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F-7613/2024

F-7613/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF.

E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM. Egli reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità sarebbe venuta meno al suo obbligo di informare correttamente le autorità francesi in merito alla fattispecie del ricorrente. Essa avrebbe inoltre dedotto falsamente la competenza della Francia e non della Spagna. Inoltre il ricorrente reclama una violazione del proprio diritto di essere sentito (art. 29 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità inferiore non gli avrebbe concesso visione degli atti in merito alla procedura d'asilo antecedente in Svizzera del 2010. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 4.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni del ricorrente, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. Benché la SEM abbia inoltrato una base legale viziata alle autorità francesi, le quali come si vedrà di seguito risultano competenti (cfr. consid. 5.1 e segg.), questa ha in ogni caso compensato il suo errore fornendo delucidazioni il 25 ottobre 2024 alle stesse (SEM-atti 34/1). Inoltre, benché la base legale indicata fosse erronea, le informazioni inoltrate dalla SEM il 23 agosto 2024 in merito all'identità e la fattispecie del ricorrente risultano complete e corrette (SEM-atti 18/12). Le autorità francesi, dunque, erano a conoscenza di tutti gli elementi per potere stabilire o meno la propria competenza in merito al trattamento della domanda d'asilo, per cui le informazioni risultavano sufficienti tanto per trattare una domanda di ripresa in carico (art. 23 par. 4 RD III) quanto per una eventuale presa in carico (art. 21 par. 3 RD III). L'autorità inferiore ha rispettato tutti i suoi obblighi secondo il RD III e pertanto la giurisprudenza menzionata dal ricorrente non è applicabile nel presente caso (vedi sentenze del Tribunale D-4737/2023 del 20 agosto 2024 consid. 7; D-2271/2023 del 3 maggio 2023 consid. 6; F-4984/2024 del 19 agosto 2024 consid. 4 e 5). Dunque l'accertamento dei fatti non risulta viziato e l'asserita violazione della massima inquisitoria non risulta fondata.

E. 4.3 In merito all'asserita violazione del diritto ad essere sentito, l'art. 26 cpv. 1 lett. a-c PA stabilisce che nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, tra le altre cose: le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. L'autorità può negare l'esame degli atti solamente secondo le condizioni dell'art. 27 cpv. 1 lett. a-c PA. Tra tali motivi figurano le esigenze di una inchiesta ufficiale in corso (art. 27 cpv. 1 lett. c PA). Tale circostanza è tuttavia data solamente quando la visione degli atti da parte del ricorrente potrebbe comportare un significativo ostacolo alla ricostruzione della fattispecie o qualora lo scopo della procedura potrebbe essere compromesso (DTF 115 V 297 consid. 2 f).

E. 4.3.1 L'autorità inferiore non ha tuttavia fornito alcuna motivazione valida e convincente per negare la visione degli atti relativi alla procedura del 2010 adducendo a non meglio precisati motivi legati al fatto che non concederebbe tale diritto in fase istruttoria (SEM-atti 26/1). Tale motivazione non solo è viziata dal fatto che la procedura del 2010 fosse conclusa e quindi la fase istruttoria fosse già terminata, ma anche dal fatto che non fornisce alcun motivo ostativo alla ricostruzione della fattispecie o allo scopo del procedimento pendente presso la SEM. Pertanto la SEM è venuta meno al suo obbligo di rendere visione degli atti secondo l'art. 26 cpv. 1 PA oltre che del suo obbligo di motivare la propria decisione giusta l'art. 35 cpv. 1 PA.

E. 4.3.2 Tuttavia una violazione del diritto ad essere sentiti - la quale di principio porterebbe ad una decisione di cassazione - può essere sanata dall'istanza di ricorso, qualora l'omissione sia stata colmata, il ricorrente abbia ottenuto la possibilità di presentare osservazioni, l'istanza di ricorso abbia libero potere di riesaminare i fatti e l'applicazione del diritto per la specifica questione controversa. Ciò è possibile se la violazione riscontrata non è di natura grave e se la mancanza di maturità della decisione può essere compensata da uno sforzo ragionevole dall'autorità di ricorso (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3).

E. 4.3.3 Nel caso presente, la violazione del diritto di essere sentito non risulta tanto grave da giustificare una cassazione (cfr. sentenza del Tribunale A-4885/2023 del 10 gennaio 2025 consid. 3.5; DTF 147 IV 340 E. 4.11.3). Infatti essa ha riguardato una procedura chiusa che come si vedrà nel trattamento materiale del ricorso non ha nessun influsso sulla presente decisione (cfr. consid. 5.1 segg.). Il Tribunale ha infatti intimato all'autorità inferiore di trasmettere gli atti di detta procedura al ricorrente, a cui la SEM ha fatto seguito il 23 dicembre 2024 (act. 7). Il Tribunale ha poi concesso al ricorrente di presentare le proprie osservazioni (act. 8). Giusta l'art. 49 PA il Tribunale ha pieno potere di riesaminare i fatti e l'applicazione del diritto nel merito della censura mossa dal ricorrente.

E. 4.3.4 Il ricorrente, tuttavia, menziona che gli atti inoltrati dall'autorità inferiore risulterebbero incompleti, mancando l'atto A 14/1, in quanto categorizzato quale documento interno. Pertanto ciò impedirebbe al ricorrente una verifica completa e trasparente delle comunicazioni tra gli Stati coinvolti. Inoltre, le informazioni che al tempo furono fornite alla Francia avrebbero riguardato un'altra identità (cfr. SEM-atti A 11/7). Tale errore porterebbe, data la sua gravità, alla nullità della decisione del 2010.

E. 4.3.5 Per quanto riguarda il summenzionato atto SEM A 14/1 viene fatto presente che si tratta dell'accettazione da parte francese della richiesta svizzera di presa a carico del ricorrente, inoltrata alle autorità svizzere il 24 febbraio 2010. Tale documento è stato prodotto in due esemplari: uno originale (SEM A 13/1) ed uno anonimizzato (SEM A 14/1). Quest'ultimo risulta inoltrato al ricorrente in quanto non contrassegnato quale atto interno (vedi indice degli atti ad N 536 365). Pertanto le informazioni riprodotte risultano identiche in entrambi gli esemplari, per cui non risulta necessaria una trasmissione secondo l'art. 26 cpv. 1 PA. In merito all'asserita nullità della precitata decisione non ne risultano invece soddisfatti i criteri, essendo che in ogni caso le autorità francesi, nonostante le false informazioni fornite sul ricorrente, furono in grado di dedurre l'identità e la fattispecie del ricorrente (vedi SEM A 13/1, 14/1). Inoltre la decisione, ai tempi espressa dall'Ufficio federale per la migrazione, non fu mai contestata dal ricorrente se non a quasi 15 anni dalla sua emissione. Questa, inoltre, non ha alcun valore pregiudizievole nei confronti del presente procedimento.

E. 4.3.6 Infine va precisato che a seguito della domanda d'asilo depositata in Svizzera nel 2010 sono subentrati motivi di cessazione di un'eventuale competenza secondo l'art. 19 par. 2 RD III, il quale stabilisce che ciò avviene se il richiedente ha lasciato il territorio degli stati membri per un lasso di tempo superiore a tre mesi. Come visibile dal passaporto del ricorrente, egli è tornato nel suo Paese di origine a seguito della decisione di non entrata in merito da parte della Svizzera (SEM-atti ID-001), lasciando gli Stati membri per un periodo ben superiore a tre mesi (vedi SEM-atti 10/2). Quindi, la domanda depositata in Francia il 23 giugno 2022 va trattata ad ogni modo come una nuova domanda d'asilo giusta l'art. 19 par. 2 cpv. 2 RD III. I documenti relativi alla procedura del 2010 non hanno dunque nessuna rilevanza per valutare la competenza dello Stato in relazione alla nuova domanda d'asilo pervenuta in Svizzera.

E. 4.4 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito risultano prive di fondamento. La violazione - non grave - del diritto ad essere sentito risulta inoltre essere sanata, per cui una cassazione non risulta necessaria. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (vedi consid. 5.1 segg.).

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).

E. 5.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 5.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 5.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente deteneva sino all'8 agosto 2024 un visto Schengen rilasciato dalle autorità spagnole e valido dall'8 agosto 2021 (SEM-atti 1/9). Dagli atti si evince che il visto spagnolo è stato emesso a Port-au-Prince, capitale di Haiti, il 5 agosto 2021 ed è grazie a tale documento che il ricorrente è arrivato legalmente in Francia per via aerea il 17 giugno 2022 (cfr. SEM-atti ID-001, p. 8). Il 23 giugno 2022 il ricorrente ha depositato la sua domanda d'asilo in Francia, le cui autorità hanno tuttavia omesso di richiedere una presa a carico nei confronti della Spagna basata sul visto emesso da quest'ultima secondo l'art. 12 par. 1 RD III (vedi SEM-atti 6/1, 10/2). La Francia, al contrario, ha trattato direttamente la domanda d'asilo secondo la propria procedura nazionale. Pertanto, trascorsi i termini previsti all'art. 21 par. 1 RD III, i quali sanciscono un tempo massimo di tre mesi per potere formulare una richiesta di presa a carico presso lo Stato competente, a seguito della cui scadenza la competenza passa allo stato in cui è stata depositata la domanda d'asilo (Art. 21 par. 1 cpv. 3 RD III), la competenza è passata alla Francia (cfr. anche Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, Dublin III-VO-Kommentar, Berlin 2018, ad Art. 21 par. 10, 11). In tali condizioni solamente i motivi previsti dall'art. 19 RD III rendono possibile una cessazione della competenza francese. Il rilascio di un visto, tuttavia, non è menzionato tra i possibili criteri di trasferimento di competenza, al contrario di un'autorizzazione di soggiorno (art. 19 par. 1 RD III). Inoltre non è stato dimostrato che il ricorrente abbia lasciato il territorio degli Stati membri per un lasso di tempo di almeno tre mesi in seguito alla domanda depositata in Francia (Art. 19 par. 2 RD III). Pertanto non sussistono motivi sufficienti per cui la competenza francese risulti cessata. Ordunque, nonostante un visto valido fino all'8 agosto 2024, emesso dalle autorità di un altro Stato membro (nel caso in specie la Spagna), la competenza resta attribuita alla Francia.

E. 5.6 Nonostante la SEM abbia presentato la propria domanda quale richiesta di presa in carico presso le autorità francesi basata sull'art. 12 par. 4 RD III il 23 agosto 2024 queste ultime hanno ottenuto tutte le informazioni corrette per potere stabilire che in realtà doveva trattarsi di una richiesta di ripresa a carico. Infatti le autorità della Svizzera hanno sia menzionato che il visto spagnolo del ricorrente fosse valido dall'8 agosto 2021 sino all'8 agosto 2024, sia la precedente richiesta d'asilo in Francia del 23 giugno 2022 (cfr. SEM-atti 18/12). Come precedentemente stabilito non sussiste alcun dubbio per una competenza dello Stato francese per cui un esame per il rilevamento dello Stato competente secondo il capo III del RD III non risulta necessario.

E. 5.7 Come verrà dimostrato di seguito, la SEM non ha compiuto alcuna violazione del RD III che possa giustificare un trasferimento di competenza dalla Francia alla Svizzera.

E. 5.8 Giusta l'art. 23 par. 1 RD III uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, par. 1 lett. b, c o d, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b, c o d, può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente "Eurodac" (Art. 23 par. 2 RD III). Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dalla banca da "Eurodac", essa è inviata allo Stato membro richiesto entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda (Art. 23 par. 2 cpv. 2 RD III). Solo se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro questi termini spetta la competenza per l'esame della domanda d'asilo allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata (Art. 23 par. 3 RD III).

E. 5.9 Secondo l'art. 25 par. 1 RD III è compito dello Stato membro richiesto procedere alle verifiche necessarie e decidere in merito alla ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema "Eurodac", tale termine si riduce a due settimane. L'assenza di risposta entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 25 par. 1 RD III equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, così come l'obbligo di adottare disposizioni approvate all'arrivo dello stesso.

E. 5.10 Nel caso presente la domanda d'asilo in Svizzera è stata depositata l'8 agosto 2024, mentre la richiesta alla Francia è stata fatta il 23 agosto 2024, quindi nei termini previsti secondo l'art. 23 RD III. Dal canto suo spettava alla Francia una reazione in seguito a tale richiesta (cfr. decisione del Tribunale F-4891/2020 del 27 aprile 2021 consid. 5.1). Pertanto quest'ultima avrebbe dovuto come minimo segnalare l'errore della descrizione della richiesta entro il termine di un mese e decidere se accettare o meno la ripresa a carico. A maggior ragione, la SEM ha segnalato alle autorità francesi il proprio errore nella richiesta il 25 ottobre 2024, indicando la base corretta secondo l'art. 18 par. 1 lett. b RD III (SEM-atti 34/1). Ciò viene confermato dall'E-Mail della SEM del 12 novembre 2024 (SEM-atti 37/1). A nessuna di queste comunicazioni le autorità francesi hanno voluto fare seguito, rendendo indubbia l'accettazione di ripresa in carico secondo l'art. 25 par. 2 RD III. L'autorità inferiore ha rispettato dunque tutti i termini per tale richiesta, per cui l'errore inizialmente compiuto dalla SEM non ha conseguenze rilevanti (cfr. sentenza del Tribunale F-5754/2024 del 23 settembre 2024 consid. 3.4; vedi anche F-6064/2024 consid. 3.4).

E. 5.11 Non avendo dato seguito alla richiesta di ripresa in carico della SEM del 24 agosto 2024 in base all'art. 18 par. 1 lett. b RD III entro i termini previsti dall'art. 25 par. 2 RD III, le autorità francesi sono di principio competenti per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 6.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Francia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 6.2 A questo proposito va ricordato che la Francia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 6.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 6.4 Nell'ambito del colloquio Dublino il ricorrente ha dichiarato di non volere ritornare in Francia, poiché vi ci fu già mandato dalla Svizzera nell'ambito della procedura del 2010 ma che le autorità francesi si sarebbero rifiutate di trattare la sua domanda d'asilo per 14 anni. Gli sarebbe stato dato un permesso di soggiorno valido per tre anni e gli sarebbe stato comunicato che esso sarebbe stato rinnovato. Successivamente gli sarebbe stato rifiutato il permesso di residenza poiché non avrebbe avuto una residenza a suo nome. La Francia non lo avrebbe trattato correttamente e la sua sicurezza personale sarebbe gravemente minacciata: un suo collega sarebbe morto in circostanze sospette negli Stati Uniti dopo essere stato accusato di essere una spia francese. Simili accuse sarebbero state mosse nei confronti del ricorrente. Lo stesso sarebbe successo ad altri ex colleghi del ricorrente. La Francia, dunque, non sarebbe in grado di garantire la sua sicurezza (SEM-atti 17/3). In fase di ricorso vengono fatti valere simili argomenti: il ricorrente ritiene infatti che i vizi formali legati sia alla procedura del 2010 che a quella presente siano da ricondurre al suo profilo di ricercatore scientifico a conoscenza di informazioni sensibili (act. 9).

E. 6.5 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Francia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. ad esempio sentenze del Tribunale F-7008/2024 dell'8 novembre 2024; E-1110/2024 del 29 febbraio 2024; E-1199/2024 del 4 marzo 2024 consid. 7.2)

E. 6.6 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Francia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare, del principio di non respingimento.

E. 6.7 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Francia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 7 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.1 Per contestare il suo trasferimento in Francia, il ricorrente si è riferito ad un non meglio precisato pericolo per la sua incolumità. Tuttavia egli non ha mai menzionato presunti maltrattamenti da parte delle autorità francesi. Ritiene tuttavia che il trattamento della sua domanda d'asilo in Francia non sia avvenuto in modo corretto e che ancora dopo 14 anni attenda un giudizio definitivo sul suo status di immigrato. Da un punto di vista medico, il ricorrente ha dichiarato in sede di colloquio Dublino di essere molto stressato e frustrato per quello che ha passato (SEM-atti 17/3). Secondo i referti medici prodotti in fase istruttoria il ricorrente soffrirebbe di lombosciatalgia e di cataratta all'occhio destro (SEM-atti 15/2), di un'allergia respiratoria (SEM-atti 23/2) così come di una pressione sanguigna alta (SEM-atti 36/2). In fase di ricorso il ricorrente ha prodotto un ulteriore referto per cui sarebbe stato diagnosticato, tra le altre cose, un disturbo dell'adattamento (act. 9, allegato).

E. 7.2 La scrivente autorità ritiene che il ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Francia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Peraltro egli non ha dimostrato né reso verosimile con elementi fondati e circostanziali l'esistenza di un rischio concreto che le autorità francesi rifiuterebbero di riprenderlo a carico e che non porterebbero a termine l'esame della domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Altresì non viene fatto valere alcun elemento per cui la Francia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, l'integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni in Francia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 para. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Francia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che il ricorrente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità francesi vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).

E. 7.3 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un trasferimento in Francia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). I disturbi fatti valere dal ricorrente e comprovati dai rispettivi referti medici (vedi consid. 7.1) non sono di una tale entità da risultare in contrasto con un trasferimento in Francia. Inoltre la Francia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui i trattamenti iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Francia (cfr. a titolo esemplare la sentenza del Tribunale F-4535/2024 del 23 luglio 2024 consid. 6). Se il ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità francesi, apparterrà a lui stesso adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 7.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 8.1 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto, così come la richiesta in subordine di restituire gli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione rispettivamente per effettuare un esame nazionale della domanda di asilo.

E. 8.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, così come la richiesta di concedere l'effetto sospensivo risultano prive di oggetto. La violazione del diritto di essere sentito commessa da parte della SEM è stata sanata. Risulta dunque divenuta priva di oggetto la richiesta di visione degli atti circa la domanda d'asilo depositata in Svizzera nel 2010.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 par. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è tutt'ora indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 par. 1 PA).

E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva (vedi consid. 1.1). (Dispositivo alla pagina successiva)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7613/2024 Sentenza del 3 febbraio 2025 Composizione Giudici Gregor Chatton (presidente del collegio), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Haiti, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 novembre 2024. Fatti: A. L'8 agosto 2024 il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese dalla Segreteria di stato della migrazione SEM nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Francia il 23 giugno 2022 e che era in possesso di un visto rilasciato dalle autorità spagnole valido dall'8 agosto 2021 sino all'8 agosto 2024. Il ricorrente ebbe già inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera in data 16 gennaio 2010, risultata in una decisione di non entrata in merito del 26 marzo 2010, cresciuta in giudicato il 9 aprile 2010. B. Il 23 agosto 2024 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In sede di questo colloquio gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale responsabilità delle autorità francesi per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento in virtù del regolamento Dublino così come di un'eventuale competenza della Spagna. C. Il giorno stesso la SEM ha trasmesso alle autorità francesi una richiesta di presa in carico sulla base dell'art. 12 par. 4 del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 25 ottobre 2024 la SEM ha informato le autorità francesi che la richiesta precedentemente inoltrata si era rivelata erronea, per cui la base corretta sarebbe stata quella di una ripresa a carico ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Né alla richiesta, né alla seconda comunicazione da parte della SEM vi è stata una risposta da parte delle autorità francesi. D. Il 13 settembre 2024 il ricorrente ha postulato per via del suo rappresentante legale una domanda di visione degli atti in merito alla pregressa domanda d'asilo del 2010. Il 16 settembre 2024 la SEM ha respinto tale richiesta in quanto non fornirebbe visione degli atti in fase istruttoria. E. Per decisione del 26 novembre 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Francia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. F. Contro tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 5 dicembre 2024. Egli domanda che l'esecuzione della decisione venga sospesa in via supercautelare nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Domanda inoltre l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie oltre che del relativo anticipo, con protesta di tasse e ripetibili. Nel merito chiede l'annullamento della precitata decisione e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria così come di un esame nazionale della domanda. Inoltre viene domandato che al ricorrente sia concessa visione degli atti in merito alla procedura del 2010. G. Il 5 dicembre 2024 il giudice istruttore ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente in Francia. H. Il 17 dicembre 2024 il giudice istruttore, avendo preso conoscenza degli atti in merito alla procedura del 2010, ha intimato alla SEM di concederne la visione al ricorrente. Evasa tale richiesta dall'autorità inferiore, il giudice istruttore ha concesso al ricorrente di prendere posizione in merito a suddetta procedura. Il 17 gennaio 2025 il ricorrente, per via del suo rappresentante legale, ha inoltrato le proprie osservazioni ed un nuovo mezzo di prova. I. Sempre il 17 gennaio 2025 la SEM ha informato il presente Tribunale che il ricorrente sarebbe stato attribuito al Cantone di Svitto. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM. Egli reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità sarebbe venuta meno al suo obbligo di informare correttamente le autorità francesi in merito alla fattispecie del ricorrente. Essa avrebbe inoltre dedotto falsamente la competenza della Francia e non della Spagna. Inoltre il ricorrente reclama una violazione del proprio diritto di essere sentito (art. 29 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità inferiore non gli avrebbe concesso visione degli atti in merito alla procedura d'asilo antecedente in Svizzera del 2010. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 4.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni del ricorrente, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. Benché la SEM abbia inoltrato una base legale viziata alle autorità francesi, le quali come si vedrà di seguito risultano competenti (cfr. consid. 5.1 e segg.), questa ha in ogni caso compensato il suo errore fornendo delucidazioni il 25 ottobre 2024 alle stesse (SEM-atti 34/1). Inoltre, benché la base legale indicata fosse erronea, le informazioni inoltrate dalla SEM il 23 agosto 2024 in merito all'identità e la fattispecie del ricorrente risultano complete e corrette (SEM-atti 18/12). Le autorità francesi, dunque, erano a conoscenza di tutti gli elementi per potere stabilire o meno la propria competenza in merito al trattamento della domanda d'asilo, per cui le informazioni risultavano sufficienti tanto per trattare una domanda di ripresa in carico (art. 23 par. 4 RD III) quanto per una eventuale presa in carico (art. 21 par. 3 RD III). L'autorità inferiore ha rispettato tutti i suoi obblighi secondo il RD III e pertanto la giurisprudenza menzionata dal ricorrente non è applicabile nel presente caso (vedi sentenze del Tribunale D-4737/2023 del 20 agosto 2024 consid. 7; D-2271/2023 del 3 maggio 2023 consid. 6; F-4984/2024 del 19 agosto 2024 consid. 4 e 5). Dunque l'accertamento dei fatti non risulta viziato e l'asserita violazione della massima inquisitoria non risulta fondata. 4.3 In merito all'asserita violazione del diritto ad essere sentito, l'art. 26 cpv. 1 lett. a-c PA stabilisce che nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, tra le altre cose: le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adoperati come mezzi di prova e le copie delle decisioni notificate. L'autorità può negare l'esame degli atti solamente secondo le condizioni dell'art. 27 cpv. 1 lett. a-c PA. Tra tali motivi figurano le esigenze di una inchiesta ufficiale in corso (art. 27 cpv. 1 lett. c PA). Tale circostanza è tuttavia data solamente quando la visione degli atti da parte del ricorrente potrebbe comportare un significativo ostacolo alla ricostruzione della fattispecie o qualora lo scopo della procedura potrebbe essere compromesso (DTF 115 V 297 consid. 2 f). 4.3.1 L'autorità inferiore non ha tuttavia fornito alcuna motivazione valida e convincente per negare la visione degli atti relativi alla procedura del 2010 adducendo a non meglio precisati motivi legati al fatto che non concederebbe tale diritto in fase istruttoria (SEM-atti 26/1). Tale motivazione non solo è viziata dal fatto che la procedura del 2010 fosse conclusa e quindi la fase istruttoria fosse già terminata, ma anche dal fatto che non fornisce alcun motivo ostativo alla ricostruzione della fattispecie o allo scopo del procedimento pendente presso la SEM. Pertanto la SEM è venuta meno al suo obbligo di rendere visione degli atti secondo l'art. 26 cpv. 1 PA oltre che del suo obbligo di motivare la propria decisione giusta l'art. 35 cpv. 1 PA. 4.3.2 Tuttavia una violazione del diritto ad essere sentiti - la quale di principio porterebbe ad una decisione di cassazione - può essere sanata dall'istanza di ricorso, qualora l'omissione sia stata colmata, il ricorrente abbia ottenuto la possibilità di presentare osservazioni, l'istanza di ricorso abbia libero potere di riesaminare i fatti e l'applicazione del diritto per la specifica questione controversa. Ciò è possibile se la violazione riscontrata non è di natura grave e se la mancanza di maturità della decisione può essere compensata da uno sforzo ragionevole dall'autorità di ricorso (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). 4.3.3 Nel caso presente, la violazione del diritto di essere sentito non risulta tanto grave da giustificare una cassazione (cfr. sentenza del Tribunale A-4885/2023 del 10 gennaio 2025 consid. 3.5; DTF 147 IV 340 E. 4.11.3). Infatti essa ha riguardato una procedura chiusa che come si vedrà nel trattamento materiale del ricorso non ha nessun influsso sulla presente decisione (cfr. consid. 5.1 segg.). Il Tribunale ha infatti intimato all'autorità inferiore di trasmettere gli atti di detta procedura al ricorrente, a cui la SEM ha fatto seguito il 23 dicembre 2024 (act. 7). Il Tribunale ha poi concesso al ricorrente di presentare le proprie osservazioni (act. 8). Giusta l'art. 49 PA il Tribunale ha pieno potere di riesaminare i fatti e l'applicazione del diritto nel merito della censura mossa dal ricorrente. 4.3.4 Il ricorrente, tuttavia, menziona che gli atti inoltrati dall'autorità inferiore risulterebbero incompleti, mancando l'atto A 14/1, in quanto categorizzato quale documento interno. Pertanto ciò impedirebbe al ricorrente una verifica completa e trasparente delle comunicazioni tra gli Stati coinvolti. Inoltre, le informazioni che al tempo furono fornite alla Francia avrebbero riguardato un'altra identità (cfr. SEM-atti A 11/7). Tale errore porterebbe, data la sua gravità, alla nullità della decisione del 2010. 4.3.5 Per quanto riguarda il summenzionato atto SEM A 14/1 viene fatto presente che si tratta dell'accettazione da parte francese della richiesta svizzera di presa a carico del ricorrente, inoltrata alle autorità svizzere il 24 febbraio 2010. Tale documento è stato prodotto in due esemplari: uno originale (SEM A 13/1) ed uno anonimizzato (SEM A 14/1). Quest'ultimo risulta inoltrato al ricorrente in quanto non contrassegnato quale atto interno (vedi indice degli atti ad N 536 365). Pertanto le informazioni riprodotte risultano identiche in entrambi gli esemplari, per cui non risulta necessaria una trasmissione secondo l'art. 26 cpv. 1 PA. In merito all'asserita nullità della precitata decisione non ne risultano invece soddisfatti i criteri, essendo che in ogni caso le autorità francesi, nonostante le false informazioni fornite sul ricorrente, furono in grado di dedurre l'identità e la fattispecie del ricorrente (vedi SEM A 13/1, 14/1). Inoltre la decisione, ai tempi espressa dall'Ufficio federale per la migrazione, non fu mai contestata dal ricorrente se non a quasi 15 anni dalla sua emissione. Questa, inoltre, non ha alcun valore pregiudizievole nei confronti del presente procedimento. 4.3.6 Infine va precisato che a seguito della domanda d'asilo depositata in Svizzera nel 2010 sono subentrati motivi di cessazione di un'eventuale competenza secondo l'art. 19 par. 2 RD III, il quale stabilisce che ciò avviene se il richiedente ha lasciato il territorio degli stati membri per un lasso di tempo superiore a tre mesi. Come visibile dal passaporto del ricorrente, egli è tornato nel suo Paese di origine a seguito della decisione di non entrata in merito da parte della Svizzera (SEM-atti ID-001), lasciando gli Stati membri per un periodo ben superiore a tre mesi (vedi SEM-atti 10/2). Quindi, la domanda depositata in Francia il 23 giugno 2022 va trattata ad ogni modo come una nuova domanda d'asilo giusta l'art. 19 par. 2 cpv. 2 RD III. I documenti relativi alla procedura del 2010 non hanno dunque nessuna rilevanza per valutare la competenza dello Stato in relazione alla nuova domanda d'asilo pervenuta in Svizzera. 4.4 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito risultano prive di fondamento. La violazione - non grave - del diritto ad essere sentito risulta inoltre essere sanata, per cui una cassazione non risulta necessaria. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (vedi consid. 5.1 segg.). 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 5.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 5.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente deteneva sino all'8 agosto 2024 un visto Schengen rilasciato dalle autorità spagnole e valido dall'8 agosto 2021 (SEM-atti 1/9). Dagli atti si evince che il visto spagnolo è stato emesso a Port-au-Prince, capitale di Haiti, il 5 agosto 2021 ed è grazie a tale documento che il ricorrente è arrivato legalmente in Francia per via aerea il 17 giugno 2022 (cfr. SEM-atti ID-001, p. 8). Il 23 giugno 2022 il ricorrente ha depositato la sua domanda d'asilo in Francia, le cui autorità hanno tuttavia omesso di richiedere una presa a carico nei confronti della Spagna basata sul visto emesso da quest'ultima secondo l'art. 12 par. 1 RD III (vedi SEM-atti 6/1, 10/2). La Francia, al contrario, ha trattato direttamente la domanda d'asilo secondo la propria procedura nazionale. Pertanto, trascorsi i termini previsti all'art. 21 par. 1 RD III, i quali sanciscono un tempo massimo di tre mesi per potere formulare una richiesta di presa a carico presso lo Stato competente, a seguito della cui scadenza la competenza passa allo stato in cui è stata depositata la domanda d'asilo (Art. 21 par. 1 cpv. 3 RD III), la competenza è passata alla Francia (cfr. anche Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuständigkeitssystem, Dublin III-VO-Kommentar, Berlin 2018, ad Art. 21 par. 10, 11). In tali condizioni solamente i motivi previsti dall'art. 19 RD III rendono possibile una cessazione della competenza francese. Il rilascio di un visto, tuttavia, non è menzionato tra i possibili criteri di trasferimento di competenza, al contrario di un'autorizzazione di soggiorno (art. 19 par. 1 RD III). Inoltre non è stato dimostrato che il ricorrente abbia lasciato il territorio degli Stati membri per un lasso di tempo di almeno tre mesi in seguito alla domanda depositata in Francia (Art. 19 par. 2 RD III). Pertanto non sussistono motivi sufficienti per cui la competenza francese risulti cessata. Ordunque, nonostante un visto valido fino all'8 agosto 2024, emesso dalle autorità di un altro Stato membro (nel caso in specie la Spagna), la competenza resta attribuita alla Francia. 5.6 Nonostante la SEM abbia presentato la propria domanda quale richiesta di presa in carico presso le autorità francesi basata sull'art. 12 par. 4 RD III il 23 agosto 2024 queste ultime hanno ottenuto tutte le informazioni corrette per potere stabilire che in realtà doveva trattarsi di una richiesta di ripresa a carico. Infatti le autorità della Svizzera hanno sia menzionato che il visto spagnolo del ricorrente fosse valido dall'8 agosto 2021 sino all'8 agosto 2024, sia la precedente richiesta d'asilo in Francia del 23 giugno 2022 (cfr. SEM-atti 18/12). Come precedentemente stabilito non sussiste alcun dubbio per una competenza dello Stato francese per cui un esame per il rilevamento dello Stato competente secondo il capo III del RD III non risulta necessario. 5.7 Come verrà dimostrato di seguito, la SEM non ha compiuto alcuna violazione del RD III che possa giustificare un trasferimento di competenza dalla Francia alla Svizzera. 5.8 Giusta l'art. 23 par. 1 RD III uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, par. 1 lett. b, c o d, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b, c o d, può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente "Eurodac" (Art. 23 par. 2 RD III). Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dalla banca da "Eurodac", essa è inviata allo Stato membro richiesto entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda (Art. 23 par. 2 cpv. 2 RD III). Solo se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro questi termini spetta la competenza per l'esame della domanda d'asilo allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata (Art. 23 par. 3 RD III). 5.9 Secondo l'art. 25 par. 1 RD III è compito dello Stato membro richiesto procedere alle verifiche necessarie e decidere in merito alla ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema "Eurodac", tale termine si riduce a due settimane. L'assenza di risposta entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 25 par. 1 RD III equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, così come l'obbligo di adottare disposizioni approvate all'arrivo dello stesso. 5.10 Nel caso presente la domanda d'asilo in Svizzera è stata depositata l'8 agosto 2024, mentre la richiesta alla Francia è stata fatta il 23 agosto 2024, quindi nei termini previsti secondo l'art. 23 RD III. Dal canto suo spettava alla Francia una reazione in seguito a tale richiesta (cfr. decisione del Tribunale F-4891/2020 del 27 aprile 2021 consid. 5.1). Pertanto quest'ultima avrebbe dovuto come minimo segnalare l'errore della descrizione della richiesta entro il termine di un mese e decidere se accettare o meno la ripresa a carico. A maggior ragione, la SEM ha segnalato alle autorità francesi il proprio errore nella richiesta il 25 ottobre 2024, indicando la base corretta secondo l'art. 18 par. 1 lett. b RD III (SEM-atti 34/1). Ciò viene confermato dall'E-Mail della SEM del 12 novembre 2024 (SEM-atti 37/1). A nessuna di queste comunicazioni le autorità francesi hanno voluto fare seguito, rendendo indubbia l'accettazione di ripresa in carico secondo l'art. 25 par. 2 RD III. L'autorità inferiore ha rispettato dunque tutti i termini per tale richiesta, per cui l'errore inizialmente compiuto dalla SEM non ha conseguenze rilevanti (cfr. sentenza del Tribunale F-5754/2024 del 23 settembre 2024 consid. 3.4; vedi anche F-6064/2024 consid. 3.4). 5.11 Non avendo dato seguito alla richiesta di ripresa in carico della SEM del 24 agosto 2024 in base all'art. 18 par. 1 lett. b RD III entro i termini previsti dall'art. 25 par. 2 RD III, le autorità francesi sono di principio competenti per il trattamento della domanda d'asilo del ricorrente. 6. 6.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Francia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 6.2 A questo proposito va ricordato che la Francia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 6.4 Nell'ambito del colloquio Dublino il ricorrente ha dichiarato di non volere ritornare in Francia, poiché vi ci fu già mandato dalla Svizzera nell'ambito della procedura del 2010 ma che le autorità francesi si sarebbero rifiutate di trattare la sua domanda d'asilo per 14 anni. Gli sarebbe stato dato un permesso di soggiorno valido per tre anni e gli sarebbe stato comunicato che esso sarebbe stato rinnovato. Successivamente gli sarebbe stato rifiutato il permesso di residenza poiché non avrebbe avuto una residenza a suo nome. La Francia non lo avrebbe trattato correttamente e la sua sicurezza personale sarebbe gravemente minacciata: un suo collega sarebbe morto in circostanze sospette negli Stati Uniti dopo essere stato accusato di essere una spia francese. Simili accuse sarebbero state mosse nei confronti del ricorrente. Lo stesso sarebbe successo ad altri ex colleghi del ricorrente. La Francia, dunque, non sarebbe in grado di garantire la sua sicurezza (SEM-atti 17/3). In fase di ricorso vengono fatti valere simili argomenti: il ricorrente ritiene infatti che i vizi formali legati sia alla procedura del 2010 che a quella presente siano da ricondurre al suo profilo di ricercatore scientifico a conoscenza di informazioni sensibili (act. 9). 6.5 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Francia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. ad esempio sentenze del Tribunale F-7008/2024 dell'8 novembre 2024; E-1110/2024 del 29 febbraio 2024; E-1199/2024 del 4 marzo 2024 consid. 7.2) 6.6 Nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che egli non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Francia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare, del principio di non respingimento. 6.7 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Francia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

7. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.1 Per contestare il suo trasferimento in Francia, il ricorrente si è riferito ad un non meglio precisato pericolo per la sua incolumità. Tuttavia egli non ha mai menzionato presunti maltrattamenti da parte delle autorità francesi. Ritiene tuttavia che il trattamento della sua domanda d'asilo in Francia non sia avvenuto in modo corretto e che ancora dopo 14 anni attenda un giudizio definitivo sul suo status di immigrato. Da un punto di vista medico, il ricorrente ha dichiarato in sede di colloquio Dublino di essere molto stressato e frustrato per quello che ha passato (SEM-atti 17/3). Secondo i referti medici prodotti in fase istruttoria il ricorrente soffrirebbe di lombosciatalgia e di cataratta all'occhio destro (SEM-atti 15/2), di un'allergia respiratoria (SEM-atti 23/2) così come di una pressione sanguigna alta (SEM-atti 36/2). In fase di ricorso il ricorrente ha prodotto un ulteriore referto per cui sarebbe stato diagnosticato, tra le altre cose, un disturbo dell'adattamento (act. 9, allegato). 7.2 La scrivente autorità ritiene che il ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Francia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Peraltro egli non ha dimostrato né reso verosimile con elementi fondati e circostanziali l'esistenza di un rischio concreto che le autorità francesi rifiuterebbero di riprenderlo a carico e che non porterebbero a termine l'esame della domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Altresì non viene fatto valere alcun elemento per cui la Francia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, l'integrità fisica o la sua libertà sarebbero seriamente minacciate. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni in Francia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023 para. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Francia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che il ricorrente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità francesi vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 7.3 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un trasferimento in Francia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). I disturbi fatti valere dal ricorrente e comprovati dai rispettivi referti medici (vedi consid. 7.1) non sono di una tale entità da risultare in contrasto con un trasferimento in Francia. Inoltre la Francia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui i trattamenti iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Francia (cfr. a titolo esemplare la sentenza del Tribunale F-4535/2024 del 23 luglio 2024 consid. 6). Se il ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità francesi, apparterrà a lui stesso adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 7.4 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 8. 8.1 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto, così come la richiesta in subordine di restituire gli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione rispettivamente per effettuare un esame nazionale della domanda di asilo. 8.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, così come la richiesta di concedere l'effetto sospensivo risultano prive di oggetto. La violazione del diritto di essere sentito commessa da parte della SEM è stata sanata. Risulta dunque divenuta priva di oggetto la richiesta di visione degli atti circa la domanda d'asilo depositata in Svizzera nel 2010.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 par. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è tutt'ora indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 par. 1 PA).

10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), ed è quindi definitiva (vedi consid. 1.1). (Dispositivo alla pagina successiva) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. N [...])

- autorità cantonale competente