Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.2 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2.1 I ricorrenti si appellano a dei vizi formali, in quanto il rilevamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore sarebbe stato insufficiente, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, essendo suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.2 I ricorrenti reclamano in particolare che le circostanze fatte valere durante il colloquio Dublino in merito ai presunti maltrattamenti subiti in Croazia ed al loro fragile stato di salute non sarebbero stati debitamente presi in conto. Contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, la SEM ha eseguito un accertamento completo ed un esame dei fatti basato su tutti i mezzi di prova agli atti o forniti dai ricorrenti, così come delle circostanze menzionate nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 55/3, 56/3). In merito allo stato di salute del ricorrente 1, la SEM ha accertato che questi soffrisse di varie problematiche di natura fisica e psicologica, tra cui cefalea persistente, difficoltà a prendere sonno ed un calo ponderale di 10 chili nell'arco di un anno (cfr. SEM-atti 44/3). Agli atti risulta inoltre che egli abbia un persistente affollamento di pensieri negativi (cfr. SEM-atti 63/4). Per quanto riguarda la ricorrente 2 sono stati accertati la presenza di un'emicrania da 8 anni, nausea e diarrea (cfr. SEM-atti 43/3); quest'ultima è stata inoltre sottoposta ad un esame di citologia da cui è risultata l'assenza di "lesioni intraepitali o neoplastiche maligne" (cfr. SEM-atti 48/1). Per quanto riguarda tutti gli altri ricorrenti, sono stati eseguiti dei controlli pediatrici, nell'ambito dei quali essi sono stati sottoposti alle necessarie vaccinazioni; da tali rilievi non sono emesse particolari patologie gravi (cfr. SEM-atti 49/4, 50/3, 51/3, 52/4, 61/4). Sulla base di questa fattispecie l'autorità inferiore ha correttamente stabilito che non sussistono elementi sufficienti per cui le problematiche fatte valere dai ricorrenti e accertate dai certificati medici prodotti risultassero tali da non essere curabili in Croazia o ostative per un rinvio in tale Paese (cfr. consid. 4.2 della presente sentenza). Pertanto la SEM ha dedotto, secondo una corretta applicazione dei criteri di apprezzamento anticipato delle prove, che non fosse necessario eseguire ulteriori accertamenti medici al fine di escludere l'applicabilità delle clausole di sovranità (cfr. DTF 148 V 356 consid. 7.4). Infine, i ricorrenti non hanno esibito in fase di ricorso alcun nuovo mezzo di prova, per cui non risulta che la SEM abbia omesso di valutare circostanze rilevanti ai fini della presente procedura.
E. 2.3 Dunque, non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui quest'ultima si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dai ricorrenti in tal senso risultano prive di fondamento.
E. 3 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo apparterrebbe alla Croazia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Avendo la Croazia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10).
E. 4.1 L'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4, F-8214/2024 del 7 gennaio 2025 E. 4.3) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 LAsi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.
E. 4.2 Le allegazioni fatte valere da parte dei ricorrenti in fase di ricorso (cfr. act. 1, p. 6-8) non permettono di dimostrare con mezzi di prova sufficienti che essi abbiano effettivamente subito dei maltrattamenti da parte delle autorità croate. Inoltre, l'effettivo avvenimento di tali abusi non fonderebbe il presupposto per considerare il sistema d'asilo croato sistematicamente carente giusta l'art. 3 para. 2 RD III, dato che nulla impedirebbe ai ricorrenti di interpellare le istanze preposte in Croazia per potere far valere efficacemente i loro diritti (cfr. sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.2). Pertanto, si deduce che i ricorrenti debbano ottenere accesso alla procedura d'asilo in Croazia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 4.1). Inoltre risulta agli atti che nessuno ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche che risulterebbero ostative ad un trasferimento in Croazia giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Di seguito va fatto presente che la Croazia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire ai ricorrenti, qualora ne abbiano bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Di conseguenza le problematiche di natura psicologica e fisica (cfr. SEM-atti 34/3, 43/3, 44/3, 45/3, 48/1, 49/4, 50/3, 51/3, 52/4, 61/4, 63/4) riportate agli atti risultano pienamente curabili in Croazia (cfr. ex multis sentenze del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.3; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6; F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Inoltre, lo stato di salute dei ricorrenti sarà segnalato nelle modalità di trasferimento in Croazia (cfr. SEM-atti 58/1).
E. 4.3 Infine, la SEM ha correttamente trattato i sei ricorrenti come famiglia nucleare ai sensi dell'art. 8 CEDU basandosi sulle prove raccolte (cfr. SEM-atti 1/1, 2/1, 3/2, 57/19) e applicandone la giurisprudenza corretta (DTF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). Pertanto, nessuna delle richieste presentate dai ricorrenti minorenni e dai loro genitori verrà trattata separatamente, i quali verranno rinviati tutti in Croazia congiuntamente (cfr. SEM-atti 58/1). Non si deduce dunque, né è desumibile agli atti, in che modo la SEM abbia omesso di valutare il benessere superiore del fanciullo giusta la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CRC; RS 0.107) e l'art. 6 RD III. Inoltre, la sola presenza di un cugino in Svizzera del ricorrente 1 - con il quale, secondo le dichiarazioni dello stesso, non intratterrebbe dei contatti stretti - non risulta sufficiente a richiamare l'applicabilità dell'art. 16 RD III, mancando un legame di dipendenza sufficientemente accertato.
E. 5 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 16 luglio 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
E. 6 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per i motivi sopramenzionati, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di Fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5290/2025 Sentenza del 21 luglio 2025 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...) B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata il (...), F._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. I ricorrenti hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 15 giugno 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea "Eurodac" è risultato che essi avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia l'11 giugno 2025. B. L'8 luglio 2025 il ricorrente 1 e la ricorrente 2 hanno sostenuto un colloquio Dublino. Data la giovane età dei ricorrenti 3, 4, 5, 6 ed essendo i ricorrenti 1 e 2 i loro genitori, questi ultimi si sono espressi anche a nome loro. In tale sede è stato concesso il diritto di essere sentiti in merito ad un'eventuale responsabilità delle autorità croate per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento così come di esprimersi sul loro stato di salute. C. Il 17 giugno 2025 la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha inoltrato presso le autorità croate una richiesta di ripresa in carico secondo l'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Tale richiesta è stata accolta dalle autorità croate il 26 giugno 2025 sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III. D. Il 10 luglio 2025 la SEM ha deciso di non entrare nel merito della richiesta d'asilo dei ricorrenti e di rinviarli in Croazia, intimandoli a lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e disponendo che un'eventuale impugnazione non avrebbe avuto effetto sospensivo. Tale decisione è pervenuta alla rappresentante legale dei ricorrenti l'11 luglio 2025. E. Contro la decisione della SEM i ricorrenti hanno interposto ricorso con gravame del 17 luglio 2025 presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) domandandone l'annullamento. Nello specifico viene richiesto che gli atti vengano restituiti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine viene richiesta un'esecuzione dei necessari complementi istruttori. Per quanto riguarda le richieste formali, vengono fatte valere una sospensione supercautelare della decisione, la concessione dell'effetto sospensivo all'impugnazione e una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio con il relativo anticipo. F. Il 18 luglio 2025 il giudice istruttore ha ordinato la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1. I ricorrenti si appellano a dei vizi formali, in quanto il rilevamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore sarebbe stato insufficiente, per cui la SEM avrebbe violato la massima inquisitoria (Art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi). Censure di questo tipo vanno esaminate preliminarmente, essendo suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 2.2. I ricorrenti reclamano in particolare che le circostanze fatte valere durante il colloquio Dublino in merito ai presunti maltrattamenti subiti in Croazia ed al loro fragile stato di salute non sarebbero stati debitamente presi in conto. Contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, la SEM ha eseguito un accertamento completo ed un esame dei fatti basato su tutti i mezzi di prova agli atti o forniti dai ricorrenti, così come delle circostanze menzionate nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 55/3, 56/3). In merito allo stato di salute del ricorrente 1, la SEM ha accertato che questi soffrisse di varie problematiche di natura fisica e psicologica, tra cui cefalea persistente, difficoltà a prendere sonno ed un calo ponderale di 10 chili nell'arco di un anno (cfr. SEM-atti 44/3). Agli atti risulta inoltre che egli abbia un persistente affollamento di pensieri negativi (cfr. SEM-atti 63/4). Per quanto riguarda la ricorrente 2 sono stati accertati la presenza di un'emicrania da 8 anni, nausea e diarrea (cfr. SEM-atti 43/3); quest'ultima è stata inoltre sottoposta ad un esame di citologia da cui è risultata l'assenza di "lesioni intraepitali o neoplastiche maligne" (cfr. SEM-atti 48/1). Per quanto riguarda tutti gli altri ricorrenti, sono stati eseguiti dei controlli pediatrici, nell'ambito dei quali essi sono stati sottoposti alle necessarie vaccinazioni; da tali rilievi non sono emesse particolari patologie gravi (cfr. SEM-atti 49/4, 50/3, 51/3, 52/4, 61/4). Sulla base di questa fattispecie l'autorità inferiore ha correttamente stabilito che non sussistono elementi sufficienti per cui le problematiche fatte valere dai ricorrenti e accertate dai certificati medici prodotti risultassero tali da non essere curabili in Croazia o ostative per un rinvio in tale Paese (cfr. consid. 4.2 della presente sentenza). Pertanto la SEM ha dedotto, secondo una corretta applicazione dei criteri di apprezzamento anticipato delle prove, che non fosse necessario eseguire ulteriori accertamenti medici al fine di escludere l'applicabilità delle clausole di sovranità (cfr. DTF 148 V 356 consid. 7.4). Infine, i ricorrenti non hanno esibito in fase di ricorso alcun nuovo mezzo di prova, per cui non risulta che la SEM abbia omesso di valutare circostanze rilevanti ai fini della presente procedura. 2.3. Dunque, non sussistono elementi che adducano ad un accertamento viziato dei fatti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), per cui quest'ultima si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dai ricorrenti in tal senso risultano prive di fondamento.
3. La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo apparterrebbe alla Croazia giusta l'art. 18 para. 1 lett. b RD III. Avendo la Croazia accettato la ripresa in carico, e non essendo necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III, essa è di principio competente (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis sentenza del Tribunale F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10). 4. 4.1. L'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 para. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4, F-8214/2024 del 7 gennaio 2025 E. 4.3) e che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione risulta nel presente caso priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 LAsi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Croazia. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 4.2. Le allegazioni fatte valere da parte dei ricorrenti in fase di ricorso (cfr. act. 1, p. 6-8) non permettono di dimostrare con mezzi di prova sufficienti che essi abbiano effettivamente subito dei maltrattamenti da parte delle autorità croate. Inoltre, l'effettivo avvenimento di tali abusi non fonderebbe il presupposto per considerare il sistema d'asilo croato sistematicamente carente giusta l'art. 3 para. 2 RD III, dato che nulla impedirebbe ai ricorrenti di interpellare le istanze preposte in Croazia per potere far valere efficacemente i loro diritti (cfr. sentenza del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.2). Pertanto, si deduce che i ricorrenti debbano ottenere accesso alla procedura d'asilo in Croazia e subire un trattamento conforme agli standard di diritto internazionale (vedi consid. 4.1). Inoltre risulta agli atti che nessuno ricorrente soffra di particolari patologie fisiche o psichiche che risulterebbero ostative ad un trasferimento in Croazia giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Di seguito va fatto presente che la Croazia dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire ai ricorrenti, qualora ne abbiano bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Di conseguenza le problematiche di natura psicologica e fisica (cfr. SEM-atti 34/3, 43/3, 44/3, 45/3, 48/1, 49/4, 50/3, 51/3, 52/4, 61/4, 63/4) riportate agli atti risultano pienamente curabili in Croazia (cfr. ex multis sentenze del Tribunale F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.3; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6; F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Inoltre, lo stato di salute dei ricorrenti sarà segnalato nelle modalità di trasferimento in Croazia (cfr. SEM-atti 58/1). 4.3. Infine, la SEM ha correttamente trattato i sei ricorrenti come famiglia nucleare ai sensi dell'art. 8 CEDU basandosi sulle prove raccolte (cfr. SEM-atti 1/1, 2/1, 3/2, 57/19) e applicandone la giurisprudenza corretta (DTF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). Pertanto, nessuna delle richieste presentate dai ricorrenti minorenni e dai loro genitori verrà trattata separatamente, i quali verranno rinviati tutti in Croazia congiuntamente (cfr. SEM-atti 58/1). Non si deduce dunque, né è desumibile agli atti, in che modo la SEM abbia omesso di valutare il benessere superiore del fanciullo giusta la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CRC; RS 0.107) e l'art. 6 RD III. Inoltre, la sola presenza di un cugino in Svizzera del ricorrente 1 - con il quale, secondo le dichiarazioni dello stesso, non intratterrebbe dei contatti stretti - non risulta sufficiente a richiamare l'applicabilità dell'art. 16 RD III, mancando un legame di dipendenza sufficientemente accertato.
5. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 16 luglio 2025. La domanda tendente all'effetto sospensivo del ricorso è inoltre divenuta priva di oggetto.
6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per i motivi sopramenzionati, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di Fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: