Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Federale (di seguito: Tribunale), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.
E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Le ricorrenti domandano in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Esse reclamano una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto la situazione clinica della ricorrente 1 così come i maltrattamenti subiti da entrambe le ricorrenti non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione. Viene inoltre fatta valere una violazione al diritto di essere sentiti (art. 29 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto la SEM non avrebbe valutato attentamente il benessere superiore della minore, per cui la decisione risulterebbe immotivata. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 2.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni delle ricorrenti, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. In merito a presunti maltrattamenti subiti da parte delle forze di polizia croate, la SEM si è appellata alla prassi vigente e riconosciuta da codesto Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-6080/2024 del 30 settembre 2024 consid. 6.2), per cui la presenza di carenze sistemiche va negata. Le relative affermazioni delle ricorrenti non risultano attestate dai mezzi di prova presentati in fase istruttoria e di ricorso. Inoltre, la documentazione clinica prodotta al momento della decisione impugnata risultava del tutto completa e chiara per potere giungere alle conclusioni riprese nella decisione impugnata (vedi consid. 5.4).
E. 2.3 Proseguendo nel merito di una presunta violazione al diritto di essere sentiti, non risulta chiaro nel ricorso, in che modo l'istanza inferiore non abbia preso sufficientemente in considerazione il bene superiore della ricorrente 2. Vengono addotte non meglio precisate motivazioni legate alla presenza di uno zio della ricorrente 2 - e fratello della ricorrente 1 - in Svizzera. Contrariamente a quanto emerso nel colloquio di Dublino e al contrario di quanto fatto valere in fase istruttoria non è tuttavia emerso un legame di dipendenza tale da rendere applicabile l'art. 16 RD III (vedi consid. 5.5). Per quanto attiene l'obbligo di motivazione delle sentenze va inoltre precisato che la decisione impugnata risultava sufficientemente chiara per poter permettere alle ricorrenti di capirne il senso. Ciò è dimostrato dalle argomentazioni presentate in fase di ricorso.
E. 2.4 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dalle ricorrenti a tal proposito risultano prive di fondamento. Lo stesso vale per il diritto di essere sentiti ed in particolare per l'obbligo di motivazione delle sentenze. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.4 e 5.5)
E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 3.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che le ricorrenti dopo essere giunte su suolo croato in data 30 maggio 2024 presentarono domanda d'asilo a Zagabria il 3 giugno 2024 (vedi SEM-atti 13/1). Dagli atti non risulta che tale domanda sia stata ritirata, la quale pertanto risulta ancora in corso di valutazione, né tantomeno che le ricorrenti abbiano presentato ulteriori domande d'asilo in altri stati membri. Pertanto la competenza delle autorità croate è di principio data.
E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).
E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 4.4 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024, consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024, consid. 5.5).
E. 4.5 Nel caso in esame, le ricorrenti non hanno dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la loro ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderle in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che esse non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avranno in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento.
E. 4.6 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 5 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 5.1 Per contestare il loro trasferimento in Croazia, le ricorrenti si sono appellate a presunti abusi da parte delle autorità croate. In contrasto con la loro volontà sarebbero state obbligate appena giunte in suddetto stato a depositare le loro impronte digitali e parallelamente a depositare una domanda d'asilo. All'ingresso in Croazia, dove vi sono rimaste complessivamente 9 giorni, si sarebbero ritrovate senza né cibo né acqua, al freddo e senza nemmeno ottenere assistenza medica e legale. Alle ricorrenti non sarebbe stato concesso di andare in bagno, cagionando in tal modo complicazioni renali alla ricorrente 2. Entrambe le ricorrenti avrebbero inoltre subito una perquisizione forzata da parte della polizia croata, la quale sarebbe stata vissuta dalla ricorrente 2 al pari di una molestia sessuale. Le ricorrenti sarebbero successivamente state abbandonate in un bosco insieme ad ulteriori richiedenti di sesso maschile e, terrorizzate da tale corso degli eventi, si sarebbero messe in viaggio verso la Svizzera.
E. 5.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che le ricorrenti non abbiano fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia le esporrebbe al rischio di essere private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Dai referti medici prodotti in fase istruttoria emergono vari disturbi di natura psicologica di entrambe le ricorrenti (vedi SEM-atti 31/2, 33/3, 39/3), peraltro riconosciuti dalla stessa SEM nelle modalità di trasferimento (SEM-atti 45/1), oltre che certuni disturbi fisici della ricorrente 1 (SEM-atti 41/2), ma nulla che adduca sufficientemente a comprovare i maltrattamenti da parte delle autorità croate menzionati dalle ricorrenti. In particolare non emerge alcuna compromissione renale legata al mancato utilizzo dei servizi igienici, in contrasto con quanto menzionato nella memoria di ricorso e con quanto fatto valere nel colloquio di Dublino. Inoltre, l'accusa di un tentato abuso sessuale ai danni della ricorrente 2, benché gravissima, viene fatta in questi termini solamente in fase ricorsuale, in quanto la ricorrente 1 menzionò nel colloquio di Dublino una perquisizione forzata, sì vissuta come una molestia sessuale a scapito di sua figlia (cfr. SEM-atti 21/3), ma non al pari di un tentativo di stupro o di una coazione sessuale come parrebbe intendersi dalla memoria di ricorso. Tale accusa, inoltre, non risulta supportata dai referti medici prodotti in fase di ricorso ed è quindi non attestata da mezzi di prova concreti. Le insorgenti non hanno peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di prenderle a carico e che non porterebbero a termine l'esame della loro domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Inoltre, esse non hanno fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si rammenta ha accettato la loro ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandole verso un paese dove la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbero di essere obbligate a recarsi in un tale paese. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non essendo sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che le insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che la loro domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 5.3 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un loro trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Come sopra menzionato entrambe le ricorrenti lamentano disturbi psicologici, mentre la ricorrente 1 pure disturbi di natura fisica. Benché documentati in diversi referti medici (cfr. SEM-atti 25/1, 26/4, 27/1, 29/2, 30/1, 31/2, 33/3), tali disturbi (in particolare (...)) non risultano di una entità tale da risultare in contrasto con un trasferimento in Croazia. Anche i certificati medici inoltrati in fase di ricorso non modificano tale giudizio (cfr. Ricorso, allegati 3, 4). Inoltre la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui i trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Croazia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Se le ricorrenti dovessero ritenere anche in questo ambito che i loro diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a loro adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 5.4 In merito alla presenza in Svizzera di uno zio della ricorrente 2 - fratello della ricorrente 1 - vengono fatte valere per la prima volta in fase ricorsuale motivazioni legate all' applicabilità dell'art. 16 RD III, per cui non sarebbe possibile il trasferimento delle ricorrenti in Croazia. Né dagli atti prodotti dalle ricorrenti (Ricorso, allegati 3 e 4) né tantomeno dalle indagini condotte in fase istruttoria è tuttavia emerso un legame di dipendenza di tale entità da giustificare l'applicazione dell'art. 16 par. 1 o par. 2 del RD III, né tantomeno dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenze del Tribunale E-4053/2024 del 30 luglio 2024 consid. 5.6.3; F-2683/2024 del 22 maggio 2024 consid. 6.2; D-5574/2022 del 5 giugno 2023 consid. 4.5.4). In merito all'asserito bene superiore della ricorrente 2, va menzionato inoltre, a titolo abbondanziale, che la procedura della ricorrente 2 è stata trattata congiuntamente a quella della ricorrente 1, ovvero sua madre, per cui a entrambe è stato ordinato l'allontanamento verso il medesimo luogo. La ricorrente 2 risulta dunque accompagnata da uno dei suoi famigliari stretti, criterio essenziale da prendere in considerazione secondo l'art. 6 para. 3 RD III, per cui il benessere della ricorrente 2 non risulta compromesso.
E. 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento delle ricorrenti verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
E. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. La presenta sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione: Comunicazione a:
- ricorrenti (raccomandata)
- SEM, per l'incarto (...)
- autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6962/2024 Sentenza dell'8 novembre 2024 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Matthew Pydar. Parti
1. A._______, nata il (...),
2. B._______, nata il (...), Turchia, entrambe patrocinate da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 ottobre 2024. Fatti: A. Le ricorrenti hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 22 agosto 2024. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che le ricorrenti avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia in data 3 giugno 2024. Dalle medesime ricerche poté oltremodo essere evinta un'entrata illegale avvenuta il 30 maggio 2024, anch'essa in Croazia. B. Essendo la ricorrente 2 minorenne di giovane età (13 anni) e figlia della ricorrente 1, il colloquio di Dublino si è svolto il 3 settembre 2024 esclusivamente con quest'ultima. Durante tale incontro, la ricorrente 1, agendo per sé stessa e per la figlia minorenne, ha in particolare esercitato il loro diritto di essere sentite in relazione all'eventuale competenza della Croazia per il trattamento della loro domanda d'asilo, nonché circa il loro stato di salute. La ricorrente 1 ha dichiarato in particolare di avere subito maltrattamenti da parte di alcuni ufficiali della polizia croata, in quanto lei e sua figlia sarebbero state abbandonate insieme ad altri uomini in un bosco. La ricorrente 2 avrebbe inoltre subìto una perquisizione forzata da parte degli agenti di polizia. Le condizioni d'accoglienza sarebbero state precarie, in quanto le ricorrenti non avrebbero ricevuto cibo a sufficienza e non sarebbero state riparate adeguatamente dal freddo. L'utilizzo dei servizi igienici non sarebbe stato sempre garantito, per cui la ricorrente 2 avrebbe subito complicazioni ai reni. In merito alla propria salute la ricorrente 1 denuncia presunti problemi di natura psicologica oltre che fisici dovuti ad un acuto dolore lombare. In merito allo stato di salute della ricorrente 2 vengono menzionati un turbamento psicologico dovuto ai maltrattamenti subiti in Croazia, dolori fisici alla schiena dovuti ad una caduta in un bosco oltre che varie allergie a latticini e carne bianca. C. Il 3 settembre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa croata la ripresa in carico delle ricorrenti sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In data 14 settembre 2024 le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico le ricorrenti ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III. D. Per decisione del 28 ottobre 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il loro allontanamento in Croazia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. E. Contro tale provvedimento, le ricorrenti, patrocinate dalla loro rappresentante, hanno presentato ricorso il 5 novembre 2024. Le ricorrenti domandano che l'esecuzione della decisione venga sospesa in via supercautelare nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Esse domandano inoltre l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie oltre che del relativo anticipo, con protesta di tasse e ripetibili. Nel merito chiedono l'annullamento della precitata decisione e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. F. Il 6 novembre 2024 la giudice istruttrice ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento delle ricorrenti verso la Croazia. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Federale (di seguito: Tribunale), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Le ricorrenti domandano in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Esse reclamano una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto la situazione clinica della ricorrente 1 così come i maltrattamenti subiti da entrambe le ricorrenti non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione. Viene inoltre fatta valere una violazione al diritto di essere sentiti (art. 29 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto la SEM non avrebbe valutato attentamente il benessere superiore della minore, per cui la decisione risulterebbe immotivata. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 2.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni delle ricorrenti, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. In merito a presunti maltrattamenti subiti da parte delle forze di polizia croate, la SEM si è appellata alla prassi vigente e riconosciuta da codesto Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-6080/2024 del 30 settembre 2024 consid. 6.2), per cui la presenza di carenze sistemiche va negata. Le relative affermazioni delle ricorrenti non risultano attestate dai mezzi di prova presentati in fase istruttoria e di ricorso. Inoltre, la documentazione clinica prodotta al momento della decisione impugnata risultava del tutto completa e chiara per potere giungere alle conclusioni riprese nella decisione impugnata (vedi consid. 5.4). 2.3 Proseguendo nel merito di una presunta violazione al diritto di essere sentiti, non risulta chiaro nel ricorso, in che modo l'istanza inferiore non abbia preso sufficientemente in considerazione il bene superiore della ricorrente 2. Vengono addotte non meglio precisate motivazioni legate alla presenza di uno zio della ricorrente 2 - e fratello della ricorrente 1 - in Svizzera. Contrariamente a quanto emerso nel colloquio di Dublino e al contrario di quanto fatto valere in fase istruttoria non è tuttavia emerso un legame di dipendenza tale da rendere applicabile l'art. 16 RD III (vedi consid. 5.5). Per quanto attiene l'obbligo di motivazione delle sentenze va inoltre precisato che la decisione impugnata risultava sufficientemente chiara per poter permettere alle ricorrenti di capirne il senso. Ciò è dimostrato dalle argomentazioni presentate in fase di ricorso. 2.4 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dalle ricorrenti a tal proposito risultano prive di fondamento. Lo stesso vale per il diritto di essere sentiti ed in particolare per l'obbligo di motivazione delle sentenze. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.4 e 5.5) 3. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 3.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che le ricorrenti dopo essere giunte su suolo croato in data 30 maggio 2024 presentarono domanda d'asilo a Zagabria il 3 giugno 2024 (vedi SEM-atti 13/1). Dagli atti non risulta che tale domanda sia stata ritirata, la quale pertanto risulta ancora in corso di valutazione, né tantomeno che le ricorrenti abbiano presentato ulteriori domande d'asilo in altri stati membri. Pertanto la competenza delle autorità croate è di principio data. 4. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 4.4 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024, consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024, consid. 5.5). 4.5 Nel caso in esame, le ricorrenti non hanno dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la loro ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderle in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che esse non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avranno in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento. 4.6 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 5. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.1 Per contestare il loro trasferimento in Croazia, le ricorrenti si sono appellate a presunti abusi da parte delle autorità croate. In contrasto con la loro volontà sarebbero state obbligate appena giunte in suddetto stato a depositare le loro impronte digitali e parallelamente a depositare una domanda d'asilo. All'ingresso in Croazia, dove vi sono rimaste complessivamente 9 giorni, si sarebbero ritrovate senza né cibo né acqua, al freddo e senza nemmeno ottenere assistenza medica e legale. Alle ricorrenti non sarebbe stato concesso di andare in bagno, cagionando in tal modo complicazioni renali alla ricorrente 2. Entrambe le ricorrenti avrebbero inoltre subito una perquisizione forzata da parte della polizia croata, la quale sarebbe stata vissuta dalla ricorrente 2 al pari di una molestia sessuale. Le ricorrenti sarebbero successivamente state abbandonate in un bosco insieme ad ulteriori richiedenti di sesso maschile e, terrorizzate da tale corso degli eventi, si sarebbero messe in viaggio verso la Svizzera. 5.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che le ricorrenti non abbiano fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia le esporrebbe al rischio di essere private del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Dai referti medici prodotti in fase istruttoria emergono vari disturbi di natura psicologica di entrambe le ricorrenti (vedi SEM-atti 31/2, 33/3, 39/3), peraltro riconosciuti dalla stessa SEM nelle modalità di trasferimento (SEM-atti 45/1), oltre che certuni disturbi fisici della ricorrente 1 (SEM-atti 41/2), ma nulla che adduca sufficientemente a comprovare i maltrattamenti da parte delle autorità croate menzionati dalle ricorrenti. In particolare non emerge alcuna compromissione renale legata al mancato utilizzo dei servizi igienici, in contrasto con quanto menzionato nella memoria di ricorso e con quanto fatto valere nel colloquio di Dublino. Inoltre, l'accusa di un tentato abuso sessuale ai danni della ricorrente 2, benché gravissima, viene fatta in questi termini solamente in fase ricorsuale, in quanto la ricorrente 1 menzionò nel colloquio di Dublino una perquisizione forzata, sì vissuta come una molestia sessuale a scapito di sua figlia (cfr. SEM-atti 21/3), ma non al pari di un tentativo di stupro o di una coazione sessuale come parrebbe intendersi dalla memoria di ricorso. Tale accusa, inoltre, non risulta supportata dai referti medici prodotti in fase di ricorso ed è quindi non attestata da mezzi di prova concreti. Le insorgenti non hanno peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di prenderle a carico e che non porterebbero a termine l'esame della loro domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Inoltre, esse non hanno fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si rammenta ha accettato la loro ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandole verso un paese dove la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbero di essere obbligate a recarsi in un tale paese. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non essendo sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che le insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che la loro domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 5.3 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un loro trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Come sopra menzionato entrambe le ricorrenti lamentano disturbi psicologici, mentre la ricorrente 1 pure disturbi di natura fisica. Benché documentati in diversi referti medici (cfr. SEM-atti 25/1, 26/4, 27/1, 29/2, 30/1, 31/2, 33/3), tali disturbi (in particolare (...)) non risultano di una entità tale da risultare in contrasto con un trasferimento in Croazia. Anche i certificati medici inoltrati in fase di ricorso non modificano tale giudizio (cfr. Ricorso, allegati 3, 4). Inoltre la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui i trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Croazia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Se le ricorrenti dovessero ritenere anche in questo ambito che i loro diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a loro adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 5.4 In merito alla presenza in Svizzera di uno zio della ricorrente 2 - fratello della ricorrente 1 - vengono fatte valere per la prima volta in fase ricorsuale motivazioni legate all' applicabilità dell'art. 16 RD III, per cui non sarebbe possibile il trasferimento delle ricorrenti in Croazia. Né dagli atti prodotti dalle ricorrenti (Ricorso, allegati 3 e 4) né tantomeno dalle indagini condotte in fase istruttoria è tuttavia emerso un legame di dipendenza di tale entità da giustificare l'applicazione dell'art. 16 par. 1 o par. 2 del RD III, né tantomeno dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenze del Tribunale E-4053/2024 del 30 luglio 2024 consid. 5.6.3; F-2683/2024 del 22 maggio 2024 consid. 6.2; D-5574/2022 del 5 giugno 2023 consid. 4.5.4). In merito all'asserito bene superiore della ricorrente 2, va menzionato inoltre, a titolo abbondanziale, che la procedura della ricorrente 2 è stata trattata congiuntamente a quella della ricorrente 1, ovvero sua madre, per cui a entrambe è stato ordinato l'allontanamento verso il medesimo luogo. La ricorrente 2 risulta dunque accompagnata da uno dei suoi famigliari stretti, criterio essenziale da prendere in considerazione secondo l'art. 6 para. 3 RD III, per cui il benessere della ricorrente 2 non risulta compromesso. 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento delle ricorrenti verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 8. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. La presenta sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione: Comunicazione a:
- ricorrenti (raccomandata)
- SEM, per l'incarto (...)
- autorità cantonale competente (in copia)