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D-6639/2024

D-6639/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente considerato che, a fronte delle allegazioni del ricorrente e della perizia medico-legale del 3 ottobre 2024, quest'ultimo non avrebbe reso verosimile la sua minore età. L'autorità inferiore ha altresì constatato la competenza della Slovenia per condurre il seguito della sua procedura d'asilo, escludendo l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in detto Paese. Inoltre, non sussisterebbero validi motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento.

E. 4.2 Con l'impugnativa, l'insorgente censura sostanzialmente una violazione del diritto federale e internazionale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio - in riferimento alla sua asserita minore età.

E. 5.1 Il ricorrente rimprovera anzitutto alla SEM di aver accertato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare la sua asserita minore età, violando in tal senso il principio inquisitorio. In particolare, la copia della tazkira (cfr. atto SEM n. 17/2) e la copia della tessera vaccinale prodotta in sede ricorsuale confermerebbero la veridicità delle sue allegazioni in punto alla minore età ed esse dovrebbero essere analizzate tenendo conto del contesto culturale afghano. Posti l'assente formazione scolastica dell'insorgente, la sua giovane età, il suo sviluppo personale e le esperienze vissute in occasione dell'espatrio, le sue dichiarazioni sarebbero plausibili e credibili, ciò che corroborerebbe la verosimiglianza della sua minore età. Per quanto attiene invece alla differente data di nascita registrata in Slovenia, il ricorrente lamenta il fatto che non avrebbe beneficiato di alcun interprete o rappresentante legale e che avrebbe compilato la scheda dei dati personali con l'aiuto di un altro ragazzo afghano, il quale gli avrebbe consigliato di indicare una data di nascita che l'avrebbe fatto risultare maggiorenne. Inoltre, la perizia medico-legale del 3 ottobre 2024 non costituirebbe un valido indizio a comprova della sua maggiore età; la SEM non avrebbe infatti debitamente tenuto conto dell'età minima risultante dall'esame odontostomatologico, sulla base della quale occorreva invece concludere per la sua minore età.

E. 5.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (art. 8 RD III; cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e riferimenti).

E. 5.2.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 5.2.3 L'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; Mathieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.).

E. 5.2.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, come nella presente fattispecie, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 e 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).

E. 5.2.5 Il Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2).

E. 5.2.6 Per quanto attiene agli esiti di tali esami, qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Per quanto riguarda la tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l'età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 5.3.1 Nel caso concreto, poiché contestate nel gravame, occorre anzitutto analizzare le risultanze della perizia medico-legale deputata all'accertamento dell'età del ricorrente (cfr. atto SEM n. 26/14).

E. 5.3.2 L'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione del dente n. 38 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 20.5 anni e indicato che la probabilità della maggiore età è superiore al 40.5% secondo gli studi Mincer e coll. Inoltre, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito, si possono estrapolare l'età minima e massima relative a tale esame medico (cfr. sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-379/2023 consid. 6.3.3); nello specifico, la prima corrisponde a 16.37 anni (secondo il metodo Mincer e coll.) e la seconda a 20.4 anni (secondo il metodo Kahl e Schwarze). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultato uno stadio di calcificazione ossea 3c, corrispondente a un'età minima di 19.0 anni, e un'età massima di 30.0 anni. Come sopra esposto, in una tale costellazione, le linee guida AGFAD ritengono che l'età è quasi certamente superiore ai 18 anni (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 11, pto. 8.2). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni e dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima superiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19.0-30.0 anni) si sovrappone all'intervallo dell'esame odontostomatologico (16.37-20.4 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell'interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

E. 5.3.3 Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto pretende l'interessato, il fatto che il campione utilizzato negli accertamenti medico-legali non fosse riferibile alla popolazione afghana risulta ininfluente per il giudizio (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3; D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.3 con riferimenti). Le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza sono state altresì rispettate; il rapporto peritale non risulta infatti contraddittorio, si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, appare sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.

E. 5.3.4 Pertanto, essendo l'esito degli accertamenti medici particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2).

E. 5.4.1 Ad ogni buon conto, come più sotto illustrato, il Tribunale giudica che le allegazioni dell'interessato, unitamente agli altri atti di causa, non sono suscettibili di modificare tale conclusione.

E. 5.4.2 Infatti occorre anzitutto rilevare che l'insorgente non ha presentato alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare, o quantomeno a rendere verosimile, l'asserita minore età. Egli si è infatti limitato a trasmettere una copia della tazkira (cfr. atto SEM n. 17/2), la quale possiede un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua manipolazione o falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 con riferimenti). Invero, anche in presenza di un esemplare autentico, le indicazioni temporali relative alla data di nascita possono non rispecchiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Del resto, tale mezzo di prova appare incongruente, lo stesso è stato infatti rilasciato il (...) (secondo il calendario solare, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano) e indica curiosamente che il ricorrente nel (...) (secondo il calendario solare, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano) avesse (...) anni. Mal si spiega anzitutto il motivo di indicare, al momento del rilascio del documento nel (...), l'età che l'interessato avrebbe in futuro avuto nell'anno (...). Inoltre il mezzo di prova non dà atto di alcuna data di nascita. Come rilevato dall'autorità inferiore, vi è poi un'ulteriore incongruenza relativa alla data di rilascio della tazkira. Il ricorrente ha infatti affermato, in sede di audizione e contrariamente a quanto si evince dal documento, che lo stesso sarebbe stato rilasciato nel (...) (secondo il calendario solare, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano), quando egli avrebbe avuto (...) anni (cfr. atto SEM n. 18/10 D4.03). A fronte di tali circostanze, il Tribunale giudica che alla tazkira versata agli atti non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. Neppure il certificato vaccinale, prodotto soltanto in fase ricorsuale ed in copia, appare essere rilevante a comprovare la minore età del ricorrente. Si rileva infatti che tale documento non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c OAsi 1 e, presentato in copia, non assume nessun valore probante rilevante, in quanto non può esserne vagliata l'autenticità, non potendo escludere che esso sia stato manipolato o falsificato.

E. 5.4.3 Va poi osservato che le affermazioni in merito alla sua data di nascita e alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore dell'asserita minore età. Non risultano in particolare credibili le allegazioni dell'interessato secondo cui le contraddizioni sopraesposte relative alla data di rilascio della tazkira (cfr. supra consid. 5.4.2) e le dichiarazioni vaghe ed inconsistenti riguardanti i propri famigliari (cfr. atto SEM n. 18/10 D3.01) sarebbero attribuibili al suo scarso livello di scolarizzazione e al contesto socioculturale di provenienza. Nel corso dell'audizione il ricorrente ha affermato di non essere in grado di fare semplici calcoli, seppur avendo frequentato la scuola per 5 anni ("Non era una vera scuola. Anche la scuola era in una tenda.", cfr. atto SEM n. 18/10 D1.17.04 e D3.01). Tuttavia, in sede d'audizione, egli ha dimostrato di saper risolvere semplici calcoli e di avere una chiara cognizione temporale degli avvenimenti (cfr. atto SEM n. 18/10 segnatamente D1.17.04 e D5.02), pertanto tali censure vanno parimenti respinte.

E. 5.4.4 Occorre infine rilevare che l'interessato ha dichiarato alle autorità differenti generalità: le autorità svizzere l'hanno registrato come A._______, nato il (...); mentre che quelle slovene come D._______, nato il (...). In sede di ricorso, egli ha giustificato tale discrepanza lamentando il fatto che non avrebbe beneficiato di alcun interprete o rappresentante legale e che avrebbe compilato la scheda dei dati personali con l'aiuto di un altro ragazzo afghano, il quale gli avrebbe consigliato di indicare una data di nascita che l'avrebbe fatto risultare maggiorenne. Anzitutto, non si può conferire alcun credito alle censure secondo cui l'errata registrazione della data di nascita sarebbe probabilmente imputabile all'assenza di un interprete e all'incomprensione della lingua dell'autorità competente. Invero, trattasi di una circostanza mai lamentata in sede di audizione e priva di ogni riscontro documentale. Allo stesso modo, le allegazioni relative al supporto ricevuto da parte di un ragazzo afghano per la compilazione della sua scheda personale risultano poco credibili e prive di riscontri agli atti.

E. 5.5 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Di riflesso, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne e che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio in dubio pro minor, al quale egli riferisce nella sua impugnativa, né del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107; cfr. in questo senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2).

E. 6 L'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto la Slovenia competente per la trattazione della procedura d'asilo dell'interessato.

E. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Nella procedura di ripresa in carico ai sensi del RD III (inglese: take back), come è il caso di specie, la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del Regolamento in parola e previa accettazione - espressa o tacita - di ripresa in carico da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento della persona interessata.

E. 7.2 Nel caso concreto, il ricorrente ha depositato una pregressa domanda d'asilo in Slovenia il 31 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 8/1). Dopo aver effettuato l'audizione per minorenni non accompagnati e aver ricevuto informazioni da parte delle autorità slovene, l'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa slovena, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in data 2 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 23/5), accettata esplicitamente l'8 ottobre seguente (cfr. atto SEM n. 30/2).

E. 7.3.1 In questo contesto, il ricorrente censura una violazione dell'obbligo d'informazione disposto dall'art. 23 par. 4 RD III - comportante la privazione di valore giuridico dell'accettazione da parte della Slovenia - nella misura in cui la SEM avrebbe trasmesso delle informazioni parziali e incomplete alle omologhe autorità slovene. In particolare, egli rimprovera all'autorità opponente di non aver trasmesso alla Slovenia una copia della perizia medico-legale del 3 ottobre 2024, nonché della tazkira e della tessera vaccinale versate gli atti. Per i motivi che seguono, tali argomenti vanno respinti.

E. 7.3.2 Nel formulario di ripresa in carico inoltrato alla Slovenia (cfr. atto SEM n. 23/5), la SEM ha infatti chiaramente indicato sia le generalità dichiarate dall'interessato (A._______, nato il ([...], Afghanistan) sia quelle registrate in Slovenia (D._______, nato il [...], Afghanistan). Le omologhe autorità slovene sono state inoltre informate che, in Svizzera, l'interessato si era dichiarato minorenne e che, posta l'assenza di documenti originali d'identità, la SEM nutriva seri dubbi circa la sua minore età, in merito alla quale erano ancora pendenti degli accertamenti (cfr. atto SEM n. 23/5). Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha fornito sufficienti elementi affinché la Slovenia potesse determinarsi sulla sua competenza (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 7.2.3; D-5675/2023 del 1° marzo 2024 consid. 7.5; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 6).

E. 7.3.3 In altre parole, la SEM non era obbligata a trasmettere alle autorità slovene ulteriori informazioni - riguardanti segnatamente la contestazione dell'età dichiarata dall'insorgente. Del resto, anche in Slovenia quest'ultimo è stato registrato quale maggiorenne (cfr. atto SEM n. 22/1) e, qualora detto Paese avesse voluto ottenere ulteriori delucidazioni o informazioni dalla Svizzera per potersi determinare sull'età dell'interessato, avrebbe potuto farlo sulla base dell'art. 34 RD III. Avendovi rinunciato, le autorità slovene hanno dimostrato di avere sufficienti elementi per potersi determinare con cognizione di causa sulla propria competenza; del resto, le stesse hanno esplicitamente ammesso il ricorrente sul proprio territorio con scritto dell'8 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 30/2), ovvero solamente 6 giorni seguenti la richiesta da parte della Svizzera (cfr. atto SEM n. 23/5). Va dipoi evidenziato che la tazkira, la tessera vaccinale e la perizia relativa alla determinazione dell'età non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2023, al quale rimandano gli artt. 22 par. 3 cum 23 par. 4 RD III (cfr. sentenze del TAF D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 7.2.3.3; D-5113/2023 del 6 novembre 2023 consid. 6.3). Ciò posto, tali elementi non devono essere ritenuti soggetti ad un obbligo di trasmissione (cfr. la sentenza precitata del TAF D-5113/2023 consid. 6.3.1). In questo senso, le sentenze del TAF D-2271/2023 del 3 maggio 2023 e D-4737/2023 del 20 agosto 2024 di cui si prevale il ricorrente, riguardanti fattispecie che si discostano manifestamente da quella qui in esame, non possono corroborare le censure proposte. In particolare, occorre rilevare che, in quest'ultima sentenza e contrariamente al caso qui in esame, le competenti autorità croate hanno unicamente implicitamente accettato il take back dell'interessato. Per queste ragioni, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del principio della buona fede tra gli Stati e neppure dell'obbligo d'informazioni di cui all'art. 23 par. 4 RD III.

E. 7.3.4 In esito, sulla base della richiesta di ripresa in carico a lei indirizzata dalla SEM il 2 ottobre 2024, la Slovenia ha quindi validamente riconosciuto la sua competenza per la trattazione della procedura d'asilo dell'interessato.

E. 7.4 A titolo abbondanziale, occorre infine rilevare che il presunto obbligo di prelievo delle impronte digitali contro la propria volontà, asserito dal ricorrente, poco muta. Da una parte, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]) e dall'altra, egli non dispone di una scelta autonoma dello Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 8.1 In relazione al trasferimento del ricorrente in Slovenia, si tratta ora di esaminare se vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in tale Paese delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).

E. 8.2 A tale riguardo, è anzitutto opportuno ricordare che la Slovenia è legata alla CartaUE nonché alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU e alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Questo Stato è quindi presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto all'esame della loro domanda secondo una procedura giusta ed equa, nonché garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 8.3 Il Tribunale ha già statuito che non vi è alcun motivo fondato di ritenere che esistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Slovenia (cfr. le sentenze del TAF E-3364/2024 del 3 giugno 2024; E-5940/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 6.2; D-3760/2022 del 7 settembre 2022; D-3777/2022 del 1° settembre 2022). Inoltre, né dagli atti di causa, né dal gravame si evincono dei motivi fondati per ritenere il contrario.

E. 8.4 In assenza di una pratica da parte della Slovenia di violazioni sistematiche delle norme comunitarie in materia, la presunzione del rispetto dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, va pertanto confermata. Di riflesso, non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III.

E. 9.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Slovenia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. L'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Inoltre se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, segnatamente la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 9.2 Occorre anzitutto rilevare che l'insorgente non contesta la mancata applicazione della clausola di sovranità da parte dell'autorità inferiore. Il Tribunale si limita pertanto a ricordare che, in caso di necessità, egli potrà rivolgersi alle competenti autorità slovene, eventualmente tramite le vie legali, al fine di pretendere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-5891/2024 del 23 settembre 2024). Infine, anche dal profilo medico, posta la presenza di un unico rapporto medico attestante una sospetta gastrite (cfr. atto SEM n. 44/2), il Tribunale non ravvisa alcun elemento ostativo al suo trasferimento in Slovenia in ragione del suo stato valetudinario secondo la giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del TAF F-7162/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.5).

E. 9.3 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Slovenia si conferma competente per la presa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.

E. 10 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 12 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 ottobre 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 55 ad art. 56 PA).

E. 15 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6639/2024 Sentenza del 16 gennaio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Susanne Genner, Giulia Marelli, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Alice Montalbetti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 14 ottobre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano nato il (...), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 3 agosto 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/2). A.b Da ricerche intraprese il 6 agosto 2024 nella banca dati europea "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Slovenia il 31 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 8/1). A.c Il 21 agosto 2024 la SEM ha trasmesso alle competenti autorità slovene una richiesta di informazioni in virtù dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 12/3). A.d Il 3 settembre 2024 la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 18/10). In tale contesto, egli è stato in particolare questionato in merito alle sue generalità, alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale colloquio, l'autorità di prima istanza ha altresì posto domande all'interessato per quanto attiene all'asserita minore età, accordandogli il diritto di esser sentito relativamente al suo possibile trasferimento Dublino in Slovenia. A.e Nutrendo dubbi sulla minore età dell'interessato e sulla verosimiglianza delle sue allegazioni, il 6 settembre 2024, la SEM ha incaricato l'Istituto di medicina legale di B._______ di eseguire una perizia al fine di determinarne l'effettiva età (cfr. atto SEM n. 20/2). La stessa è stata esperita il 10 settembre 2024 presso l'Ospedale (...) di C._______ (cfr. atto SEM n. 26/14). A.f Il 23 settembre 2024, dando seguito alla richiesta di informazioni giusta l'art. 34 RD III (cfr. atto SEM n. 12/3), le competenti autorità slovene hanno informato la SEM del fatto che il richiedente era stato precedentemente registrato in Slovenia quale maggiorenne con la seguente identità: D._______, nato il (...), Afghanistan (cfr. atto SEM n. 22/1). A.g Il 2 ottobre 2024, la SEM ha quindi richiesto alle competenti autorità slovene la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto SEM n. 23/5); domanda esplicitamente accolta l'8 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 30/2). A.h Dalla perizia medico-legale sopramenzionata, trasmessa alla SEM il 3 ottobre 2024, è risultato che il richiedente, al momento degli accertamenti radiologici, con elevata probabilità prossima alla certezza, era maggiorenne, ritenute infatti l'età minima di 19.0 anni e l'età media situata tra i 19 e i 21 anni (cfr. atto SEM n. 26/14). A.i Il 7 ottobre 2024, la SEM ha informato l'interessato riguardo alle conclusioni della perizia e alla conseguente modifica d'ufficio della sua data di nascita nel (...) concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito a tale decisione (cfr. atto SEM n. 28/3); facoltà da lui esercitata tramite scritto del 10 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 31/5). B. Con decisione del 14 ottobre 2024, notificata il 15 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 36/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Slovenia, incaricando il Cantone Svitto dell'esecuzione della misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atto SEM n. 35/17). C. Il 22 ottobre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 23 ottobre 2024) l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) postulando, in limine, la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e il riconoscimento quale minorenne; nel merito, l'annullamento della decisione impugnata e l'esame della domanda d'asilo nel contesto di una procedura nazionale svizzera; in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. D. In data 24 ottobre 2024, il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato (cfr. atto TAF n. 3). E. In data 16 dicembre 2024, l'interessato si è sottoposto ad una visita medica (cfr. atti SEM n. 43/2 e 44/2), di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare rilevanti per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.32) e dalla LTF in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente considerato che, a fronte delle allegazioni del ricorrente e della perizia medico-legale del 3 ottobre 2024, quest'ultimo non avrebbe reso verosimile la sua minore età. L'autorità inferiore ha altresì constatato la competenza della Slovenia per condurre il seguito della sua procedura d'asilo, escludendo l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III in detto Paese. Inoltre, non sussisterebbero validi motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. 4.2 Con l'impugnativa, l'insorgente censura sostanzialmente una violazione del diritto federale e internazionale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio - in riferimento alla sua asserita minore età. 5. 5.1 Il ricorrente rimprovera anzitutto alla SEM di aver accertato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare la sua asserita minore età, violando in tal senso il principio inquisitorio. In particolare, la copia della tazkira (cfr. atto SEM n. 17/2) e la copia della tessera vaccinale prodotta in sede ricorsuale confermerebbero la veridicità delle sue allegazioni in punto alla minore età ed esse dovrebbero essere analizzate tenendo conto del contesto culturale afghano. Posti l'assente formazione scolastica dell'insorgente, la sua giovane età, il suo sviluppo personale e le esperienze vissute in occasione dell'espatrio, le sue dichiarazioni sarebbero plausibili e credibili, ciò che corroborerebbe la verosimiglianza della sua minore età. Per quanto attiene invece alla differente data di nascita registrata in Slovenia, il ricorrente lamenta il fatto che non avrebbe beneficiato di alcun interprete o rappresentante legale e che avrebbe compilato la scheda dei dati personali con l'aiuto di un altro ragazzo afghano, il quale gli avrebbe consigliato di indicare una data di nascita che l'avrebbe fatto risultare maggiorenne. Inoltre, la perizia medico-legale del 3 ottobre 2024 non costituirebbe un valido indizio a comprova della sua maggiore età; la SEM non avrebbe infatti debitamente tenuto conto dell'età minima risultante dall'esame odontostomatologico, sulla base della quale occorreva invece concludere per la sua minore età. 5.2 5.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (art. 8 RD III; cfr. per la questione la DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 e riferimenti). 5.2.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 5.2.3 L'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, e qualora la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, quest'ultimo sarà quindi tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b; Mathieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in: Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). 5.2.4 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di un richiedente asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia famigliare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, come nella presente fattispecie, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 e 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 OAsi 1). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede infine ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 5.2.5 Il Tribunale si è espresso, nel contesto dell'analisi circa la determinazione dell'età, sui principi generali applicabili alla forza probatoria delle perizie mediche. Secondo la prassi, sono pertinenti per la dimostrazione della minore rispettivamente maggiore età di una persona unicamente gli esiti degli esami della tomografia sterno-clavicolare e dello sviluppo dentale e non lo sono, invece, quelli della radiografia della mano e dell'esame fisico. I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne (DTAF 2018 VI/3). Secondo le linee guida del gruppo di lavoro "Arbeitsgemeinschaft für forensische Altersdiagnostik (AGFAD)" è utile per la stima dell'età unicamente il cosiddetto "principio dell'età minima", mentre calcoli sulla base di "valori medi" sono da considerare non adatti, in quanto, per raggiungere il livello di certezza necessario, dovrebbe esser considerata una deviazione standard almeno triplica (cfr. Società svizzera di medicina legale [SSML], Forensische Altersdiagnostik, Methodendokument Version 02, giugno 2022, pag. 4 segg. [in seguito: Methodendokument AGFAD]; cfr. anche fra le tante la sentenza del TAF D-2365/2024 del 1° maggio 2024 consid. 7.3.2). 5.2.6 Per quanto attiene agli esiti di tali esami, qualora entrambe le investigazioni (tomografia sterno-clavicolare ed esame dello sviluppo dentale) indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo scarsamente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli succitati, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Per quanto riguarda la tomografia sterno-clavicolare, a partire dallo stadio di ossificazione 3c, l'età di entrambi i sessi è quasi certamente superiore ai 18 anni. Ad ogni buon conto, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 5.3 5.3.1 Nel caso concreto, poiché contestate nel gravame, occorre anzitutto analizzare le risultanze della perizia medico-legale deputata all'accertamento dell'età del ricorrente (cfr. atto SEM n. 26/14). 5.3.2 L'esame odontostomatologico - fondato sulla valutazione del dente n. 38 - ha concluso per un'età media del ricorrente di 20.5 anni e indicato che la probabilità della maggiore età è superiore al 40.5% secondo gli studi Mincer e coll. Inoltre, analizzando più in dettaglio la tabella dei risultati riguardanti i diversi metodi di stima dell'età utilizzati dal medico-perito, si possono estrapolare l'età minima e massima relative a tale esame medico (cfr. sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-379/2023 consid. 6.3.3); nello specifico, la prima corrisponde a 16.37 anni (secondo il metodo Mincer e coll.) e la seconda a 20.4 anni (secondo il metodo Kahl e Schwarze). Dalla tomografia sterno-clavicolare è invece risultato uno stadio di calcificazione ossea 3c, corrispondente a un'età minima di 19.0 anni, e un'età massima di 30.0 anni. Come sopra esposto, in una tale costellazione, le linee guida AGFAD ritengono che l'età è quasi certamente superiore ai 18 anni (cfr. Methodendokument AGFAD, pag. 11, pto. 8.2). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), risultando dall'esame odontostomatologico un'età minima inferiore ai 18 anni e dalla tomografia sterno-clavicolare un'età minima superiore ai 18 anni, occorre verificare se vi è sovrapposizione tra gli intervalli, ovvero se i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti. Nel caso di specie, rilevasi che l'intervallo della tomografia sterno-clavicolare (19.0-30.0 anni) si sovrappone all'intervallo dell'esame odontostomatologico (16.37-20.4 anni). Di conseguenza, ai sensi della giurisprudenza sopraesposta, la maggiore età dell'interessato risulta essere altamente probabile (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati). 5.3.3 Va inoltre osservato che, contrariamente a quanto pretende l'interessato, il fatto che il campione utilizzato negli accertamenti medico-legali non fosse riferibile alla popolazione afghana risulta ininfluente per il giudizio (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.2; D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3; D-3045/2022 del 20 luglio 2022 consid. 7.3.3 con riferimenti). Le esigenze formali prescritte dalla giurisprudenza sono state altresì rispettate; il rapporto peritale non risulta infatti contraddittorio, si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, appare sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. 5.3.4 Pertanto, essendo l'esito degli accertamenti medici particolarmente concludente, permane un ridotto margine di apprezzamento delle ulteriori prove agli atti (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 5.4 5.4.1 Ad ogni buon conto, come più sotto illustrato, il Tribunale giudica che le allegazioni dell'interessato, unitamente agli altri atti di causa, non sono suscettibili di modificare tale conclusione. 5.4.2 Infatti occorre anzitutto rilevare che l'insorgente non ha presentato alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare, o quantomeno a rendere verosimile, l'asserita minore età. Egli si è infatti limitato a trasmettere una copia della tazkira (cfr. atto SEM n. 17/2), la quale possiede un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua manipolazione o falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 con riferimenti). Invero, anche in presenza di un esemplare autentico, le indicazioni temporali relative alla data di nascita possono non rispecchiare l'età effettiva (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2). Del resto, tale mezzo di prova appare incongruente, lo stesso è stato infatti rilasciato il (...) (secondo il calendario solare, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano) e indica curiosamente che il ricorrente nel (...) (secondo il calendario solare, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano) avesse (...) anni. Mal si spiega anzitutto il motivo di indicare, al momento del rilascio del documento nel (...), l'età che l'interessato avrebbe in futuro avuto nell'anno (...). Inoltre il mezzo di prova non dà atto di alcuna data di nascita. Come rilevato dall'autorità inferiore, vi è poi un'ulteriore incongruenza relativa alla data di rilascio della tazkira. Il ricorrente ha infatti affermato, in sede di audizione e contrariamente a quanto si evince dal documento, che lo stesso sarebbe stato rilasciato nel (...) (secondo il calendario solare, corrispondente al (...) nel calendario gregoriano), quando egli avrebbe avuto (...) anni (cfr. atto SEM n. 18/10 D4.03). A fronte di tali circostanze, il Tribunale giudica che alla tazkira versata agli atti non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. Neppure il certificato vaccinale, prodotto soltanto in fase ricorsuale ed in copia, appare essere rilevante a comprovare la minore età del ricorrente. Si rileva infatti che tale documento non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c OAsi 1 e, presentato in copia, non assume nessun valore probante rilevante, in quanto non può esserne vagliata l'autenticità, non potendo escludere che esso sia stato manipolato o falsificato. 5.4.3 Va poi osservato che le affermazioni in merito alla sua data di nascita e alla sua famiglia non apportano indizi credibili in favore dell'asserita minore età. Non risultano in particolare credibili le allegazioni dell'interessato secondo cui le contraddizioni sopraesposte relative alla data di rilascio della tazkira (cfr. supra consid. 5.4.2) e le dichiarazioni vaghe ed inconsistenti riguardanti i propri famigliari (cfr. atto SEM n. 18/10 D3.01) sarebbero attribuibili al suo scarso livello di scolarizzazione e al contesto socioculturale di provenienza. Nel corso dell'audizione il ricorrente ha affermato di non essere in grado di fare semplici calcoli, seppur avendo frequentato la scuola per 5 anni ("Non era una vera scuola. Anche la scuola era in una tenda.", cfr. atto SEM n. 18/10 D1.17.04 e D3.01). Tuttavia, in sede d'audizione, egli ha dimostrato di saper risolvere semplici calcoli e di avere una chiara cognizione temporale degli avvenimenti (cfr. atto SEM n. 18/10 segnatamente D1.17.04 e D5.02), pertanto tali censure vanno parimenti respinte. 5.4.4 Occorre infine rilevare che l'interessato ha dichiarato alle autorità differenti generalità: le autorità svizzere l'hanno registrato come A._______, nato il (...); mentre che quelle slovene come D._______, nato il (...). In sede di ricorso, egli ha giustificato tale discrepanza lamentando il fatto che non avrebbe beneficiato di alcun interprete o rappresentante legale e che avrebbe compilato la scheda dei dati personali con l'aiuto di un altro ragazzo afghano, il quale gli avrebbe consigliato di indicare una data di nascita che l'avrebbe fatto risultare maggiorenne. Anzitutto, non si può conferire alcun credito alle censure secondo cui l'errata registrazione della data di nascita sarebbe probabilmente imputabile all'assenza di un interprete e all'incomprensione della lingua dell'autorità competente. Invero, trattasi di una circostanza mai lamentata in sede di audizione e priva di ogni riscontro documentale. Allo stesso modo, le allegazioni relative al supporto ricevuto da parte di un ragazzo afghano per la compilazione della sua scheda personale risultano poco credibili e prive di riscontri agli atti. 5.5 Visto quanto precede, il Tribunale giudica che il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età. Di riflesso, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne e che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili. Ciò posto, non v'è quindi spazio per un'applicazione del principio in dubio pro minor, al quale egli riferisce nella sua impugnativa, né del principio dell'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art. 3 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107; cfr. in questo senso le sentenze del TAF D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 5.2.4; D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2).

6. L'oggetto del contendere è quindi determinare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ha ritenuto la Slovenia competente per la trattazione della procedura d'asilo dell'interessato. 7. 7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Nella procedura di ripresa in carico ai sensi del RD III (inglese: take back), come è il caso di specie, la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del Regolamento in parola e previa accettazione - espressa o tacita - di ripresa in carico da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento della persona interessata. 7.2 Nel caso concreto, il ricorrente ha depositato una pregressa domanda d'asilo in Slovenia il 31 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 8/1). Dopo aver effettuato l'audizione per minorenni non accompagnati e aver ricevuto informazioni da parte delle autorità slovene, l'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa slovena, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in data 2 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 23/5), accettata esplicitamente l'8 ottobre seguente (cfr. atto SEM n. 30/2). 7.3 7.3.1 In questo contesto, il ricorrente censura una violazione dell'obbligo d'informazione disposto dall'art. 23 par. 4 RD III - comportante la privazione di valore giuridico dell'accettazione da parte della Slovenia - nella misura in cui la SEM avrebbe trasmesso delle informazioni parziali e incomplete alle omologhe autorità slovene. In particolare, egli rimprovera all'autorità opponente di non aver trasmesso alla Slovenia una copia della perizia medico-legale del 3 ottobre 2024, nonché della tazkira e della tessera vaccinale versate gli atti. Per i motivi che seguono, tali argomenti vanno respinti. 7.3.2 Nel formulario di ripresa in carico inoltrato alla Slovenia (cfr. atto SEM n. 23/5), la SEM ha infatti chiaramente indicato sia le generalità dichiarate dall'interessato (A._______, nato il ([...], Afghanistan) sia quelle registrate in Slovenia (D._______, nato il [...], Afghanistan). Le omologhe autorità slovene sono state inoltre informate che, in Svizzera, l'interessato si era dichiarato minorenne e che, posta l'assenza di documenti originali d'identità, la SEM nutriva seri dubbi circa la sua minore età, in merito alla quale erano ancora pendenti degli accertamenti (cfr. atto SEM n. 23/5). Ne discende quindi che l'autorità inferiore ha fornito sufficienti elementi affinché la Slovenia potesse determinarsi sulla sua competenza (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 7.2.3; D-5675/2023 del 1° marzo 2024 consid. 7.5; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 6). 7.3.3 In altre parole, la SEM non era obbligata a trasmettere alle autorità slovene ulteriori informazioni - riguardanti segnatamente la contestazione dell'età dichiarata dall'insorgente. Del resto, anche in Slovenia quest'ultimo è stato registrato quale maggiorenne (cfr. atto SEM n. 22/1) e, qualora detto Paese avesse voluto ottenere ulteriori delucidazioni o informazioni dalla Svizzera per potersi determinare sull'età dell'interessato, avrebbe potuto farlo sulla base dell'art. 34 RD III. Avendovi rinunciato, le autorità slovene hanno dimostrato di avere sufficienti elementi per potersi determinare con cognizione di causa sulla propria competenza; del resto, le stesse hanno esplicitamente ammesso il ricorrente sul proprio territorio con scritto dell'8 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 30/2), ovvero solamente 6 giorni seguenti la richiesta da parte della Svizzera (cfr. atto SEM n. 23/5). Va dipoi evidenziato che la tazkira, la tessera vaccinale e la perizia relativa alla determinazione dell'età non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2023, al quale rimandano gli artt. 22 par. 3 cum 23 par. 4 RD III (cfr. sentenze del TAF D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 7.2.3.3; D-5113/2023 del 6 novembre 2023 consid. 6.3). Ciò posto, tali elementi non devono essere ritenuti soggetti ad un obbligo di trasmissione (cfr. la sentenza precitata del TAF D-5113/2023 consid. 6.3.1). In questo senso, le sentenze del TAF D-2271/2023 del 3 maggio 2023 e D-4737/2023 del 20 agosto 2024 di cui si prevale il ricorrente, riguardanti fattispecie che si discostano manifestamente da quella qui in esame, non possono corroborare le censure proposte. In particolare, occorre rilevare che, in quest'ultima sentenza e contrariamente al caso qui in esame, le competenti autorità croate hanno unicamente implicitamente accettato il take back dell'interessato. Per queste ragioni, il Tribunale non ravvisa alcuna violazione del principio della buona fede tra gli Stati e neppure dell'obbligo d'informazioni di cui all'art. 23 par. 4 RD III. 7.3.4 In esito, sulla base della richiesta di ripresa in carico a lei indirizzata dalla SEM il 2 ottobre 2024, la Slovenia ha quindi validamente riconosciuto la sua competenza per la trattazione della procedura d'asilo dell'interessato. 7.4 A titolo abbondanziale, occorre infine rilevare che il presunto obbligo di prelievo delle impronte digitali contro la propria volontà, asserito dal ricorrente, poco muta. Da una parte, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]) e dall'altra, egli non dispone di una scelta autonoma dello Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). 8. 8.1 In relazione al trasferimento del ricorrente in Slovenia, si tratta ora di esaminare se vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in tale Paese delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 8.2 A tale riguardo, è anzitutto opportuno ricordare che la Slovenia è legata alla CartaUE nonché alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU e alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Questo Stato è quindi presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto all'esame della loro domanda secondo una procedura giusta ed equa, nonché garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 8.3 Il Tribunale ha già statuito che non vi è alcun motivo fondato di ritenere che esistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Slovenia (cfr. le sentenze del TAF E-3364/2024 del 3 giugno 2024; E-5940/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 6.2; D-3760/2022 del 7 settembre 2022; D-3777/2022 del 1° settembre 2022). Inoltre, né dagli atti di causa, né dal gravame si evincono dei motivi fondati per ritenere il contrario. 8.4 In assenza di una pratica da parte della Slovenia di violazioni sistematiche delle norme comunitarie in materia, la presunzione del rispetto dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, va pertanto confermata. Di riflesso, non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III. 9. 9.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Slovenia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. L'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Inoltre se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, segnatamente la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 9.2 Occorre anzitutto rilevare che l'insorgente non contesta la mancata applicazione della clausola di sovranità da parte dell'autorità inferiore. Il Tribunale si limita pertanto a ricordare che, in caso di necessità, egli potrà rivolgersi alle competenti autorità slovene, eventualmente tramite le vie legali, al fine di pretendere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-5891/2024 del 23 settembre 2024). Infine, anche dal profilo medico, posta la presenza di un unico rapporto medico attestante una sospetta gastrite (cfr. atto SEM n. 44/2), il Tribunale non ravvisa alcun elemento ostativo al suo trasferimento in Slovenia in ragione del suo stato valetudinario secondo la giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del TAF F-7162/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.5). 9.3 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Slovenia si conferma competente per la presa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.

10. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

12. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 ottobre 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 55 ad art. 56 PA).

15. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: