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F-8246/2025

F-8246/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-04 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Salvo quanto segue al consid. 1.3, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 1.2 La decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è stato presentato in tedesco. Ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 PA, la lingua della presente procedura è l'italiano.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3, con ulteriori riferimenti). Allorquando il richiedente può recarsi nello Stato membro competente, in virtù del RD III, per condurre la procedura d'asilo e di allontanamento, la SEM dispone il trasferimento dalla Svizzera verso questo paese e ne ordina l'esecuzione. In tal caso, l'art. 44 ultima frase LAsi, che rimanda al art. 83 LStrI (RS 142.20) relativo all'amissione provvisoria, risulta inapplicabile (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2). Di conseguenza, su questo punto le conclusioni dei ricorrenti sono inammissibili.

E. 1.4 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione dei ricorrenti ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-5052/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.1; F-5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 4.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Essa ha inoltre correttamente constatato che la presenza in Svizzera di parenti della ricorrente 2 non è atta a rimettere in discussione la competenza della Croazia (cfr. art. 2 lett. g RD III), tantomeno che non sussiste una relazione di dipendenza tra quest'ultimi e i ricorrenti (cfr. art. 16 par. 1 RD III). Tenuto conto delle allegazioni formulate durante i colloqui Dublino e dello stato di salute documentato degli interessati all'epoca (ricorrente 1: ernia del disco, diabete, umore deflesso; ricorrente 2: vaginosi batterica, umore deflesso) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Perciò, il Tribunale ritiene che la SEM abbia sufficientemente accertato e approfonditamente valutato lo stato di salute dei ricorrenti. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.

E. 2.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso - segnatamente i disturbi depressivi fatti valere dalla ricorrente 2 e l'assunzione necessaria di medicamenti indicata nell'elenco depositato - non sono suscettibili di giungere a una diversa conclusione. Il suo stato di salute non raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Croazia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7, consid. 6.2). I referti medici agli atti del 22 ottobre 2025 e del 24 ottobre 2025, attestanti in capo alla ricorrente 2 una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, non mutano tale valutazione. La Croazia dispone di strutture mediche adeguate e sufficientemente accessibile per le persone trasferite ai sensi del RD III (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4684/2025 del 2 luglio 2025 consid. 5.4; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4) e dagli atti non risulta che detto Stato negherebbe ai ricorrenti l'accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere proseguiti anche in Croazia. Infine, l'idoneità al viaggio, in particolare della ricorrente 2, verrà in ogni caso valutata al momento del trasferimento.

E. 2.3 Neppure le allegazioni non comprovate e insufficientemente sostanziate dei ricorrenti riguardo ai loro parenti domiciliati in Svizzera conducono a una diversa conclusione. La presenza in Svizzera di familiari stretti - ma fuori della famiglia nucleare - non è sufficiente, in assenza di un legame di dipendenza, a creare un ostacolo al trasferimento ai sensi del diritto internazionale pubblico sottoscritto dalla Svizzera, come, in particolare, l'art. 8 CEDU (cfr. DTF 145 I 227 par. 3.1). Tuttavia, i ricorrenti non hanno più visto i genitori, la sorella, il fratello e gli altri congiunti della ricorrente 2 dal 2013. Una relazione di dipendenza ai sensi dell'art. 8 CEDU, che si sarebbe potuta sviluppare nel mese successivo al loro arrivo in Svizzera (dal 27 settembre 2025), non è stata dimostrata in modo giuridicamente sufficiente e non risulta nemmeno dagli atti.

E. 3 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Questo essere, la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.3), deve quindi essere respinto.

E. 4 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 29 ottobre 2025 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto.

E. 5.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.

E. 5.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Aisha Luisoni Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-8246/2025 Sentenza del 4 novembre 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Aisha Luisoni. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata l'(...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nata il (...), tutti Afghanistan, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 ottobre 2025 / N (...). Fatti: A. I ricorrenti 1 e 2, coniugi con due figli minorenni (ricorrenti 3 e 4), tutti di cittadinanza afghana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 27 settembre 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il 10 settembre 2025. B. Il 30 settembre 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha richiesto alla sua omologa croata la ripresa in carico degli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). C. In data 13 ottobre 2025 le autorità competenti croate hanno accettato di riprendere in carico i ricorrenti ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III. D. Il 16 ottobre 2025 si sono svolti i colloqui Dublino dei ricorrenti 1 e 2 ai sensi dell'art. 5 RD III, entrambi in presenza della loro rappresentante legale, nell'ambito dei quali gli interessati si sono espressi in merito al loro stato di salute e a quello dei loro figli minori, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della loro domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della loro domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. E. Per decisione del 23 ottobre 2025, notificata lo stesso giorno, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) e ha ordinato il loro allontanamento verso la Croazia, incaricando il Cantone E._______ dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. F. Nello stesso giorno, il rappresentante legale ha comunicato alla SEM la cessazione del mandato. G. Con ricorso del 28 ottobre 2025, i ricorrenti 1 e 2, agendo per sé stessi e per i loro due figli minorenni, sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), concludendo all'annullamento della decisione impugnata nonché all'ordine alla SEM di entrare nel merito della domanda d'asilo e di condurre una procedura nazionale d'asilo. Inoltre, hanno chiesto di accertare che l'esecuzione dell'allontanamento è inammissibile, inesigibile e impossibile e di disporre l'ammissione provvisoria. Sul piano procedurale, i ricorrenti chiedono la concessione dell'effetto sospensivo e l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e della designazione di un rappresentante legale d'ufficio. H. Il 29 ottobre 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia. Diritto: 1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Salvo quanto segue al consid. 1.3, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2. La decisione impugnata è redatta in italiano, mentre il ricorso è stato presentato in tedesco. Ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 PA, la lingua della presente procedura è l'italiano. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3, con ulteriori riferimenti). Allorquando il richiedente può recarsi nello Stato membro competente, in virtù del RD III, per condurre la procedura d'asilo e di allontanamento, la SEM dispone il trasferimento dalla Svizzera verso questo paese e ne ordina l'esecuzione. In tal caso, l'art. 44 ultima frase LAsi, che rimanda al art. 83 LStrI (RS 142.20) relativo all'amissione provvisoria, risulta inapplicabile (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2). Di conseguenza, su questo punto le conclusioni dei ricorrenti sono inammissibili. 1.4. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione dei ricorrenti ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-5052/2025 del 24 luglio 2025 consid. 3.1; F-5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 4.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Essa ha inoltre correttamente constatato che la presenza in Svizzera di parenti della ricorrente 2 non è atta a rimettere in discussione la competenza della Croazia (cfr. art. 2 lett. g RD III), tantomeno che non sussiste una relazione di dipendenza tra quest'ultimi e i ricorrenti (cfr. art. 16 par. 1 RD III). Tenuto conto delle allegazioni formulate durante i colloqui Dublino e dello stato di salute documentato degli interessati all'epoca (ricorrente 1: ernia del disco, diabete, umore deflesso; ricorrente 2: vaginosi batterica, umore deflesso) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Perciò, il Tribunale ritiene che la SEM abbia sufficientemente accertato e approfonditamente valutato lo stato di salute dei ricorrenti. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 2.2. Le censure proposte nel gravame di ricorso - segnatamente i disturbi depressivi fatti valere dalla ricorrente 2 e l'assunzione necessaria di medicamenti indicata nell'elenco depositato - non sono suscettibili di giungere a una diversa conclusione. Il suo stato di salute non raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Croazia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7, consid. 6.2). I referti medici agli atti del 22 ottobre 2025 e del 24 ottobre 2025, attestanti in capo alla ricorrente 2 una diagnosi di sindrome post-traumatica da stress, non mutano tale valutazione. La Croazia dispone di strutture mediche adeguate e sufficientemente accessibile per le persone trasferite ai sensi del RD III (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4684/2025 del 2 luglio 2025 consid. 5.4; F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4) e dagli atti non risulta che detto Stato negherebbe ai ricorrenti l'accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere proseguiti anche in Croazia. Infine, l'idoneità al viaggio, in particolare della ricorrente 2, verrà in ogni caso valutata al momento del trasferimento. 2.3. Neppure le allegazioni non comprovate e insufficientemente sostanziate dei ricorrenti riguardo ai loro parenti domiciliati in Svizzera conducono a una diversa conclusione. La presenza in Svizzera di familiari stretti - ma fuori della famiglia nucleare - non è sufficiente, in assenza di un legame di dipendenza, a creare un ostacolo al trasferimento ai sensi del diritto internazionale pubblico sottoscritto dalla Svizzera, come, in particolare, l'art. 8 CEDU (cfr. DTF 145 I 227 par. 3.1). Tuttavia, i ricorrenti non hanno più visto i genitori, la sorella, il fratello e gli altri congiunti della ricorrente 2 dal 2013. Una relazione di dipendenza ai sensi dell'art. 8 CEDU, che si sarebbe potuta sviluppare nel mese successivo al loro arrivo in Svizzera (dal 27 settembre 2025), non è stata dimostrata in modo giuridicamente sufficiente e non risulta nemmeno dagli atti. 3. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Questo essere, la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso, nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.3), deve quindi essere respinto.

4. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 29 ottobre 2025 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto. 5. 5.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere. 5.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Aisha Luisoni Data di spedizione: