Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-8069/2025 Sentenza del 23 ottobre 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Tunisia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 ottobre 2025 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il (...) luglio 2025, depositando agli atti gli originali di un passaporto tunisino scaduto e di un passaporto tunisino tutt'ora valido, l'estratto della banca dati europea "CS-VIS" del 29 luglio 2025, da cui si evince che la richiedente aveva ottenuto dalla Francia tre visti di tipo C, l'ultimo dei quali emesso il (...) e valido per l'entrata negli Stati Schengen dal (...) al (...), il verbale del colloquio Dublino del (...) luglio 2025 dell'interessata, la domanda di presa in carico della richiedente del 7 agosto 2025 che l'autorità svizzera competente ha indirizzato alla sua omologa francese, fondata sull'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), la risposta positiva della Francia del 7 ottobre 2025 alla richiesta di presa in carico dell'interessata ai sensi dell'art. 12 par. 4 RD III, la decisione della SEM del 13 ottobre 2025, notificata il 14 ottobre 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-60/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessata verso la Francia, la cessazione del mandato di rappresentanza legale della ricorrente da parte di (...) il 14 ottobre 2025, il ricorso del 21 ottobre 2025, proposto dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la succitata decisione della SEM, con le richieste procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, nonché nel merito, in sostanza, che la sua domanda d'asilo venga esaminata in Svizzera, mediante l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III, la copia del referto medico-psichiatrico del 15 ottobre 2025, allegato quale nuovo documento al ricorso, nel frattempo pure assunto agli atti della SEM (cfr. n. 63/4), la pronuncia della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare da parte del Tribunale in data 22 ottobre 2025, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); che in questo senso la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il RD III, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; che se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 e 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III; che altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), come è il caso di specie, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che conformemente all'art. 12 par. 4 cpv. 1 RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri, che in concreto è assodato e incontestato che la ricorrente è giunta in Europa attraverso la Francia il (...), essendo munita di un visto Schengen C emesso da quest'ultimo Paese, e valido dal (...) fino al (...), e che ella dalla Francia è giunta direttamente in Svizzera, dove ha presentato una domanda d'asilo il (...) luglio 2025 (cfr. n. 4/2, 10/3, 15/3 e mezzo di prova nell'incarto SEM n. 2/8); che pertanto la competenza della Francia, che ha riconosciuto la stessa rispondendo positivamente in data 7 ottobre 2025 alla domanda di presa in carico formulata dalla SEM il 7 agosto 2025 sulla base dell'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 21/7 e 56/2), è di principio data; che a tal proposito si osserva come neppure la ricorrente neghi di per sé la competenza della Francia in applicazione del RD III, che tuttavia, per opporsi al suo trasferimento verso la Francia, la ricorrente fa valere sostanzialmente che il suo ritorno nel predetto Stato comporterebbe in particolare una violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto visto il suo stato di salute "gravemente compromesso" sia dal profilo somatico sia da quello psichico, che configurerebbe una "situazione di particolare vulnerabilità", nonché che in Francia vi sarebbe un deterioramento delle condizioni del sistema d'asilo nonché un contesto politico ostile, la esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti, che a tal proposito va innanzitutto ricordato che la Francia, membro dell'UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; che pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); che questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato di trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. la DTAF 2011/19 consid. 6), che in concreto, è notorio che, in Francia, la procedura d'asilo rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale e che i richiedenti l'asilo hanno segnatamente accesso all'assistenza medica necessaria (cfr. tra le tante la sentenza del TAF F-7398/2025 del 3 ottobre 2025 consid. 2.1); che tale conclusione non viene in alcun modo scalfita dalle argomentazioni del tutto generiche ed astratte presentate nel ricorso, che del resto la ricorrente, non avendo presentato una domanda d'asilo in Francia, Paese che ella ha scelto in un primo tempo utilizzando un visto Schengen C non previsto per chiedere l'asilo, non poteva beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che le spettano invece secondo le suddette direttive accoglienza e procedura; che delle stesse ella potrà beneficiarne, e nel caso contrario esigerne il rispetto presso le autorità francesi, non appena avrà depositato una domanda d'asilo in Francia, che in proposito si sottolinea ancora come, essendo la Francia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) - ciò che non ha mai addotto di aver fatto durante il suo breve soggiorno in Francia (cfr. n. 15/3), se ritenesse che le autorità francesi siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che peraltro non vi sono né agli atti all'inserto né presentati neppure con il ricorso dall'insorgente, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Francia non rispetterebbe il principio di non-respingimento; che a tal proposito va ancora rimarcato che la SEM, avendo constatato a giusta ragione che la Francia è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo e d'allontanamento della ricorrente e che tale procedura è esente da carenze sistemiche (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione impugnata), non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo; cfr. anche la sentenza del TAF F-7928/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 4.5), che pertanto ne discende che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti da parte dello Stato in questione non è confutata nel caso in parola e che quindi l'art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione, che occorre tuttavia ancora esaminare se, come lo richiede la ricorrente nel memoriale ricorsuale, a causa della sua situazione medica, che ella ritiene di una gravità tale che il suo trasferimento violerebbe l'art. 3 CEDU, nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede tuttavia problematiche di una gravità tale da impedire il trasferimento dell'interessata in Francia, che difatti, dal profilo medico, i disturbi di quest'ultima, riportati in dettaglio nella decisione impugnata, a cui si può senz'altro rinviare poiché completa e corretta (cfr. pag. 4 segg.), per quanto qui di seguito non specificato, non sono classificabili come di gravità tale da ostacolare un suo rinvio in Francia ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che in aggiunta, si rileva come, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, le valutazioni specialistiche anche dal profilo ginecologico sono state effettuate, ponendo delle diagnosi chiare ed avendo un seguito medico e farmacologico impostato; che invero gli esiti dell'agobiopsia alla mammella sinistra effettuata il 23 settembre 2025 (cfr. n. 51/2) che sono stati comunicati alla ricorrente (cfr. n. 55/1), hanno posto la diagnosi di parenchima mammario con fibrosi densa e metaplasia apocrina, con assenza di atipie di rilievo, Categoria: B2 (oppure B1); che per questo motivo, si è deciso soltanto di effettuare un controllo ecografico a sei mesi, senza ulteriori valutazioni specialistiche necessarie o operazioni previste nel prossimo futuro (cfr. n. 55/1 e anche il più recente referto medico del 16 ottobre 2025 n. 64/3 dove sono descritte tutte le diagnosi), che del resto, ella potrà continuare le cure ed i trattamenti finora ricevuti in Svizzera anche nel suddetto Paese, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. anche in merito la decisione impugnata, p.to II, pag. 6; ex multis la sentenza del TAF F-7476/2025 del 3 ottobre 2025, pag. 9; F-6690/2025 dell'8 settembre 2025, pag. 7), che in merito al recente peggioramento del suo stato psicologico e psichiatrico rilevabile agli atti (cfr. n. 62/4, 63/4, 65/4 e 66/4), si osserva come lo stesso risulta essere chiaramente reattivo alla notifica della decisione negativa da parte della SEM (cfr. n. 62/4), casistica osservabile di frequente per richiedenti l'asilo a seguito del ricevimento di una decisione negativa, che non preclude però un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative, ma obbliga la Svizzera a prendere delle misure concrete per prevenirne la realizzazione, in conformità con la giurisprudenza costante della CorteEDU (cfr. sentenza della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 34 e rif. cit.; cfr. a tal proposito ex multis anche le sentenze del TAF F-7167/2025 del 29 settembre 2025 pag. 6 seg.; D-3366/2022 del 24 agosto 2022 consid. 8.5.3), che nel caso concreto la ricorrente, malgrado abbia presentato durante gli ultimi consulti psichiatrici e psicologici effettuati, un tono dell'umore deflesso, non sono stati evidenziati dei sintomi afferenti alla sfera psicotica, né elementi per dispercezioni, o ancora è assente un discontrollo o un'aggressività auto-eterodiretta o un'ideazione anticonservativa; che anche se ha verbalizzato delle idee di morte "correlate ad un eventuale rimpatrio in Francia", risulta assente una progettualità suicidale attiva, con una diagnosi posta di disturbo post-traumatico da stress rimasta invariata ed una terapia farmacologica leggermente adattata (cfr. n. 63/4, 65/4 e 66/4), che frattanto, tale suo stato di salute, come già visto sopra non risulta essere d'ostacolo ad un suo ritorno in Francia; che apparterrà poi in primo luogo ai medici curanti della ricorrente di preparare al meglio la stessa in vista di un suo trasferimento verso il suddetto Paese ed in secondo luogo alle autorità incaricate dell'esecuzione del suo trasferimento, di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio, che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), non essendo identificabili eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Francia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM, con la decisione impugnata, di aver violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Francia (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento della ricorrente verso tale Stato membro per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo Paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto; che altresì con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 22 ottobre 2025, sono revocate, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta; che le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: