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F-5647/2025

F-5647/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-31 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Infatti, nonostante il ricorrente detenesse un permesso di dimora romeno valido fino al 26 marzo 2025 (cfr. SEM-atti 15/1), il ché fonderebbe una competenza di principio della Romania basata sull'art. 12 par. 4 RD III, non è desumibile dagli atti che la Germania abbia postulato una richiesta di ammissione alle autorità di suddetto Paese entro i termini previsti dall'art. 21 RD III. Pertanto, scorso il termine di tre mesi per postulare tale richiesta giusta l'art. 21 par. 1 RD III, la competenza è passata alla Germania (art. 21 par. 3 RD III; cfr. anche sentenza del TAF F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.5). Ciò è confermato anche dal fatto che le autorità tedesche hanno accettato la richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. SEM-atti 30/3).

E. 3.2 Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da una patologia all'ingresso dello stomaco, problemi d'ansia e psicologici; cfr. SEM-atti 20/3, 22/2, 23/4, 25/2), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).

E. 3.3 Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sulla situazione personale del ricorrente ed il suo stato di salute, accertando dovutamente tutte le circostanze necessarie per un esame approfondito della fattispecie al fine di accertare la competenza delle autorità tedesche. Come precedentemente dimostrato (consid. 3.1) dette autorità non hanno formulato una richiesta di presa in carico entro i termini stabiliti dal RD III, per cui la loro competenza di principio non risulta contestabile. Di conseguenza la SEM non era tenuta a richiedere ulteriori informazioni alla Romania sullo stato d'accoglienza del ricorrente e, contrariamente a quanto fatto valere da quest'ultimo in fase di ricorso, non è incorsa dunque in una violazione dell'art. 34 RD III. Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non sia intenzionata a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Infine va rammentato che nessuna delle patologie menzionate dal ricorrente in sede del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 26/3), né tantomeno quelle confermate dai vari referti medici prodotti innanzi l'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 36/3, 25/2, 23/4, 22/2, 20/3), risultano di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Germania giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

E. 4 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

E. 6.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 6.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pertanto non va nemmeno attribuita un'indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

E. 7 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Visto quanto sopra, il Tribunale amministrativo federale pronunzia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5647/2025 Sentenza del 31 luglio 2025 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Egitto, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 giugno 2025. Da ricerche intraprese nella banca dati europea "Eurodac" è risultata una domanda pregressa d'asilo presso le autorità tedesche del 3 marzo 2025. Il ricorrente ha altresì fornito all'autorità inferiore il suo permesso di soggiorno romeno scaduto il 26 marzo 2025. B. Il 17 luglio 2025 si è svolto un colloquio Dublino presso il quale al ricorrente è stata fornita la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza della Germania o della Romania per la trattazione materiale della sua richiesta d'asilo. In tale sede gli è anche stata data possibilità di esprimersi sul proprio stato di salute. C. Il giorno stesso, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di ripresa in carico alle autorità tedesche in base all'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 18 luglio 2025 le autorità di suddetto Paese hanno accettato tale richiesta sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III. D. Con decisione del 21 luglio 2025, notificata il 22 luglio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: il trasferimento) del richiedente verso la Germania, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. E. Con ricorso del 29 luglio 2025, il ricorrente si è rivolto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione succitata e l'esame nel merito della domanda d'asilo, nonché, in via subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo giudizio. Sul piano procedurale, chiede che venga restituito l'effetto sospensivo al ricorso, che venga sospesa l'esecuzione del trasferimento verso la Germania in via supercautelare e che gli venga concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Il 30 luglio 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Germania. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Germania ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Infatti, nonostante il ricorrente detenesse un permesso di dimora romeno valido fino al 26 marzo 2025 (cfr. SEM-atti 15/1), il ché fonderebbe una competenza di principio della Romania basata sull'art. 12 par. 4 RD III, non è desumibile dagli atti che la Germania abbia postulato una richiesta di ammissione alle autorità di suddetto Paese entro i termini previsti dall'art. 21 RD III. Pertanto, scorso il termine di tre mesi per postulare tale richiesta giusta l'art. 21 par. 1 RD III, la competenza è passata alla Germania (art. 21 par. 3 RD III; cfr. anche sentenza del TAF F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.5). Ciò è confermato anche dal fatto che le autorità tedesche hanno accettato la richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. SEM-atti 30/3). 3.2. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-5386/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.5), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da una patologia all'ingresso dello stomaco, problemi d'ansia e psicologici; cfr. SEM-atti 20/3, 22/2, 23/4, 25/2), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 3.3. Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sulla situazione personale del ricorrente ed il suo stato di salute, accertando dovutamente tutte le circostanze necessarie per un esame approfondito della fattispecie al fine di accertare la competenza delle autorità tedesche. Come precedentemente dimostrato (consid. 3.1) dette autorità non hanno formulato una richiesta di presa in carico entro i termini stabiliti dal RD III, per cui la loro competenza di principio non risulta contestabile. Di conseguenza la SEM non era tenuta a richiedere ulteriori informazioni alla Romania sullo stato d'accoglienza del ricorrente e, contrariamente a quanto fatto valere da quest'ultimo in fase di ricorso, non è incorsa dunque in una violazione dell'art. 34 RD III. Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Germania non sia intenzionata a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Infine va rammentato che nessuna delle patologie menzionate dal ricorrente in sede del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 26/3), né tantomeno quelle confermate dai vari referti medici prodotti innanzi l'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 36/3, 25/2, 23/4, 22/2, 20/3), risultano di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Germania giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). 4. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 6. 6.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 6.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pertanto non va nemmeno attribuita un'indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA). 7. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Visto quanto sopra, il Tribunale amministrativo federale pronunzia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: