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D-3757/2024

D-3757/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-17 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3757/2024 Sentenza del 17 giugno 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 11 giugno 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 16 aprile 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 2/2), pretendendosi minorenne, l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 18 aprile 2024 dal quale risultava che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) gennaio 2024 e in Croazia il (...) aprile 2024 (cfr. atto della SEM n. 8/1), il verbale della prima audizione RMNA del 13 maggio 2024, durante la quale è stato concesso il diritto di essere sentito circa la competenza di Bulgaria e Croazia (cfr. atto della SEM n. 15/10), la concessione del diritto di essere sentito da parte della SEM, durante la suddetta audizione RMNA, circa la modifica della data di nascita dell'interessato e la relativa mutazione della stessa nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) avvenuta il medesimo giorno dell'audizione (cfr. atto della SEM n. 14/2), la richiesta di ripresa in carico del 13 maggio 2024 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità croate (cfr. atto della SEM n. 16/5), la risposta negativa da parte delle autorità croate alla richiesta di ripresa in carico del 27 maggio 2024 (cfr. atto della SEM n. 20/1), la richiesta di ripresa in carico del 27 maggio 2024 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità bulgare (cfr. atto della SEM n. 21/6), l'accettazione del 10 giugno 2024 della suddetta richiesta da parte delle autorità bulgare in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. atto della SEM n. 25/1), la decisione della SEM dell'11 giugno 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto della SEM n. 30/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, la dichiarazione del 12 giugno 2024 di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale (cfr. atto della SEM n. 31/1), il ricorso del 13 giugno 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato), presentato in lingua inglese dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM ove l'insorgente, secondo il senso, ha avversato la predetta decisione dell'autorità inferiore, opponendosi al suo trasferimento in Bulgaria, e ha chiesto che la procedura venga effettuata in Svizzera, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che in applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502), che nella presente disamina, il ricorrente ha presentato il suo ricorso in lingua inglese, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che per i motivi che seguono e in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia a ordinare una traduzione del memoriale ricorsuale in una lingua ufficiale svizzera; che tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dall'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è in principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che occorre, nel merito, chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che in tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III), che per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo; che in presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e relativi riferimenti), che l'insorgente non ha fornito alcun documento d'identità originale e autentico atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età; che, per quanto attiene le affermazioni in merito alla sua biografia, non si distinguono per consistenza e coerenza; che le sue affermazioni relative alla propria data di nascita, l'età durante l'inizio e la fine della scuola e al momento in cui ha lasciato il proprio paese, sono risultate vaghe e lacunose, come rettamente rilevato dall'autorità di prime cure nella propria decisione, che peraltro, egli è stato registrato quale maggiorenne sia in Croazia (cfr. atto della SEM n. 20/1), sia in Bulgaria (cfr. atto della SEM n. 25/1), che, alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale come l'autorità inferiore, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera; che pertanto, egli deve assumersene le conseguenze ed essere considerato maggiorenne; che a ciò si aggiunge come il ricorrente non abbia neppure contestato nel proprio atto ricorsuale la valutazione dell'autorità inferiore in merito alla sua asserita minore età, che chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se la SEM non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Bulgaria competente per l'esame della domanda, che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che nella presente disamina, il riscontro della banca dati «EURODAC» ha rivelato che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 15 gennaio 2024 (cfr. atto della SEM n. 8/1), che sulla scorta delle predette circostanze, il 27 maggio 2024, la SEM ha quindi chiesto alle autorità bulgare la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III; che mediante l'accettazione del 10 giugno 2024, la Bulgaria ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dello stesso (cfr. atto della SEM n. 25/1), che il ricorrente, nel proprio ricorso, si oppone al proprio trasferimento verso suddetto Paese sostenendo, secondo il senso, che la SEM avrebbe deciso il suo caso basandosi su informazioni incomplete e incorrete; che egli non ha mai voluto chiedere asilo in Bulgaria e che le autorità di questo paese l'avrebbero costretto con la forza e utilizzando torture a rilasciare le proprie impronte digitali, che in relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, non sussistono fondati motivi per ritenere che esistano, in questo Paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei dritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), che la Bulgaria è legata alla predetta CartaUE ed è parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU (RS 0.101) e alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) e, a tale titolo, ne applica le disposizioni; che a tali condizioni, questo Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il loro diritto all'esame della loro domanda, secondo una procedura giusta ed equa, e a garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7); che da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini a causa del conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze D-2554/2024 dell'8 maggio 2024 consid. 7.3.3; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4, D-7179/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2, F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4), che, per quanto le condizioni d'accoglienza in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, il ricorrente non ha dimostrato che tali condizioni d'esistenza rivestirebbero un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli artt. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura; che nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. le sentenze del Tribunale D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2.2; F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4), che più concretamente, va precisato che le violenze e i maltrattamenti che il ricorrente asserisce di avere subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze di polizia, costituiscono un'allegazione di parte non suffragata da alcun indizio; che in merito alla censura sollevata nel gravame relativa al fatto che le autorità bulgare avrebbero prelevato le impronti digitali dell'interessato con la forza, giova rammentare che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte dattiloscopiche di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 Regolamento Eurodac [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/1 del 29 giugno 2013]) e che tale doglianza non è atta in alcun modo a mutare la competenza della Bulgaria, che nella fattispecie non vi sono indizi che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, escludendo l'applicazione della "clausola di sovranità" di cui all'art. 17 par. 1 RD III risp. art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), dacché il trasferimento in Bulgaria non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale e che, anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi ostativi a un rinvio (cfr. atti della SEM n. 12/2, 19/2 e 27/1), che, infine, egli teme che vi sia un rischio elevato di un allontanamento a catena verso l'Afghanistan con conseguente violazione del divieto di non-refoulement , di trattamenti inumani e degradanti giusta l'art 4 CartaUE e l'art. 3 CEDU, che nulla permette di concludere che la domanda del ricorrente sia stata o sarà in futuro trattata in modo lacunoso da parte della Bulgaria e che questa non rispetti il principio del divieto di respingimento (cfr. in tal senso sentenze del Tribunale D-1748/2024 del 10 maggio 2024 consid. 8.4.4; D-2359/2024 del 22 aprile 2024); che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: