Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessato, dichiaratosi senza nazionalità, ma originario della Siria, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-3/2). B. Dalle investigazioni intraprese dall’autorità inferiore, segnatamente dai ri- scontri dattiloscopici nella banca dati europea “EURODAC” del (…) dicem- bre 2021, è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d’asilo precedente in Danimarca, il (…), ottenendone protezione interna- zionale in data (…) (cfr. atti SEM n. 10/1 e 11/1). C. Il (…) dicembre 2021, l’interessato è stato sentito segnatamente in merito alle sue generalità, alle sue relazioni ed al viaggio intrapreso dalla Siria (cfr. atto SEM n. 13/11). In tale contesto egli ha in particolare riferito di essere espatriato nel (…). A D._______ vivrebbero la moglie, E._______ed i loro quattro figli: F._______, G._______, H._______ e I._______ (cfr. a tal pro- posito anche il dossier della SEM N […]), nonché in Svizzera si trovereb- bero pure due fratelli e due sorelle (cfr. atto SEM n. 13/11, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 5.01, pag. 6). A sostegno della sua domanda d’asilo, ha presentato la sua licenza di condurre che è stata fotocopiata e l’originale gli è stato restituito (cfr. atto SEM n. 1/-, mezzo di prova n. 1; atto SEM n. 13/11, p.to 4.01 e p.to 4.04, pag. 5). D. Nel corso del colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del regolamento UE
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale pre- sentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), tenutosi il (…) dicem- bre 2021, il richiedente ha dichiarato di stare bene di salute. Ha altresì as- serito di essere partito dalla Siria verso la J._______ insieme alla sua fa- miglia nel (…), ove sarebbe rimasto per un anno. In seguito si sarebbe spostato da solo in Danimarca, lasciando la famiglia in J._______, a motivo di ristrettezze economiche. Su suolo danese avrebbe ricevuto una risposta positiva alla sua domanda d’asilo. Sarebbe pure stato in possesso di un soggiorno danese valido per cinque anni, ma non si rammenterebbe
D-502/2022 Pagina 3 quando sarebbe scaduto. Alla (…) del (…) si sarebbe recato nel K._______, in quanto avrebbe voluto raggiungere la moglie ed i figli che all’epoca erano ancora in J._______ – sarebbero giunti circa due anni prima in Svizzera – restandovi per circa due anni e non concretizzando il ricongiungimento con la famiglia, in quanto avrebbe avuto dei problemi co- niugali. Ha altresì sostenuto, come allorché si trovava nel K._______, i suoi documenti sarebbero scaduti. Circa la sua relazione con la moglie ed i figli, ha allegato che si sarebbe sposato nel (…) o nel (…) in Siria, ma non avrebbe alcun certificato di matrimonio, in quanto sarebbero stati stranieri nel predetto Paese. Da ultimo avrebbe visto la moglie alla (…) del (…), quando dalla Danimarca si sarebbe recato a trovarla in J._______. Da al- lora non avrebbe più né visto né avuto alcun contatto, né con sua moglie né con i suoi figli, sino a quando sarebbe giunto in Svizzera. Ciò in quanto avrebbero avuto dei problemi personali e legati al loro stato d’indigenza. Ora lui sarebbe in buoni rapporti con la moglie. Ignorerebbe dove vivano i due fratelli e le due sorelle che soggiornerebbero pure in Svizzera (cfr. atto SEM n. 16/3). E. L’autorità elvetica preposta, ha presentato in data (…) all’omologa autorità danese, una richiesta di ripresa in carico ex art. 18 par. 1 lett. b Regola- mento Dublino III, indicando segnatamente nella stessa di informare la Svizzera se il richiedente aveva ottenuto la protezione internazionale in Danimarca e se la stessa non è stata revocata. Se invece non avesse ot- tenuto la protezione internazionale, l’autorità svizzera ne ha chiesto la ri- presa in carico ai sensi della disposizione summenzionata (cfr. atti SEM
n. 18/5, 19/1 e 20/1). In data (…) le autorità danesi richieste hanno risposto negativamente alla domanda di ripresa in carico formulata dalla Svizzera sulla base del Regolamento Dublino III, in quanto quest’ultimo non si ap- plicherebbe visto che l’interessato avrebbe ottenuto, in data (…), un per- messo di soggiorno basato sulla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta- tuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati). Tuttavia, visto lo statuto accordato al medesimo, l’autorità danese competente ha confer- mato come l’interessato potesse entrare in Danimarca entro un termine di sei mesi (cfr. atto SEM n. 22/1). F. F.a A seguito di tali evenienze, per il tramite dello scritto del 22 dicem- bre 2021, la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito entro il termine del 29 dicembre 2021, in merito ad un suo eventuale allontana- mento verso la Danimarca. Invero, dato che egli avrebbe ricevuto una ri-
D-502/2022 Pagina 4 sposta positiva alla sua domanda d’asilo nonché beneficerebbe di un per- messo di soggiorno nel predetto Stato, l’autorità inferiore ha comunicato al richiedente l’intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) e di pronunciare il suo allontanamento verso la Danimarca (cfr. atto SEM
n. 23/2). F.b Per il tramite della sua rappresentante legale, il 29 dicembre 2021, il richiedente asilo ha inoltrato le proprie osservazioni al diritto di essere sen- tito, nelle quali ha postulato che l’autorità inferiore riconsideri la sua inten- zione di non entrare nel merito della domanda d’asilo dell’interessato e di voler trattare la stessa in Svizzera. In particolare, nelle medesime ha sot- tolineato come nel (…) non si sarebbe ricongiunto con la moglie ed i figli a causa di problemi personali che avrebbe avuto con il fratello della moglie, che all’epoca avrebbe vissuto in J._______ con la stessa, che avrebbe an- che di conseguenza creato dei dissidi con la coniuge. Sarebbe partito dal K._______ soltanto (…) prima, in quanto il viaggio per giungere in Svizzera sarebbe molto costoso ed avrebbe necessitato di tempo per di- sporre del denaro sufficiente per partire. Tuttavia, da quando la moglie si troverebbe in Svizzera, avrebbero potuto riallacciare i loro rapporti, anche grazie all’aiuto dei suoi famigliari che avrebbero fornito aiuto alla moglie ed ai suoi figli. Anche la moglie si sarebbe espressa a favore di una riunifica- zione definitiva della famiglia, chiedendo che il marito possa alloggiare presso il suo appartamento per tutta la durata della procedura d’asilo. Atti- nente poi la protezione internazionale che avrebbe ottenuto in Danimarca, l’interessato ha sostenuto come il permesso sarebbe scaduto, e non ne avrebbe richiesto il rinnovo in quanto d’un canto avrebbe voluto raggiun- gere la sua famiglia e d’altro canto a seguito della prassi che si sarebbe consolidata in questi ultimi anni in Danimarca concernente il mancato rin- novo di permessi di cittadini siriani, a sostegno del quale ha citato anche alcuni articoli (cfr. atto SEM n. 28/3). F.c Per mezzo dello scritto del 3 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 30/2), la rappresentanza legale del richiedente, ha inoltrato all’autorità inferiore una dichiarazione sottoscritta dalla moglie dell’interessato (non datata), ove ella ha espresso la sua volontà di riunirsi con il marito e di voler riprendere la loro vita famigliare, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno in favore del coniuge. G. Con missiva del 21 gennaio 2022, l’interessato ha presentato il suo parere in merito al progetto di decisione della SEM del 20 gennaio 2022 (cfr. atto
D-502/2022 Pagina 5 SEM n. 35/11). Nello stesso il richiedente ha in particolare rimarcato come sarebbe stato il fratello della moglie che si sarebbe opposto alla loro vita coniugale e che in Danimarca egli non avrebbe potuto chiedere il ricon- giungimento famigliare, dato che il predetto lo avrebbe impedito. Dopo es- sere riuscita a staccarsi dal controllo del fratello, la moglie sarebbe giunta in Svizzera nel (…), dove avrebbe ritrovato la famiglia del marito che l’avrebbe supportata ed aiutata. Inoltre ella si sarebbe attivata nella ricerca del marito tramite la L._______. Ciò anche a dimostrazione di una certa continuità, seppure indiretta, della vita famigliare. L’interessato, non ap- pena segnatamente le condizioni finanziarie e legate alla pandemia da co- ronavirus (detto anche Covid-19) avrebbero reso possibili il viaggio, con- vinto di aver perso tutti i diritti d’asilo in Danimarca, sarebbe giunto in Svizzera per ricongiungersi con la sua famiglia. Pertanto, invocando l’art. 8 CEDU (RS 0.101) e l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), il richiedente ha chiesto alla SEM di rinunciare alla sua riammissione in Danimarca, perché possa essere tutelata la vita famigliare e l’interesse preminente dei figli. H. Con decisione del 21 gennaio 2022, notificata il 25 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 38/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronun- ciato l’allontanamento del medesimo, nonché l’esecuzione del precitato provvedimento, verso la Danimarca. Nella propria decisione, l’autorità di prima istanza ha ritenuto, sia a causa del fatto che l’interessato avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Danimarca, Paese designato come Stato terzo sicuro dal Consiglio fede- rale giusta l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, sia poiché le autorità danesi avreb- bero dato il loro consenso alla sua riammissione, nonché non apportando l’interessato con il parere espresso contro la bozza di decisione della SEM nuovi elementi per giungere ad una diversa conclusione, di non dover en- trare nel merito della domanda d’asilo del richiedente in virtù dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Riguardante la questione sollevata della scadenza del permesso di soggiorno in Danimarca, la SEM ha rammentato come l’even- tuale scadenza dello stesso non concerna la protezione come rifugiato. Inoltre, essendo il predetto Stato vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attri- buzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le per- sone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; Gazzetta ufficiale
D-502/2022 Pagina 6 dell’Unione europea [GU] L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qua- lificazione), egli potrà rivolgersi alle autorità danesi preposte per ottenere un eventuale rinnovo del suo permesso di soggiorno allorquando quest’ul- timo dovesse scadere. Per il resto la Danimarca rispetterebbe i suoi obbli- ghi internazionali e pertanto egli potrebbe rientrare in tale Paese senza te- mere un rinvio in Siria in violazione del principio di non-respingimento, o di subire altri trattamenti contrari a disposizioni internazionali referenziate. L’interessato non avrebbe apportato alcun elemento che sovverta la pre- sunzione insita nell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Proseguendo nell’analisi, l’au- torità inferiore, ha osservato come il richiedente non sarebbe stato in grado di dimostrare una relazione stretta ed effettiva tra lui ed i suoi famigliari – in particolare a causa del lungo periodo di distacco trascorso dalla moglie e dai figli viste le divergenze avute con la coniuge, dall’assenza di vita vis- suta in comune e di contatti e sostegno reciproci a partire dalla (…) del (…)
– per cui in specie non sussisterebbe una violazione dell’art. 8 CEDU in caso di un suo rinvio verso la Danimarca. Inoltre, in tale contesto, la SEM ha rimarcato come la sua domanda d’asilo avrebbe in realtà avuto quale obiettivo un ricongiungimento familiare e non l’analisi della sua domanda d’asilo, ciò che non lo autorizzerebbe comunque ad aggirare le disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicem- bre 2005 (RS 142.20, LStrI). Potrebbe quindi essergli richiesto, come pure a sua moglie ed ai suoi figli, di introdurre una procedura di ricongiungi- mento presso le autorità competenti elvetiche o danesi. La divisione della famiglia durante tale procedura sarebbe inoltre una misura proporzionata, vista la limitata separazione geografica nonché la durata temporanea della stessa. Da ultimo l’autorità pregressa ha constatato che non vi sarebbero ostacoli neppure all’esigibilità ed alla possibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento del richiedente. I. Per il tramite del plico raccomandato del 1° febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso la succitata decisione. Egli ha concluso a titolo principale all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo subordi- nato, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo. Nel suo memoriale ricorsuale, l’insorgente – dopo aver ripreso ed ampliato i fatti di causa – ritiene come l’autorità inferiore nella decisione avversata
D-502/2022 Pagina 7 non avrebbe stabilito i fatti giuridicamente rilevanti in modo completo sia circa la valutazione della sussistenza di una vita famigliare ai sensi dell’art. 8 CEDU che per quanto attiene l’interesse superiore dei minori ex art. 3 CDF, violando di conseguenza le predette norme ed il suo obbligo istruttorio disposto dall’art. 12 PA. In merito alla prima disposizione citata, osserva come l’assenza agli atti di un certificato di matrimonio non mette- rebbe in dubbio l’esistenza di un’unione matrimoniale tra l’insorgente e la moglie, visto il complesso delle circostanze ed i quattro figli in comune. Inoltre, la separazione dalla sua famiglia, sarebbe stata imputata dal ricor- rente a delle problematiche personali e finanziarie che, in sede di prese di posizione, sarebbero state specificate meglio dall’insorgente, addebitando le divergenze con la moglie al fratello di quest’ultima che si sarebbe intro- messo nella loro vita coniugale. Per quanto poi attiene la mancanza di so- stegno reciproco, in particolare finanziario, del ricorrente alla sua famiglia addotto dalla SEM nella sua decisione, egli avrebbe spiegato alla sua rap- presentante legale nell’ultimo incontro, come durante la sua permanenza in Danimarca avrebbe potuto aiutare finanziariamente sua moglie grazie ad uno dei suoi fratelli, il quale sarebbe sposato con la sorella della co- niuge. Peraltro l’autorità inferiore non avrebbe sollevato tale questione din- nanzi all’interessato, violando in tal senso il suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101). Altresì, l’autorità inferiore avrebbe tralasciato, per il periodo dal (…) fino al (…), degli elementi rilevanti per l’apprezza- mento della vita famigliare ai sensi dell’art. 8 CEDU e chiaramente espressi dall’insorgente nelle sue prese di posizione, ovvero il concepimento dell’ul- tima figlia allorché egli si è recato in J._______ nel (…), come pure il fatto che la moglie dal momento in cui è giunta in Svizzera si sarebbe avvicinata ai famigliari del fratello del ricorrente. Ritiene pertanto che l’assenza di re- lazione “diretta” dovrebbe concludersi nel (…) e non fino al (…) come rite- nuto erroneamente dalla SEM, essendo come egli avrebbe riallacciato i rapporti con la moglie già a partire dal (…), come espresso nel diritto di essere sentito. Attinente poi il mancato ricongiungimento famigliare in Da- nimarca, l’insorgente lo addebiterebbe sempre all’opposizione del fratello della moglie che avrebbe impedito che quest’ultima avviasse una proce- dura in tal senso. Inoltre il ricorrente, dal suo arrivo in Svizzera, avrebbe subito ripreso le relazioni con la sua famiglia, e la moglie avrebbe pure espresso la sua volontà e quella dei suoi figli di vivere assieme al marito rispettivamente padre, nella dichiarazione allegata allo scritto del 3 gen- naio 2022. Attinente invece l’art. 3 CDF, a mente della rappresentante le- gale dell’insorgente, l’autorità di prima istanza non avrebbe approfondito sufficientemente la questione circa il tempo trascorso dal ricorrente con i suoi figli, che sarebbe dovuto essere effettuato separatamente per ogni fi- glio. Inoltre, la moglie sarebbe stata affiancata nell’accudimento dei figli da
D-502/2022 Pagina 8 altre figure maschili, ed il fratello del ricorrente dal loro arrivo in Svizzera avrebbe assunto un ruolo importante nella vita dei suoi figli. Peraltro questi ultimi non avrebbero avuto alcuna possibilità di scelta, ritrovandosi a dover subire passivamente la separazione dal padre. In tal senso, l’interesse su- periore dei minori implicherebbe anche quello di una valutazione del loro diritto di crescere con l’accompagnamento e l’affetto di entrambi i genitori, e non soltanto con quelli della madre. Concernente poi la possibilità evinta dall’autorità inferiore nel provvedimento sindacato di avviare una proce- dura di ricongiungimento familiare in Danimarca, egli denota come i quattro figli minorenni sarebbero ormai integrati in Svizzera, ed un eventuale loro trasferimento in altro Stato parrebbe essere lesivo del loro interesse pre- minente, in quanto si risolverebbe in un nuovo spostamento e sconvolgi- mento di vita. Alla luce di tali elementi, l’insorgente conclude come un suo allontanamento sarebbe contrario agli art. 8 CEDU e art. 3 CDF. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
D-502/2022 Pagina 9 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come è il caso nella pre- sente disamina.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4.1 Appare d’ingresso opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame, il quale ritiene che l’autorità di prime cure abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti, come pure che la SEM con la sua decisione avrebbe violato il suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito; e per l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
E. 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
D-502/2022 Pagina 10
E. 4.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’in- carto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 con- sid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2).
E. 4.4 In specie, al contrario di quanto asserito dall’insorgente nel gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridi- camente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua va- lutazione. Invero appare sia dall’esposizione dei fatti, che dall’argomenta- zione intrapresa dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato, in par- ticolare sotto il profilo dell’art. 8 CEDU (cfr. p.to III, pag. 8 seg. della deci- sione querelata), che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l’avrebbero fatta propendere per l’inesistenza di una relazione famigliare stretta ed effettiva per cui un rinvio dell’insorgente in Danimarca non costituirebbe una violazione dell’art. 8 CEDU. Ciò anche prendendo in esame la relazione non soltanto con la moglie ma anche quella tra il ricorrente ed i figli. Al riguardo, occorre sotto- lineare come, a differenza di quanto sostenuto dalla rappresentante legale nel ricorso (cfr. p.to 12, pag. 9), la SEM ha argomentato in modo separato per ogni figlio la questione del tempo che il ricorrente avrebbe trascorso separato dai figli (cfr. p.to III, pag. 8 della decisione impugnata), e pertanto tale censura risulta essere completamente infondata. Per il resto, quanto lamentato dall’insorgente nel gravame, appare piuttosto essere rivolto con- tro l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore in casu, che riguarda però delle questioni di merito che verranno conseguentemente trattate dap- presso (cfr. infra consid. 8.4). Non si può seguire il ricorrente nemmeno laddove solleva una violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell’autorità inferiore (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso). Difatti, al contrario di quanto da egli allegato, la SEM già nel suo progetto di decisione del 20 gennaio 2022, fondandosi sugli asserti da lui espressi sia nel colloquio Dublino che nella sua risposta al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM
n. 28/3), ha presentato l’argomento della completa assenza di relazione, anche in rapporto all’aiuto finanziario, del ricorrente per i suoi famigliari nel
D-502/2022 Pagina 11 periodo da (…) fino al (…) (cfr. atto SEM n. 35/11, p.to III, pag. 8). Ciò of- frendo quindi completa possibilità all’insorgente di presentare delle dichia- razioni e prove contrarie sul punto in questione. Il fatto che nulla in merito sia stato evinto nel parere del 21 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 36/2), non può quindi essere in alcun modo imputato ad una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità inferiore. Piuttosto, agli occhi del Tribu- nale, gli asserti presentati soltanto con il gravame dall’insorgente in merito ad un sostegno finanziario alla moglie allorché si sarebbe trovato in Dani- marca, quando nulla invece in merito era stato sollevato in precedenza no- nostante il ricorrente ne abbia avuto ampia possibilità, appaiono essere puramente strumentali, nell’ottica di ottenere un giudizio maggiormente fa- vorevole nel suo caso.
E. 4.5 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte.
E. 5.1 Ciò posto, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di “non-refoulement” ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riam- missione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Danimarca, come anche altri Paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Asso- ciazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi si- curi ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).
E. 5.2 Nel caso in parola, dagli atti risulta che al ricorrente, l’(…), è stato rico- nosciuto lo statuto di rifugiato in Danimarca e che egli è stato posto al be- neficio di un permesso di soggiorno tutt’ora in corso di validità come con- fermato dalle autorità danesi il (…) (cfr. atti SEM n. 10/1, 11/1 e 22/1). Al- tresì, le autorità danesi, in data (…), hanno dichiarato di accettare la riam- missione dell’interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 22/1). Sulla base delle precitate considerazioni non può essere dato nessun seguito
D-502/2022 Pagina 12 alle asserzioni dell’insorgente circa la scadenza del suo permesso di sog- giorno danese ed in merito alla prassi che si sarebbe instaurata in Dani- marca nel non rinnovare i permessi di soggiorno a cittadini siriani (cfr. atti SEM n. 16/3 e n. 28/3), argomentazioni che non sono a giusta ragione state più evinte nel gravame e per le quali può quindi essere per il resto rinviato alla decisione impugnata (cfr. p.to III, pag. 6 seg.), sufficientemente circostanziata e corretta in merito. Frattanto, egli non è stato in misura di fornire elementi concreti e sostanziati atti a ritenere che la Danimarca ri- schierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d’origine disattendendo al principio di non respingimento.
E. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è en- trata nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente.
E. 6.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell’unità della famiglia, sancito dall’art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all’art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3).
E. 6.2 Nel caso in parola, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte di seguito (cfr. infra consid. 8.4), secondo le quali, l’interessato non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con la moglie ed i figli, che possa essere ritenuta – anche nella ponderazione degli interessi in presenza – lesiva dell’art. 8 CEDU nel caso di un suo allontanamento dalla Svizzera verso la Danimarca. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell’allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l’art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a con- fermare tale misura.
E. 7.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissi- bile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
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E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con- sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 8.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105).
E. 8.2 Inoltre, giusta l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all’interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 con- sid. 9.3; D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 8.2; D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4).
E. 8.3 Si può partire dal presupposto che, essendo il predetto Paese firmata- rio della CEDU, dalla Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale. Il ricorrente non ha sollevato alcun argomento concreto nel suo gravame, né vi sono degli indizi in tal senso agli atti, che lascino presagire che la Danimarca non rispetterebbe le di- sposizioni internazionali succitate o che vi siano dei motivi umanitari contro il trasferimento dell’insorgente, tali da ritenere che lo stesso costituirebbe
D-502/2022 Pagina 14 un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 4 della Carta dei diritti fon- damentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o che l’insorgente si sia confrontato o si troverà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Altresì, né dal gra- vame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insor- gente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 mag- gio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 8.4 Occorre ora determinare se, come sostenuto dall’insorgente nel suo ricorso, l’esecuzione del suo allontanamento in Danimarca sia contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall’art. 8 CEDU nonché all’interesse superiore dei minori ex art. 3 CDF.
E. 8.4.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all’interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevol- mente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare que- sto paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l’art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli inte- ressi prevista dall’art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e rela- tivi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1; cfr. anche la sentenza del Tri- bunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.1 con ulteriori ri- ferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall’art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).
E. 8.4.2 All’occorrenza, si osserva dapprima che il Tribunale, anche avendo consultato l’incarto di E._______ e dei figli (dossier N […]), non rimette in questione né il fatto che il ricorrente possa prevalersi del diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, come neppure della verosimiglianza
D-502/2022 Pagina 15 del legame coniugale tra il ricorrente e E._______ Quest’ultima conclu- sione rimane valida anche se la SEM si riferisce nella sua decisione ad una mancanza di attestazione del matrimonio, dove però al contrario appare dalle argomentazioni esposte lungo il corso di tutta la decisione avversata, che l’autorità inferiore sia comunque partita dal presupposto della verosi- miglianza di un legame coniugale tra il ricorrente e la moglie. Anche se in assenza di un certificato famigliare, si può pure ritenere verosimile la rela- zione paterna tra il ricorrente ed i quattro figli, anche se per quanto con- cerne l’ultima nata I._______, permangano dei dubbi in rapporto alla stessa, in quanto secondo i suoi asserti la figlia sarebbe stata concepita a (…), allorché egli avrebbe visto da ultimo la moglie (cfr. atti SEM n. 16/3 e 36/2), ciò che però non combacerebbe con la data di nascita della bambina evincibile dagli atti (il […]).
E. 8.4.3 Ciò premesso, si ritiene tuttavia che nel caso dell’insorgente, non si possa desumere l’esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata con i suoi famigliari soggiornanti in Svizzera. Invero egli avrebbe interrotto ogni coabitazione con la moglie ed i figli dal (…), salvo per l’unica visita avvenuta a (…), allorché dalla Danimarca sa- rebbe andato a trovarli in J._______. Il fatto che sarebbe stato il fratello della moglie ad intromettersi ed a impedire i rapporti con la coniuge, sono degli asserti apparsi soltanto in un secondo momento (cfr. atto SEM
n. 28/3) e non nel corso del colloquio Dublino, ove il ricorrente aveva invece ricondotto gli stessi a problemi personali coniugali e legati alla povertà, senza nominare in alcun modo l’intervento di terzi nel loro rapporto (cfr. atto SEM n. 16/3). Inoltre, anche fosse ritenuta verosimile un’ingerenza nel loro rapporto coniugale del fratello della moglie dell’insorgente, non si spiega come questi abbia comunque atteso da (…) ad almeno (…), allorché è giunto in Svizzera (cfr. atto SEM n. 3/2), per riallacciare i rapporti con sua moglie ed i figli (cfr. atto SEM n. 16/3). In tal senso gli asserti dell’interes- sato che egli avrebbe ripreso i contatti con la moglie ed i figli da quando questi ultimi sono giunti in Svizzera nel (…) – che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame (cfr. pag. 4) sono apparsi soltanto con la risposta al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM n. 28/3, pag. 2) e non invece nel corso del colloquio Dublino – non risultano supportati da alcun elemento concreto. Anzi si scontrano con quanto da egli affermato nel corso dello stesso colloquio Dublino, allorché ha dichiarato che non avrebbe più né visto né sentito i suoi famigliari fino a quando sarebbe giunto in Svizzera (cfr. atto SEM n. 16/3). Tale conclusione, come pure l’evenienza che egli non avesse più alcun legame con la moglie ed i figli, neppure di sostegno finanziario agli stessi al contrario di quanto da lui as-
D-502/2022 Pagina 16 serito soltanto in fase ricorsuale (cfr. a tal proposito anche supra con- sid. 4.4), è pure evincibile dalla circostanza che egli, al momento in cui è giunto in Svizzera, non sapesse dove vivessero i suoi fratelli e le sue so- relle (cfr. atto SEM n. 16/3). Ciò in netto contrasto con quanto affermato nel ricorso di essere stato in contatto con un fratello che avrebbe fatto avere del denaro alla moglie (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso), nonché che tramite i suoi famigliari avrebbe potuto riallacciare i rapporti con la moglie ed i figli già nel (…) (cfr. atto SEM n. 28/3). Ne discende che queste ultime dichia- razioni, apparse soltanto in un secondo tempo, sono fortemente messe in dubbio. Il ricorrente non è quindi riuscito nell’intento di dimostrare, o per lo meno di rendere verosimile, come egli abbia ritessuto i legami con la mo- glie ed i figli già prima di giungere in Svizzera. La circostanza poi che la coniuge ed i figli siano stati supportati dal fratello del ricorrente e dalla fa- miglia di questi soggiornante su suolo svizzero non muta la conclusione del Tribunale testé riportata. Neppure il fatto che da poco più di (…) a questa parte, l’interessato abbia riallacciato i rapporti con il suo nucleo familiare (moglie e figli), una volta giunto in Svizzera, come pure gli elementi che sia la moglie che il ricorrente abbiano espresso il desiderio di ricongiungersi e di proseguire la loro vita coniugale insieme su suolo svizzero, risultano es- sere degli indizi sufficienti per ritenere una relazione stretta e vissuta nel senso della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 8.4.1).
E. 8.4.4 Per quanto poi attiene l’interesse superiore dei figli ai sensi dell’art. 3 CDF, occorre rammentare ad ogni fine utile, come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un’autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta uni- camente uno degli elementi da prendere in considerazione nella pondera- zione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell’allontana- mento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; cfr. anche in tal senso in particolare la sentenza del Tribunale F-7021/2017 consid. 8.4). Se d’un canto appare comprensibile che il ricorrente non desideri essere separato dai suoi figli, e che questi ultimi abbiano il diritto di poter crescere godendo di un rap- porto stretto con entrambi i genitori, tuttavia occorre d’altro canto conside- rare quanto segue. Come a ragione ritenuto dalla SEM nella decisione im- pugnata, è soltanto con la figlia F._______, nata il (…), che il ricorrente avrebbe un trascorso di vita vissuto dal (…) al (…); mentre che per il figlio G._______, nato il (…), si ridurrebbe a poco più di due anni di vita vissuta; e per quanto concerne invece il figlio H._______ e la figlia I._______, non vi sarebbe alcun vissuto in comune. Con quest’ultima figlia poi, egli non avrebbe mai neppure avuto alcun contatto di qualsivoglia natura, fino a che è giunto in Svizzera. Ne discende quindi che i figli hanno vissuto la maggior parte della loro esistenza, e per quanto concerne la figlia I._______, tutta
D-502/2022 Pagina 17 la sua vita, senza alcun contatto con il padre e qui ricorrente. In tal senso, quest’ultimo non ha quindi contribuito in modo particolare all’educazione ed alla cura dei figli, dei quali la persona di riferimento è per lo meno a partire dal (…) – allorché il ricorrente avrebbe intrapreso il viaggio dalla J._______ per la Danimarca lasciando la famiglia nel primo Paese – la madre E._______. Inoltre l’insorgente, come già sopra concluso, non ap- pare dagli atti che abbia contribuito in passato o contribuisca attualmente finanziariamente al mantenimento dei figli. Pertanto, anche nei confronti dei figli, F._______, G._______, H._______. e I._______, non sussiste una relazione stretta ed effettiva ed il ricorrente non può di conseguenza pre- valersi con successo dell’art. 8 CEDU.
E. 8.4.5 Proseguendo il Tribunale osserva che il rientro del ricorrente in Danimarca, non comporterebbe comunque l’interruzione di ogni legame con la moglie, rispettivamente con i figli, bensì rimarrebbero possibili con- tatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché la pos- sibilità di visitare i suoi famigliari in Svizzera, essendo il ricorrente benefi- ciario di uno statuto di rifugiato in Danimarca, e quindi potendo richiedere di conseguenza il rispettivo titolo di viaggio.
E. 8.4.6 Il Tribunale rileva pure come il ricorrente doveva attendersi, visti sia il suo statuto di richiedente l’asilo in Svizzera d’un canto – e d’altro canto essendo invece beneficiario dello statuto di rifugiato in Danimarca – sia quello dei suoi famigliari, beneficiari soltanto di un’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, di non poter prose- guire la sua vita famigliare in Svizzera con gli stessi. Invero, come denotato a ragione dall’autorità inferiore nella decisione avversata, l’insorgente in realtà con la sua domanda d’asilo era intenzionato non tanto ad ottenere la protezione delle autorità svizzere contro delle persecuzioni, per le quali disponeva di una protezione già assicurata in Danimarca, bensì a giungere in Svizzera per potersi ricongiungere ai suoi famigliari. Tuttavia la presenza dei suoi famigliari in Svizzera non lo autorizza comunque ad aggirare i di- sposti della LStrI, depositando una domanda d’asilo in Svizzera. In tal senso, come osservato pure rettamente dall’autorità inferiore, può essere esatto dall’insorgente come pure dalla moglie e dai figli, di introdurre una procedura di ricongiungimento famigliare presso le competenti autorità svizzere o danesi, e per il ricorrente di attendere il risultato di tale procedura in Danimarca. La separazione geografica dell’insorgente dai suoi famigliari, sarebbe quindi, oltreché non eccessivamente distante, anche di una durata temporanea, fino alla conclusione della procedura di ricongiungimento in Svizzera o in Danimarca. Inoltre, tenuto conto della durata del soggiorno dei figli del ricorrente in Svizzera, ovvero di poco più di (…) (essendo entrati
D-502/2022 Pagina 18 in territorio elvetico nel […]), non v’è luogo di ritenere, a differenza delle allegazioni proposte dall’insorgente nel ricorso (cfr. p.to 14, pag. 9), che la Svizzera abbia a tal punto impregnato ed influenzato i figli dell’insorgente del modo di vita e del contesto culturale elvetico che il loro trasferimento in un altro Stato – in casu la Danimarca se è in tale Paese che la procedura di ricongiungimento famigliare giungesse a buon fine – costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3), essendo rammentato d’altro canto come essi si ritroverebbero così con il supporto di entrambi i genitori, ed il principio dell’interesse superiore del bambino posto all’art. 3 par. 1 CDF sarebbe quindi ugualmente rispettato sotto tale profilo.
E. 8.5 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, anche se venisse ritenuta un’ingerenza nella vita famigliare del ricorrente, contraria all’art. 8 CEDU, tuttavia la stessa non può quindi essere ritenuta sproporzionata in una pon- derazione degli interessi in presenza (anche dell’interesse dei bambini ai sensi dell’art. 3 par. 1 CDF). Nel caso in disamina, da una ponderazione degli interessi, risulta difatti che l’interesse pubblico della Svizzera ad al- lontanarlo, risulti prevalere sul suo interesse privato a restare nel predetto Paese.
E. 8.6 Ne consegue che la decisione sindacata rispetta le esigenze poste dall’art. 8 CEDU e dalla CDF, e che quindi tali normative non risultano es- sere ostative all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato.
E. 8.7 L’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato in Danimarca, è quindi ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pub- blico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
E. 9.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presun- zione legale può essere sovvertita solo se l’interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragio- nevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tri- bunale E-5616/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 6.2).
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E. 9.2 Sotto tale profilo il ricorrente non ha sollevato alcuna censura, ed il Tribunale, visto anche quanto testé già sopra considerato (cfr. supra con- sid. 8.4), non evince dagli atti alcun ostacolo all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente in Danimarca. Segnatamente, quest’ul- timo non ha allegato di soffrire di problematiche valetudinarie particolari, dichiarando nel corso del colloquio Dublino di stare bene di salute (cfr. atto SEM n. 16/3), né è desumibile alcunché di concreto agli atti di causa in tal senso (cfr. atti SEM n. 34/1).
E. 9.3 L’esecuzione dell’allontanamento, risulta pertanto essere pure ragione- volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi).
E. 10 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità danesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente – essendo quest’ul- timo beneficiario dello statuto di rifugiato e di un permesso di soggiorno in Danimarca – e che la pandemia di coronavirus attuale, non conduce all’im- possibilità della stessa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 6 e 7, E-323/2022 del 31 gen- naio 2022, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 10 con ulteriore riferi- mento citato).
E. 11 Ne discende che, anche in materia di allontanamento e relativa esecu- zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 12 In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.
E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.
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E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-502/2022 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-502/2022 Sentenza del 9 febbraio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Senza nazionalità, alias B._______, nato il (...), Siria, alias C._______, nato il (...), Senza nazionalità, rappresentato dalla signora Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Danimarca]) ed allontanamento; decisione della SEM del 21 gennaio 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi senza nazionalità, ma originario della Siria, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2). B. Dalle investigazioni intraprese dall'autorità inferiore, segnatamente dai riscontri dattiloscopici nella banca dati europea "EURODAC" del (...) dicembre 2021, è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo precedente in Danimarca, il (...), ottenendone protezione internazionale in data (...) (cfr. atti SEM n. 10/1 e 11/1). C. Il (...) dicembre 2021, l'interessato è stato sentito segnatamente in merito alle sue generalità, alle sue relazioni ed al viaggio intrapreso dalla Siria (cfr. atto SEM n. 13/11). In tale contesto egli ha in particolare riferito di essere espatriato nel (...). A D._______ vivrebbero la moglie, E._______ed i loro quattro figli: F._______, G._______, H._______ e I._______ (cfr. a tal proposito anche il dossier della SEM N [...]), nonché in Svizzera si troverebbero pure due fratelli e due sorelle (cfr. atto SEM n. 13/11, p.to 3.01, pag. 5 e p.to 5.01, pag. 6). A sostegno della sua domanda d'asilo, ha presentato la sua licenza di condurre che è stata fotocopiata e l'originale gli è stato restituito (cfr. atto SEM n. 1/-, mezzo di prova n. 1; atto SEM n. 13/11, p.to 4.01 e p.to 4.04, pag. 5). D. Nel corso del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), tenutosi il (...) dicembre 2021, il richiedente ha dichiarato di stare bene di salute. Ha altresì asserito di essere partito dalla Siria verso la J._______ insieme alla sua famiglia nel (...), ove sarebbe rimasto per un anno. In seguito si sarebbe spostato da solo in Danimarca, lasciando la famiglia in J._______, a motivo di ristrettezze economiche. Su suolo danese avrebbe ricevuto una risposta positiva alla sua domanda d'asilo. Sarebbe pure stato in possesso di un soggiorno danese valido per cinque anni, ma non si rammenterebbe quando sarebbe scaduto. Alla (...) del (...) si sarebbe recato nel K._______, in quanto avrebbe voluto raggiungere la moglie ed i figli che all'epoca erano ancora in J._______ - sarebbero giunti circa due anni prima in Svizzera - restandovi per circa due anni e non concretizzando il ricongiungimento con la famiglia, in quanto avrebbe avuto dei problemi coniugali. Ha altresì sostenuto, come allorché si trovava nel K._______, i suoi documenti sarebbero scaduti. Circa la sua relazione con la moglie ed i figli, ha allegato che si sarebbe sposato nel (...) o nel (...) in Siria, ma non avrebbe alcun certificato di matrimonio, in quanto sarebbero stati stranieri nel predetto Paese. Da ultimo avrebbe visto la moglie alla (...) del (...), quando dalla Danimarca si sarebbe recato a trovarla in J._______. Da allora non avrebbe più né visto né avuto alcun contatto, né con sua moglie né con i suoi figli, sino a quando sarebbe giunto in Svizzera. Ciò in quanto avrebbero avuto dei problemi personali e legati al loro stato d'indigenza. Ora lui sarebbe in buoni rapporti con la moglie. Ignorerebbe dove vivano i due fratelli e le due sorelle che soggiornerebbero pure in Svizzera (cfr. atto SEM n. 16/3). E. L'autorità elvetica preposta, ha presentato in data (...) all'omologa autorità danese, una richiesta di ripresa in carico ex art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, indicando segnatamente nella stessa di informare la Svizzera se il richiedente aveva ottenuto la protezione internazionale in Danimarca e se la stessa non è stata revocata. Se invece non avesse ottenuto la protezione internazionale, l'autorità svizzera ne ha chiesto la ripresa in carico ai sensi della disposizione summenzionata (cfr. atti SEM n. 18/5, 19/1 e 20/1). In data (...) le autorità danesi richieste hanno risposto negativamente alla domanda di ripresa in carico formulata dalla Svizzera sulla base del Regolamento Dublino III, in quanto quest'ultimo non si applicherebbe visto che l'interessato avrebbe ottenuto, in data (...), un permesso di soggiorno basato sulla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati). Tuttavia, visto lo statuto accordato al medesimo, l'autorità danese competente ha confermato come l'interessato potesse entrare in Danimarca entro un termine di sei mesi (cfr. atto SEM n. 22/1). F. F.a A seguito di tali evenienze, per il tramite dello scritto del 22 dicembre 2021, la SEM ha concesso al richiedente il diritto di essere sentito entro il termine del 29 dicembre 2021, in merito ad un suo eventuale allontanamento verso la Danimarca. Invero, dato che egli avrebbe ricevuto una risposta positiva alla sua domanda d'asilo nonché beneficerebbe di un permesso di soggiorno nel predetto Stato, l'autorità inferiore ha comunicato al richiedente l'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e di pronunciare il suo allontanamento verso la Danimarca (cfr. atto SEM n. 23/2). F.b Per il tramite della sua rappresentante legale, il 29 dicembre 2021, il richiedente asilo ha inoltrato le proprie osservazioni al diritto di essere sentito, nelle quali ha postulato che l'autorità inferiore riconsideri la sua intenzione di non entrare nel merito della domanda d'asilo dell'interessato e di voler trattare la stessa in Svizzera. In particolare, nelle medesime ha sottolineato come nel (...) non si sarebbe ricongiunto con la moglie ed i figli a causa di problemi personali che avrebbe avuto con il fratello della moglie, che all'epoca avrebbe vissuto in J._______ con la stessa, che avrebbe anche di conseguenza creato dei dissidi con la coniuge. Sarebbe partito dal K._______ soltanto (...) prima, in quanto il viaggio per giungere in Svizzera sarebbe molto costoso ed avrebbe necessitato di tempo per disporre del denaro sufficiente per partire. Tuttavia, da quando la moglie si troverebbe in Svizzera, avrebbero potuto riallacciare i loro rapporti, anche grazie all'aiuto dei suoi famigliari che avrebbero fornito aiuto alla moglie ed ai suoi figli. Anche la moglie si sarebbe espressa a favore di una riunificazione definitiva della famiglia, chiedendo che il marito possa alloggiare presso il suo appartamento per tutta la durata della procedura d'asilo. Attinente poi la protezione internazionale che avrebbe ottenuto in Danimarca, l'interessato ha sostenuto come il permesso sarebbe scaduto, e non ne avrebbe richiesto il rinnovo in quanto d'un canto avrebbe voluto raggiungere la sua famiglia e d'altro canto a seguito della prassi che si sarebbe consolidata in questi ultimi anni in Danimarca concernente il mancato rinnovo di permessi di cittadini siriani, a sostegno del quale ha citato anche alcuni articoli (cfr. atto SEM n. 28/3). F.c Per mezzo dello scritto del 3 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 30/2), la rappresentanza legale del richiedente, ha inoltrato all'autorità inferiore una dichiarazione sottoscritta dalla moglie dell'interessato (non datata), ove ella ha espresso la sua volontà di riunirsi con il marito e di voler riprendere la loro vita famigliare, chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno in favore del coniuge. G. Con missiva del 21 gennaio 2022, l'interessato ha presentato il suo parere in merito al progetto di decisione della SEM del 20 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 35/11). Nello stesso il richiedente ha in particolare rimarcato come sarebbe stato il fratello della moglie che si sarebbe opposto alla loro vita coniugale e che in Danimarca egli non avrebbe potuto chiedere il ricongiungimento famigliare, dato che il predetto lo avrebbe impedito. Dopo essere riuscita a staccarsi dal controllo del fratello, la moglie sarebbe giunta in Svizzera nel (...), dove avrebbe ritrovato la famiglia del marito che l'avrebbe supportata ed aiutata. Inoltre ella si sarebbe attivata nella ricerca del marito tramite la L._______. Ciò anche a dimostrazione di una certa continuità, seppure indiretta, della vita famigliare. L'interessato, non appena segnatamente le condizioni finanziarie e legate alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19) avrebbero reso possibili il viaggio, convinto di aver perso tutti i diritti d'asilo in Danimarca, sarebbe giunto in Svizzera per ricongiungersi con la sua famiglia. Pertanto, invocando l'art. 8 CEDU (RS 0.101) e l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), il richiedente ha chiesto alla SEM di rinunciare alla sua riammissione in Danimarca, perché possa essere tutelata la vita famigliare e l'interesse preminente dei figli. H. Con decisione del 21 gennaio 2022, notificata il 25 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 38/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento, verso la Danimarca. Nella propria decisione, l'autorità di prima istanza ha ritenuto, sia a causa del fatto che l'interessato avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Danimarca, Paese designato come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, sia poiché le autorità danesi avrebbero dato il loro consenso alla sua riammissione, nonché non apportando l'interessato con il parere espresso contro la bozza di decisione della SEM nuovi elementi per giungere ad una diversa conclusione, di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo del richiedente in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Riguardante la questione sollevata della scadenza del permesso di soggiorno in Danimarca, la SEM ha rammentato come l'eventuale scadenza dello stesso non concerna la protezione come rifugiato. Inoltre, essendo il predetto Stato vincolato dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione), egli potrà rivolgersi alle autorità danesi preposte per ottenere un eventuale rinnovo del suo permesso di soggiorno allorquando quest'ultimo dovesse scadere. Per il resto la Danimarca rispetterebbe i suoi obblighi internazionali e pertanto egli potrebbe rientrare in tale Paese senza temere un rinvio in Siria in violazione del principio di non-respingimento, o di subire altri trattamenti contrari a disposizioni internazionali referenziate. L'interessato non avrebbe apportato alcun elemento che sovverta la presunzione insita nell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore, ha osservato come il richiedente non sarebbe stato in grado di dimostrare una relazione stretta ed effettiva tra lui ed i suoi famigliari - in particolare a causa del lungo periodo di distacco trascorso dalla moglie e dai figli viste le divergenze avute con la coniuge, dall'assenza di vita vissuta in comune e di contatti e sostegno reciproci a partire dalla (...) del (...) - per cui in specie non sussisterebbe una violazione dell'art. 8 CEDU in caso di un suo rinvio verso la Danimarca. Inoltre, in tale contesto, la SEM ha rimarcato come la sua domanda d'asilo avrebbe in realtà avuto quale obiettivo un ricongiungimento familiare e non l'analisi della sua domanda d'asilo, ciò che non lo autorizzerebbe comunque ad aggirare le disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI). Potrebbe quindi essergli richiesto, come pure a sua moglie ed ai suoi figli, di introdurre una procedura di ricongiungimento presso le autorità competenti elvetiche o danesi. La divisione della famiglia durante tale procedura sarebbe inoltre una misura proporzionata, vista la limitata separazione geografica nonché la durata temporanea della stessa. Da ultimo l'autorità pregressa ha constatato che non vi sarebbero ostacoli neppure all'esigibilità ed alla possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del richiedente. I. Per il tramite del plico raccomandato del 1° febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso la succitata decisione. Egli ha concluso a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. A titolo subordinato, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento istruttorio. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente - dopo aver ripreso ed ampliato i fatti di causa - ritiene come l'autorità inferiore nella decisione avversata non avrebbe stabilito i fatti giuridicamente rilevanti in modo completo sia circa la valutazione della sussistenza di una vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU che per quanto attiene l'interesse superiore dei minori ex art. 3 CDF, violando di conseguenza le predette norme ed il suo obbligo istruttorio disposto dall'art. 12 PA. In merito alla prima disposizione citata, osserva come l'assenza agli atti di un certificato di matrimonio non metterebbe in dubbio l'esistenza di un'unione matrimoniale tra l'insorgente e la moglie, visto il complesso delle circostanze ed i quattro figli in comune. Inoltre, la separazione dalla sua famiglia, sarebbe stata imputata dal ricorrente a delle problematiche personali e finanziarie che, in sede di prese di posizione, sarebbero state specificate meglio dall'insorgente, addebitando le divergenze con la moglie al fratello di quest'ultima che si sarebbe intromesso nella loro vita coniugale. Per quanto poi attiene la mancanza di sostegno reciproco, in particolare finanziario, del ricorrente alla sua famiglia addotto dalla SEM nella sua decisione, egli avrebbe spiegato alla sua rappresentante legale nell'ultimo incontro, come durante la sua permanenza in Danimarca avrebbe potuto aiutare finanziariamente sua moglie grazie ad uno dei suoi fratelli, il quale sarebbe sposato con la sorella della coniuge. Peraltro l'autorità inferiore non avrebbe sollevato tale questione dinnanzi all'interessato, violando in tal senso il suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101). Altresì, l'autorità inferiore avrebbe tralasciato, per il periodo dal (...) fino al (...), degli elementi rilevanti per l'apprezzamento della vita famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU e chiaramente espressi dall'insorgente nelle sue prese di posizione, ovvero il concepimento dell'ultima figlia allorché egli si è recato in J._______ nel (...), come pure il fatto che la moglie dal momento in cui è giunta in Svizzera si sarebbe avvicinata ai famigliari del fratello del ricorrente. Ritiene pertanto che l'assenza di relazione "diretta" dovrebbe concludersi nel (...) e non fino al (...) come ritenuto erroneamente dalla SEM, essendo come egli avrebbe riallacciato i rapporti con la moglie già a partire dal (...), come espresso nel diritto di essere sentito. Attinente poi il mancato ricongiungimento famigliare in Danimarca, l'insorgente lo addebiterebbe sempre all'opposizione del fratello della moglie che avrebbe impedito che quest'ultima avviasse una procedura in tal senso. Inoltre il ricorrente, dal suo arrivo in Svizzera, avrebbe subito ripreso le relazioni con la sua famiglia, e la moglie avrebbe pure espresso la sua volontà e quella dei suoi figli di vivere assieme al marito rispettivamente padre, nella dichiarazione allegata allo scritto del 3 gennaio 2022. Attinente invece l'art. 3 CDF, a mente della rappresentante legale dell'insorgente, l'autorità di prima istanza non avrebbe approfondito sufficientemente la questione circa il tempo trascorso dal ricorrente con i suoi figli, che sarebbe dovuto essere effettuato separatamente per ogni figlio. Inoltre, la moglie sarebbe stata affiancata nell'accudimento dei figli da altre figure maschili, ed il fratello del ricorrente dal loro arrivo in Svizzera avrebbe assunto un ruolo importante nella vita dei suoi figli. Peraltro questi ultimi non avrebbero avuto alcuna possibilità di scelta, ritrovandosi a dover subire passivamente la separazione dal padre. In tal senso, l'interesse superiore dei minori implicherebbe anche quello di una valutazione del loro diritto di crescere con l'accompagnamento e l'affetto di entrambi i genitori, e non soltanto con quelli della madre. Concernente poi la possibilità evinta dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato di avviare una procedura di ricongiungimento familiare in Danimarca, egli denota come i quattro figli minorenni sarebbero ormai integrati in Svizzera, ed un eventuale loro trasferimento in altro Stato parrebbe essere lesivo del loro interesse preminente, in quanto si risolverebbe in un nuovo spostamento e sconvolgimento di vita. Alla luce di tali elementi, l'insorgente conclude come un suo allontanamento sarebbe contrario agli art. 8 CEDU e art. 3 CDF. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti, come è il caso nella presente disamina.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali proposte dal ricorrente nel suo gravame, il quale ritiene che l'autorità di prime cure abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, come pure che la SEM con la sua decisione avrebbe violato il suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 4.4 In specie, al contrario di quanto asserito dall'insorgente nel gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare sia dall'esposizione dei fatti, che dall'argomentazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, in particolare sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (cfr. p.to III, pag. 8 seg. della decisione querelata), che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere per l'inesistenza di una relazione famigliare stretta ed effettiva per cui un rinvio dell'insorgente in Danimarca non costituirebbe una violazione dell'art. 8 CEDU. Ciò anche prendendo in esame la relazione non soltanto con la moglie ma anche quella tra il ricorrente ed i figli. Al riguardo, occorre sottolineare come, a differenza di quanto sostenuto dalla rappresentante legale nel ricorso (cfr. p.to 12, pag. 9), la SEM ha argomentato in modo separato per ogni figlio la questione del tempo che il ricorrente avrebbe trascorso separato dai figli (cfr. p.to III, pag. 8 della decisione impugnata), e pertanto tale censura risulta essere completamente infondata. Per il resto, quanto lamentato dall'insorgente nel gravame, appare piuttosto essere rivolto contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in casu, che riguarda però delle questioni di merito che verranno conseguentemente trattate dappresso (cfr. infra consid. 8.4). Non si può seguire il ricorrente nemmeno laddove solleva una violazione del suo diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso). Difatti, al contrario di quanto da egli allegato, la SEM già nel suo progetto di decisione del 20 gennaio 2022, fondandosi sugli asserti da lui espressi sia nel colloquio Dublino che nella sua risposta al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM n. 28/3), ha presentato l'argomento della completa assenza di relazione, anche in rapporto all'aiuto finanziario, del ricorrente per i suoi famigliari nel periodo da (...) fino al (...) (cfr. atto SEM n. 35/11, p.to III, pag. 8). Ciò offrendo quindi completa possibilità all'insorgente di presentare delle dichiarazioni e prove contrarie sul punto in questione. Il fatto che nulla in merito sia stato evinto nel parere del 21 gennaio 2022 (cfr. atto SEM n. 36/2), non può quindi essere in alcun modo imputato ad una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore. Piuttosto, agli occhi del Tribunale, gli asserti presentati soltanto con il gravame dall'insorgente in merito ad un sostegno finanziario alla moglie allorché si sarebbe trovato in Danimarca, quando nulla invece in merito era stato sollevato in precedenza nonostante il ricorrente ne abbia avuto ampia possibilità, appaiono essere puramente strumentali, nell'ottica di ottenere un giudizio maggiormente favorevole nel suo caso. 4.5 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte. 5. 5.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Danimarca, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.2 Nel caso in parola, dagli atti risulta che al ricorrente, l'(...), è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Danimarca e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno tutt'ora in corso di validità come confermato dalle autorità danesi il (...) (cfr. atti SEM n. 10/1, 11/1 e 22/1). Altresì, le autorità danesi, in data (...), hanno dichiarato di accettare la riammissione dell'interessato sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 22/1). Sulla base delle precitate considerazioni non può essere dato nessun seguito alle asserzioni dell'insorgente circa la scadenza del suo permesso di soggiorno danese ed in merito alla prassi che si sarebbe instaurata in Danimarca nel non rinnovare i permessi di soggiorno a cittadini siriani (cfr. atti SEM n. 16/3 e n. 28/3), argomentazioni che non sono a giusta ragione state più evinte nel gravame e per le quali può quindi essere per il resto rinviato alla decisione impugnata (cfr. p.to III, pag. 6 seg.), sufficientemente circostanziata e corretta in merito. Frattanto, egli non è stato in misura di fornire elementi concreti e sostanziati atti a ritenere che la Danimarca rischierebbe di allontanarlo verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento. 5.3 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3). 6.2 Nel caso in parola, vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte di seguito (cfr. infra consid. 8.4), secondo le quali, l'interessato non ha reso verosimile di avere una relazione stretta ed effettiva con la moglie ed i figli, che possa essere ritenuta - anche nella ponderazione degli interessi in presenza - lesiva dell'art. 8 CEDU nel caso di un suo allontanamento dalla Svizzera verso la Danimarca. Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3; D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2; D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). 8.3 Si può partire dal presupposto che, essendo il predetto Paese firmatario della CEDU, dalla Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale. Il ricorrente non ha sollevato alcun argomento concreto nel suo gravame, né vi sono degli indizi in tal senso agli atti, che lascino presagire che la Danimarca non rispetterebbe le disposizioni internazionali succitate o che vi siano dei motivi umanitari contro il trasferimento dell'insorgente, tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o che l'insorgente si sia confrontato o si troverà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale. Altresì, né dal gravame, né dagli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.4 Occorre ora determinare se, come sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso, l'esecuzione del suo allontanamento in Danimarca sia contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU nonché all'interesse superiore dei minori ex art. 3 CDF. 8.4.1 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4561/2016 del 20 novembre 2019 consid. 11.3.1 con ulteriori riferimenti citati). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). 8.4.2 All'occorrenza, si osserva dapprima che il Tribunale, anche avendo consultato l'incarto di E._______ e dei figli (dossier N [...]), non rimette in questione né il fatto che il ricorrente possa prevalersi del diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, come neppure della verosimiglianza del legame coniugale tra il ricorrente e E._______ Quest'ultima conclusione rimane valida anche se la SEM si riferisce nella sua decisione ad una mancanza di attestazione del matrimonio, dove però al contrario appare dalle argomentazioni esposte lungo il corso di tutta la decisione avversata, che l'autorità inferiore sia comunque partita dal presupposto della verosimiglianza di un legame coniugale tra il ricorrente e la moglie. Anche se in assenza di un certificato famigliare, si può pure ritenere verosimile la relazione paterna tra il ricorrente ed i quattro figli, anche se per quanto concerne l'ultima nata I._______, permangano dei dubbi in rapporto alla stessa, in quanto secondo i suoi asserti la figlia sarebbe stata concepita a (...), allorché egli avrebbe visto da ultimo la moglie (cfr. atti SEM n. 16/3 e 36/2), ciò che però non combacerebbe con la data di nascita della bambina evincibile dagli atti (il [...]). 8.4.3 Ciò premesso, si ritiene tuttavia che nel caso dell'insorgente, non si possa desumere l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata con i suoi famigliari soggiornanti in Svizzera. Invero egli avrebbe interrotto ogni coabitazione con la moglie ed i figli dal (...), salvo per l'unica visita avvenuta a (...), allorché dalla Danimarca sarebbe andato a trovarli in J._______. Il fatto che sarebbe stato il fratello della moglie ad intromettersi ed a impedire i rapporti con la coniuge, sono degli asserti apparsi soltanto in un secondo momento (cfr. atto SEM n. 28/3) e non nel corso del colloquio Dublino, ove il ricorrente aveva invece ricondotto gli stessi a problemi personali coniugali e legati alla povertà, senza nominare in alcun modo l'intervento di terzi nel loro rapporto (cfr. atto SEM n. 16/3). Inoltre, anche fosse ritenuta verosimile un'ingerenza nel loro rapporto coniugale del fratello della moglie dell'insorgente, non si spiega come questi abbia comunque atteso da (...) ad almeno (...), allorché è giunto in Svizzera (cfr. atto SEM n. 3/2), per riallacciare i rapporti con sua moglie ed i figli (cfr. atto SEM n. 16/3). In tal senso gli asserti dell'interessato che egli avrebbe ripreso i contatti con la moglie ed i figli da quando questi ultimi sono giunti in Svizzera nel (...) - che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame (cfr. pag. 4) sono apparsi soltanto con la risposta al diritto di essere sentito (cfr. atto SEM n. 28/3, pag. 2) e non invece nel corso del colloquio Dublino - non risultano supportati da alcun elemento concreto. Anzi si scontrano con quanto da egli affermato nel corso dello stesso colloquio Dublino, allorché ha dichiarato che non avrebbe più né visto né sentito i suoi famigliari fino a quando sarebbe giunto in Svizzera (cfr. atto SEM n. 16/3). Tale conclusione, come pure l'evenienza che egli non avesse più alcun legame con la moglie ed i figli, neppure di sostegno finanziario agli stessi al contrario di quanto da lui asserito soltanto in fase ricorsuale (cfr. a tal proposito anche supra consid. 4.4), è pure evincibile dalla circostanza che egli, al momento in cui è giunto in Svizzera, non sapesse dove vivessero i suoi fratelli e le sue sorelle (cfr. atto SEM n. 16/3). Ciò in netto contrasto con quanto affermato nel ricorso di essere stato in contatto con un fratello che avrebbe fatto avere del denaro alla moglie (cfr. p.to 6, pag. 7 del ricorso), nonché che tramite i suoi famigliari avrebbe potuto riallacciare i rapporti con la moglie ed i figli già nel (...) (cfr. atto SEM n. 28/3). Ne discende che queste ultime dichiarazioni, apparse soltanto in un secondo tempo, sono fortemente messe in dubbio. Il ricorrente non è quindi riuscito nell'intento di dimostrare, o per lo meno di rendere verosimile, come egli abbia ritessuto i legami con la moglie ed i figli già prima di giungere in Svizzera. La circostanza poi che la coniuge ed i figli siano stati supportati dal fratello del ricorrente e dalla famiglia di questi soggiornante su suolo svizzero non muta la conclusione del Tribunale testé riportata. Neppure il fatto che da poco più di (...) a questa parte, l'interessato abbia riallacciato i rapporti con il suo nucleo familiare (moglie e figli), una volta giunto in Svizzera, come pure gli elementi che sia la moglie che il ricorrente abbiano espresso il desiderio di ricongiungersi e di proseguire la loro vita coniugale insieme su suolo svizzero, risultano essere degli indizi sufficienti per ritenere una relazione stretta e vissuta nel senso della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 8.4.1). 8.4.4 Per quanto poi attiene l'interesse superiore dei figli ai sensi dell'art. 3 CDF, occorre rammentare ad ogni fine utile, come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; cfr. anche in tal senso in particolare la sentenza del Tribunale F-7021/2017 consid. 8.4). Se d'un canto appare comprensibile che il ricorrente non desideri essere separato dai suoi figli, e che questi ultimi abbiano il diritto di poter crescere godendo di un rapporto stretto con entrambi i genitori, tuttavia occorre d'altro canto considerare quanto segue. Come a ragione ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, è soltanto con la figlia F._______, nata il (...), che il ricorrente avrebbe un trascorso di vita vissuto dal (...) al (...); mentre che per il figlio G._______, nato il (...), si ridurrebbe a poco più di due anni di vita vissuta; e per quanto concerne invece il figlio H._______ e la figlia I._______, non vi sarebbe alcun vissuto in comune. Con quest'ultima figlia poi, egli non avrebbe mai neppure avuto alcun contatto di qualsivoglia natura, fino a che è giunto in Svizzera. Ne discende quindi che i figli hanno vissuto la maggior parte della loro esistenza, e per quanto concerne la figlia I._______, tutta la sua vita, senza alcun contatto con il padre e qui ricorrente. In tal senso, quest'ultimo non ha quindi contribuito in modo particolare all'educazione ed alla cura dei figli, dei quali la persona di riferimento è per lo meno a partire dal (...) - allorché il ricorrente avrebbe intrapreso il viaggio dalla J._______ per la Danimarca lasciando la famiglia nel primo Paese - la madre E._______. Inoltre l'insorgente, come già sopra concluso, non appare dagli atti che abbia contribuito in passato o contribuisca attualmente finanziariamente al mantenimento dei figli. Pertanto, anche nei confronti dei figli, F._______, G._______, H._______. e I._______, non sussiste una relazione stretta ed effettiva ed il ricorrente non può di conseguenza prevalersi con successo dell'art. 8 CEDU. 8.4.5 Proseguendo il Tribunale osserva che il rientro del ricorrente in Danimarca, non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con la moglie, rispettivamente con i figli, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici (o via Skype) e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitare i suoi famigliari in Svizzera, essendo il ricorrente beneficiario di uno statuto di rifugiato in Danimarca, e quindi potendo richiedere di conseguenza il rispettivo titolo di viaggio. 8.4.6 Il Tribunale rileva pure come il ricorrente doveva attendersi, visti sia il suo statuto di richiedente l'asilo in Svizzera d'un canto - e d'altro canto essendo invece beneficiario dello statuto di rifugiato in Danimarca - sia quello dei suoi famigliari, beneficiari soltanto di un'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, di non poter proseguire la sua vita famigliare in Svizzera con gli stessi. Invero, come denotato a ragione dall'autorità inferiore nella decisione avversata, l'insorgente in realtà con la sua domanda d'asilo era intenzionato non tanto ad ottenere la protezione delle autorità svizzere contro delle persecuzioni, per le quali disponeva di una protezione già assicurata in Danimarca, bensì a giungere in Svizzera per potersi ricongiungere ai suoi famigliari. Tuttavia la presenza dei suoi famigliari in Svizzera non lo autorizza comunque ad aggirare i disposti della LStrI, depositando una domanda d'asilo in Svizzera. In tal senso, come osservato pure rettamente dall'autorità inferiore, può essere esatto dall'insorgente come pure dalla moglie e dai figli, di introdurre una procedura di ricongiungimento famigliare presso le competenti autorità svizzere o danesi, e per il ricorrente di attendere il risultato di tale procedura in Danimarca. La separazione geografica dell'insorgente dai suoi famigliari, sarebbe quindi, oltreché non eccessivamente distante, anche di una durata temporanea, fino alla conclusione della procedura di ricongiungimento in Svizzera o in Danimarca. Inoltre, tenuto conto della durata del soggiorno dei figli del ricorrente in Svizzera, ovvero di poco più di (...) (essendo entrati in territorio elvetico nel [...]), non v'è luogo di ritenere, a differenza delle allegazioni proposte dall'insorgente nel ricorso (cfr. p.to 14, pag. 9), che la Svizzera abbia a tal punto impregnato ed influenzato i figli dell'insorgente del modo di vita e del contesto culturale elvetico che il loro trasferimento in un altro Stato - in casu la Danimarca se è in tale Paese che la procedura di ricongiungimento famigliare giungesse a buon fine - costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3), essendo rammentato d'altro canto come essi si ritroverebbero così con il supporto di entrambi i genitori, ed il principio dell'interesse superiore del bambino posto all'art. 3 par. 1 CDF sarebbe quindi ugualmente rispettato sotto tale profilo. 8.5 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, anche se venisse ritenuta un'ingerenza nella vita famigliare del ricorrente, contraria all'art. 8 CEDU, tuttavia la stessa non può quindi essere ritenuta sproporzionata in una ponderazione degli interessi in presenza (anche dell'interesse dei bambini ai sensi dell'art. 3 par. 1 CDF). Nel caso in disamina, da una ponderazione degli interessi, risulta difatti che l'interesse pubblico della Svizzera ad allontanarlo, risulti prevalere sul suo interesse privato a restare nel predetto Paese. 8.6 Ne consegue che la decisione sindacata rispetta le esigenze poste dall'art. 8 CEDU e dalla CDF, e che quindi tali normative non risultano essere ostative all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. 8.7 L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato in Danimarca, è quindi ammissibile sia ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico, sia della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9; cfr. anche fra le tante la sentenza del Tribunale E-5616/2021 del 26 gennaio 2022 consid. 6.2). 9.2 Sotto tale profilo il ricorrente non ha sollevato alcuna censura, ed il Tribunale, visto anche quanto testé già sopra considerato (cfr. supra consid. 8.4), non evince dagli atti alcun ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Danimarca. Segnatamente, quest'ultimo non ha allegato di soffrire di problematiche valetudinarie particolari, dichiarando nel corso del colloquio Dublino di stare bene di salute (cfr. atto SEM n. 16/3), né è desumibile alcunché di concreto agli atti di causa in tal senso (cfr. atti SEM n. 34/1). 9.3 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).
10. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità danesi hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente - essendo quest'ultimo beneficiario dello statuto di rifugiato e di un permesso di soggiorno in Danimarca - e che la pandemia di coronavirus attuale, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 6 e 7, E-323/2022 del 31 gennaio 2022, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 10 con ulteriore riferimento citato).
11. Ne discende che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
12. In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.
13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: