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F-7538/2024

F-7538/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 2.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda d'asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1).

E. 2.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 2.4 In presenza di un minorenne non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III).

E. 2.4.1 Per pronunciarsi pregiudizialmente sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, la SEM si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti e sui risultati delle audizioni relative al quadro personale dell'interessato nel suo paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. l'art. 17 cpv. 3bis LAsi e la DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 con i numerosi riferimenti).

E. 2.4.2 La determinazione medica dell'età avviene, in generale, tramite un esame clinico (EX), una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un'ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie. Quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6 consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali).

E. 2.4.3 Come già menzionata sopra (cf. lett. D supra); l'11 novembre 2024, l'Istituto di medicina legale di Bellinzona ha comunicato alla SEM i risultati degli esami intrapresi presso l'Ospedale (...) (radiografico dei denti, della mano destra e delle articolazioni sternoclavicolari), dai quali risulta che l'età media del ricorrente è situata tra i 20 e i 24 anni, che la sua età minima è di 19 anni, che non è dunque possibile che egli abbia meno di 18 anni, e che la data di nascita del (...) novembre 2007, dichiarata dal ricorrente, la quale presuppone che egli avesse "al momento della visita 16 anni 10 mesi e 29 giorni, può essere esclusa" (cfr. incarto SEM, doc. 24/14 p. 8),

E. 2.4.4 Ora, visto queste chiare risultanze peritali, secondo cui, in primis, l'età minima del ricorrente è di 19 anni, non è possibile equivocare sul fatto che egli, diversamente da quanto pretende nel suo ricorso, non è minorenne, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), ma maggiorenne. Questa conclusione peritale è rafforzata dalle numerose e dettagliate argomentazioni della SEM sugli altri elementi indiziari rilevanti per la stima dell'età, palesatisi segnatamente durante la PA-RMNA, alle quali questo Tribunale non può che rimandare (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 a 5). Alla luce dei resultati presentati, l'argomentazione del ricorrente secondo cui la perizia non è sufficientemente affidabile non può quindi essere accettata. Infine, il ricorrente non ha fornito alcun documento originale suscettibile di rendere verosimile di essere minorenne. Quanto alla Taskara, al certificato vaccinale e agli altri documenti, prodotti dall'insorgente soltanto in copia, il loro valore probatorio è ridotto, in quanto non è possibile verificarne l'autenticità e non si può escludere una loro manipolazione o falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e i riferimenti citati). Stando così le cose, il ricorrente non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III.

E. 2.5 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ritiene che la SEM abbia correttamente applicato i criteri di determinazione dello Stato membro competente ai sensi degli art. 7ss RD III, dopo aver effettuato l'audizione RMNA e la perizia. Infatti, a seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. F supra), le autorità bulgare hanno risposto affermativamente e accettato di riprendere in carico il ricorrente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III.

E. 2.6 Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data.

E. 3.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 3.2 A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2).

E. 3.3 Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 3.4 Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3).

E. 3.5 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Bulgaria in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia.

E. 3.6 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 3.7 In tali circostanze, non è necessario esaminare ulteriormente le argomentazioni addotte dal ricorrente in merito al suo timore di essere rimpatriato in Afghanistan a seguito del suo trasferimento in Bulgaria. Infatti, dal momento che è stato accertato che la Bulgaria era competente a trattare la domanda di asilo del ricorrente (cfr. consid. 2.6 supra) e che la procedura di asilo in tale paese era priva di carenze sistemiche (cfr. consid. 3.6 supra), non spetta alle autorità svizzere decidere se l'interessato debba essere rimpatriato in Afghanistan o se vi sia stata una violazione del principio di non respingimento (cfr. sentenze della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21, § 129-142 e par. 2 del dispositivo).

E. 4.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda.

E. 4.2 Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere di nuovo esposto alle violenze psicologiche e maltrattamenti ad opera delle autorità bulgare. Egli ha anche esposto le difficili condizioni d'accoglienza in Bulgaria. In conclusione, il suo ritorno violerebbe l'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 4 CartaUE.

E. 4.3 Per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza in Bulgaria, sebbene siano in parte da ritenere come difficili e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, le critiche mosse al riguardo non raggiungono un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario al art. 3 CEDU. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche adendo le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. la sentenza precitata del TAF D-424/2024 consid. 8.3.2.2 e la sentenza F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4).

E. 4.4 Infine, le allegazioni circa i maltrattamenti ch'egli avrebbe subito da parte della polizia bulgara non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Bulgaria (cfr. l'accettazione delle autorità bulgare) rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato nei confronti della polizia in quanto persona straniera entrata clandestinamente su suolo bulgaro.

E. 4.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a°par. 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

E. 5 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 6 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

E. 7.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7538/2024 Sentenza del 9 dicembre 2024 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Laura Hottelier. Parti A._______, nato il (...) 2006, Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 novembre 2024 / N (...). Fatti: A. Il 17 settembre 2024, A._______ (di seguito: l'interessato o il ricorrente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, indicando di essere nato il (...) gennaio 2007 e quindi di essere un minorenne non accompagnato. Da ricerche intraprese dalla Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM o l'autorità inferiore) nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che l'interessato aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Bulgaria il 29 agosto 2024. B. L'11 ottobre 2024, per tramite del suo rappresentante legale, l'interessato ha rettificato le sue generalità inizialmente registrate sostenendo di essere nato il (...) settembre 1386 (calendario solare; [calendario gregoriano: (...) novembre 2007]). A tale scritto egli ha fatto pervenire alla SEM le fotocopie sia della sua Taskara che della tessera vaccinale nelle quale viene indicata la data di nascita suddetta del (...) settembre 1386. C. Durante la prima audizione per minorenni non accompagnati (in seguito: PA-RMNA) del 15 ottobre 2024, il ricorrente ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito in relazione all'eventuale competenza della Bulgaria per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché circa il suo stato di salute. A questa occasione, egli ha fatto valere di essere nato il (...) novembre 2007. D. Il 22 ottobre 2024, l'interessato è stato sottoposto a un esame medico legale presso l'Ospedale (...) per stimare la sua età. Il rapporto, redatto l'11 novembre 2024 dall'Istituto di medicina legale di Bellinzona sulla base di un esame clinico, concludeva che l'età media era compresa tra i 20 e i 24 anni, con un'età minima di 19 anni. Secondo questo rapporto, l'interessato, al momento degli accertamenti radiologici, era maggiorenne con elevate probabilità prossima alla certezza e sua data di nascita dichiarata ((...) novembre 2007) era da considerarsi inverosimile. E. Il 13 novembre 2024, la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di modificare la sua data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al (...) 2006. F. Il 14 novembre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa bulgara la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). G. Il 18 novembre 2024, l'interessato, per tramite del suo rappresentante legale, si è espresso in merito al diritto di essere sentito in relazione alla sua età. Lo stesso giorno, la SEM ha modificato l'identità principale dell'interessato con la date di nascita del (...) 2006, considerandolo come maggiorenne. H. Il 20 novembre 2024, le competenti autorità bulgare hanno accettato di riprendere in carico l'interessato ai sensi dell'art. 18 lett. b RD III. I. Per decisione del 22 novembre 2024, notificata il 25 novembre 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento verso la Bulgaria e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. J. Il 2 dicembre 2024, l'interessato, tramite la sua rappresentante, ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale). Egli ha concluso preliminarmente alla concessione dell'effetto sospensivo, quale misura supercautelare e alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Nel merito, l'interessato ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e l'entrata nel merito sulla sua domanda d'asilo. Il ricorrente ha anche allegato al suo ricorso copia di diversi documenti (certificati medici e pagelle scolastiche) per attestare della sua minoranza. K. Il 3 dicembre 2024, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 2.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda d'asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 2.3. Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 2.4. In presenza di un minorenne non accompagnato senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (art. 8 par. 4 RD III). 2.4.1. Per pronunciarsi pregiudizialmente sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, la SEM si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti e sui risultati delle audizioni relative al quadro personale dell'interessato nel suo paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. l'art. 17 cpv. 3bis LAsi e la DTAF 2019 I/6 consid. 5.5 con i numerosi riferimenti). 2.4.2. La determinazione medica dell'età avviene, in generale, tramite un esame clinico (EX), una radiografia (RX) della mano, una tomografia assiale computerizzata (TAC) dello sterno clavicolare e un'ortopantomografia (OPT) delle arcate dentarie. Quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento globale delle prove (cfr., per più dettagli, la DTAF 2019 I/6 consid. 5.5, 5.6 e 5.7 con gli innumerevoli riferimenti giurisprudenziali). 2.4.3. Come già menzionata sopra (cf. lett. D supra); l'11 novembre 2024, l'Istituto di medicina legale di Bellinzona ha comunicato alla SEM i risultati degli esami intrapresi presso l'Ospedale (...) (radiografico dei denti, della mano destra e delle articolazioni sternoclavicolari), dai quali risulta che l'età media del ricorrente è situata tra i 20 e i 24 anni, che la sua età minima è di 19 anni, che non è dunque possibile che egli abbia meno di 18 anni, e che la data di nascita del (...) novembre 2007, dichiarata dal ricorrente, la quale presuppone che egli avesse "al momento della visita 16 anni 10 mesi e 29 giorni, può essere esclusa" (cfr. incarto SEM, doc. 24/14 p. 8), 2.4.4. Ora, visto queste chiare risultanze peritali, secondo cui, in primis, l'età minima del ricorrente è di 19 anni, non è possibile equivocare sul fatto che egli, diversamente da quanto pretende nel suo ricorso, non è minorenne, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), ma maggiorenne. Questa conclusione peritale è rafforzata dalle numerose e dettagliate argomentazioni della SEM sugli altri elementi indiziari rilevanti per la stima dell'età, palesatisi segnatamente durante la PA-RMNA, alle quali questo Tribunale non può che rimandare (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 a 5). Alla luce dei resultati presentati, l'argomentazione del ricorrente secondo cui la perizia non è sufficientemente affidabile non può quindi essere accettata. Infine, il ricorrente non ha fornito alcun documento originale suscettibile di rendere verosimile di essere minorenne. Quanto alla Taskara, al certificato vaccinale e agli altri documenti, prodotti dall'insorgente soltanto in copia, il loro valore probatorio è ridotto, in quanto non è possibile verificarne l'autenticità e non si può escludere una loro manipolazione o falsificazione (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e i riferimenti citati). Stando così le cose, il ricorrente non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III. 2.5. Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ritiene che la SEM abbia correttamente applicato i criteri di determinazione dello Stato membro competente ai sensi degli art. 7ss RD III, dopo aver effettuato l'audizione RMNA e la perizia. Infatti, a seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. F supra), le autorità bulgare hanno risposto affermativamente e accettato di riprendere in carico il ricorrente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. 2.6. Pertanto, la competenza della Bulgaria è di principio data. 3. 3.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 3.2. A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). 3.3. Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 3.4. Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3). 3.5. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Bulgaria in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia. 3.6. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Bulgaria, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 3.7. In tali circostanze, non è necessario esaminare ulteriormente le argomentazioni addotte dal ricorrente in merito al suo timore di essere rimpatriato in Afghanistan a seguito del suo trasferimento in Bulgaria. Infatti, dal momento che è stato accertato che la Bulgaria era competente a trattare la domanda di asilo del ricorrente (cfr. consid. 2.6 supra) e che la procedura di asilo in tale paese era priva di carenze sistemiche (cfr. consid. 3.6 supra), non spetta alle autorità svizzere decidere se l'interessato debba essere rimpatriato in Afghanistan o se vi sia stata una violazione del principio di non respingimento (cfr. sentenze della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21, § 129-142 e par. 2 del dispositivo). 4. 4.1. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 4.2. Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente ha dichiarato di temere di essere di nuovo esposto alle violenze psicologiche e maltrattamenti ad opera delle autorità bulgare. Egli ha anche esposto le difficili condizioni d'accoglienza in Bulgaria. In conclusione, il suo ritorno violerebbe l'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 4 CartaUE. 4.3. Per quanto riguarda le condizioni d'accoglienza in Bulgaria, sebbene siano in parte da ritenere come difficili e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, le critiche mosse al riguardo non raggiungono un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario al art. 3 CEDU. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche adendo le vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. la sentenza precitata del TAF D-424/2024 consid. 8.3.2.2 e la sentenza F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4). 4.4. Infine, le allegazioni circa i maltrattamenti ch'egli avrebbe subito da parte della polizia bulgara non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Bulgaria (cfr. l'accettazione delle autorità bulgare) rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato nei confronti della polizia in quanto persona straniera entrata clandestinamente su suolo bulgaro. 4.5. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a°par. 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

5. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 6. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 7. 7.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione: