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F-5573/2024

F-5573/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.4 Secondo l'articolo 33a PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In questo caso, la lingua della decisione è stata l'italiano, la sentenza è quindi scritta in italiano.

E. 2.1 Nel suo ricorso, l'interessato censura implicitamente un accertamento incompleto circa il suo stato di salute oltre che un accertamento inesatto della situazione in Bulgaria.

E. 2.2 Prima di tutto, circa gli argomenti sul fatto di dover effettuare altri esami medici, il Tribunale ritiene che il ricorrente ha potuto consultare medici e dentisti durante la procedura davanti alla SEM. Infatti, nel 13 agosto 2024, il medico dell'Ospedale (...) gli ha diagnosticato un PTSD, delle lesioni dentali, una sospetta scabbia e una gonalgia sinistra post-traumatica. Per questo motivo, diversi trattamenti gli sono stati prescritti (creme antinfiammatorie, creme per il trattamento delle malattie della pelle, antidolorifici, trattamento della scabbia e antistaminico). Durante la visita medica del 13 agosto 2024, va anche notato che l'interessato si è visto offrire una consulenza psicologica, che lui ha rifiutato perché "non desidera tale presa a carico per il momento". Poi, il 19 agosto 2024, il ricorrente ha consultato un dentista che ha indicato che soffriva di diversi elementi (arcata inferiore spezzati e altri cariati). Dopo la decisione della SEM, l'interessato ha consultato un medico per un mal di testa (30 agosto 2024) e per i suoi dolori alle ginocchia (2 settembre 2024). Come si vedrà in seguito in relazione all'esame del caso nel merito (cfr. consid. 5.3 infra), la SEM aveva il diritto di prendere una decisione sulla base del fascicolo così com'era, rinunciando ad attuare ulteriori misure investigative. Ciò è tanto più vero se si considera che il ricorrente, pur essendo rappresentato, si è limitato a chiedere ulteriori misure investigative senza però fare proposte specifiche e, inoltre, non ha presentato alcuna nuova prova medica nel suo ricorso.

E. 2.3 Per quanto riguarda l'argomento dell'interessato sulla situazione in Bulgaria, il Tribunale rileva che la SEM ha preso atto, nella decisione impugnata, delle sue affermazioni relative alla sua esperienza traumatica (cfr. decisione impugnata, pag. 4) e ha preso posizione sulle condizioni di accoglienza in quel Paese. La valutazione della SEM sulla situazione in Bulgaria tratta in realtà una questione di merito e verrà pertanto trattata di seguito (cfr. consid. 5.4 e 5.6).

E. 2.4 Ne discende che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'interessato sono respinte.

E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda d'asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1).

E. 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 3.4 Nella presente disamina, a seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. B supra), le autorità bulgare hanno risposto affermativamente e accettato di riprendere in carico il ricorrente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data.

E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2).

E. 4.3 Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 4.4 Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze D-3757/2024 del 17 giugno 2024; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3; F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4).

E. 4.5 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Bulgaria in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia.

E. 4.6 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 4.7 In tali circostanze, non è necessario esaminare ulteriormente le argomentazioni addotte dal ricorrente in merito al suo timore di essere rimpatriato in Turchia o in Afghanistan a seguito del suo trasferimento in Bulgaria. Infatti, dal momento che è stato accertato che la Bulgaria era competente a trattare la domanda di asilo del ricorrente (cfr. consid. 3.4 supra) e che la procedura di asilo in tale paese era priva di carenze sistemiche (cfr. consid. 4.7 supra), non spetta alle autorità svizzere decidere se l'interessato debba essere rimpatriato in Turchia o Afghanistan o se vi sia stata una violazione del principio di non respingimento (cfr. sentenze della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21, § 129-142 e par. 2 del dispositivo).

E. 5.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda.

E. 5.2 Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere di nuovo esposto alle violenze psicologiche e maltrattamenti ad opera delle autorità bulgare. Su questo punto, egli ha anche fatto valere che per colpa della tortura subita in Bulgaria soffriva fino ad oggi di gravi problemi di salute. L'interessato ha anche esposto le difficili condizioni d'accoglienza in Bulgaria, rimettendo alla SEM delle fotografie dei campi bulgari. Inoltre, egli sostiene di temere di essere ritrovato e maltrattato dal passatore di droga del campo che lui avrebbe denunciato. In conclusione, il suo ritorno violerebbe l'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 3 Conv. tortura. Inoltre, il ricorrente ha chiesto, nel caso di rifiuto del suo ricorso, delle garanzie concrete e scritte dalla parte delle autorità bulgare per quanto riguarda l'alloggio, il cibo e le cure mediche.

E. 5.3 In merito al suo stato di salute, i medici consultati hanno diagnosticato all'interessato un PTSD, delle lesioni dentali, la scabbia e una gonalgia sinistra post-traumatica per quali sono state predisposte dei trattamenti (cfr. consid. 2.2 supra). Tuttavia, senza minimizzarle, le suesposte problematiche mediche non sono di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Bulgaria del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto ad un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193 e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139). Per le stesse ragioni, non si può considerare che l'interessato sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 s.). D'altronde, la Bulgaria dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. la precitata sentenza del TAF F-64/2024 consid. 4.4). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in Bulgaria.

E. 5.4 Per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza in Bulgaria, sebbene siano in parte da ritenere come difficili - visto le fotografie presentate -, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, le critiche mosse al riguardo non raggiungono un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli artt. 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche adendo le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. la sentenza precitata del TAF D-424/2024 consid. 8.3.2.2 e la sentenza F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4).

E. 5.5 Quanto all'affermazione, comunque infondata, secondo cui il ricorrente si trova in una situazione di pericolo dopo avere denunciato un passatore di droga, il Tribunale considera che la Bulgaria è uno Stato di diritto e che nulla lasciava supporre che le autorità competenti di quel Paese non gli offriranno un'adeguata protezione. In tali circostanze, si deve ammettere che l'interessato potrà rivolgersi alle autorità giudiziarie di quel Paese, se necessario.

E. 5.6 Infine, le allegazioni circa i maltrattamenti ch'egli avrebbe subito da parte della polizia bulgara non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Bulgaria (cfr. l'accettazione delle autorità bulgare) rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovata nei confronti della polizia in quanto persona straniera entrata clandestinamente su suolo bulgaro.

E. 5.7 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 7 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

E. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5573/2024 Sentenza del 19 settembre 2024 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Laura Hottelier. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 agosto 2024. Fatti: A. L'11 agosto 2024, A._______ (di seguito: l'interessato o il ricorrente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese dalla Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM o l'autorità inferiore) nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che l'interessato aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria l'8 luglio 2024. B. Il 19 agosto 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa bulgara la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 21 agosto 2024, le competenti autorità bulgare hanno accettato di riprendere in carico l'interessato sulla stessa base legale. C. Il 21 agosto 2024, l'interessato ha trasmesso alla SEM alcuni mezzi di prova (fotografie) attestanti le sue condizioni di alloggio in Bulgaria. D. Durante il colloquio Dublino del 22 agosto 2024, il ricorrente ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito in relazione all'eventuale competenza della Bulgaria per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché circa il suo stato di salute. E. Per decisione del 28 agosto 2024 scritta in italiano e notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Bulgaria e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. F. Il 5 settembre 2024, l'interessato, tramite il suo rappresentante, ha presentato un ricorso - in lingua tedesca, datato del 25 luglio 2024 e con il nome di un altro ricorrente sulla prima pagina - contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale). A._______ ha concluso preliminarmente alla concessione dell'effetto sospensivo, quali misure supercautelare e alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Nel merito, l'interessato ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e l'entrata nel merito sulla sua domanda d'asilo, in via subordinata la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. G. Il 6 settembre 2024, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria. H. Lo stesso giorno, il rappresentante del ricorrente ha scritto una e-mail al Tribunale spiegando che aveva sbagliato il nome dell'interessato sul frontespizio del ricorso presentato il 5 settembre 2024. Egli ha ritrasmesso un ricorso simile nel contenuto con il nome del ricorrente coretto. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei consideranti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4. Secondo l'articolo 33a PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In questo caso, la lingua della decisione è stata l'italiano, la sentenza è quindi scritta in italiano. 2. 2.1. Nel suo ricorso, l'interessato censura implicitamente un accertamento incompleto circa il suo stato di salute oltre che un accertamento inesatto della situazione in Bulgaria. 2.2. Prima di tutto, circa gli argomenti sul fatto di dover effettuare altri esami medici, il Tribunale ritiene che il ricorrente ha potuto consultare medici e dentisti durante la procedura davanti alla SEM. Infatti, nel 13 agosto 2024, il medico dell'Ospedale (...) gli ha diagnosticato un PTSD, delle lesioni dentali, una sospetta scabbia e una gonalgia sinistra post-traumatica. Per questo motivo, diversi trattamenti gli sono stati prescritti (creme antinfiammatorie, creme per il trattamento delle malattie della pelle, antidolorifici, trattamento della scabbia e antistaminico). Durante la visita medica del 13 agosto 2024, va anche notato che l'interessato si è visto offrire una consulenza psicologica, che lui ha rifiutato perché "non desidera tale presa a carico per il momento". Poi, il 19 agosto 2024, il ricorrente ha consultato un dentista che ha indicato che soffriva di diversi elementi (arcata inferiore spezzati e altri cariati). Dopo la decisione della SEM, l'interessato ha consultato un medico per un mal di testa (30 agosto 2024) e per i suoi dolori alle ginocchia (2 settembre 2024). Come si vedrà in seguito in relazione all'esame del caso nel merito (cfr. consid. 5.3 infra), la SEM aveva il diritto di prendere una decisione sulla base del fascicolo così com'era, rinunciando ad attuare ulteriori misure investigative. Ciò è tanto più vero se si considera che il ricorrente, pur essendo rappresentato, si è limitato a chiedere ulteriori misure investigative senza però fare proposte specifiche e, inoltre, non ha presentato alcuna nuova prova medica nel suo ricorso. 2.3. Per quanto riguarda l'argomento dell'interessato sulla situazione in Bulgaria, il Tribunale rileva che la SEM ha preso atto, nella decisione impugnata, delle sue affermazioni relative alla sua esperienza traumatica (cfr. decisione impugnata, pag. 4) e ha preso posizione sulle condizioni di accoglienza in quel Paese. La valutazione della SEM sulla situazione in Bulgaria tratta in realtà una questione di merito e verrà pertanto trattata di seguito (cfr. consid. 5.4 e 5.6). 2.4. Ne discende che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'interessato sono respinte. 3. 3.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda d'asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 3.3. Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 3.4. Nella presente disamina, a seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. B supra), le autorità bulgare hanno risposto affermativamente e accettato di riprendere in carico il ricorrente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data. 4. 4.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2. A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). 4.3. Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 4.4. Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze D-3757/2024 del 17 giugno 2024; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3; F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4). 4.5. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Bulgaria in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia. 4.6. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 4.7. In tali circostanze, non è necessario esaminare ulteriormente le argomentazioni addotte dal ricorrente in merito al suo timore di essere rimpatriato in Turchia o in Afghanistan a seguito del suo trasferimento in Bulgaria. Infatti, dal momento che è stato accertato che la Bulgaria era competente a trattare la domanda di asilo del ricorrente (cfr. consid. 3.4 supra) e che la procedura di asilo in tale paese era priva di carenze sistemiche (cfr. consid. 4.7 supra), non spetta alle autorità svizzere decidere se l'interessato debba essere rimpatriato in Turchia o Afghanistan o se vi sia stata una violazione del principio di non respingimento (cfr. sentenze della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21, § 129-142 e par. 2 del dispositivo). 5. 5.1. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 5.2. Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere di nuovo esposto alle violenze psicologiche e maltrattamenti ad opera delle autorità bulgare. Su questo punto, egli ha anche fatto valere che per colpa della tortura subita in Bulgaria soffriva fino ad oggi di gravi problemi di salute. L'interessato ha anche esposto le difficili condizioni d'accoglienza in Bulgaria, rimettendo alla SEM delle fotografie dei campi bulgari. Inoltre, egli sostiene di temere di essere ritrovato e maltrattato dal passatore di droga del campo che lui avrebbe denunciato. In conclusione, il suo ritorno violerebbe l'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 3 Conv. tortura. Inoltre, il ricorrente ha chiesto, nel caso di rifiuto del suo ricorso, delle garanzie concrete e scritte dalla parte delle autorità bulgare per quanto riguarda l'alloggio, il cibo e le cure mediche. 5.3. In merito al suo stato di salute, i medici consultati hanno diagnosticato all'interessato un PTSD, delle lesioni dentali, la scabbia e una gonalgia sinistra post-traumatica per quali sono state predisposte dei trattamenti (cfr. consid. 2.2 supra). Tuttavia, senza minimizzarle, le suesposte problematiche mediche non sono di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Bulgaria del ricorrente, un rischio concreto di essere esposto ad un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193 e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139). Per le stesse ragioni, non si può considerare che l'interessato sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 s.). D'altronde, la Bulgaria dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. la precitata sentenza del TAF F-64/2024 consid. 4.4). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in Bulgaria. 5.4. Per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza in Bulgaria, sebbene siano in parte da ritenere come difficili - visto le fotografie presentate -, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, le critiche mosse al riguardo non raggiungono un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli artt. 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche adendo le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. la sentenza precitata del TAF D-424/2024 consid. 8.3.2.2 e la sentenza F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4). 5.5. Quanto all'affermazione, comunque infondata, secondo cui il ricorrente si trova in una situazione di pericolo dopo avere denunciato un passatore di droga, il Tribunale considera che la Bulgaria è uno Stato di diritto e che nulla lasciava supporre che le autorità competenti di quel Paese non gli offriranno un'adeguata protezione. In tali circostanze, si deve ammettere che l'interessato potrà rivolgersi alle autorità giudiziarie di quel Paese, se necessario. 5.6. Infine, le allegazioni circa i maltrattamenti ch'egli avrebbe subito da parte della polizia bulgara non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Bulgaria (cfr. l'accettazione delle autorità bulgare) rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovata nei confronti della polizia in quanto persona straniera entrata clandestinamente su suolo bulgaro. 5.7. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 8. 8.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 8.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione: