Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.
E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. La ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Ella reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto la sua situazione medica, così come i presunti maltrattamenti subiti in Croazia non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 2.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni della ricorrente, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. In merito ai presunti maltrattamenti subiti da parte delle forze di polizia croate, la SEM si è appellata alla prassi vigente e riconosciuta da codesto Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023, D-3947/2022 del 22 settembre 2022 e F-4079/2022 del 23 settembre 2022), per cui la presenza di carenze sistemiche va negata. Inoltre, la documentazione clinica prodotta al momento della decisione impugnata risultava sufficiente per un giudizio in merito (vedi ad esempio SEM-atti, 27/2 e scritto del 30 giugno 2025 [act. 4]). Infine va fatto notare che il video prodotto dalla rappresentante legale quale mezzo di prova innanzi alla SEM (cfr. SEM-atti, 25/1) non contiene alcun riferimento in merito al luogo esatto, alla presenza della ricorrente nel medesimo o di chi lo abbia girato, per cui risulta insufficiente per il giudizio su eventuali carenze sistemiche (cfr. in seguito consid. 5.3).
E. 2.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse a tal proposito risultano prive di fondamento. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.4 e 5.5).
E. 2.4 Benché il colloquio Dublino fosse avvenuto solo successivamente all'accettazione da parte croata della richiesta di ripresa in carico (cfr. SEM-atti, 20/2), il ché appare in contraddizione con il par. 18 del preambolo del RD III, non sussistono in questo caso né elementi per fondare un' osservazione incompleta in relazione alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione né una violazione al diritto di essere sentito della ricorrente dell'art. 29, 30 PA (cfr. sentenze del Tribunale F-3028/2025 del 5 maggio 2025; E-1306/2024 del 7 marzo 2024 consid. 4). Infatti, lo scopo del colloquio Dublino è quello di dare al richiedente in particolare l'opportunità di esprimersi sulla presenza in altri Stati di membri della famiglia, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, rispettivamente per aggiornare un motivo di cessazione della responsabilità dello stato responsabile. In tal modo il ricorrente dovrebbe essere messo nella condizione di fornire alla SEM informazioni rilevanti che potrebbero indurla a non rivolgere la domanda di ripresa in carico ad un determinato Stato membro o, persino, di impedirne il trasferimento (cfr. sentenza della Corte di Giustizia europea [CGUE] C-228/21 et al. del 30 novembre 2023, cifra 105). Non essendo questo il caso e mancando chiare indicazioni che suggerirebbero una cessazione di competenza della Croazia giusta l'art. 19 RD III, l'atteggiamento dell'autorità inferiore non ha alcun impatto sull'esito della presente procedura. A titolo abbondanziale va infine menzionato che la ricorrente, rappresentata dal suo patrocinatore legale, non ha esplicitamente mosso alcuna censura in tal senso.
E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 3.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che la ricorrente dopo essere giunta su suolo croato in data 11 aprile 2025 ha presentato domanda d'asilo lo stesso giorno (vedi SEM-atti, 9/2). Dagli atti non risulta che tale domanda sia stata ritirata, la quale pertanto risulta ancora in corso di valutazione, né tantomeno che la ricorrente abbia presentato ulteriori domande d'asilo in altri stati membri. Pertanto la competenza delle autorità croate è di principio data.
E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).
E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 4.4 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024, consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024, consid. 5.5).
E. 4.5 Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che ella non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non respingimento.
E. 4.6 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 5.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 5.2 Per opporsi al suo rinvio in Croazia, la ricorrente si è appellata a quattro presunti respingimenti eseguiti da parte delle autorità croate. Nell'ambito della sua accoglienza presso quest'ultime ella avrebbe subito un trattamento degradante, ove, tra le altre cose, sarebbe stata privata di un adeguato sostentamento. Lasciata a sé stessa, lei ed un'amica sarebbero state tratte in inganno da parte di un uomo croato, che le avrebbe invitate in casa sua. Qui appresso ella avrebbe subito un tentativo di molestia sessuale. A seguito di tali maltrattamenti, il suo stato psicofisico risulterebbe compromesso.
E. 5.3 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che la ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un ritorno in Croazia la esporrebbe al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Le allegazioni fatte valere dalla ricorrente non risultano dimostrate da alcun mezzo di prova. Dal video prodotto innanzi all'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 25/1) non si è in grado di dedurre chi sia l'autore della registrazione e dove essa sia esattamente prodotta. Sul presunto tentativo di abuso sessuale non appare alcun indizio sufficiente dalla documentazione prodotta, né tantomeno dai referti medici (cfr. SEM-atti 14/2, 18/4, 27/2), che possa attestarne l'effettivo avvenimento. L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di prenderla in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Inoltre, ella non ha fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si rammenta ha accettato la ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandola verso un paese dove la sua vita, integrità fisica o libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligata a recarsi in un tale paese. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non essendo sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 5.4 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto riguarda le problematiche di natura fisica, appaiono agli atti delle lievi ferite al tallone ed una carie ai denti, così come una disfunzione alle vie urinarie. Benché rinviata per un esame più approfondito in merito ad un presunto PTSD, la situazione generale della ricorrente viene considerata "buona" dal personale medico (cfr. SEM-atti 27/2). Anche dall'ultima documentazione inoltrata al Tribunale non si desumono problematiche atte a dimostrare un peggioramento significativo nella situazione psicologica della ricorrente che possano ribaltare il giudizio dell'autorità inferiore (cfr. act. 4, allegato). Inoltre va ricordato che la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui i trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Croazia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Se la ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lei adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento della ricorrente verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto.
E. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina successiva)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4684/2025 Sentenza del 2 luglio 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 16 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. La ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 aprile 2025. Da ricerche intraprese dalla Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che ella aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia in data 11 aprile 2025. B. Il 23 aprile 2025, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa croata la ripresa in carico della ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). C. Il 25 aprile 2025 la ricorrente, agendo tramite la sua rappresentante legale, ha richiesto che il colloquio Dublino venisse condotto da un personale composto unicamente da donne. D. Il 1° maggio 2025 le autorità croate hanno accettato la richiesta di ripresa in carico sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III. E. L'8 maggio 2025 la ricorrente, per mano della sua rappresentante legale, ha inoltrato presso l'autorità inferiore nuovi mezzi di prova. Il 9 maggio 2025 è stato sostenuto un colloquio Dublino, presso il quale alla ricorrente è stata data la possibilità di esprimersi su di una possibile competenza della Croazia a trattare la sua domanda d'asilo così come sul suo stato di salute. Il 15 maggio 2025 la ricorrente ha inoltrato un nuovo scritto presso la SEM. F. Per decisione del 16 giugno 2025, notificata il 18 giugno 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Croazia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. G. Contro tale provvedimento, la ricorrente, patrocinata dalla sua rappresentante, ha presentato ricorso il 26 giugno 2025. Ella domanda che l'esecuzione della decisione venga sospesa in via supercautelare nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Richiede inoltre l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie oltre che del relativo anticipo, con protesta di tasse e ripetibili. Nel merito si richiede l'annullamento della precitata decisione e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. H. Il 27 giugno 2025 la giudice istruttrice ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Croazia. I. Con scritto del 30 giugno 2025 la ricorrente, agendo tramite la sua rappresentante legale, ha inoltrato presso il Tribunale un nuovo certificato medico inerente a un consulto psichiatrico. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. La ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Ella reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto la sua situazione medica, così come i presunti maltrattamenti subiti in Croazia non sarebbero stati presi sufficientemente in considerazione. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 2.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni della ricorrente, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. In merito ai presunti maltrattamenti subiti da parte delle forze di polizia croate, la SEM si è appellata alla prassi vigente e riconosciuta da codesto Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023, D-3947/2022 del 22 settembre 2022 e F-4079/2022 del 23 settembre 2022), per cui la presenza di carenze sistemiche va negata. Inoltre, la documentazione clinica prodotta al momento della decisione impugnata risultava sufficiente per un giudizio in merito (vedi ad esempio SEM-atti, 27/2 e scritto del 30 giugno 2025 [act. 4]). Infine va fatto notare che il video prodotto dalla rappresentante legale quale mezzo di prova innanzi alla SEM (cfr. SEM-atti, 25/1) non contiene alcun riferimento in merito al luogo esatto, alla presenza della ricorrente nel medesimo o di chi lo abbia girato, per cui risulta insufficiente per il giudizio su eventuali carenze sistemiche (cfr. in seguito consid. 5.3). 2.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse a tal proposito risultano prive di fondamento. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.4 e 5.5). 2.4 Benché il colloquio Dublino fosse avvenuto solo successivamente all'accettazione da parte croata della richiesta di ripresa in carico (cfr. SEM-atti, 20/2), il ché appare in contraddizione con il par. 18 del preambolo del RD III, non sussistono in questo caso né elementi per fondare un' osservazione incompleta in relazione alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione né una violazione al diritto di essere sentito della ricorrente dell'art. 29, 30 PA (cfr. sentenze del Tribunale F-3028/2025 del 5 maggio 2025; E-1306/2024 del 7 marzo 2024 consid. 4). Infatti, lo scopo del colloquio Dublino è quello di dare al richiedente in particolare l'opportunità di esprimersi sulla presenza in altri Stati di membri della famiglia, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela, rispettivamente per aggiornare un motivo di cessazione della responsabilità dello stato responsabile. In tal modo il ricorrente dovrebbe essere messo nella condizione di fornire alla SEM informazioni rilevanti che potrebbero indurla a non rivolgere la domanda di ripresa in carico ad un determinato Stato membro o, persino, di impedirne il trasferimento (cfr. sentenza della Corte di Giustizia europea [CGUE] C-228/21 et al. del 30 novembre 2023, cifra 105). Non essendo questo il caso e mancando chiare indicazioni che suggerirebbero una cessazione di competenza della Croazia giusta l'art. 19 RD III, l'atteggiamento dell'autorità inferiore non ha alcun impatto sull'esito della presente procedura. A titolo abbondanziale va infine menzionato che la ricorrente, rappresentata dal suo patrocinatore legale, non ha esplicitamente mosso alcuna censura in tal senso. 3. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 3.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che la ricorrente dopo essere giunta su suolo croato in data 11 aprile 2025 ha presentato domanda d'asilo lo stesso giorno (vedi SEM-atti, 9/2). Dagli atti non risulta che tale domanda sia stata ritirata, la quale pertanto risulta ancora in corso di valutazione, né tantomeno che la ricorrente abbia presentato ulteriori domande d'asilo in altri stati membri. Pertanto la competenza delle autorità croate è di principio data. 4. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 4.4 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024, consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024, consid. 5.5). 4.5 Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che ella non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non respingimento. 4.6 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 5. 5.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.2 Per opporsi al suo rinvio in Croazia, la ricorrente si è appellata a quattro presunti respingimenti eseguiti da parte delle autorità croate. Nell'ambito della sua accoglienza presso quest'ultime ella avrebbe subito un trattamento degradante, ove, tra le altre cose, sarebbe stata privata di un adeguato sostentamento. Lasciata a sé stessa, lei ed un'amica sarebbero state tratte in inganno da parte di un uomo croato, che le avrebbe invitate in casa sua. Qui appresso ella avrebbe subito un tentativo di molestia sessuale. A seguito di tali maltrattamenti, il suo stato psicofisico risulterebbe compromesso. 5.3 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che la ricorrente non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un ritorno in Croazia la esporrebbe al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Le allegazioni fatte valere dalla ricorrente non risultano dimostrate da alcun mezzo di prova. Dal video prodotto innanzi all'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 25/1) non si è in grado di dedurre chi sia l'autore della registrazione e dove essa sia esattamente prodotta. Sul presunto tentativo di abuso sessuale non appare alcun indizio sufficiente dalla documentazione prodotta, né tantomeno dai referti medici (cfr. SEM-atti 14/2, 18/4, 27/2), che possa attestarne l'effettivo avvenimento. L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di prenderla in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Inoltre, ella non ha fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si rammenta ha accettato la ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandola verso un paese dove la sua vita, integrità fisica o libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligata a recarsi in un tale paese. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non essendo sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 5.4 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa di un suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per quanto riguarda le problematiche di natura fisica, appaiono agli atti delle lievi ferite al tallone ed una carie ai denti, così come una disfunzione alle vie urinarie. Benché rinviata per un esame più approfondito in merito ad un presunto PTSD, la situazione generale della ricorrente viene considerata "buona" dal personale medico (cfr. SEM-atti 27/2). Anche dall'ultima documentazione inoltrata al Tribunale non si desumono problematiche atte a dimostrare un peggioramento significativo nella situazione psicologica della ricorrente che possano ribaltare il giudizio dell'autorità inferiore (cfr. act. 4, allegato). Inoltre va ricordato che la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate, per cui i trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere continuati anche in Croazia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Se la ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lei adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento della ricorrente verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 Lasi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 8. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina successiva) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore, così come all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Matthew Pydar Data di spedizione: