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F-9502/2025

F-9502/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-12-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi).

E. 2 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito a sufficienza dei fatti importanti che avrebbero sancito la competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d'asilo, sotto gli aspetti segnatamente della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari (cfr. ricorso, p.to b, n. 34 seg., pag. 12). Tuttavia, poiché tali censure formali, del tutto generali, si riferiscono in realtà al merito della vertenza, verranno trattate di seguito. Occorre, malgrado ciò, sottolineare già sin d'ora, come gli elementi utilizzati dall'autorità sindacata per forgiare il proprio convincimento nella decisione avversata sotto il profilo sia dell'art. 3 par. 2 RD III sia dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza resa in materia dal Tribunale (cfr. infra consid. 4) e tengano conto sufficientemente degli elementi concreti ed individuali presenti all'incarto. La SEM ha anche motivato di conseguenza il provvedimento avversato senza prestare il fianco a critiche (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). Pertanto, la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata. Le censure formali ricorsuali vanno in tal senso integralmente respinte e la conclusione eventuale formulata nel ricorso disattesa.

E. 3 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM risulta aver valutato correttamente nella decisione avversata che, di principio, la competenza per il proseguo della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente spetti alla Croazia, questione che fra l'altro non viene contestata a ragione nel ricorso. Difatti, le autorità croate preposte - entro il termine fissato all'art. 25 par. 1 RD III - hanno esplicitamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente richiesta dalla SEM (cfr. n. 12/5 e 19/2), basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A tali condizioni, non essendo del resto necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis la sentenza del TAF F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10), né essendo deducibile dagli atti all'inserto che il ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, la Croazia è di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50).

E. 4.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per la quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-8997/2025 del 28 novembre 2025 consid. 3.1, F-8598/2025 del 18 novembre 2025 consid. 3.1) e che nel caso presente non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare le clausole discrezionali ex artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. per il potere d'apprezzamento della SEM nell'applicazione dei predetti disposti la DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 4.2.1 Le allegazioni per lo più generiche ed astratte apportate nel ricorso dal ricorrente, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative (cfr. ricorso, pag. 5 segg.), nonché partendo anche da uno stato dei fatti scorretto (cfr. ricorso, pag. 4), non sono in grado di capovolgere la conclusione della SEM succitata.

E. 4.2.2 Al contrario di quanto sollevate nel ricorso per la prima volta, dagli atti all'inserto non si evincono difatti in alcun modo alcune circostanze quivi invocate. Nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 21/3), egli non ha invero mai dichiarato che sarebbe stato trattenuto in cella per (...) senza né cibo né acqua come pure che non avrebbe ricevuto alcun accesso ad un'assistenza legale; né che al momento della sua seconda entrata in Croazia, egli sarebbe stato schernito e picchiato da alcuni agenti, a causa del fatto che sarebbe (...) (cfr. ricorso, p.to 5 seg., pag. 4). In proposito si sottolinea ancora che il ricorrente non ha apportato alcuna motivazione nel gravame, supportata da qualsivoglia elemento concreto e fondato, per condurre lo scrivente Tribunale a ritenere che quanto da lui allegato soltanto nel gravame sia verosimile, visto che tali suoi asserti si scontrano con quanto da lui invece narrato nel colloquio Dublino. Per il resto, non possono essere seguite le argomentazioni del ricorrente, del tutto generiche e non supportate da elementi fondati e concreti, riguardo alle carenze sistemiche che sarebbero presenti nel sistema d'asilo e di procedura croato, con ampio utilizzo di violenza e di pratiche discriminatorie da parte della polizia croata nei confronti dei richiedenti l'asilo, contro la quale non vi sarebbe possibilità fattuale di agire in giustizia, nonché le difficoltà di accedere al sistema di salute croato. Infatti, poiché il sistema d'asilo croato non presenta delle carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III (cfr. supra consid. 4.1), v'è da partire dal presupposto che la Croazia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo nella situazione come quella del ricorrente, in particolare quello di trattare la sua domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, rispettando soprattutto anche il principio di non-respingimento, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). Peraltro, non vi sono né agli atti all'inserto né presentati neppure con il ricorso, degli indizi supportati da qualsivoglia sostanza e concretezza, atti a ritenere che la Croazia non tratterebbe correttamente la sua domanda d'asilo, a causa del fatto che sarebbe (...) e senza uno Stato, o ancora che per questi motivi egli potrebbe subire un rischio maggiore d'incarcerazioni arbitrarie. Il suo caso concreto, dimostra piuttosto il contrario, ovvero risulta che la sua domanda d'asilo sia stata registrata (anche se egli lo ha negato, adducendo che sarebbe stato costretto a fornire le sue impronte digitali; cfr. n. 21/3) e che egli abbia potuto lasciare volontariamente la Croazia dopo soltanto (...) di soggiorno in un centro, Stato il quale all'evidenza non era il suo obiettivo (cfr. n. 21/3). Tuttavia, in merito, occorre ancora rilevare come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che inoltre tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Il RD III intende inoltre far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo - in casu la Svizzera - che offre, a suo vedere, le migliori condizioni d'accoglienza o per le cure mediche (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11).

E. 4.2.3 Non presentando poi la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia delle carenze sistemiche come già sopra osservato, ulteriori commenti riguardo al principio di non-respingimento ed al rischio potenziale di un respingimento a catena, non risultano in alcun modo necessari (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2). Sul punto si rimarca ancora come le sentenze del (...) e di (...) citate nel ricorso (cfr. ricorso, p.to 17, pag. 8), in quanto giurisprudenza di tribunali stranieri, non legano in alcun modo questo Tribunale.

E. 4.2.4 Anche le esperienze allegate dal ricorrente - ovvero che la polizia croata allorché egli sarebbe entrato la prima volta in Croazia, l'avrebbe trattenuto per (...) e poi lo avrebbe riportato al confine con la D._______, come pure che la seconda volta egli sarebbe strato costretto dalla polizia a fornire le sue impronte digitali, sarebbe stato trattenuto per (...) in un campo a seguito del quale avrebbe ricevuto un documento che avrebbe attestato del suo diritto di richiedere asilo entro (...), o ancora di aver subito delle violenze fisiche da parte di alcuni agenti in entrambe le volte (cfr. n. 21/3) - non sono supportate da elementi concreti e sostanziati e non sono, in quanto tali, in alcun modo in grado di confutare la presunzione succitata.

E. 4.2.5 Visto tutto quanto precede, apparterrà quindi al ricorrente, il quale non ha mai allegato che nel suo brevissimo soggiorno durato soltanto (...) in Croazia - al suo secondo tentativo - avrebbe intrapreso qualsivoglia azione per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia o di frontiera nei suoi confronti, d'indirizzarsi alle preposte autorità croate per far valere i suoi diritti o denunciare le eventuali azioni discriminatorie (di cui se ne dubita la verosimiglianza per i motivi già sopra evinti; cfr. consid. 4.2.2) di cui si è sentito oggetto, o se lo fosse ancora in futuro (cfr. art. 26 RD III). Si rimarca ancora in proposito come la Croazia ha pure sottoscritto la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104), ed è quindi tenuta a rispettarla, potendo il ricorrente prevalersi del rispetto dei diritti protetti nella stessa, sollevati nel suo ricorso (cfr. p.to 2.2, pag. 11), dinanzi alle preposte autorità croate nel caso egli si sia sentito effettivamente discriminato in passato o se lo fosse in futuro.

E. 4.2.6 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. p.to 22, pag. 9), le diagnosi poste al ricorrente ed i trattamenti farmacologici prescrittigli (cfr. n. 17/4 e 20/4), che per la loro descrizione si può senz'altro rinviare alla decisione impugnata (cfr. pag. 6 seg.), nonché le diagnosi successive all'emissione della stessa (ovvero di: disturbo post-traumatico da stress, con la prescrizione di [...] e di [...], cfr. n. 27/4; e di dolore all'anca [...] per il quale gli è stata prescritta una terapia a base di [...] e di [...], cfr. n. 32/4), non risultano di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Inoltre, in disaccordo con quanto asserito nel ricorso, il Tribunale osserva come la Croazia disponga di strutture mediche adeguate, in particolare anche d'infrastrutture per un sufficiente trattamento psichiatrico e psicologico, perché egli possa continuare le cure ed i trattamenti prescrittigli in Svizzera per le diagnosi di cui ancora è affetto (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-8108/2025 e F-8112/2025 del 27 ottobre 2025 consid. 4 con ulteriori rif. cit.). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, spetterà a lui di adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 4.2.7 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere perlomeno verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.

E. 4.3 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo ed accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui concluso nel ricorso (cfr. p.to 4 delle conclusioni ricorsuali, pag. 2 e p.to 36, pag. 12). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 10 dicembre 2025 decadono.

E. 6 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per il resto, visto quanto precede, pure la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta (cfr. art. 65 cpv. 2 PA per rinvio dell'art. 102m cpv. 2 LAsi).

E. 7 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-9502/2025 Sentenza dell'11 dicembre 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato l'(...), alias B._______, nato l'(...), Senza nazionalità, alias C._______, nato l'(...), Stato sconosciuto, rappresentato dalla MLaw Joanna Freiermuth, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 dicembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2025, supportando la sua identità con la produzione di alcuni documenti (cfr. mezzi di prova nell'incarto SEM n. 1/2-3/1). Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 13 novembre 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...). A.b La SEM, il 13 novembre 2025, ha inoltrato all'autorità croata competente una domanda di ripresa in carico dell'interessato in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Croazia ha riposto positivamente il 25 novembre 2025, basandosi invece sull'art. 20 par. 5 RD III. A.c Il 28 novembre 2025, si è tenuto con l'interessato un colloquio fondato sull'art. 5 RD III. B. Con decisione del 2 dicembre 2025 - notificata il 3 dicembre 2025 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-26/1) - la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo, con conseguente pronuncia del trasferimento del richiedente verso la Croazia ed esecuzione della precitata misura. C. Il 9 dicembre 2025, l'interessato, ha adito con ricorso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), contro il succitato provvedimento della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con conseguente avviso alle autorità cantonali, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio con la nomina della MLaw Joanna Freiermuth quale patrocinatrice d'ufficio. Nel merito, egli ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione avversata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM. In via eventuale, il ricorrente ha postulato la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova decisione ed a titolo ancora più eventuale che vengano richieste alla Croazia delle garanzie specifiche. Al ricorso è stata allegata, in copia, la procura con la quale si è legittimata la nuova rappresentante legale del ricorrente. D. Con misure supercautelari del 10 dicembre 2025, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. Diritto:

1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi).

2. Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito a sufficienza dei fatti importanti che avrebbero sancito la competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d'asilo, sotto gli aspetti segnatamente della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari (cfr. ricorso, p.to b, n. 34 seg., pag. 12). Tuttavia, poiché tali censure formali, del tutto generali, si riferiscono in realtà al merito della vertenza, verranno trattate di seguito. Occorre, malgrado ciò, sottolineare già sin d'ora, come gli elementi utilizzati dall'autorità sindacata per forgiare il proprio convincimento nella decisione avversata sotto il profilo sia dell'art. 3 par. 2 RD III sia dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza resa in materia dal Tribunale (cfr. infra consid. 4) e tengano conto sufficientemente degli elementi concreti ed individuali presenti all'incarto. La SEM ha anche motivato di conseguenza il provvedimento avversato senza prestare il fianco a critiche (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). Pertanto, la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata. Le censure formali ricorsuali vanno in tal senso integralmente respinte e la conclusione eventuale formulata nel ricorso disattesa.

3. Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM risulta aver valutato correttamente nella decisione avversata che, di principio, la competenza per il proseguo della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente spetti alla Croazia, questione che fra l'altro non viene contestata a ragione nel ricorso. Difatti, le autorità croate preposte - entro il termine fissato all'art. 25 par. 1 RD III - hanno esplicitamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente richiesta dalla SEM (cfr. n. 12/5 e 19/2), basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A tali condizioni, non essendo del resto necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis la sentenza del TAF F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10), né essendo deducibile dagli atti all'inserto che il ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, la Croazia è di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50). 4. 4.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per la quali la competenza ex art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-8997/2025 del 28 novembre 2025 consid. 3.1, F-8598/2025 del 18 novembre 2025 consid. 3.1) e che nel caso presente non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare le clausole discrezionali ex artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (RS 142.311; cfr. per il potere d'apprezzamento della SEM nell'applicazione dei predetti disposti la DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 4.2 4.2.1 Le allegazioni per lo più generiche ed astratte apportate nel ricorso dal ricorrente, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative (cfr. ricorso, pag. 5 segg.), nonché partendo anche da uno stato dei fatti scorretto (cfr. ricorso, pag. 4), non sono in grado di capovolgere la conclusione della SEM succitata. 4.2.2 Al contrario di quanto sollevate nel ricorso per la prima volta, dagli atti all'inserto non si evincono difatti in alcun modo alcune circostanze quivi invocate. Nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 21/3), egli non ha invero mai dichiarato che sarebbe stato trattenuto in cella per (...) senza né cibo né acqua come pure che non avrebbe ricevuto alcun accesso ad un'assistenza legale; né che al momento della sua seconda entrata in Croazia, egli sarebbe stato schernito e picchiato da alcuni agenti, a causa del fatto che sarebbe (...) (cfr. ricorso, p.to 5 seg., pag. 4). In proposito si sottolinea ancora che il ricorrente non ha apportato alcuna motivazione nel gravame, supportata da qualsivoglia elemento concreto e fondato, per condurre lo scrivente Tribunale a ritenere che quanto da lui allegato soltanto nel gravame sia verosimile, visto che tali suoi asserti si scontrano con quanto da lui invece narrato nel colloquio Dublino. Per il resto, non possono essere seguite le argomentazioni del ricorrente, del tutto generiche e non supportate da elementi fondati e concreti, riguardo alle carenze sistemiche che sarebbero presenti nel sistema d'asilo e di procedura croato, con ampio utilizzo di violenza e di pratiche discriminatorie da parte della polizia croata nei confronti dei richiedenti l'asilo, contro la quale non vi sarebbe possibilità fattuale di agire in giustizia, nonché le difficoltà di accedere al sistema di salute croato. Infatti, poiché il sistema d'asilo croato non presenta delle carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III (cfr. supra consid. 4.1), v'è da partire dal presupposto che la Croazia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo nella situazione come quella del ricorrente, in particolare quello di trattare la sua domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, rispettando soprattutto anche il principio di non-respingimento, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza]). Peraltro, non vi sono né agli atti all'inserto né presentati neppure con il ricorso, degli indizi supportati da qualsivoglia sostanza e concretezza, atti a ritenere che la Croazia non tratterebbe correttamente la sua domanda d'asilo, a causa del fatto che sarebbe (...) e senza uno Stato, o ancora che per questi motivi egli potrebbe subire un rischio maggiore d'incarcerazioni arbitrarie. Il suo caso concreto, dimostra piuttosto il contrario, ovvero risulta che la sua domanda d'asilo sia stata registrata (anche se egli lo ha negato, adducendo che sarebbe stato costretto a fornire le sue impronte digitali; cfr. n. 21/3) e che egli abbia potuto lasciare volontariamente la Croazia dopo soltanto (...) di soggiorno in un centro, Stato il quale all'evidenza non era il suo obiettivo (cfr. n. 21/3). Tuttavia, in merito, occorre ancora rilevare come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che inoltre tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Il RD III intende inoltre far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping") e non dà, come neppure altre norme internazionali, la possibilità all'interessato di scegliere lo Stato per la trattazione della sua domanda d'asilo - in casu la Svizzera - che offre, a suo vedere, le migliori condizioni d'accoglienza o per le cure mediche (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11). 4.2.3 Non presentando poi la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia delle carenze sistemiche come già sopra osservato, ulteriori commenti riguardo al principio di non-respingimento ed al rischio potenziale di un respingimento a catena, non risultano in alcun modo necessari (cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2). Sul punto si rimarca ancora come le sentenze del (...) e di (...) citate nel ricorso (cfr. ricorso, p.to 17, pag. 8), in quanto giurisprudenza di tribunali stranieri, non legano in alcun modo questo Tribunale. 4.2.4 Anche le esperienze allegate dal ricorrente - ovvero che la polizia croata allorché egli sarebbe entrato la prima volta in Croazia, l'avrebbe trattenuto per (...) e poi lo avrebbe riportato al confine con la D._______, come pure che la seconda volta egli sarebbe strato costretto dalla polizia a fornire le sue impronte digitali, sarebbe stato trattenuto per (...) in un campo a seguito del quale avrebbe ricevuto un documento che avrebbe attestato del suo diritto di richiedere asilo entro (...), o ancora di aver subito delle violenze fisiche da parte di alcuni agenti in entrambe le volte (cfr. n. 21/3) - non sono supportate da elementi concreti e sostanziati e non sono, in quanto tali, in alcun modo in grado di confutare la presunzione succitata. 4.2.5 Visto tutto quanto precede, apparterrà quindi al ricorrente, il quale non ha mai allegato che nel suo brevissimo soggiorno durato soltanto (...) in Croazia - al suo secondo tentativo - avrebbe intrapreso qualsivoglia azione per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia o di frontiera nei suoi confronti, d'indirizzarsi alle preposte autorità croate per far valere i suoi diritti o denunciare le eventuali azioni discriminatorie (di cui se ne dubita la verosimiglianza per i motivi già sopra evinti; cfr. consid. 4.2.2) di cui si è sentito oggetto, o se lo fosse ancora in futuro (cfr. art. 26 RD III). Si rimarca ancora in proposito come la Croazia ha pure sottoscritto la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104), ed è quindi tenuta a rispettarla, potendo il ricorrente prevalersi del rispetto dei diritti protetti nella stessa, sollevati nel suo ricorso (cfr. p.to 2.2, pag. 11), dinanzi alle preposte autorità croate nel caso egli si sia sentito effettivamente discriminato in passato o se lo fosse in futuro. 4.2.6 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. p.to 22, pag. 9), le diagnosi poste al ricorrente ed i trattamenti farmacologici prescrittigli (cfr. n. 17/4 e 20/4), che per la loro descrizione si può senz'altro rinviare alla decisione impugnata (cfr. pag. 6 seg.), nonché le diagnosi successive all'emissione della stessa (ovvero di: disturbo post-traumatico da stress, con la prescrizione di [...] e di [...], cfr. n. 27/4; e di dolore all'anca [...] per il quale gli è stata prescritta una terapia a base di [...] e di [...], cfr. n. 32/4), non risultano di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Inoltre, in disaccordo con quanto asserito nel ricorso, il Tribunale osserva come la Croazia disponga di strutture mediche adeguate, in particolare anche d'infrastrutture per un sufficiente trattamento psichiatrico e psicologico, perché egli possa continuare le cure ed i trattamenti prescrittigli in Svizzera per le diagnosi di cui ancora è affetto (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte F-8108/2025 e F-8112/2025 del 27 ottobre 2025 consid. 4 con ulteriori rif. cit.). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, spetterà a lui di adire le preposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 4.2.7 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere perlomeno verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. 4.3 Riassumendo, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera non entrando nel merito della domanda d'asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e pronunciando il suo trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 44 LAsi, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico e non esistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo ed accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui concluso nel ricorso (cfr. p.to 4 delle conclusioni ricorsuali, pag. 2 e p.to 36, pag. 12). Il ricorso deve quindi essere respinto.

5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 10 dicembre 2025 decadono.

6. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per il resto, visto quanto precede, pure la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta (cfr. art. 65 cpv. 2 PA per rinvio dell'art. 102m cpv. 2 LAsi).

7. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: