opencaselaw.ch

D-6763/2025

D-6763/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 4 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5 Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 12), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (id. e ricorso, pag. 5 segg.).

E. 6 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 7.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, entrambi i genitori hanno confermato di aver lasciato il Centro d'accoglienza in Grecia per recarsi in Svizzera il giorno dopo l'ottenimento dei documenti di viaggio. Il viaggio sarebbe stato finanziato dal fratello della moglie in Afghanistan. Entrambi hanno inoltre dichiarato che in Grecia le condizioni di vita erano molto difficili, non vi era sufficiente cibo e non era adatto ai bambini. Le autorità greche non avrebbero inoltre fornito informazioni sui diritti dopo la concessione della protezione internazionale e non avrebbero offerto assistenza per trovare un nuovo alloggio o un lavoro. I figli sarebbero inoltre stati registrati con date di nascita sbagliate, motivo per il quale al figlio più grande sarebbe stata rifiutata l'iscrizione a scuola in quanto risultava che il medesimo non avesse raggiunto l'età scolare. In merito allo stato di salute, hanno confermato di non avere problemi rilevanti e di stare bene.

E. 7.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo i ricorrenti a condizioni di vita disumane, né che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. La SEM ha rilevato che i ricorrenti avrebbero lasciato la Grecia pochi giorni dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza rivolgersi alle autorità greche per ottenere alloggio, sostegno o lavoro, e non vi sarebbero pertanto prove concrete che tali diritti sarebbero stati loro negati. In merito all'esigibilità, la SEM ha rilevato che la Grecia garantirebbe l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sociale, all'istruzione e all'alloggio secondo la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), nonché alle cure mediche tramite il sistema sanitario nazionale, compreso l'accesso a diversi programmi di sostegno. Che oltre a ciò, in Grecia vi sarebbero diverse organizzazioni caritatevoli alle quali i ricorrenti potrebbero chiedere un aiuto temporaneo. Pertanto, spetterebbe agli stessi far valere i propri diritti direttamente presso le autorità competenti, incluse eventuali vie legali, qualora dovessero riscontrare difficoltà. In merito ai figli, la SEM ha inoltre sottolineato che la permanenza dei ricorrenti in Svizzera sarebbe stata di pochi mesi, troppo breve per configurare uno sradicamento dal contesto sociale e scolastico dei figli tale da rendere inesigibile l'allontanamento, e che il trasferimento in Grecia avverrebbe come nucleo familiare, senza pregiudicare pertanto lo sviluppo dei minori. Infine, anche la situazione medica di tutta la famiglia non sarebbe ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione dei ricorrenti sul loro territorio.

E. 7.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti censurano la violazione del loro diritto di essere sentiti, contestando altresì l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM, sostenendo che il medesimo sia incompleto nonché inesatto in quanto non sarebbe stata presa in considerazione la vulnerabilità dei ricorrenti dovuta alla presenza dei tre figli piccoli, alla luce delle problematiche mediche di quest'ultimi. In particolare, essi sostengono che l'autorità inferiore avrebbe dovuto procedere ad ulteriori chiarimenti supplementari da parte delle autorità greche, richiedendo alle medesime una dichiarazione di garanzia formale la quale assicuri un accoglimento e presa a carico adeguata della famiglia, rispettando le esigenze fondamentali dei minori in ossequio al principio del superiore interesse dei minori previsto all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107). In assenza di tali garanzie, i ricorrenti sostengono che un rimpatrio in Grecia violerebbe l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), l'art 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta UE), nonché il principio di non-refoulement previsto all'art. 5 LAsi. Gli insorgenti contestano inoltre l'esecuzione dell'allontanamento, sostenendo che un eventuale loro rimpatrio in Grecia comporterebbe un rischio concreto di ritrovarsi in condizioni di vita degradanti e contrarie al diritto internazionale, privati del sostentamento minimo e di una vita dignitosa.

E. 8.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore in quanto avrebbe omesso di richiedere garanzie alle autorità greche in merito alla presa a carico adeguata dei ricorrenti una volta rimpatriati. Oltre a ciò, viene censurata la violazione del loro diritto di essere sentiti (cfr. supra, consid. 7.3).

E. 8.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 8.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per la persona interessata di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; e tra le tante la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 8.4 Dagli atti si evince come al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto conteneva già i mezzi di prova riguardanti lo stato di salute dei figli e del padre, dai quali non risultano problematiche mediche di rilievo (cfr. atti SEM 43/2, 49/2, 51/2, 53/2 e 54/2; cfr. anche infra, consid. 11.6). Tali atti medici sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore al momento della decisione impugnata, mentre per quanto concerne la moglie né al momento della decisione impugnata né al momento della presente sentenza risultano rapporti medici a suo nome versati agli atti. Non avendo inoltrato nulla in tal senso, si ritiene che la SEM non abbia omesso di tener in considerazione alcun rapporto medico (cfr. atto SEM 59/19 pt. II, pag. 8).

E. 8.5 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva inoltre sufficientemente motivata, considerata la (non) gravità delle problematiche mediche dei ricorrenti. Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute di tutta la famiglia risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-734/2024 del 1°luglio 2024 consid. 3.1). Ne discende che l'autorità inferiore non ha violato il principio inquisitorio.

E. 8.6 In seguito, per quanto attiene alla censura formale inerente ad un'asserita violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, si segnala che la stessa viene sollevata senza essere sufficientemente circostanziata. Avendo potuto i ricorrenti presentare un ricorso e fornire le proprie argomentazioni a proposito, anche tale censura formale va respinta in quanto infondata.

E. 8.7 Infine, alla luce dei considerandi che seguono (cfr. infra, consid. 10 segg.), non vi era alcuna necessità di richiedere garanzie alle autorità greche riguardo ad un'adeguata sistemazione dei ricorrenti una volta rimpatriati in Grecia.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 9.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU).

E. 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento.

E. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2).

E. 10.4 Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 (prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento), dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie con bambini vulnerabili, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi - inclusi la ricerca attiva di lavoro e di un alloggio, l'accesso a corsi di lingua, l'utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali disponibili, l'iscrizione dei figli a scuola - nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponibili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9).

E. 10.5.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2).

E. 10.5.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (...) marzo 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) marzo 2025 al (...) marzo 2028.

E. 10.5.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possono contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei loro diritti, essi potranno adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 10.5.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non si parte dal presupposto che essi saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, gli interessati hanno lasciato la Grecia il giorno dopo aver ottenuto i documenti di viaggio (cfr. atti SEM 34/7, D10 e 35/9, D11) e dunque senza essersi sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per costruirsi una vita in Grecia e garantirsi condizioni di esistenza durature. Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 CDF (cfr. infra, consid. 11; cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3).

E. 10.6 In conclusione, gli insorgenti non riescono a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili.

E. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza D-2590/2025 (prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento) il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di famiglie con bambini vulnerabili sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora i membri della famiglia non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9).

E. 11.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.5.3). Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali i ricorrenti potranno rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti.

E. 11.5 Nella fattispecie, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Senza ignorare il fatto che gli insorgenti possano vedersi confrontati con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, va segnatamente sottolineato che il marito dispone di pregressa esperienza lavorativa in Afghanistan, avendo lavorato come cuoco, meccanico e muratore (cfr. atto SEM 34/7, D25), mentre la moglie ha studiato all'Università a G._______ completando gli studi per diventare insegnante (cfr. atto SEM 35/9, D3); gli stessi potranno una volta rientrati in Grecia cercare un lavoro al fine di mantenere la propria famiglia. Infatti, poiché i ricorrenti dispongono di permessi di soggiorno validi, il mercato del lavoro greco risulta loro accessibile. Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia un giorno dopo l'ottenimento dei documenti di viaggio, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano (maggiori) sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e - come già menzionato - di lavoro, e rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza D-2590/2025 [prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento] consid. 9.8).

E. 11.6.1 Per quanto attiene allo stato di salute dei ricorrenti, si rileva che la moglie ha riferito in sede di colloquio di stare bene, ma di soffrire da molto tempo di un problema di pressione che le provoca talvolta mal di testa (cfr. atto SEM 35/9, D4), mentre il marito ha dichiarato di stare bene di salute, salvo sentirsi ogni tanto sotto pressione (cfr. atto SEM 34/7, D4, D5; cfr. anche atto SEM 49/2). Infine in merito ai figli si rileva che per E._______ non viene segnalata alcuna problematica medica (cfr. atto SEM 43/2). Per quanto concerne invece il figlio D._______, risulta unicamente che lo stesso fosse affetto da un'infezione virale con febbre ed eruzioni cutanee nel mese di giugno 2025. Infine, a C._______ sono stati diagnosticati unicamente problemi di natura dentale (cfr. atti SEM 51/2, 54/2 e 53/2). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, il figlio più grande dei ricorrenti è stato vaccinato in Grecia ed era in procinto di iniziare la scuola, se non fosse stato per il disguido riguardante l'erronea data di nascita con la quale è stato registrato (cfr. atto SEM 35/9, D46; cfr. anche atti SEM 37/1, 50/2). È pertanto lecito dedurre che pure i figli più piccoli potranno essere vaccinati ed iniziare la scuola una volta raggiunta l'età scolare.

E. 11.6.2 Alla luce delle diagnosi sopra esposte risulta chiaro che nemmeno lo stato di salute della famiglia non è ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, non presentando gli stessi nessuna problematica medica rilevante e considerato che, in ogni caso, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti.

E. 11.7 Ciò posto, i ricorrenti non sono riusciti a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 11.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia.

E. 13 Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge.

E. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 14.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6763/2025 Sentenza del 14 ottobre 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Lukas Müller; cancelliere Randy Mulangala. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati da Pietro Gerundino, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 28 agosto 2025. Fatti: A. A.a In data 17 aprile 2025 A.________ e B.________, coniugi ed entrambi cittadini afghani, insieme ai figli C.________, D.________ e E._______, anch'essi cittadini afghani, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Al momento del loro arrivo, i ricorrenti hanno consegnato all'autorità inferiore i seguenti documenti: originale del certificato di matrimonio, fotocopie della Taskara dei genitori e del certificato internazionale di vaccinazione del figlio C._______, originale dei permessi di soggiorno dei ricorrenti nonché gli originali dei titoli di viaggio greci dei ricorrenti. A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" del 24 aprile 2025 è risultato che i ricorrenti avessero già depositato domanda d'asilo in Grecia in data (...) gennaio 2025, e che in data (...) marzo 2025 avevano ricevuto protezione. A.c In data 25 aprile 2025 gli interessati hanno conferito procura alla rappresentanza legale della Regione (...). A.d In data 6 maggio 2025, gli insorgenti hanno entrambi sostenuto un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo. A.e Nella medesima data, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di ripresa a carico dei richiedenti in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) e dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo del 28 agosto 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). A.f In data 22 maggio 2025 i ricorrenti, per il tramite della loro rappresentante legale, hanno inoltrato alla SEM uno scritto intitolato "richiesta di rinuncia alla riammissione in Grecia", trasmettendo in allegato tre documenti inerenti ai tre figli denominati "Health card". A.g In data 5 giugno 2025 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammissione degli interessati, poiché è stato concesso loro lo statuto di rifugiato in data (...) marzo 2025 ed hanno ottenuto un permesso di soggiorno valido dal (...) marzo 2025 al (...) marzo 2028. A.h Il 28 agosto 2025 i richiedenti, per il tramite del loro rappresentante legale, hanno inoltrato il loro parere circa la bozza di decisione della SEM del 25 agosto 2025. A.i In corso di procedura gli interessati, in particolare i figli, sono stati sottoposti a diverse visite mediche. B. Con decisione datata 28 agosto 2025, notificata agli interessati il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso la Grecia, incaricando il cantone F.________ con l'esecuzione della misura. C. Con ricorso del 5 settembre 2025 (data d'entrata: 8 settembre 2025), gli interessati sono insorti dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM concludendo, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione; con contestuale richiesta processuale di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Ai sensi dell'art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

4. Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

5. Oggetto della procedura nel caso in disamina risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, con il ricorso gli insorgenti, seppure abbiano formalmente chiesto l'annullamento della decisione impugnata (cfr. ricorso, pag. 12), hanno al contempo domandato unicamente l'ammissione provvisoria in Svizzera (id. e ricorso, pag. 5 segg.).

6. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 7. 7.1 In sede di colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo, entrambi i genitori hanno confermato di aver lasciato il Centro d'accoglienza in Grecia per recarsi in Svizzera il giorno dopo l'ottenimento dei documenti di viaggio. Il viaggio sarebbe stato finanziato dal fratello della moglie in Afghanistan. Entrambi hanno inoltre dichiarato che in Grecia le condizioni di vita erano molto difficili, non vi era sufficiente cibo e non era adatto ai bambini. Le autorità greche non avrebbero inoltre fornito informazioni sui diritti dopo la concessione della protezione internazionale e non avrebbero offerto assistenza per trovare un nuovo alloggio o un lavoro. I figli sarebbero inoltre stati registrati con date di nascita sbagliate, motivo per il quale al figlio più grande sarebbe stata rifiutata l'iscrizione a scuola in quanto risultava che il medesimo non avesse raggiunto l'età scolare. In merito allo stato di salute, hanno confermato di non avere problemi rilevanti e di stare bene. 7.2 Nella sua analisi, la SEM ha valutato l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità dell'allontanamento, dagli atti non emergerebbero elementi sufficienti a ritenere che le autorità greche violerebbero il diritto internazionale, non garantendo la necessaria protezione o esponendo i ricorrenti a condizioni di vita disumane, né che essi potrebbero trovarsi in una situazione di emergenza esistenziale per circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria. La SEM ha rilevato che i ricorrenti avrebbero lasciato la Grecia pochi giorni dopo aver ottenuto la protezione internazionale, senza rivolgersi alle autorità greche per ottenere alloggio, sostegno o lavoro, e non vi sarebbero pertanto prove concrete che tali diritti sarebbero stati loro negati. In merito all'esigibilità, la SEM ha rilevato che la Grecia garantirebbe l'accesso al mercato del lavoro, all'assistenza sociale, all'istruzione e all'alloggio secondo la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011 [di seguito: direttiva qualificazione]), nonché alle cure mediche tramite il sistema sanitario nazionale, compreso l'accesso a diversi programmi di sostegno. Che oltre a ciò, in Grecia vi sarebbero diverse organizzazioni caritatevoli alle quali i ricorrenti potrebbero chiedere un aiuto temporaneo. Pertanto, spetterebbe agli stessi far valere i propri diritti direttamente presso le autorità competenti, incluse eventuali vie legali, qualora dovessero riscontrare difficoltà. In merito ai figli, la SEM ha inoltre sottolineato che la permanenza dei ricorrenti in Svizzera sarebbe stata di pochi mesi, troppo breve per configurare uno sradicamento dal contesto sociale e scolastico dei figli tale da rendere inesigibile l'allontanamento, e che il trasferimento in Grecia avverrebbe come nucleo familiare, senza pregiudicare pertanto lo sviluppo dei minori. Infine, anche la situazione medica di tutta la famiglia non sarebbe ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo le autorità elleniche consentito alla riammissione dei ricorrenti sul loro territorio. 7.3 In sede ricorsuale, gli insorgenti censurano la violazione del loro diritto di essere sentiti, contestando altresì l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dalla SEM, sostenendo che il medesimo sia incompleto nonché inesatto in quanto non sarebbe stata presa in considerazione la vulnerabilità dei ricorrenti dovuta alla presenza dei tre figli piccoli, alla luce delle problematiche mediche di quest'ultimi. In particolare, essi sostengono che l'autorità inferiore avrebbe dovuto procedere ad ulteriori chiarimenti supplementari da parte delle autorità greche, richiedendo alle medesime una dichiarazione di garanzia formale la quale assicuri un accoglimento e presa a carico adeguata della famiglia, rispettando le esigenze fondamentali dei minori in ossequio al principio del superiore interesse dei minori previsto all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107). In assenza di tali garanzie, i ricorrenti sostengono che un rimpatrio in Grecia violerebbe l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), l'art 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta UE), nonché il principio di non-refoulement previsto all'art. 5 LAsi. Gli insorgenti contestano inoltre l'esecuzione dell'allontanamento, sostenendo che un eventuale loro rimpatrio in Grecia comporterebbe un rischio concreto di ritrovarsi in condizioni di vita degradanti e contrarie al diritto internazionale, privati del sostentamento minimo e di una vita dignitosa. 8. 8.1 Nel caso in narrativa viene dapprima censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore in quanto avrebbe omesso di richiedere garanzie alle autorità greche in merito alla presa a carico adeguata dei ricorrenti una volta rimpatriati. Oltre a ciò, viene censurata la violazione del loro diritto di essere sentiti (cfr. supra, consid. 7.3). 8.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 8.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per la persona interessata di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; e tra le tante la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 8.4 Dagli atti si evince come al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto conteneva già i mezzi di prova riguardanti lo stato di salute dei figli e del padre, dai quali non risultano problematiche mediche di rilievo (cfr. atti SEM 43/2, 49/2, 51/2, 53/2 e 54/2; cfr. anche infra, consid. 11.6). Tali atti medici sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore al momento della decisione impugnata, mentre per quanto concerne la moglie né al momento della decisione impugnata né al momento della presente sentenza risultano rapporti medici a suo nome versati agli atti. Non avendo inoltrato nulla in tal senso, si ritiene che la SEM non abbia omesso di tener in considerazione alcun rapporto medico (cfr. atto SEM 59/19 pt. II, pag. 8). 8.5 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva inoltre sufficientemente motivata, considerata la (non) gravità delle problematiche mediche dei ricorrenti. Pertanto, al momento dell'emissione della decisione d'asilo, lo stato di salute di tutta la famiglia risultava sufficientemente acclarato (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-734/2024 del 1°luglio 2024 consid. 3.1). Ne discende che l'autorità inferiore non ha violato il principio inquisitorio. 8.6 In seguito, per quanto attiene alla censura formale inerente ad un'asserita violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, si segnala che la stessa viene sollevata senza essere sufficientemente circostanziata. Avendo potuto i ricorrenti presentare un ricorso e fornire le proprie argomentazioni a proposito, anche tale censura formale va respinta in quanto infondata. 8.7 Infine, alla luce dei considerandi che seguono (cfr. infra, consid. 10 segg.), non vi era alcuna necessità di richiedere garanzie alle autorità greche riguardo ad un'adeguata sistemazione dei ricorrenti una volta rimpatriati in Grecia. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale di regola lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando il ritorno della persona straniera nel Paese d'origine o nello Stato terzo comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (in particolare degli art. 5 cpv. 1 LAsi, art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv. rifugiati, RS 0.142.30], art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105], art. 3 CEDU). 10.2 Giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, i ricorrenti sono rinviati in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, compreso il principio di non-respingimento. 10.3 Con particolare riferimento alla situazione generale dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, il Tribunale nella sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 ha rilevato che si deve ammettere l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità unicamente in casi particolari, e meglio in presenza di indizi concreti circa il rischio di violazione di disposizioni di diritto internazionale obbligatorie (cfr. consid. 11.2). Nonostante sia stato rilevato un certo numero di carenze nel sistema di accoglienza greco (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 9), il Tribunale ha ritenuto che non vi è un rischio per ogni beneficiario di protezione internazionale - indipendentemente dalla situazione concreta - di trovarsi confrontato all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana o confrontato ad una pratica di discriminazione sistematica (cfr. sentenza di riferimento succitata consid. 11.2). 10.4 Il Tribunale ha recentemente ribadito questa conclusione nella sentenza D-2590/2025 dell'11 settembre 2025 (prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento), dopo aver condotto un'analisi aggiornata e approfondita della situazione dei beneficiari di protezione internazionale in Grecia, basata su una pluralità di fonti recenti, affidabili e pertinenti (cfr. consid. 8 e 9). In particolare, per le famiglie con bambini vulnerabili, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere considerata inammissibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora i membri della famiglia non siano riusciti a costruirsi un'esistenza dignitosa in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto sforzi concreti per integrarsi - inclusi la ricerca attiva di lavoro e di un alloggio, l'accesso a corsi di lingua, l'utilizzo dei servizi e delle prestazioni sociali disponibili, l'iscrizione dei figli a scuola - nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponibili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 10.5 10.5.1 Di seguito, occorre verificare se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Grecia e delle circostanze proprie agli insorgenti, vi siano delle serie ragioni di credere che essi sarebbero esposti al rischio reale di subire, come censurato in sede ricorsuale, un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale, in caso di un loro rinvio verso il succitato Paese, confutando la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2). 10.5.2 Nella fattispecie, i ricorrenti il (...) marzo 2025 hanno ottenuto lo statuto di rifugiati in Grecia e sono stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) marzo 2025 al (...) marzo 2028. 10.5.3 Al riguardo, occorre anzitutto evidenziare come gli interessati, quali beneficiari della protezione internazionale, possono contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. In caso di violazione dei loro diritti, essi potranno adire i tribunali greci e, in caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, pure in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 10.5.4 Per il resto, dalle tavole processuali non si evincono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio degli insorgenti in Grecia le loro prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU o ad altre disposizioni del diritto internazionale. Di conseguenza, e a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non si parte dal presupposto che essi saranno confrontati con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. Invero, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, gli interessati hanno lasciato la Grecia il giorno dopo aver ottenuto i documenti di viaggio (cfr. atti SEM 34/7, D10 e 35/9, D11) e dunque senza essersi sforzati a sufficienza e nella misura del possibile per costruirsi una vita in Grecia e garantirsi condizioni di esistenza durature. Infine, il trasferimento dei ricorrenti in Grecia non risulta nemmeno essere contrario all'interesse superiore dei fanciulli sancito dall'art. 3 CDF (cfr. infra, consid. 11; cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale E-4497/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 6.3.3.3). 10.6 In conclusione, gli insorgenti non riescono a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 10.2) e l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LstrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LstrI in combinato disposto con l'allegato 2 dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE; RS 142.281), l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile. Spetta ai richiedenti confutare tale presunzione legale che si applica, in linea di massima, anche alle persone vulnerabili. 11.3 Per quanto riguarda la Grecia, con la sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021, il Tribunale ha inoltre ritenuto di principio esigibile l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi (consid. 11.5.1). Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento di persone particolarmente vulnerabili è di principio inesigibile a meno che non vi siano circostanze particolarmente favorevoli sulla base delle quali si possa eccezionalmente presumere che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile (consid. 11.5.3). Con la sentenza D-2590/2025 (prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento) il Tribunale ha precisato che - nonostante il sostentamento e l'integrazione in Grecia restino gravati da numerosi ostacoli, in particolare per quanto riguarda la ricerca di un alloggio - l'esecuzione dell'allontanamento di famiglie con bambini vulnerabili sarà da considerarsi inesigibile, anche in assenza di elementi favorevoli, unicamente qualora i membri della famiglia non fossero riusciti a costruirsi un'esistenza ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi in Grecia. In tale contesto, devono rendere verosimile di aver compiuto invano sforzi concreti in tal senso nonché l'esaurimento di tutti i servizi disponili, statali e non (cfr. consid. 9.8, 9.9). 11.4 Nel caso in disamina, con riferimento alla giurisprudenza sopramenzionata, vi è modo di rilevare che le difficili condizioni presenti in Grecia (anche) per le persone beneficiarie di protezione internazionale non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. In questo contesto è bene sottolineare che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione; è quindi responsabilità degli insorgenti rivendicare i diritti che spettano loro direttamente presso le autorità di detto Paese (cfr. anche supra consid. 10.5.3). Quali rifugiati riconosciuti essi hanno infatti diritto ad essere trattati in modo equivalente ai cittadini greci segnatamente in relazione all'accesso all'occupazione, all'istruzione e all'assistenza sociale e sanitaria (cfr. in particolare gli art. 26, art. 27, art. 29 e art. 30 in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 2 direttiva qualificazione). Inoltre, vi sono attualmente diversi programmi ed organizzazioni alle quali i ricorrenti potranno rivolgersi per ricevere (ulteriore) assistenza in tali ambiti. 11.5 Nella fattispecie, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Senza ignorare il fatto che gli insorgenti possano vedersi confrontati con certe difficoltà iniziali dopo il rientro in Grecia, va segnatamente sottolineato che il marito dispone di pregressa esperienza lavorativa in Afghanistan, avendo lavorato come cuoco, meccanico e muratore (cfr. atto SEM 34/7, D25), mentre la moglie ha studiato all'Università a G._______ completando gli studi per diventare insegnante (cfr. atto SEM 35/9, D3); gli stessi potranno una volta rientrati in Grecia cercare un lavoro al fine di mantenere la propria famiglia. Infatti, poiché i ricorrenti dispongono di permessi di soggiorno validi, il mercato del lavoro greco risulta loro accessibile. Nella fattispecie, avendo lasciato la Grecia un giorno dopo l'ottenimento dei documenti di viaggio, gli insorgenti non hanno reso verosimile il rischio concreto di un'emergenza esistenziale in caso di rinvio in tale Paese. Ci si può attendere senz'altro, come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia, che essi compiano (maggiori) sforzi d'integrazione, segnatamente tramite corsi di lingua, la ricerca attiva di un alloggio e - come già menzionato - di lavoro, e rivolgendosi alle autorità competenti (cfr. sentenza D-2590/2025 [prevista per la pubblicazione come sentenza di riferimento] consid. 9.8). 11.6 11.6.1 Per quanto attiene allo stato di salute dei ricorrenti, si rileva che la moglie ha riferito in sede di colloquio di stare bene, ma di soffrire da molto tempo di un problema di pressione che le provoca talvolta mal di testa (cfr. atto SEM 35/9, D4), mentre il marito ha dichiarato di stare bene di salute, salvo sentirsi ogni tanto sotto pressione (cfr. atto SEM 34/7, D4, D5; cfr. anche atto SEM 49/2). Infine in merito ai figli si rileva che per E._______ non viene segnalata alcuna problematica medica (cfr. atto SEM 43/2). Per quanto concerne invece il figlio D._______, risulta unicamente che lo stesso fosse affetto da un'infezione virale con febbre ed eruzioni cutanee nel mese di giugno 2025. Infine, a C._______ sono stati diagnosticati unicamente problemi di natura dentale (cfr. atti SEM 51/2, 54/2 e 53/2). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, il figlio più grande dei ricorrenti è stato vaccinato in Grecia ed era in procinto di iniziare la scuola, se non fosse stato per il disguido riguardante l'erronea data di nascita con la quale è stato registrato (cfr. atto SEM 35/9, D46; cfr. anche atti SEM 37/1, 50/2). È pertanto lecito dedurre che pure i figli più piccoli potranno essere vaccinati ed iniziare la scuola una volta raggiunta l'età scolare. 11.6.2 Alla luce delle diagnosi sopra esposte risulta chiaro che nemmeno lo stato di salute della famiglia non è ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, non presentando gli stessi nessuna problematica medica rilevante e considerato che, in ogni caso, la Grecia dispone di strutture mediche sufficienti. 11.7 Ciò posto, i ricorrenti non sono riusciti a confutare la presunzione legale sopra menzionata (cfr. supra, consid. 11.2). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione dei ricorrenti, i quali dispongono di un permesso di soggiorno valido in Grecia. 13. Alla luce di quanto precede, risulta che la decisione impugnata non viola il diritto federale e non è censurabile per un altro motivo previsto dalla legge. 14. 14.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo delle spese processuali è divenuta senza oggetto. 14.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 14.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: Il cancelliere: Giulia Marelli Randy Mulangala Data di spedizione: