Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5891/2024 Sentenza del 23 settembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 settembre 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) agosto 2024, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 29 agosto 2024, da cui si evince che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo precedente in Slovenia il (...), la richiesta di ripresa in carico del 29 agosto 2024, presentata dalla SEM alla competente autorità slovena, e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), l'accettazione del 4 settembre 2024, delle autorità slovene, di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) settembre 2024, la decisione della SEM del 13 settembre 2024 - notificata il 16 settembre 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-22/1) nell'ambito della quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica sottoscritto dall'interessato il 2 settembre 2024 (cfr. n. 14/1 e 23/1) - di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Slovenia, il ricorso del 18 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il succitato provvedimento, dove egli ha concluso, a titolo procedurale, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché all'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; e nel merito, secondo il senso, all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che il ricorso è manifestamente infondato, per i motivi che seguono, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino, il ricorrente ha segnatamente negato di aver presentato una domanda d'asilo in Slovenia, affermando che le autorità slovene gli avrebbero prelevato le impronte digitali con la forza dicendogli che sarebbe servito al fine di ricevere il cibo; che egli non avrebbe voluto chiedere asilo in Slovenia e che sarebbe sempre stata sua intenzione quella di giungere in Svizzera; che per i motivi che precedono, egli si è opposto ad un suo ritorno in Slovenia; che inoltre lui non vorrebbe tornare nel predetto Stato, in quanto nei (...) giorni che avrebbe ivi trascorso, non si sarebbe sentito al sicuro, proprio come in Afghanistan; che invero su suolo sloveno gli si sarebbero avvicinati dei passatori a chiedergli dei soldi; che per quanto attiene al suo stato di salute, egli ha allegato di stare bene (cfr. n. 19/2), che nella decisione avversata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Slovenia per condurre il seguito del procedimento della domanda d'asilo dell'insorgente, e che le sue dichiarazioni rese nell'ambito del colloquio Dublino non confuterebbero la stessa, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che non vi sarebbero inoltre elementi concreti per ritenere che le autorità slovene non rispetterebbero gli obblighi internazionali che si impongono o che non svolgerebbero correttamente la procedura di asilo e allontanamento; che proseguendo, l'autorità sindacata ha escluso che vi siano ragioni per applicare l'art. 16 par. 1 RD III; che infine non sussisterebbero neppure motivi d'ordine personale o umanitari, in modo particolare dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, per l'applicazione delle clausole discrezionali, anche poiché egli potrà rivolgersi alle autorità di polizia slovene competenti nel caso in cui fosse esposto a delle minacce concrete o non si sentisse al sicuro, che nel suo ricorso, il ricorrente contesta la competenza della Slovenia alla trattazione della sua domanda d'asilo e chiede l'applicazione della clausola di sovranità giusta l'art. 17 par. 1 RD III; che dapprima egli sostiene di essere stato obbligato a registrare le sue impronte digitali e di non aver mai chiesto protezione alla Slovenia; che in tal senso la sua incolumità fisica sarebbe stata in pericolo e lo sarebbe in futuro nel caso di un suo ritorno nel precitato Paese, in quanto la polizia slovena avrebbe abusato del suo potere prelevandogli le impronte con la forza e decidendo che egli stava chiedendo protezione; che inoltre nei (...) giorni di sua permanenza nel detto Stato, egli sarebbe stato abbandonato a sé stesso, non gli sarebbero stati forniti dei vestiti puliti ed il cibo sarebbe stato pochissimo; che tale situazione s'inquadrerebbe nella volontà della politica slovena, che da anni metterebbe in atto pesanti restrizioni ai diritti dei rifugiati, che verrebbero trattati come criminali, che innanzitutto la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che inoltre, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che venendo al caso concreto, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM il 29 agosto 2024 all'indirizzo della sua omologa slovena, e basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 15/6), è stata espressamente accettata da quest'ultima entro il termine prescritto all'art. 25 par. 1 RD III, il 4 settembre 2024, fondandosi sulla stessa norma precitata (cfr. n. 17/2), che di conseguenza, la competenza della Slovenia è di principio data, che le argomentazioni reiterate dal ricorrente nel ricorso, circa il prelevamento delle sue impronte digitali da parte delle autorità slovene di polizia senza il suo consenso, procedere in nessun modo qualificabile come abusivo da parte delle medesime come invece lamentato dal ricorrente nel gravame, non sono in grado di confutare la suddetta competenza, che in merito si rileva invero, come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]), che per quanto poi attiene alle circostanze che in Slovenia egli sarebbe stato abbandonato a sé stesso, che non gli avrebbero fornito dei vestiti puliti e che il cibo sarebbe stato pochissimo, tali asserti, del tutto nuovi, inconsistenti e manchevoli di qualsivoglia documentazione probante gli stessi, non sono neppure atti a confutare la competenza del precitato Stato membro; che in merito si osserva ancora come il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà così la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo - in casu la Svizzera - che offre, a suo vedere, le migliori condizioni d'accoglienza, principio già rammentato a ragione dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3), che proseguendo nell'analisi, anche l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che né dagli atti di causa né dalle argomentazioni ricorsuali del tutto nuove, generiche e non supportate da alcun elemento o prova di qualsivoglia sostanza e concretezza, si evincono dei motivi fondati per ritenere che in Slovenia sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE, come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-3364/2024 del 3 giugno 2024 con ulteriori riferimenti citati), che altresì, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. anche DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), non è confutata in specie, che difatti l'insorgente non ha fornito né nelle sue allegazioni rese dinanzi all'autorità inferiore, né con il gravame, degli indizi concreti e sostanziati, che permettano di ritenere che le autorità slovene non procederanno ad un esame della sua domanda d'asilo rispettosa delle normative comunitarie ed internazionali in materia, né che le avrebbero violate in passato, che a tal proposito si osserva ancora come, essendo la Slovenia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - ciò che non ha mai addotto di aver fatto durante il suo brevissimo soggiorno nel suddetto Stato, se ritenesse che le autorità slovene siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, in particolare attinenti alla direttiva accoglienza, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che occorre ancora esaminare se, come lo richiede l'insorgente nel ricorso, nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che anzitutto, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti, nemmeno in fase ricorsuale visti i suoi asserti nuovi e inconsistenti resi in tale contesto, suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che del resto, egli potrà indirizzarsi alle autorità slovene per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la predetta direttiva, eventualmente esigendole per vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che egli non ha né asserito né dimostrato di aver fatto in passato, o ancora di essersi rivolto alle varie organizzazioni non governative presenti in loco, per richiedere l'aiuto da lui necessitato, che anche dal profilo medico il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede agli atti all'inserto documenti medici che attesterebbero di una qualsivoglia problematica di salute dell'insorgente, confermando quindi quanto asserito da quest'ultimo, ovvero di beneficiare di un buono stato di salute (cfr. n. 19/2); che pertanto non vi sono in specie problemi di salute che risulterebbero ostativi ad un suo trasferimento in Slovenia secondo la giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che del resto, se egli dovesse necessitare di cure mediche, le stesse sono reperibili in Slovenia, Paese che dispone di strutture mediche sufficienti ed accessibili (cfr. sentenze del Tribunale F-4455/2024 del 30 luglio 2024 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit., D-4104/2023 del 2 agosto 2023), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di suddette disposizioni da parte della Svizzera, la Slovenia è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda del ricorrente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo allo stesso, risulta divenuta senza oggetto, che altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta, che pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: