Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Sachverhalt
A. A._______ con la moglie B._______ ed i figli C._______, D._______ e E._______, di nazionalità macedone, etnia rom e lingua madre romanì (o romanes), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 23 agosto 2021. B. B.a Il 1° settembre 2021 A._______ e la moglie B._______ sono stati sentiti nell'ambito di una prima audizione durante la quale la SEM ha loro posto questioni sulle generalità, in merito alla loro provenienza e circa il viaggio che li ha condotti in Svizzera. I coniugi sono stati sentiti in serbo-croato, lingua da entrambi dichiarata sufficientemente compresa e parlata per effettuare un'audizione. B.b Il 12 ottobre 2021 A._______ è stato sentito sui suoi motivi d'asilo. Anche questa audizione si è svolta in lingua serba. Nel corso della stessa egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di avere aiutato il suo amico E._______ nel carico e scarico di alcune merci il 31 agosto 2018. In tale occasione, l'amico avrebbe guardato all'interno dei pacchi che stavano scaricando per sapere che cosa contenessero ed avrebbe visto della droga. Essi avrebbero dunque deciso di abbandonare l'attività e sarebbero fuggiti in sella alla moto del richiedente. Fermi ad un semaforo, da un'auto accanto a loro si sarebbe sporta una persona la quale avrebbe accoltellato l'interessato ad una spalla. A._______ avrebbe, in seguito, sporto denuncia in polizia contro l'aggressore, A. S., personaggio legato alla mafia. La promessa della polizia di richiamarlo non avrebbe tuttavia avuto seguito. A seguito dell'accoltellamento, l'interessato avrebbe temuto per la propria incolumità e per quella della sua famiglia. Di conseguenza, avrebbe cercato protezione dal suo datore di lavoro il quale avrebbe messo a disposizione della famiglia un alloggio. Da quel momento essi sarebbero stati nascosti. Ad agosto 2021 l'avvocatessa del richiedente l'avrebbe informato che A. S., che nel frattempo era stato arrestato e condannato per altri crimini, sarebbe stato rilasciato. Il richiedente avrebbe, dunque, deciso di espatriare con la famiglia dal momento che la sua vita sarebbe stata in pericolo. L'aggressore avrebbe, infatti, continuato a proferire minacce nei suoi confronti. B.c B._______ è stata sentita sui motivi d'asilo in lingua serba il 14 ottobre 2021. Ella ha in sostanza confermato i motivi già esposti dal marito. B.d I richiedenti sono stati sottoposti a diverse visite mediche. A._______ è stato in cura medica per i disturbi del (...), per delle (...) e per adeguare la terapia per i suoi problemi di (...). Egli è inoltre stato sottoposto ad un consulto psichiatrico ove gli è stato diagnosticato un (...). B._______ è stata in cura per i problemi di (...) e le è inoltre stato estratto un dente. La bambina E._______ è pure stata visitata da un dentista. B.e Il 22 ottobre 2021 i richiedenti, per il tramite della loro rappresentante legale, hanno trasmesso il parere in merito alla bozza di decisione della SEM del 21 ottobre 2021. C. Con decisione del 25 ottobre 2021, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 40 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. L'autorità ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Macedonia del Nord come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. D. Il 29 ottobre 2021 gli interessati sono insorti contro la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un complemento istruttorio; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (51 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.
E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
E. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha rilevato che essendo la Macedonia del Nord stata designata dal Consiglio federale come Paese esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, si potrebbe dunque presumere che le autorità macedoni garantiscano protezione contro le persecuzioni non statali. Le forze dell'ordine avrebbero peraltro la capacità e la volontà di contrastare le minacce o gli attacchi da parte di terzi. Nella fattispecie, A._______ avrebbe fatto valere di aver subito delle persecuzioni da parte di terzi. Tuttavia, non sarebbe stato dimostrato che lo Stato macedone avrebbe rifiutato la protezione o non abbia avuto la capacità effettiva di intervenire. Per stessa ammissione del richiedente, egli non avrebbe cercato di portare avanti la denuncia contro A. S., mentre per quanto riguarda la richiesta di informazioni, dapprima egli avrebbe dichiarato di non essersi mai interessato, in seguito avrebbe invece affermato di essersi recato in polizia poche volte senza ottenere nulla. La SEM ha dunque ritenuto che il richiedente non avesse esaurito tutti i gradi di giudizio nel suo Paese, poiché non si sarebbe mai rivolto alla polizia di un altro luogo né tantomeno ad autorità superiori. Inoltre, egli non avrebbe neppure denunciato le successive minacce ricevute per interposta persona - la cui descrizione apparirebbe ad ogni modo lacunosa e priva di dettagli - il che dimostrerebbe una sorprendente mancanza di interesse e non parrebbe conciliabile con il comportamento di una persona che teme per la propria vita. Suddette minacce non ricadrebbero ad ogni modo in uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, per cui non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Nella fattispecie, la presunzione dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi non sarebbe pertanto confutata.
E. 5.2 In sede ricorsuale gli insorgenti rilevano che nel loro Paese di origine non esisterebbe una protezione effettiva dalla persecuzione di terzi, essendo peraltro diffusa in modo capillare la corruzione di pubblici funzionari. Inoltre, durante la procedura vi sarebbe stata una violazione dei loro diritti in ordine alla lingua nella quale si sono svolte le audizioni. Sarebbe infatti possibile che alcune risposte sarebbero state influenzate dalla cattiva comprensione della lingua serba, essendo la loro lingua madre il macedone.
E. 6.1 Occorre innanzitutto determinare se vi sia effettivamente stata una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti a causa dello svolgimento delle audizioni in lingua serba e non nella loro lingua madre (il macedone). Tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata.
E. 6.2 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti).
E. 6.3 Conformemente all'art. 29 cpv. 1bis LAsi, se necessario, la SEM fa capo ad un interprete per lo svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo. Qualora, nel corso dell'audizione dovessero presentarsi dei problemi di comunicazione tra l'interprete ed il richiedente l'asilo, questi devono essere imperativamente menzionati nel verbale e, se del caso, l'audizione deve essere annullata. Il richiedente va sentito nuovamente in presenza di un altro interprete. In effetti, il richiedente ha il diritto di esprimersi in una lingua che conosce e delle importanti incomprensioni violerebbero il suo diritto di essere sentito (cfr. sentenza del Tribunale E-1444/2019 del 10 aprile 2019, pag. 4; SEM, Manuel asile et retour, articolo C6.2, L'audition sur les motifs d'asile, par. 2.2.3).
E. 6.4 Orbene, nella fattispecie, pur essendo vero che le audizioni non si sono svolte nella lingua madre degli insorgenti, ma in lingua serba, non risultano esservi stati dei problemi di incomprensione così gravi da costituire una violazione del loro diritto di essere sentito. Essi, invero, hanno dichiarato nel corso dell'audizione sulle generalità che avevano conoscenze sufficienti della lingua serba da essere in grado di sostenere un'audizione sui motivi d'asilo in tale lingua (cfr. atti SEM 47/10, pag. 4 e 48/11, pag. 4). All'audizione sui motivi, ai coniugi è stato chiesto se capissero l'interprete ed entrambi hanno risposto affermativamente (cfr. atto SEM 72/17, D1; 75/12, D1 e D2). Gli stessi sono, altresì, stati informati di segnalare immediatamente se vi fossero state delle incomprensioni. Il funzionario incaricato ha nuovamente chiesto ad A._______ se egli comprendesse in maniera sufficiente l'interprete per poter sostenere l'audizione. Il ricorrente ha risposto nuovamente affermativamente (cfr. atto SEM 72/17, D49).
E. 6.5 Alla luce di queste considerazioni, non vi è dunque modo di ritenere una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti e la censura - peraltro fatta valere soltanto in sede ricorsuale e non già segnalata con il parere in merito alla bozza di decisione - appare quantomeno pretestuosa.
E. 7.1 È ora d'uopo determinare se i motivi d'asilo allegati dagli insorgenti sono rilevanti in materia d'asilo.
E. 7.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 7.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 7.4 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.
E. 7.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 7.6 Altresì, il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi).
E. 8.1 Nella fattispecie, A._______ ha allegato di essere stato accoltellato da A. S., un noto mafioso locale, e di avere poi in seguito ricevuto diverse minacce di morte.
E. 8.2 Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente d'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).
E. 8.3 In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono dunque di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513, 520).
E. 8.4 Tuttavia, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513, 521). Tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti.
E. 9.1 Nel caso in disamina, i ricorrenti sono cittadini di nazionalità macedone. Il Consiglio federale ha inserito la Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Allegato 2 all'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità macedoni (cfr. anche sentenze del Tribunale D-3694/2021 del 9 settembre 2021 consid. 8.1 e E-7115/2018 del 29 luglio 2020 consid. 6.2).
E. 9.2 Inoltre, i ricorrenti non sono riusciti a confutare tale presunzione. Come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, essi non hanno dimostrato che lo Stato macedone abbia rifiutato di proteggerli o non abbia avuto la capacità effettiva di intervenire. Invero, il ricorrente ha dichiarato che malgrado la polizia non l'avesse chiamato, egli ha dapprima riferito di non averla più contattata poiché tanto non avrebbero potuto aiutarlo (cfr. atto SEM 72/17, D68-D70; D75-D79). L'aggressore, un noto mafioso della zona, avrebbe infatti avuto il controllo su tutto, anche sulla polizia. In un secondo tempo, egli ha invece dichiarato di essersi recato qualche volta dalla polizia per avere informazioni, ma non avrebbe ottenuto nulla (cfr. ibidem, D139-D142). Orbene, quand'anche si volesse tenere conto di queste ultime affermazioni, il comportamento dell'insorgente mal si concilia con quanto ci si aspetterebbe da una persona che teme per la propria vita, a maggior ragione se si considera il fatto che l'insorgente non ha neppure denunciato le successive minacce ricevute. Di conseguenza, è difficile ammettere la necessità di concedergli una protezione internazionale, per sua stessa natura sussidiaria. Quand'anche si volesse effettivamente considerare che la polizia locale non abbia dato seguito alla denuncia dell'insorgente, è d'uopo rilevare che egli non ha esaurito i gradi di giudizio nel suo Paese, non essendosi mai rivolto ad un'altra centrale di polizia o ad un'autorità superiore. Pertanto, l'ipotesi che le autorità non potessero o non volessero proteggere l'insorgente ed i suoi famigliari, rimane una mera convinzione non supportata da alcuna prova concreta. Altresì, il Tribunale rileva che dalle allegazioni del ricorrente risulta che il suo aggressore sia stato arrestato e condannato ad un periodo di detenzione per altri reati commessi. Ciò dimostra che le autorità macedoni hanno la volontà e la capacità di proseguire gli atti reprensibili anche nei confronti di A. S.
E. 9.3 In seguito, il Tribunale rileva che l'aggressione di cui è stato vittima A._______, quandanche concretizzatasi così come narrato in sede di audizione, è irrilevante in materia d'asilo dal momento che non è riconducibile ad un motivo di persecuzione relazionato con la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche. Allo stesso modo, anche le susseguenti minacce ricevute non rientrano in uno dei motivi esaustivi dell'art. 3 LAsi, per il che, anche per questo motivo le stesse sono irrilevanti in materia d'asilo.
E. 9.4 Per tutti questi motivi, la valutazione dell'autorità inferiore può essere tutelata. I ricorrenti non possono prevalersi di un rischio di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo.
E. 9.5 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo va respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei richiedenti, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 10.2 Nel gravame, gli insorgenti ritengono che la situazione in Macedonia del Nord non sarebbe favorevole ad un loro rientro nel Paese nella dignità e nella sicurezza.
E. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 11.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 12.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
E. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 13.2 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 13.3 Nel caso in esame, visto che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso il loro Paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 14.2 Nel paese d'origine dei ricorrenti non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 14.3 Altresì, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Macedonia del Nord nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
E. 14.4 Inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile.
E. 14.5 Nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che ciò non sia il caso. I ricorrenti non hanno inoltre preteso nel gravame di soffrire di problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria. Pertanto, neppure da un esame d'ufficio degli atti emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Pertanto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
E. 15 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 16 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 17 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 18 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4781/2021 Sentenza dell'8 novembre 2021 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), ed i figli C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), E._______, nata il (...), Macedonia del Nord, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 25 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. A._______ con la moglie B._______ ed i figli C._______, D._______ e E._______, di nazionalità macedone, etnia rom e lingua madre romanì (o romanes), hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 23 agosto 2021. B. B.a Il 1° settembre 2021 A._______ e la moglie B._______ sono stati sentiti nell'ambito di una prima audizione durante la quale la SEM ha loro posto questioni sulle generalità, in merito alla loro provenienza e circa il viaggio che li ha condotti in Svizzera. I coniugi sono stati sentiti in serbo-croato, lingua da entrambi dichiarata sufficientemente compresa e parlata per effettuare un'audizione. B.b Il 12 ottobre 2021 A._______ è stato sentito sui suoi motivi d'asilo. Anche questa audizione si è svolta in lingua serba. Nel corso della stessa egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di avere aiutato il suo amico E._______ nel carico e scarico di alcune merci il 31 agosto 2018. In tale occasione, l'amico avrebbe guardato all'interno dei pacchi che stavano scaricando per sapere che cosa contenessero ed avrebbe visto della droga. Essi avrebbero dunque deciso di abbandonare l'attività e sarebbero fuggiti in sella alla moto del richiedente. Fermi ad un semaforo, da un'auto accanto a loro si sarebbe sporta una persona la quale avrebbe accoltellato l'interessato ad una spalla. A._______ avrebbe, in seguito, sporto denuncia in polizia contro l'aggressore, A. S., personaggio legato alla mafia. La promessa della polizia di richiamarlo non avrebbe tuttavia avuto seguito. A seguito dell'accoltellamento, l'interessato avrebbe temuto per la propria incolumità e per quella della sua famiglia. Di conseguenza, avrebbe cercato protezione dal suo datore di lavoro il quale avrebbe messo a disposizione della famiglia un alloggio. Da quel momento essi sarebbero stati nascosti. Ad agosto 2021 l'avvocatessa del richiedente l'avrebbe informato che A. S., che nel frattempo era stato arrestato e condannato per altri crimini, sarebbe stato rilasciato. Il richiedente avrebbe, dunque, deciso di espatriare con la famiglia dal momento che la sua vita sarebbe stata in pericolo. L'aggressore avrebbe, infatti, continuato a proferire minacce nei suoi confronti. B.c B._______ è stata sentita sui motivi d'asilo in lingua serba il 14 ottobre 2021. Ella ha in sostanza confermato i motivi già esposti dal marito. B.d I richiedenti sono stati sottoposti a diverse visite mediche. A._______ è stato in cura medica per i disturbi del (...), per delle (...) e per adeguare la terapia per i suoi problemi di (...). Egli è inoltre stato sottoposto ad un consulto psichiatrico ove gli è stato diagnosticato un (...). B._______ è stata in cura per i problemi di (...) e le è inoltre stato estratto un dente. La bambina E._______ è pure stata visitata da un dentista. B.e Il 22 ottobre 2021 i richiedenti, per il tramite della loro rappresentante legale, hanno trasmesso il parere in merito alla bozza di decisione della SEM del 21 ottobre 2021. C. Con decisione del 25 ottobre 2021, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 40 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. L'autorità ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Macedonia del Nord come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. D. Il 29 ottobre 2021 gli interessati sono insorti contro la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un complemento istruttorio; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha rilevato che essendo la Macedonia del Nord stata designata dal Consiglio federale come Paese esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, si potrebbe dunque presumere che le autorità macedoni garantiscano protezione contro le persecuzioni non statali. Le forze dell'ordine avrebbero peraltro la capacità e la volontà di contrastare le minacce o gli attacchi da parte di terzi. Nella fattispecie, A._______ avrebbe fatto valere di aver subito delle persecuzioni da parte di terzi. Tuttavia, non sarebbe stato dimostrato che lo Stato macedone avrebbe rifiutato la protezione o non abbia avuto la capacità effettiva di intervenire. Per stessa ammissione del richiedente, egli non avrebbe cercato di portare avanti la denuncia contro A. S., mentre per quanto riguarda la richiesta di informazioni, dapprima egli avrebbe dichiarato di non essersi mai interessato, in seguito avrebbe invece affermato di essersi recato in polizia poche volte senza ottenere nulla. La SEM ha dunque ritenuto che il richiedente non avesse esaurito tutti i gradi di giudizio nel suo Paese, poiché non si sarebbe mai rivolto alla polizia di un altro luogo né tantomeno ad autorità superiori. Inoltre, egli non avrebbe neppure denunciato le successive minacce ricevute per interposta persona - la cui descrizione apparirebbe ad ogni modo lacunosa e priva di dettagli - il che dimostrerebbe una sorprendente mancanza di interesse e non parrebbe conciliabile con il comportamento di una persona che teme per la propria vita. Suddette minacce non ricadrebbero ad ogni modo in uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, per cui non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Nella fattispecie, la presunzione dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi non sarebbe pertanto confutata. 5.2 In sede ricorsuale gli insorgenti rilevano che nel loro Paese di origine non esisterebbe una protezione effettiva dalla persecuzione di terzi, essendo peraltro diffusa in modo capillare la corruzione di pubblici funzionari. Inoltre, durante la procedura vi sarebbe stata una violazione dei loro diritti in ordine alla lingua nella quale si sono svolte le audizioni. Sarebbe infatti possibile che alcune risposte sarebbero state influenzate dalla cattiva comprensione della lingua serba, essendo la loro lingua madre il macedone. 6. 6.1 Occorre innanzitutto determinare se vi sia effettivamente stata una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti a causa dello svolgimento delle audizioni in lingua serba e non nella loro lingua madre (il macedone). Tale censura formale va analizzata a titolo preliminare in quanto potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata. 6.2 Considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). Tale garanzia comprende in particolare il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti). 6.3 Conformemente all'art. 29 cpv. 1bis LAsi, se necessario, la SEM fa capo ad un interprete per lo svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo. Qualora, nel corso dell'audizione dovessero presentarsi dei problemi di comunicazione tra l'interprete ed il richiedente l'asilo, questi devono essere imperativamente menzionati nel verbale e, se del caso, l'audizione deve essere annullata. Il richiedente va sentito nuovamente in presenza di un altro interprete. In effetti, il richiedente ha il diritto di esprimersi in una lingua che conosce e delle importanti incomprensioni violerebbero il suo diritto di essere sentito (cfr. sentenza del Tribunale E-1444/2019 del 10 aprile 2019, pag. 4; SEM, Manuel asile et retour, articolo C6.2, L'audition sur les motifs d'asile, par. 2.2.3). 6.4 Orbene, nella fattispecie, pur essendo vero che le audizioni non si sono svolte nella lingua madre degli insorgenti, ma in lingua serba, non risultano esservi stati dei problemi di incomprensione così gravi da costituire una violazione del loro diritto di essere sentito. Essi, invero, hanno dichiarato nel corso dell'audizione sulle generalità che avevano conoscenze sufficienti della lingua serba da essere in grado di sostenere un'audizione sui motivi d'asilo in tale lingua (cfr. atti SEM 47/10, pag. 4 e 48/11, pag. 4). All'audizione sui motivi, ai coniugi è stato chiesto se capissero l'interprete ed entrambi hanno risposto affermativamente (cfr. atto SEM 72/17, D1; 75/12, D1 e D2). Gli stessi sono, altresì, stati informati di segnalare immediatamente se vi fossero state delle incomprensioni. Il funzionario incaricato ha nuovamente chiesto ad A._______ se egli comprendesse in maniera sufficiente l'interprete per poter sostenere l'audizione. Il ricorrente ha risposto nuovamente affermativamente (cfr. atto SEM 72/17, D49). 6.5 Alla luce di queste considerazioni, non vi è dunque modo di ritenere una violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti e la censura - peraltro fatta valere soltanto in sede ricorsuale e non già segnalata con il parere in merito alla bozza di decisione - appare quantomeno pretestuosa. 7. 7.1 È ora d'uopo determinare se i motivi d'asilo allegati dagli insorgenti sono rilevanti in materia d'asilo. 7.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 7.4 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 7.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.6 Altresì, il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). 8. 8.1 Nella fattispecie, A._______ ha allegato di essere stato accoltellato da A. S., un noto mafioso locale, e di avere poi in seguito ricevuto diverse minacce di morte. 8.2 Le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente d'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). 8.3 In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono dunque di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513, 520). 8.4 Tuttavia, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513, 521). Tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti. 9. 9.1 Nel caso in disamina, i ricorrenti sono cittadini di nazionalità macedone. Il Consiglio federale ha inserito la Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Allegato 2 all'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità macedoni (cfr. anche sentenze del Tribunale D-3694/2021 del 9 settembre 2021 consid. 8.1 e E-7115/2018 del 29 luglio 2020 consid. 6.2). 9.2 Inoltre, i ricorrenti non sono riusciti a confutare tale presunzione. Come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, essi non hanno dimostrato che lo Stato macedone abbia rifiutato di proteggerli o non abbia avuto la capacità effettiva di intervenire. Invero, il ricorrente ha dichiarato che malgrado la polizia non l'avesse chiamato, egli ha dapprima riferito di non averla più contattata poiché tanto non avrebbero potuto aiutarlo (cfr. atto SEM 72/17, D68-D70; D75-D79). L'aggressore, un noto mafioso della zona, avrebbe infatti avuto il controllo su tutto, anche sulla polizia. In un secondo tempo, egli ha invece dichiarato di essersi recato qualche volta dalla polizia per avere informazioni, ma non avrebbe ottenuto nulla (cfr. ibidem, D139-D142). Orbene, quand'anche si volesse tenere conto di queste ultime affermazioni, il comportamento dell'insorgente mal si concilia con quanto ci si aspetterebbe da una persona che teme per la propria vita, a maggior ragione se si considera il fatto che l'insorgente non ha neppure denunciato le successive minacce ricevute. Di conseguenza, è difficile ammettere la necessità di concedergli una protezione internazionale, per sua stessa natura sussidiaria. Quand'anche si volesse effettivamente considerare che la polizia locale non abbia dato seguito alla denuncia dell'insorgente, è d'uopo rilevare che egli non ha esaurito i gradi di giudizio nel suo Paese, non essendosi mai rivolto ad un'altra centrale di polizia o ad un'autorità superiore. Pertanto, l'ipotesi che le autorità non potessero o non volessero proteggere l'insorgente ed i suoi famigliari, rimane una mera convinzione non supportata da alcuna prova concreta. Altresì, il Tribunale rileva che dalle allegazioni del ricorrente risulta che il suo aggressore sia stato arrestato e condannato ad un periodo di detenzione per altri reati commessi. Ciò dimostra che le autorità macedoni hanno la volontà e la capacità di proseguire gli atti reprensibili anche nei confronti di A. S. 9.3 In seguito, il Tribunale rileva che l'aggressione di cui è stato vittima A._______, quandanche concretizzatasi così come narrato in sede di audizione, è irrilevante in materia d'asilo dal momento che non è riconducibile ad un motivo di persecuzione relazionato con la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche. Allo stesso modo, anche le susseguenti minacce ricevute non rientrano in uno dei motivi esaustivi dell'art. 3 LAsi, per il che, anche per questo motivo le stesse sono irrilevanti in materia d'asilo. 9.4 Per tutti questi motivi, la valutazione dell'autorità inferiore può essere tutelata. I ricorrenti non possono prevalersi di un rischio di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo. 9.5 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo va respinto e la decisione impugnata confermata. 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei richiedenti, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.2 Nel gravame, gli insorgenti ritengono che la situazione in Macedonia del Nord non sarebbe favorevole ad un loro rientro nel Paese nella dignità e nella sicurezza. 11. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 12. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 12.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 13. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 13.2 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 13.3 Nel caso in esame, visto che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso il loro Paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 14. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 14.2 Nel paese d'origine dei ricorrenti non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 14.3 Altresì, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Macedonia del Nord nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, 14.4 Inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile. 14.5 Nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che ciò non sia il caso. I ricorrenti non hanno inoltre preteso nel gravame di soffrire di problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria. Pertanto, neppure da un esame d'ufficio degli atti emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Pertanto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
15. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
16. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
18. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: