Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe indicato nel provvedimento avversato, delle informazioni di rilievo che non sarebbero contenute, a torto, nella domanda di ripresa in carico formulata all'indirizzo delle autorità bulgare (cfr. n. 22 seg., pag. 5 e n. 35 seg., pag. 7 del ricorso). In tal senso, sarebbe anche recensibile una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. n. 19, pag. 4 del ricorso). Una mancanza di motivazione della decisione avversata e d'istruzione della causa, la si ravviserebbe anche in punto alle condizioni e al trattamento a cui sarebbe esposto il ricorrente in Bulgaria in caso di trasferimento, che l'autorità inferiore avrebbe esaminato in modo stereotipato e non tenendo conto di alcuni elementi attuali in relazione alle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo nel suddetto Stato (cfr. n. 54 segg., pag. 11 segg. del ricorso). Altresì, sarebbe tacciabile d'accertamento inesatto ed incompleto, anche la conclusione della SEM riguardo all'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente (cfr. n. 50 seg., pag. 10 seg. del ricorso).
E. 4.2 Dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore ha sufficientemente indicato le argomentazioni che hanno fondato la sua conclusione di ritenere data la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). In realtà, con le sue motivazioni, il ricorrente intende contestare la validità della domanda di ripresa in carico formulata dalla Svizzera come pure della consequenziale competenza della Bulgaria per l'esame della sua domanda d'asilo, aspetti però che riguardano una questione di merito e non formali, e che verranno quindi esaminati dappresso. L'autorità inferiore si è del resto espressa in modo sufficiente riguardo sia agli elementi che l'hanno condotta ad esprimere un giudizio negativo circa la minore età dell'insorgente, sia rispetto alla situazione attualmente vigente per i richiedenti l'asilo in Bulgaria, riferendosi anche alla giurisprudenza di riferimento in materia del Tribunale, nonché agli allegati vissuti in tale Paese da parte dell'insorgente, di cui ne ha tenuto conto. Pertanto, la censura circa un inesatto ed incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti non può essere seguita. Altresì, su tali punti in questione, il ricorrente si è potuto esprimere nel suo atto ricorsuale in modo ampio, dimostrando con le sue motivazioni di aver ben compreso il giudizio impugnato e di averlo per questo potuto impugnare validamente. Peraltro, al contrario di quanto asserito nel gravame dall'insorgente, l'autorità inferiore nella decisione avversata ha sia tenuto conto della richiesta di espletamento di una perizia medico-legale da parte della sua rappresentante legale (cfr. p.to I/7, pag. 2 della decisione avversata), sia adeguatamente argomentato perché una tale perizia non fosse necessaria in specie (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Quindi, anche sotto tale profilo, non si ravvede alcuna motivazione insufficiente della decisione avversata. Anche rispetto a tali censure, il ricorrente in realtà intende rimettere in causa l'apprezzamento effettuato dalla SEM in relazione in particolare alla valutazione della sua età ed alle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria; argomenti che rilevano dunque del merito.
E. 4.3 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istrutto-ria, deve di conseguenza pure essere respinta.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati).
E. 5.2.2 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).
E. 5.2.3.1 Venendo alla presente disamina, dapprima si rimarca come all'entrata in Svizzera il ricorrente abbia indicato la data di nascita del (...) (cfr. n. 2/2), ciò che si ritrova per quanto riguardante il mese e l'anno anche nella procura sottoscritta in favore della sua rappresentanza legale (cfr. n. 10/1). In audizione, egli ha invece soltanto asserito di essere nato il (...) mese dell'anno (...) (secondo il calendario solare, equivalente al [...] nel calendario gregoriano), senza tuttavia essere in grado di riferire quanti anni avrebbe effettivamente avuto alla data dell'audizione (cfr. n. 13/11, p.to 1.06, pag. 3). Anche interrogato in merito al fatto che nel modulo di registrazione dei suoi dati personali ci sarebbe indicata la data di nascita del (...), il ricorrente non ha saputo precisare se la stessa fosse corretta o meno, anzi ha posto a sua volta un quesito: "è scritto giusto?", ed in seguito ha affermato di aver fornito all'amico che avrebbe compilato il modulo di registrazione la data giusta, senza però specificare in alcun modo quale sarebbe stata la stessa (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3). Peraltro risulta alquanto discordante la sua allegazione iniziale, che avrebbe appreso la sua data di nascita, soltanto un mese prima dalla madre (cfr. n. 13/11, p.to 1.06, pag. 3) con quanto invece ha affermato in seguito, di aver ottenuto la taskara, che attesterebbe della sua età, allorché aveva (...) o (...) anni (cfr. n. 13/11, p.to 4.03, pag. 7). Difatti, se tale ultimo asserto fosse veritiero, egli avrebbe appreso della sua età, ben prima di un mese antecedente l'audizione RMNA.
E. 5.2.3.2 Quanto poi presente nella taskara, prodotta soltanto in copia dall'insorgente - quindi potendo riconoscerle soltanto un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua manipolazione o falsificazione (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.) - non corrisponde alle date di nascita da lui asserite in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore ([...] rispettivamente [...]). Difatti, dalla traduzione interna effettuata dalla SEM della fotografia della copia della taskara presentata dall'insorgente, risulta che il richiedente - alla data d'emissione della taskara dell'(...) - avrebbe avuto (...) anni nel (...) (corrispondente nel calendario gregoriano al [...]). Quindi la stessa non dà atto di alcuna data di nascita chiara. Bensì, la medesima, sarebbe stata emessa dall'autorità fondandosi eventualmente su dei meri connotati fisici della fotografia apposta sul documento - e/o d'informazioni fornite dagli stessi famigliari dell'insorgente (come da egli supposto nel suo ricorso, cfr. n. 46, pag. 9) - e dà un'indicazione meramente generica degli anni che avrebbe una persona in un anno specifico. Si sottolinea in tale contesto come, a differenza di quanto argomentato nel gravame, la traduzione interna fornita dall'autorità inferiore (cfr. MdP n. 1) corrisponde con quanto tradotto dalla rappresentanza legale e trasmesso con il ricorso (cfr. allegato 3 al ricorso): anche nella traduzione esperita dalla SEM non v'è alcun riferimento all'aspetto fisico del ricorrente. Ciò che è stato riportato nella decisione dalla SEM, pur rimarcando che effettivamente l'espressione "[...] solamente scritto che lei dal suo aspetto fisico aveva circa (...) anni nel (...) ([...])", può risultare infelice; tuttavia, avendo la rappresentanza legale a disposizione anche la traduzione del MdP n. 1 effettuata dalla SEM, poteva chiaramente comprendere che tale parte d'argomentazione, risultasse invero l'estrapolazione motivata dell'autorità inferiore di quanto riportato nella taskara e non letteralmente quanto in essa contenuto. In tal senso, non può essere accolta la richiesta dell'insorgente di far tradurre nuovamente il documento in questione, poiché la critica mossa alla traduzione della SEM (cfr. n. 46, pag. 9 del ricorso) non sussiste. Quanto poi narrato dall'insorgente circa l'emissione della sua taskara nel gravame, non corrisponde con ciò che egli ha invece allegato in audizione (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 4.03 seg., pag. 7), procedere che invece di apportare maggiori delucidazioni, rende ancora più incoerente il suo racconto.
E. 5.2.3.3 Anche il certificato vaccinale, prodotto soltanto con il ricorso dall'insorgente in copia, al contrario di quanto lasciato intendere nel gravame, aggiunge ulteriori contraddizioni agli asserti rilasciati in audizione dall'insorgente. Invero, la medesima, riporterebbe ancora una data di nascita differente - il (...) (corrispondente secondo la traduzione fatta pervenire dal ricorrente al [...] nel calendario gregoriano) - da quelle da lui allegate in corso di procedura. Peraltro si denoti come il medesimo documento, in copia, non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), e presentato in copia non assume nessun valore probante rilevante, in quanto non può esserne vagliata l'autenticità, non potendo escludere che esso sia stato manipolato o falsificato. Stupisce poi che tale documento abbia potuto essere prodotto dall'insorgente in fase ricorsuale, allorché durante l'audizione RMNA, interrogato riguardo ad altri documenti a parte la taskara che potessero attestare della sua minore età, egli ha asserito che tutti i documenti sarebbero andati perduti a causa della guerra (cfr. n. 13/11, p.to 4.04, pag. 7).
E. 5.2.3.4 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad intaccare fortemente le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4 seg.) onde evitare inutili ridondanze.
E. 5.2.3.5 Le evidenti discrepanze, incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, anche rispetto alla documentazione da lui presentata, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel fatto che egli sarebbe analfabeta e proverrebbe da un contesto socio-culturale povero, nel quale lui avrebbe lavorato sin dall'infanzia, come proposto nel ricorso. Difatti tali suoi asserti si scontrano con altre sue affermazioni che sono state piuttosto precise e chiare rispetto ad elementi della sua biografia (per esempio rispetto a quanto tempo avrebbe soggiornato in D._______ e in E._______; o ancora in Bulgaria ed in C._______, cfr. n. 13/11, p.to 5.02, pag. 8), come pure circa le età dei genitori e dei fratelli (cfr. n. 13/11, p.to 3.01, pag. 6). Ciò che non può invece essere detto per le dichiarazioni inerenti alla propria età.
E. 5.2.4 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece richiesto dalla sua rappresentante legale alla fine del verbale RMNA (cfr. n. 13/11, p.to 8.01, pag. 10), e ribadito nello scritto del 7 dicembre 2023 (cfr. n. 18/3) e nel gravame (cfr. p.to III, pag. 8 segg. in particolare n. 51, pag. 11). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità resistente è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2.2), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Inoltre il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, questa valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. Ciò posto, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. n. 44, pag. 9 del ricorso), citando anche una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) in merito (cfr. nello stesso tra le tante la sentenza del Tribunale D-5278/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.4.4) e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione.
E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento.
E. 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'insorgente aveva depositato delle domande d'asilo pregresse in Bulgaria il (...) ed in C._______ il (...). Dopo aver effettuato l'audizione RMNA, ritenendo inverosimile la minore età da lui allegata, l'autorità inferiore ha dapprima richiesto all'autorità (...) competente la ripresa in carico dell'insorgente in data 30 novembre 2023 (cfr. n. 15/5), quindi entro il termine disposto dall'art. 23 par. 2 RD III. La C._______ ha risposto negativamente alla Svizzera in data 14 dicembre 2023 (cfr. n. 20/1). Stante tale risposta negativa, l'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa bulgara, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in data 18 dicembre 2023 (cfr. n. 21/5). La Bulgaria ha risposto affermativamente entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III, il 21 dicembre 2023, fondandosi sulla medesima disposizione di cui sopra (cfr. n. 24/1). A tali condizioni, la Bulgaria è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di trattare la sua domanda d'asilo.
E. 6.3 Le censure sollevate dal ricorrente nel gravame, in punto alla presunta incompletezza delle informazioni fornite alle autorità (...) ed in particolar modo alle autorità bulgare da parte della SEM, in violazione dell'obbligo d'informazione disposto dall'art. 23 par. 4 RD III, che avrebbe quale conseguenza la privazione di valore giuridico dell'accettazione da parte della Bulgaria, vanno decisamente respinte. Invero, in entrambi i formulari di ripresa in carico alla C._______ (cfr. n. 15/5) e alla Bulgaria (cfr. n. 21/5), la SEM ha indicato chiaramente sia le generalità dichiarate dall'insorgente (comprensiva anche dell'età del [...] da lui asserita), sia le generalità - tra le quali anche la data di nascita del (...) - registrata e ritenuta dalla SEM. In seguito, nelle altre informazioni utili, ha indicato sia che il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in C._______ il (...), sia in Bulgaria il (...). Per quanto concerne le informazioni supplementari alla C._______ ha inoltre rilevato che l'interessato ha riferito di essere rimasto in C._______ per (...) arrivando poi direttamente in Svizzera, e chiedendone la ripresa in carico ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la SEM ha aggiunto che se considerasse la sua competenza cessata, di voler inviare delle prove di questo, ovvero l'accettazione di ripresa in carico della Bulgaria (cfr. n. 15/5). Ora, sulla scorta di tali elementi, non risulta quindi corretta l'affermazione dell'insorgente nel gravame, che la SEM non avrebbe fornito alla C._______ sufficienti indicazioni inerenti ai dati anagrafici dell'insorgente - da lui asseriti e dalla SEM invece registrati - perché potesse determinarsi sulla sua competenza. Ciò che effettivamente la C._______ ha fatto, respingendo la sua competenza, sulla base della data di nascita allegata dall'insorgente in Svizzera. La trasmissione di ulteriori informazioni non era quindi necessaria. Per quanto concerne poi la domanda di ripresa in carico formulata nei confronti della Bulgaria, sebbene effettivamente non contenga come sollevato nel ricorso l'indicazione che la C._______ avrebbe rifiutato la sua competenza, non si può ritenere che la SEM abbia taciuto su degli elementi importanti per cui l'autorità bulgara competente non avrebbe potuto legittimamente determinarsi sulla sua competenza in materia. Difatti, anche in tale formulario l'autorità inferiore non ha sottaciuto il fatto della data di nascita da minorenne asserita dall'insorgente. Inoltre, in mancanza di deposito di documenti d'identità originali o dell'effettuazione di una perizia da parte della SEM, quest'ultima non era in alcun modo tenuta a trasmettere ulteriori informazioni inerenti alla contestazione dell'età dichiarata dall'insorgente, ciò che risulta già dalla lettura delle indicazioni delle date di nascita contenute nel formulario di ripresa in carico (cfr. n. 21/5). Per di più, al contrario di quanto argomentato nel gravame dal ricorrente, non si desume dalla risposta negativa (...) che egli sia stato registrato anche in C._______ quale minorenne, bensì unicamente che essa si è basata su quanto allegato in Svizzera dall'insorgente per fondare il suo rifiuto. Peraltro, se le autorità bulgare avessero voluto richiedere ulteriori delucidazioni o informazioni alla Svizzera per potersi determinare, avrebbero potuto farlo sulla base dell'art. 34 RD III. Non avendolo fatto, poiché inoltre anche in Bulgaria l'insorgente risultava essere registrato quale maggiorenne - nato il (...) - l'autorità bulgara preposta ha dimostrato di avere sufficienti elementi - peraltro corretti forniti dall'autorità elvetica - per potersi determinare con cognizione di causa sulla sua competenza. Su tali presupposti, né una violazione del principio della buona fede tra gli Stati membri, né una violazione dell'obbligo d'informazioni disposto dall'art. 23 par. 4 RD III, possono essere in casu constatate. La fattispecie di cui alla sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023, citata dall'insorgente nel ricorso, è ben diversa dal caso di specie e quindi il ricorrente non può prevalersene a ragione.
E. 6.4 Pertanto, la Bulgaria ha riconosciuto validamente la sua competenza fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in base alla richiesta di ripresa in carico a lei indirizzata dalla SEM il 18 dicembre 2023 (cfr. n. 21/5).
E. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Bulgaria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE).
E. 7.2 È opportuno innanzitutto ricordare che tale Paese è legato alla predetta CartaUE ed è parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU (RS 0.101) e alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) e, a tale titolo, ne applica le disposizioni. A tali condizioni, questo Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il loro diritto all'esame della loro domanda, secondo una procedura giusta ed equa, e a garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).
E. 7.3 Inoltre, in esito ad un esame approfondito, il Tribunale ha statuito che, se il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro, dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo (...) a causa del conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4, D-7179/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2, F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4, D-6106/2023 del 16 novembre 2023 pag. 9). Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a dei rapporti redatti da organismi internazionali - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo afghani - nonché le allegazioni dell'interessato (cfr. anche infra consid. 8.3.2) non sono in grado, di per sé sole, di far giungere il Tribunale ad altra conclusione.
E. 7.4 In assenza quindi di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia, la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, non è confutata. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha rilevato, in sostanza, che nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, egli sarebbe esposto a delle condizioni d'accoglienza e di trattamento della sua domanda d'asilo lacunose e carenti. Egli temerebbe quindi, anche poiché avrebbe sperimentato direttamente le condizioni precarie e di violenza da parte degli agenti bulgari nel sistema d'asilo del predetto Paese, di essere respinto senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata correttamente in tale Stato, in assenza di garanzie procedurali. Vi sarebbe quindi il rischio per l'insorgente, di subire delle misure che violino l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE. In tale contesto, egli si è prevalso - implicitamente - dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 8.3.1 L'insorgente non ha dimostrato, né reso verosimile, con elementi concreti e sostanziati l'esistenza di un rischio concreto che le autorità bulgare rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione della direttiva procedura. Inoltre, non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese.
E. 8.3.2.1 Per quanto concerne poi i maltrattamenti che il ricorrente avrebbe subito in Bulgaria (detenzione in una prigione per [...], dove avrebbe vissuto delle percosse giornaliere da parte di agenti di polizia, l'assenza di cibo e dopo la [...] non sarebbe stato permesso andare in bagno), il Tribunale, per quanto abbia constatato nella sua sentenza di riferimento, che le condizioni di detenzione in Bulgaria, presentavano effettivamente delle carenze dal profilo in particolare dell'accesso alle cure mediche e delle condizioni sanitarie e materiali dei centri, nonostante i miglioramenti constatati in quest'ultimo ambito (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.3); ha tuttavia considerato, sulla base delle informazioni a disposizione che, seppure le condizioni di detenzione continuavano ad essere precarie, non potevano essere di primo acchito qualificabili come trattamenti inumani e degradanti (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.7).
E. 8.3.2.2 Nella presente disamina, l'insorgente, giovane, senza responsabilità famigliare, nonché in assenza di atti di causa contrari pure in buona salute, non ha apportato neppure con il ricorso degli elementi concreti atti a corroborare il fatto che egli sarebbe stato personalmente sottoposto a dei maltrattamenti in Bulgaria, essendo che le sue allegazioni in tal senso - anche riferite a dei rapporti che riportano informazioni generiche sulla situazione di richiedenti l'asilo nel suddetto Stato - si limitano a delle semplici affermazioni, non supportate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza e sostanza. Per quanto le condizioni d'accoglienza in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, il ricorrente non ha dimostrato che tali condizioni d'esistenza rivestirebbero un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre senz'altro rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4), ciò che non appare egli abbia intrapreso in passato. Anche riguardo agli asserti generici di maltrattamenti da parte di agenti bulgari nel periodo in cui egli era in carcere, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono di principio disposti ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. nello stesso senso ad esempio la sentenza del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2).
E. 8.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III.
E. 8.5 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere d'apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 8.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-424/2024 Sentenza del 6 febbraio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Rosa Maisto, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 gennaio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) novembre 2023, asserendo di essere minorenne. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", dell'8 novembre 2023, è risultato che il richiedente aveva presentato delle domande d'asilo pregresse in Bulgaria il (...) ed in C._______ il (...). A.b Il 10 novembre 2023, l'interessato ha sottoscritto la procura per il mandato alla rappresentanza legale. Il 17 novembre 2023, è pervenuto alla SEM il "formulario di triage Afghanistan" inerente al richiedente del 16 novembre 2023. A.c In data (...) novembre 2023, con l'interessato si è tenuta la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). In tale ambito, gli sono in particolare stati elencati i motivi per i quali la SEM ritenesse la sua minore età inverosimile, e per questo lo avrebbe considerato maggiorenne per il seguito della procedura, con una data di nascita modificata al (...). Data che è stata registrata nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), il medesimo giorno dell'audizione. A.d Il 30 novembre 2023, la SEM ha presentato all'autorità (...) preposta, una domanda di ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.e Con scritto del 7 dicembre 2023, il richiedente ha trasmesso alla SEM una copia della sua presunta taskara (repertoriata con la traduzione esperita dalla SEM quale mezzo di prova [MdP] n. 1), postulando una rivalutazione della decisione dell'autorità inferiore circa la sua età nel senso più favorevole ad un minore o perlomeno che effettuasse una perizia medico-legale nel caso nutrisse dei seri dubbi circa la sua età. A.f Il 14 dicembre 2023, la C._______ ha rifiutato la ripresa in carico dell'insorgente basandosi sull'art. 8 par. 4 RD III, dato che il richiedente sarebbe stato registrato dalle autorità svizzere quale minorenne. A.g Pertanto, in data 18 dicembre 2023, l'autorità elvetica preposta ha chiesto alla sua omologa bulgara, la ripresa in carico dell'interessato fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il 21 dicembre 2023, l'autorità bulgara competente ha risposto positivamente alla stessa, in applicazione della predetta norma. Ha inoltre indicato che nella loro registrazione, il richiedente è stato recensito con le generalità di B._______, nato il (...). B. Con decisione del 15 gennaio 2024, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-27/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura, nonché osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Tramite il ricorso del 18 gennaio 2024 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata, l'accertamento della competenza della Svizzera e l'esame della sua domanda d'asilo in procedura nazionale; ed a titolo subordinato, il rinvio degli atti di causa alla SEM per completamento istruttorio. Quali nuovi documenti, al ricorso sono stati allegati copia della scheda descrittiva di traduzione della presunta taskara del ricorrente (cfr. sub doc. 3), nonché copia della scheda descrittiva del certificato vaccinale del medesimo (cfr. sub doc. 4). Copia invece del certificato vaccinale, così come descritto quale allegato dall'insorgente, non ve n'era traccia. D. Con scritto datato 19 gennaio 2024, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia del certificato vaccinale, già citato nel ricorso. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe indicato nel provvedimento avversato, delle informazioni di rilievo che non sarebbero contenute, a torto, nella domanda di ripresa in carico formulata all'indirizzo delle autorità bulgare (cfr. n. 22 seg., pag. 5 e n. 35 seg., pag. 7 del ricorso). In tal senso, sarebbe anche recensibile una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (cfr. n. 19, pag. 4 del ricorso). Una mancanza di motivazione della decisione avversata e d'istruzione della causa, la si ravviserebbe anche in punto alle condizioni e al trattamento a cui sarebbe esposto il ricorrente in Bulgaria in caso di trasferimento, che l'autorità inferiore avrebbe esaminato in modo stereotipato e non tenendo conto di alcuni elementi attuali in relazione alle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo nel suddetto Stato (cfr. n. 54 segg., pag. 11 segg. del ricorso). Altresì, sarebbe tacciabile d'accertamento inesatto ed incompleto, anche la conclusione della SEM riguardo all'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente (cfr. n. 50 seg., pag. 10 seg. del ricorso). 4.2 Dalla lettura della decisione avversata, agli occhi del Tribunale l'autorità inferiore ha sufficientemente indicato le argomentazioni che hanno fondato la sua conclusione di ritenere data la competenza della Bulgaria per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). In realtà, con le sue motivazioni, il ricorrente intende contestare la validità della domanda di ripresa in carico formulata dalla Svizzera come pure della consequenziale competenza della Bulgaria per l'esame della sua domanda d'asilo, aspetti però che riguardano una questione di merito e non formali, e che verranno quindi esaminati dappresso. L'autorità inferiore si è del resto espressa in modo sufficiente riguardo sia agli elementi che l'hanno condotta ad esprimere un giudizio negativo circa la minore età dell'insorgente, sia rispetto alla situazione attualmente vigente per i richiedenti l'asilo in Bulgaria, riferendosi anche alla giurisprudenza di riferimento in materia del Tribunale, nonché agli allegati vissuti in tale Paese da parte dell'insorgente, di cui ne ha tenuto conto. Pertanto, la censura circa un inesatto ed incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti non può essere seguita. Altresì, su tali punti in questione, il ricorrente si è potuto esprimere nel suo atto ricorsuale in modo ampio, dimostrando con le sue motivazioni di aver ben compreso il giudizio impugnato e di averlo per questo potuto impugnare validamente. Peraltro, al contrario di quanto asserito nel gravame dall'insorgente, l'autorità inferiore nella decisione avversata ha sia tenuto conto della richiesta di espletamento di una perizia medico-legale da parte della sua rappresentante legale (cfr. p.to I/7, pag. 2 della decisione avversata), sia adeguatamente argomentato perché una tale perizia non fosse necessaria in specie (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Quindi, anche sotto tale profilo, non si ravvede alcuna motivazione insufficiente della decisione avversata. Anche rispetto a tali censure, il ricorrente in realtà intende rimettere in causa l'apprezzamento effettuato dalla SEM in relazione in particolare alla valutazione della sua età ed alle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Bulgaria; argomenti che rilevano dunque del merito. 4.3 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno integralmente respinte. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istrutto-ria, deve di conseguenza pure essere respinta. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 5.2.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). 5.2.2 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5.2.3 5.2.3.1 Venendo alla presente disamina, dapprima si rimarca come all'entrata in Svizzera il ricorrente abbia indicato la data di nascita del (...) (cfr. n. 2/2), ciò che si ritrova per quanto riguardante il mese e l'anno anche nella procura sottoscritta in favore della sua rappresentanza legale (cfr. n. 10/1). In audizione, egli ha invece soltanto asserito di essere nato il (...) mese dell'anno (...) (secondo il calendario solare, equivalente al [...] nel calendario gregoriano), senza tuttavia essere in grado di riferire quanti anni avrebbe effettivamente avuto alla data dell'audizione (cfr. n. 13/11, p.to 1.06, pag. 3). Anche interrogato in merito al fatto che nel modulo di registrazione dei suoi dati personali ci sarebbe indicata la data di nascita del (...), il ricorrente non ha saputo precisare se la stessa fosse corretta o meno, anzi ha posto a sua volta un quesito: "è scritto giusto?", ed in seguito ha affermato di aver fornito all'amico che avrebbe compilato il modulo di registrazione la data giusta, senza però specificare in alcun modo quale sarebbe stata la stessa (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3). Peraltro risulta alquanto discordante la sua allegazione iniziale, che avrebbe appreso la sua data di nascita, soltanto un mese prima dalla madre (cfr. n. 13/11, p.to 1.06, pag. 3) con quanto invece ha affermato in seguito, di aver ottenuto la taskara, che attesterebbe della sua età, allorché aveva (...) o (...) anni (cfr. n. 13/11, p.to 4.03, pag. 7). Difatti, se tale ultimo asserto fosse veritiero, egli avrebbe appreso della sua età, ben prima di un mese antecedente l'audizione RMNA. 5.2.3.2 Quanto poi presente nella taskara, prodotta soltanto in copia dall'insorgente - quindi potendo riconoscerle soltanto un valore probatorio ridotto, non essendo possibile verificarne l'autenticità e non potendo essere esclusa una sua manipolazione o falsificazione (cfr. per quanto attiene alla giurisprudenza costante del Tribunale in rapporto al valore probatorio di una taskara la DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.) - non corrisponde alle date di nascita da lui asserite in corso di procedura dinnanzi all'autorità inferiore ([...] rispettivamente [...]). Difatti, dalla traduzione interna effettuata dalla SEM della fotografia della copia della taskara presentata dall'insorgente, risulta che il richiedente - alla data d'emissione della taskara dell'(...) - avrebbe avuto (...) anni nel (...) (corrispondente nel calendario gregoriano al [...]). Quindi la stessa non dà atto di alcuna data di nascita chiara. Bensì, la medesima, sarebbe stata emessa dall'autorità fondandosi eventualmente su dei meri connotati fisici della fotografia apposta sul documento - e/o d'informazioni fornite dagli stessi famigliari dell'insorgente (come da egli supposto nel suo ricorso, cfr. n. 46, pag. 9) - e dà un'indicazione meramente generica degli anni che avrebbe una persona in un anno specifico. Si sottolinea in tale contesto come, a differenza di quanto argomentato nel gravame, la traduzione interna fornita dall'autorità inferiore (cfr. MdP n. 1) corrisponde con quanto tradotto dalla rappresentanza legale e trasmesso con il ricorso (cfr. allegato 3 al ricorso): anche nella traduzione esperita dalla SEM non v'è alcun riferimento all'aspetto fisico del ricorrente. Ciò che è stato riportato nella decisione dalla SEM, pur rimarcando che effettivamente l'espressione "[...] solamente scritto che lei dal suo aspetto fisico aveva circa (...) anni nel (...) ([...])", può risultare infelice; tuttavia, avendo la rappresentanza legale a disposizione anche la traduzione del MdP n. 1 effettuata dalla SEM, poteva chiaramente comprendere che tale parte d'argomentazione, risultasse invero l'estrapolazione motivata dell'autorità inferiore di quanto riportato nella taskara e non letteralmente quanto in essa contenuto. In tal senso, non può essere accolta la richiesta dell'insorgente di far tradurre nuovamente il documento in questione, poiché la critica mossa alla traduzione della SEM (cfr. n. 46, pag. 9 del ricorso) non sussiste. Quanto poi narrato dall'insorgente circa l'emissione della sua taskara nel gravame, non corrisponde con ciò che egli ha invece allegato in audizione (cfr. verbale RMNA, p.to 1.06, pag. 3 e p.to 4.03 seg., pag. 7), procedere che invece di apportare maggiori delucidazioni, rende ancora più incoerente il suo racconto. 5.2.3.3 Anche il certificato vaccinale, prodotto soltanto con il ricorso dall'insorgente in copia, al contrario di quanto lasciato intendere nel gravame, aggiunge ulteriori contraddizioni agli asserti rilasciati in audizione dall'insorgente. Invero, la medesima, riporterebbe ancora una data di nascita differente - il (...) (corrispondente secondo la traduzione fatta pervenire dal ricorrente al [...] nel calendario gregoriano) - da quelle da lui allegate in corso di procedura. Peraltro si denoti come il medesimo documento, in copia, non rappresenta un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), e presentato in copia non assume nessun valore probante rilevante, in quanto non può esserne vagliata l'autenticità, non potendo escludere che esso sia stato manipolato o falsificato. Stupisce poi che tale documento abbia potuto essere prodotto dall'insorgente in fase ricorsuale, allorché durante l'audizione RMNA, interrogato riguardo ad altri documenti a parte la taskara che potessero attestare della sua minore età, egli ha asserito che tutti i documenti sarebbero andati perduti a causa della guerra (cfr. n. 13/11, p.to 4.04, pag. 7). 5.2.3.4 Da ultimo si constata che anche ulteriori elementi vengono ad intaccare fortemente le allegazioni dell'insorgente in merito all'età dichiarata, già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4 seg.) onde evitare inutili ridondanze. 5.2.3.5 Le evidenti discrepanze, incoerenze e vaghezze negli asserti dell'insorgente, anche rispetto alla documentazione da lui presentata, sopra considerate, non possono trovare spiegazione nel fatto che egli sarebbe analfabeta e proverrebbe da un contesto socio-culturale povero, nel quale lui avrebbe lavorato sin dall'infanzia, come proposto nel ricorso. Difatti tali suoi asserti si scontrano con altre sue affermazioni che sono state piuttosto precise e chiare rispetto ad elementi della sua biografia (per esempio rispetto a quanto tempo avrebbe soggiornato in D._______ e in E._______; o ancora in Bulgaria ed in C._______, cfr. n. 13/11, p.to 5.02, pag. 8), come pure circa le età dei genitori e dei fratelli (cfr. n. 13/11, p.to 3.01, pag. 6). Ciò che non può invece essere detto per le dichiarazioni inerenti alla propria età. 5.2.4 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica - peraltro anche secondo i suoi asserti molto vicina alla maggiore età - così come invece richiesto dalla sua rappresentante legale alla fine del verbale RMNA (cfr. n. 13/11, p.to 8.01, pag. 10), e ribadito nello scritto del 7 dicembre 2023 (cfr. n. 18/3) e nel gravame (cfr. p.to III, pag. 8 segg. in particolare n. 51, pag. 11). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità resistente è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.2.2), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Inoltre il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, questa valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. Ciò posto, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. n. 44, pag. 9 del ricorso), citando anche una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) in merito (cfr. nello stesso tra le tante la sentenza del Tribunale D-5278/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.4.4) e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'insorgente aveva depositato delle domande d'asilo pregresse in Bulgaria il (...) ed in C._______ il (...). Dopo aver effettuato l'audizione RMNA, ritenendo inverosimile la minore età da lui allegata, l'autorità inferiore ha dapprima richiesto all'autorità (...) competente la ripresa in carico dell'insorgente in data 30 novembre 2023 (cfr. n. 15/5), quindi entro il termine disposto dall'art. 23 par. 2 RD III. La C._______ ha risposto negativamente alla Svizzera in data 14 dicembre 2023 (cfr. n. 20/1). Stante tale risposta negativa, l'autorità svizzera preposta ha formulato una domanda di ripresa in carico all'omologa bulgara, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in data 18 dicembre 2023 (cfr. n. 21/5). La Bulgaria ha risposto affermativamente entro il termine di cui all'art. 25 par. 1 RD III, il 21 dicembre 2023, fondandosi sulla medesima disposizione di cui sopra (cfr. n. 24/1). A tali condizioni, la Bulgaria è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di trattare la sua domanda d'asilo. 6.3 Le censure sollevate dal ricorrente nel gravame, in punto alla presunta incompletezza delle informazioni fornite alle autorità (...) ed in particolar modo alle autorità bulgare da parte della SEM, in violazione dell'obbligo d'informazione disposto dall'art. 23 par. 4 RD III, che avrebbe quale conseguenza la privazione di valore giuridico dell'accettazione da parte della Bulgaria, vanno decisamente respinte. Invero, in entrambi i formulari di ripresa in carico alla C._______ (cfr. n. 15/5) e alla Bulgaria (cfr. n. 21/5), la SEM ha indicato chiaramente sia le generalità dichiarate dall'insorgente (comprensiva anche dell'età del [...] da lui asserita), sia le generalità - tra le quali anche la data di nascita del (...) - registrata e ritenuta dalla SEM. In seguito, nelle altre informazioni utili, ha indicato sia che il ricorrente ha presentato domanda d'asilo in C._______ il (...), sia in Bulgaria il (...). Per quanto concerne le informazioni supplementari alla C._______ ha inoltre rilevato che l'interessato ha riferito di essere rimasto in C._______ per (...) arrivando poi direttamente in Svizzera, e chiedendone la ripresa in carico ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la SEM ha aggiunto che se considerasse la sua competenza cessata, di voler inviare delle prove di questo, ovvero l'accettazione di ripresa in carico della Bulgaria (cfr. n. 15/5). Ora, sulla scorta di tali elementi, non risulta quindi corretta l'affermazione dell'insorgente nel gravame, che la SEM non avrebbe fornito alla C._______ sufficienti indicazioni inerenti ai dati anagrafici dell'insorgente - da lui asseriti e dalla SEM invece registrati - perché potesse determinarsi sulla sua competenza. Ciò che effettivamente la C._______ ha fatto, respingendo la sua competenza, sulla base della data di nascita allegata dall'insorgente in Svizzera. La trasmissione di ulteriori informazioni non era quindi necessaria. Per quanto concerne poi la domanda di ripresa in carico formulata nei confronti della Bulgaria, sebbene effettivamente non contenga come sollevato nel ricorso l'indicazione che la C._______ avrebbe rifiutato la sua competenza, non si può ritenere che la SEM abbia taciuto su degli elementi importanti per cui l'autorità bulgara competente non avrebbe potuto legittimamente determinarsi sulla sua competenza in materia. Difatti, anche in tale formulario l'autorità inferiore non ha sottaciuto il fatto della data di nascita da minorenne asserita dall'insorgente. Inoltre, in mancanza di deposito di documenti d'identità originali o dell'effettuazione di una perizia da parte della SEM, quest'ultima non era in alcun modo tenuta a trasmettere ulteriori informazioni inerenti alla contestazione dell'età dichiarata dall'insorgente, ciò che risulta già dalla lettura delle indicazioni delle date di nascita contenute nel formulario di ripresa in carico (cfr. n. 21/5). Per di più, al contrario di quanto argomentato nel gravame dal ricorrente, non si desume dalla risposta negativa (...) che egli sia stato registrato anche in C._______ quale minorenne, bensì unicamente che essa si è basata su quanto allegato in Svizzera dall'insorgente per fondare il suo rifiuto. Peraltro, se le autorità bulgare avessero voluto richiedere ulteriori delucidazioni o informazioni alla Svizzera per potersi determinare, avrebbero potuto farlo sulla base dell'art. 34 RD III. Non avendolo fatto, poiché inoltre anche in Bulgaria l'insorgente risultava essere registrato quale maggiorenne - nato il (...) - l'autorità bulgara preposta ha dimostrato di avere sufficienti elementi - peraltro corretti forniti dall'autorità elvetica - per potersi determinare con cognizione di causa sulla sua competenza. Su tali presupposti, né una violazione del principio della buona fede tra gli Stati membri, né una violazione dell'obbligo d'informazioni disposto dall'art. 23 par. 4 RD III, possono essere in casu constatate. La fattispecie di cui alla sentenza del Tribunale D-2271/2023 del 3 maggio 2023, citata dall'insorgente nel ricorso, è ben diversa dal caso di specie e quindi il ricorrente non può prevalersene a ragione. 6.4 Pertanto, la Bulgaria ha riconosciuto validamente la sua competenza fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, in base alla richiesta di ripresa in carico a lei indirizzata dalla SEM il 18 dicembre 2023 (cfr. n. 21/5). 7. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Bulgaria, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE). 7.2 È opportuno innanzitutto ricordare che tale Paese è legato alla predetta CartaUE ed è parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), alla CEDU (RS 0.101) e alla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) e, a tale titolo, ne applica le disposizioni. A tali condizioni, questo Stato è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il loro diritto all'esame della loro domanda, secondo una procedura giusta ed equa, e a garantire loro una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.3 Inoltre, in esito ad un esame approfondito, il Tribunale ha statuito che, se il sistema d'asilo bulgaro presenta effettivamente delle carenze che riguardano sia la procedura d'asilo sia le condizioni d'accoglienza e di detenzione dei richiedenti l'asilo, queste, certo preoccupanti, non costituiscono tuttavia delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6 e, in particolare, consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro, dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo (...) a causa del conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 4.2.4, D-7179/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2, F-64/2024 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.4, D-6106/2023 del 16 novembre 2023 pag. 9). Le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, con riferimento a dei rapporti redatti da organismi internazionali - anche per quanto concerne i richiedenti l'asilo afghani - nonché le allegazioni dell'interessato (cfr. anche infra consid. 8.3.2) non sono in grado, di per sé sole, di far giungere il Tribunale ad altra conclusione. 7.4 In assenza quindi di una pratica avverata da parte della Bulgaria di violazioni sistematiche di norme comunitarie in materia, la presunzione del rispetto da parte di questo Stato dei suoi obblighi inerenti ai diritti dei richiedenti l'asilo, non è confutata. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha rilevato, in sostanza, che nel caso di un suo rinvio verso la Bulgaria, egli sarebbe esposto a delle condizioni d'accoglienza e di trattamento della sua domanda d'asilo lacunose e carenti. Egli temerebbe quindi, anche poiché avrebbe sperimentato direttamente le condizioni precarie e di violenza da parte degli agenti bulgari nel sistema d'asilo del predetto Paese, di essere respinto senza che la sua domanda d'asilo venga esaminata correttamente in tale Stato, in assenza di garanzie procedurali. Vi sarebbe quindi il rischio per l'insorgente, di subire delle misure che violino l'art. 3 CEDU e l'art. 4 CartaUE. In tale contesto, egli si è prevalso - implicitamente - dell'applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 RD III e all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 8.2 Giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 8.3.1 L'insorgente non ha dimostrato, né reso verosimile, con elementi concreti e sostanziati l'esistenza di un rischio concreto che le autorità bulgare rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione della direttiva procedura. Inoltre, non ha fornito alcun elemento concreto suscettibile di dimostrare che la Bulgaria non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. 8.3.2 8.3.2.1 Per quanto concerne poi i maltrattamenti che il ricorrente avrebbe subito in Bulgaria (detenzione in una prigione per [...], dove avrebbe vissuto delle percosse giornaliere da parte di agenti di polizia, l'assenza di cibo e dopo la [...] non sarebbe stato permesso andare in bagno), il Tribunale, per quanto abbia constatato nella sua sentenza di riferimento, che le condizioni di detenzione in Bulgaria, presentavano effettivamente delle carenze dal profilo in particolare dell'accesso alle cure mediche e delle condizioni sanitarie e materiali dei centri, nonostante i miglioramenti constatati in quest'ultimo ambito (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.3); ha tuttavia considerato, sulla base delle informazioni a disposizione che, seppure le condizioni di detenzione continuavano ad essere precarie, non potevano essere di primo acchito qualificabili come trattamenti inumani e degradanti (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.7). 8.3.2.2 Nella presente disamina, l'insorgente, giovane, senza responsabilità famigliare, nonché in assenza di atti di causa contrari pure in buona salute, non ha apportato neppure con il ricorso degli elementi concreti atti a corroborare il fatto che egli sarebbe stato personalmente sottoposto a dei maltrattamenti in Bulgaria, essendo che le sue allegazioni in tal senso - anche riferite a dei rapporti che riportano informazioni generiche sulla situazione di richiedenti l'asilo nel suddetto Stato - si limitano a delle semplici affermazioni, non supportate da alcun elemento di qualsivoglia consistenza e sostanza. Per quanto le condizioni d'accoglienza in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e siano nettamente inferiori a quelle che prevalgono in Svizzera, il ricorrente non ha dimostrato che tali condizioni d'esistenza rivestirebbero un grado di gravità e di disagio da essere costitutive di un trattamento contrario agli art. 4 CartaUE, 3 CEDU o 3 Conv. tortura. Nel caso di necessità, egli potrà inoltre senz'altro rivolgersi alle autorità preposte presenti in loco e richiedere il rispetto dei suoi diritti d'accoglienza anche per vie legali (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-3725/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 6.2.4), ciò che non appare egli abbia intrapreso in passato. Anche riguardo agli asserti generici di maltrattamenti da parte di agenti bulgari nel periodo in cui egli era in carcere, se il ricorrente dovesse ritenere di essere stato maltrattato da personale delle autorità, o che lo sarà in futuro, sarà sua incombenza rivolgersi alle preposte autorità o al sistema di giustizia presenti nello Stato in questione, che sono di principio disposti ed in grado di fornire la protezione sufficiente da minacce o agiti illeciti da parte di terze persone, nel caso di bisogno anche con l'aiuto di organizzazioni caritative ivi presenti (cfr. nello stesso senso ad esempio la sentenza del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 8.2). 8.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III. 8.5 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere d'apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: