Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 4 A titolo preliminare, il Tribunale rileva che lo scritto datato 27 giugno 2025 ed entrato al Tribunale il 1° luglio 2025 (cfr. supra lett. E), denominato "ricorso" dai ricorrenti, sarà trattato come scritto a complemento del ricorso.
E. 5.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.2 Giusta l'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento.
E. 5.3 Ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 5.4 Nella presente disamina, è assodato e incontestato che la ricorrente 1, giunta in Europa nel (...), ha depositato una domanda d'asilo l'(...) in Germania, dove sono nati i suoi tre figli ed è rimasta sino al 2025, nonostante non disponesse di un permesso di soggiorno. L'autorità inferiore ha quindi chiesto alle autorità tedesche, il 10 giugno 2025 - nel rispetto del termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III - la ripresa in carico degli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 43/5). Dagli atti di causa risulta come l'autorità tedesca competente abbia risposto positivamente il 13 giugno 2025 - entro il termine disposto dall'art. 25 par. 1 RD III - a tale domanda, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 54/3). Tale risposta lascia dunque presumere, contrariamente a quanto allegato dai ricorrenti, che la loro domanda d'asilo sia ancora in corso, rispettivamente che un'eventuale decisione negativa non sia definitiva. Pertanto, la competenza della Germania risulta di principio data.
E. 6.1 Occorre innanzitutto appurare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Germania, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 6.2 Il Tribunale osserva che la Germania, membra dell'UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105). Pertanto, si deve presumere che la Germania rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]).
E. 6.3 Questa presunzione non è tuttavia irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato di trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. la DTAF 2011/19 consid. 6). In concreto, è notorio che la procedura d'asilo in Germania rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale e che non vi sono fondati motivi di ritenere che nel predetto Stato membro sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. a tal proposito ex multis le sentenze del TAF F-24/2025 del 3 giugno 2025 consid. 3, F-1498/2025 del 21 marzo 2025 con rif. cit.).
E. 6.4 Il Tribunale osserva che le argomentazioni del tutto generiche sollevate nel ricorso in merito alle critiche rivolte al sistema d'asilo tedesco, non supportate da alcun elemento sostanziato e circostanziato, non sono in grado di rimettere in discussione la conclusione succitata. Tale conclusione resta immutata anche rispetto all'allegazione di carattere generale nello scritto del 27 giugno 2025, secondo cui la Germania non avrebbe trattato correttamente la domanda d'asilo dei ricorrenti, apponendo inoltre una riga rossa sui loro documenti d'identità. Invero, quanto allegato dai ricorrenti si scontra con le affermazioni rese dalla ricorrente 1 nel colloquio Dublino (cfr. n. 42/4), la quale ha dichiarato di aver potuto beneficiare di una procedura d'asilo corretta in Germania, avendo avuto accesso ad un'audizione sui motivi d'asilo e ad un avvocato nonché avendo avuto la possibilità di ricorrere avverso la decisione negativa. Infine, non si ravvede come l'art. 8 CEDU verrebbe violato a causa del trasferimento dei ricorrenti in Germania, in quanto essi, che non hanno presentato alcuna motivazione maggiormente concreta in merito nel gravame, non dispongono di alcun famigliare o parente in Svizzera e verrebbero tutti rinviati nel suddetto Paese.
E. 6.5 Ne discende che l'art. 3 par. 2 RD III non è applicabile alla fattispecie.
E. 7.1 Resta ancora da esaminare, così come censurato dai ricorrenti, se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.2 Innanzitutto, i ricorrenti ritengono di necessitare di cure mediche costanti che il sistema sanitario tedesco non sarebbe in grado di garantire.
E. 7.2.1 Per quanto attiene allo stato di salute della ricorrente 1, dettagliatamente riprodotto nella decisione impugnata - alla quale si rinvia (cfr. pag. 7) - esso è essenzialmente caratterizzato dalle seguenti patologie, per cui sono state prescritte delle cure farmacologiche (cfr. n. 16/1, 18/3, 25/4, 27/3, 33/4, 34/3, 35/3, 36/3, 40/4, 46/4, 47/4, 49/3, 50/2, 55/4, 59/3, 61/2; cfr. anche i referti medici del 14 maggio 2025 e 4 giugno 2025 allegati allo scritto del 27 giugno 2025): ipertensione severa con cardiopatia ipertrofica e retinopatia ipertensiva stadio I/II; anemia verosimilmente multifattoriale in corso di accertamenti, ferripriva e su metrorragie; metrorragia anemizzante su utero miomatoso; nonché sospetto di iperaldosteronismo e disturbo post-traumatico da stress sospetto. Inoltre, ella soffre di BIL lieve miopia e astigmatismo nonché pinguecola, per cui vengono consigliati controlli oftalmologici annuali (cfr. n. 59/3). Diversi referti medici riportano inoltre che la ricorrente si trova in una condizione generale buona (cfr., a titolo esemplicativo, n. 61/2). Al ricorrente 2 sono state poste le diagnosi di disturbo dello spettro autistico e di leggero soffio cardiaco sistolico, innocente e che non necessita ulteriori controlli cardiologici (cfr. n. 17/1, 28/1, 30/4, 38/4 e 48/2). Per il resto egli è stato trovato in buone condizioni generali, anche con normali anatomia e funzioni cardiache (cfr. n. 48/2). La ricorrente 4 ha invece avuto la tosse ed altri sintomi influenzali (cfr. n. 29/4), che risultano attualmente sanati, ed è stata sottoposta - così come la ricorrente 3 - a visite di controllo (risultate nella norma) e a delle vaccinazioni (cfr. n. 37/4, 39/4, 52/4 e 53/4).
E. 7.2.2 Visto quanto sopra, senza voler sminuire le patologie di cui soffrono i ricorrenti, il Tribunale rileva che le stesse non sono di una gravità tale, ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia, da ostacolare un loro rinvio in Germania e costituire una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, come giustamente rilevato dalla SEM, le problematiche di salute dei ricorrenti potranno essere trattate anche in Germania, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. sentenze del TAF F-1417/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2.1, F-6995/2024 del 13 novembre 2024 consid. 3.2). Difatti, nessun elemento concreto e sostanziato né all'incarto, né apportato nel ricorso o ancora nello scritto del 27 giugno 2025, permette di considerare che la Germania rifiuterebbe loro l'accesso alle cure in caso d'urgenza o di problemi gravi. Al contrario, in riferimento alla situazione del ricorrente 2, si osserva che, come confermato dalla ricorrente 1 nel colloquio Dublino e nell'ambito delle visite mediche - e contrariamente a quanto sostenuto nello scritto del 27 giugno 2025 - egli è stato diagnosticato in Germania e ha avuto ampiamente modo di essere curato, nonché di ricevere aiuti statali e dalla (...) e di essere seguito in un istituto specializzato nel suddetto Paese (cfr. n. 30/4, 38/4 e 42/4). Di conseguenza, come giustamente rilevato dalla SEM, non si ravvede come lo stato di salute dei ricorrenti, in particolare della ricorrente 1 e del ricorrente 2, dovrebbe subire un notevole peggioramento in Germania.
E. 7.3 Inoltre, per quanto concerne l'affermazione della ricorrente 1 sulla violenza subita dal padre delle ricorrenti 3 e 4 e sul fatto che la polizia l'avrebbe ignorata, non dandole la possibilità di sporgere denuncia, ilTribunale rileva che la stessa non è stata in alcun modo sostanziata o concretizzata né durante il colloquio Dublino né in sede ricorsuale. Si sottolinea in merito inoltre come, essendo la Germania uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla impedirebbe ai ricorrenti di far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che le autorità tedesche siano venute meno ai loro obblighi, ciò che non risulta che essi abbiano intrapreso in passato. Pertanto, tale circostanza non permette di modificare quanto esposto.
E. 7.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che quanto sostenuto dai ricorrenti circa la decisione negativa con allontanamento emessa dallaGermania (cfr. n. 42/4 e scritto del 27 giugno 2025) - affermazione priva di qualsiasi documentazione probatoria - appare quantomeno dubbio, considerata la risposta delle autorità tedesche, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, alla domanda di ripresa in carico (cfr. n. 54/3), dalla quale emerge piuttosto che tale decisione non sarebbe definitiva. In ogni caso, essi non hanno apportato qualsivoglia indizio atto a dimostrare che la Germania non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. A tal proposito, va inoltre rimarcato che, avendo la SEM constatato nel provvedimento impugnato a giusta ragione che la Germania è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo dei ricorrenti, non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21,C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo; cfr. anche la sentenza del TAF F-7928/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 4.5).
E. 7.5 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8 Ne discende che, a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono in casu eccezioni alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento degli insorgenti (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto. Altresì con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 27 giugno 2025, sono revocate.
E. 10 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4688/2025 Sentenza del 4 luglio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), con i figli
2. D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...),
3. F._______, nata il (...), alias G._______, nata il (...),
4. H._______, nata il (...), alias I._______, nata il (...), alias J._______, nata il (...), Costa d'Avorio, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento(procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 18 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) maggio 2025. Dal confronto delle impronte dattiloscopiche, effettuato dalla SEM il 13 maggio 2025 nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che essi avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Germania l'(...). A.b Essendo i richiedenti 2-4 minorenni di giovane età (rispettivamente [...], [...] e [...] anni), in data (...) giugno 2025 è stata sentita nell'ambito di un colloquio personale Dublino esclusivamente l'interessata 1. Durante il predetto, alla richiedente è stata concessa la possibilità di esprimersi sia per sé che per i suoi figli, in particolare in merito alla possibilità di ritornare in Germania e allo stato di salute. A.c Il 10 giugno 2025, la SEM ha inoltrato alla sua omologa tedesca una domanda di ripresa in carico dei richiedenti, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n.° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.d Il 13 giugno 2025, l'autorità tedesca competente ha accettato la richiesta di ripresa in carico in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. B. Con decisione del 18 giugno 2025, notificata il 20 giugno 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-58/1) - nell'ambito della quale è cessato il mandato di rappresentanza legale di (...) sottoscritto il 15 maggio 2025 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ordinando il loro trasferimento verso la Germania e l'esecuzione della predetta misura. C. Tramite ricorso datato 23 aprile 2023, ma inviato, in duplice copia, rispettivamente il 26 e il 27 giugno 2025 (cfr. risultanze processuali: buste degli invii raccomandati; date d'entrata: 27 e 30 giugno 2025), gli insorgenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo, in ordine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali. Nel merito, hanno postulato l'esame della domanda d'asilo da parte delle autorità svizzere applicando la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e il riconoscimento dell'inammissibilità del trasferimento verso la Germania. D. Il 27 giugno 2025, il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. E. Con scritto datato 27 giugno 2025, ma inviato il 30 giugno 2025 (cfr. risultanze processuali: busta dell'invio raccomandato; data d'entrata: 1° luglio 2025), i ricorrenti hanno inoltrato un ulteriore "ricorso", allegando diversa documentazione già presente agli atti della SEM. Quali nuovi documenti sono stati allegati due referti medici relativi alla ricorrente 1 datati 14 maggio 2025 e 4 giugno 2025. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci-sione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
4. A titolo preliminare, il Tribunale rileva che lo scritto datato 27 giugno 2025 ed entrato al Tribunale il 1° luglio 2025 (cfr. supra lett. E), denominato "ricorso" dai ricorrenti, sarà trattato come scritto a complemento del ricorso. 5. 5.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Giusta l'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. 5.3 Ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 5.4 Nella presente disamina, è assodato e incontestato che la ricorrente 1, giunta in Europa nel (...), ha depositato una domanda d'asilo l'(...) in Germania, dove sono nati i suoi tre figli ed è rimasta sino al 2025, nonostante non disponesse di un permesso di soggiorno. L'autorità inferiore ha quindi chiesto alle autorità tedesche, il 10 giugno 2025 - nel rispetto del termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III - la ripresa in carico degli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 43/5). Dagli atti di causa risulta come l'autorità tedesca competente abbia risposto positivamente il 13 giugno 2025 - entro il termine disposto dall'art. 25 par. 1 RD III - a tale domanda, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 54/3). Tale risposta lascia dunque presumere, contrariamente a quanto allegato dai ricorrenti, che la loro domanda d'asilo sia ancora in corso, rispettivamente che un'eventuale decisione negativa non sia definitiva. Pertanto, la competenza della Germania risulta di principio data. 6. 6.1 Occorre innanzitutto appurare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Germania, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III). 6.2 Il Tribunale osserva che la Germania, membra dell'UE, è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301), dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105). Pertanto, si deve presumere che la Germania rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della loro domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). 6.3 Questa presunzione non è tuttavia irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato di trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. la DTAF 2011/19 consid. 6). In concreto, è notorio che la procedura d'asilo in Germania rispetta le garanzie formali poste dal diritto internazionale e che non vi sono fondati motivi di ritenere che nel predetto Stato membro sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. a tal proposito ex multis le sentenze del TAF F-24/2025 del 3 giugno 2025 consid. 3, F-1498/2025 del 21 marzo 2025 con rif. cit.). 6.4 Il Tribunale osserva che le argomentazioni del tutto generiche sollevate nel ricorso in merito alle critiche rivolte al sistema d'asilo tedesco, non supportate da alcun elemento sostanziato e circostanziato, non sono in grado di rimettere in discussione la conclusione succitata. Tale conclusione resta immutata anche rispetto all'allegazione di carattere generale nello scritto del 27 giugno 2025, secondo cui la Germania non avrebbe trattato correttamente la domanda d'asilo dei ricorrenti, apponendo inoltre una riga rossa sui loro documenti d'identità. Invero, quanto allegato dai ricorrenti si scontra con le affermazioni rese dalla ricorrente 1 nel colloquio Dublino (cfr. n. 42/4), la quale ha dichiarato di aver potuto beneficiare di una procedura d'asilo corretta in Germania, avendo avuto accesso ad un'audizione sui motivi d'asilo e ad un avvocato nonché avendo avuto la possibilità di ricorrere avverso la decisione negativa. Infine, non si ravvede come l'art. 8 CEDU verrebbe violato a causa del trasferimento dei ricorrenti in Germania, in quanto essi, che non hanno presentato alcuna motivazione maggiormente concreta in merito nel gravame, non dispongono di alcun famigliare o parente in Svizzera e verrebbero tutti rinviati nel suddetto Paese. 6.5 Ne discende che l'art. 3 par. 2 RD III non è applicabile alla fattispecie. 7. 7.1 Resta ancora da esaminare, così come censurato dai ricorrenti, se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.31), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 Innanzitutto, i ricorrenti ritengono di necessitare di cure mediche costanti che il sistema sanitario tedesco non sarebbe in grado di garantire. 7.2.1 Per quanto attiene allo stato di salute della ricorrente 1, dettagliatamente riprodotto nella decisione impugnata - alla quale si rinvia (cfr. pag. 7) - esso è essenzialmente caratterizzato dalle seguenti patologie, per cui sono state prescritte delle cure farmacologiche (cfr. n. 16/1, 18/3, 25/4, 27/3, 33/4, 34/3, 35/3, 36/3, 40/4, 46/4, 47/4, 49/3, 50/2, 55/4, 59/3, 61/2; cfr. anche i referti medici del 14 maggio 2025 e 4 giugno 2025 allegati allo scritto del 27 giugno 2025): ipertensione severa con cardiopatia ipertrofica e retinopatia ipertensiva stadio I/II; anemia verosimilmente multifattoriale in corso di accertamenti, ferripriva e su metrorragie; metrorragia anemizzante su utero miomatoso; nonché sospetto di iperaldosteronismo e disturbo post-traumatico da stress sospetto. Inoltre, ella soffre di BIL lieve miopia e astigmatismo nonché pinguecola, per cui vengono consigliati controlli oftalmologici annuali (cfr. n. 59/3). Diversi referti medici riportano inoltre che la ricorrente si trova in una condizione generale buona (cfr., a titolo esemplicativo, n. 61/2). Al ricorrente 2 sono state poste le diagnosi di disturbo dello spettro autistico e di leggero soffio cardiaco sistolico, innocente e che non necessita ulteriori controlli cardiologici (cfr. n. 17/1, 28/1, 30/4, 38/4 e 48/2). Per il resto egli è stato trovato in buone condizioni generali, anche con normali anatomia e funzioni cardiache (cfr. n. 48/2). La ricorrente 4 ha invece avuto la tosse ed altri sintomi influenzali (cfr. n. 29/4), che risultano attualmente sanati, ed è stata sottoposta - così come la ricorrente 3 - a visite di controllo (risultate nella norma) e a delle vaccinazioni (cfr. n. 37/4, 39/4, 52/4 e 53/4). 7.2.2 Visto quanto sopra, senza voler sminuire le patologie di cui soffrono i ricorrenti, il Tribunale rileva che le stesse non sono di una gravità tale, ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia, da ostacolare un loro rinvio in Germania e costituire una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, come giustamente rilevato dalla SEM, le problematiche di salute dei ricorrenti potranno essere trattate anche in Germania, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. sentenze del TAF F-1417/2025 del 10 marzo 2025 consid. 2.2.1, F-6995/2024 del 13 novembre 2024 consid. 3.2). Difatti, nessun elemento concreto e sostanziato né all'incarto, né apportato nel ricorso o ancora nello scritto del 27 giugno 2025, permette di considerare che la Germania rifiuterebbe loro l'accesso alle cure in caso d'urgenza o di problemi gravi. Al contrario, in riferimento alla situazione del ricorrente 2, si osserva che, come confermato dalla ricorrente 1 nel colloquio Dublino e nell'ambito delle visite mediche - e contrariamente a quanto sostenuto nello scritto del 27 giugno 2025 - egli è stato diagnosticato in Germania e ha avuto ampiamente modo di essere curato, nonché di ricevere aiuti statali e dalla (...) e di essere seguito in un istituto specializzato nel suddetto Paese (cfr. n. 30/4, 38/4 e 42/4). Di conseguenza, come giustamente rilevato dalla SEM, non si ravvede come lo stato di salute dei ricorrenti, in particolare della ricorrente 1 e del ricorrente 2, dovrebbe subire un notevole peggioramento in Germania. 7.3 Inoltre, per quanto concerne l'affermazione della ricorrente 1 sulla violenza subita dal padre delle ricorrenti 3 e 4 e sul fatto che la polizia l'avrebbe ignorata, non dandole la possibilità di sporgere denuncia, ilTribunale rileva che la stessa non è stata in alcun modo sostanziata o concretizzata né durante il colloquio Dublino né in sede ricorsuale. Si sottolinea in merito inoltre come, essendo la Germania uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla impedirebbe ai ricorrenti di far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che le autorità tedesche siano venute meno ai loro obblighi, ciò che non risulta che essi abbiano intrapreso in passato. Pertanto, tale circostanza non permette di modificare quanto esposto. 7.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che quanto sostenuto dai ricorrenti circa la decisione negativa con allontanamento emessa dallaGermania (cfr. n. 42/4 e scritto del 27 giugno 2025) - affermazione priva di qualsiasi documentazione probatoria - appare quantomeno dubbio, considerata la risposta delle autorità tedesche, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, alla domanda di ripresa in carico (cfr. n. 54/3), dalla quale emerge piuttosto che tale decisione non sarebbe definitiva. In ogni caso, essi non hanno apportato qualsivoglia indizio atto a dimostrare che la Germania non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese. A tal proposito, va inoltre rimarcato che, avendo la SEM constatato nel provvedimento impugnato a giusta ragione che la Germania è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo dei ricorrenti, non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21,C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo; cfr. anche la sentenza del TAF F-7928/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 4.5). 7.5 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dei ricorrenti verso la Germania. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
8. Ne discende che, a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono in casu eccezioni alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento degli insorgenti (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda procedurale tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, è divenuta senza oggetto. Altresì con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 27 giugno 2025, sono revocate.
10. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: