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F-6003/2025

F-6003/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2 Il ricorrente domanda un termine aggiuntivo per potere inoltrare complementi al gravame di ricorso. Giusta l'art. 53 PA tale termine va accordato se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, quando il ricorrente ne abbia fatto domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti. Tali condizioni risultano chiaramente non soddisfatte, in quanto, come si rivelerà nella presente disamina, il ricorso inoltrato risulta manifestamente infondato (cfr. consid. 9.1). Pertanto non sussistono valide ragioni per potere accordare un termine per il complemento dei motivi. La corrispondente richiesta del ricorrente va dunque respinta.

E. 3.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente reclama che l'esame dei fatti sarebbe avvenuto in maniera incorretta, adducendo dunque ad una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure formali di questo tipo sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 2.1).

E. 3.2 Secondo il ricorrente la SEM non avrebbe correttamente indagato sugli abusi e le minacce concrete che il ricorrente avrebbe subito in Bulgaria. L'esecuzione del colloquio Dublino, che sarebbe durato solamente 30 minuti, non avrebbe permesso di completare la fattispecie in maniera esaustiva. Al ricorrente non sarebbero state fatte, in particolare, domande complementari per potere fornire una presa di posizione completa. Infine, risulterebbero lacunosi anche i rilevamenti medici, i quali non sarebbero stati completi per potere sufficientemente deliberare sulla situazione psichica e fisica del ricorrente.

E. 3.3 Tali allegazioni si rivelano del tutto infondate. Infatti, come indicato nel rapporto del colloquio Dublino del 30 luglio 2025, al ricorrente è stata data possibilità di esprimersi e di fornire tutti mezzi di prova necessari in merito ai presunti abusi subiti da parte delle forze di polizia bulgare. Il ricorrente stesso ha menzionato di rischiare di essere ucciso, poiché minacciato di morte da parte delle stesse autorità bulgare (cfr. SEM-atti 20/3, p.1). Tuttavia, il ricorrente non ha mai chiarito innanzi l'autorità inferiore la natura di tali presunti abusi. Inoltre, va rammentato che egli, dinnanzi all'autorità inferiore, è stato rappresentato da un patrocinatore legale, per cui aveva la possibilità di prendere posizione e presentare nuovi mezzi di prova, anche all'infuori del colloquio Dublino, sui presunti abusi da parte delle autorità bulgare (cfr. art. 33 PA). In merito all'accertamento medico, il ricorrente stesso ha dichiarato di godere di buona salute (cfr. SEM-atti 20/3, p. 2), dopo essere stato informato sulla sua responsabilità a segnalare qualsiasi problematica medica che potrebbe rivelarsi determinante per la sua procedura d'asilo. All'interno dei certificati medici prodotti in fase istruttoria risultano, in particolare, gastralgia e problematiche legate ad ansia (cfr. SEM-atti 18/3). Le problematiche mediche dedotte dagli atti sono state anche prese in considerazione, esplicitamente, da parte della SEM nella decisione contestata (cfr. SEM-atti 23/16, p. 5), per cui anche in questo ambito non può essere ammessa una violazione della massima inquisitoria. Inoltre, tali allegazioni riguardano il trattamento materiale del ricorso, le quali verranno approfondite maggiormente in seguito (consid. 6.2 segg.).

E. 3.4 Di conseguenza la ricostruzione dei fatti da parte dell'autorità inferiore non risulta né incompleta né inesatta (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le censure mosse dal ricorrente si rivelano prive di fondamento. Di conseguenza, la richiesta eventuale di rinviare la questione all'istanza inferiore per un nuovo esame della fattispecie, va respinta.

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).

E. 4.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 4.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 4.5 Nella presente disamina le investigazioni della SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato la sua prima domanda d'asilo in Bulgaria il 19 giugno 2025, dove era entrato illegalmente il 29 maggio 2025 (cfr. SEM-atti 8/2). Di conseguenza la competenza di principio per il trattamento materiale della domanda d'asilo del ricorrente spetta alle autorità bulgare.

E. 5.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 5.2 A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 5.3 Pertanto, Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3).

E. 5.4 Ciononostante, vale la presunzione che la Bulgaria garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 6.1 Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente si appella a dei presunti abusi subiti da parte di alcuni agenti di polizia in quel Paese. Là, sarebbe stato minacciato di morte. Inoltre, sarebbe stato costretto - contro la sua volontà - a depositare le sue impronte digitali. In aggiunta a ciò, come menzionato nell'ambito del colloquio Dublino, il ricorrente avrebbe un fratello in Svizzera, con cui avrebbe dei contatti (cfr. SEM-atti 20/3).

E. 6.2 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311]; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 6.3 Il ricorrente non è stato in grado di dimostrare, né tanto meno rendere credibile, che egli abbia effettivamente subito degli abusi verbali - se non anche fisici - da parte degli agenti di polizia bulgara. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Bulgaria uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità bulgare vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). In merito alla presenza di un fratello in Svizzera, non risultano soddisfatti i criteri di membro della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, per cui non può essere dedotta l'applicabilità dell'art. 8 CEDU. Inoltre, mancando un legame di dipendenza sufficientemente attestato da prove concrete, non risulta nemmeno applicabile l'art. 16 RD III.

E. 6.4 Infine, dal profilo medico risulta che il ricorrente soffra di alcune patologie mediche di lieve entità (cfr. SEM-atti 18/3). Egli ha menzionato dinnanzi l'autorità inferiore, tuttavia, di godere di buona salute (cfr. SEM-atti 18/3). Di conseguenza non si può considerare che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 s.; D-670/2024 del 17 maggio 2024 consid. 9.1). Pertanto, non risultano presenti problematiche di una entità tale da risultare ostative ad un trasferimento in Bulgaria (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). D'altronde, la Bulgaria dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e le condizioni mediche menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in questo paese.

E. 6.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 7 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 8 Sulla base delle considerazioni precedenti non sussiste alcun valido motivo per esortare l'autorità inferiore a ottenere, da parte delle autorità bulgare, una dichiarazione di garanzia nei confronti del ricorrente, affinché questi ottenga un necessario sostentamento e le necessarie cure mediche. Di conseguenza va respinta anche la corrispondente richiesta sub-eventuale.

E. 9.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 9.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la richiesta di assistenza giudiziaria completa, da intendersi quale esenzione dal pagamento delle spese processuali ed il riconoscimento del gratuito patrocinio nei confronti del rappresentante del ricorrente, viene respinta.

E. 9.3 Con la presente sentenza decadono le misure supercautelari del 12 agosto 2025. La richiesta tendente al riconoscimento dell'effetto sospensivo del ricorso diviene così priva di oggetto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La richiesta di complemento dei motivi è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria completa è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6003/2025 Sentenza del 18 agosto 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Lea Hungerbühler, Avvocata, e Michel Brülhart, AsyLex, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 31 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 luglio 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea "Eurodac" è risultato che egli era entrato illegalmente nello spazio Dublino il 29 maggio 2025 in Bulgaria, laddove aveva inoltrato una domanda d'asilo il 19 giugno 2025. B. Il 23 luglio 2025 la Segreteria di Stato per la Migrazione (SEM) ha inoltrato presso le autorità bulgare una richiesta di ripresa in carico secondo l'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). C. Il 24 luglio 2025 il ricorrente ha affidato ad un patrocinatore legale un mandato di rappresentanza per la procedura d'asilo in Svizzera. Il giorno successivo ha fatto seguito l'accettazione, da parte della Bulgaria, della richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. D. Il 30 luglio 2025 è stato sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede al ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale responsabilità delle autorità bulgare per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento, oltre che di esprimersi sul suo stato di salute. E. Il 31 luglio 2025 la SEM ha deciso di non entrare nel merito della richiesta d'asilo del ricorrente e di rinviarlo in Bulgaria, intimandolo a lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e disponendo che un'eventuale impugnazione non avrebbe avuto effetto sospensivo. Tale decisione è pervenuta al patrocinatore legale del ricorrente in data 4 agosto 2025. Lo stesso giorno, suddetto patrocinatore ha comunicato la cessazione del mandato. F. Contro la decisione della SEM il ricorrente, rappresentato da un nuovo patrocinatore, ha interposto ricorso con gravame dell'11 agosto 2025 redatto in tedesco, presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) domandandone l'annullamento ed il trattamento materiale della domanda d'asilo da parte della SEM. In via eventuale, il ricorrente domanda che la questione venga rinviata all'autorità inferiore, affinché essa esegua i necessari complementi istruttori. Qualora neanche tale richiesta dovesse essere corrisposta, viene domandato che la SEM richieda delle garanzie da parte dello Stato interpellato, affinché il ricorrente una volta giunto su suolo bulgaro possa ottenere il necessario sostentamento ed adeguate cure mediche e/o psicologiche. Tra le richieste di natura formale figurano un'esenzione dal pagamento di giustizia e di un loro eventuale anticipo, così come il riconoscimento del gratuito patrocinio a favore del patrocinatore del ricorrente. Inoltre viene domandato l'effetto sospensivo del ricorso così come una sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine viene richiesto un termine addizionale per il complemento dei motivi. G. Il 12 agosto 2025 la giudice istruttrice ha disposto la misura supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2. Il ricorrente domanda un termine aggiuntivo per potere inoltrare complementi al gravame di ricorso. Giusta l'art. 53 PA tale termine va accordato se l'eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, quando il ricorrente ne abbia fatto domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti. Tali condizioni risultano chiaramente non soddisfatte, in quanto, come si rivelerà nella presente disamina, il ricorso inoltrato risulta manifestamente infondato (cfr. consid. 9.1). Pertanto non sussistono valide ragioni per potere accordare un termine per il complemento dei motivi. La corrispondente richiesta del ricorrente va dunque respinta. 3. 3.1. Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente reclama che l'esame dei fatti sarebbe avvenuto in maniera incorretta, adducendo dunque ad una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure formali di questo tipo sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 2.1). 3.2. Secondo il ricorrente la SEM non avrebbe correttamente indagato sugli abusi e le minacce concrete che il ricorrente avrebbe subito in Bulgaria. L'esecuzione del colloquio Dublino, che sarebbe durato solamente 30 minuti, non avrebbe permesso di completare la fattispecie in maniera esaustiva. Al ricorrente non sarebbero state fatte, in particolare, domande complementari per potere fornire una presa di posizione completa. Infine, risulterebbero lacunosi anche i rilevamenti medici, i quali non sarebbero stati completi per potere sufficientemente deliberare sulla situazione psichica e fisica del ricorrente. 3.3. Tali allegazioni si rivelano del tutto infondate. Infatti, come indicato nel rapporto del colloquio Dublino del 30 luglio 2025, al ricorrente è stata data possibilità di esprimersi e di fornire tutti mezzi di prova necessari in merito ai presunti abusi subiti da parte delle forze di polizia bulgare. Il ricorrente stesso ha menzionato di rischiare di essere ucciso, poiché minacciato di morte da parte delle stesse autorità bulgare (cfr. SEM-atti 20/3, p.1). Tuttavia, il ricorrente non ha mai chiarito innanzi l'autorità inferiore la natura di tali presunti abusi. Inoltre, va rammentato che egli, dinnanzi all'autorità inferiore, è stato rappresentato da un patrocinatore legale, per cui aveva la possibilità di prendere posizione e presentare nuovi mezzi di prova, anche all'infuori del colloquio Dublino, sui presunti abusi da parte delle autorità bulgare (cfr. art. 33 PA). In merito all'accertamento medico, il ricorrente stesso ha dichiarato di godere di buona salute (cfr. SEM-atti 20/3, p. 2), dopo essere stato informato sulla sua responsabilità a segnalare qualsiasi problematica medica che potrebbe rivelarsi determinante per la sua procedura d'asilo. All'interno dei certificati medici prodotti in fase istruttoria risultano, in particolare, gastralgia e problematiche legate ad ansia (cfr. SEM-atti 18/3). Le problematiche mediche dedotte dagli atti sono state anche prese in considerazione, esplicitamente, da parte della SEM nella decisione contestata (cfr. SEM-atti 23/16, p. 5), per cui anche in questo ambito non può essere ammessa una violazione della massima inquisitoria. Inoltre, tali allegazioni riguardano il trattamento materiale del ricorso, le quali verranno approfondite maggiormente in seguito (consid. 6.2 segg.). 3.4. Di conseguenza la ricostruzione dei fatti da parte dell'autorità inferiore non risulta né incompleta né inesatta (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le censure mosse dal ricorrente si rivelano prive di fondamento. Di conseguenza, la richiesta eventuale di rinviare la questione all'istanza inferiore per un nuovo esame della fattispecie, va respinta. 4. 4.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 4.3. Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.4. Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 4.5. Nella presente disamina le investigazioni della SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato la sua prima domanda d'asilo in Bulgaria il 19 giugno 2025, dove era entrato illegalmente il 29 maggio 2025 (cfr. SEM-atti 8/2). Di conseguenza la competenza di principio per il trattamento materiale della domanda d'asilo del ricorrente spetta alle autorità bulgare. 5. 5.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Bulgaria, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 5.2. A questo proposito va ricordato che la Bulgaria è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 5.3. Pertanto, Il Tribunale ha già statuito che le carenze riscontrate nel sistema d'asilo bulgaro, benché preoccupanti, non costituiscono delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6, in particolare consid. 6.6.7). Da allora, tale giurisprudenza è stata confermata a più riprese, anche tenendo conto della situazione di pressione continua sul sistema d'asilo bulgaro dovuta all'entrata di richiedenti l'asilo ucraini in seguito al conflitto nel loro paese (cfr. tra le altre sentenze F-5573/2024 del 19 settembre 2024 consid. 4; D-3757/2024 del 17 giugno 2024 p. 7; D-424/2024 del 6 febbraio 2024 consid. 7.3). 5.4. Ciononostante, vale la presunzione che la Bulgaria garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 6. 6.1. Per contestare il suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente si appella a dei presunti abusi subiti da parte di alcuni agenti di polizia in quel Paese. Là, sarebbe stato minacciato di morte. Inoltre, sarebbe stato costretto - contro la sua volontà - a depositare le sue impronte digitali. In aggiunta a ciò, come menzionato nell'ambito del colloquio Dublino, il ricorrente avrebbe un fratello in Svizzera, con cui avrebbe dei contatti (cfr. SEM-atti 20/3). 6.2. Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311]; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 6.3. Il ricorrente non è stato in grado di dimostrare, né tanto meno rendere credibile, che egli abbia effettivamente subito degli abusi verbali - se non anche fisici - da parte degli agenti di polizia bulgara. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Bulgaria uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità bulgare vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). In merito alla presenza di un fratello in Svizzera, non risultano soddisfatti i criteri di membro della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, per cui non può essere dedotta l'applicabilità dell'art. 8 CEDU. Inoltre, mancando un legame di dipendenza sufficientemente attestato da prove concrete, non risulta nemmeno applicabile l'art. 16 RD III. 6.4. Infine, dal profilo medico risulta che il ricorrente soffra di alcune patologie mediche di lieve entità (cfr. SEM-atti 18/3). Egli ha menzionato dinnanzi l'autorità inferiore, tuttavia, di godere di buona salute (cfr. SEM-atti 18/3). Di conseguenza non si può considerare che il ricorrente sia particolarmente vulnerabile, il che richiederebbe, in conformità con la giurisprudenza del Tribunale, l'ottenimento di garanzie da parte delle autorità bulgare prima di eseguire tale misura (cfr. sentenza di riferimento del TAF precitata F-7195/2018 consid. 7.4.1 s.; D-670/2024 del 17 maggio 2024 consid. 9.1). Pertanto, non risultano presenti problematiche di una entità tale da risultare ostative ad un trasferimento in Bulgaria (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). D'altronde, la Bulgaria dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e le condizioni mediche menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in questo paese. 6.5. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

7. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

8. Sulla base delle considerazioni precedenti non sussiste alcun valido motivo per esortare l'autorità inferiore a ottenere, da parte delle autorità bulgare, una dichiarazione di garanzia nei confronti del ricorrente, affinché questi ottenga un necessario sostentamento e le necessarie cure mediche. Di conseguenza va respinta anche la corrispondente richiesta sub-eventuale. 9. 9.1. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 9.2. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la richiesta di assistenza giudiziaria completa, da intendersi quale esenzione dal pagamento delle spese processuali ed il riconoscimento del gratuito patrocinio nei confronti del rappresentante del ricorrente, viene respinta. 9.3. Con la presente sentenza decadono le misure supercautelari del 12 agosto 2025. La richiesta tendente al riconoscimento dell'effetto sospensivo del ricorso diviene così priva di oggetto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La richiesta di complemento dei motivi è respinta.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria completa è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione: