Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.
E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Nel suo ricorso, l'interessato censura un accertamento incompleto circa la sua situazione giuridica in Bulgaria oltre che un accertamento incompleto e una violazione dell'obbligo di motivazione sull'incertezza relativa alla sua età.
E. 2.2 Per quanto riguarda l'argomento dell'interessato sulla situazione in Bulgaria, il Tribunale rileva che la SEM ha preso atto, nella decisione impugnata, delle sue affermazioni relative alla sua esperienza traumatica (cfr. decisione impugnata, pag. 7) e ha preso posizione sulle condizioni di accoglienza in quel Paese. La valutazione della SEM sulla situazione in Bulgaria tratta in realtà una questione di merito e verrà pertanto trattata di seguito (cfr. consid. 4 infra).
E. 2.3 Nel corso del procedimento, l'autorità inferiore ha inoltre approfondito la questione centrale della data di nascita dell'interessato, interrogandolo direttamente sull'argomento, chiedendogli l'età in varie fasi della sua vita (cfr. verbale dell'audizione del PA-RMNA del 15 ottobre 2024) e concedendogli specificamente il diritto di essere sentito sull'argomento. Ritenendo che non fosse necessaria una perizia, la SEM ha comunque effettuato una valutazione complessiva degli elementi del fascicolo prima di emettere una decisione motivata (cfr. decisione impugnata pagg. 5 e 6). In tal modo, la SEM ha accertato correttamente i fatti rilevanti relativi all'età dell'interessato. Non le si può quindi rimproverare alcun accertamento incompleto o una carente motivazione. Per il resto, le argomentazioni del ricorrente riguardano la valutazione della SEM, trattandosi pure di una questione di merito, saranno esaminati di seguito (cfr. consid. 3.2 infra).
E. 2.4 Ne discende che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'interessato sono respinte.
E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 3.2 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (cfr. la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza del TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]).
E. 3.2.1 Venendo alla presente disamina, dapprima si osserva che sia in Bulgaria che in Croazia il ricorrente è stato registrato con le date di nascita del (...) 2002, rispettivamente del (...) 2001, e che, all'entrata in Svizzera, ha invece indicato la data di nascita del (...) 2009 - e quindi di essere un minorenne non accompagnato - sul foglio dei dati personali. Il 15 ottobre 2024, l'interessato ha indicato per scritto di aver compilato in modo errato il foglio dei dati personali e di essere nato il (...) 2007 - essendo comunque sempre un minorenne non accompagnato. In questa occasione, ha presentato in particolare una copia del suo certificato di nascita attestando la sua nascita il (...) 2007.
E. 3.2.2 Quanto al certificato di nascita prodotto dall'insorgente soltanto in copia, il Tribunale nota che il suo valore probatorio è ridotto, in quanto non è possibile verificarne l'autenticità e non si può escludere una manipolazione o falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e i riferimenti citati).
E. 3.2.3 Interrogato nell'ambito della PA-RMNA del 15 ottobre 2024 in merito alla compilazione del foglio sui dati personali al suo arrivo al CFA, dove è menzionato che la sua data di nascita sarebbe il (...) 2009, il ricorrente ha dichiarato che era un ragazzo in Bosnia che gli aveva detto di dire questa data di nascita. Inoltre, visto che non conosceva la sua "vera" data di nascita, è stato anche per questo che è stato registrato male in Bulgaria e Croazia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una fotocopia del suo certificato di nascita ha finalmente saputo di essere nato il (...) 2007. Ma chiestogli quanti anni avesse, egli ha fornito una risposta vaga sostenendo di non sapere esattamente quanti anni avesse, visto che era analfabeta e che non era mai andato a scuola ("Penso che non ho ancora compiuto 17 anni, ho 16 anni e qualche mese"; cfr. Protocollo della PA-RMNA Q. 1.06). Finalmente, messo di fronte alle sue contraddizioni - visto che aveva dichiarato di non sapere né leggere né scrivere ma che era venuto a conoscenza della sua data di nascita leggendo il suo certificato di nascita -, l'interessato ha affermato che aveva imparato a leggere le date e studiare l'inglese grazie al suo cellulare. Nel complesso, le informazioni vaghe e inverosimili fornite dal ricorrente non possono essere utilizzate come elementi atti a rendere verosimile la sua minore età. L'affermazione, non comprovata e non circostanziata, secondo cui le autorità bulgare e croate abbiano inserito una data arbitraria come data di nascita del richiedente non è credibile. Lo stesso vale per l'affermazione secondo cui, al momento dell'entrata in Svizzera, abbia usato una data di nascita inventata da un ragazzo in Bosnia ma che finalmente avrebbe ricevuto il suo certificato di nascita con la sua "vera" data di nascita e che avrebbe potuto leggerla col telefono anche essendo analfabeta. Finalmente, l'affermazione secondo la quale l'interessato sapeva dal suo certificato di nascita di essere minorenne ma non sapeva quanti anni avesse esattamente rafforza ulteriormente l'implausibilità delle sue dichiarazioni.
E. 3.2.4 Le evidenti incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel livello di alfabetizzazione e le condizioni socioculturali di provenienza, che secondo il ricorrente sarebbero atte a giustificare eventuali imprecisioni delle dichiarazioni rese dall'interessato in ordine a tempie ed eventi del proprio vissuto, come proposto nel ricorso. Difatti tali suoi asserti si scontrano con altre sue affermazioni che sono risultate piuttosto precise e chiare rispetto ad elementi della sua biografia. Ciò che non può invece essere detto per le dichiarazioni inerenti alla propria età.
E. 3.2.5 In conclusione, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece chiesto dalla sua rappresentante legale nel gravame. Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale è giunta l'autorità inferiore, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata, per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Viene inoltre ricordato che le autorità bulgare hanno registrato l'interessato con la date di nascita del (...) 2002 e quindi come persona meramente maggiorenne.
E. 3.3 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico un cittadino di un Paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III).
E. 3.4 Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che il richiedente ha inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria, il 24 novembre 2024 (cfr. lett. A supra). L'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa bulgara, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, in data 30 ottobre 2024 (cfr. lett. E supra). Se è vero che la Bulgaria aveva inizialmente rifiutato di riprendere in carico il ricorrente, va tenuto presente che, nella domanda di riesame del 25 novembre 2024, la SEM ha spiegato che le autorità bulgare non avevano dato delle prove della loro cessazione di responsabilità. In seguito alle spiegazioni date, le autorità bulgare hanno accettato la domanda di ripresa in carico (cfr. lett. G supra). L'argomentazione dell'interessato sul fatto di avere lasciato il territorio degli stati membri Dublino per un periodo superiore ai tre mesi andando in Serbia e Bosnia è inoltre completamente privo di prove credibili e si basa esclusivamente su dichiarazioni. Detto questo, non c'è posto per ammettere l'effettivo allontanamento dell'interessato dal territorio degli Stati membri nel senso previsto dall'art. 19 par. 2 RD III. Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data.
E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).
E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2).
E. 4.3 Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3).
E. 4.4 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Bulgaria in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia.
E. 4.5 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 4.6 In tali circostanze, non è necessario esaminare ulteriormente le argomentazioni addotte dal ricorrente in merito al suo timore di essere rimpatriato in Afghanistan a seguito del suo trasferimento in Bulgaria. Infatti, dal momento che è stato accertato che la Bulgaria era competente a trattare la domanda di asilo del ricorrente (cfr. consid. 3.4 in fine supra) e che la procedura di asilo in tale paese era priva di carenze sistemiche (cfr. consid. 4.5 supra), non spetta alle autorità svizzere decidere se l'interessato debba essere rimpatriato in Afghanistan o se vi sia stata una violazione del principio di non respingimento (cfr. sentenze della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21, § 129-142 e par. 2 del dispositivo). In effetti, tale esame andrebbe oltre l'ambito della procedura basata sul regolamento Dublino III, che si limita, in linea di principio, a determinare quale Stato membro sia competente a esaminare la domanda di asilo e a eseguire l'allontanamento (cfr. sentenze della CGUE precitate, § 141-142).
E. 5.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda.
E. 5.2 Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere di nuovo esposto alle violenze psicologiche e maltrattamenti ad opera delle autorità bulgare. Su questo punto, egli ha anche fatto valere che per colpa delle aggressioni e numerosi tentativi di violenza sessuale subite nel centro di detenzione soffriva fino ad oggi di gravi problemi di salute. Egli ha anche esposto le difficili condizioni d'accoglienza, soprattutto l'inaccessibilità al sistema sanitario, in Bulgaria. Per tutto questo, l'interessato sostiene che la Bulgaria debba fornire delle garanzie concrete per quanto riguarda in particolare le cure mediche. In conclusione, il suo ritorno violerebbe l'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 4 CartaUE.
E. 5.3 In merito al suo stato di salute, i medici consultati hanno diagnosticato all'interessato un PTSD, una sospetta gastrite, un dermatofitosi cutanea, una reazione allergica o ipersensibilità e un pregresso trauma contusivo del pollice di destra per quali sono state predisposte dei trattamenti e delle consulte psichiatriche (cfr. lett. H supra). Tuttavia, senza minimizzarle, le suesposte problematiche mediche non sono di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Bulgaria del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto ad un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193). Per le stesse ragioni, non si può considerare che l'interessato sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 s.). D'altronde, la Bulgaria dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e le condizioni mediche menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in questo paese. Ciò premesso, anche se la direttiva sulle condizioni di accoglienza non è più applicabile nel caso di specie, dal momento che la domanda d'asilo del ricorrente è stata definitivamente respinta dalle autorità bulgare e sarebbe dunque obbligato a ritornare nel suo paese di origine (cfr. articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva), l'assistenza a cui potrebbe avere diritto fino all'esecuzione del suo allontanamento rientra nel diritto nazionale bulgaro. A questo proposito, non vi sono prove concrete che indichino che la Bulgaria, se necessario, negherebbe all'interessato l'accesso alle cure in caso di emergenza o di problemi gravi, poiché l'assistenza medica essenziale è garantita in quel Paese, anche per le persone in situazione irregolare (cfr. art. 14 par. 1 lett. b della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [GU L 348/98 del 24 dicembre 2008]). Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti anche adendo le vie legali.
E. 5.4 Infine, sebbene il ricorrente abbia affermato di essere stato sottoposto a condizioni di alloggio simili a quelle di una prigione in Bulgaria, non ha dimostrato che le sue condizioni di vita in quel Paese fossero così dure e gravi da costituire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti anche adendo le vie legali.
E. 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).
E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 7 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.
E. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7928/2024 Sentenza dell'8 gennaio 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Laura Hottelier. Parti A._______, nato il (...) 2006,alias B._______, nato il (...) 2002, Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 dicembre 2024 / N (...). Fatti: A. Il 28 settembre 2024, A._______ (di seguito: l'interessato o il ricorrente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, indicando di essere nato il (...) 2009 e di essere un minorenne non accompagnato. Da ricerche intraprese dalla Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM o l'autorità inferiore) nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che l'interessato aveva già inoltrato delle domande d'asilo in Grecia il 19 maggio 2020, in Bulgaria il 24 novembre 2020 e in Croazia il 23 settembre 2024. B. Il 15 ottobre 2024, per tramite del suo rappresentante legale, l'interessato ha rettificato le sue generalità inizialmente registrate sostenendo di essere nato il (...) 2007. A tale scritto egli ha fatto pervenire alla SEM le fotocopie sia del suo certificato di nascita che dei documenti dei suoi genitori. C. Durante la prima audizione per minorenni non accompagnati (in seguito: PA-RMNA) del 15 ottobre 2024, l'interessato ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito in relazione all'eventuale competenza della Bulgaria o della Croazia per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché circa il suo stato di salute. In questa occasione, egli ha di nuovo fatto valere di essere nato il (...) 2007 e di essere rimasto nove mesi in Bosnia e un mese in Serbia. D. Lo stesso giorno, la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al (...) 2006. E. Il 16 ottobre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa croata la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 29 ottobre 2024, le competenti autorità croate hanno rifiutato la richiesta suddetta, al motivo che la Croazia non era il primo paese di ingresso. Il 30 ottobre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa bulgara la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III. Il 5 novembre 2024, le competenti autorità bulgare, indicando aver registrato l'interessato sotto l'identità di B._______ nato il (...) 2002, hanno rifiutato la richiesta suddetta, quanto sarebbe mancata una prova di cessazione della responsabilità della Grecia. Il 5 novembre 2024, l'autorità inferiore ha presentato alle autorità croate une domanda di riesame. F. Il 12 novembre 2024, l'interessato, per tramite dal suo rappresentante ha richiesto l'esecuzione di una perizia medica. G. Il 15 novembre 2024, le autorità croate hanno rifiutato la domanda di riesame. Dopo aver inizialmente rifiutato la richiesta del 5 novembre 2024, le competenti autorità bulgare, in seguito a una domanda di riesame presentata a loro della SEM il 25 novembre 2024, hanno accettato il 30 novembre 2024 di riprendere in carico l'interessato ai sensi dell'art. 18 let. d RD III. H. Per decisione del 9 dicembre 2024 notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Bulgaria e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. Il fascicolo su cui la SEM ha basato la sua decisione comprendeva in particolare i seguenti documenti medici relativi all'interessato: dei rapporti medici dell'Ospedale Regionale di (...) dei 29 ottobre, 12 e 20 novembre 2024 con diagnosi principali di un trauma contusivo al pollice di destra, un disturbo post traumatico da stress (di seguito: PTSD), una sospetta gastrite, un dermatofitosi cutanea e una reazione allergica o ipersensibilità al Daktarin, dei rapporti dei consulti psichiatrici eseguiti l'8, il 12 e il 21 novembre e il 5 dicembre 2024 con diagnosi di un PTSD oltre che un referto radiologico del 26 novembre 2024 per un ecografia alle parti molli senza particolari anomalie. I. Il 9 dicembre 2024, il ricorrente ha visto un medico per dei dolori epigastrici. J. Il 17 dicembre 2024, l'interessato, tramite la sua rappresentante, ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale). Egli ha concluso alla concessione dell'effetto sospensivo, quale misura supercautelare e alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con proteste di tasse e spese. Nel merito, l'interessato ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e l'entrata nel merito sulla sua domanda di asilo e, in via subordinata, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. K. Il 18 dicembre 2024, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consideranti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Nel suo ricorso, l'interessato censura un accertamento incompleto circa la sua situazione giuridica in Bulgaria oltre che un accertamento incompleto e una violazione dell'obbligo di motivazione sull'incertezza relativa alla sua età. 2.2. Per quanto riguarda l'argomento dell'interessato sulla situazione in Bulgaria, il Tribunale rileva che la SEM ha preso atto, nella decisione impugnata, delle sue affermazioni relative alla sua esperienza traumatica (cfr. decisione impugnata, pag. 7) e ha preso posizione sulle condizioni di accoglienza in quel Paese. La valutazione della SEM sulla situazione in Bulgaria tratta in realtà una questione di merito e verrà pertanto trattata di seguito (cfr. consid. 4 infra). 2.3. Nel corso del procedimento, l'autorità inferiore ha inoltre approfondito la questione centrale della data di nascita dell'interessato, interrogandolo direttamente sull'argomento, chiedendogli l'età in varie fasi della sua vita (cfr. verbale dell'audizione del PA-RMNA del 15 ottobre 2024) e concedendogli specificamente il diritto di essere sentito sull'argomento. Ritenendo che non fosse necessaria una perizia, la SEM ha comunque effettuato una valutazione complessiva degli elementi del fascicolo prima di emettere una decisione motivata (cfr. decisione impugnata pagg. 5 e 6). In tal modo, la SEM ha accertato correttamente i fatti rilevanti relativi all'età dell'interessato. Non le si può quindi rimproverare alcun accertamento incompleto o una carente motivazione. Per il resto, le argomentazioni del ricorrente riguardano la valutazione della SEM, trattandosi pure di una questione di merito, saranno esaminati di seguito (cfr. consid. 3.2 infra). 2.4. Ne discende che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'interessato sono respinte. 3. 3.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2. In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare la sua minore età (cfr. la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza del TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]). 3.2.1. Venendo alla presente disamina, dapprima si osserva che sia in Bulgaria che in Croazia il ricorrente è stato registrato con le date di nascita del (...) 2002, rispettivamente del (...) 2001, e che, all'entrata in Svizzera, ha invece indicato la data di nascita del (...) 2009 - e quindi di essere un minorenne non accompagnato - sul foglio dei dati personali. Il 15 ottobre 2024, l'interessato ha indicato per scritto di aver compilato in modo errato il foglio dei dati personali e di essere nato il (...) 2007 - essendo comunque sempre un minorenne non accompagnato. In questa occasione, ha presentato in particolare una copia del suo certificato di nascita attestando la sua nascita il (...) 2007. 3.2.2. Quanto al certificato di nascita prodotto dall'insorgente soltanto in copia, il Tribunale nota che il suo valore probatorio è ridotto, in quanto non è possibile verificarne l'autenticità e non si può escludere una manipolazione o falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e i riferimenti citati). 3.2.3. Interrogato nell'ambito della PA-RMNA del 15 ottobre 2024 in merito alla compilazione del foglio sui dati personali al suo arrivo al CFA, dove è menzionato che la sua data di nascita sarebbe il (...) 2009, il ricorrente ha dichiarato che era un ragazzo in Bosnia che gli aveva detto di dire questa data di nascita. Inoltre, visto che non conosceva la sua "vera" data di nascita, è stato anche per questo che è stato registrato male in Bulgaria e Croazia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una fotocopia del suo certificato di nascita ha finalmente saputo di essere nato il (...) 2007. Ma chiestogli quanti anni avesse, egli ha fornito una risposta vaga sostenendo di non sapere esattamente quanti anni avesse, visto che era analfabeta e che non era mai andato a scuola ("Penso che non ho ancora compiuto 17 anni, ho 16 anni e qualche mese"; cfr. Protocollo della PA-RMNA Q. 1.06). Finalmente, messo di fronte alle sue contraddizioni - visto che aveva dichiarato di non sapere né leggere né scrivere ma che era venuto a conoscenza della sua data di nascita leggendo il suo certificato di nascita -, l'interessato ha affermato che aveva imparato a leggere le date e studiare l'inglese grazie al suo cellulare. Nel complesso, le informazioni vaghe e inverosimili fornite dal ricorrente non possono essere utilizzate come elementi atti a rendere verosimile la sua minore età. L'affermazione, non comprovata e non circostanziata, secondo cui le autorità bulgare e croate abbiano inserito una data arbitraria come data di nascita del richiedente non è credibile. Lo stesso vale per l'affermazione secondo cui, al momento dell'entrata in Svizzera, abbia usato una data di nascita inventata da un ragazzo in Bosnia ma che finalmente avrebbe ricevuto il suo certificato di nascita con la sua "vera" data di nascita e che avrebbe potuto leggerla col telefono anche essendo analfabeta. Finalmente, l'affermazione secondo la quale l'interessato sapeva dal suo certificato di nascita di essere minorenne ma non sapeva quanti anni avesse esattamente rafforza ulteriormente l'implausibilità delle sue dichiarazioni. 3.2.4. Le evidenti incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel livello di alfabetizzazione e le condizioni socioculturali di provenienza, che secondo il ricorrente sarebbero atte a giustificare eventuali imprecisioni delle dichiarazioni rese dall'interessato in ordine a tempie ed eventi del proprio vissuto, come proposto nel ricorso. Difatti tali suoi asserti si scontrano con altre sue affermazioni che sono risultate piuttosto precise e chiare rispetto ad elementi della sua biografia. Ciò che non può invece essere detto per le dichiarazioni inerenti alla propria età. 3.2.5. In conclusione, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece chiesto dalla sua rappresentante legale nel gravame. Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale è giunta l'autorità inferiore, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata, per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Viene inoltre ricordato che le autorità bulgare hanno registrato l'interessato con la date di nascita del (...) 2002 e quindi come persona meramente maggiorenne. 3.3. Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico un cittadino di un Paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III). 3.4. Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che il richiedente ha inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria, il 24 novembre 2024 (cfr. lett. A supra). L'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa bulgara, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, in data 30 ottobre 2024 (cfr. lett. E supra). Se è vero che la Bulgaria aveva inizialmente rifiutato di riprendere in carico il ricorrente, va tenuto presente che, nella domanda di riesame del 25 novembre 2024, la SEM ha spiegato che le autorità bulgare non avevano dato delle prove della loro cessazione di responsabilità. In seguito alle spiegazioni date, le autorità bulgare hanno accettato la domanda di ripresa in carico (cfr. lett. G supra). L'argomentazione dell'interessato sul fatto di avere lasciato il territorio degli stati membri Dublino per un periodo superiore ai tre mesi andando in Serbia e Bosnia è inoltre completamente privo di prove credibili e si basa esclusivamente su dichiarazioni. Detto questo, non c'è posto per ammettere l'effettivo allontanamento dell'interessato dal territorio degli Stati membri nel senso previsto dall'art. 19 par. 2 RD III. Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data. 4. 4.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2. A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). 4.3. Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3). 4.4. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Bulgaria in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia. 4.5. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 4.6. In tali circostanze, non è necessario esaminare ulteriormente le argomentazioni addotte dal ricorrente in merito al suo timore di essere rimpatriato in Afghanistan a seguito del suo trasferimento in Bulgaria. Infatti, dal momento che è stato accertato che la Bulgaria era competente a trattare la domanda di asilo del ricorrente (cfr. consid. 3.4 in fine supra) e che la procedura di asilo in tale paese era priva di carenze sistemiche (cfr. consid. 4.5 supra), non spetta alle autorità svizzere decidere se l'interessato debba essere rimpatriato in Afghanistan o se vi sia stata una violazione del principio di non respingimento (cfr. sentenze della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21, § 129-142 e par. 2 del dispositivo). In effetti, tale esame andrebbe oltre l'ambito della procedura basata sul regolamento Dublino III, che si limita, in linea di principio, a determinare quale Stato membro sia competente a esaminare la domanda di asilo e a eseguire l'allontanamento (cfr. sentenze della CGUE precitate, § 141-142). 5. 5.1. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 5.2. Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere di nuovo esposto alle violenze psicologiche e maltrattamenti ad opera delle autorità bulgare. Su questo punto, egli ha anche fatto valere che per colpa delle aggressioni e numerosi tentativi di violenza sessuale subite nel centro di detenzione soffriva fino ad oggi di gravi problemi di salute. Egli ha anche esposto le difficili condizioni d'accoglienza, soprattutto l'inaccessibilità al sistema sanitario, in Bulgaria. Per tutto questo, l'interessato sostiene che la Bulgaria debba fornire delle garanzie concrete per quanto riguarda in particolare le cure mediche. In conclusione, il suo ritorno violerebbe l'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 4 CartaUE. 5.3. In merito al suo stato di salute, i medici consultati hanno diagnosticato all'interessato un PTSD, una sospetta gastrite, un dermatofitosi cutanea, una reazione allergica o ipersensibilità e un pregresso trauma contusivo del pollice di destra per quali sono state predisposte dei trattamenti e delle consulte psichiatriche (cfr. lett. H supra). Tuttavia, senza minimizzarle, le suesposte problematiche mediche non sono di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Bulgaria del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto ad un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193). Per le stesse ragioni, non si può considerare che l'interessato sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 s.). D'altronde, la Bulgaria dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e le condizioni mediche menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in questo paese. Ciò premesso, anche se la direttiva sulle condizioni di accoglienza non è più applicabile nel caso di specie, dal momento che la domanda d'asilo del ricorrente è stata definitivamente respinta dalle autorità bulgare e sarebbe dunque obbligato a ritornare nel suo paese di origine (cfr. articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva), l'assistenza a cui potrebbe avere diritto fino all'esecuzione del suo allontanamento rientra nel diritto nazionale bulgaro. A questo proposito, non vi sono prove concrete che indichino che la Bulgaria, se necessario, negherebbe all'interessato l'accesso alle cure in caso di emergenza o di problemi gravi, poiché l'assistenza medica essenziale è garantita in quel Paese, anche per le persone in situazione irregolare (cfr. art. 14 par. 1 lett. b della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [GU L 348/98 del 24 dicembre 2008]). Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti anche adendo le vie legali. 5.4. Infine, sebbene il ricorrente abbia affermato di essere stato sottoposto a condizioni di alloggio simili a quelle di una prigione in Bulgaria, non ha dimostrato che le sue condizioni di vita in quel Paese fossero così dure e gravi da costituire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti anche adendo le vie legali. 5.5. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).
6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 8. 8.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 8.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione: