Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 5.1 Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'autorità inferiore sarebbe stata competente per il trattamento della sua domanda d'asilo in virtù dell'art. 8 RD III. Per questo motivo, la SEM sarebbe dovuta entrare nel merito della sua domanda d'asilo trattando quest'ultima in procedura nazionale.
E. 5.2.1 Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2.2 L'art. 29a cpv. 1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311) precisa che la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dal RD III. Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal RD III e dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE 1560/2003).
E. 5.3 Giusta l'art. 8 par. 4 RD III in presenza di un minore, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III).
E. 5.4 Nel caso di specie, avendo constatato che la SEM ha rettamente considerato l'interessato maggiorenne (cfr. supra consid. 4), l'applicazione di tale norma è esclusa (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4497/2015 del 23 settembre 2015 consid. 3.3).
E. 5.5 Per questo motivo, la censura sollevata dal ricorrente dev'essere già per questo motivo respinta.
E. 6.1 A sostegno delle proprie conclusioni di causa, il ricorrente sostiene, altresì, che l'autorità inferiore abbia violato l'obbligo di fornire informazioni complete, prescritto dal RD III (art. 23 par. 4 RD III in combinato disposto con l'art. 22 par. 3 RD III) nella richiesta di ripresa in carico trasmessa alle autorità croate. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe omesso di trasmettere la copia della tazkira da lui prodotta successivamente alla domanda di ripresa in carico, di informare queste ultime in merito alle sue dichiarazioni riguardanti la sua minore età e di indicare di avere esaminato la questione dell'età esclusivamente fondandosi su un esame della verosimiglianza delle sue allegazioni senza la predisposizione di una perizia medica.
E. 6.2.1 Nelle procedure nazionali di contestazione dell'applicazione dei criteri di competenza previsti nel RD III, i richiedenti d'asilo possono invocare la corretta applicazione di tutti i criteri oggettivi di determinazione della competenza ivi presenti (art. 7 e seg.) e ciò indipendentemente da un'eventuale accettazione espressa o tacita da parte dello Stato richiesto (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5.3.2).
E. 6.2.2 Premesso che giusta l'art. 7 par. 2 RD III, nel contesto di una procedura di richiesta di ripresa in carico (in inglese: take back), la determinazione della competenza avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale. Nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Tuttavia, per quanto concerne i minori non accompagnati, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nella causa C-648/11 del 6 giugno 2013, M.A., B.T. e D.A. contro Regno Unito, ha concluso che i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili e quindi che la procedura di determinazione dello Stato membro competente non debba essere prolungata più di quanto strettamente necessario, ciò che implica, in linea di principio, che essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro (cfr. par. 55 della predetta sentenza). Inoltre, ha statuito che in ogni provvedimento che concerne un bambino, l'interesse superiore del minore sia considerato preminente, ciò che ha condotto a ritenere che l'art. 8 RD III, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente, sia quello in cui il minore si trovi dopo aver inoltrato la domanda d'asilo (cfr. par. 57-60 della precitata sentenza; anche DTAF 2016/1 consid. 4.2.1). Ciò assicurando un rapido accesso al minore alle procedure volte al riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. par. 61 della citata sentenza).
E. 6.2.3 Le procedure di ripresa in carico fondate sul RD III sono trattate nel Capo VI (procedure di presa in carico e ripresa in carico), sezione III (Procedure per le richieste di ripresa in carico). In particolare, l'art. 23 par. 1 RD III prevede segnatamente che uno Stato membro presso il quale una persona la cui domanda è in corso d'esame e ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. b RD III) che ritiene competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III per il trattamento della domanda di protezione internazionale, può chiedere al medesimo di riprendere in carico l'interessato. La richiesta di ripresa in carico dev'essere presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (art. 23 par. 2 RD III). Se la richiesta non è presentata entro tali termini, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata (art. 23 par. 3 RD III). L'art. 23 par. 4 RD III precisa che la richiesta dev'essere effettuata utilizzando un formulario uniforme comprendendo elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'art. 22 par. 3 RD III, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
E. 6.2.4 L'art. 22 par. 3 RD III specifica, a tal proposito, la nozione di elementi di prova e di circostanze indiziarie:
- sono prove formali quelle che determinano la competenza ai sensi del RD III, finché non siano confutate da prove contrarie;
- sono circostanze indiziarie, ovvero elementi indicativi che, quelle che pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito. Il valore di queste ultime, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, deve tuttavia essere esaminato caso per caso.
E. 6.2.5 Tali nozioni sono ancor più dettagliate nell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003: esso prevede infatti una lista esaustiva degli elementi di prova (cfr. elenco A) e una lista non esaustiva delle prove indiziarie (cfr. elenco B) che sono richiesti in funzione della fattispecie (cfr. Conclusioni dell'avvocato generale signor Yves Bot presentate il 13 giugno 2018 nella causa C-213/17 X contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 186 e 187).
E. 6.3.1 Ora, con riferimento al caso in esame, va evidenziato che la tazkira e le dichiarazioni del ricorrente relative alla propria età non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003. Conseguentemente, tali elementi non devono essere ritenuti soggetti ad un obbligo di trasmissione in virtù degli artt. 23 par. 4 e 22 par. 3 RD III. Con particolare riferimento alla tazkira, va peraltro evidenziato come la stessa sia stata presentata unicamente in copia e parzialmente illeggibile, circostanza che porta a considerare il valore probatorio della stessa pressoché inesistente.
E. 6.3.2 Più in generale, va rilevato come i disposti di legge sopracitati mai menzionano prove o circostanze indiziarie con riferimento alla determinazione dell'età del richiedente asilo (cfr. cifra 1, sezione I, Elenco A e cifra 1, sezione I, Elenco B, Allegato II, Regolamento CE 1560/2003). La giustificazione dell'assenza, di qualsivoglia informazione circa l'età del richiedente è a ben vedere corretta e giustificata del principio del rispetto della buona fede tra gli Stati. Infatti, qualora la Svizzera fosse giunta a concludere per la minore età del richiedente avrebbe ritirato o nemmeno presentato la domanda di ripresa a carico trasmessa alla Croazia; d'altronde non era necessario che la medesima venisse a conoscenza circa la determinazione della maggiore età da parte dalla Svizzera, nella misura in cui lei stessa lo ha registrato in quanto tale.
E. 6.3.3 Va inoltre detto che, qualora le autorità croate avessero avuto un dubbio in punto alla minore età dell'interessato, avrebbero dovuto manifestarsi in modo proattivo, segnatamente inoltrando alla SEM una richiesta di informazioni giusta l'art. 34 par. 1 RD III, conseguentemente alla quale avrebbe potuto delucidare eventuali aspetti di carattere personale riguardanti il richiedente. Tali informazioni possono infatti riguardare i dati relativi all'identificazione del richiedente e i documenti di identità (art. 34 par. 2 RD III).
E. 6.4 Ciò detto, la SEM non è venuta meno all'obbligo di trasmissione contemplato dagli artt. 23 par. 4 e 22 par. 3 RD III. Essa infatti, constatata la maggiore età del ricorrente (cfr. supra consid. 4), ha rettamente presentato, nel termine di due mesi dalle risultanze Eurodac (art. 23 par. 2 RD III), la domanda di ripresa in carico alle autorità croate, fondata sull'art. 23 par. 1 RD III, allegando il relativo estratto come richiesto dalla cifra 2, sezione II dell'Elenco A dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003.
E. 6.5 Il ricorrente sostiene infine che la SEM avrebbe parimenti infranto il proprio "dovere di leale cooperazione tra gli Stati" (cfr. ricorso del 21 settembre 2023, pag. 9 e seg.). A tal proposito, si rileva che il rispetto dell'obbligo di informazione derivante dalle summenzionate norme deriva ugualmente dal rispetto del principio della buona fede tra gli Stati. Questi ultimi, firmatari di un trattato internazionale, devono difatti rispettare gli obblighi ivi assunti e ciò in virtù del principio fondamentale e universamente riconosciuto del diritto internazionale pacta sunt servanda (cfr. in particolare l'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati RS 0.111]; sentenze del Tribunale F-4063/2021 del 28 settembre 2021 pag. 14; E-2532/2016 del 28 aprile 2016 pag. 7; D-1388/2015 del 12 marzo 2015 pag. 6). Ciò detto, nel caso di specie, siccome lo scrivente Tribunale non ha rilevato alcuna violazione delle predette norme (cfr. consid. 6.4), anche quest'ultima censura dev'essere respinta.
E. 7.1 Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. In particolare, egli sostiene di essere stato fermato e picchiato dalla polizia croata, di aver passato la notte in un centro di accoglienza "brutto" (cfr. atto SEM n. 15/10, 8.01). Egli lamenta, inoltre, il fatto che le autorità croate lo avrebbero considerato maggiorenne nonostante avesse dichiarato di essere minorenne e non gli avrebbero messo a disposizione un interprete (cfr. atto SEM n. 15/10, 5.02).
E. 7.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 7.2.2 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5).
E. 7.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l'altro, egli non ha allegato, né asserito, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti se considerava che gli stessi fossero stati violati. Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimile di aver subito dei trattamenti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione.
E. 7.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Il ricorrente sostiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8.2 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 8.3 Nel caso di specie, non si ravvisano motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto fare applicazione di tali norme. Dal punto di vista medico, il ricorrente gode di buona salute (cfr. atti SEM n. 15/10, 8.02, 25/1); per quanto concerne invece il presunto maltrattamento subito da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 7.2.2).
E. 8.4 Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 9 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
E. 11 Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il 28 settembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 12 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 13 Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5113/2023 Sentenza del 6 novembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Aileen Truttmann, Simon Thurnheer, cancelliere Kevin Togni. Parti A.________, nato il (...), alias A.________, nato il (...), alias A.________, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 settembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.________, cittadino afgano, è espatriato il (...) e dichiarato di aver raggiunto l'Europa, in particolare la Croazia, il 30 giugno 2023, prima di giungere in Svizzera e depositarvi, il 10 luglio 2023, il giorno seguente il suo arrivo, una domanda d'asilo (cfr. atti Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-1/1, 2/2, 3/2). B. Dal riscontro della banca dati Eurodac del 12 luglio 2023 è risultato tuttavia che l'interessato ha depositato il 29 giugno 2023 una domanda d'asilo in Croazia (cfr. atto SEM n. 8/1). C. Il 3 agosto 2023, la SEM ha svolto l'audizione per richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) avendo il ricorrente dichiarato, in corso di procedura, di essere minorenne, e meglio nato il (...) (cfr. atto SEM n. 15/10). L'autorità inferiore, una volta sentito il medesimo in merito alla sua età, nutrendo seri dubbi in merito alla verosimiglianza delle sue dichiarazioni, ha escluso che fosse minorenne. Essa ha pertanto deciso di considerarlo maggiorenne e attribuirgli, quale data di nascita, il (...) (cfr. atti SEM n. 15/10, 8.01 e 17/1) modificando i suoi dati personali nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; cfr. atto SEM n. 16/2). Contestualmente, l'autorità inferiore ha permesso al richiedente di pronunciarsi in merito alla possibilità che la Croazia venisse ritenuta competente per l'esame della sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 15/10, 8.01). D. Il 7 agosto 2023, la SEM ha trasmesso alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessato (cfr. atti SEM n. 18/6, 19/1, 20/1), avendo il medesimo presentato in precedenza una domanda d'asilo in tale Paese. Tale domanda menzionava le diverse date di nascita con le quali il ricorrente era conosciuto in Svizzera, in particolare il "(...)" e il "(...)" (cfr. atto SEM n. 18/6, pag. 1, cifra 3). Le autorità svizzere hanno inoltre indicato di aver ritenuto, quale data di nascita, il (...) e considerato dunque il ricorrente maggiorenne (cfr. atto SEM n. 18/6 pag. 1, cifra 4). Alla domanda sono stati allegati l'estratto della banca dati Eurodac e un documento croato in possesso del ricorrente al momento della sua entrata in Svizzera dal quale risultava la sua data di nascita registrata in Croazia ([...]). E. Il 10 agosto 2023, l'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore una copia della propria tazkira afgana, accompagnata da una traduzione del documento in lingua italiana, che permetterebbe, secondo quanto da lui asserito, di confermare l'età da lui indicata. Tale documento menzionerebbe che egli avrebbe avuto (...) anni l'anno di emissione della stessa, ovvero il (...) (cfr. atti SEM n. 21/4, 23/1). F. Il 21 agosto 2023, le autorità croate hanno espressamente accettato la richiesta di ripresa in carico dell'interessato, essendo la procedura d'asilo che lo concerne ancora pendente in Croazia (cfr. atto SEM n. 24/2). G. Con decisione del 13 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 26/19), notificata all'interessato il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 27/1), la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo ritenendo che potesse partire alla volta della Croazia, cui competerebbe l'esecuzione della procedura d'asilo, e ha pronunciato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso tale Paese. H. Il 21 settembre 2023, l'interessato ha inoltrato (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 22 settembre 2023) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) un ricorso con il quale ha concluso, preliminarmente, alla sospensione in via supercautelare della decisione, rispettivamente alla concessione dell'effetto sospensivo. Nel merito, egli ha postulato, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della precitata decisione con il trattamento della sua domanda d'asilo nella procedura nazionale. In via subordinata, egli ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio. Egli ha infine presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. I. Con decisione del 28 settembre 2023, questo Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 3 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi esso può rinunciare allo scambio degli scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, esso si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Il ricorrente sostiene, inizialmente, che la valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età sia inesatta ed incompleta (art. 106 cpv. 1 lett. b PA). Da un lato, essa sarebbe inesatta poiché la SEM non avrebbe tenuto conto, nell'esame della verosimiglianza delle sue allegazioni, di tutti gli elementi a suo favore risultanti dal verbale dell'audizione RMNA, ovvero il contesto sociale dal quale egli proviene, il suo analfabetismo e la sua incapacità di utilizzare dei riferimenti temporali precisi e lineari, come pure dell'esistenza della copia della tazkira da lui prodotta. Dall'altro lato, essa sarebbe incompleta dal momento che la SEM non ha predisposto una perizia medica che potesse attestare, con un sufficiente grado di certezza, la sua effettiva età (cfr. ricorso del 21 settembre 2023, pag. 6 e 8). 4.2 4.2.1 Nella recente DTAF 2022 I/6, codesto Tribunale ha avuto modo di chiarire che nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio (art. 12 PA; cfr. DTAF 2015/1 consid. 4.2). Ciò sottintende che l'autorità competente deve provvedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, in: Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, pag. 34 segg.). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). Fatti che non sono rilevanti per la decisione, che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 12 n. 29). 4.2.2 In pratica, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. sentenza del Tribunale F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta invece inesatto se l'autorità omette di amministrare le prova di un fatto rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenze del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1; D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; Kiener/Rütsce/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021, n. 1585). L'istruzione d'ufficio (Amtsermittlung) è da ritenersi conclusa nel momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5929/2018 del 25 novembre 2021 consid. 8.2). Allorquando l'autorità reputa che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa può emettere la decisione (cfr. sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.144). 4.2.3 Così, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; sentenza del Tribunale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.3). Nemmeno detta massima impedisce d'altro canto all'autorità di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove offerte (antizipierte Beweiswürdigung) e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552). Procedendo in tal senso in modo non arbitrario, l'autorità può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 9; A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.2.2). 4.2.4 I criteri sopra esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella dello scrivente Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.49, 3.117 seg., in particolare 3.144). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo chiarimento degli stessi (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2; D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191). 4.2.5 4.2.5.1 Nelle procedure Dublino, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, risulta necessario dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) che nell'ambito della determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo (art. 8 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide rifusione GU L 24/1 del 27.1.1983 di seguito: RD III ). Qualora la determinazione si riveli errata, occorre retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3). 4.2.5.2 Nello specifico, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova in punto alla sua addotta minore età (art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 RS 210 ; sentenza del Tribunale E-803/2015 del 5 agosto 2015 consid. 3.2). In altre parole, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, egli sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente ritenuto maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità inferiore esperisce un apprezzamento globale degli elementi di causa, segnatamente si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed alla sua formazione scolastica. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2). 4.3 4.3.1 Ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità di prima istanza circa l'età del ricorrente sia conforme ai principi sopra esposti. 4.3.2 Nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente non ha consegnato, in originale, alcun documento comprovante la propria identità. Egli ha unicamente prodotto davanti all'autorità inferiore una copia della propria tazkira (cfr. mezzo di prova n. 001/2). Sennonché quest'ultima è stata ritenuta, a giusta ragione, avente un valore probatorio ridotto, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2); forza probatoria che, nel caso che ci occupa, è ulteriormente ridotta in ragione della parziale illeggibilità (cfr. atto SEM n. 26/19, pag. 3) e dalla sensibile differenza tra la fotografia ivi integrata e quella raccolta in Svizzera in occasione della registrazione dell'insorgente presso il Centro federale d'asilo (CFA) di Chiasso (cfr. atto SEM n. 4/1). 4.3.3 Il ricorrente ha, inoltre, fornito delle dichiarazioni vaghe, imprecise e inconsistenti sia riguardo la propria età sia in merito alla sua biografia, le quali inficiano in modo importante la credibilità della minore età da lui asserita. In particolare, nel foglio complementare di ingresso al CFA, redatto dal personale ivi presente, essendo il ricorrente dichiaratosi analfabeta, risulta indicata, quale data di nascita, il (...) (cfr. atto SEM n. 1/1); circostanza poi modificata in corso di corso di procedura, sostenendo di essere nato il (...), data che gli sarebbe stata comunicata dal padre quando si trovava in Serbia (cfr. atto SEM n. 15/19, 1.06). La plausibilità e la credibilità delle proprie asserzioni risulta ancor più vacillante considerando che dapprima egli ha dichiarato di non sapere quale sia la propria data di nascita e, successivamente, quale sia la medesima nel calendario in uso nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 15/19, 1.06). A ciò si aggiunga che risulta poco credibile che se il ricorrente fosse stato presente al momento dell'emissione della tazkira (cfr. atto SEM n. 15/10, 4.03), non sarebbe venuto a conoscenza della data di nascita e abbia dovuto attendere la comunicazione del padre dopo l'espatrio. 4.3.4 Ma vi è di più. Egli è infatti registrato in Croazia quale maggiorenne (cfr. atti SEM n. 9/2, 13/1, 24/2). Ora, a poco serve affermare che le autorità croate avrebbero modificato la propria data di nascita aggiungendo un anno per consideralo maggiorenne, poiché mere speculazioni prive di documenti probatori (cfr. atto SEM n. 15/10, 5.02); è d'altronde egli stesso che lo rammenta, a suo tempo, senza particolari contestazioni ("forse mi hanno registrato come maggiorenne", cfr. atto SEM n. 15/10, 5.02). A minare ulteriormente la credibilità su tale aspetto, l'allegato e presunto analfabetismo, che mal si concilia con l'affermazione di aver riempito di proprio pugno il formulario croato indicando quale anno di nascita il (...), anno che sarebbe poi stato modificato dalle autorità croate in (...) (cfr. atto SEM n. 15/10, 5.02). 4.3.5 Non lo soccorrono neppure le affermazioni in punto alla minore età basate sulla copia della presunta tazkira, in quanto, come detto, essa è con tutta evidenza un atto sostanzialmente illeggibile (cfr. atti SEM n. 21/4, 26/19). 4.3.6 Per quanto concerne infine la perizia medica, l'autorità inferiore ha considerato - come d'altronde la legge le concede di fare (cfr. supra ... ) - che potesse emettere una decisione finale senza la predisposizione della medesima, considerato che, in ogni modo, le dichiarazioni da lui rese durante l'audizione RMNA (cfr. atto SEM n. 26/19, pag. 4) e la copia della tazkira da lui depositata, come pure la sua traduzione (cfr. atto SEM n. 26/19, pag. 3 e 4), non permettessero di rendere verosimili le sue allegazioni circa la minore età. 4.3.7 Riassumendo, il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente acclarata, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. In questo modo, ritenuto quanto sopra in punto all'inverosimiglianza delle sue allegazioni circa la minore età, l'autorità inferiore ha ottemperato il proprio obbligo di accertare i fatti giuridicamente determinanti. La SEM è pertanto giunta correttamente alla conclusione che il medesimo dovesse essere considerato maggiorenne per il seguito della procedura, modificando la sua data di nascita nel SIMIC. 4.4 Per questi motivi, l'autorità inferiore ha rettamente considerato il ricorrente maggiorenne accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). La relativa censura dev'essere pertanto respinta. 5. 5.1 Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'autorità inferiore sarebbe stata competente per il trattamento della sua domanda d'asilo in virtù dell'art. 8 RD III. Per questo motivo, la SEM sarebbe dovuta entrare nel merito della sua domanda d'asilo trattando quest'ultima in procedura nazionale. 5.2 5.2.1 Nell'ambito della procedura di prima istanza, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma la SEM non entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2.2 L'art. 29a cpv. 1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311) precisa che la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dal RD III. Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal RD III e dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE 1560/2003). 5.3 Giusta l'art. 8 par. 4 RD III in presenza di un minore, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III). 5.4 Nel caso di specie, avendo constatato che la SEM ha rettamente considerato l'interessato maggiorenne (cfr. supra consid. 4), l'applicazione di tale norma è esclusa (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4497/2015 del 23 settembre 2015 consid. 3.3). 5.5 Per questo motivo, la censura sollevata dal ricorrente dev'essere già per questo motivo respinta. 6. 6.1 A sostegno delle proprie conclusioni di causa, il ricorrente sostiene, altresì, che l'autorità inferiore abbia violato l'obbligo di fornire informazioni complete, prescritto dal RD III (art. 23 par. 4 RD III in combinato disposto con l'art. 22 par. 3 RD III) nella richiesta di ripresa in carico trasmessa alle autorità croate. In particolare, l'autorità inferiore avrebbe omesso di trasmettere la copia della tazkira da lui prodotta successivamente alla domanda di ripresa in carico, di informare queste ultime in merito alle sue dichiarazioni riguardanti la sua minore età e di indicare di avere esaminato la questione dell'età esclusivamente fondandosi su un esame della verosimiglianza delle sue allegazioni senza la predisposizione di una perizia medica. 6.2 6.2.1 Nelle procedure nazionali di contestazione dell'applicazione dei criteri di competenza previsti nel RD III, i richiedenti d'asilo possono invocare la corretta applicazione di tutti i criteri oggettivi di determinazione della competenza ivi presenti (art. 7 e seg.) e ciò indipendentemente da un'eventuale accettazione espressa o tacita da parte dello Stato richiesto (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5.3.2). 6.2.2 Premesso che giusta l'art. 7 par. 2 RD III, nel contesto di una procedura di richiesta di ripresa in carico (in inglese: take back), la determinazione della competenza avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale. Nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Tuttavia, per quanto concerne i minori non accompagnati, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), nella causa C-648/11 del 6 giugno 2013, M.A., B.T. e D.A. contro Regno Unito, ha concluso che i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili e quindi che la procedura di determinazione dello Stato membro competente non debba essere prolungata più di quanto strettamente necessario, ciò che implica, in linea di principio, che essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro (cfr. par. 55 della predetta sentenza). Inoltre, ha statuito che in ogni provvedimento che concerne un bambino, l'interesse superiore del minore sia considerato preminente, ciò che ha condotto a ritenere che l'art. 8 RD III, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente, sia quello in cui il minore si trovi dopo aver inoltrato la domanda d'asilo (cfr. par. 57-60 della precitata sentenza; anche DTAF 2016/1 consid. 4.2.1). Ciò assicurando un rapido accesso al minore alle procedure volte al riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. par. 61 della citata sentenza). 6.2.3 Le procedure di ripresa in carico fondate sul RD III sono trattate nel Capo VI (procedure di presa in carico e ripresa in carico), sezione III (Procedure per le richieste di ripresa in carico). In particolare, l'art. 23 par. 1 RD III prevede segnatamente che uno Stato membro presso il quale una persona la cui domanda è in corso d'esame e ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. b RD III) che ritiene competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III per il trattamento della domanda di protezione internazionale, può chiedere al medesimo di riprendere in carico l'interessato. La richiesta di ripresa in carico dev'essere presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (art. 23 par. 2 RD III). Se la richiesta non è presentata entro tali termini, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata (art. 23 par. 3 RD III). L'art. 23 par. 4 RD III precisa che la richiesta dev'essere effettuata utilizzando un formulario uniforme comprendendo elementi di prova o circostanze indiziarie che figurano nelle due liste di cui all'art. 22 par. 3 RD III, e/o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell'interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se è competente sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento. 6.2.4 L'art. 22 par. 3 RD III specifica, a tal proposito, la nozione di elementi di prova e di circostanze indiziarie:
- sono prove formali quelle che determinano la competenza ai sensi del RD III, finché non siano confutate da prove contrarie;
- sono circostanze indiziarie, ovvero elementi indicativi che, quelle che pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito. Il valore di queste ultime, in relazione alla competenza per l'esecuzione della procedura di protezione internazionale, deve tuttavia essere esaminato caso per caso. 6.2.5 Tali nozioni sono ancor più dettagliate nell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003: esso prevede infatti una lista esaustiva degli elementi di prova (cfr. elenco A) e una lista non esaustiva delle prove indiziarie (cfr. elenco B) che sono richiesti in funzione della fattispecie (cfr. Conclusioni dell'avvocato generale signor Yves Bot presentate il 13 giugno 2018 nella causa C-213/17 X contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, par. 186 e 187). 6.3 6.3.1 Ora, con riferimento al caso in esame, va evidenziato che la tazkira e le dichiarazioni del ricorrente relative alla propria età non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003. Conseguentemente, tali elementi non devono essere ritenuti soggetti ad un obbligo di trasmissione in virtù degli artt. 23 par. 4 e 22 par. 3 RD III. Con particolare riferimento alla tazkira, va peraltro evidenziato come la stessa sia stata presentata unicamente in copia e parzialmente illeggibile, circostanza che porta a considerare il valore probatorio della stessa pressoché inesistente. 6.3.2 Più in generale, va rilevato come i disposti di legge sopracitati mai menzionano prove o circostanze indiziarie con riferimento alla determinazione dell'età del richiedente asilo (cfr. cifra 1, sezione I, Elenco A e cifra 1, sezione I, Elenco B, Allegato II, Regolamento CE 1560/2003). La giustificazione dell'assenza, di qualsivoglia informazione circa l'età del richiedente è a ben vedere corretta e giustificata del principio del rispetto della buona fede tra gli Stati. Infatti, qualora la Svizzera fosse giunta a concludere per la minore età del richiedente avrebbe ritirato o nemmeno presentato la domanda di ripresa a carico trasmessa alla Croazia; d'altronde non era necessario che la medesima venisse a conoscenza circa la determinazione della maggiore età da parte dalla Svizzera, nella misura in cui lei stessa lo ha registrato in quanto tale. 6.3.3 Va inoltre detto che, qualora le autorità croate avessero avuto un dubbio in punto alla minore età dell'interessato, avrebbero dovuto manifestarsi in modo proattivo, segnatamente inoltrando alla SEM una richiesta di informazioni giusta l'art. 34 par. 1 RD III, conseguentemente alla quale avrebbe potuto delucidare eventuali aspetti di carattere personale riguardanti il richiedente. Tali informazioni possono infatti riguardare i dati relativi all'identificazione del richiedente e i documenti di identità (art. 34 par. 2 RD III). 6.4 Ciò detto, la SEM non è venuta meno all'obbligo di trasmissione contemplato dagli artt. 23 par. 4 e 22 par. 3 RD III. Essa infatti, constatata la maggiore età del ricorrente (cfr. supra consid. 4), ha rettamente presentato, nel termine di due mesi dalle risultanze Eurodac (art. 23 par. 2 RD III), la domanda di ripresa in carico alle autorità croate, fondata sull'art. 23 par. 1 RD III, allegando il relativo estratto come richiesto dalla cifra 2, sezione II dell'Elenco A dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2003. 6.5 Il ricorrente sostiene infine che la SEM avrebbe parimenti infranto il proprio "dovere di leale cooperazione tra gli Stati" (cfr. ricorso del 21 settembre 2023, pag. 9 e seg.). A tal proposito, si rileva che il rispetto dell'obbligo di informazione derivante dalle summenzionate norme deriva ugualmente dal rispetto del principio della buona fede tra gli Stati. Questi ultimi, firmatari di un trattato internazionale, devono difatti rispettare gli obblighi ivi assunti e ciò in virtù del principio fondamentale e universamente riconosciuto del diritto internazionale pacta sunt servanda (cfr. in particolare l'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati RS 0.111]; sentenze del Tribunale F-4063/2021 del 28 settembre 2021 pag. 14; E-2532/2016 del 28 aprile 2016 pag. 7; D-1388/2015 del 12 marzo 2015 pag. 6). Ciò detto, nel caso di specie, siccome lo scrivente Tribunale non ha rilevato alcuna violazione delle predette norme (cfr. consid. 6.4), anche quest'ultima censura dev'essere respinta. 7. 7.1 Il ricorrente si oppone altresì al suo trasferimento verso suddetto Paese sostenendo che il sistema di accoglienza ivi presente sia caratterizzato da carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. In particolare, egli sostiene di essere stato fermato e picchiato dalla polizia croata, di aver passato la notte in un centro di accoglienza "brutto" (cfr. atto SEM n. 15/10, 8.01). Egli lamenta, inoltre, il fatto che le autorità croate lo avrebbero considerato maggiorenne nonostante avesse dichiarato di essere minorenne e non gli avrebbero messo a disposizione un interprete (cfr. atto SEM n. 15/10, 5.02). 7.2 7.2.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti d'asilo in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.2.2 Secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5). Nella sua recente giurisprudenza, questo Tribunale ha ammesso la presenza di violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico (take charge) sia in una di ripresa in carico (take back), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento e precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). 7.3 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che la Croazia non sia intenzionata a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione. Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia. Le dichiarazioni concernenti le condizioni a cui egli sarebbe stato confrontato nel predetto Paese risultano, inoltre, essere sommarie e poco circostanziate, oltre che in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l'altro, egli non ha allegato, né asserito, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti se considerava che gli stessi fossero stati violati. Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimile di aver subito dei trattamenti tali da permettere di sovvertire la summenzionata presunzione. 7.4 Ne consegue che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Il ricorrente sostiene, infine, che l'autorità inferiore avrebbe dovuto fare applicazione, vista la sua situazione particolare, degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.2 In deroga all'art. 3 par. 1 RD III, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la suddetta clausola di sovranità. La SEM dispone di potere di apprezzamento nell'applicazione di quest'ultima norma (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.3 Nel caso di specie, non si ravvisano motivi per i quali la SEM avrebbe dovuto fare applicazione di tali norme. Dal punto di vista medico, il ricorrente gode di buona salute (cfr. atti SEM n. 15/10, 8.02, 25/1); per quanto concerne invece il presunto maltrattamento subito da parte degli agenti di polizia, si rinvia a quanto esposto nella summenzionata giurisprudenza di coordinamento (cfr. supra consid. 7.2.2). 8.4 Ne consegue che l'applicazione degli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie non è giustificata. Non traspaiono dunque elementi tali per ritenere che l'autorità inferiore abbia ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
9. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risultano essere prive d'oggetto.
11. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale il 28 settembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
12. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
13. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: