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F-755/2025

F-755/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-26 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF.

E. 2 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 3.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 3.5 Nella presente disamina, le investigazioni della SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato due domande d'asilo precedenti a quella in Svizzera, ovvero una in Austria del 4 ottobre 2022 ed una in Germania del 12 luglio 2023 (SEM-atti 10/1). La Germania ha tuttavia omesso di richiedere una ripresa a carico nei confronti dell'Austria basata sui rilevamenti "Eurodac" giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Infatti, neanche nella sua prima risposta del 28 gennaio 2025, la Germania ha contestato la propria competenza per via della precedente domanda d'asilo in Austria (cfr. SEM-atti 19/2), ma adducendo ad una non comprovata cessione di competenza giusta l'art. 19 RD III. Pertanto, trascorsi i termini previsti dall'art. 23 par. 2 RD III, la competenza è passata alla Germania (cfr. anche sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.5). In tali condizioni solamente i motivi previsti dall'art. 19 RD III renderebbero possibile una cessazione della competenza germanica. Tuttavia, in contrasto a quanto menzionato dalle autorità germaniche nel loro comunicato del 28 gennaio 2025, non è mai stato dimostrato che il ricorrente abbia lasciato il territorio degli Stati membri per un lasso di tempo di almeno tre mesi in seguito alla domanda depositata in Germania. La competenza resta dunque attribuita a questo Paese.

E. 3.6 Resta da stabilire se la SEM nella sua formulazione della richiesta di ripresa in carico non abbia compiuto alcuna violazione del RD III che possa giustificare un trasferimento di competenza a carico della Svizzera.

E. 3.6.1 Giusta l'art. 23 par. 1 RD III uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, par. 1 lett. b, c o d, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b, c o d, può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente "Eurodac" (Art. 23 par. 2 RD III). Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dalla banca dati "Eurodac", essa è inviata allo Stato membro richiesto entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda (Art. 23 par. 2 cpv. 2 RD III). Solo se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro questi termini spetta la competenza per l'esame della domanda d'asilo allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata (Art. 23 par. 3 RD III). Il Tribunale si è pronunciato più volte sul dovere di informazione e trasparenza nei confronti dello Stato Dublino interpellato per una richiesta di ripresa in carico. Pertanto la SEM è tenuta a fornire informazioni complete e veritiere in merito al richiedente asilo coinvolto e la violazione di questi obblighi può portare alla cassazione della decisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale F-1872/2023 del 17 aprile 2023 consid. 4.2; mutatis mutandis F-4063/2021 del 28 settembre 2021 pp. 10 e 11).

E. 3.6.2 Secondo l'art. 25 par. 1 RD III è compito dello Stato membro richiesto procedere alle verifiche necessarie e decidere in merito alla ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema "Eurodac", tale termine si riduce a due settimane. L'assenza di risposta entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 25 par. 1 RD III equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, così come l'obbligo di adottare disposizioni approvate all'arrivo dello stesso.

E. 3.6.3 Nel caso presente la SEM ha menzionato che il ricorrente aveva depositato altre domande in ulteriori Stati membri, inclusa la Germania, allegandone il risultato "Eurodac", senza però esplicitamente menzionare che la prima domanda d'asilo fosse stata fatta in Austria (cfr. SEM-atti 15/5). Benché tale formulazione potesse risultare fuorviante, suggerendo persino che vi potessero essere più di due domande in altri Stati membri, l'estratto allegato della banca dati "Eurodac" confermava indubbiamente che la prima domanda d'asilo fosse stata depositata presso le autorità austriache (cfr. SEM-atti 15/5, p. 3 e seg.). Pertanto la Germania è stata resa in grado di potere valutare la propria competenza giusta il RD III, per cui non sussistono ragioni concrete per sostenere che la SEM abbia violato i propri obblighi di trasparenza e informazione.

E. 3.7 Avendo dato seguito alla richiesta di ripresa in carico del 24 gennaio 2025 con un'accettazione del 28 gennaio 2025 (cfr. SEM-atti 23/3) è data la competenza della Germania giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III.

E. 4.1 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale non sussistono fondati motivi per ritenere che in Germania siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CGU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE; cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-5320/2024 del 2 settembre 2024; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2).

E. 4.2 In proposito va osservato che la Germania è vincolata alla CartaUE, è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni.

E. 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2).

E. 4.4 Perciò l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 5 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 5.1 Nella sua memoria di ricorso il ricorrente menziona presunti maltrattamenti in Germania, denunciando inoltre apparenti compromissioni della propria saluta fisica. Tuttavia tali dichiarazioni divergono da quanto dichiarato durante il colloquio Dublino del 24 gennaio 2025, in quanto tali problemi non sono stati menzionati in tale sede (SEM-atti 13/2). Inoltre non risulta agli atti alcuna preesistente patologia del ricorrente (SEM-atti 27/3). Pertanto quest'ultimo non ha fornito indizi seri e concreti, suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Dunque quanto asserito dal ricorrente, che suggerirebbe un trattamento in contrasto con l'art. 3 CEDU non risulta chiaramente sostanziato e nemmeno dimostrato con mezzi di prova sufficienti.

E. 5.2 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Germania, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 7 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 2 LAsi la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-755/2025 Sentenza del 26 febbraio 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Basil Cupa, cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 gennaio 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 gennaio 2025. Da ricerche intraprese dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che egli aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Austria il 4 ottobre 2022 ed una in Germania in data 12 luglio 2023. B. Il 24 gennaio 2025 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale responsabilità delle autorità germaniche per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento così come di un'eventuale competenza dell'Austria. C. Sempre il 24 gennaio 2025 la SEM ha inoltrato alle autorità germaniche una richiesta di ripresa in carico secondo l'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Nella richiesta formulata dalla SEM è stato menzionato solamente che il ricorrente aveva depositato ulteriori domande in altri Stati membri. D. Il 28 gennaio 2025 le autorità tedesche hanno rifiutato la richiesta di ripresa in carico, adducendo che il ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri per un lasso di tempo di oltre tre mesi. Il giorno stesso ha fatto seguito una richiesta di riesame della SEM presso le autorità tedesche, a cui quest'ultime hanno ribattuto il 28 gennaio 2025, accettando la ripresa in carico giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III. E. Il 29 gennaio 2025 la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente e di rinviarlo in Germania, intimandolo a lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso. F. Il 30 gennaio 2025 il rappresentante legale del ricorrente ha comunicato la cessazione del mandato. G. Contro la decisione della SEM il ricorrente ha interposto ricorso con gravame del 4 febbraio 2025 presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) domandando l'annullamento della decisione precitata. H. Il 6 febbraio 2025 la giudice istruttrice ha ordinato la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Con ordinanza del 7 febbraio 2025 la stessa giudice istruttrice ha intimato alla SEM di prendere posizione sul ricorso, a cui è stato fatto seguito l'11 febbraio 2025. Dal canto suo il ricorrente non ha inoltrato nessuna nuova osservazione. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF.

2. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 3.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.5 Nella presente disamina, le investigazioni della SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato due domande d'asilo precedenti a quella in Svizzera, ovvero una in Austria del 4 ottobre 2022 ed una in Germania del 12 luglio 2023 (SEM-atti 10/1). La Germania ha tuttavia omesso di richiedere una ripresa a carico nei confronti dell'Austria basata sui rilevamenti "Eurodac" giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Infatti, neanche nella sua prima risposta del 28 gennaio 2025, la Germania ha contestato la propria competenza per via della precedente domanda d'asilo in Austria (cfr. SEM-atti 19/2), ma adducendo ad una non comprovata cessione di competenza giusta l'art. 19 RD III. Pertanto, trascorsi i termini previsti dall'art. 23 par. 2 RD III, la competenza è passata alla Germania (cfr. anche sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.5). In tali condizioni solamente i motivi previsti dall'art. 19 RD III renderebbero possibile una cessazione della competenza germanica. Tuttavia, in contrasto a quanto menzionato dalle autorità germaniche nel loro comunicato del 28 gennaio 2025, non è mai stato dimostrato che il ricorrente abbia lasciato il territorio degli Stati membri per un lasso di tempo di almeno tre mesi in seguito alla domanda depositata in Germania. La competenza resta dunque attribuita a questo Paese. 3.6 Resta da stabilire se la SEM nella sua formulazione della richiesta di ripresa in carico non abbia compiuto alcuna violazione del RD III che possa giustificare un trasferimento di competenza a carico della Svizzera. 3.6.1 Giusta l'art. 23 par. 1 RD III uno Stato membro presso il quale una persona di cui all'articolo 18, par. 1 lett. b, c o d, abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b, c o d, può chiedere all'altro Stato membro di riprendere in carico tale persona. Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente "Eurodac" (Art. 23 par. 2 RD III). Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dalla banca dati "Eurodac", essa è inviata allo Stato membro richiesto entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda (Art. 23 par. 2 cpv. 2 RD III). Solo se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro questi termini spetta la competenza per l'esame della domanda d'asilo allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata (Art. 23 par. 3 RD III). Il Tribunale si è pronunciato più volte sul dovere di informazione e trasparenza nei confronti dello Stato Dublino interpellato per una richiesta di ripresa in carico. Pertanto la SEM è tenuta a fornire informazioni complete e veritiere in merito al richiedente asilo coinvolto e la violazione di questi obblighi può portare alla cassazione della decisione impugnata (cfr. sentenze del Tribunale F-1872/2023 del 17 aprile 2023 consid. 4.2; mutatis mutandis F-4063/2021 del 28 settembre 2021 pp. 10 e 11). 3.6.2 Secondo l'art. 25 par. 1 RD III è compito dello Stato membro richiesto procedere alle verifiche necessarie e decidere in merito alla ripresa in carico dell'interessato quanto prima e in ogni caso entro il termine di un mese dalla data in cui perviene la richiesta. Quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema "Eurodac", tale termine si riduce a due settimane. L'assenza di risposta entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 25 par. 1 RD III equivale all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, così come l'obbligo di adottare disposizioni approvate all'arrivo dello stesso. 3.6.3 Nel caso presente la SEM ha menzionato che il ricorrente aveva depositato altre domande in ulteriori Stati membri, inclusa la Germania, allegandone il risultato "Eurodac", senza però esplicitamente menzionare che la prima domanda d'asilo fosse stata fatta in Austria (cfr. SEM-atti 15/5). Benché tale formulazione potesse risultare fuorviante, suggerendo persino che vi potessero essere più di due domande in altri Stati membri, l'estratto allegato della banca dati "Eurodac" confermava indubbiamente che la prima domanda d'asilo fosse stata depositata presso le autorità austriache (cfr. SEM-atti 15/5, p. 3 e seg.). Pertanto la Germania è stata resa in grado di potere valutare la propria competenza giusta il RD III, per cui non sussistono ragioni concrete per sostenere che la SEM abbia violato i propri obblighi di trasparenza e informazione. 3.7 Avendo dato seguito alla richiesta di ripresa in carico del 24 gennaio 2025 con un'accettazione del 28 gennaio 2025 (cfr. SEM-atti 23/3) è data la competenza della Germania giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III. 4. 4.1 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale non sussistono fondati motivi per ritenere che in Germania siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CGU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE; cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-5320/2024 del 2 settembre 2024; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2). 4.2 In proposito va osservato che la Germania è vincolata alla CartaUE, è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). 4.4 Perciò l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

5. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.1 Nella sua memoria di ricorso il ricorrente menziona presunti maltrattamenti in Germania, denunciando inoltre apparenti compromissioni della propria saluta fisica. Tuttavia tali dichiarazioni divergono da quanto dichiarato durante il colloquio Dublino del 24 gennaio 2025, in quanto tali problemi non sono stati menzionati in tale sede (SEM-atti 13/2). Inoltre non risulta agli atti alcuna preesistente patologia del ricorrente (SEM-atti 27/3). Pertanto quest'ultimo non ha fornito indizi seri e concreti, suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Dunque quanto asserito dal ricorrente, che suggerirebbe un trattamento in contrasto con l'art. 3 CEDU non risulta chiaramente sostanziato e nemmeno dimostrato con mezzi di prova sufficienti. 5.2 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Germania, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

7. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 2 LAsi la decisione è motivata soltanto sommariamente.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione: