Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA).
E. 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 2 La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo apparterrebbe alla Danimarca giusta l'art. 18 para. 1 lett. d RD III. Essa ha giustamente dedotto che il sistema d'asilo danese secondo costante giurisprudenza del Tribunale non è sottoposto a carenze sistemiche per cui la competenza debba essere trasferita alla Svizzera giusta l'art. 3 para. 2 RD III (cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 5.1). In aggiunta a ciò, risulta corretto che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nella domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione nel presente caso risulta priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Danimarca. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore.
E. 2.1 Le allegazioni fatte valere da parte del ricorrente in fase di ricorso (cfr. act. 1) non permettono di ribaltare il giudizio precedente e di dimostrare con mezzi di prova sufficienti che la sua richiesta d'asilo in Danimarca fosse stata trattata in violazione degli standard previsti dal diritto internazionale. Nello specifico non risulta che in Danimarca gli fosse stata negata la possibilità di interporre ricorso nei confronti di una decisione negativa alla sua richiesta d'asilo o che nel trattamento del suo caso fossero stati omessi dei dettagli rilevanti da un punto di vista di diritto.
E. 2.2 Per quanto riguarda il suo stato di salute il ricorrente menziona di essere stato sottoposto in Germania al trattamento della castrazione chimica, per cui avrebbe drasticamente perso peso. Avrebbe inoltre preso molti colpi alla testa e si sarebbe ammalato di (...). Tali circostanze lo avrebbero condotto ad una depressione.
E. 2.3 Secondo un rapporto medico del 15 aprile 2025 il ricorrente risulta effettivamente affetto da (...) (cfr. SEM-atti 21/2, p. 1). Stando ad un altro rapporto del 9 aprile 2025 risulta inoltre che egli sia stato sottoposto ad un trattamento con metadone per circa 20 anni (cfr. SEM-atti 11/2). Da tale documentazione si evince, inoltre, che il ricorrente era stato sottoposto in passato sia in Danimarca che in Germania a delle cure contro la tossicodipendenza. Contrariamente a quanto fatto valere in fase di ricorso, il ricorrente aveva escluso nell'ambito del colloquio medico del 9 aprile 2025 di essere soggetto a problematiche di natura psichiatrica e dichiarato dunque di non avere bisogno di un trattamento psicologico (cfr. SEM-atti 11/2, p. 2). Inoltre si evince che il ricorrente ha subito negli ultimi sei mesi un aumento ponderale di 20 chili. Per quanto riguarda la menzionata castrazione chimica non risulta alcun documento agli atti che confermerebbe tale circostanza. Pertanto, le problematiche fatte valere dal ricorrente e parzialmente confermate dai referti medici non risultano di un'entità o di un'intensità tanto grave da essere ostative ad un trasferimento in Danimarca giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Di seguito, va fatto presente che la Danimarca dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Di conseguenza le problematiche riportate agli atti risultano pienamente curabili in Danimarca (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-4852/2021 del 31 gennaio 2024 consid. 8.2). Infine, tali problematiche sono state prese debitamente in conto nelle modalità di trasferimento (cfr. SEM-atti 23/1).
E. 3 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 29 aprile 2025.
E. 4 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3028/2025 Sentenza del 5 maggio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 aprile 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 aprile 2025. Da ricerche intraprese nella banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Eurodac" da parte della Segreteria di Stato della migrazione SEM è emersa una domanda d'asilo precedente in Danimarca del 21 febbraio 2025. B. Il 9 aprile 2025, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa danese la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In data 15 aprile 2025 le competenti autorità danesi hanno accettato esplicitamente di riprendere in carico il ricorrente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III. C. Il 16 aprile 2025 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale responsabilità della Danimarca per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento. D. Con decisione del 17 aprile 2025 - inoltrata al ricorrente il 22 aprile 2025 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, ne ha disposto l'allontanamento in Danimarca e lo ha intimato al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso a lasciare il Paese. E. Il 22 aprile 2025 la rappresentante legale del ricorrente ha comunicato alla SEM la cessazione del mandato. F. Contro la summenzionata decisione della SEM il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con gravame del 28 aprile 2025, domandandone l'annullamento. G. Il 29 aprile 2025 il giudice istruttore ha disposto la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente per il trattamento del ricorso e decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi [RS 142.31], in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). Le condizioni di ammissibilità del ricorso risultano soddisfatte (Art. 48 cpv. 1 PA, Art. 108 cpv. 3 LAsi e Art. 52 cpv. 1 PA). 1.2 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
2. La SEM ha dedotto correttamente che di principio la competenza per il completamento della procedura così come per un eventuale trattamento materiale dell'asilo apparterrebbe alla Danimarca giusta l'art. 18 para. 1 lett. d RD III. Essa ha giustamente dedotto che il sistema d'asilo danese secondo costante giurisprudenza del Tribunale non è sottoposto a carenze sistemiche per cui la competenza debba essere trasferita alla Svizzera giusta l'art. 3 para. 2 RD III (cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 5.1). In aggiunta a ciò, risulta corretto che nel caso presente non sussistono motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 para. 1 RD III. Inoltre, l'autorità inferiore ha deciso di non entrare nella domanda d'asilo in ottemperanza del suo margine d'apprezzamento garantito dall'art. 17 para. 1 RD III e l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, la cui applicazione nel presente caso risulta priva di violazioni di diritto. Di conseguenza l'autorità inferiore ha correttamente stabilito di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente in base all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e, in applicazione dell'art. 44 Lasi, ne ha disposto l'allontanamento verso la Danimarca. Per ulteriori dettagli si fa riferimento alle motivazioni addotte dall'autorità inferiore. 2.1 Le allegazioni fatte valere da parte del ricorrente in fase di ricorso (cfr. act. 1) non permettono di ribaltare il giudizio precedente e di dimostrare con mezzi di prova sufficienti che la sua richiesta d'asilo in Danimarca fosse stata trattata in violazione degli standard previsti dal diritto internazionale. Nello specifico non risulta che in Danimarca gli fosse stata negata la possibilità di interporre ricorso nei confronti di una decisione negativa alla sua richiesta d'asilo o che nel trattamento del suo caso fossero stati omessi dei dettagli rilevanti da un punto di vista di diritto. 2.2 Per quanto riguarda il suo stato di salute il ricorrente menziona di essere stato sottoposto in Germania al trattamento della castrazione chimica, per cui avrebbe drasticamente perso peso. Avrebbe inoltre preso molti colpi alla testa e si sarebbe ammalato di (...). Tali circostanze lo avrebbero condotto ad una depressione. 2.3 Secondo un rapporto medico del 15 aprile 2025 il ricorrente risulta effettivamente affetto da (...) (cfr. SEM-atti 21/2, p. 1). Stando ad un altro rapporto del 9 aprile 2025 risulta inoltre che egli sia stato sottoposto ad un trattamento con metadone per circa 20 anni (cfr. SEM-atti 11/2). Da tale documentazione si evince, inoltre, che il ricorrente era stato sottoposto in passato sia in Danimarca che in Germania a delle cure contro la tossicodipendenza. Contrariamente a quanto fatto valere in fase di ricorso, il ricorrente aveva escluso nell'ambito del colloquio medico del 9 aprile 2025 di essere soggetto a problematiche di natura psichiatrica e dichiarato dunque di non avere bisogno di un trattamento psicologico (cfr. SEM-atti 11/2, p. 2). Inoltre si evince che il ricorrente ha subito negli ultimi sei mesi un aumento ponderale di 20 chili. Per quanto riguarda la menzionata castrazione chimica non risulta alcun documento agli atti che confermerebbe tale circostanza. Pertanto, le problematiche fatte valere dal ricorrente e parzialmente confermate dai referti medici non risultano di un'entità o di un'intensità tanto grave da essere ostative ad un trasferimento in Danimarca giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.). Di seguito, va fatto presente che la Danimarca dispone di un'infrastruttura medica sufficiente ed è tenuta a garantire al ricorrente, qualora ne abbia bisogno, un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 para. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]). Di conseguenza le problematiche riportate agli atti risultano pienamente curabili in Danimarca (cfr. ex multis sentenza del Tribunale F-4852/2021 del 31 gennaio 2024 consid. 8.2). Infine, tali problematiche sono state prese debitamente in conto nelle modalità di trasferimento (cfr. SEM-atti 23/1).
3. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere. Con la presente sentenza decade la misura supercautelare del 29 aprile 2025.
4. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Matthew Pydar Data di spedizione: