Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. Il (…) ottobre 2016 l’interessato, asserito cittadino srilankese, ha deposi- tato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). B. Il richiedente asilo è stato sentito nell’ambito di un verbale sulle generalità in data (…) ottobre 2016 (cfr. atto A5/12; di seguito: verbale 1), allorché il (…) marzo 2018 rispettivamente il (…) maggio 2021 ha svolto un’audi- zione relativa in particolare i suoi motivi d’asilo (cfr. atto A11/31; di seguito: verbale 2). Durante i medesimi colloqui l’interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato a B._______ (sita nell’omonimo di- stretto, nella Provincia del […] dello Sri Lanka) e di avervi vissuto sino al (…), trasferendosi poi fino al (…) a C._______. Nel (…) egli sarebbe stato detenuto per un periodo dalle autorità del suo Paese d’origine, in quanto sospettato di avere dei legami con le LTTE (acronimo in inglese per: “Libe- ration Tigers of Tamil Eelam”). Grazie anche all’interessamento del (…) (di seguito: […]), egli sarebbe stato liberato, in mancanza di prove, senza con- dizioni. In seguito avrebbe abitato sino al (…) a D._______ (ubicata nell’omonimo distretto, nella Provincia […] dello Sri Lanka), ove avrebbe anche incontrato e sposato la moglie nel (…) del (…). In seguito, poiché la situazione nel Paese si sarebbe modificata, avrebbe fatto rientro a B._______ presso l’abitazione paterna. Nella (…) di B._______ avrebbe intrapreso l’attività lavorativa quale (…) e come (…), nel (…) appartenente al (…), che si occupa della (…). Nel (…), durante una manifestazione di protesta organizzata dopo (…) nei pressi del domicilio famigliare, un gruppo di partecipanti si sarebbe rifugiato nella casa paterna allorché i mi- litari avrebbero aperto il fuoco contro i manifestanti. Alcuni militari e poli- ziotti sarebbero stati colpiti dai loro stessi lacrimogeni, ed avrebbero chie- sto alla sua famiglia dell’acqua per potersi lavare il viso, ciò che loro avreb- bero ottemperato. Mentre gli stessi stavano compiendo le abluzioni, uno dei manifestanti che aveva trovato riparo presso la loro abitazione, si sa- rebbe affacciato dalla porta principale e, vistolo, i militari avrebbero com- preso che loro ospitavano dei manifestanti ed avrebbero fatto uscire, pic- chiato ed arrestato (…) di questi ultimi. I restanti partecipanti alla manife- stazione che avrebbero trovato riparo al loro domicilio, onde evitare la cat- tura, sarebbero stati fatti uscire dalla sua famiglia dalla porta sul retro della casa. Nel mentre, un gruppo di militari avrebbe fatto irruzione nel loro do- micilio ed avrebbero picchiato l’interessato ed alcuni suoi famigliari ed in
D-6352/2019 Pagina 3 seguito perquisito la casa. Osservando le molte biciclette e motoveicoli par- cheggiate nell’abitazione, i membri delle autorità avrebbero richiesto spie- gazioni delle stesse, e loro avrebbero risposto che si trattava delle loro e di quelle dei manifestanti. I poliziotti avrebbero chiesto loro di presentarsi il giorno (…) al posto di polizia di B._______, ciò che l’interessato assieme ai due fratelli minori ed al padre avrebbero ottemperato, e nell’ambito del quale avrebbero spiegato ciò che sarebbe avvenuto il giorno precedente. Il giorno successivo, degli agenti del TID (acronimo in inglese per: “Terrorist Investigation Department”) si sarebbero presentati alla casa paterna con i (…) manifestanti arrestati ed avrebbero chiesto a questi ultimi se conosces- sero la sua famiglia, ottenendone una risposta negativa. I membri del TID avrebbero intimato loro di presentarsi nell’ufficio del TID a B._______, ove avrebbero dichiarato di non aver nulla a che vedere con la manifestazione. Si sarebbero dovuti presentare per (…) volte per essere interrogati presso gli uffici del TID, ove li avrebbero malmenati, ed accusati di aver organiz- zato la manifestazione nonché di voler ricreare le LTTE. L’interessato ed il fratello sarebbero stati incolpati di avere dei legami con le LTTE a causa del loro trascorso detentivo nel (…). Essi si sarebbero rifiutati di sottoscri- vere dei documenti che avrebbero sostanziato le accuse a loro rivolte. Dopo l’ultimo interrogatorio, che sarebbe avvenuto nel (…) del (…), egli avrebbe riparato per timore nuovamente a D._______ presso la moglie, dove avrebbe vissuto per (…) indisturbato. (…) dopo tale ultimo interroga- torio, degli agenti del TID si sarebbero presentati al domicilio paterno chie- dendo di lui e dei fratelli, al che il padre avrebbe risposto che si sarebbero recati a C._______ a cercare delle (…). Avrebbero pertanto riconvocato ed interrogato nuovamente il padre, anche richiedendo ai (…) manifestanti ar- restati se conoscevano quest’ultimo. In seguito nessuno si sarebbe più pre- sentato al domicilio paterno alla loro ricerca. Nel (…) un suo cugino (…) sarebbe rimasto ucciso in un incidente della circolazione a B._______, che l’interessato sospetta fosse stato provocato intenzionalmente da membri del TID. Il (…), il richiedente sarebbe espatriato dallo Sri Lanka dall’aero- porto di C._______, per via aerea, verso la E._______, con scalo in F._______. Da lì, avrebbe in seguito proseguito fino in Svizzera, dapprima a bordo di un’imbarcazione e poi con una vettura. Dopo il suo espatrio, dai genitori avrebbe appreso che degli agenti del TID si sarebbero presentati alcune volte presso il loro domicilio, chiedendo di lui e dei fratelli e dicendo che si dovevano presentare presso i loro uffici al loro ritorno. A sostegno delle sue allegazioni, il richiedente ha presentato: la sua carta d’identità originale (cfr. atto A17, mezzo di prova n. 1; cfr. anche verbale 2, D7, pag. 2 seg.); l’attestazione di detenzione del (…) del (…) con busta (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 1); due pagine del giornale G._______ del (…)
D-6352/2019 Pagina 4 in lingua straniera (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 2; cfr. anche verbale 2, D21 seg., pag. 4); un CD (il cui contenuto è stato trasposto in una pennetta USB contenente un filmato [cfr. atto A12, mezzo di prova n. 3]); la tradu- zione in inglese del certificato di morte del cugino (…) (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 4; cfr. anche verbale 2, D36 segg., pag. 5 seg.); il certificato di decesso del cugino (…) in lingua straniera con traduzione in inglese (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 5; cfr. anche verbale 2, D41, pag. 6); copia della documentazione attestante la proprietà della casa paterna in lingua straniera (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 6; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 21); la carta di famiglia (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 7; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 21); la carta d’elettore dell’interessato (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 8; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 21 seg.); la dichiara- zione del pastore della chiesa (…) a B._______ in lingua inglese del (…) (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 9; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 22); due fotografie che rappresenterebbero il portone d’entrata della casa pa- terna (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 10, doc. 11-12; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 22); fotografie rappresentanti membri famigliari dell’interessato (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 10, doc. 13–20; cfr. anche verbale 2, D172 seg., pag. 22); la copia certificata conforme all’originale del certificato di nascita del figlio dell’interessato H._______ (cfr. atto A12, mezzo di prova
n. 11; cfr. anche verbale 2, D173, pag. 22); nonché copia della registra- zione del matrimonio dell’interessato (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 12). C. Con decisione del 30 ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando nel contempo il suo al- lontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Per il tramite del plico raccomandato del 2 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto avverso la succitata decisione al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando a titolo principale l’annullamento del provvedimento impugnato ed il riconosci- mento della qualità di rifugiato. A titolo subordinato, ha chiesto che la deci- sione della SEM sia annullata e che egli venga ammesso provvisoriamente su suolo elvetico. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Per mezzo della decisione incidentale del 4 dicembre 2019, il giudice dell’istruzione ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a
D-6352/2019 Pagina 5 conclusione della procedura, invitandolo parimenti a versare un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.– entro il 19 dicem- bre 2019. Il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l’anticipo richiesto il 12 dicem- bre 2019 (cfr. risultanze processuali). F. F.a Con scritto del 30 novembre 2020, il ricorrente ha prodotto quali ulte- riori mezzi di prova due scritti non datati. Il primo è una dichiarazione ma- noscritta in lingua straniera con traduzione in inglese del (…) di B._______ (rubricata dal ricorrente sub doc. C); mentre che il secondo trattasi di una dichiarazione in inglese sottoscritta dal sedicente (…), (…) I._______ (ru- bricata dall’insorgente sub doc. D). A mente del ricorrente, le stesse con- fermerebbero che la sua vita sarebbe gravemente in pericolo nel caso di un rientro in patria, in quanto egli sarebbe nel mirino del TID e prima del suo espatrio sarebbe stato oggetto di gravi sevizie. F.b Ad ulteriore riprova di quanto sopra, tramite un ulteriore scritto sponta- neo del 21 dicembre 2020, l’insorgente, oltre che annettere nuovamente la dichiarazione in copia del (…) del (…) attestante il periodo di detenzione (cfr. sub doc. E), già prodotta in originale dinnanzi all’autorità inferiore (cfr. supra lett. B), ha allegato altra documentazione, e meglio: la traduzione in italiano della dichiarazione già trasmessa del (…) di B._______ (cfr. sub doc. F); la traduzione in italiano della dichiarazione già inviata del (…) I._______ (cfr. sub doc. G); la dichiarazione datata (…) e relativa tradu- zione in inglese (cfr. sub doc. H); la dichiarazione datata (…) e relativa tra- duzione in inglese, concernente l’incidente che sarebbe avvenuto al cugino il (…) (cfr. sub doc. I); nonché la dichiarazione del padre (recte: madre) del ricorrente e relativa traduzione in inglese del (…) (cfr. sub doc. J). G. Con risposta al ricorso datata 21 dicembre 2020 e completata, su invito del Tribunale con ordinanza del 31 dicembre 2020, l’11 gennaio 2021; pren- dendo dapprima posizione su alcuni punti sollevati nello stesso, la SEM ha chiesto il respingimento del gravame, riconfermandosi per il resto nei con- siderandi esposti nella decisione avversata. H. Tramite la sua replica dell’11 febbraio 2021, il ricorrente si è attardato sulla contestazione delle asserzioni dell’autorità inferiore riguardo all’attendibilità dei documenti presentati.
D-6352/2019 Pagina 6 I. Per mezzo della sua duplica del 25 febbraio 2021, l’autorità pregressa ha sostanzialmente ribadito la sua posizione. J. Da ultimo, il 17 marzo 2021, il ricorrente ha inoltrato la sua triplica. Quest’ultima è stata trasmessa dal Tribunale per conoscenza alla SEM con ordinanza del 19 marzo 2021, dove si è pure decretata la chiusura di prin- cipio dello scambio di scritti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transi- torie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rino- minata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1–4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-6352/2019 Pagina 7 I requisitivi relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nel suo provvedimento, l’autorità resistente ha in primo luogo denotato come i tre interrogatori del TID non sarebbero stati resi verosimili dall’in- sorgente. Invero, in particolare riguardo all’ultimo interrogatorio che sa- rebbe durato (…) ore, le sue dichiarazioni sarebbero state vaghe e poco particolareggiate per risultare credibili. Altresì, nell’audizione sui motivi d’asilo egli non avrebbe più citato l’evenienza che durante tali colloqui sa- rebbe stato picchiato, allorché invece è quanto avrebbe asserito nel corso dell’audizione sulle generalità, circostanza che ne avvalorerebbe ancor di più l’inverosimiglianza delle sue dichiarazioni in merito. In secondo luogo, la tesi esposta dall’insorgente in merito al fatto che la morte del cugino sia imputabile al TID, poiché il veicolo che avrebbe investito il medesimo sa- rebbe stato (…), secondo la presunta testimonianza di persone presenti sul luogo dei fatti, non potrebbe essere seguita. Tale ragionamento, si fon- derebbe difatti su mere allegazioni di parte, non supportante da alcun ele- mento concreto. Inoltre, il ricorrente non avrebbe comunque saputo sostan- ziare dei collegamenti tra il decesso del cugino e le ragioni che l’avrebbero indotto all’espatrio ed a chiedere l’asilo in Svizzera. L’insorgente non avrebbe neppure reso verosimile che nel suo Paese le autorità sospettino o lo accusino di avere dei legami con le LTTE, poiché le sue dichiarazioni sarebbero fondate unicamente su delle supposizioni molto fragili e non cir- costanziate. Invero, dopo il suo arresto nel (…), egli non avrebbe riscon- trato più alcuna problematica con le autorità srilankesi, e questo sino al giorno della manifestazione, ove però non è mai stato accusato formal- mente. Anche il padre, rimasto in patria, non sarebbe più stato arrestato od accusato. Altresì, da sue stesse allegazioni, l’insorgente non sarebbe mai stato attivo politicamente nel suo Paese d’origine. Da ultimo, la SEM ha
D-6352/2019 Pagina 8 constatato che il ricorrente non sarebbe stato coerente nelle sue dichiara- zioni circa la tempistica trascorsa dalla manifestazione al suo trasferimento a D._______. In conclusione, l’autorità sindacata ha quindi ritenuto come le dichiarazioni dell’interessato non fossero verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Dal profilo dell’esecuzione, l’autorità inferiore ha ritenuto l’allontanamento dell’insorgente ammissibile – in particolare, dagli atti, non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di ritorno in Sri Lanka, l’interessato rischie- rebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall’art. 3 CEDU – esigibile, sia dal punto di vista della situazione del Paese d’origine che da quello personale, e possibile.
E. 3.2 Dal canto suo, nel ricorso, l’insorgente ritiene dal lato formale come la SEM non gli avrebbe dato la possibilità di esprimersi prima dell’emana- zione della decisione avversata, violando di conseguenza il suo diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Dal profilo materiale, l’interessato contesta dapprima che la descrizione degli interro- gatori da lui adempiuta nel corso delle audizioni sia stata vaga. Aggiunge inoltre in merito come gli appartenenti al TID presenti avrebbero insistito in modo particolare per conoscere dove si trovassero gli altri membri delle LTTE ed allorché loro rispondevano che non avrebbero fatto parte della medesima organizzazione, sarebbero stati picchiati ed in seguito nuova- mente interrogati. Dinamica che, ad avviso degli affiliati del TID, avrebbe indotto gli stessi interrogati a parlare. Il ricorrente ha inoltre sottolineato come anche nel verbale inerente i suoi motivi d’asilo egli avrebbe indicato, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM, di essere stato picchiato nel corso dei suoi interrogatori. Peraltro, poiché egli avrebbe subito delle vio- lenze, ciò avrebbe avuto un impatto diretto sul contenuto delle dichiarazioni rese, come sarebbe riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. Infatti, trat- tandosi di traumi importanti, non si potrebbe pretendere che egli li esterni con facilità, in quanto ogni volta rivivrebbe tali momenti terribili. A mente del ricorrente, sussisterebbe nel suo caso un giustificato timore di essere per- seguitato nuovamente dalle autorità srilankesi in caso di un suo ritorno in patria. In un passo successivo, il ricorrente sostiene inoltre come la tesi secondo la quale la morte del cugino sia imputabile al TID, poiché il veicolo che avrebbe investito il cugino sarebbe stato (…), sia da ritenere verosi- mile, al contrario di quanto rimarcato nella decisione avversata. In propo- sito, egli ha addotto che si impegnerà a produrre delle dichiarazioni che confermerebbero quanto descritto. Proseguendo, l’insorgente asserisce come il TID lo accuserebbe di avere dei legami stretti con le LTTE, e per
D-6352/2019 Pagina 9 questo lo avrebbero continuato a cercare presso il domicilio famigliare a B._______ anche dopo la sua partenza, ciò che verrà confermato con di- chiarazioni di parenti e vicini che intende produrre in causa. Le continue persecuzioni rivolte dal TID verso il ricorrente sarebbero quindi ascrivibili in modo centrale alla sua appartenenza politica. L’interessato ritiene inoltre di essere stato coerente nelle dichiarazioni rese in merito al lasso di tempo trascorso tra la manifestazione ed il trasferimento a D._______, in quanto avrebbe sempre asserito essere avvenuto dopo la manifestazione, confer- mando trattarsi di un periodo di (…) o (…). Peraltro tra le due audizioni sarebbero trascorsi quasi due anni, ciò che avrebbe reso più difficoltoso ricostruire tale circostanza. Ad ogni modo, egli non comprenderebbe per quale motivo, a mente della SEM, il momento della partenza verso D._______ sarebbe di fondamentale importanza. In ogni caso, il ricorrente rileva come il suo allontanamento non possa es- sere eseguito, in quanto inammissibile. Invero, le violenze che egli avrebbe subito in patria renderebbero applicabile al suo caso l’art. 5 cpv. 1 LAsi. Altresì, in caso di rimpatrio, egli rischierebbe di subire nuovamente perse- cuzioni da parte del TID, a causa della sua presunta appartenenza alle LTTE. La SEM avrebbe sorvolato completamente su tale aspetto, che avrebbe invece un ruolo fondamentale nell’esame dell’ammissibilità dell’al- lontanamento dell’insorgente. Infine egli sottolinea di essersi integrato su suolo elvetico, essendovi presente da oltre (…) anni. Pertanto egli si trove- rebbe in gravi difficoltà in caso di rientro nel suo paese d’origine.
E. 3.3 Nella sua risposta, l’autorità inferiore denota dapprima come né dalle audizioni, né dagli atti risulterebbe che l’insorgente abbia vissuto dei traumi così come allegato nel ricorso. Altresì, riguardo al supposto coinvolgimento del TID nell’incidente della circolazione che avrebbe investito il cugino dell’insorgente, nel gravame non verrebbe fornita alcuna delucidazione supplementare atta a fondarlo. A tal proposito, inoltre, nessuno dei mezzi di prova prodotti con lo scritto del 30 novembre 2020 supporterebbe tale tesi. Sorprenderebbe inoltre l’asserzione della rappresentante legale pre- sente nel ricorso, ove ha addotto che l’appartenenza politica dell’insor- gente sarebbe il problema centrale delle continue persecuzioni del mede- simo, in quanto nel corso delle audizioni lo stesso avrebbe dichiarato per ben due volte di non aver mai svolto attività politiche in patria, né che sa- rebbe membro di un partito o schierato in favore di uno di essi. Prose- guendo nell’analisi, la SEM rileva come le asserzioni rilasciate dall’insor- gente relative alla sua fuga sarebbe invero essenziali per stabilire la vero- simiglianza del nesso causale temporale tra la presunta persecuzione e l’espatrio. Apparirebbe poco credibile che il ricorrente, il quale temerebbe
D-6352/2019 Pagina 10 la stessa sorte toccata al cugino in caso di rientro in Sri Lanka, abbia aspet- tato quasi (…) dopo la morte di suo cugino nonché l’ultimo interrogatorio del TID prima di espatriare. Per quanto attiene poi le dichiarazioni presen- tate quali mezzi di prova con lo scritto del 30 novembre 2020, il contenuto delle stesse si limiterebbe ad assunti generici, vaghi e non circostanziati e pertanto rappresenterebbero delle mere allegazioni di parte, inverosimili. Ad uguale conclusione la SEM giunge concernente i mezzi di prova pre- sentati dal ricorrente con scritto del 21 dicembre 2020. Infine, poiché l’inte- ressato avrebbe avuto la possibilità di esprimersi nel corso di due audizioni prima della notificazione della decisione avversata, non risulterebbe chiaro all’autorità pregressa, in che modo il diritto di essere sentito dell’insorgente sarebbe stato violato.
E. 3.4 Con la sua replica, il ricorrente censura dapprima quanto sostenuto dalla SEM in relazione ai mezzi di prova presentati. Invero, sia l’attestato di detenzione del (…), che i documenti prodotti sub doc. F e doc. G, sareb- bero stati stilati il primo da un’organizzazione indipendente ed imparziale ed i secondi da persone agenti nella loro veste ufficiale e non legate all’in- sorgente. Pertanto tali documenti non potrebbero essere ritenuti di parte, come invece concluso dalla SEM. Per quanto attiene poi i documenti da doc. H a doc. J, gli stessi si limiterebbero a riportare delle testimonianze dirette di quanto sarebbe occorso all’interessato e dei rischi che egli corre- rebbe in caso di rimpatrio. Alla luce di tali elementi, la rappresentante legale osserva come ritenere che tutta la documentazione prodotta sia di parte e quindi inattendibile sarebbe scorretto. Ciò in quanto porrebbe l’insorgente in una posizione di dimostrazione dei suoi asserti impossibile. Al contrario di quanto ritenuto dalla SEM, i documenti prodotti attesterebbero inequivo- cabilmente dei rischi che l’insorgente correrebbe in caso di rimpatrio da parte del TID.
E. 3.5 L’autorità resistente, per il tramite della sua duplica, osserva in primo luogo come il contenuto dell’attestato del (…), non sarebbe in alcun modo atto a rendere verosimili le asserzioni fornite dal ricorrente a sostegno dei suoi motivi d’espatrio, avvenuto ben (…) anni dopo la detenzione subita nel (…). Oltretutto, come da lui dichiarato, nel (…) sarebbe stato rilasciato per mancanza di prove, e ciò sosterrebbe l’assenza di un nesso causale tra la succitata detenzione e la partenza dal Paese d’origine avvenuta nel (…). In secondo luogo, la SEM ribadisce l’inconsistenza dei mezzi di prova pro- dotti in fase ricorsuale dall’insorgente. Fra l’altro egli avrebbe avuto ampio e libero modo di esprimersi nel corso delle audizioni da lui sostenute. A differenza quindi di quanto asserito dal ricorrente, non sarebbe l’inattendi- bilità dei mezzi di prova che avrebbe fondato la decisione negativa, bensì
D-6352/2019 Pagina 11 le dichiarazioni rese da quest’ultimo, che sono state ritenute dall’autorità inferiore vaghe, non sostanziate e contraddittorie.
E. 3.6 Infine nelle osservazioni di triplica, l’insorgente riafferma che la docu- mentazione prodotta permetterebbe di supportare e confermare le dichia- razioni da lui rese nel corso di procedura in relazione al fatto di essere nel mirino del TID.
E. 4.1 A titolo preliminare, occorre pronunciarsi sulla censura formale del ri- corrente circa la pretesa violazione del suo diritto di essere sentito secondo l’art. 29 cpv. 2 Cost. da parte dell’autorità sindacata, poiché potrebbe con- durre alla cassazione della stessa (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5).
E. 4.2 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere con- cessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera effi- cace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esem- plificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constata- zione dei fatti. Il diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l’autorità inte- ressata intende fondarsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione progettata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori rife- rimenti menzionati; DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l’autorità non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragio- namento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è prevalsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito,
D-6352/2019 Pagina 12 implica di dare all’interessato la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati).
E. 4.3 Nella fattispecie, l’insorgente ha potuto esprimersi, nel corso delle au- dizioni svolte dall’autorità inferiore, riguardo tutti i punti significativi relativi alla sua domanda d’asilo, esponendo anche le sue considerazioni in merito alle questioni contestategli dall’autorità inferiore. Inoltre, né durante la pro- cedura istruttoria dinnanzi all’autorità sindacata, né nel provvedimento im- pugnato, v’è stato il concretizzarsi di norme legali impensabili ed impreviste per il ricorrente. Dunque, anche considerando la giurisprudenza sopra re- ferenziata, l’insorgente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l’autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporgli, anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. Peraltro l’insorgente ha potuto, con piena cognizione di causa, impugnare la deci- sione avversata dinanzi allo scrivente Tribunale, che in merito alla verosi- miglianza ed alla rilevanza dei motivi d’asilo del ricorrente ha pieno potere d’apprezzamento. In tal senso, anche fosse ritenuta una violazione del di- ritto di essere sentito del predetto, la stessa risulterebbe essere stata sa- nata in questa sede (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale D-6151/2018 del 31 luglio 2020 consid. 3.2 e 3.3). Ne discende che la censura formale risulta malfondata e deve quindi es- sere respinta.
E. 5 Venendo ora al merito, occorre dapprima analizzare se, come allegato dall’insorgente, egli ha reso verosimili i suoi motivi d’asilo.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
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E. 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì ne- cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre- cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora- zione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’au- torità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune afferma- zioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5.3 Nella presente disamina il Tribunale ritiene, anche volendo considerare le giustificazioni addotte nell’ambito della procedura ricorsuale dall’insor- gente, che le dichiarazioni rese da quest’ultimo lascino effettivamente sor- gere legittimi dubbi quanto alla credibilità degli eventi che lo avrebbero spinto alla partenza dal suo paese d’origine, in quanto caratterizzate da elementi incongruenti, generici, illogici e poco plausibili.
E. 5.3.1 Anzitutto, la dinamica di come e quanti manifestanti sarebbero stati visti ed arrestati da parte dei militari e poliziotti presso il suo domicilio, non appare essere combaciante nelle versioni rese dall’insorgente nelle due audizioni. Se difatti nella prima audizione egli ha riportato che gli apparte- nenti alle autorità srilankesi avrebbero fatto uscire dalla loro casa i giovani
D-6352/2019 Pagina 14 e li avrebbero picchiati, allorché lui ed i suoi famigliari avrebbero portato ai primi dell’acqua per lavarsi il viso; alcuni sarebbero stati portati via e lui e suoi famigliari sarebbero stati picchiati (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Nel corso della seconda audizione egli ha invece sostenuto dapprima che soltanto dopo che un manifestante si sarebbe affacciato dalla porta di casa, i militari avrebbero compreso che loro ospitavano delle persone e che avrebbero fatto uscire tutti dalla casa e cominciato a batterli (cfr. verbale 2, D90, pag. 11), e poco più avanti invece affermando trattarsi in realtà di sol- tanto (…) dei manifestanti che sarebbero stati visti e fatti uscire dagli agenti presenti, mentre che gli altri sarebbero stati fatti uscire dalla porta sul retro della casa (cfr. verbale 2, D90, pag. 11). È soltanto poi alla rilettura, che il ricorrente ha corretto le prime affermazioni rese, sostenendo trattarsi in realtà di solamente (…) persone, e non tutti, che sarebbero state fatte uscire fuori e che gli agenti avrebbero picchiato (cfr. verbale 2, D90, pag. 11). Tuttavia, anche di come si sarebbe svolto l’arresto di tali (…) ma- nifestanti, appare essere incoerente, in quanto poco dopo l’insorgente ha affermato che sono state queste (…) persone ad uscire spontaneamente dall’abitazione – quindi non fatte uscire dagli agenti come nelle dichiara- zioni sino ad allora rese – e addirittura alla (…) i militari avrebbero posto un quesito, prima di trascinarle all’esterno, in strada (cfr. verbale 2, D119, pag. 15). Inoltre, se dapprima egli ha riferito che i manifestanti sarebbero penetrati nelle case che si trovavano ai due lati della strada (cfr. verbale 2, D104, pag. 13), sorprendentemente in seguito ha riferito soltanto di una persona che sarebbe entrata in un (…), senza indicare o nominare altre abitazioni (cfr. verbale 2, D110, pag. 14). Tali discrepanze non sono appia- nate neppure dai mezzi di prova prodotti. Il mezzo di prova n. 3, ovvero il filmato che rappresenterebbe la scena dell’arrivo di agenti davanti ad un portone di una casa senza numero, non è atto a portare chiarezza alle in- congruenze sopra rimarcate, anzi ne aggiunge di ulteriori. Difatti, in parti- colare il portone filmato nel video risulta essere molto simile a quello raffi- gurato in fotografia ai n. 18 e n. 19, mentre che invece le fotografie presen- tate dall’insorgente di cui ai n. 11 e n. 12, sia per il tipo di cancello, che per la presenza invece di un numero apposto a fianco ad esso (n. […]), risulta essere dissimile da quanto invece visibile nel video di cui al mezzo di prova
n. 3. Per quanto concerne poi i mezzi di prova n. 6, n. 8 e n. 10 indicano unicamente il n. (…) come indirizzo dell’insorgente, rispettivamente come proprietà paterna, e non sono in grado di supportare in alcun modo i suoi asserti.
E. 5.3.2 Anche riguardo agli interrogatori che egli ed altri membri famigliari avrebbero subito da parte del TID, vi sono diversi elementi nelle sue dichia-
D-6352/2019 Pagina 15 razioni che ne rendono poco credibile l’accaduto e quanto sarebbe suc- cesso in seguito agli stessi. A tal proposito, occorre tuttavia d’un canto sot- tolineare come a ragione la rappresentante legale dell’insorgente ha con- testato che il ricorrente non abbia più asserito di essere stato battuto nell’audizione sui motivi d’asilo, come invece motivato nella decisione av- versata, essendo che in realtà egli ha menzionato che durante gli interro- gatori sarebbero stati picchiati (cfr. verbale 2, D90, pag. 11 in fine). D’altro canto, incoerenze sono dapprima da rilevare nel momento in cui il ricor- rente ha dichiarato di essere partito da B._______ per D._______. Se d’un lato egli ha riferito di essere stato questionato da ultimo nel (…) del (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), e che avrebbe trascorso gli ultimi (…) a D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4); d’altro lato, nel corso della seconda audizione, egli ha invece asserito aver vissuto a D._______ l’(…) trascorso in patria prima dell’espatrio (cfr. verbale 2, D42, pag. 6). La giu- stificazione addotta dall’insorgente, allorché gli è stato richiesto di spiegare l’incongruenza, ovvero che si sarebbe sbagliato nel corso della prima au- dizione (cfr. verbale 2, D197, pag. 24), non risulta in alcun modo convin- cente. Peraltro, come a ragione evidenziato dalla SEM nella decisione av- versata, il tempo che egli ha dichiarato che sarebbe trascorso dalla mani- festazione al suo trasferimento a D._______, di (…) o (…) (cfr. verbale 2, D102, pag. 13), e successivamente, interrogato in merito, confermando in- vece trattarsi di (…) o (…) dopo la manifestazione (cfr. verbale 2, D198, pag. 24), ciò che è stato pure riconfermato nel gravame; non appare in alcun modo combaciante con le tempistiche nelle quali sarebbero avvenuti gli interrogatori, allorché egli era ancora residente a B._______ (cfr. verbale 2, D123 segg., pag. 15 seg.). Gli asserti a tal proposito forniti nel ricorso, non risultano in alcun modo chiarificatori di tali incongruenze, in quanto il solo trascorrere del tempo tra un’audizione e l’altra di poco più di due anni, non può assurgere a scusante di dichiarazioni così differenti tra loro, non- ché rilasciate anche nel corso della medesima audizione. Inoltre se in un primo tempo ha affermato che gli agenti del TID, nel corso dell’ultimo inter- rogatorio, gli avrebbero riferito che di lì a (…) o (…) lo avrebbero convocato nuovamente, che lui sarebbe partito immantinente a D._______ e che (…) più tardi i membri del TID si sarebbero recati al domicilio paterno (cfr. ver- bale 2, D90, pag. 12); successivamente, e senza alcuna spiegazione, in- vece egli ha riferito di essere partito per D._______ circa (…) o (…) (cfr. verbale 2, D130, pag. 16), quindi non subito dopo l’ultimo interrogatorio, e secondo la prima versione resa egli si sarebbe dovuto trovare ancora al domicilio paterno quando i membri del TID sarebbero ritornati a chiedere di lui. Peraltro, se nel corso della seconda audizione, tenutasi il (…) marzo 2018 su precisa domanda di quali fossero le nuove dal suo paese d’origine, il ricorrente ha affermato che i genitori gli avrebbero riferito
D-6352/2019 Pagina 16 che delle persone continuerebbero a giungere al loro domicilio (cfr. verbale 2, D73, pag. 9); in un secondo momento ha invece addotto che si sarebbe trattato di due o tre visite da parte di membri del TID dopo il suo arrivo in Svizzera, di cui l’ultima sarebbe avvenuta nel (…) (cfr. verbale 2, D163 segg., pag. 19). In modo contraddittorio, ha fornito in seguito una terza ver- sione, riferendo che dopo la sua partenza dal paese d’origine si sarebbe trattato di un’unica visita da parte del TID (cfr. verbale 2, D200, pag. 25). La giustificazione fornita dal ricorrente per spiegare tale incoerenza (cfr. verbale 2, D201, pag. 25), non risulta in alcun modo esplicativa della stessa, anzi apporta ancora maggiore ambiguità ai suoi asserti. Non può inoltre essere seguita la tesi ricorsuale, allorché l’insorgente riconduce la vaghezza delle dichiarazioni rese per descrivere gli interrogatori del TID, alle violenze che avrebbe subito. Invero, come segnalato rettamente dall’autorità inferiore nella sua risposta, il ricorrente non ha mai dichiarato nel corso delle audizioni né vi sono presenti elementi nelle predette né agli atti che facciano concludere che l’insorgente abbia subito dei traumi parti- colari nel corso di tali interrogatori, a parte asserire di essere stato pic- chiato. Nei verbali d’audizione, appare invece come la descrizione di questi ultimi sia stata molto superficiale, sbrigativa e stereotipata (cfr. verbale 2, D90, pag. 11; D129 segg., pag. 16), e questo anche dopo che il ricorrente è stato invitato a descrivere in dettaglio i medesimi ed in particolare l’ultimo, che sarebbe durato addirittura (…) (cfr. verbale 2, D129 segg., pag. 16). A tal proposito, la rappresentante legale nel gravame apporta una dinamica degli interrogatori, come pure asserisce in particolare che il ricorrente ed i famigliari dello stesso sarebbero stati interrogati ove si trovassero gli altri membri delle LTTE (cfr. p.to 12, pag. 5 seg. del ricorso), che tuttavia il ri- corrente non ha mai addotto in corso di audizione. Ciò che invece che ap- portare maggiore credibilità agli stessi, ne mina ancora più la medesima.
E. 5.3.3 Illogica, appare inoltre essere la conclusione alla quale il ricorrente giunge in proposito al decesso del cugino. Invero, a ragione l’autorità infe- riore ritiene come l’unica evenienza allegata dall’insorgente a favore della tesi che sarebbero stati dei membri del TID ad investire il cugino, poiché soltanto gli affiliati del CID (acronimo in inglese per: “Criminal Investigation Department”) e del TID potrebbero condurre in Sri Lanka dei veicoli (…) (cfr. verbale 2, D149, pag. 18), non possa assurgere – in assenza di ulte- riori elementi sostanziati e concreti non presenti agli atti – a dimostrazione dell’imputabilità di tale azione al TID. Ancor meno verosimile risulta poi es- sere la deduzione dell’insorgente che il decesso del cugino sarebbe stato legato alle imputazioni mosse dal TID a suo carico (cfr. verbale 2, D148, pag. 18), in quanto se fossero realmente stati interessati al ricorrente, ai suoi fratelli ed a suo padre; avrebbero senz’altro agito diversamente,
D-6352/2019 Pagina 17 avendo avuto più di un’occasione per trattenere i medesimi dopo averli in- terrogati – ed invece facendoli sempre ripartire – e lasciando vivere in par- ticolare il ricorrente indisturbato per (…) dopo l’ultimo interrogatorio. Non soccorrono la credibilità delle tesi dell’insorgente, neppure i mezzi di prova inoltrati dal medesimo in merito. Invero, l’articolo di giornale presentato ri- guarda (…) che sarebbero stati uccisi, ma di cui il ricorrente non rende verosimile, né vi sono degli indizi consistenti in tal senso, che essi abbiano una qualunque relazione con i fatti da lui narrati circa la morte del cugino, come invece sostenuto dall’insorgente in audizione (cfr. verbale 2, D21 seg., pag. 4; cfr. anche atto A12, mezzo di prova n. 2). All’evidenza, nem- meno il certificato di decesso del cugino prodotto agli atti (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 4; cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 5 seg.), è in grado di rendere credibili le tesi surriferite dell’insorgente circa il decesso del cugino. Per quanto poi attiene la dichiarazione manoscritta del (…) riportante delle firme di asserite persone che avrebbero visto l’incidente in cui il predetto sarebbe stato vittima prodotta in fase ricorsuale dall’insorgente (cfr. sub doc. I), anche se le dichiarazioni in essa contenute fossero ritenute verosi- mili, non supporterebbero le suddette argomentazioni dell’interessato. In- vero nello stesso scritto v’è unicamente riferito in particolare come un van che sarebbe giunto ad elevata velocità e che non avrebbe avuto delle tar- ghe, avrebbe investito un giovane in (…), che al loro sopraggiungere in soccorso avrebbero constatato essere deceduto. Non vi sono però dei ri- ferimenti maggiormente concreti e dettagliati circa l’autore o gli autori del reato, che sarebbero rimasti sconosciuti, né dalla descrizione può essere infierito alcunché riguardo al medesimo/ai medesimi ed al suo/loro mo- vente.
E. 5.3.4 Anche dal profilo della plausibilità, vi sono diverse affermazioni rese dall’insorgente che appaiono essere, anche tenuto conto del contesto sri- lankese, poco credibili. In primo luogo, sorprende che il ricorrente, dato che sarebbe dovuto essere nuovamente questionato dal TID dopo l’ultimo in- terrogatorio, nonché che membri dello stesso avrebbero chiesto dove lui si trovasse, abbia potuto vivere indisturbato a D._______ nel corso di (…), senza che le autorità non lo cercassero mai a tale indirizzo. Ciò che appare poco realistico, se realmente le autorità del suo paese d’origine, avessero ritenuto che egli avesse organizzato la manifestazione e voluto incorag- giare la restaurazione delle LTTE (cfr. verbale 2, D90, pag. 11; D129, pag. 16). Invero, non è credibile che egli via abbia potuto trascorre un pe- riodo così lungo senza problemi, poiché nessuno sarebbe stato a cono- scenza di dove vivesse e che il suo indirizzo ufficiale era registrato a B._______ come da lui affermato (cfr. verbale 2, D145 seg., pag. 18); al- lorché risultava il domicilio ufficiale della moglie e dei suoi figli, come pure
D-6352/2019 Pagina 18 dove egli avrebbe vissuto anche in precedenza per un periodo di svariati anni e secondo le sue stesse affermazioni sarebbe stato obbligato a regi- strarvisi (cfr. verbale 2, D196, pag. 24). Pertanto, se realmente le autorità del suo paese d’origine fossero state interessate a lui, lo avrebbero senz’al- tro ricercato anche presso tale abitazione. Per di più, il padre del ricorrente, il quale era stato anche da ultimo interrogato dal TID (cfr. verbale 2, D90, pag. 12), non è stato più né interrogato, né ha subito arresti (cfr. verbale 2, D90, pag. 12; D189, pag. 24), malgrado sia rimasto a vivere nell’abitazione precedente ed anche a lui fossero state mosse da parte degli agenti le medesime accuse che all’insorgente. Non convince in alcun modo la spie- gazione fornita in audizione dall’interessato in proposito, allorché afferma che il padre all’epoca era anziano e che l’autorità srilankese voleva soprat- tutto eliminare dei giovani tamil (cfr. verbale 2, D150 seg., pag. 18). In se- condo luogo, stupisce non poco l’agire dei membri del TID che, se effetti- vamente ritenevano il ricorrente ed i famigliari fautori dell’organizzazione della manifestazione come pure di voler far risorgere le LTTE, non li ab- biano trattenuti dopo i vari interrogatori – fra l’altro la modalità degli stessi, in particolare di interrogarli sempre assieme e non per lo meno anche se- paratamente, denota un agire poco congruente, segnatamente per delle accuse di tale portata – lasciandoli partire soltanto poiché essi non avreb- bero sottoscritto dei documenti (cfr. verbale 2, D129 segg., pag. 16).
E. 5.3.5 Riassumendo, il ricorrente non è riuscito nell’intento di rendere vero- simili i suoi asserti riguardo a come si sarebbero svolti i fatti che avrebbero condotto lui ed i famigliari ad essere interrogati dapprima dagli agenti di polizia e poi da membri del TID, come pure le accuse che avrebbero rivolto questi ultimi nei loro confronti, nonché le ricerche successive che avreb- bero svolto i medesimi presso il domicilio parentale. Non ha inoltre neppure reso credibile un nesso materiale tra quanto gli sarebbe occorso in prece- denza alla sua partenza per D._______ nel (…) del (…), il decesso del cugino, e la sua partenza dal Paese d’origine. Peraltro quest’ultima sa- rebbe stata pianificata, secondo gli stessi asserti dell’insorgente, sola- mente dopo il decesso del cugino (cfr. verbale 2, D90, pag. 12; D153, pag. 18), a distanza di circa (…) dal medesimo e da più di (…) dalla mani- festazione, ciò che rende ancora maggiormente fondante la conclusione che il ricorrente non nutrisse alcun timore di subire delle persecuzioni rile- vanti da parte delle autorità srilankesi.
E. 5.3.6 Il risultato al quale il Tribunale giunge attinente le asserzioni dell’in- sorgente, non viene scalfito neanche dagli altri mezzi di prova presentati dall’insorgente a supporto delle stesse, e non già discussi nei considerandi precedenti. Segnatamente, per quanto attiene le dichiarazioni del (…) di
D-6352/2019 Pagina 19 B._______ (cfr. sub doc. C e doc. F), del (…) (cfr. sub doc. D e doc. G), queste ultime del resto non datate, nonché dal manoscritto del (…) attri- buito ai vicini di casa dell’insorgente (cfr. sub doc. H), in quanto molto ge- nerici rispetto alle persecuzioni che il ricorrente ed i suoi famigliari avreb- bero subito da parte del TID e non apportanti alcun elemento concreto e sostanziato che ne dimostrino o per lo meno ne rendano verosimile l’au- tenticità, appaiono essere stati confezionati unicamente per i bisogni della causa. Lo scritto sub doc. H è stato peraltro prodotto in copia, ciò che ne fa dubitare ulteriormente della sua autenticità. Essi rientrano inoltre nel no- vero di documenti di compiacenza e risultano pertanto privi di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-3/2019 del 27 novembre 2020 con ulteriore riferimento citato). Stessa conclusione vale anche per quanto concerne il manoscritto datato (…) (cfr. sub doc. J), che dalla lettura del medesimo sarebbe attribuibile alla madre dell’insorgente (e non come er- roneamente indicato nello scritto del 21 dicembre 2020 al padre del mede- simo), lo stesso è stato prodotto soltanto in copia, ciò che ne fa dubitare della sua autenticità, ma pure in diversi punti risulta essere discordante con le asserzioni rese dal ricorrente. In particolare, nel medesimo vengono ri- portate continue pressioni, maltrattamenti, avvertimenti e minacce alla vita ai famigliari rimasti in patria; ciò che l’insorgente non ha mai addotto. Le asserzioni a supporto dei medesimi mezzi di prova presentate in fase ricor- suale dalla rappresentante dell’insorgente, non sono atte a modificare la predetta conclusione del Tribunale. Da ultimo, in relazione al certificato del (…) che attesta della detenzione del medesimo nel (…), la quale si osserva non viene messa in dubbio da questo Tribunale, come neppure è stato il caso dell’autorità inferiore, non apporta alcun ulteriore elemento che renda verosimili e plausibili le persecuzioni che l’insorgente avrebbe avuto, a di- stanza di quasi (…) anni trascorsi indisturbato e senza aver riscontrato al- cuna problematica con le autorità del suo paese d’origine legata alla stessa (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 8; verbale 2, D99, pag. 13) – peraltro dalla quale sarebbe stato liberato senza alcuna condizione e per mancanza di prove (cfr. verbale 2, D98, pag. 13; D142, pag. 17). Gli ulteriori documenti presentati dall’insorgente in corso di procedura (cfr. sub mezzi di prova
n. 1, n. 8 e n. 12) sono tesi ad attestare le generalità del ricorrente e dei suoi famigliari, rispettivamente i legami con i medesimi, e non sono all’evi- denza pertinenti per rendere verosimili quanto narrato dall’insorgente a mo- tivo del suo espatrio. Il Tribunale non intende quindi attardarsi oltre sugli stessi.
E. 5.4 Visto quanto precede, in una valutazione complessiva e d’insieme delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova da lui presentati, l’intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese
D-6352/2019 Pagina 20 d’origine e che l’avrebbero indotto all’espatrio definitivo, non risulta essere verosimile giusta l’art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata.
E. 6.1 L’insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifu- giato, all’esclusione della concessione dell’asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga. Difatti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non risulta aver più interessato la giustizia srilankese dal (…), ovvero da ben prima la fine delle ostilità tra il governo di C._______ e le LTTE (avvenuta nel maggio del 2009), ed inoltre dalle accuse rivoltegli nel (…) e per il quale ha sofferto un periodo detentivo, risulta essere stato liberato senza alcuna condizione o conseguenza ulteriore (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 8; verbale 2, D96 segg., pag. 13), visto anche come le alle- gazioni fondanti i suoi motivi d’asilo siano state giudicate inverosimili. Per- tanto, non si ritiene che egli possa essere stato registrato nella “Stop List” dalle autorità srilankesi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E- 1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Date le sue al- legazioni inverosimili in merito, e quanto ritenuto in precedenza circa la de- tenzione sofferta nel (…), egli non appare nemmeno essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3), avendo in particolare asserito di non avere mai svolto delle attività politiche né in Sri Lanka né dal suo arrivo in Svizzera, come neppure di essere mai stato appartenente alle LTTE (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D92 segg., pag. 12). In buona sostanza, non appare che l’insorgente possa essere percepito come una minaccia per l’unità e la coesione nazionale (cfr. anche in merito la sentenza del Tribu- nale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole circostanze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d’origine, come pure di aver introdotto una domanda d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, come pure la sua provenienza dalla Provincia (…) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di ri- schio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. anche a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale E-2941/2019 del 3 novembre 2021 con- sid. 6.4). Tali fattori confermano tutt’al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 preci- tata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale
D-6352/2019 Pagina 21 E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubbli- cata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di trattamenti rilevanti nell’ambito dell’art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Non sono infine ravvisabili ulteriori ele- menti all’incarto, od apportati dal ricorrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che lui possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire, per tale ragione, delle persecu- zioni rilevanti in materia d’asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tri- bunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2).
E. 6.2 Alla luce di quanto sopra, ne discende quindi che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avve- nire e secondo un’elevata probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga. Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
D-6352/2019 Pagina 22 prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si sta- tuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU (RS 0.101) o l’art. 3 della Convenzione contro la tor- tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni pre- suppone, peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esi- stenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 con- sid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ri- corso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 9.2 Nella presente disamina, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riu- scito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a differenza di quanto argomentato nel gravame dall’insorgente, l’art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvi- sabili né all’incarto né apportati nella procedura ricorsuale dall’insorgente
– il quale si riferisce esclusivamente nella stessa alle sue allegazioni già ritenute sopra inverosimili ed irrilevanti ai fini della concessione dell’asilo – degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che quest’ultimo possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura, o ancora dall’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere espo- sto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti summenzionati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU]
D-6352/2019 Pagina 23 [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).
E. 9.3 Per il resto, la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l’esecu- zione dell’allontanamento dell’insorgente. La stessa CorteEDU ha affron- tato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all’art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Altresì, la recente evoluzione congiunturale susseguente all’elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa, non permette di rite- nere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giu- gno 2020 consid. 6.1). Né nel gravame, né agli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, il quale del resto ha riferito di essere in buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8; verbale 2, D168, pag. 21), risulti ostativo all’ammissibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento dell’insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).
E. 9.4 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi.
E. 10.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 10.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
D-6352/2019 Pagina 24 ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 10.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di C._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In particolare, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento risulta ragio- nevolmente esigibile in tutta la provincia del (…) – dal quale il ricorrente è originario, essendo proveniente dalla (…) di B._______, dove da ultimo risultava pure essere domiciliato nel suo Paese d’origine (cfr. verbale 2, D146, pag. 18) – qualora i criteri individuali usuali di esigibilità siano dati. Devono quindi sussistere una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenza E-1866/2015 con- sid. 13.3.3; ad eccezione della regione di J._______ – per quest’ultima re- gione cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-3619/2016 del 16 otto- bre 2017, in particolare consid. 9.5). Inoltre, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti recentemente in Sri Lanka, anche rispetto al quesito inerente l’esigibilità dell’esecuzione di richiedenti l’asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l’analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sen- tenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata, risulta essere tutt’ora at- tuale, e ciò anche susseguentemente alle elezioni parlamentari del 5 ago- sto 2020 (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5610/2017 del 25 no- vembre 2021 consid. 9.3.1 con ulteriori riferimenti citati).
E. 10.4 All’occorrenza, il ricorrente proviene dalla provincia del (…), è gio- vane, gode di un buono stato di salute e dispone di una formazione scola- stica nonché di una solida esperienza lavorativa nell’ambito dell’attività (…) quale (…) e (…) (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 9). Non di meno, egli di- spone di una solida rete sociale in loco e di un’abitazione famigliare (cfr.
D-6352/2019 Pagina 25 verbale 2, D45, pag. 6). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che l’interessato si reintegrerà nel suo Paese d’origine senza particolari difficoltà.
E. 10.5 Infine, in relazione all’integrazione dell’interessato, visto il tempo tra- scorso dal suo arrivo in Svizzera, la stessa non è determinante nella pre- sente procedura. Invero, il grado d’integrazione su suolo elvetico non co- stituisce un criterio giustificante la pronuncia dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 83 LStrI, in particolare del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3).
E. 10.6 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente, è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
E. 11 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile per il rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l’attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla pandemia da co- ronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all’esecuzione dell’al- lontanamento (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-5610/2017 consid. 9.4 e D-4495/2019 del 17 novembre 2021 con- sid. 12.2).
E. 12 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da rite- nere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
E. 13 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 14 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate
D-6352/2019 Pagina 26 sull’anticipo spese versato il 12 dicembre 2019 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6352/2019 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 12 dicem- bre 2019. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6352/2019 Sentenza dell'8 aprile 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dall'avv. Giulia Togni, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 ottobre 2019 / N (...). Fatti: A. Il (...) ottobre 2016 l'interessato, asserito cittadino srilankese, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2). B. Il richiedente asilo è stato sentito nell'ambito di un verbale sulle generalità in data (...) ottobre 2016 (cfr. atto A5/12; di seguito: verbale 1), allorché il (...) marzo 2018 rispettivamente il (...) maggio 2021 ha svolto un'audizione relativa in particolare i suoi motivi d'asilo (cfr. atto A11/31; di seguito: verbale 2). Durante i medesimi colloqui l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere nato a B._______ (sita nell'omonimo distretto, nella Provincia del [...] dello Sri Lanka) e di avervi vissuto sino al (...), trasferendosi poi fino al (...) a C._______. Nel (...) egli sarebbe stato detenuto per un periodo dalle autorità del suo Paese d'origine, in quanto sospettato di avere dei legami con le LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Grazie anche all'interessamento del (...) (di seguito: [...]), egli sarebbe stato liberato, in mancanza di prove, senza condizioni. In seguito avrebbe abitato sino al (...) a D._______ (ubicata nell'omonimo distretto, nella Provincia [...] dello Sri Lanka), ove avrebbe anche incontrato e sposato la moglie nel (...) del (...). In seguito, poiché la situazione nel Paese si sarebbe modificata, avrebbe fatto rientro a B._______ presso l'abitazione paterna. Nella (...) di B._______ avrebbe intrapreso l'attività lavorativa quale (...) e come (...), nel (...) appartenente al (...), che si occupa della (...). Nel (...), durante una manifestazione di protesta organizzata dopo (...) nei pressi del domicilio famigliare, un gruppo di partecipanti si sarebbe rifugiato nella casa paterna allorché i militari avrebbero aperto il fuoco contro i manifestanti. Alcuni militari e poliziotti sarebbero stati colpiti dai loro stessi lacrimogeni, ed avrebbero chiesto alla sua famiglia dell'acqua per potersi lavare il viso, ciò che loro avrebbero ottemperato. Mentre gli stessi stavano compiendo le abluzioni, uno dei manifestanti che aveva trovato riparo presso la loro abitazione, si sarebbe affacciato dalla porta principale e, vistolo, i militari avrebbero compreso che loro ospitavano dei manifestanti ed avrebbero fatto uscire, picchiato ed arrestato (...) di questi ultimi. I restanti partecipanti alla manifestazione che avrebbero trovato riparo al loro domicilio, onde evitare la cattura, sarebbero stati fatti uscire dalla sua famiglia dalla porta sul retro della casa. Nel mentre, un gruppo di militari avrebbe fatto irruzione nel loro domicilio ed avrebbero picchiato l'interessato ed alcuni suoi famigliari ed in seguito perquisito la casa. Osservando le molte biciclette e motoveicoli parcheggiate nell'abitazione, i membri delle autorità avrebbero richiesto spiegazioni delle stesse, e loro avrebbero risposto che si trattava delle loro e di quelle dei manifestanti. I poliziotti avrebbero chiesto loro di presentarsi il giorno (...) al posto di polizia di B._______, ciò che l'interessato assieme ai due fratelli minori ed al padre avrebbero ottemperato, e nell'ambito del quale avrebbero spiegato ciò che sarebbe avvenuto il giorno precedente. Il giorno successivo, degli agenti del TID (acronimo in inglese per: "Terrorist Investigation Department") si sarebbero presentati alla casa paterna con i (...) manifestanti arrestati ed avrebbero chiesto a questi ultimi se conoscessero la sua famiglia, ottenendone una risposta negativa. I membri del TID avrebbero intimato loro di presentarsi nell'ufficio del TID a B._______, ove avrebbero dichiarato di non aver nulla a che vedere con la manifestazione. Si sarebbero dovuti presentare per (...) volte per essere interrogati presso gli uffici del TID, ove li avrebbero malmenati, ed accusati di aver organizzato la manifestazione nonché di voler ricreare le LTTE. L'interessato ed il fratello sarebbero stati incolpati di avere dei legami con le LTTE a causa del loro trascorso detentivo nel (...). Essi si sarebbero rifiutati di sottoscrivere dei documenti che avrebbero sostanziato le accuse a loro rivolte. Dopo l'ultimo interrogatorio, che sarebbe avvenuto nel (...) del (...), egli avrebbe riparato per timore nuovamente a D._______ presso la moglie, dove avrebbe vissuto per (...) indisturbato. (...) dopo tale ultimo interrogatorio, degli agenti del TID si sarebbero presentati al domicilio paterno chiedendo di lui e dei fratelli, al che il padre avrebbe risposto che si sarebbero recati a C._______ a cercare delle (...). Avrebbero pertanto riconvocato ed interrogato nuovamente il padre, anche richiedendo ai (...) manifestanti arrestati se conoscevano quest'ultimo. In seguito nessuno si sarebbe più presentato al domicilio paterno alla loro ricerca. Nel (...) un suo cugino (...) sarebbe rimasto ucciso in un incidente della circolazione a B._______, che l'interessato sospetta fosse stato provocato intenzionalmente da membri del TID. Il (...), il richiedente sarebbe espatriato dallo Sri Lanka dall'aeroporto di C._______, per via aerea, verso la E._______, con scalo in F._______. Da lì, avrebbe in seguito proseguito fino in Svizzera, dapprima a bordo di un'imbarcazione e poi con una vettura. Dopo il suo espatrio, dai genitori avrebbe appreso che degli agenti del TID si sarebbero presentati alcune volte presso il loro domicilio, chiedendo di lui e dei fratelli e dicendo che si dovevano presentare presso i loro uffici al loro ritorno. A sostegno delle sue allegazioni, il richiedente ha presentato: la sua carta d'identità originale (cfr. atto A17, mezzo di prova n. 1; cfr. anche verbale 2, D7, pag. 2 seg.); l'attestazione di detenzione del (...) del (...) con busta (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 1); due pagine del giornale G._______ del (...) in lingua straniera (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 2; cfr. anche verbale 2, D21 seg., pag. 4); un CD (il cui contenuto è stato trasposto in una pennetta USB contenente un filmato [cfr. atto A12, mezzo di prova n. 3]); la traduzione in inglese del certificato di morte del cugino (...) (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 4; cfr. anche verbale 2, D36 segg., pag. 5 seg.); il certificato di decesso del cugino (...) in lingua straniera con traduzione in inglese (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 5; cfr. anche verbale 2, D41, pag. 6); copia della documentazione attestante la proprietà della casa paterna in lingua straniera (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 6; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 21); la carta di famiglia (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 7; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 21); la carta d'elettore dell'interessato (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 8; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 21 seg.); la dichiarazione del pastore della chiesa (...) a B._______ in lingua inglese del (...) (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 9; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 22); due fotografie che rappresenterebbero il portone d'entrata della casa paterna (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 10, doc. 11-12; cfr. anche verbale 2, D172, pag. 22); fotografie rappresentanti membri famigliari dell'interessato (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 10, doc. 13-20; cfr. anche verbale 2, D172 seg., pag. 22); la copia certificata conforme all'originale del certificato di nascita del figlio dell'interessato H._______ (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 11; cfr. anche verbale 2, D173, pag. 22); nonché copia della registrazione del matrimonio dell'interessato (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 12). C. Con decisione del 30 ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Per il tramite del plico raccomandato del 2 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando a titolo principale l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. A titolo subordinato, ha chiesto che la decisione della SEM sia annullata e che egli venga ammesso provvisoriamente su suolo elvetico. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. Per mezzo della decisione incidentale del 4 dicembre 2019, il giudice dell'istruzione ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, invitandolo parimenti a versare un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.- entro il 19 dicembre 2019. Il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l'anticipo richiesto il 12 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali). F. F.a Con scritto del 30 novembre 2020, il ricorrente ha prodotto quali ulteriori mezzi di prova due scritti non datati. Il primo è una dichiarazione manoscritta in lingua straniera con traduzione in inglese del (...) di B._______ (rubricata dal ricorrente sub doc. C); mentre che il secondo trattasi di una dichiarazione in inglese sottoscritta dal sedicente (...), (...) I._______ (rubricata dall'insorgente sub doc. D). A mente del ricorrente, le stesse confermerebbero che la sua vita sarebbe gravemente in pericolo nel caso di un rientro in patria, in quanto egli sarebbe nel mirino del TID e prima del suo espatrio sarebbe stato oggetto di gravi sevizie. F.b Ad ulteriore riprova di quanto sopra, tramite un ulteriore scritto spontaneo del 21 dicembre 2020, l'insorgente, oltre che annettere nuovamente la dichiarazione in copia del (...) del (...) attestante il periodo di detenzione (cfr. sub doc. E), già prodotta in originale dinnanzi all'autorità inferiore (cfr. supra lett. B), ha allegato altra documentazione, e meglio: la traduzione in italiano della dichiarazione già trasmessa del (...) di B._______ (cfr. sub doc. F); la traduzione in italiano della dichiarazione già inviata del (...) I._______ (cfr. sub doc. G); la dichiarazione datata (...) e relativa traduzione in inglese (cfr. sub doc. H); la dichiarazione datata (...) e relativa traduzione in inglese, concernente l'incidente che sarebbe avvenuto al cugino il (...) (cfr. sub doc. I); nonché la dichiarazione del padre (recte: madre) del ricorrente e relativa traduzione in inglese del (...) (cfr. sub doc. J). G. Con risposta al ricorso datata 21 dicembre 2020 e completata, su invito del Tribunale con ordinanza del 31 dicembre 2020, l'11 gennaio 2021; prendendo dapprima posizione su alcuni punti sollevati nello stesso, la SEM ha chiesto il respingimento del gravame, riconfermandosi per il resto nei considerandi esposti nella decisione avversata. H. Tramite la sua replica dell'11 febbraio 2021, il ricorrente si è attardato sulla contestazione delle asserzioni dell'autorità inferiore riguardo all'attendibilità dei documenti presentati. I. Per mezzo della sua duplica del 25 febbraio 2021, l'autorità pregressa ha sostanzialmente ribadito la sua posizione. J. Da ultimo, il 17 marzo 2021, il ricorrente ha inoltrato la sua triplica. Quest'ultima è stata trasmessa dal Tribunale per conoscenza alla SEM con ordinanza del 19 marzo 2021, dove si è pure decretata la chiusura di principio dello scambio di scritti. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisitivi relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nel suo provvedimento, l'autorità resistente ha in primo luogo denotato come i tre interrogatori del TID non sarebbero stati resi verosimili dall'insorgente. Invero, in particolare riguardo all'ultimo interrogatorio che sarebbe durato (...) ore, le sue dichiarazioni sarebbero state vaghe e poco particolareggiate per risultare credibili. Altresì, nell'audizione sui motivi d'asilo egli non avrebbe più citato l'evenienza che durante tali colloqui sarebbe stato picchiato, allorché invece è quanto avrebbe asserito nel corso dell'audizione sulle generalità, circostanza che ne avvalorerebbe ancor di più l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni in merito. In secondo luogo, la tesi esposta dall'insorgente in merito al fatto che la morte del cugino sia imputabile al TID, poiché il veicolo che avrebbe investito il medesimo sarebbe stato (...), secondo la presunta testimonianza di persone presenti sul luogo dei fatti, non potrebbe essere seguita. Tale ragionamento, si fonderebbe difatti su mere allegazioni di parte, non supportante da alcun elemento concreto. Inoltre, il ricorrente non avrebbe comunque saputo sostanziare dei collegamenti tra il decesso del cugino e le ragioni che l'avrebbero indotto all'espatrio ed a chiedere l'asilo in Svizzera. L'insorgente non avrebbe neppure reso verosimile che nel suo Paese le autorità sospettino o lo accusino di avere dei legami con le LTTE, poiché le sue dichiarazioni sarebbero fondate unicamente su delle supposizioni molto fragili e non circostanziate. Invero, dopo il suo arresto nel (...), egli non avrebbe riscontrato più alcuna problematica con le autorità srilankesi, e questo sino al giorno della manifestazione, ove però non è mai stato accusato formalmente. Anche il padre, rimasto in patria, non sarebbe più stato arrestato od accusato. Altresì, da sue stesse allegazioni, l'insorgente non sarebbe mai stato attivo politicamente nel suo Paese d'origine. Da ultimo, la SEM ha constatato che il ricorrente non sarebbe stato coerente nelle sue dichiarazioni circa la tempistica trascorsa dalla manifestazione al suo trasferimento a D._______. In conclusione, l'autorità sindacata ha quindi ritenuto come le dichiarazioni dell'interessato non fossero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Dal profilo dell'esecuzione, l'autorità inferiore ha ritenuto l'allontanamento dell'insorgente ammissibile - in particolare, dagli atti, non sussisterebbero indizi per ritenere che, in caso di ritorno in Sri Lanka, l'interessato rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU - esigibile, sia dal punto di vista della situazione del Paese d'origine che da quello personale, e possibile. 3.2 Dal canto suo, nel ricorso, l'insorgente ritiene dal lato formale come la SEM non gli avrebbe dato la possibilità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione avversata, violando di conseguenza il suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Dal profilo materiale, l'interessato contesta dapprima che la descrizione degli interrogatori da lui adempiuta nel corso delle audizioni sia stata vaga. Aggiunge inoltre in merito come gli appartenenti al TID presenti avrebbero insistito in modo particolare per conoscere dove si trovassero gli altri membri delle LTTE ed allorché loro rispondevano che non avrebbero fatto parte della medesima organizzazione, sarebbero stati picchiati ed in seguito nuovamente interrogati. Dinamica che, ad avviso degli affiliati del TID, avrebbe indotto gli stessi interrogati a parlare. Il ricorrente ha inoltre sottolineato come anche nel verbale inerente i suoi motivi d'asilo egli avrebbe indicato, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM, di essere stato picchiato nel corso dei suoi interrogatori. Peraltro, poiché egli avrebbe subito delle violenze, ciò avrebbe avuto un impatto diretto sul contenuto delle dichiarazioni rese, come sarebbe riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. Infatti, trattandosi di traumi importanti, non si potrebbe pretendere che egli li esterni con facilità, in quanto ogni volta rivivrebbe tali momenti terribili. A mente del ricorrente, sussisterebbe nel suo caso un giustificato timore di essere perseguitato nuovamente dalle autorità srilankesi in caso di un suo ritorno in patria. In un passo successivo, il ricorrente sostiene inoltre come la tesi secondo la quale la morte del cugino sia imputabile al TID, poiché il veicolo che avrebbe investito il cugino sarebbe stato (...), sia da ritenere verosimile, al contrario di quanto rimarcato nella decisione avversata. In proposito, egli ha addotto che si impegnerà a produrre delle dichiarazioni che confermerebbero quanto descritto. Proseguendo, l'insorgente asserisce come il TID lo accuserebbe di avere dei legami stretti con le LTTE, e per questo lo avrebbero continuato a cercare presso il domicilio famigliare a B._______ anche dopo la sua partenza, ciò che verrà confermato con dichiarazioni di parenti e vicini che intende produrre in causa. Le continue persecuzioni rivolte dal TID verso il ricorrente sarebbero quindi ascrivibili in modo centrale alla sua appartenenza politica. L'interessato ritiene inoltre di essere stato coerente nelle dichiarazioni rese in merito al lasso di tempo trascorso tra la manifestazione ed il trasferimento a D._______, in quanto avrebbe sempre asserito essere avvenuto dopo la manifestazione, confermando trattarsi di un periodo di (...) o (...). Peraltro tra le due audizioni sarebbero trascorsi quasi due anni, ciò che avrebbe reso più difficoltoso ricostruire tale circostanza. Ad ogni modo, egli non comprenderebbe per quale motivo, a mente della SEM, il momento della partenza verso D._______ sarebbe di fondamentale importanza. In ogni caso, il ricorrente rileva come il suo allontanamento non possa essere eseguito, in quanto inammissibile. Invero, le violenze che egli avrebbe subito in patria renderebbero applicabile al suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi. Altresì, in caso di rimpatrio, egli rischierebbe di subire nuovamente persecuzioni da parte del TID, a causa della sua presunta appartenenza alle LTTE. La SEM avrebbe sorvolato completamente su tale aspetto, che avrebbe invece un ruolo fondamentale nell'esame dell'ammissibilità dell'allontanamento dell'insorgente. Infine egli sottolinea di essersi integrato su suolo elvetico, essendovi presente da oltre (...) anni. Pertanto egli si troverebbe in gravi difficoltà in caso di rientro nel suo paese d'origine. 3.3 Nella sua risposta, l'autorità inferiore denota dapprima come né dalle audizioni, né dagli atti risulterebbe che l'insorgente abbia vissuto dei traumi così come allegato nel ricorso. Altresì, riguardo al supposto coinvolgimento del TID nell'incidente della circolazione che avrebbe investito il cugino dell'insorgente, nel gravame non verrebbe fornita alcuna delucidazione supplementare atta a fondarlo. A tal proposito, inoltre, nessuno dei mezzi di prova prodotti con lo scritto del 30 novembre 2020 supporterebbe tale tesi. Sorprenderebbe inoltre l'asserzione della rappresentante legale presente nel ricorso, ove ha addotto che l'appartenenza politica dell'insorgente sarebbe il problema centrale delle continue persecuzioni del medesimo, in quanto nel corso delle audizioni lo stesso avrebbe dichiarato per ben due volte di non aver mai svolto attività politiche in patria, né che sarebbe membro di un partito o schierato in favore di uno di essi. Proseguendo nell'analisi, la SEM rileva come le asserzioni rilasciate dall'insorgente relative alla sua fuga sarebbe invero essenziali per stabilire la verosimiglianza del nesso causale temporale tra la presunta persecuzione e l'espatrio. Apparirebbe poco credibile che il ricorrente, il quale temerebbe la stessa sorte toccata al cugino in caso di rientro in Sri Lanka, abbia aspettato quasi (...) dopo la morte di suo cugino nonché l'ultimo interrogatorio del TID prima di espatriare. Per quanto attiene poi le dichiarazioni presentate quali mezzi di prova con lo scritto del 30 novembre 2020, il contenuto delle stesse si limiterebbe ad assunti generici, vaghi e non circostanziati e pertanto rappresenterebbero delle mere allegazioni di parte, inverosimili. Ad uguale conclusione la SEM giunge concernente i mezzi di prova presentati dal ricorrente con scritto del 21 dicembre 2020. Infine, poiché l'interessato avrebbe avuto la possibilità di esprimersi nel corso di due audizioni prima della notificazione della decisione avversata, non risulterebbe chiaro all'autorità pregressa, in che modo il diritto di essere sentito dell'insorgente sarebbe stato violato. 3.4 Con la sua replica, il ricorrente censura dapprima quanto sostenuto dalla SEM in relazione ai mezzi di prova presentati. Invero, sia l'attestato di detenzione del (...), che i documenti prodotti sub doc. F e doc. G, sarebbero stati stilati il primo da un'organizzazione indipendente ed imparziale ed i secondi da persone agenti nella loro veste ufficiale e non legate all'insorgente. Pertanto tali documenti non potrebbero essere ritenuti di parte, come invece concluso dalla SEM. Per quanto attiene poi i documenti da doc. H a doc. J, gli stessi si limiterebbero a riportare delle testimonianze dirette di quanto sarebbe occorso all'interessato e dei rischi che egli correrebbe in caso di rimpatrio. Alla luce di tali elementi, la rappresentante legale osserva come ritenere che tutta la documentazione prodotta sia di parte e quindi inattendibile sarebbe scorretto. Ciò in quanto porrebbe l'insorgente in una posizione di dimostrazione dei suoi asserti impossibile. Al contrario di quanto ritenuto dalla SEM, i documenti prodotti attesterebbero inequivocabilmente dei rischi che l'insorgente correrebbe in caso di rimpatrio da parte del TID. 3.5 L'autorità resistente, per il tramite della sua duplica, osserva in primo luogo come il contenuto dell'attestato del (...), non sarebbe in alcun modo atto a rendere verosimili le asserzioni fornite dal ricorrente a sostegno dei suoi motivi d'espatrio, avvenuto ben (...) anni dopo la detenzione subita nel (...). Oltretutto, come da lui dichiarato, nel (...) sarebbe stato rilasciato per mancanza di prove, e ciò sosterrebbe l'assenza di un nesso causale tra la succitata detenzione e la partenza dal Paese d'origine avvenuta nel (...). In secondo luogo, la SEM ribadisce l'inconsistenza dei mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale dall'insorgente. Fra l'altro egli avrebbe avuto ampio e libero modo di esprimersi nel corso delle audizioni da lui sostenute. A differenza quindi di quanto asserito dal ricorrente, non sarebbe l'inattendibilità dei mezzi di prova che avrebbe fondato la decisione negativa, bensì le dichiarazioni rese da quest'ultimo, che sono state ritenute dall'autorità inferiore vaghe, non sostanziate e contraddittorie. 3.6 Infine nelle osservazioni di triplica, l'insorgente riafferma che la documentazione prodotta permetterebbe di supportare e confermare le dichiarazioni da lui rese nel corso di procedura in relazione al fatto di essere nel mirino del TID. 4. 4.1 A titolo preliminare, occorre pronunciarsi sulla censura formale del ricorrente circa la pretesa violazione del suo diritto di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cost. da parte dell'autorità sindacata, poiché potrebbe condurre alla cassazione della stessa (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 4.2 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constatazione dei fatti. Il diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l'autorità interessata intende fondarsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione progettata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti menzionati; DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l'autorità non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragionamento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è prevalsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito, implica di dare all'interessato la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati). 4.3 Nella fattispecie, l'insorgente ha potuto esprimersi, nel corso delle audizioni svolte dall'autorità inferiore, riguardo tutti i punti significativi relativi alla sua domanda d'asilo, esponendo anche le sue considerazioni in merito alle questioni contestategli dall'autorità inferiore. Inoltre, né durante la procedura istruttoria dinnanzi all'autorità sindacata, né nel provvedimento impugnato, v'è stato il concretizzarsi di norme legali impensabili ed impreviste per il ricorrente. Dunque, anche considerando la giurisprudenza sopra referenziata, l'insorgente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporgli, anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. Peraltro l'insorgente ha potuto, con piena cognizione di causa, impugnare la decisione avversata dinanzi allo scrivente Tribunale, che in merito alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo del ricorrente ha pieno potere d'apprezzamento. In tal senso, anche fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito del predetto, la stessa risulterebbe essere stata sanata in questa sede (cfr. in merito anche la sentenza del Tribunale D-6151/2018 del 31 luglio 2020 consid. 3.2 e 3.3). Ne discende che la censura formale risulta malfondata e deve quindi essere respinta.
5. Venendo ora al merito, occorre dapprima analizzare se, come allegato dall'insorgente, egli ha reso verosimili i suoi motivi d'asilo. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.3 Nella presente disamina il Tribunale ritiene, anche volendo considerare le giustificazioni addotte nell'ambito della procedura ricorsuale dall'insorgente, che le dichiarazioni rese da quest'ultimo lascino effettivamente sorgere legittimi dubbi quanto alla credibilità degli eventi che lo avrebbero spinto alla partenza dal suo paese d'origine, in quanto caratterizzate da elementi incongruenti, generici, illogici e poco plausibili. 5.3.1 Anzitutto, la dinamica di come e quanti manifestanti sarebbero stati visti ed arrestati da parte dei militari e poliziotti presso il suo domicilio, non appare essere combaciante nelle versioni rese dall'insorgente nelle due audizioni. Se difatti nella prima audizione egli ha riportato che gli appartenenti alle autorità srilankesi avrebbero fatto uscire dalla loro casa i giovani e li avrebbero picchiati, allorché lui ed i suoi famigliari avrebbero portato ai primi dell'acqua per lavarsi il viso; alcuni sarebbero stati portati via e lui e suoi famigliari sarebbero stati picchiati (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Nel corso della seconda audizione egli ha invece sostenuto dapprima che soltanto dopo che un manifestante si sarebbe affacciato dalla porta di casa, i militari avrebbero compreso che loro ospitavano delle persone e che avrebbero fatto uscire tutti dalla casa e cominciato a batterli (cfr. verbale 2, D90, pag. 11), e poco più avanti invece affermando trattarsi in realtà di soltanto (...) dei manifestanti che sarebbero stati visti e fatti uscire dagli agenti presenti, mentre che gli altri sarebbero stati fatti uscire dalla porta sul retro della casa (cfr. verbale 2, D90, pag. 11). È soltanto poi alla rilettura, che il ricorrente ha corretto le prime affermazioni rese, sostenendo trattarsi in realtà di solamente (...) persone, e non tutti, che sarebbero state fatte uscire fuori e che gli agenti avrebbero picchiato (cfr. verbale 2, D90, pag. 11). Tuttavia, anche di come si sarebbe svolto l'arresto di tali (...) manifestanti, appare essere incoerente, in quanto poco dopo l'insorgente ha affermato che sono state queste (...) persone ad uscire spontaneamente dall'abitazione - quindi non fatte uscire dagli agenti come nelle dichiarazioni sino ad allora rese - e addirittura alla (...) i militari avrebbero posto un quesito, prima di trascinarle all'esterno, in strada (cfr. verbale 2, D119, pag. 15). Inoltre, se dapprima egli ha riferito che i manifestanti sarebbero penetrati nelle case che si trovavano ai due lati della strada (cfr. verbale 2, D104, pag. 13), sorprendentemente in seguito ha riferito soltanto di una persona che sarebbe entrata in un (...), senza indicare o nominare altre abitazioni (cfr. verbale 2, D110, pag. 14). Tali discrepanze non sono appianate neppure dai mezzi di prova prodotti. Il mezzo di prova n. 3, ovvero il filmato che rappresenterebbe la scena dell'arrivo di agenti davanti ad un portone di una casa senza numero, non è atto a portare chiarezza alle incongruenze sopra rimarcate, anzi ne aggiunge di ulteriori. Difatti, in particolare il portone filmato nel video risulta essere molto simile a quello raffigurato in fotografia ai n. 18 e n. 19, mentre che invece le fotografie presentate dall'insorgente di cui ai n. 11 e n. 12, sia per il tipo di cancello, che per la presenza invece di un numero apposto a fianco ad esso (n. [...]), risulta essere dissimile da quanto invece visibile nel video di cui al mezzo di prova n. 3. Per quanto concerne poi i mezzi di prova n. 6, n. 8 e n. 10 indicano unicamente il n. (...) come indirizzo dell'insorgente, rispettivamente come proprietà paterna, e non sono in grado di supportare in alcun modo i suoi asserti. 5.3.2 Anche riguardo agli interrogatori che egli ed altri membri famigliari avrebbero subito da parte del TID, vi sono diversi elementi nelle sue dichiarazioni che ne rendono poco credibile l'accaduto e quanto sarebbe successo in seguito agli stessi. A tal proposito, occorre tuttavia d'un canto sottolineare come a ragione la rappresentante legale dell'insorgente ha contestato che il ricorrente non abbia più asserito di essere stato battuto nell'audizione sui motivi d'asilo, come invece motivato nella decisione avversata, essendo che in realtà egli ha menzionato che durante gli interrogatori sarebbero stati picchiati (cfr. verbale 2, D90, pag. 11 in fine). D'altro canto, incoerenze sono dapprima da rilevare nel momento in cui il ricorrente ha dichiarato di essere partito da B._______ per D._______. Se d'un lato egli ha riferito di essere stato questionato da ultimo nel (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), e che avrebbe trascorso gli ultimi (...) a D._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4); d'altro lato, nel corso della seconda audizione, egli ha invece asserito aver vissuto a D._______ l'(...) trascorso in patria prima dell'espatrio (cfr. verbale 2, D42, pag. 6). La giustificazione addotta dall'insorgente, allorché gli è stato richiesto di spiegare l'incongruenza, ovvero che si sarebbe sbagliato nel corso della prima audizione (cfr. verbale 2, D197, pag. 24), non risulta in alcun modo convincente. Peraltro, come a ragione evidenziato dalla SEM nella decisione avversata, il tempo che egli ha dichiarato che sarebbe trascorso dalla manifestazione al suo trasferimento a D._______, di (...) o (...) (cfr. verbale 2, D102, pag. 13), e successivamente, interrogato in merito, confermando invece trattarsi di (...) o (...) dopo la manifestazione (cfr. verbale 2, D198, pag. 24), ciò che è stato pure riconfermato nel gravame; non appare in alcun modo combaciante con le tempistiche nelle quali sarebbero avvenuti gli interrogatori, allorché egli era ancora residente a B._______ (cfr. verbale 2, D123 segg., pag. 15 seg.). Gli asserti a tal proposito forniti nel ricorso, non risultano in alcun modo chiarificatori di tali incongruenze, in quanto il solo trascorrere del tempo tra un'audizione e l'altra di poco più di due anni, non può assurgere a scusante di dichiarazioni così differenti tra loro, nonché rilasciate anche nel corso della medesima audizione. Inoltre se in un primo tempo ha affermato che gli agenti del TID, nel corso dell'ultimo interrogatorio, gli avrebbero riferito che di lì a (...) o (...) lo avrebbero convocato nuovamente, che lui sarebbe partito immantinente a D._______ e che (...) più tardi i membri del TID si sarebbero recati al domicilio paterno (cfr. verbale 2, D90, pag. 12); successivamente, e senza alcuna spiegazione, invece egli ha riferito di essere partito per D._______ circa (...) o (...) (cfr. verbale 2, D130, pag. 16), quindi non subito dopo l'ultimo interrogatorio, e secondo la prima versione resa egli si sarebbe dovuto trovare ancora al domicilio paterno quando i membri del TID sarebbero ritornati a chiedere di lui. Peraltro, se nel corso della seconda audizione, tenutasi il (...) marzo 2018 su precisa domanda di quali fossero le nuove dal suo paese d'origine, il ricorrente ha affermato che i genitori gli avrebbero riferito che delle persone continuerebbero a giungere al loro domicilio (cfr. verbale 2, D73, pag. 9); in un secondo momento ha invece addotto che si sarebbe trattato di due o tre visite da parte di membri del TID dopo il suo arrivo in Svizzera, di cui l'ultima sarebbe avvenuta nel (...) (cfr. verbale 2, D163 segg., pag. 19). In modo contraddittorio, ha fornito in seguito una terza versione, riferendo che dopo la sua partenza dal paese d'origine si sarebbe trattato di un'unica visita da parte del TID (cfr. verbale 2, D200, pag. 25). La giustificazione fornita dal ricorrente per spiegare tale incoerenza (cfr. verbale 2, D201, pag. 25), non risulta in alcun modo esplicativa della stessa, anzi apporta ancora maggiore ambiguità ai suoi asserti. Non può inoltre essere seguita la tesi ricorsuale, allorché l'insorgente riconduce la vaghezza delle dichiarazioni rese per descrivere gli interrogatori del TID, alle violenze che avrebbe subito. Invero, come segnalato rettamente dall'autorità inferiore nella sua risposta, il ricorrente non ha mai dichiarato nel corso delle audizioni né vi sono presenti elementi nelle predette né agli atti che facciano concludere che l'insorgente abbia subito dei traumi particolari nel corso di tali interrogatori, a parte asserire di essere stato picchiato. Nei verbali d'audizione, appare invece come la descrizione di questi ultimi sia stata molto superficiale, sbrigativa e stereotipata (cfr. verbale 2, D90, pag. 11; D129 segg., pag. 16), e questo anche dopo che il ricorrente è stato invitato a descrivere in dettaglio i medesimi ed in particolare l'ultimo, che sarebbe durato addirittura (...) (cfr. verbale 2, D129 segg., pag. 16). A tal proposito, la rappresentante legale nel gravame apporta una dinamica degli interrogatori, come pure asserisce in particolare che il ricorrente ed i famigliari dello stesso sarebbero stati interrogati ove si trovassero gli altri membri delle LTTE (cfr. p.to 12, pag. 5 seg. del ricorso), che tuttavia il ricorrente non ha mai addotto in corso di audizione. Ciò che invece che apportare maggiore credibilità agli stessi, ne mina ancora più la medesima. 5.3.3 Illogica, appare inoltre essere la conclusione alla quale il ricorrente giunge in proposito al decesso del cugino. Invero, a ragione l'autorità inferiore ritiene come l'unica evenienza allegata dall'insorgente a favore della tesi che sarebbero stati dei membri del TID ad investire il cugino, poiché soltanto gli affiliati del CID (acronimo in inglese per: "Criminal Investigation Department") e del TID potrebbero condurre in Sri Lanka dei veicoli (...) (cfr. verbale 2, D149, pag. 18), non possa assurgere - in assenza di ulteriori elementi sostanziati e concreti non presenti agli atti - a dimostrazione dell'imputabilità di tale azione al TID. Ancor meno verosimile risulta poi essere la deduzione dell'insorgente che il decesso del cugino sarebbe stato legato alle imputazioni mosse dal TID a suo carico (cfr. verbale 2, D148, pag. 18), in quanto se fossero realmente stati interessati al ricorrente, ai suoi fratelli ed a suo padre; avrebbero senz'altro agito diversamente, avendo avuto più di un'occasione per trattenere i medesimi dopo averli interrogati - ed invece facendoli sempre ripartire - e lasciando vivere in particolare il ricorrente indisturbato per (...) dopo l'ultimo interrogatorio. Non soccorrono la credibilità delle tesi dell'insorgente, neppure i mezzi di prova inoltrati dal medesimo in merito. Invero, l'articolo di giornale presentato riguarda (...) che sarebbero stati uccisi, ma di cui il ricorrente non rende verosimile, né vi sono degli indizi consistenti in tal senso, che essi abbiano una qualunque relazione con i fatti da lui narrati circa la morte del cugino, come invece sostenuto dall'insorgente in audizione (cfr. verbale 2, D21 seg., pag. 4; cfr. anche atto A12, mezzo di prova n. 2). All'evidenza, nemmeno il certificato di decesso del cugino prodotto agli atti (cfr. atto A12, mezzo di prova n. 4; cfr. verbale 2, D36 segg., pag. 5 seg.), è in grado di rendere credibili le tesi surriferite dell'insorgente circa il decesso del cugino. Per quanto poi attiene la dichiarazione manoscritta del (...) riportante delle firme di asserite persone che avrebbero visto l'incidente in cui il predetto sarebbe stato vittima prodotta in fase ricorsuale dall'insorgente (cfr. sub doc. I), anche se le dichiarazioni in essa contenute fossero ritenute verosimili, non supporterebbero le suddette argomentazioni dell'interessato. Invero nello stesso scritto v'è unicamente riferito in particolare come un van che sarebbe giunto ad elevata velocità e che non avrebbe avuto delle targhe, avrebbe investito un giovane in (...), che al loro sopraggiungere in soccorso avrebbero constatato essere deceduto. Non vi sono però dei riferimenti maggiormente concreti e dettagliati circa l'autore o gli autori del reato, che sarebbero rimasti sconosciuti, né dalla descrizione può essere infierito alcunché riguardo al medesimo/ai medesimi ed al suo/loro movente. 5.3.4 Anche dal profilo della plausibilità, vi sono diverse affermazioni rese dall'insorgente che appaiono essere, anche tenuto conto del contesto srilankese, poco credibili. In primo luogo, sorprende che il ricorrente, dato che sarebbe dovuto essere nuovamente questionato dal TID dopo l'ultimo interrogatorio, nonché che membri dello stesso avrebbero chiesto dove lui si trovasse, abbia potuto vivere indisturbato a D._______ nel corso di (...), senza che le autorità non lo cercassero mai a tale indirizzo. Ciò che appare poco realistico, se realmente le autorità del suo paese d'origine, avessero ritenuto che egli avesse organizzato la manifestazione e voluto incoraggiare la restaurazione delle LTTE (cfr. verbale 2, D90, pag. 11; D129, pag. 16). Invero, non è credibile che egli via abbia potuto trascorre un periodo così lungo senza problemi, poiché nessuno sarebbe stato a conoscenza di dove vivesse e che il suo indirizzo ufficiale era registrato a B._______ come da lui affermato (cfr. verbale 2, D145 seg., pag. 18); allorché risultava il domicilio ufficiale della moglie e dei suoi figli, come pure dove egli avrebbe vissuto anche in precedenza per un periodo di svariati anni e secondo le sue stesse affermazioni sarebbe stato obbligato a registrarvisi (cfr. verbale 2, D196, pag. 24). Pertanto, se realmente le autorità del suo paese d'origine fossero state interessate a lui, lo avrebbero senz'altro ricercato anche presso tale abitazione. Per di più, il padre del ricorrente, il quale era stato anche da ultimo interrogato dal TID (cfr. verbale 2, D90, pag. 12), non è stato più né interrogato, né ha subito arresti (cfr. verbale 2, D90, pag. 12; D189, pag. 24), malgrado sia rimasto a vivere nell'abitazione precedente ed anche a lui fossero state mosse da parte degli agenti le medesime accuse che all'insorgente. Non convince in alcun modo la spiegazione fornita in audizione dall'interessato in proposito, allorché afferma che il padre all'epoca era anziano e che l'autorità srilankese voleva soprattutto eliminare dei giovani tamil (cfr. verbale 2, D150 seg., pag. 18). In secondo luogo, stupisce non poco l'agire dei membri del TID che, se effettivamente ritenevano il ricorrente ed i famigliari fautori dell'organizzazione della manifestazione come pure di voler far risorgere le LTTE, non li abbiano trattenuti dopo i vari interrogatori - fra l'altro la modalità degli stessi, in particolare di interrogarli sempre assieme e non per lo meno anche separatamente, denota un agire poco congruente, segnatamente per delle accuse di tale portata - lasciandoli partire soltanto poiché essi non avrebbero sottoscritto dei documenti (cfr. verbale 2, D129 segg., pag. 16). 5.3.5 Riassumendo, il ricorrente non è riuscito nell'intento di rendere verosimili i suoi asserti riguardo a come si sarebbero svolti i fatti che avrebbero condotto lui ed i famigliari ad essere interrogati dapprima dagli agenti di polizia e poi da membri del TID, come pure le accuse che avrebbero rivolto questi ultimi nei loro confronti, nonché le ricerche successive che avrebbero svolto i medesimi presso il domicilio parentale. Non ha inoltre neppure reso credibile un nesso materiale tra quanto gli sarebbe occorso in precedenza alla sua partenza per D._______ nel (...) del (...), il decesso del cugino, e la sua partenza dal Paese d'origine. Peraltro quest'ultima sarebbe stata pianificata, secondo gli stessi asserti dell'insorgente, solamente dopo il decesso del cugino (cfr. verbale 2, D90, pag. 12; D153, pag. 18), a distanza di circa (...) dal medesimo e da più di (...) dalla manifestazione, ciò che rende ancora maggiormente fondante la conclusione che il ricorrente non nutrisse alcun timore di subire delle persecuzioni rilevanti da parte delle autorità srilankesi. 5.3.6 Il risultato al quale il Tribunale giunge attinente le asserzioni dell'insorgente, non viene scalfito neanche dagli altri mezzi di prova presentati dall'insorgente a supporto delle stesse, e non già discussi nei considerandi precedenti. Segnatamente, per quanto attiene le dichiarazioni del (...) di B._______ (cfr. sub doc. C e doc. F), del (...) (cfr. sub doc. D e doc. G), queste ultime del resto non datate, nonché dal manoscritto del (...) attribuito ai vicini di casa dell'insorgente (cfr. sub doc. H), in quanto molto generici rispetto alle persecuzioni che il ricorrente ed i suoi famigliari avrebbero subito da parte del TID e non apportanti alcun elemento concreto e sostanziato che ne dimostrino o per lo meno ne rendano verosimile l'autenticità, appaiono essere stati confezionati unicamente per i bisogni della causa. Lo scritto sub doc. H è stato peraltro prodotto in copia, ciò che ne fa dubitare ulteriormente della sua autenticità. Essi rientrano inoltre nel novero di documenti di compiacenza e risultano pertanto privi di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-3/2019 del 27 novembre 2020 con ulteriore riferimento citato). Stessa conclusione vale anche per quanto concerne il manoscritto datato (...) (cfr. sub doc. J), che dalla lettura del medesimo sarebbe attribuibile alla madre dell'insorgente (e non come erroneamente indicato nello scritto del 21 dicembre 2020 al padre del medesimo), lo stesso è stato prodotto soltanto in copia, ciò che ne fa dubitare della sua autenticità, ma pure in diversi punti risulta essere discordante con le asserzioni rese dal ricorrente. In particolare, nel medesimo vengono riportate continue pressioni, maltrattamenti, avvertimenti e minacce alla vita ai famigliari rimasti in patria; ciò che l'insorgente non ha mai addotto. Le asserzioni a supporto dei medesimi mezzi di prova presentate in fase ricorsuale dalla rappresentante dell'insorgente, non sono atte a modificare la predetta conclusione del Tribunale. Da ultimo, in relazione al certificato del (...) che attesta della detenzione del medesimo nel (...), la quale si osserva non viene messa in dubbio da questo Tribunale, come neppure è stato il caso dell'autorità inferiore, non apporta alcun ulteriore elemento che renda verosimili e plausibili le persecuzioni che l'insorgente avrebbe avuto, a distanza di quasi (...) anni trascorsi indisturbato e senza aver riscontrato alcuna problematica con le autorità del suo paese d'origine legata alla stessa (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 8; verbale 2, D99, pag. 13) - peraltro dalla quale sarebbe stato liberato senza alcuna condizione e per mancanza di prove (cfr. verbale 2, D98, pag. 13; D142, pag. 17). Gli ulteriori documenti presentati dall'insorgente in corso di procedura (cfr. sub mezzi di prova n. 1, n. 8 e n. 12) sono tesi ad attestare le generalità del ricorrente e dei suoi famigliari, rispettivamente i legami con i medesimi, e non sono all'evidenza pertinenti per rendere verosimili quanto narrato dall'insorgente a motivo del suo espatrio. Il Tribunale non intende quindi attardarsi oltre sugli stessi. 5.4 Visto quanto precede, in una valutazione complessiva e d'insieme delle allegazioni del ricorrente e dei mezzi di prova da lui presentati, l'intera sua narrazione delle persecuzioni incorse da parte delle autorità del suo Paese d'origine e che l'avrebbero indotto all'espatrio definitivo, non risulta essere verosimile giusta l'art. 7 LAsi. Per il che, il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va in merito a tale punto in questione confermata. 6. 6.1 L'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga. Difatti, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non risulta aver più interessato la giustizia srilankese dal (...), ovvero da ben prima la fine delle ostilità tra il governo di C._______ e le LTTE (avvenuta nel maggio del 2009), ed inoltre dalle accuse rivoltegli nel (...) e per il quale ha sofferto un periodo detentivo, risulta essere stato liberato senza alcuna condizione o conseguenza ulteriore (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 8; verbale 2, D96 segg., pag. 13), visto anche come le allegazioni fondanti i suoi motivi d'asilo siano state giudicate inverosimili. Pertanto, non si ritiene che egli possa essere stato registrato nella "Stop List" dalle autorità srilankesi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e consid. 8.5.2). Date le sue allegazioni inverosimili in merito, e quanto ritenuto in precedenza circa la detenzione sofferta nel (...), egli non appare nemmeno essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3), avendo in particolare asserito di non avere mai svolto delle attività politiche né in Sri Lanka né dal suo arrivo in Svizzera, come neppure di essere mai stato appartenente alle LTTE (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D92 segg., pag. 12). In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. anche in merito la sentenza del Tribunale E-350/2017 consid. 4.4). Le sole circostanze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, come pure la sua provenienza dalla Provincia (...) e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. anche a tal proposito fra le tante la sentenza del Tribunale E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata nella DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5 ed a titolo esemplificativo le sentenze E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, od apportati dal ricorrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che lui possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire, per tale ragione, delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo (cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). 6.2 Alla luce di quanto sopra, ne discende quindi che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'elevata probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga. Pertanto, anche in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU (RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 9.2 Nella presente disamina, il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a differenza di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, l'art. 5 cpv. 1 LAsi, non trova applicazione nella sua fattispecie. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili né all'incarto né apportati nella procedura ricorsuale dall'insorgente - il quale si riferisce esclusivamente nella stessa alle sue allegazioni già ritenute sopra inverosimili ed irrilevanti ai fini della concessione dell'asilo - degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che quest'ultimo possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, o ancora dall'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti summenzionati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 9.3 Per il resto, la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Altresì, la recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa, non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). Né nel gravame, né agli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario del ricorrente, il quale del resto ha riferito di essere in buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8; verbale 2, D168, pag. 21), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 9.4 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 10. 10.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di C._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). In particolare, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile in tutta la provincia del (...) - dal quale il ricorrente è originario, essendo proveniente dalla (...) di B._______, dove da ultimo risultava pure essere domiciliato nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D146, pag. 18) - qualora i criteri individuali usuali di esigibilità siano dati. Devono quindi sussistere una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3; ad eccezione della regione di J._______ - per quest'ultima regione cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5). Inoltre, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti recentemente in Sri Lanka, anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 summenzionata, risulta essere tutt'ora attuale, e ciò anche susseguentemente alle elezioni parlamentari del 5 agosto 2020 (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5610/2017 del 25 novembre 2021 consid. 9.3.1 con ulteriori riferimenti citati). 10.4 All'occorrenza, il ricorrente proviene dalla provincia del (...), è giovane, gode di un buono stato di salute e dispone di una formazione scolastica nonché di una solida esperienza lavorativa nell'ambito dell'attività (...) quale (...) e (...) (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 9). Non di meno, egli dispone di una solida rete sociale in loco e di un'abitazione famigliare (cfr. verbale 2, D45, pag. 6). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che l'interessato si reintegrerà nel suo Paese d'origine senza particolari difficoltà. 10.5 Infine, in relazione all'integrazione dell'interessato, visto il tempo trascorso dal suo arrivo in Svizzera, la stessa non è determinante nella presente procedura. Invero, il grado d'integrazione su suolo elvetico non costituisce un criterio giustificante la pronuncia dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'art. 83 LStrI, in particolare del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3). 10.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile per il rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla pandemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-5610/2017 consid. 9.4 e D-4495/2019 del 17 novembre 2021 consid. 12.2).
12. Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
13. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 12 dicembre 2019 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 12 dicembre 2019.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: