Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA).
E. 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 2.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto il rilevamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore sarebbe stato insufficiente, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, essendo suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.2 Il ricorrente reclama in particolare che le circostanze fatte valere durante il colloquio Dublino in merito ai presunti abusi sessuali e fisici subiti in Croazia da parte di alcuni ufficiali di polizia nei suoi confronti, il suo fragile stato di salute ed il suo respingimento in Bosnia, così come il suo soggiorno in Montenegro non siano stati accertati in modo esaustivo (cfr. SEM-atti 14/5; Scritto integrativo del 10 marzo 2025). Contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la SEM ha eseguito un accertamento completo ed un esame dei fatti basato su tutti i mezzi di prova agli atti o forniti dal ricorrente, così come delle circostanze menzionate nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 33/19, 14/5, 15/10, 26/1, 29/2, 30/1 e 32/1). In merito allo stato di salute del ricorrente la SEM ha accertato che questi soffrisse di una sindrome ansiosa-depressiva reattiva e di epistassi recidivante (SEM-atti 20/3), così come di un'alterazione distrofica della mucosa associata ad un reflusso laringofaringeo (SEM-atti 21/2). Pertanto la SEM ha dedotto, secondo una corretta applicazione dei criteri di apprezzamento anticipato delle prove, che non fosse necessario un parere di uno psichiatra al fine di escludere l'applicabilità delle clausole di sovranità (cfr. DTF 148 V 356 consid. 7.4).
E. 2.3 Dunque non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui quest'ultima si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano prive di fondamento.
E. 3 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo apparterrebbe alla Croazia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Tuttavia il ricorrente ha menzionato che egli avrebbe soggiornato per un periodo superiore a tre mesi in Montenegro, ovvero uno Stato terzo, per cui sarebbero subentrati i motivi per una cessazione della competenza croata giusta l'art. 19 par. 2 RD III.
E. 3.1 Il ricorrente ha inoltrato presso l'autorità inferiore diversi mezzi di prova, tra cui una dichiarazione da lui firmata (SEM-atti 27/2), una foto di un permesso di soggiorno di una sua amica residente in Montenegro (SEM-atti 30/1), così come una dichiarazione di quest'ultima che attesterebbero il suo soggiorno (SEM-atti 31/1). A ciò sono state allegate alcune comunicazioni WhatsApp con questa persona (SEM-atti 15/10). Tuttavia tali mezzi non permettono di attestare con sufficiente valore probatorio che il ricorrente abbia effettivamente vissuto in Montenegro per un periodo necessario per attestare una cessazione di competenza, ovvero tre mesi giusta l'art. 19 par. 2 RD III. Lo stesso vale per i mezzi di prova inoltrati in fase di ricorso (cfr. Scritto integrativo del 10 marzo 2025, allegati).
E. 3.2 Essendo la richiesta di ripresa in carico inoltrata alle autorità croate basata esclusivamente su informazioni presenti nella banca dati "Eurodac", queste ultime avevano a disposizione un termine di due settimane per potere rispondere a tale richiesta (art. 25 par. 1 RD III). Tuttavia l'accettazione della ripresa in carico da parte croata è avvenuta il 19 febbraio 2025, ovvero tardivamente (cfr. SEM-atti 24/2). Pertanto va considerata valida l'accettazione tacita della ripresa in carico a partire dal 18 febbraio 2025 giusta l'art. 25 par. 2 RD III.
E. 3.3 Avendo la Croazia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10).
E. 4.1 L'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4, F-8214/2024 del 7 gennaio 2025 E. 4.3) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.
E. 4.2 Le allegazioni fatte valere da parte del ricorrente (cfr. act. 1, p. 2 e 3) non permettono di dimostrare con mezzi di prova sufficienti (cfr. SEM-atti 15/10) che egli abbia effettivamente subito delle violenze e degli abusi da parte di funzionari della polizia croata. Inoltre, l'effettivo avvenimento di tali abusi non fonderebbe il presupposto per considerare il sistema d'asilo croato sistematicamente carente giusta l'art. 3 para. 2 RD III, dato che nulla impedirebbe al ricorrente di interpellare le istanze preposte in Croazia per potere far valere efficacemente i suoi diritti (cfr. sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.2). Pertanto si deduce che il ricorrente debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Croazia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 4.1). Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche che risulterebbero ostative ad un trasferimento in Croazia giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Di seguito va fatto presente che la Croazia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Di conseguenza le problematiche di natura psicologica (SEM-atti 20/3) e fisica (SEM-atti 21/2) riportate agli atti risultano pienamente curabili in Croazia (cfr. ex multis sentenze del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.3; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6; F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Infine lo stato di salute del ricorrente sarà segnalato nelle modalità di trasferimento in Croazia (cfr. SEM-atti 25/1).
E. 5 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 4 marzo 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
E. 6 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1421/2025 Sentenza del 13 marzo 2025 Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 febbraio 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 22 gennaio 2025. Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM è emersa una domanda d'asilo precedente in Croazia del 29 settembre 2024. B. Il 3 febbraio 2025 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale responsabilità della Croazia per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento. C. Il 4 febbraio 2025, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa croata la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In data 19 febbraio 2025 le competenti autorità croate hanno accettato esplicitamente di riprendere in carico il ricorrente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III. D. Il 20 e 24 febbraio 2025 il ricorrente ha inoltrato presso l'autorità inferiore tramite il suo rappresentante legale vari mezzi di prova che attesterebbero un soggiorno in Montenegro dal 30 settembre 2024 al 20 gennaio 2025. E. Con decisione del 24 febbraio 2025 - inoltrata al ricorrente il 25 febbraio 2025 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Croazia e intimato il ricorrente al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. F. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con gravame del 3 marzo 2025, domandando l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM, affinché questa esegua un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, i necessari complementi istruttori. Per quanto riguarda le richieste di natura formale, il ricorrente domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo oltre che la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. G. In data 4 marzo 2025 la giudice istruttrice ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Il 10 marzo 2025 il ricorrente ha inoltrato nuovi mezzi di prova presso il Tribunale. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA). 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 2. 2.1 Il ricorrente si appella a dei vizi formali, in quanto il rilevamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore sarebbe stato insufficiente, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, essendo suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 2.2 Il ricorrente reclama in particolare che le circostanze fatte valere durante il colloquio Dublino in merito ai presunti abusi sessuali e fisici subiti in Croazia da parte di alcuni ufficiali di polizia nei suoi confronti, il suo fragile stato di salute ed il suo respingimento in Bosnia, così come il suo soggiorno in Montenegro non siano stati accertati in modo esaustivo (cfr. SEM-atti 14/5; Scritto integrativo del 10 marzo 2025). Contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la SEM ha eseguito un accertamento completo ed un esame dei fatti basato su tutti i mezzi di prova agli atti o forniti dal ricorrente, così come delle circostanze menzionate nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 33/19, 14/5, 15/10, 26/1, 29/2, 30/1 e 32/1). In merito allo stato di salute del ricorrente la SEM ha accertato che questi soffrisse di una sindrome ansiosa-depressiva reattiva e di epistassi recidivante (SEM-atti 20/3), così come di un'alterazione distrofica della mucosa associata ad un reflusso laringofaringeo (SEM-atti 21/2). Pertanto la SEM ha dedotto, secondo una corretta applicazione dei criteri di apprezzamento anticipato delle prove, che non fosse necessario un parere di uno psichiatra al fine di escludere l'applicabilità delle clausole di sovranità (cfr. DTF 148 V 356 consid. 7.4). 2.3 Dunque non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui quest'ultima si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente in tal senso risultano prive di fondamento.
3. La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo apparterrebbe alla Croazia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Tuttavia il ricorrente ha menzionato che egli avrebbe soggiornato per un periodo superiore a tre mesi in Montenegro, ovvero uno Stato terzo, per cui sarebbero subentrati i motivi per una cessazione della competenza croata giusta l'art. 19 par. 2 RD III. 3.1 Il ricorrente ha inoltrato presso l'autorità inferiore diversi mezzi di prova, tra cui una dichiarazione da lui firmata (SEM-atti 27/2), una foto di un permesso di soggiorno di una sua amica residente in Montenegro (SEM-atti 30/1), così come una dichiarazione di quest'ultima che attesterebbero il suo soggiorno (SEM-atti 31/1). A ciò sono state allegate alcune comunicazioni WhatsApp con questa persona (SEM-atti 15/10). Tuttavia tali mezzi non permettono di attestare con sufficiente valore probatorio che il ricorrente abbia effettivamente vissuto in Montenegro per un periodo necessario per attestare una cessazione di competenza, ovvero tre mesi giusta l'art. 19 par. 2 RD III. Lo stesso vale per i mezzi di prova inoltrati in fase di ricorso (cfr. Scritto integrativo del 10 marzo 2025, allegati). 3.2 Essendo la richiesta di ripresa in carico inoltrata alle autorità croate basata esclusivamente su informazioni presenti nella banca dati "Eurodac", queste ultime avevano a disposizione un termine di due settimane per potere rispondere a tale richiesta (art. 25 par. 1 RD III). Tuttavia l'accettazione della ripresa in carico da parte croata è avvenuta il 19 febbraio 2025, ovvero tardivamente (cfr. SEM-atti 24/2). Pertanto va considerata valida l'accettazione tacita della ripresa in carico a partire dal 18 febbraio 2025 giusta l'art. 25 par. 2 RD III. 3.3 Avendo la Croazia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10). 4. 4.1 L'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4, F-8214/2024 del 7 gennaio 2025 E. 4.3) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 4.2 Le allegazioni fatte valere da parte del ricorrente (cfr. act. 1, p. 2 e 3) non permettono di dimostrare con mezzi di prova sufficienti (cfr. SEM-atti 15/10) che egli abbia effettivamente subito delle violenze e degli abusi da parte di funzionari della polizia croata. Inoltre, l'effettivo avvenimento di tali abusi non fonderebbe il presupposto per considerare il sistema d'asilo croato sistematicamente carente giusta l'art. 3 para. 2 RD III, dato che nulla impedirebbe al ricorrente di interpellare le istanze preposte in Croazia per potere far valere efficacemente i suoi diritti (cfr. sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.2). Pertanto si deduce che il ricorrente debba ottenere accesso alla procedura d'asilo in Croazia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 4.1). Inoltre non risulta agli atti che il ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche che risulterebbero ostative ad un trasferimento in Croazia giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Di seguito va fatto presente che la Croazia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Di conseguenza le problematiche di natura psicologica (SEM-atti 20/3) e fisica (SEM-atti 21/2) riportate agli atti risultano pienamente curabili in Croazia (cfr. ex multis sentenze del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.3; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6; F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Infine lo stato di salute del ricorrente sarà segnalato nelle modalità di trasferimento in Croazia (cfr. SEM-atti 25/1).
5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 4 marzo 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Susanne Genner Matthew Pydar Data di spedizione: