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F-2271/2025

F-2271/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Federale (di seguito: Tribunale), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Vengono fatti valere dei vizi di natura formale. Il ricorrente reclama che la procedura è stata svolta in una lingua a lui non comprensibile e senza l'ausilio di un'interprete di lingua lingala per cui l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentiti (art. 29 Cost. ed art. 6 combinato con art. 29 PA). Inoltre l'esame dei fatti sarebbe avvenuto in maniera incorretta, adducendo dunque ad una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 2.1).

E. 2.2 L'asserita violazione della massima inquisitoria risulta del tutto immotivata dato che il ricorso non menziona in alcun modo quali fatti sarebbero stati omessi nelle considerazioni della SEM e non sostanziando in alcun modo, o per quale motivo, l'apprezzamento dei fatti non sarebbe stato corretto. Dunque non risulta una violazione della massima inquisitoria e nemmeno un rilevamento erroneo o insufficiente dei fatti. Per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto di essere sentiti, il ricorrente è stato ascoltato in entrambe le audizioni del 6 e 20 marzo 2025 con l'ausilio di un interprete. In entrambi i casi il ricorrente ha dichiarato di comprendere l'interprete quando parla (cfr. SEM-atti 17/5 e 20/10). Pertanto non risulta che l'autorità inferiore abbia violato il diritto del ricorrente ad essere sentito.

E. 2.3 Di conseguenza non sussistono né una violazione del diritto di essere sentiti e nemmeno una ricostruzione incompleta o inesatta dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le censure mosse dal ricorrente si rivelano prive di fondamento.

E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.3 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente enumerato al capo III (art. 8 - 15) è applicabile, solo se nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie. La base è la situazione esistente al momento della presentazione della prima domanda in uno Stato membro (art. 7 par. 2 RD III; cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2). Inoltre, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III).

E. 3.4 Nella presente disamina le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente possedeva un visto Schengen rilasciato dalle autorità tedesche, valido dal 7 dicembre 2024 fino al 20 gennaio 2025 (cfr. SEM-atti 8/1). Essendo tale visto il mezzo principale con il quale gli è stato concesso l'ingresso nel territorio degli Stati membri ed essendo scaduto entro sei mesi dalla domanda d'asilo del ricorrente, la competenza delle autorità tedesche è di principio data (art. 12 par. 1 e 4 RD III).

E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Germania, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Germania è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 4.3 Pertanto, vale la presunzione che la Germania garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tale presunzione non è in nessun modo confutata secondo prassi costante di questo Tribunale (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-5320/2024 del 2 settembre 2024; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2).

E. 4.4 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 5.1 Per contestare il suo trasferimento in Germania, il ricorrente si appella alla presenza della propria fidanzata in Svizzera, con la quale si starebbe per sposare. Pertanto viene fatta valere una violazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre viene menzionata una violazione dell'art. 3 CEDU dato l'elevato rischio di essere rinviato nella Repubblica Democratica del Congo da parte delle autorità tedesche, ovvero un Paese nel quale sarebbe in corso un conflitto armato. In ambito del colloquio Dublino il ricorrente ha inoltre menzionato di avere subito dei maltrattamenti e, con ciò, ottenuto delle conseguenze irreversibili sulla sua salute (cfr. SEM-atti 17/5).

E. 5.2 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 5.3 Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 8 CEDU il ricorrente non ha mai dimostrato innanzi l'autorità inferiore, né tantomeno dinnanzi al Tribunale, di avere un legame famigliare di questo tipo. Le dichiarazioni fatte risultano dunque prive di fondamento, mancando sufficienti mezzi di prova che comprovino l'esistenza di un "membro della famiglia" ai sensi dell'art. 2 lit. g RD III. Inoltre, come precedentemente menzionato, la presunzione per cui la Germania rispetti la CEDU non risulta confutata dalla giurisprudenza di questo Tribunale, per cui non sussiste alcun rischio concreto tale da fondare un pericolo di refoulement secondo l'art. 3 CEDU (cfr. a tal proposito ex pluris sentenza del Tribunale F-755/2025 del 26 febbraio 2025 consid. 4.1).

E. 5.4 Risulta agli atti che il ricorrente soffre di traumi a seguito di torture, così come di PTSD (cfr. SEM-atti 25/1, 13/2). Tali problematiche, tuttavia, non risultano di una tale entità da risultare ostative ad un trasferimento in Germania (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Germania, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

E. 8 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria completa è respinta.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-2271/2025 Sentenza dell'8 aprile 2024 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...) Angola, alias B._______, nato il (...), Repubblica Democratica del Congo, patrocinato dall'avv. Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 marzo 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente, con l'identità di B._______, nato il (...), cittadino della Repubblica Democratica del Congo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 febbraio 2025. Da ricerche intraprese dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nel sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) è risultato che l'interessato aveva ottenuto un visto Schengen di tipo C con ingressi multipli dalle autorità tedesche il 25 ottobre 2024 sotto l'identità di A._______, nato il (...), cittadino angolano, con validità dal 7 dicembre 2024 al 20 luglio 2025. Non risultano ulteriori richieste d'asilo in altri Stati Dublino. B. Il 6 marzo 2025 il ricorrente ha sostenuto un primo colloquio Dublino. Dalle dichiarazioni fatte sono emersi elementi che avrebbero potuto addurre ad una tratta di esseri umani (TEU). Pertanto il ricorrente è stato ascoltato una seconda volta nell'ambito di un'audizione TEU il 20 marzo 2025. C. Il 20 marzo 2025 la SEM ha inoltrato alle autorità tedesche una domanda di presa in carico basata sull'art. 12 par. 4 del regolamento n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 21 marzo 2025 le autorità tedesche hanno accettato la presa in carico sulla base dell'art. 12 par. 4 RD III. D. Il 28 marzo 2025 la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente e di rinviarlo in Germania, intimandolo a lasciare la Svizzera al più tardi entro il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso. E. Il 31 marzo 2025 la precedente rappresentanza legale ha comunicato la cessazione del mandato e confermato che il ricorrente ha ricevuto la decisione contestata il giorno stesso. F. Contro la decisione della SEM il ricorrente, attraverso un nuovo rappresentante, ha interposto ricorso con gravame del 2 aprile 2025. Il 4 aprile 2025 ha fatto seguito la regolarizzazione del ricorso. Il ricorrente domanda l'annullamento della decisione precitata e del trasferimento verso la Germania. Per quanto riguarda le richieste di natura formale egli domanda l'assistenza giudiziaria completa e la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, così come la misura dell'effetto sospensivo del ricorso. G. Il 4 aprile 2025 la giudice istruttrice ha disposto la misura supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Federale (di seguito: Tribunale), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Vengono fatti valere dei vizi di natura formale. Il ricorrente reclama che la procedura è stata svolta in una lingua a lui non comprensibile e senza l'ausilio di un'interprete di lingua lingala per cui l'autorità inferiore avrebbe violato il diritto di essere sentiti (art. 29 Cost. ed art. 6 combinato con art. 29 PA). Inoltre l'esame dei fatti sarebbe avvenuto in maniera incorretta, adducendo dunque ad una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 2.1). 2.2 L'asserita violazione della massima inquisitoria risulta del tutto immotivata dato che il ricorso non menziona in alcun modo quali fatti sarebbero stati omessi nelle considerazioni della SEM e non sostanziando in alcun modo, o per quale motivo, l'apprezzamento dei fatti non sarebbe stato corretto. Dunque non risulta una violazione della massima inquisitoria e nemmeno un rilevamento erroneo o insufficiente dei fatti. Per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto di essere sentiti, il ricorrente è stato ascoltato in entrambe le audizioni del 6 e 20 marzo 2025 con l'ausilio di un interprete. In entrambi i casi il ricorrente ha dichiarato di comprendere l'interprete quando parla (cfr. SEM-atti 17/5 e 20/10). Pertanto non risulta che l'autorità inferiore abbia violato il diritto del ricorrente ad essere sentito. 2.3 Di conseguenza non sussistono né una violazione del diritto di essere sentiti e nemmeno una ricostruzione incompleta o inesatta dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Le censure mosse dal ricorrente si rivelano prive di fondamento. 3. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente enumerato al capo III (art. 8 - 15) è applicabile, solo se nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie. La base è la situazione esistente al momento della presentazione della prima domanda in uno Stato membro (art. 7 par. 2 RD III; cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2). Inoltre, lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III). 3.4 Nella presente disamina le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente possedeva un visto Schengen rilasciato dalle autorità tedesche, valido dal 7 dicembre 2024 fino al 20 gennaio 2025 (cfr. SEM-atti 8/1). Essendo tale visto il mezzo principale con il quale gli è stato concesso l'ingresso nel territorio degli Stati membri ed essendo scaduto entro sei mesi dalla domanda d'asilo del ricorrente, la competenza delle autorità tedesche è di principio data (art. 12 par. 1 e 4 RD III). 4. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Germania, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2 A questo proposito va ricordato che la Germania è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 4.3 Pertanto, vale la presunzione che la Germania garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tale presunzione non è in nessun modo confutata secondo prassi costante di questo Tribunale (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-5320/2024 del 2 settembre 2024; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2). 4.4 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 5. 5.1 Per contestare il suo trasferimento in Germania, il ricorrente si appella alla presenza della propria fidanzata in Svizzera, con la quale si starebbe per sposare. Pertanto viene fatta valere una violazione dell'art. 8 CEDU. Inoltre viene menzionata una violazione dell'art. 3 CEDU dato l'elevato rischio di essere rinviato nella Repubblica Democratica del Congo da parte delle autorità tedesche, ovvero un Paese nel quale sarebbe in corso un conflitto armato. In ambito del colloquio Dublino il ricorrente ha inoltre menzionato di avere subito dei maltrattamenti e, con ciò, ottenuto delle conseguenze irreversibili sulla sua salute (cfr. SEM-atti 17/5). 5.2 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.3 Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 8 CEDU il ricorrente non ha mai dimostrato innanzi l'autorità inferiore, né tantomeno dinnanzi al Tribunale, di avere un legame famigliare di questo tipo. Le dichiarazioni fatte risultano dunque prive di fondamento, mancando sufficienti mezzi di prova che comprovino l'esistenza di un "membro della famiglia" ai sensi dell'art. 2 lit. g RD III. Inoltre, come precedentemente menzionato, la presunzione per cui la Germania rispetti la CEDU non risulta confutata dalla giurisprudenza di questo Tribunale, per cui non sussiste alcun rischio concreto tale da fondare un pericolo di refoulement secondo l'art. 3 CEDU (cfr. a tal proposito ex pluris sentenza del Tribunale F-755/2025 del 26 febbraio 2025 consid. 4.1). 5.4 Risulta agli atti che il ricorrente soffre di traumi a seguito di torture, così come di PTSD (cfr. SEM-atti 25/1, 13/2). Tali problematiche, tuttavia, non risultano di una tale entità da risultare ostative ad un trasferimento in Germania (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Germania, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.

8. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria completa è respinta.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria completa è respinta.

3. Le spese processuali di Fr. 750. - sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione: