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F-7162/2024

F-7162/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-25 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.2 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).

E. 5.1 Venendo alla presente disamina, dapprima si osserva che in Bulgaria il ricorrente è stato registrato con la data di nascita del 22 gennaio 2002 e che, all'entrata in Svizzera, ha invece indicato la data di nascita del 3 maggio 2006 sul foglio dei dati personali. L'8 ottobre 2024, l'interessato ha indicato per iscritto di aver compilato in modo errato il foglio dei dati personali, di avere attualmente 17 anni e quindi di essere un minorenne non accompagnato. In questa occasione, ha presentato una copia della sua taskara, dalla quale risulta che avrebbe avuto 13 anni nell'anno 1339 (equivalente all'anno 2020-2021 secondo il calendario gregoriano). Il 18 ottobre 2024, il ricorrente ha presentato una copia della sua scheda vaccinale, dalla quale si evince la data di nascita del 1° agosto 2007.

E. 5.2 Quanto alla taskara e al certificato vaccinale, prodotti dall'insorgente soltanto in copia, il loro valore probatorio è ridotto, in quanto non è possibile verificarne l'autenticità e non si può escludere una loro manipolazione o falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e i riferimenti citati).

E. 5.3 Durante l'audizione RMNA, il ricorrente ha asserito di essere nato il 10 maggio 1386 (secondo il calendario solare, equivalente al 1° agosto 2007) e di avere 17 anni 2 mesi e 23 giorni.

E. 5.3.1 Interrogato in merito alla compilazione del foglio sui dati personali al suo arrivo al CFA, dove è menzionato che la sua data di nascita sarebbe il 3 maggio 2006, dunque maggiorenne, il ricorrente ha dichiarato di aver chiesto aiuto a un altro ragazzo per evitare errori. Avrebbe detto al ragazzo di avere 17 anni e quest'ultimo avrebbe poi annotato la data del 3 maggio 2006. Quando è stato interrogato sulla ragione per cui non avesse menzionato al ragazzo la sua data di nascita precisa, ha risposto di essere stato stanco, appena arrivato da un viaggio difficile, senza la sua taskara, e di aver dimenticato la sua data di nascita in quel momento. Alla domanda relativa alle ragioni per cui l'8 ottobre 2024 aveva indicato alla sua rappresentante l'età generica di 17 anni e non una data esatta, il ricorrente ha risposto che in quel momento avrebbe avuto con sé la sua taskara e che, secondo quel documento, aveva 17 anni e due mesi. Tuttavia, sulla base di tale documento, non è possibile determinare l'età in mesi, ma solo in anni. Interrogato al riguardo, il ricorrente ha dichiarato di essersi fatto aiutare da un amico che gli avrebbe detto che, secondo la taskara, aveva 17 anni e due mesi e di non essere bravo in matematica. Per quanto riguarda la data di nascita registrata in Bulgaria, ovvero il 22 gennaio 2022, il ricorrente dichiara che le autorità bulgare non gli avrebbero chiesto la data di nascita, ma solo l'età e che avrebbe dichiarato di avere circa 17 anni.

E. 5.3.2 Nel complesso, le informazioni vaghe e inverosimili fornite dal ricorrente non possono essere utilizzate come elementi atti a rendere verosimile la sua minore età. L'affermazione, non comprovata e non circostanziata, secondo cui le autorità bulgare abbiano inserito una data arbitraria come data di nascita del richiedente non è credibile. Lo stesso vale per l'affermazione secondo cui, al momento dell'entrata in Svizzera, abbia chiesto a un ragazzo di inserire i suoi dati e che il ragazzo abbia inventato una data di nascita. Non appare credibile che il ricorrente affermi di non aver voluto commettere errori e di aver chiesto a un altro ragazzo di compilare il suo modulo e che quest'ultimo avrebbe scritto una data di nascita esatta in modo causale, sebbene il ricorrente avesse indicato solo la sua età attuale. L'affermazione secondo la quale sapeva dalla sua taskara di avere 17 anni e due mesi è falsa e rafforza ulteriormente l'implausibilità delle sue dichiarazioni.

E. 5.3.3 Le evidenti incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel livello di alfabetizzazione e le condizioni socioculturali di provenienza, che secondo il ricorrente sarebbero atte a giustificare eventuali imprecisioni delle dichiarazioni rese dall'interessato in ordine a tempie ed eventi del proprio vissuto, come proposto nel ricorso. Difatti tali suoi asserti si scontrano con altre sue affermazioni che sono risultate piuttosto precise e chiare rispetto ad elementi della sua biografia. Ciò che non può invece essere detto per le dichiarazioni inerenti alla propria età.

E. 5.4 In conclusione, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece chiesto dalla sua rappresentante legale nel gravame. Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale è giunta l'autorità di prime cure, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata, per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Inoltre, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, questa valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione.

E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento.

E. 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che il richiedente ha inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria, il 10 settembre 2024. Dopo aver effettuato l'audizione RMNA, ritenendo inverosimile la minore età da lui allegata, l'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa bulgara, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in data 25 ottobre 2024. La Bulgaria ha risposta affermativamente entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III, il 1° novembre 2024, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data.

E. 7.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 7.2 A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2).

E. 7.3 Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 7.4 Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3). Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a dei rapporti redatti da organismi internazionali non sono in grado, di per sé sole, di far giungere il Tribunale ad altra conclusione

E. 7.5 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda.

E. 8.2 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha rilevato, in sostanza, che nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, egli sarebbe esposto a delle condizioni d'accoglienza e di trattamento della sua domanda d'asilo lacunose e carenti. Egli temerebbe quindi, anche poiché avrebbe sperimentato direttamente le condizioni di violenza da parte degli agenti bulgari, di essere respinto senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata correttamente in tale Stato, in assenza di garanzie procedurali. Vi sarebbe quindi il rischio per l'insorgente, di subire delle misure che violino l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE. In tale contesto, egli si è prevalso - implicitamente - dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 Oasi.

E. 8.3 Per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza in Bulgaria, sebbene siano in parte da ritenere come difficili - visto le fotografie presentate -, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, le critiche mosse al riguardo non raggiungono un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli artt. 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche adendo le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. la sentenza precitata del TAF D-424/2024 consid. 8.3.2.2 e la sentenza F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4).

E. 8.4 Infine, le allegazioni circa i maltrattamenti ch'egli avrebbe subito da parte della polizia bulgara non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Bulgaria (cfr. l'accettazione delle autorità bulgare) rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovata nei confronti della polizia in quanto persona straniera entrata clandestinamente su suolo bulgaro.

E. 8.5 In merito al suo stato di salute, durante l'audizione RMNA il ricorrente ha dichiarato di soffrire di un problema al naso che gli provoca dolore alla testa e difficoltà a respirare. Va evidenziato al proposito, che il ricorrente non ha contattato Medic-Help durante il suo soggiorno al CFA. Le suesposte problematiche mediche non sono di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Bulgaria del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto ad un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193 e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139). Per le stesse ragioni, non si può considerare che l'interessato sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 s.). D'altronde, la Bulgaria dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. la precitata sentenza del TAF F-64/2024 consid. 4.4). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in Bulgaria.

E. 8.6 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III. Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 9 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

E. 11 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7162/2024 Sentenza del 25 novembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Aileen Truttmann,Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nato il 1° gennaio 2006, Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 novembre 2024. Fatti: A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 30 settembre 2024, asserendo di essere nato il 3 maggio 2006. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 2 ottobre 2024, è risultato che il richiedente ha inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria, il 10 settembre 2024. B. L'8 ottobre 2024, l'interessato ha indicato per iscritto di aver compilato in modo sbagliato il foglio dei dati personali, di avere attualmente 17 anni e di essere dunque un minorenne non accompagnato. In tale occasione ha fornito una copia della sua taskara dalla quale risulta di aver avuto 13 anni nell'anno 1339 (anno 2020-2021 secondo il calendario gregoriano). C. Il 18 ottobre 2024, il ricorrente ha trasmesso in copia la sua scheda vaccinale dalla quale si evince la data di nascita del 1° agosto 2007. D. In data 23 ottobre 2024, con l'interessato si è tenuta la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati in presenza della sua rappresentante legale. In tale contesto, egli ha fatto valere di essere nato il 10 maggio 1386, che corrisponde al 1° agosto 2007. E. Il medesimo giorno dell'audizione, la SEM ha registrato la data di nascita del 1° gennaio 2006 nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). F. Il 25 ottobre 2024, la SEM ha presentato all'autorità bulgara preposta, una domanda di ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) (cfr. atto della SEM n. 19/5). G. Il 1° novembre 2024, le autorità bulgare preposte, hanno accettato la ripresa in carico dell'interessato, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Hanno inoltre indicato che il richiedente è stato registrato con la data di nascita del 22 gennaio 2002. H. Con decisione del 4 novembre 2024, notificata il 7 novembre 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura, nonché osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. I. Il 14 novembre 2024, l'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando, in limine, la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito l'annullamento della decisione impugnata e l'accoglimento del presento ricorso e trasmissione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per il completamento dell'istruzione. Contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento del relativo anticipo. J. In data 15 novembre 2024 il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5. 5.1. Venendo alla presente disamina, dapprima si osserva che in Bulgaria il ricorrente è stato registrato con la data di nascita del 22 gennaio 2002 e che, all'entrata in Svizzera, ha invece indicato la data di nascita del 3 maggio 2006 sul foglio dei dati personali. L'8 ottobre 2024, l'interessato ha indicato per iscritto di aver compilato in modo errato il foglio dei dati personali, di avere attualmente 17 anni e quindi di essere un minorenne non accompagnato. In questa occasione, ha presentato una copia della sua taskara, dalla quale risulta che avrebbe avuto 13 anni nell'anno 1339 (equivalente all'anno 2020-2021 secondo il calendario gregoriano). Il 18 ottobre 2024, il ricorrente ha presentato una copia della sua scheda vaccinale, dalla quale si evince la data di nascita del 1° agosto 2007. 5.2. Quanto alla taskara e al certificato vaccinale, prodotti dall'insorgente soltanto in copia, il loro valore probatorio è ridotto, in quanto non è possibile verificarne l'autenticità e non si può escludere una loro manipolazione o falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e i riferimenti citati). 5.3. Durante l'audizione RMNA, il ricorrente ha asserito di essere nato il 10 maggio 1386 (secondo il calendario solare, equivalente al 1° agosto 2007) e di avere 17 anni 2 mesi e 23 giorni. 5.3.1. Interrogato in merito alla compilazione del foglio sui dati personali al suo arrivo al CFA, dove è menzionato che la sua data di nascita sarebbe il 3 maggio 2006, dunque maggiorenne, il ricorrente ha dichiarato di aver chiesto aiuto a un altro ragazzo per evitare errori. Avrebbe detto al ragazzo di avere 17 anni e quest'ultimo avrebbe poi annotato la data del 3 maggio 2006. Quando è stato interrogato sulla ragione per cui non avesse menzionato al ragazzo la sua data di nascita precisa, ha risposto di essere stato stanco, appena arrivato da un viaggio difficile, senza la sua taskara, e di aver dimenticato la sua data di nascita in quel momento. Alla domanda relativa alle ragioni per cui l'8 ottobre 2024 aveva indicato alla sua rappresentante l'età generica di 17 anni e non una data esatta, il ricorrente ha risposto che in quel momento avrebbe avuto con sé la sua taskara e che, secondo quel documento, aveva 17 anni e due mesi. Tuttavia, sulla base di tale documento, non è possibile determinare l'età in mesi, ma solo in anni. Interrogato al riguardo, il ricorrente ha dichiarato di essersi fatto aiutare da un amico che gli avrebbe detto che, secondo la taskara, aveva 17 anni e due mesi e di non essere bravo in matematica. Per quanto riguarda la data di nascita registrata in Bulgaria, ovvero il 22 gennaio 2022, il ricorrente dichiara che le autorità bulgare non gli avrebbero chiesto la data di nascita, ma solo l'età e che avrebbe dichiarato di avere circa 17 anni. 5.3.2. Nel complesso, le informazioni vaghe e inverosimili fornite dal ricorrente non possono essere utilizzate come elementi atti a rendere verosimile la sua minore età. L'affermazione, non comprovata e non circostanziata, secondo cui le autorità bulgare abbiano inserito una data arbitraria come data di nascita del richiedente non è credibile. Lo stesso vale per l'affermazione secondo cui, al momento dell'entrata in Svizzera, abbia chiesto a un ragazzo di inserire i suoi dati e che il ragazzo abbia inventato una data di nascita. Non appare credibile che il ricorrente affermi di non aver voluto commettere errori e di aver chiesto a un altro ragazzo di compilare il suo modulo e che quest'ultimo avrebbe scritto una data di nascita esatta in modo causale, sebbene il ricorrente avesse indicato solo la sua età attuale. L'affermazione secondo la quale sapeva dalla sua taskara di avere 17 anni e due mesi è falsa e rafforza ulteriormente l'implausibilità delle sue dichiarazioni. 5.3.3. Le evidenti incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel livello di alfabetizzazione e le condizioni socioculturali di provenienza, che secondo il ricorrente sarebbero atte a giustificare eventuali imprecisioni delle dichiarazioni rese dall'interessato in ordine a tempie ed eventi del proprio vissuto, come proposto nel ricorso. Difatti tali suoi asserti si scontrano con altre sue affermazioni che sono risultate piuttosto precise e chiare rispetto ad elementi della sua biografia. Ciò che non può invece essere detto per le dichiarazioni inerenti alla propria età. 5.4. In conclusione, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece chiesto dalla sua rappresentante legale nel gravame. Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale è giunta l'autorità di prime cure, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata, per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Inoltre, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, questa valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. 6. 6.1. Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. 6.2. Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che il richiedente ha inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria, il 10 settembre 2024. Dopo aver effettuato l'audizione RMNA, ritenendo inverosimile la minore età da lui allegata, l'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa bulgara, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in data 25 ottobre 2024. La Bulgaria ha risposta affermativamente entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III, il 1° novembre 2024, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data. 7. 7.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 7.2. A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). 7.3. Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 7.4. Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3). Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a dei rapporti redatti da organismi internazionali non sono in grado, di per sé sole, di far giungere il Tribunale ad altra conclusione 7.5. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 8.2. Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha rilevato, in sostanza, che nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, egli sarebbe esposto a delle condizioni d'accoglienza e di trattamento della sua domanda d'asilo lacunose e carenti. Egli temerebbe quindi, anche poiché avrebbe sperimentato direttamente le condizioni di violenza da parte degli agenti bulgari, di essere respinto senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata correttamente in tale Stato, in assenza di garanzie procedurali. Vi sarebbe quindi il rischio per l'insorgente, di subire delle misure che violino l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE. In tale contesto, egli si è prevalso - implicitamente - dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 Oasi. 8.3. Per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza in Bulgaria, sebbene siano in parte da ritenere come difficili - visto le fotografie presentate -, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, le critiche mosse al riguardo non raggiungono un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli artt. 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche adendo le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. la sentenza precitata del TAF D-424/2024 consid. 8.3.2.2 e la sentenza F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4). 8.4. Infine, le allegazioni circa i maltrattamenti ch'egli avrebbe subito da parte della polizia bulgara non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Bulgaria (cfr. l'accettazione delle autorità bulgare) rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovata nei confronti della polizia in quanto persona straniera entrata clandestinamente su suolo bulgaro. 8.5. In merito al suo stato di salute, durante l'audizione RMNA il ricorrente ha dichiarato di soffrire di un problema al naso che gli provoca dolore alla testa e difficoltà a respirare. Va evidenziato al proposito, che il ricorrente non ha contattato Medic-Help durante il suo soggiorno al CFA. Le suesposte problematiche mediche non sono di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Bulgaria del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto ad un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193 e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139). Per le stesse ragioni, non si può considerare che l'interessato sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 s.). D'altronde, la Bulgaria dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. la precitata sentenza del TAF F-64/2024 consid. 4.4). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in Bulgaria. 8.6. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III. Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

9. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

11. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch