Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.2 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Slovenia ha accettato la riammissione del ricorrente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che conferma la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1456/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 8.3; F-5379/2025 del 25 luglio 2025 consid. 5.2), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Slovenia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerato lo stato di salute documentato del ricorrente (stato generale buono, salvo una contusione/lussazione del pollice), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Essa ha sufficientemente accertato lo stato di salute del ricorrente e ha indicato le sue problematiche anche nelle modalità di trasferimento. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Slovenia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.
E. 2.2 Non muta tale conclusione il fatto che il ricorrente faccia valere, in maniera generica e per la prima volta in sede ricorsuale, che il rilievo delle sue impronte digitali in Slovenia non sarebbe avvenuto volontariamente e che la sua registrazione in detto Stato sarebbe pertanto invalida. Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la competenza della Slovenia, visto che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Nel colloquio Dublino il ricorrente ha dichiarato di non avere problemi con la Slovenia. Le censure proposte nel gravame dal ricorrente, relative al presunto trauma da lui asseritamente subito e alle sue affermazioni, riguardanti rischi per la sua sicurezza in caso di trasferimento verso la Slovenia - formulate in maniera generica e fatte valere per la prima volta in questa sede - non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Il ricorrente, infatti, non ha circostanziato per quali motivi egli correrebbe un rischio concreto di violenze, maltrattamenti o trattamenti degradanti in tale Stato. Neppure dagli atti emergono elementi concreti atti a far ritenere che il ricorrente, in caso di trasferimento verso la Slovenia, sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 3 CEDU, ovvero verrebbe rinviato, in violazione del principio del divieto di respingimento, nel suo Stato d'origine, oppure che, rientrando in tale Paese, si troverebbe in una situazione di indigenza esistenziale. Le censure sollevate con il ricorso risultano insufficientemente sostanziate e non comprovate.
E. 3 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.
E. 4 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 26 novembre 2025.
E. 5 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-9079/2025 Sentenza del 2 dicembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Aisha Luisoni. Parti A._______, nato il (...), Marocco, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 novembre 2025 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 2 novembre 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Slovenia il 19 agosto 2025. B. Il 4 novembre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha richiesto alla sua omologa slovena la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). C. Il 5 novembre 2025, in presenza della sua rappresentante legale, si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III, nell'ambito del quale l'interessato si è espresso in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Slovenia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. D. In data 7 novembre 2025, le autorità slovene hanno risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico dell'interessato, fondandosi sulla disposizione invocata dalla SEM. E. Con decisione del 17 novembre 2025, notificata il 19 novembre 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Slovenia, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. F. Lo stesso giorno, il rappresentante legale ha comunicato alla SEM la cessazione del mandato. G. Con ricorso del 25 novembre 2025, il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo, secondo il senso, all'annullamento della decisione impugnata e al suo riesame, considerando le circostanze da lui invocate. H. Il 26 novembre 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Slovenia. Diritto: 1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Slovenia ha accettato la riammissione del ricorrente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, ciò che conferma la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di asilo e di rinvio. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1456/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2; D-6639/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 8.3; F-5379/2025 del 25 luglio 2025 consid. 5.2), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Slovenia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerato lo stato di salute documentato del ricorrente (stato generale buono, salvo una contusione/lussazione del pollice), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Essa ha sufficientemente accertato lo stato di salute del ricorrente e ha indicato le sue problematiche anche nelle modalità di trasferimento. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Slovenia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 2.2. Non muta tale conclusione il fatto che il ricorrente faccia valere, in maniera generica e per la prima volta in sede ricorsuale, che il rilievo delle sue impronte digitali in Slovenia non sarebbe avvenuto volontariamente e che la sua registrazione in detto Stato sarebbe pertanto invalida. Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la competenza della Slovenia, visto che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Nel colloquio Dublino il ricorrente ha dichiarato di non avere problemi con la Slovenia. Le censure proposte nel gravame dal ricorrente, relative al presunto trauma da lui asseritamente subito e alle sue affermazioni, riguardanti rischi per la sua sicurezza in caso di trasferimento verso la Slovenia - formulate in maniera generica e fatte valere per la prima volta in questa sede - non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Il ricorrente, infatti, non ha circostanziato per quali motivi egli correrebbe un rischio concreto di violenze, maltrattamenti o trattamenti degradanti in tale Stato. Neppure dagli atti emergono elementi concreti atti a far ritenere che il ricorrente, in caso di trasferimento verso la Slovenia, sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ai sensi dell'art. 3 CEDU, ovvero verrebbe rinviato, in violazione del principio del divieto di respingimento, nel suo Stato d'origine, oppure che, rientrando in tale Paese, si troverebbe in una situazione di indigenza esistenziale. Le censure sollevate con il ricorso risultano insufficientemente sostanziate e non comprovate. 3. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.
4. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 26 novembre 2025. 5. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Aisha Luisoni Data di spedizione: