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D-8076/2024

D-8076/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Il Tribunale giudica anzitutto che l'autorità inferiore ha correttamente concluso, senza incorrere in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), che l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età (cfr. decisione avversata, pagg. 3-6). Nel caso concreto, posto che l'onere della prova della minore età incombe al richiedente d'asilo (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6), la sua maggiore età è altamente probabile poiché le investigazioni medico-legali (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale, cfr. atto SEM n. [...]-23/15) indicano almeno un'età minima superiore a 18 anni e, nel contempo, i rispettivi intervalli tra l'età minima e massima si attestano su valori equivalenti, considerato altresì uno stadio di ossificazione 3c riguardante la tomografia sterno-clavicolare. Posto che l'esito degli accertamenti medici è particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Inoltre, il fatto che il campione utilizzato negli accertamenti medico-legali non fosse riferibile alla popolazione afghana (cfr. ricorso, pagg. 6-7), oppure alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame sterno-clavicolare, risulta ininfluente per il giudizio (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 5.3.4; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3). Le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza sono state altresì rispettate; il rapporto peritale non risulta infatti contraddittorio, si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, appare sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi del ricorrente. Infine, l'insorgente non ha presentato alcun documento d'identità originale ed autentico atto a comprovare l'asserita minore età, limitandosi a trasmettere una copia della tazkira che, per invalsa giurisprudenza, possiede un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Neppure la copia della tessera scolastica è suscettibile di comprovare la minore età. Benché attesti la stessa data di nascita indicata nella tazkira, tale mezzo di prova non rappresenta infatti un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). L'insorgente va pertanto considerato maggiorenne, risultando preclusa l'applicazione del principio in dubio pro minor e quello dell'interesse superiore del fanciullo secondo l'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107; cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2554/2024 consid. 5.3.4; D-523/2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2; ricorso, pag. 7).

E. 3.2.1 In secondo luogo, la Bulgaria ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura d'asilo - circostanza peraltro non contestata nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 8-11). A giusta ragione, l'autorità di prime cure ha inoltre concluso per l'assenza di carenze sistemiche in detto Paese ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (sentenza del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6 [sentenza di riferimento]; ex pluris sentenze del TAF E-7427/2024 del 6 dicembre 2024 consid. 9.4; F-7222/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.2). Le censure proposte a tale riguardo non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. In particolare, i rapporti citati nel ricorso non permettono di sovvertire la costante giurisprudenza di questo Tribunale condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-7427/2024 consid. 9.4). Inoltre, considerate le allegazioni addotte nel corso dell'audizione, la SEM ha correttamente escluso validi motivi a fondamento dell'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 OAsi 1, posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento per i cittadini afghani. In quest'ambito, sono state opportunamente considerate le asserite carenze del sistema d'accoglienza bulgaro nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente (cfr. atto SEM n. 18/11, punti 2.03 e 8.01). Su quest'ultimo aspetto, va detto che l'insorgente potrà rivolgersi alle competenti autorità bulgare, eventualmente tramite le vie legali, al fine di tutelare i suoi diritti d'accoglienza (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. sentenze del TAF D-2554/2024 consid. 8.3.3; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4). In altre parole, se dovesse ritenere di essere stato maltrattato dal personale dello Stato, rispettivamente temere di esserlo in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità (giudiziarie) bulgare, eventualmente con l'aiuto di organizzazioni presenti in loco (cfr. sentenze del TAF E-7427/2024 consid. 9.6; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2.2; D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2). Peraltro, la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Ciò posto, si presume ch'essa rispetti la sicurezza dei richiedenti d'asilo.

E. 3.2.2 Altresì infondata risulta la censura sulla presunta violazione dell'obbligo di informazione nei confronti delle autorità bulgare in relazione all'età dell'interessato. Infatti, nel formulario di ripresa in carico inoltrato allo Stato in parola, l'autorità inferiore ha indicato sia le generalità precedentemente dichiarate dall'interessato ([...] e [...]) sia la data di nascita registrata dopo la perizia sull'età svolta in Svizzera ([...]; cfr. atto SEM n. 29/5). Ma vi è di più: le autorità bulgare sono state anche debitamente informate dell'esito della perizia medico-legale, segnalando indirettamente il carattere contestato dell'età (cfr. atto SEM n. 32/1). In questo contesto la SEM ha quindi fornito sufficienti elementi affinché la Bulgaria potesse determinarsi sulla propria competenza. In altre parole, l'autorità inferiore non era obbligata a trasmettere alle omologhe autorità ulteriori informazioni - riguardanti segnatamente la specifica contestazione dell'età dichiarata dall'insorgente o i documenti presentati in Svizzera. Infatti, qualora la Bulgaria avesse voluto ottenere ulteriori delucidazioni, avrebbe potuto farlo sulla base dell'art. 34 RD III. Avendovi rinunciato, essa ha dimostrato di avere sufficienti elementi per potersi determinare con cognizione di causa sulla propria competenza, nonostante avesse precedentemente registrato l'insorgente come minorenne. Va dipoi evidenziato che, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 8), la tazkira e la tessera scolastica afghana non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2023, al quale rimandano gli artt. 22 par. 3 cum 23 par. 4 RD III. Tali documenti non sono pertanto soggetti ad un obbligo di trasmissione alle autorità bulgare (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2554/2024 consid. 7.2.3.3; D-5113/2023 del 6 novembre 2023 consid. 6.3).

E. 3.3 Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 4 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Bulgaria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata.

E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande processuali tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo e all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese processuali, sono divenute senza oggetto. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 dicembre 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza.

E. 6 Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali di CHF 750.- sono inoltre poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 7 Questa sentenza è definitiva in quanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8076/2024 Sentenza del 23 gennaio 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Alice Montalbetti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 dicembre 2024. Fatti: A. Il 30 settembre 2024, l'interessato - dichiaratosi minorenne nato (...) - ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera, versando agli atti la copia della sua tazkira e la copia di una tessera scolastica afghana. Da ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato ch'egli ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 29 agosto precedente. Il 16 ottobre 2024, si è quindi svolta la prima audizione per minorenni non accompagnati, nell'ambito della quale il richiedente si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo, alla prospettata decisione di non entrata nel merito unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese, nonché all'esigenza di esperire un esame medico-legale per determinare la sua età. In particolare, egli ha addotto di non voler ritornare in Bulgaria a causa delle pessime condizioni d'accoglienza e dei maltrattamenti già subiti dalle autorità di polizia, specificando di essere intenzionato a restare in Svizzera per avviare i suoi studi. Il 31 ottobre 2024, l'interessato si è poi sottoposto ad una perizia medica, la quale ha concluso per un'età minima di 19 anni e un'età media situata tra 20 e 23 anni. Con scritto del 19 novembre 2024, egli si è successivamente espresso sulle risultanze peritali succitate e sulla prospettata modifica della propria data di nascita al (...) nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) - avvenuta il 19 novembre successivo. Il medesimo giorno, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato alle competenti autorità bulgare una richiesta di riammissione dell'interessato in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), indicando l'esito della perizia svolta in Svizzera. Il 28 novembre 2024, la Bulgaria ha accolto la richiesta di riammissione succitata. B. Con decisione del 17 dicembre 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Bulgaria, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. C.a Con ricorso del 23 dicembre 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo all'annullamento della stessa e alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione e decisione. Sul piano procedurale, egli chiede la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione avversata, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. C.b Con le misure supercautelari del 24 dicembre 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il Tribunale giudica anzitutto che l'autorità inferiore ha correttamente concluso, senza incorrere in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), che l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età (cfr. decisione avversata, pagg. 3-6). Nel caso concreto, posto che l'onere della prova della minore età incombe al richiedente d'asilo (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6), la sua maggiore età è altamente probabile poiché le investigazioni medico-legali (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale, cfr. atto SEM n. [...]-23/15) indicano almeno un'età minima superiore a 18 anni e, nel contempo, i rispettivi intervalli tra l'età minima e massima si attestano su valori equivalenti, considerato altresì uno stadio di ossificazione 3c riguardante la tomografia sterno-clavicolare. Posto che l'esito degli accertamenti medici è particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Inoltre, il fatto che il campione utilizzato negli accertamenti medico-legali non fosse riferibile alla popolazione afghana (cfr. ricorso, pagg. 6-7), oppure alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame sterno-clavicolare, risulta ininfluente per il giudizio (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 5.3.4; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3). Le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza sono state altresì rispettate; il rapporto peritale non risulta infatti contraddittorio, si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, appare sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi del ricorrente. Infine, l'insorgente non ha presentato alcun documento d'identità originale ed autentico atto a comprovare l'asserita minore età, limitandosi a trasmettere una copia della tazkira che, per invalsa giurisprudenza, possiede un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Neppure la copia della tessera scolastica è suscettibile di comprovare la minore età. Benché attesti la stessa data di nascita indicata nella tazkira, tale mezzo di prova non rappresenta infatti un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). L'insorgente va pertanto considerato maggiorenne, risultando preclusa l'applicazione del principio in dubio pro minor e quello dell'interesse superiore del fanciullo secondo l'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107; cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2554/2024 consid. 5.3.4; D-523/2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2; ricorso, pag. 7). 3.2 3.2.1 In secondo luogo, la Bulgaria ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura d'asilo - circostanza peraltro non contestata nel gravame (cfr. ricorso, pagg. 8-11). A giusta ragione, l'autorità di prime cure ha inoltre concluso per l'assenza di carenze sistemiche in detto Paese ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (sentenza del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6 [sentenza di riferimento]; ex pluris sentenze del TAF E-7427/2024 del 6 dicembre 2024 consid. 9.4; F-7222/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.2). Le censure proposte a tale riguardo non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. In particolare, i rapporti citati nel ricorso non permettono di sovvertire la costante giurisprudenza di questo Tribunale condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-7427/2024 consid. 9.4). Inoltre, considerate le allegazioni addotte nel corso dell'audizione, la SEM ha correttamente escluso validi motivi a fondamento dell'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 OAsi 1, posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento per i cittadini afghani. In quest'ambito, sono state opportunamente considerate le asserite carenze del sistema d'accoglienza bulgaro nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente (cfr. atto SEM n. 18/11, punti 2.03 e 8.01). Su quest'ultimo aspetto, va detto che l'insorgente potrà rivolgersi alle competenti autorità bulgare, eventualmente tramite le vie legali, al fine di tutelare i suoi diritti d'accoglienza (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. sentenze del TAF D-2554/2024 consid. 8.3.3; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4). In altre parole, se dovesse ritenere di essere stato maltrattato dal personale dello Stato, rispettivamente temere di esserlo in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità (giudiziarie) bulgare, eventualmente con l'aiuto di organizzazioni presenti in loco (cfr. sentenze del TAF E-7427/2024 consid. 9.6; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2.2; D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2). Peraltro, la Bulgaria è legata alla CartaUE e firmataria CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Ciò posto, si presume ch'essa rispetti la sicurezza dei richiedenti d'asilo. 3.2.2 Altresì infondata risulta la censura sulla presunta violazione dell'obbligo di informazione nei confronti delle autorità bulgare in relazione all'età dell'interessato. Infatti, nel formulario di ripresa in carico inoltrato allo Stato in parola, l'autorità inferiore ha indicato sia le generalità precedentemente dichiarate dall'interessato ([...] e [...]) sia la data di nascita registrata dopo la perizia sull'età svolta in Svizzera ([...]; cfr. atto SEM n. 29/5). Ma vi è di più: le autorità bulgare sono state anche debitamente informate dell'esito della perizia medico-legale, segnalando indirettamente il carattere contestato dell'età (cfr. atto SEM n. 32/1). In questo contesto la SEM ha quindi fornito sufficienti elementi affinché la Bulgaria potesse determinarsi sulla propria competenza. In altre parole, l'autorità inferiore non era obbligata a trasmettere alle omologhe autorità ulteriori informazioni - riguardanti segnatamente la specifica contestazione dell'età dichiarata dall'insorgente o i documenti presentati in Svizzera. Infatti, qualora la Bulgaria avesse voluto ottenere ulteriori delucidazioni, avrebbe potuto farlo sulla base dell'art. 34 RD III. Avendovi rinunciato, essa ha dimostrato di avere sufficienti elementi per potersi determinare con cognizione di causa sulla propria competenza, nonostante avesse precedentemente registrato l'insorgente come minorenne. Va dipoi evidenziato che, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 8), la tazkira e la tessera scolastica afghana non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2023, al quale rimandano gli artt. 22 par. 3 cum 23 par. 4 RD III. Tali documenti non sono pertanto soggetti ad un obbligo di trasmissione alle autorità bulgare (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2554/2024 consid. 7.2.3.3; D-5113/2023 del 6 novembre 2023 consid. 6.3). 3.3 Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Bulgaria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande processuali tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo e all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese processuali, sono divenute senza oggetto. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 dicembre 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza. 6. Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali di CHF 750.- sono inoltre poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva in quanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: