha risposta affermativamente entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III, il 30 gennaio 2024, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atto della SEM n. 24/1). A tali condizioni, la Bulgaria è quindi tenuta, in principio a riprendere in carico l'insorgente, al fine di trattare la sua domanda d'asilo. 7. 7.1.1 Ciò posto, occorre esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Bulgaria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE). 7.1.2 È opportuno innanzitutto ricordare che tale Paese è legato alla predetta CartaUE ed è parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU (RS 0.101) e alla Con-venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) e, a tale titolo, ne applica le disposizioni. A tali condizioni, questo Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il loro diritto all'esame della loro domanda, secondo una procedura giusta ed equa, e a garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.1.3 Inoltre, in esito ad un esame approfondito, il Tribunale ha statuito che, se il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di de-tenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro, dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini a causa del conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4, D-7179/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2, F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4, D-6106/2023 del 16 novembre 2023 pag. 9). Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a dei rapporti redatti da organismi internazionali - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo afghani - nonché le allegazioni dell'interessato (cfr. anche infra consid. 8.3.2.1) non sono in grado, di per sé sole, di far giungere il Tribunale ad altra conclusione. 7.1.4 In assenza quindi di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia, la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, non è confutata. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha rilevato, in sostanza, che nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, egli sarebbe esposto a delle condizioni d'accoglienza e di trattamento della sua domanda d'asilo lacunose e carenti. Egli temerebbe quindi, anche poiché avrebbe sperimentato direttamente le condizioni precarie e di violenza da parte degli agenti bulgari nel sistema d'asilo del predetto Paese, di essere respinto senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata correttamente in tale Stato, in assenza di garanzie procedurali. Vi sarebbe quindi il rischio per l'insorgente, di subire delle misure che violino l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE. In tale contesto, egli si è prevalso - implicitamente - dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 Oasi. 8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione con-cretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il tra-sferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'au-torità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di con-trollo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 8.3.1 L'insorgente non ha dimostrato, né reso verosimile, con elementi con-creti e sostanziati l'esistenza di un rischio concreto che le autorità bulgare rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione della direttiva procedura. Inoltre, non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. 8.3.2 8.3.2.1 Per quanto concerne poi i maltrattamenti che il ricorrente avrebbe subito in Bulgaria elencate nel corso del verbale PA-RMNA (cfr. atto della SEM n. 17/12, p.to. 8.01, pag. 11), il Tribunale, per quanto abbia constatato nella sua sentenza di riferimento, che le condizioni in Bulgaria, presentavano effettivamente delle carenze dal profilo in particolare dell'accesso alle cure mediche e delle condizioni sanitarie e materiali dei centri, nonostante i miglioramenti constatati in quest'ultimo ambito (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.3); ha tuttavia considerato, sulla base delle informazioni a disposizione che, seppure le condizioni di detenzione continuavano ad essere precarie, non potevano essere di primo acchito qualificabili come trattamenti inumani e degradanti (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.7). 8.3.2.2 Nella presente disamina, l'insorgente, giovane, senza responsabilità famigliare, nonché in assenza di atti di causa contrari pure in buona salute, non ha apportato neppure con il ricorso degli elementi concreti atti a corroborare il fatto che egli sarebbe stato personalmente sottoposto a dei maltrattamenti in Bulgaria, essendo che le sue allegazioni in tal senso - anche riferite a dei rapporti che riportano informazioni generiche sulla situa-zione di richiedenti l'asilo nel suddetto Stato - si limitano a delle semplici affermazioni, non supportate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza e sostanza. Per quanto le condizioni d'accoglienza in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, il ricorrente non ha dimostrato che tali condizioni d'esistenza rivestirebbero un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre senz'altro rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4), ciò che non appare egli abbia intrapreso in passato. Anche riguardo agli asserti generici di maltrattamenti da parte di agenti bulgari nel periodo in cui egli era presso tale struttura definita da egli medesimo "campo chiuso", se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono di principio disposti ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. nello stesso senso ad esempio la sentenza del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2). 8.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III. 8.5 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere d'apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere re-spinto e la decisione della SEM confermata, previa revoca delle misure cautelari pronunciate dal Tribunale il 13 febbraio 2024.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le misure supercautelari pronunciate il 13 febbraio 2024 sono revocate.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: