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D-6151/2018

D-6151/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-31 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2016 (cfr. atto A1/2). B. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha tenuto con il richiedente asilo una prima audizione sulle generalità il (...) ottobre 2016 (cfr. atto A4/12; di seguito: verbale 1), una susseguente audizione in particolare in merito ai suoi motivi d'asilo in data (...) gennaio 2018 (cfr. atto A11/19; di seguito: verbale 2), nonché un'audizione complementare di quest'ultima il (...) settembre 2018 (cfr. atto A15/14; di seguito: verbale 3). L'interessato, per quanto qui di rilievo, ha segnatamente allegato nelle diverse audizioni sostenute, di essere originario dello Sri Lanka, di etnia tamil e religione induista, con ultimo domicilio a B._______, C._______ (situato nel distretto di D._______; Provincia del E._______). Dopo l'undicesima classe, egli avrebbe interrotto il suo percorso scolastico ed avrebbe lavorato nell'ambito della (...), aprendo una sua attività nel suo luogo d'origine. Clienti del suo (...) sarebbero stati sia dei militari, i quali avevano il loro Campo vicino allo stesso, che degli esponenti delle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Entrambi gli avrebbero chiesto informazioni riguardo la clientela, membri delle LTTE gli avrebbero richiesto dei favori a cui egli non si sarebbe potuto sottrarre, come pure avrebbe avuto dei contatti con un membro delle LTTE, F._______, che si sarebbe recato anche al suo domicilio. A causa di tali contatti, e poiché una persona sarebbe stata uccisa nel (...), i militari si sarebbero recati svariate volte al suo (...) ed a casa sua per interrogarlo ed a chiedere di lui. In seguito un amico come pure altri (...) o (...) giovani della sua località sarebbero stati uccisi, nonché delle bombe sarebbero state piazzate nella sua zona abitativa. Poiché la situazione sarebbe divenuta per lui troppo pericolosa si sarebbe rifugiato da una zia a G._______. Nel (...), rispettivamente da solo o con alcuni membri della sua famiglia, sarebbe partito per l'H._______, legalmente e con il suo passaporto (cfr. verbale 1, p.to 2.04 seg., pag. 3 seg.; p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D16 segg., pag. 3; D49 segg., pag. 6 seg.; D65 seg., pag. 9; verbale 3, D25, pag. 5). In tale Stato avrebbe continuato la sua attività lavorativa nell'ambito della (...), come dipendente, soggiornandovi sino al (...), data nella quale con il fratello I._______ - e dopo aver ottenuto il visto d'uscita da parte delle autorità (...) - avrebbe fatto ritorno volontariamente in Sri Lanka. Al suo ritorno nel Paese d'origine, egli sarebbe dapprima stato interrogato dalle forze di sicurezza all'aeroporto in merito ai motivi che lo avrebbero spinto a recarsi in H._______, in un interrogatorio durato circa un'ora e mezza, dopo il quale lo avrebbero lasciato andare. Salvo poi, circa un mese e mezzo dopo il loro ritorno a casa, ove egli avrebbe ripreso la sua vecchia attività lavorativa, egli sarebbe stato nuovamente interrogato con il fratello I._______ in un Campo dei membri del (...) (acronimo in inglese per "[...]"). Questi ultimi, pur non accusandolo formalmente, gli avrebbero posto dei quesiti in particolare circa la sua vecchia conoscenza F._______, che loro ritenevano fosse implicata nell'uccisione della persona avvenuta nel (...), riferendogli che avrebbero saputo tutto sul suo conto. Tuttavia egli avrebbe negato di aver avuto ancora legami con il sopraccitato F._______ dopo il suo espatrio in H._______. Gli agenti del (...) non gli avrebbero però creduto, minacciandolo di conseguenze importanti se non avesse presentato tutte le informazioni a sua conoscenza riguardanti F._______, ingiungendogli di ripresentarsi a loro in una seconda occasione. Ciò che però lui non avrebbe ottemperato, rimanendo al suo domicilio ancora per una settimana, non dando inizialmente peso alle minacce ricevute. Tuttavia, allorché alcuni membri del (...) si sarebbero nuovamente presentati in sua assenza al suo domicilio, ed avrebbero ingiunto al padre che egli si presentasse a loro, temendo per la sua vita, egli si sarebbe rifugiato presso una zia a G._______. Quivi lo avrebbe raggiunto anche il fratello I._______, il quale temeva a sua volta ripercussioni da parte degli agenti del (...) visto quanto successo all'interessato, il quale avrebbe organizzato il suo viaggio per l'espatrio, avvenuto il (...). Il richiedente ha riferito di essere partito legalmente dall'aeroporto di J._______, dapprima verso il K._______, poi in L._______, munito del suo passaporto e con i visa per questi due paesi, prima di proseguire il suo viaggio verso la Svizzera. Sia prima che dopo il suo espatrio, avrebbe appreso dai suoi famigliari, che degli agenti del (...) lo avrebbero ricercato al suo domicilio, da ultimo nel (...) del 2018 (cfr. verbale 3, D80, pag. 10). In particolare, la madre dell'interessato - rientrata da sola dopo il soggiorno in H._______ nel suo Paese d'origine - sarebbe stata interrogata nel (...) 2008 circa dove si troverebbe il figlio, come pure le avrebbero riferito che sarebbero stati F._______ ed il richiedente gli autori dell'omicidio del (...) (cfr. verbale 2, D81, pag. 11). L'interessato ha altresì narrato che il fratello I._______, che si sarebbe nascosto come lui per un periodo dalla zia a G._______, avrebbe nel frattempo fatto ritorno alla casa paterna dopo il rientro definitivo della madre in Sri Lanka nell'(...) del (...), senza incontrare particolari problematiche ed aprendo una (...) (cfr. verbale 2, D30, pag. 4 e D53, pag. 7; verbale 3, D76, pag. 9 e D89 segg., pag. 11). Egli non avrebbe inoltre esercitato alcuna attività politica né in Sri Lanka, come neppure in H._______, partecipando però ad una manifestazione tamil in Svizzera. Né lui né i suoi famigliari sarebbero peraltro mai stati arrestati o incarcerati (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D99 seg., pag. 13 e D127 segg., pag. 16; verbale 3, D52 seg., pag. 7). Infine ha addotto che egli teme di essere arrestato, interrogato od ucciso in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. verbale 2, D130 seg., pag. 16; verbale 3, D67 seg., pag. 9). A supporto delle sue allegazioni ha presentato una fotocopia del suo atto di nascita datato (...) (cfr. atto A12 e verbale 1, p.to 4.01, pag. 6), una copia certificata conforme del suo certificato di nascita datata (...) con la traduzione in inglese della stessa (cfr. atto A12 e verbale 2, D14, pag. 3); nonché la sua carta d'identità (cfr. atto A12 e verbale 2, D14, pag. 3). C. Con decisione del 26 settembre 2018, notificata il 27 settembre 2018 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nella predetta decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto inverosimili i motivi d'asilo esposti dall'interesso ai sensi dell'art. 7 LAsi. Invero, egli avrebbe rilasciato delle allegazioni illogiche in relazione al suo comportamento legato ai fatti ed ai timori da lui esposti, come pure la sua narrazione sarebbe costellata di diverse contraddizioni afferenti l'interrogatorio dei membri del (...) nel (...) e dei fatti susseguenti. Egli avrebbe infine rilasciato delle asserzioni vaghe e stereotipate inerenti i timori addotti e l'agire degli agenti del (...), che non sarebbero giustificate visto anche il suo livello d'istruzione. Susseguentemente, la SEM ha ritenuto pure irrilevanti giusta l'art. 3 LAsi le dichiarazioni esposte dal richiedente. In particolare, venire interrogati all'aeroporto di J._______, come pure l'eventuale apertura di una procedura penale per espatrio illegale, non costituirebbero un pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Anche le misure di sorveglianza nel luogo d'origine, quali: periodici interrogatori ai fini della registrazione, del rilevamento dell'identità o del monitoraggio delle attività della persona, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto nella sua decisione che la situazione generale dei diritti dell'uomo in Sri Lanka non renderebbe di regola inammissibile l'esecuzione del provvedimento, neppure per le persone di etnia tamil. In tal senso, non essendoci all'incarto degli indizi che propendano per un rischio dell'interessato di essere oggetto di trattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU in caso di un suo ritorno in patria, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe lecita. Anche dal lato dell'esigibilità della misura, non esisterebbero né a causa della sua provenienza dalla Provincia del E._______, come neppure dal profilo personale, degli ostacoli ostativi alla stessa. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe attuabile sia sul piano tecnico che su quello pratico. D. Il 29 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, ed a titolo subordinato, sempre l'annullamento del provvedimento sindacato e la concessione dell'ammissione provvisoria; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Nel suo memoriale ricorsuale, dopo aver ripreso ed ampliato alcuni fatti, l'insorgente ha contestato la valutazione effettuata dalla SEM nel provvedimento impugnato, ritenendo che sia ravvisabile un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ed una violazione del diritto federale. In primo luogo, egli ha ritenuto, a differenza di quanto esposto nella decisione avversata, che i suoi timori nei confronti dei membri del (...) sarebbero fondati ed adempirebbero i criteri dell'art. 3 LAsi. Invero lo stesso sarebbe di etnia tamil ed avrebbe frequentato assiduamente F._______, membro del gruppo LTTE, etnia ed appartenenza politica che tutt'ora farebbero oggetto di persecuzione in Sri Lanka. A mente sua, sarebbe quindi evidente che gli agenti del (...) lo avrebbero perseguitato a causa della sua razza, nonché poiché credevano che, come pure F._______, entrambi appartenessero alle LTTE. Inoltre, esisterebbe un pericolo concreto per l'integrità fisica dell'interessato, in particolare visti i fatti successi nel (...) e susseguentemente nel (...) in patria, nonché le continue ricerche nei suoi confronti da parte di esponenti del (...). Sussisterebbe per di più il pericolo che egli venga incolpato di omicidio, ciò che in Sri Lanka sarebbe punibile con la pena capitale. In secondo luogo, il differimento della partenza da casa di un'unica settimana sarebbe giustificato, poiché egli sarebbe rimasto chiuso al domicilio, in quanto era terrorizzato dalla possibilità di un attacco alla sua integrità fisica e psichica e la pressione esercitata nei suoi confronti, sarebbe divenuta insopportabile. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ha contestato che le sue allegazioni siano contraddittorie in punti essenziali o non sufficientemente motivate, avendo egli sempre spiegato la fattispecie in modo chiaro e coerente. Segnatamente, ha ritenuto che non sarebbe d'alcuna importanza conoscere il numero degli agenti presentatisi al padre dopo una settimana dal suo interrogatorio del (...), come pure egli non potrebbe essere concretamente al corrente dello scopo di tale visita. Infine, l'autorità inferiore non gli avrebbe data la possibilità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione impugnata, violando pertanto il suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 1 Cost. (cfr. p.to III/12, pag. 7 seg. del ricorso). In via subordinata, il ricorrente ha ritenuto che l'esecuzione del suo allontanamento sia inammissibile, poiché quanto da lui subito in patria renderebbe applicabile l'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché egli rischierebbe di subire delle violenze e persecuzioni concrete da parte dei membri del (...), i quali sarebbero convinti che egli sia affiliato alle LTTE. In merito a quest'ultima circostanza, la SEM sorvolerebbe completamente, anche se, secondo il ricorrente, eserciterebbe invece un ruolo fondamentale per l'esame dell'ammissibilità della misura di allontanamento. In conclusione, l'insorgente sarebbe integrato su suolo svizzero, e si troverebbe in gravi difficoltà dovesse rientrare nel suo paese d'origine. E. Con decisione incidentale del 16 novembre 2018, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, invitandolo contestualmente a versare, entro il 3 dicembre 2018, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo richiesto è stato corrisposto tempestivamente dall'interessato il 23 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali). F. La SEM ha presentato la sua risposta al gravame il 18 dicembre 2018, riconfermando la sua valutazione esposta nel provvedimento impugnato e chiedendo di respingere il ricorso. In particolare l'autorità inferiore ha ribadito che la persecuzione allegata dall'insorgente apparirebbe inverosimile, per l'illogicità e l'incompatibilità con l'esperienza generale di vita, nonché per la contraddittorietà e l'approssimazione di dichiarazioni fondamentali. Per il resto, non si comprenderebbe in quali aspetti il diritto di essere sentito del ricorrente sarebbe stato violato, avendo egli avuta ampia possibilità di esprimersi liberamente durante le audizioni sostenute. Inoltre, non sarebbe data né l'inammissibilità - vista l'inverosimiglianza dei suoi asserti - né l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la sua permanenza su suolo elvetico, non potrebbe assurgere a pretesa d'integrazione che debba prevalere su quella maturata in patria. Non sarebbe pertanto data l'ipotesi di gravi difficoltà in caso di rientro dell'interessato nel suo paese d'origine. Questo, tenuto conto anche che già in passato quest'ultimo avrebbe dato prova di non ritenere problematico un suo ritorno e reinserimento in Sri Lanka, anche dopo un periodo di ben (...) anni trascorsi all'estero. G. Con replica del 14 febbraio 2019, il ricorrente ha per lo più ribadito e riconfermato le allegazioni e conclusioni esposte nel gravame. Ha tuttavia prodotto, quali ulteriori mezzi di prova: copia di un estratto della denuncia presso la stazione di polizia di C._______ del (...) in lingua straniera con traduzione in inglese (di seguito: doc. 1; cfr. anche atto A37/1), nonché uno scritto del (...) datato (...) ed in lingua inglese (di seguito: doc. 2; cfr. atto A37/1). A mente dell'insorgente, questi due documenti dimostrerebbero che lui è perseguitato dalle autorità srilankesi, le quali lo avrebbero ricercato anche dopo la sua partenza dal paese d'origine. Come poi confermato dal doc. 2, egli non dovrebbe rientrare in Sri Lanka, in quanto rischierebbe altrimenti di mettere in pericolo la sua vita. H. Nella sua duplica del 6 marzo 2019, l'autorità resistente ha preso posizione sui due mezzi di prova presentati con la replica dal ricorrente. Riguardo questi ultimi, ha innanzitutto rilevato che essi sarebbero stati presentati in fotocopia, dunque di per sé risulterebbero inidonei a provare le sue allegazioni, in quanto sarebbe impossibile appurarne l'autenticità e la provenienza, nonché risulterebbero facilmente falsificabili. Più in particolare, dal profilo formale il doc. 1 non conterrebbe nell'intestazione il luogo della stazione di polizia, come neppure a piè di pagina la data di rilascio, e quivi risulterebbe pure illeggibile la firma dell'ufficiale incaricato. Inoltre, tale documento non proverebbe che la registrazione di una denuncia spontanea da parte del richiedente. Tuttavia, non si evincerebbero dalla replica, le modalità con le quali l'interessato sarebbe entrato in possesso di tale documento, nonché non si comprenderebbe come mai non ne abbia mai accennato nelle audizioni sostenute, e non si sia attivato per presentarlo prima. Le informazioni ivi contenute, divergerebbero inoltre in parte rispetto a quanto affermato dal richiedente in audizione, ove egli non avrebbe saputo rispondere né in merito al numero di militari che si sarebbero presentati al suo domicilio, né riguardo la data di tale evento, a differenza di quanto presente in tale documento. Peraltro, egli non avrebbe neppure saputo indicare il significato dell'acronimo "(...)". Concernente il doc. 2, anche per quest'ultimo non si conoscerebbero le modalità di ottenimento da parte del ricorrente. Esso potrebbe difatti essere stato emesso esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal mandante, eventualmente dietro contropartita, in quanto l'unica finalità dello stesso parrebbe essere il sostegno dell'attuale causa d'asilo dell'interessato. Nel contenuto della dichiarazione, si affermerebbe inoltre che il richiedente è espatriato nel (...), allorché invece in corso di audizione quest'ultimo avrebbe addotto di essere partito dallo Sri Lanka il (...). I. Per il tramite della triplica del 12 aprile 2019, l'insorgente ha prodotto in originale i doc. 1 e doc. 2 (che si trovano e sono stati registrati agli atti SEM: cfr. atto A37/1). Inerente la denuncia in polizia, egli ha denotato come dal timbro apposto sul rapporto originale e dalla traduzione allegata con la replica, si potrebbe desumere che sarebbe stata emessa dal posto di polizia di C._______ il (...). Al contrario di quanto concluso dalla SEM, tale documento attesterebbe di quanto successo al ricorrente, e soprattutto che quest'ultimo si sarebbe subito recato in polizia per segnalare gli eventi accadutigli. Attinente il doc. 2, il ricorrente ha dichiarato che lo stesso gli sarebbe giunto tramite posta, essendo per il resto irrilevante con quali modalità sarebbe venuto in possesso dello stesso. Inoltre, l'(...) sarebbe stato al corrente di quanto occorsogli, ed il (...) avrebbe unicamente riportato quanto già da lui conosciuto. J. Nella sua quadruplica del 2 maggio 2019, l'autorità inferiore ha anzitutto rimarcato come la presentazione dei due mezzi di prova in originale, varrebbe soltanto a sanare il difetto di inidoneità probatoria. Per quanto attiene i vizi di forma segnalati in precedenza per il doc. 1, gli stessi sussisterebbero anche negli originali, mentre che la firma illeggibile impedirebbe di risalire all'ufficiale che avrebbe redatto tale atto. Il carattere probatorio di tale mezzo di prova, sarebbe pertanto da considerare come limitato. Concernente invece il doc. 2, a parte quanto già sostenuto in precedenza, la SEM ha rilevato come tale documento sarebbe una mera dichiarazione unilaterale indirizzata in modo generico "To whom it may concern", in carta semplice, e parrebbe facilmente falsificabile, anche poiché lo stesso non sarebbe depositato in alcun registro o fascicolo d'inchiesta ufficiale. K. Con ulteriori osservazioni del 23 maggio 2019, riconfermandosi essenzialmente nelle sue precedenti considerazioni e conclusioni, il ricorrente ha dapprima rilevato come il doc. 1 non presenterebbe alcuna informazione contrastante con quanto da lui allegato. Bensì, riuscirebbe a far luce ed a completare i fatti in maniera più limpida. Contestare inoltre che non vi sia la data a piè di pagina del documento - in quanto la prima si troverebbe già nell'intestazione dello stesso - risulterebbe un formalismo eccessivo. Per il resto, la firma del funzionario di polizia risulterebbe chiara. Per quanto attiene il doc. 2, la mancanza di un indirizzo non sarebbe sintomatico di falsità o di scarsa attendibilità dello scritto. Determinante per tale valutazione, risulterebbe difatti unicamente il contenuto del documento, dal quale si evincerebbe che il richiedente fosse perseguitato e che avrebbe dovuto lasciare lo Sri Lanka per riparare in Svizzera. Alle sue osservazioni, il ricorrente ha allegato quale nuovo documento, una copia di un articolo internet del (...), intitolato "(...)" del (...) (di seguito: doc. 3). A mente dell'interessato, tale documento proverebbe l'attuale situazione d'insicurezza e di violenza vigente in Sri Lanka, che renderebbe inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 e cpv. 7) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Appare opportuno esaminare anzitutto la censura formale del ricorrente, secondo la quale l'autorità di prime cure avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, poiché non gli avrebbe data la possibilità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione negativa.

E. 3.1 Per costante giurisprudenza il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/53 consid. 13.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constatazione dei fatti. Il diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l'autorità interessata intende fondarsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione progettata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti menzionati; DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l'autorità non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragionamento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è prevalsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito, implica di dare all'interessato la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati).

E. 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.3). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche: sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 6.1 con ulteriore riferimento citato).

E. 3.3 Nella presente disamina, il ricorrente ha potuto esprimersi, nel corso delle tre audizioni svolte dall'autorità inferiore, riguardo tutti i punti significativi relativi alla sua domanda d'asilo, esponendo anche le sue considerazioni in merito alle questioni contestategli dall'autorità inferiore. Inoltre, né durante la procedura istruttoria, né nel provvedimento impugnato, v'è stato il concretarsi di norme legali impensabili ed impreviste da parte dell'interessato. Ne discende che, anche tenuto conto della giurisprudenza summenzionata, l'insorgente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporgli, anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. Peraltro, l'insorgente ha potuto con piena cognizione di causa impugnare la decisione avversata dinanzi allo scrivente Tribunale, che in merito alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo del ricorrente ha pieno potere d'apprezzamento. In tal senso, anche fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito del predetto, la stessa risulterebbe essere stata sanata in questa sede. Pertanto, malfondata, la censura formale deve essere respinta.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3 Nel caso di specie, come a ragione considerato dall'autorità sindacata nella sua decisione, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni rilevanti esposte dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non risultano adempiere le condizioni dell'art. 7 LAsi.

E. 5.3.1 In primo luogo, si osservano diverse incoerenze nel narrato dell'insorgente sia all'interno di una stessa audizione che tra le audizioni rese, nonché rispetto a quanto allegato anche in fase ricorsuale. Ciò vale dapprima in relazione ad alcuni eventi che il ricorrente ha affermato essergli successi nel suo paese d'origine nel (...) e che ne avrebbero comportato la sua prima fuga dallo stesso nell'anno (...). Invero, egli nella prima audizione sostenuta, ha addotto che a seguito dell'attacco di un soldato, si sarebbe dovuto presentare al campo militare presente nei pressi del suo (...), ove lo avrebbero picchiato e gli avrebbero comminato un obbligo di notifica (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.). Tuttavia, nelle audizioni seguenti, egli non ha più fatto alcuna menzione del soldato che sarebbe stato attaccato, né dell'interrogatorio che avrebbe avuto al campo o ancora del suo obbligo di notifica. I suoi problemi con i militari - divenuti membri del (...) a partire dalla seconda audizione - li avrebbe ricondotti a dopo l'uccisione di una donna, M._______ - peraltro nelle audizioni sarebbe avvenuta nell'anno (...), allorché nel gravame si riporta per lo stesso evento l'anno (...) (cfr. ricorso p.to II/3, pag. 2 e p.to II/5, pag. 3) -, della quale la sua conoscenza F._______ e lui stesso erano sospettati dell'omicidio, ed alle insistenti visite al suo (...) e domicilio da parte degli agenti del (...) per interrogarlo sul conto di F._______ (cfr. verbale 2, D45 segg., pag. 6; D59 seg., pag. 8 seg. e D78 seg., pag. 11; verbale 3, D7, pag. 3 seg.). Anche in merito al sospetto nutrito dai membri del (...) nei suoi confronti, le asserzioni del ricorrente, risultano dissonanti. Egli ha difatti sostenuto, d'un canto che i militari sospettassero F._______ dell'omicidio di M._______, come pure che anche lui fosse stato implicato nell'uccisione della stessa avendoglielo riferito durante gli interrogatori, nonché alla madre (cfr. verbale 2, D47, pag. 6; D55, pag. 8; D78, pag. 11 e D81, pag. 11); e d'altro canto ha invece riferito che i membri del (...) non lo avrebbero accusato di nulla in particolare, e che egli avrebbe creduto trattarsi dell'omicidio di M._______, in quanto saprebbe unicamente che la gente del suo villaggio riteneva F._______ colpevole di tale crimine (cfr. verbale 3, D44, pag. 7 e D51, pag. 7). Non più coerenti appaiono le dichiarazioni del ricorrente circa gli ultimi fatti che lo avrebbero determinato a rifugiarsi presso la zia materna a G._______ nel (...). Invero, ha anzitutto ricondotto tale circostanza a dopo l'uccisione di un amico (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; D58, pag. 8 e D62, pag. 9); per poi invece contraddirsi inspiegabilmente riportando lo stesso evento all'uccisione di (...) o (...) giovani nella sua zona (cfr. verbale 3, D7 pag. 3); o ancora ritornando alla sua prima versione, ma con l'aggiunta che i militari lo avrebbero ricercato dopo che delle bombe sarebbero state piazzate nella sua zona, e non trovandolo sarebbero andati dall'amico N._______ (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Tuttavia, anche circa l'uccisione del suo conoscente N._______, le sue versioni non risultano per nulla congruenti. Questo in quanto d'un lato egli afferma che non si saprebbe chi abbia ucciso lo stesso (cfr. verbale 2, D56, pag. 8). Senonché, nella stessa audizione poco più avanti, ed in quella successiva, ha addotto che gli autori del reato sarebbero gli stessi militari, che avrebbero sparato a N._______ dopo essersi recati in cerca di lui (il ricorrente) al suo domicilio (cfr. verbale 2, D62, pag. 9; verbale 3, D7, pag. 3). Non da ultimo, anche alcune sue asserzioni circa il suo viaggio d'espatrio verso l'H._______ risultano contraddittorie. Egli ha infatti dapprima dato ad intendere che sarebbe partito solo, avendolo raggiunto il fratello e la madre soltanto dopo (...) circa (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8). Quando invece, nelle audizioni successive, ha riferito che addirittura tutta la sua famiglia si sarebbe recata in H._______ nello stesso momento, grazie all'avvenimento del matrimonio di una sorella (cfr. verbale 2, D49 seg., pag. 6; D55 segg., pag. 7 seg.; verbale 3, D7, pag. 3). Ulteriori dissonanze sono inoltre ravvisabili nelle evenienze che sarebbero occorse al ricorrente al suo ritorno nel Paese d'origine nel (...) e da quanto egli ha allegato inerente le modalità del suo espatrio. In un primo momento, egli ha dapprima lasciato intendere che gli agenti del (...), durante l'interrogatorio successo circa un mese dopo il suo rientro al domicilio nel (...), gli avrebbero chiesto personalmente di ripresentarsi una seconda volta al loro campo (cfr. verbale 2, D55, pag. 8; verbale 3, D27 seg., pag. 5), allorché invece in un secondo momento, riferisce che tale obbligo di ripresentarsi sarebbe stato riferito al padre in sua assenza circa una settimana dopo l'interrogatorio nel campo (cfr. verbale 2, D85, pag. 12). Inspiegabilmente, poco dopo, questionato in merito a tale incongruenza, egli ha addotto una terza versione dello stesso evento, riferendo che lo stesso giorno in cui egli sarebbe stato interrogato, gli affiliati al (...) si sarebbero presentati al suo domicilio in sua assenza, dicendo al padre che si sarebbe dovuto ripresentare al campo una seconda volta (cfr. verbale 2, D87, pag. 12). Inoltre, malgrado egli abbia riferito d'un canto di avere avuto molta paura durante l'interrogatorio dei membri del (...), viste anche le loro minacce proferite nei suoi confronti, poiché essi ritenevano che lui fosse al corrente d'informazioni riguardanti F._______ (cfr. verbale 3, D54 segg., pag. 7 seg.). Tuttavia, nella stessa audizione, poco più avanti, sorprendentemente egli riferisce di non sapere se gli agenti di (...) ritenessero che lui avesse delle informazioni riguardo F._______ durante il suo primo colloquio al campo (cfr. verbale 3, D71, pag. 9), nonché che egli se ne sarebbe rimasto tranquillamente a casa, andando pure a lavorare, senza dare troppo peso alle minacce proferite dai membri del (...), e sarebbe soltanto dopo la visita dei membri del (...), una settimana dopo, che avrebbe preso seriamente la questione (cfr. verbale 3, D64 segg., pag. 8). Queste ultime asserzioni, stridono inoltre in modo crasso con quanto affermato nel ricorso dal ricorrente, ove sostiene invece di essere stato chiuso in casa per una settimana, in quanto terrorizzato da un sicuro attacco alla sua integrità fisica o psichica (cfr. p.to III/9, pag. 6 del memoriale ricorsuale). Anche riguardo alle modalità del suo espatrio nel (...), egli ha rilasciato durante le diverse audizioni delle dichiarazioni incoerenti. In un primo tempo egli ha difatti addotto di essere espatriato legalmente, munito del suo passaporto personale con il visa per il K._______, sino a quest'ultimo paese; è soltanto da quel momento che egli sarebbe stato accompagnato da una donna per il viaggio verso la L._______ ed il passaporto sarebbe stato consegnato alla stessa (cfr. verbale 1, p.to 2.04, pag. 4 seg.). In un secondo tempo, egli ha però sostanzialmente modificato tali asserti, adducendo dapprima che tale donna l'avrebbe accompagnato a partire dallo Sri Lanka e gli avrebbe consegnato il suo passaporto unicamente nei vari aeroporti per i controlli (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 3 seg.), ed ancora che si trattava dello stesso passaporto utilizzato per l'espatrio del (...) (cfr. verbale 2, D16, pag. 3); allorché poco dopo egli riferisce di non essere sicuro si trattasse del suo passaporto, in quanto non avrebbe letto l'identità riportata (cfr. verbale 2, D122 segg., pag. 15 seg.). Nell'audizione successiva, egli è ritornato parzialmente sulla prima versione fornita, affermando che il passaporto ottenuto nel (...), sarebbe stato pure il documento utilizzato nell'espatrio del (...) (cfr. verbale 3, D15 segg., pag. 4 seg.), ciò che inficia in modo lampante le sue allegazioni precedenti riguardo alla sua carente conoscenza se il passaporto fosse il suo o meno.

E. 5.3.2 Si osserva inoltre che, come a giusta ragione considerato nella decisione avversata dall'autorità inferiore, le allegazioni del ricorrente circa l'interrogatorio che lui ed il fratello avrebbero subito una volta rientrati a casa nel (...), come pure la visita successiva dei membri del (...), risultano essere in più punti generiche e prive di dettagli. Ciò instilla ragionevoli dubbi che l'insorgente non abbia realmente vissuto i fatti narrati. Difatti, egli non è stato in grado né di riferire esattamente quando avrebbe sostenuto il primo colloquio nel campo dei membri del (...) al suo ritorno in patria, né quando questi ultimi sarebbero tornati al suo domicilio (asserendo unicamente trattarsi di circa una settimana dopo; cfr. verbale 2, D85, pag. 12), come neppure riguardo al numero di persone che si sarebbero presentate a casa sua (cfr. verbale 3, D69 seg., pag. 9). Tali evenienze, a differenza di quanto asserito nel gravame dal ricorrente, assurgono a maggiore importanza, se confrontate con il mezzo di prova da egli presentato con la replica (cfr. sub doc. 1), ove si riportano sia le date esatte degli eventi succitati, come pure il numero degli agenti del (...) che si sarebbero presentati al suo domicilio.

E. 5.3.3 Infine sono ravvisabili nel comportamento del ricorrente e nelle sue allegazioni, diverse illogicità. Appare dapprima poco plausibile che egli, malgrado fosse ricercato dai membri del (...), poiché lo ritenevano implicato nell'omicidio di M._______, come pure avesse timore che essi gli sparassero, sia espatriato una prima volta verso l'H._______, legalmente con tutta la sua famiglia ed in possesso del suo passaporto. Inoltre, visto che egli avrebbe saputo dei sospetti degli agenti del (...), avendo peraltro riferito gli stessi alla sua madre anche nel (...) 2008 (cfr. verbale 2, D81, pag. 11), stupisce che egli abbia deciso di tornare in Sri Lanka, legalmente ed al suo precedente domicilio - riprendendo peraltro anche la sua attività lavorativa - senza aspettarsi di essere interrogato in merito a tale evento (cfr. verbale 3, D42, pag. 6). Come pure, in tale contesto, appare poco plausibile che egli abbia scelto di espatriare nuovamente legalmente dal suo Paese d'origine nel (...), sottoponendosi anche ai diversi controlli aeroportuali, e senza tuttavia incontrare particolari problematiche. Pare inoltre poco credibile che, visti anche i suoi timori nei confronti dei membri del (...), ed il fatto che egli sapesse già che le persone richiamate una seconda volta da questi ultimi, sarebbero arrestate e sparirebbero (cfr. verbale 3, D67, pag. 9), ed incompatibilmente con il comportamento che terrebbe una persona che è ricercata da parte delle autorità srilankesi, abbia tuttavia deciso di rimanere a casa sua ancora per almeno una settimana, svolgendo regolarmente il suo lavoro, e senza preoccuparsi delle possibili conseguenze (cfr. verbale 3, D64 segg., pag. 8). Infine, stupisce pure il comportamento che avrebbe tenuto il fratello I._______, in quanto d'un canto il ricorrente riferisce che anche quest'ultimo avrebbe riparato a casa della zia assieme a lui per un periodo, poiché avrebbe avuto anche lui dei problemi con i membri del (...) a causa sua (cfr. verbale 2, D106 seg., pag. 14). Salvo poi, invece, sostenere che egli sarebbe ritornato al suo domicilio dopo un po', senza riscontrare ulteriori problematiche, nonché aprendo addirittura una (...), con i quali proventi manterrebbe anche i genitori (cfr. verbale 2, D53, pag. 7 e D108, pag. 14; verbale 3, D89 seg., pag. 11). Non da ultimo, appare poco plausibile che egli alleghi di avere avuto delle problematiche che rimonterebbero all'anno (...) con gli agenti del (...), e non si sia interessato neppure di conoscere il significato effettivo di tale acronimo (cfr. verbale 3, D33, pag. 6), come pure della sigla "(...)" di cui ha riferito che la persona uccisa avrebbe dovuto sposarne un membro (cfr. verbale 3, D47 segg., pag. 7).

E. 5.4 Alla luce di quanto sopra, come a ragione sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha reso verosimili i suoi motivi di protezione. Le allegazioni generiche e per lo più interlocutorie contenute nel gravame per spiegare le incongruenze ed illogicità rilevate dalla SEM, non sono atte a modificare tale conclusione. Neppure i mezzi di prova presentati dall'insorgente con la replica (sub doc. 1 e doc. 2), risultano essere dimostrativi della credibilità e plausibilità dei suoi asserti. Invero, per quanto concerne la denuncia in polizia, non solo la produzione della stessa appare intempestiva, in quanto neppure ne era mai stata allegata la sua esistenza dal ricorrente in precedenza, ma vi sono degli elementi che ne fanno dubitare dell'autenticità del documento, come pure riguardo alla verosimiglianza del suo contenuto. Appare infatti, carente dal profilo formale di alcuni elementi come il luogo di polizia nell'intestazione, la data di emissione nel piè di pagina, come pure né il timbro apposto sulla firma, né la firma illeggibile, danno atto dell'effettivo nominativo del sedicente funzionario di polizia che avrebbe sottoscritto il documento. Tuttavia, anche volendo esulare da tali elementi formali, dal profilo contenutistico si osserva che dalla traduzione in inglese parrebbe si sia trattato del fratello del ricorrente, I._______, e non dell'insorgente che avrebbe sporto denuncia. Questo, a differenza di quanto sostenuto in replica e negli scritti seguenti dall'interessato. Inoltre, se veramente fosse ascrivibile anche a lui la denuncia, apparirebbe ancora più incredibile il fatto che egli non sapesse quando le visite dei membri del (...) si sarebbero svolte - essendo che nella denuncia viene riportato che le stesse sarebbero avvenute il (...), rispettivamente il (...) (cfr. sub doc. 1) - come neppure quanti agenti fossero presenti (nella denuncia viene riportato si trattasse di [...] persone sconosciute che si sarebbero presentate come [...]; cfr. sub doc. 1) (cfr. supra consid. 5.3.2). Per quanto poi concerne la dichiarazione del (...), lo stesso non contiene alcun elemento concreto che possa confutare le contraddittorietà ed illogicità già sopra rilevate nelle allegazioni del ricorrente, come pure riporta un'asserzione discrepante rispetto a queste ultime. Invero, a differenza della data d'espatrio allegata dall'insorgente per venire in Svizzera, ovvero il (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.04, pag. 4 e verbale 2, D13, pag. 3); nello scritto del (...), viene fatto risalire lo stesso evento, all'anno (...) (cfr. sub doc. 2).

E. 5.5 Ne discende quindi che il ricorrente non ha reso verosimili le sue dichiarazioni inerenti i motivi per i quali egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka, né, di convesso, gli eventi successivi alla sua partenza, in particolare le ricerche reiterate da parte degli agenti del (...).

E. 6 Resta tuttavia ancora da esaminare se il ricorrente abbia un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6.1 Visti l'inverosimiglianza dei fatti allegati dall'insorgente (cfr. supra consid. 5), nonché gli atti all'inserto, non sono ravvisabili in casu degli elementi di rischio particolare ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. consid. 8.4 e 8.5), di modo che si giustificherebbe di riconoscergli la qualità di rifugiato. Invero, nel caso di specie, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). In Sri Lanka egli non risulta essere mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato alle LTTE, né ha mai allegato vi siano suoi famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con le LTTE. Peraltro, egli ha addotto di non essere mai stato arrestato, né imprigionato dalle autorità srilankesi, come neppure non avrebbe esercitato alcuna attività politica di rilievo, non essendo dalla sua mera partecipazione ad una manifestazione tamil a O._______, desumibile che egli sia stato identificato o possa entrare nel mirino delle autorità srilankesi per questo evento. Secondo la giurisprudenza summenzionata, un tale profilo è tuttavia esatto per ritenere un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno in Sri Lanka, la sola esistenza di sospetti da parte delle autorità srilankesi, fondati o meno, di legame attuale o passato con le LTTE non risulta invece sufficiente (cfr. sentenza di riferimento precitata, consid. 8.5.3). Il ricorrente non ha del resto asserito di aver operato in qualunque modo in favore del separatismo tamil. Pertanto, non risultano esservi dei fattori di rischio che lo facciano apparire, agli occhi delle autorità srilankesi, come suscettibile di minacciare l'unità o la sicurezza del loro Stato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale succitata, consid. 8.5.1, 8.5.3 e 8.5.4). Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia del E._______ e la sua età anagrafica (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale, egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d'origine con una multa da 50'000 a 100'000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4).

E. 6.2 Dal momento dell'inoltro del ricorso, come denotato peraltro anche dallo stesso interessato nelle sue osservazioni del 23 maggio 2019 con la produzione del documento sub doc. 3 a sostegno, vi sono stati diversi cambiamenti nel suo paese d'origine dal profilo politico e securitario, in particolare delle tensioni politiche, il devastante attentato terroristico successo nella Pasqua del 2019, come pure da ultimo l'elezione di Gotabaya Rajapaksa il 16 novembre 2019 come presidente dello Sri Lanka (cfr. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019, < https://www.nzz.ch/international/sri-lanka-der-rajapaksa-clan-kehrt-an-die-macht-zurueck-ld.1522511?reduced=true >, consultato il 02.07.2020; The Guardian, Gotabaya Rajapaksa elected president of Sri Lanka, 17 novembre 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajapaksa-premadas-count-continues , consultato il 02.07.2020). Gotabaya Rajapaksa era stato al tempo del potere quale Presidente srilankese del fratello maggiore Mahinda Rajapaksa - il quale è stato a capo del regime dal 2005 al 2015 - nominato quale Segretario alla Difesa. In tale veste, egli era stato accusato, di numerosi reati contro giornalisti/e ed attivisti/e. Inoltre, è stato ritenuto responsabile da osservatori di violazioni di diritti umani e di crimini di guerra. Egli tuttavia contesta tali accuse (cfr. Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 gennaio 2020). Poco dopo la sua elezione, il nuovo Presidente ha nominato il fratello Mahinda quale Primo ministro, ed ha incorporato nel governo un altro fratello, Chamal Rajapaksa, eletto quale Ministro della Difesa. Nel nuovo regime, i tre fratelli, controllano insieme diversi dipartimenti governativi o istituzioni governative (cfr. South Asia's Leading Multimedia News Agency [ANI], Sri Lanka: 35 including President's brother Chamal Rajapaksa sworn in as ministers of state, 27 novembre 2019, https://www.aninews.in/news/world/ asia/sri-lanka-35-including-presidents-brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/, consultato il 02.07.2020). In generale, osservatori internazionali e minoranze etniche e religiose, temono maggiore repressione ed un aumento dell'osservazione di attivisti per i diritti umani, di giornalisti/e, di persone contrarie o critiche nei confronti del regime (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH]: Regierungswechsel weckt Ängste bei Minderheiten, 21 novembre 2019). All'inizio di marzo del 2020, Gotabaya Rajapaksa ha sciolto prematuramente il Parlamento ed ha annunciato delle nuove elezioni (cfr. Die Presse, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 2 marzo 2020, < https://www.diepresse.com/5778241/ < sri-lankas-prasident-lost-das-parlament-auf >, consultato il 02.07.2020).

E. 6.3 Al Tribunale tali cambiamenti in Sri Lanka sono conosciuti. Gli stessi vengono osservati attentamente e ne viene tenuto conto nella sua presa di decisione. Se d'un canto le attuali conoscenze della situazione in Sri Lanka, fanno propendere per un possibile accentuarsi dell'insicurezza per delle persone esposte ad un profilo di rischio particolare rispettivamente che già prima vi erano esposte (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 succitata; Human Rights Watch, Sri Lanka: Families of "Disappeared" Threatened, 16 febbraio 2020). D'altro canto, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra (...) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di J._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale E-4300/2018 del 29 giugno 2020 consid. 7.7.4, E-2915/2020 del 24 giugno 2020 consid. 6.3, D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2). Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare nella singola fattispecie, se vi sia una relazione personale tra la persona richiedente l'asilo e l'elezione presidenziale del 16 novembre 2019 rispettivamente con le sue conseguenze. Tale relazione, visto quanto già sopra considerato, non è nella presente disamina data.

E. 6.4 Visto quanto precede, il ricorrente non può quindi prevalersi di un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7 Ne discende che, sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto e la decisione avversata è confermata.

E. 8 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 10.2 Nel caso di specie, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati - ed a differenza di quanto esposto nel gravame dall'interessato - non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 10.3 Ne consegue che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii).

E. 11.3 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1).

E. 11.4 Altresì, nella sentenza di riferimento E-1866/2015, il Tribunale ha in particolare stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Provincia del E._______ dello Sri Lanka (ad esclusione però della regione del Vanni secondo la definizione contenuta nella DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1, questione lasciata aperta ed esplicitata in seguito nella sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4.2-9.4.3 e 9.5, in particolare consid. 9.5.9), è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità. Segnatamente deve sussistere l'esistenza di una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come di prospettive sicure che permettano di assicurargli un reddito minimo ed un'abitazione (cfr. ibidem, consid. 13.3.3).

E. 11.5 Nella presente disamina l'insorgente è originario di B._______, C._______ (situato nel distretto di D._______). Egli è giovane ed in buona salute, non essendo ravvisabili né agli atti all'inserto, né avendone allegati il ricorrente in corso di procedura (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8 e verbale 2, D3 seg., pag. 2), dei problemi valetudinari che potrebbero essere contrari al suo rinvio. Egli dispone inoltre di una buona formazione scolastica e di diversi anni d'esperienza professionale nell'ambito (...), che potranno essergli utili per il suo reinserimento in patria. Egli potrà inoltre contare su un'ampia rete famigliare - segnatamente i genitori due fratelli ed una sorella a B._______, oltreché diversi zie e zii tutt'ora in Sri Lanka (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 3, D12, pag. 4), in particolare una zia a G._______, presso la quale l'insorgente avrebbe anche riparato prima dei suoi espatri dallo Sri Lanka avvenuti rispettivamente nel (...) e nel (...) - con i quali risulta essere in contatto, che potrà sostenerlo, in caso di necessità, per i suoi bisogni primari ed il suo riadattamento in patria, come peraltro già fatto in passato (segnatamente di ritorno dall'H._______ avrebbe ripreso a lavorare con uno zio; cfr. verbale 2, D55, pag. 8). Visto quanto precede, la generica asserzione ricorsuale che egli si troverebbe "in gravi difficoltà" in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine (cfr. p.to III/14, pag. 9 del ricorso), non trova alcun fondamento. Non sono inoltre ravvisabili altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto l'insorgente, giunto in Svizzera il (...) ottobre 2016 (cfr. verbale 1, p.to 5.03, pag. 6), non può prevalersi di un'integrazione avanzata in Svizzera, a differenza di quanto preteso in modo vago dallo stesso nel suo gravame (cfr. p.to III/14, pag. 8 del ricorso).

E. 11.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 12 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI a contrario). Questo, in quanto il ricorrente possiede una carta d'identità srilankese (cfr. anche verbale 2, D14, pag. 3 e atto A12) ed è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 vLAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). Infine, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5).

E. 13 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata e la conclusione esposta in via subordinata dal ricorrente respinta.

E. 14 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese, di uguale importo, versato dall'insorgente il 23 novembre 2018.

E. 15.2 Per lo stesso motivo succitato, non vengono accordate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 23 novembre 2018.
  3. Non si assegnano indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6151/2018 Sentenza del 31 luglio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Constance Leisinger, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, rappresentato dall'avv. Lisa Catenazzi, Avvocato, RAVI Studio legale e notarile, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 settembre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2016 (cfr. atto A1/2). B. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha tenuto con il richiedente asilo una prima audizione sulle generalità il (...) ottobre 2016 (cfr. atto A4/12; di seguito: verbale 1), una susseguente audizione in particolare in merito ai suoi motivi d'asilo in data (...) gennaio 2018 (cfr. atto A11/19; di seguito: verbale 2), nonché un'audizione complementare di quest'ultima il (...) settembre 2018 (cfr. atto A15/14; di seguito: verbale 3). L'interessato, per quanto qui di rilievo, ha segnatamente allegato nelle diverse audizioni sostenute, di essere originario dello Sri Lanka, di etnia tamil e religione induista, con ultimo domicilio a B._______, C._______ (situato nel distretto di D._______; Provincia del E._______). Dopo l'undicesima classe, egli avrebbe interrotto il suo percorso scolastico ed avrebbe lavorato nell'ambito della (...), aprendo una sua attività nel suo luogo d'origine. Clienti del suo (...) sarebbero stati sia dei militari, i quali avevano il loro Campo vicino allo stesso, che degli esponenti delle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Entrambi gli avrebbero chiesto informazioni riguardo la clientela, membri delle LTTE gli avrebbero richiesto dei favori a cui egli non si sarebbe potuto sottrarre, come pure avrebbe avuto dei contatti con un membro delle LTTE, F._______, che si sarebbe recato anche al suo domicilio. A causa di tali contatti, e poiché una persona sarebbe stata uccisa nel (...), i militari si sarebbero recati svariate volte al suo (...) ed a casa sua per interrogarlo ed a chiedere di lui. In seguito un amico come pure altri (...) o (...) giovani della sua località sarebbero stati uccisi, nonché delle bombe sarebbero state piazzate nella sua zona abitativa. Poiché la situazione sarebbe divenuta per lui troppo pericolosa si sarebbe rifugiato da una zia a G._______. Nel (...), rispettivamente da solo o con alcuni membri della sua famiglia, sarebbe partito per l'H._______, legalmente e con il suo passaporto (cfr. verbale 1, p.to 2.04 seg., pag. 3 seg.; p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D16 segg., pag. 3; D49 segg., pag. 6 seg.; D65 seg., pag. 9; verbale 3, D25, pag. 5). In tale Stato avrebbe continuato la sua attività lavorativa nell'ambito della (...), come dipendente, soggiornandovi sino al (...), data nella quale con il fratello I._______ - e dopo aver ottenuto il visto d'uscita da parte delle autorità (...) - avrebbe fatto ritorno volontariamente in Sri Lanka. Al suo ritorno nel Paese d'origine, egli sarebbe dapprima stato interrogato dalle forze di sicurezza all'aeroporto in merito ai motivi che lo avrebbero spinto a recarsi in H._______, in un interrogatorio durato circa un'ora e mezza, dopo il quale lo avrebbero lasciato andare. Salvo poi, circa un mese e mezzo dopo il loro ritorno a casa, ove egli avrebbe ripreso la sua vecchia attività lavorativa, egli sarebbe stato nuovamente interrogato con il fratello I._______ in un Campo dei membri del (...) (acronimo in inglese per "[...]"). Questi ultimi, pur non accusandolo formalmente, gli avrebbero posto dei quesiti in particolare circa la sua vecchia conoscenza F._______, che loro ritenevano fosse implicata nell'uccisione della persona avvenuta nel (...), riferendogli che avrebbero saputo tutto sul suo conto. Tuttavia egli avrebbe negato di aver avuto ancora legami con il sopraccitato F._______ dopo il suo espatrio in H._______. Gli agenti del (...) non gli avrebbero però creduto, minacciandolo di conseguenze importanti se non avesse presentato tutte le informazioni a sua conoscenza riguardanti F._______, ingiungendogli di ripresentarsi a loro in una seconda occasione. Ciò che però lui non avrebbe ottemperato, rimanendo al suo domicilio ancora per una settimana, non dando inizialmente peso alle minacce ricevute. Tuttavia, allorché alcuni membri del (...) si sarebbero nuovamente presentati in sua assenza al suo domicilio, ed avrebbero ingiunto al padre che egli si presentasse a loro, temendo per la sua vita, egli si sarebbe rifugiato presso una zia a G._______. Quivi lo avrebbe raggiunto anche il fratello I._______, il quale temeva a sua volta ripercussioni da parte degli agenti del (...) visto quanto successo all'interessato, il quale avrebbe organizzato il suo viaggio per l'espatrio, avvenuto il (...). Il richiedente ha riferito di essere partito legalmente dall'aeroporto di J._______, dapprima verso il K._______, poi in L._______, munito del suo passaporto e con i visa per questi due paesi, prima di proseguire il suo viaggio verso la Svizzera. Sia prima che dopo il suo espatrio, avrebbe appreso dai suoi famigliari, che degli agenti del (...) lo avrebbero ricercato al suo domicilio, da ultimo nel (...) del 2018 (cfr. verbale 3, D80, pag. 10). In particolare, la madre dell'interessato - rientrata da sola dopo il soggiorno in H._______ nel suo Paese d'origine - sarebbe stata interrogata nel (...) 2008 circa dove si troverebbe il figlio, come pure le avrebbero riferito che sarebbero stati F._______ ed il richiedente gli autori dell'omicidio del (...) (cfr. verbale 2, D81, pag. 11). L'interessato ha altresì narrato che il fratello I._______, che si sarebbe nascosto come lui per un periodo dalla zia a G._______, avrebbe nel frattempo fatto ritorno alla casa paterna dopo il rientro definitivo della madre in Sri Lanka nell'(...) del (...), senza incontrare particolari problematiche ed aprendo una (...) (cfr. verbale 2, D30, pag. 4 e D53, pag. 7; verbale 3, D76, pag. 9 e D89 segg., pag. 11). Egli non avrebbe inoltre esercitato alcuna attività politica né in Sri Lanka, come neppure in H._______, partecipando però ad una manifestazione tamil in Svizzera. Né lui né i suoi famigliari sarebbero peraltro mai stati arrestati o incarcerati (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D99 seg., pag. 13 e D127 segg., pag. 16; verbale 3, D52 seg., pag. 7). Infine ha addotto che egli teme di essere arrestato, interrogato od ucciso in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. verbale 2, D130 seg., pag. 16; verbale 3, D67 seg., pag. 9). A supporto delle sue allegazioni ha presentato una fotocopia del suo atto di nascita datato (...) (cfr. atto A12 e verbale 1, p.to 4.01, pag. 6), una copia certificata conforme del suo certificato di nascita datata (...) con la traduzione in inglese della stessa (cfr. atto A12 e verbale 2, D14, pag. 3); nonché la sua carta d'identità (cfr. atto A12 e verbale 2, D14, pag. 3). C. Con decisione del 26 settembre 2018, notificata il 27 settembre 2018 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nella predetta decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto inverosimili i motivi d'asilo esposti dall'interesso ai sensi dell'art. 7 LAsi. Invero, egli avrebbe rilasciato delle allegazioni illogiche in relazione al suo comportamento legato ai fatti ed ai timori da lui esposti, come pure la sua narrazione sarebbe costellata di diverse contraddizioni afferenti l'interrogatorio dei membri del (...) nel (...) e dei fatti susseguenti. Egli avrebbe infine rilasciato delle asserzioni vaghe e stereotipate inerenti i timori addotti e l'agire degli agenti del (...), che non sarebbero giustificate visto anche il suo livello d'istruzione. Susseguentemente, la SEM ha ritenuto pure irrilevanti giusta l'art. 3 LAsi le dichiarazioni esposte dal richiedente. In particolare, venire interrogati all'aeroporto di J._______, come pure l'eventuale apertura di una procedura penale per espatrio illegale, non costituirebbero un pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Anche le misure di sorveglianza nel luogo d'origine, quali: periodici interrogatori ai fini della registrazione, del rilevamento dell'identità o del monitoraggio delle attività della persona, non sarebbero pertinenti in materia d'asilo. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha ritenuto nella sua decisione che la situazione generale dei diritti dell'uomo in Sri Lanka non renderebbe di regola inammissibile l'esecuzione del provvedimento, neppure per le persone di etnia tamil. In tal senso, non essendoci all'incarto degli indizi che propendano per un rischio dell'interessato di essere oggetto di trattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU in caso di un suo ritorno in patria, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe lecita. Anche dal lato dell'esigibilità della misura, non esisterebbero né a causa della sua provenienza dalla Provincia del E._______, come neppure dal profilo personale, degli ostacoli ostativi alla stessa. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe attuabile sia sul piano tecnico che su quello pratico. D. Il 29 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, ed a titolo subordinato, sempre l'annullamento del provvedimento sindacato e la concessione dell'ammissione provvisoria; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Nel suo memoriale ricorsuale, dopo aver ripreso ed ampliato alcuni fatti, l'insorgente ha contestato la valutazione effettuata dalla SEM nel provvedimento impugnato, ritenendo che sia ravvisabile un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ed una violazione del diritto federale. In primo luogo, egli ha ritenuto, a differenza di quanto esposto nella decisione avversata, che i suoi timori nei confronti dei membri del (...) sarebbero fondati ed adempirebbero i criteri dell'art. 3 LAsi. Invero lo stesso sarebbe di etnia tamil ed avrebbe frequentato assiduamente F._______, membro del gruppo LTTE, etnia ed appartenenza politica che tutt'ora farebbero oggetto di persecuzione in Sri Lanka. A mente sua, sarebbe quindi evidente che gli agenti del (...) lo avrebbero perseguitato a causa della sua razza, nonché poiché credevano che, come pure F._______, entrambi appartenessero alle LTTE. Inoltre, esisterebbe un pericolo concreto per l'integrità fisica dell'interessato, in particolare visti i fatti successi nel (...) e susseguentemente nel (...) in patria, nonché le continue ricerche nei suoi confronti da parte di esponenti del (...). Sussisterebbe per di più il pericolo che egli venga incolpato di omicidio, ciò che in Sri Lanka sarebbe punibile con la pena capitale. In secondo luogo, il differimento della partenza da casa di un'unica settimana sarebbe giustificato, poiché egli sarebbe rimasto chiuso al domicilio, in quanto era terrorizzato dalla possibilità di un attacco alla sua integrità fisica e psichica e la pressione esercitata nei suoi confronti, sarebbe divenuta insopportabile. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ha contestato che le sue allegazioni siano contraddittorie in punti essenziali o non sufficientemente motivate, avendo egli sempre spiegato la fattispecie in modo chiaro e coerente. Segnatamente, ha ritenuto che non sarebbe d'alcuna importanza conoscere il numero degli agenti presentatisi al padre dopo una settimana dal suo interrogatorio del (...), come pure egli non potrebbe essere concretamente al corrente dello scopo di tale visita. Infine, l'autorità inferiore non gli avrebbe data la possibilità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione impugnata, violando pertanto il suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 1 Cost. (cfr. p.to III/12, pag. 7 seg. del ricorso). In via subordinata, il ricorrente ha ritenuto che l'esecuzione del suo allontanamento sia inammissibile, poiché quanto da lui subito in patria renderebbe applicabile l'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché egli rischierebbe di subire delle violenze e persecuzioni concrete da parte dei membri del (...), i quali sarebbero convinti che egli sia affiliato alle LTTE. In merito a quest'ultima circostanza, la SEM sorvolerebbe completamente, anche se, secondo il ricorrente, eserciterebbe invece un ruolo fondamentale per l'esame dell'ammissibilità della misura di allontanamento. In conclusione, l'insorgente sarebbe integrato su suolo svizzero, e si troverebbe in gravi difficoltà dovesse rientrare nel suo paese d'origine. E. Con decisione incidentale del 16 novembre 2018, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, invitandolo contestualmente a versare, entro il 3 dicembre 2018, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo richiesto è stato corrisposto tempestivamente dall'interessato il 23 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali). F. La SEM ha presentato la sua risposta al gravame il 18 dicembre 2018, riconfermando la sua valutazione esposta nel provvedimento impugnato e chiedendo di respingere il ricorso. In particolare l'autorità inferiore ha ribadito che la persecuzione allegata dall'insorgente apparirebbe inverosimile, per l'illogicità e l'incompatibilità con l'esperienza generale di vita, nonché per la contraddittorietà e l'approssimazione di dichiarazioni fondamentali. Per il resto, non si comprenderebbe in quali aspetti il diritto di essere sentito del ricorrente sarebbe stato violato, avendo egli avuta ampia possibilità di esprimersi liberamente durante le audizioni sostenute. Inoltre, non sarebbe data né l'inammissibilità - vista l'inverosimiglianza dei suoi asserti - né l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la sua permanenza su suolo elvetico, non potrebbe assurgere a pretesa d'integrazione che debba prevalere su quella maturata in patria. Non sarebbe pertanto data l'ipotesi di gravi difficoltà in caso di rientro dell'interessato nel suo paese d'origine. Questo, tenuto conto anche che già in passato quest'ultimo avrebbe dato prova di non ritenere problematico un suo ritorno e reinserimento in Sri Lanka, anche dopo un periodo di ben (...) anni trascorsi all'estero. G. Con replica del 14 febbraio 2019, il ricorrente ha per lo più ribadito e riconfermato le allegazioni e conclusioni esposte nel gravame. Ha tuttavia prodotto, quali ulteriori mezzi di prova: copia di un estratto della denuncia presso la stazione di polizia di C._______ del (...) in lingua straniera con traduzione in inglese (di seguito: doc. 1; cfr. anche atto A37/1), nonché uno scritto del (...) datato (...) ed in lingua inglese (di seguito: doc. 2; cfr. atto A37/1). A mente dell'insorgente, questi due documenti dimostrerebbero che lui è perseguitato dalle autorità srilankesi, le quali lo avrebbero ricercato anche dopo la sua partenza dal paese d'origine. Come poi confermato dal doc. 2, egli non dovrebbe rientrare in Sri Lanka, in quanto rischierebbe altrimenti di mettere in pericolo la sua vita. H. Nella sua duplica del 6 marzo 2019, l'autorità resistente ha preso posizione sui due mezzi di prova presentati con la replica dal ricorrente. Riguardo questi ultimi, ha innanzitutto rilevato che essi sarebbero stati presentati in fotocopia, dunque di per sé risulterebbero inidonei a provare le sue allegazioni, in quanto sarebbe impossibile appurarne l'autenticità e la provenienza, nonché risulterebbero facilmente falsificabili. Più in particolare, dal profilo formale il doc. 1 non conterrebbe nell'intestazione il luogo della stazione di polizia, come neppure a piè di pagina la data di rilascio, e quivi risulterebbe pure illeggibile la firma dell'ufficiale incaricato. Inoltre, tale documento non proverebbe che la registrazione di una denuncia spontanea da parte del richiedente. Tuttavia, non si evincerebbero dalla replica, le modalità con le quali l'interessato sarebbe entrato in possesso di tale documento, nonché non si comprenderebbe come mai non ne abbia mai accennato nelle audizioni sostenute, e non si sia attivato per presentarlo prima. Le informazioni ivi contenute, divergerebbero inoltre in parte rispetto a quanto affermato dal richiedente in audizione, ove egli non avrebbe saputo rispondere né in merito al numero di militari che si sarebbero presentati al suo domicilio, né riguardo la data di tale evento, a differenza di quanto presente in tale documento. Peraltro, egli non avrebbe neppure saputo indicare il significato dell'acronimo "(...)". Concernente il doc. 2, anche per quest'ultimo non si conoscerebbero le modalità di ottenimento da parte del ricorrente. Esso potrebbe difatti essere stato emesso esclusivamente in base alle indicazioni fornite dal mandante, eventualmente dietro contropartita, in quanto l'unica finalità dello stesso parrebbe essere il sostegno dell'attuale causa d'asilo dell'interessato. Nel contenuto della dichiarazione, si affermerebbe inoltre che il richiedente è espatriato nel (...), allorché invece in corso di audizione quest'ultimo avrebbe addotto di essere partito dallo Sri Lanka il (...). I. Per il tramite della triplica del 12 aprile 2019, l'insorgente ha prodotto in originale i doc. 1 e doc. 2 (che si trovano e sono stati registrati agli atti SEM: cfr. atto A37/1). Inerente la denuncia in polizia, egli ha denotato come dal timbro apposto sul rapporto originale e dalla traduzione allegata con la replica, si potrebbe desumere che sarebbe stata emessa dal posto di polizia di C._______ il (...). Al contrario di quanto concluso dalla SEM, tale documento attesterebbe di quanto successo al ricorrente, e soprattutto che quest'ultimo si sarebbe subito recato in polizia per segnalare gli eventi accadutigli. Attinente il doc. 2, il ricorrente ha dichiarato che lo stesso gli sarebbe giunto tramite posta, essendo per il resto irrilevante con quali modalità sarebbe venuto in possesso dello stesso. Inoltre, l'(...) sarebbe stato al corrente di quanto occorsogli, ed il (...) avrebbe unicamente riportato quanto già da lui conosciuto. J. Nella sua quadruplica del 2 maggio 2019, l'autorità inferiore ha anzitutto rimarcato come la presentazione dei due mezzi di prova in originale, varrebbe soltanto a sanare il difetto di inidoneità probatoria. Per quanto attiene i vizi di forma segnalati in precedenza per il doc. 1, gli stessi sussisterebbero anche negli originali, mentre che la firma illeggibile impedirebbe di risalire all'ufficiale che avrebbe redatto tale atto. Il carattere probatorio di tale mezzo di prova, sarebbe pertanto da considerare come limitato. Concernente invece il doc. 2, a parte quanto già sostenuto in precedenza, la SEM ha rilevato come tale documento sarebbe una mera dichiarazione unilaterale indirizzata in modo generico "To whom it may concern", in carta semplice, e parrebbe facilmente falsificabile, anche poiché lo stesso non sarebbe depositato in alcun registro o fascicolo d'inchiesta ufficiale. K. Con ulteriori osservazioni del 23 maggio 2019, riconfermandosi essenzialmente nelle sue precedenti considerazioni e conclusioni, il ricorrente ha dapprima rilevato come il doc. 1 non presenterebbe alcuna informazione contrastante con quanto da lui allegato. Bensì, riuscirebbe a far luce ed a completare i fatti in maniera più limpida. Contestare inoltre che non vi sia la data a piè di pagina del documento - in quanto la prima si troverebbe già nell'intestazione dello stesso - risulterebbe un formalismo eccessivo. Per il resto, la firma del funzionario di polizia risulterebbe chiara. Per quanto attiene il doc. 2, la mancanza di un indirizzo non sarebbe sintomatico di falsità o di scarsa attendibilità dello scritto. Determinante per tale valutazione, risulterebbe difatti unicamente il contenuto del documento, dal quale si evincerebbe che il richiedente fosse perseguitato e che avrebbe dovuto lasciare lo Sri Lanka per riparare in Svizzera. Alle sue osservazioni, il ricorrente ha allegato quale nuovo documento, una copia di un articolo internet del (...), intitolato "(...)" del (...) (di seguito: doc. 3). A mente dell'interessato, tale documento proverebbe l'attuale situazione d'insicurezza e di violenza vigente in Sri Lanka, che renderebbe inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 e cpv. 7) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Appare opportuno esaminare anzitutto la censura formale del ricorrente, secondo la quale l'autorità di prime cure avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, poiché non gli avrebbe data la possibilità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione negativa. 3.1 Per costante giurisprudenza il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/53 consid. 13.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constatazione dei fatti. Il diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l'autorità interessata intende fondarsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione progettata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti menzionati; DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l'autorità non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragionamento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è prevalsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito, implica di dare all'interessato la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati). 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.3). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad un'autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche: sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 6.1 con ulteriore riferimento citato). 3.3 Nella presente disamina, il ricorrente ha potuto esprimersi, nel corso delle tre audizioni svolte dall'autorità inferiore, riguardo tutti i punti significativi relativi alla sua domanda d'asilo, esponendo anche le sue considerazioni in merito alle questioni contestategli dall'autorità inferiore. Inoltre, né durante la procedura istruttoria, né nel provvedimento impugnato, v'è stato il concretarsi di norme legali impensabili ed impreviste da parte dell'interessato. Ne discende che, anche tenuto conto della giurisprudenza summenzionata, l'insorgente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporgli, anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. Peraltro, l'insorgente ha potuto con piena cognizione di causa impugnare la decisione avversata dinanzi allo scrivente Tribunale, che in merito alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo del ricorrente ha pieno potere d'apprezzamento. In tal senso, anche fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito del predetto, la stessa risulterebbe essere stata sanata in questa sede. Pertanto, malfondata, la censura formale deve essere respinta. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Nel caso di specie, come a ragione considerato dall'autorità sindacata nella sua decisione, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni rilevanti esposte dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non risultano adempiere le condizioni dell'art. 7 LAsi. 5.3.1 In primo luogo, si osservano diverse incoerenze nel narrato dell'insorgente sia all'interno di una stessa audizione che tra le audizioni rese, nonché rispetto a quanto allegato anche in fase ricorsuale. Ciò vale dapprima in relazione ad alcuni eventi che il ricorrente ha affermato essergli successi nel suo paese d'origine nel (...) e che ne avrebbero comportato la sua prima fuga dallo stesso nell'anno (...). Invero, egli nella prima audizione sostenuta, ha addotto che a seguito dell'attacco di un soldato, si sarebbe dovuto presentare al campo militare presente nei pressi del suo (...), ove lo avrebbero picchiato e gli avrebbero comminato un obbligo di notifica (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.). Tuttavia, nelle audizioni seguenti, egli non ha più fatto alcuna menzione del soldato che sarebbe stato attaccato, né dell'interrogatorio che avrebbe avuto al campo o ancora del suo obbligo di notifica. I suoi problemi con i militari - divenuti membri del (...) a partire dalla seconda audizione - li avrebbe ricondotti a dopo l'uccisione di una donna, M._______ - peraltro nelle audizioni sarebbe avvenuta nell'anno (...), allorché nel gravame si riporta per lo stesso evento l'anno (...) (cfr. ricorso p.to II/3, pag. 2 e p.to II/5, pag. 3) -, della quale la sua conoscenza F._______ e lui stesso erano sospettati dell'omicidio, ed alle insistenti visite al suo (...) e domicilio da parte degli agenti del (...) per interrogarlo sul conto di F._______ (cfr. verbale 2, D45 segg., pag. 6; D59 seg., pag. 8 seg. e D78 seg., pag. 11; verbale 3, D7, pag. 3 seg.). Anche in merito al sospetto nutrito dai membri del (...) nei suoi confronti, le asserzioni del ricorrente, risultano dissonanti. Egli ha difatti sostenuto, d'un canto che i militari sospettassero F._______ dell'omicidio di M._______, come pure che anche lui fosse stato implicato nell'uccisione della stessa avendoglielo riferito durante gli interrogatori, nonché alla madre (cfr. verbale 2, D47, pag. 6; D55, pag. 8; D78, pag. 11 e D81, pag. 11); e d'altro canto ha invece riferito che i membri del (...) non lo avrebbero accusato di nulla in particolare, e che egli avrebbe creduto trattarsi dell'omicidio di M._______, in quanto saprebbe unicamente che la gente del suo villaggio riteneva F._______ colpevole di tale crimine (cfr. verbale 3, D44, pag. 7 e D51, pag. 7). Non più coerenti appaiono le dichiarazioni del ricorrente circa gli ultimi fatti che lo avrebbero determinato a rifugiarsi presso la zia materna a G._______ nel (...). Invero, ha anzitutto ricondotto tale circostanza a dopo l'uccisione di un amico (cfr. verbale 2, D56, pag. 8; D58, pag. 8 e D62, pag. 9); per poi invece contraddirsi inspiegabilmente riportando lo stesso evento all'uccisione di (...) o (...) giovani nella sua zona (cfr. verbale 3, D7 pag. 3); o ancora ritornando alla sua prima versione, ma con l'aggiunta che i militari lo avrebbero ricercato dopo che delle bombe sarebbero state piazzate nella sua zona, e non trovandolo sarebbero andati dall'amico N._______ (cfr. verbale 3, D7, pag. 3). Tuttavia, anche circa l'uccisione del suo conoscente N._______, le sue versioni non risultano per nulla congruenti. Questo in quanto d'un lato egli afferma che non si saprebbe chi abbia ucciso lo stesso (cfr. verbale 2, D56, pag. 8). Senonché, nella stessa audizione poco più avanti, ed in quella successiva, ha addotto che gli autori del reato sarebbero gli stessi militari, che avrebbero sparato a N._______ dopo essersi recati in cerca di lui (il ricorrente) al suo domicilio (cfr. verbale 2, D62, pag. 9; verbale 3, D7, pag. 3). Non da ultimo, anche alcune sue asserzioni circa il suo viaggio d'espatrio verso l'H._______ risultano contraddittorie. Egli ha infatti dapprima dato ad intendere che sarebbe partito solo, avendolo raggiunto il fratello e la madre soltanto dopo (...) circa (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8). Quando invece, nelle audizioni successive, ha riferito che addirittura tutta la sua famiglia si sarebbe recata in H._______ nello stesso momento, grazie all'avvenimento del matrimonio di una sorella (cfr. verbale 2, D49 seg., pag. 6; D55 segg., pag. 7 seg.; verbale 3, D7, pag. 3). Ulteriori dissonanze sono inoltre ravvisabili nelle evenienze che sarebbero occorse al ricorrente al suo ritorno nel Paese d'origine nel (...) e da quanto egli ha allegato inerente le modalità del suo espatrio. In un primo momento, egli ha dapprima lasciato intendere che gli agenti del (...), durante l'interrogatorio successo circa un mese dopo il suo rientro al domicilio nel (...), gli avrebbero chiesto personalmente di ripresentarsi una seconda volta al loro campo (cfr. verbale 2, D55, pag. 8; verbale 3, D27 seg., pag. 5), allorché invece in un secondo momento, riferisce che tale obbligo di ripresentarsi sarebbe stato riferito al padre in sua assenza circa una settimana dopo l'interrogatorio nel campo (cfr. verbale 2, D85, pag. 12). Inspiegabilmente, poco dopo, questionato in merito a tale incongruenza, egli ha addotto una terza versione dello stesso evento, riferendo che lo stesso giorno in cui egli sarebbe stato interrogato, gli affiliati al (...) si sarebbero presentati al suo domicilio in sua assenza, dicendo al padre che si sarebbe dovuto ripresentare al campo una seconda volta (cfr. verbale 2, D87, pag. 12). Inoltre, malgrado egli abbia riferito d'un canto di avere avuto molta paura durante l'interrogatorio dei membri del (...), viste anche le loro minacce proferite nei suoi confronti, poiché essi ritenevano che lui fosse al corrente d'informazioni riguardanti F._______ (cfr. verbale 3, D54 segg., pag. 7 seg.). Tuttavia, nella stessa audizione, poco più avanti, sorprendentemente egli riferisce di non sapere se gli agenti di (...) ritenessero che lui avesse delle informazioni riguardo F._______ durante il suo primo colloquio al campo (cfr. verbale 3, D71, pag. 9), nonché che egli se ne sarebbe rimasto tranquillamente a casa, andando pure a lavorare, senza dare troppo peso alle minacce proferite dai membri del (...), e sarebbe soltanto dopo la visita dei membri del (...), una settimana dopo, che avrebbe preso seriamente la questione (cfr. verbale 3, D64 segg., pag. 8). Queste ultime asserzioni, stridono inoltre in modo crasso con quanto affermato nel ricorso dal ricorrente, ove sostiene invece di essere stato chiuso in casa per una settimana, in quanto terrorizzato da un sicuro attacco alla sua integrità fisica o psichica (cfr. p.to III/9, pag. 6 del memoriale ricorsuale). Anche riguardo alle modalità del suo espatrio nel (...), egli ha rilasciato durante le diverse audizioni delle dichiarazioni incoerenti. In un primo tempo egli ha difatti addotto di essere espatriato legalmente, munito del suo passaporto personale con il visa per il K._______, sino a quest'ultimo paese; è soltanto da quel momento che egli sarebbe stato accompagnato da una donna per il viaggio verso la L._______ ed il passaporto sarebbe stato consegnato alla stessa (cfr. verbale 1, p.to 2.04, pag. 4 seg.). In un secondo tempo, egli ha però sostanzialmente modificato tali asserti, adducendo dapprima che tale donna l'avrebbe accompagnato a partire dallo Sri Lanka e gli avrebbe consegnato il suo passaporto unicamente nei vari aeroporti per i controlli (cfr. verbale 2, D15 segg., pag. 3 seg.), ed ancora che si trattava dello stesso passaporto utilizzato per l'espatrio del (...) (cfr. verbale 2, D16, pag. 3); allorché poco dopo egli riferisce di non essere sicuro si trattasse del suo passaporto, in quanto non avrebbe letto l'identità riportata (cfr. verbale 2, D122 segg., pag. 15 seg.). Nell'audizione successiva, egli è ritornato parzialmente sulla prima versione fornita, affermando che il passaporto ottenuto nel (...), sarebbe stato pure il documento utilizzato nell'espatrio del (...) (cfr. verbale 3, D15 segg., pag. 4 seg.), ciò che inficia in modo lampante le sue allegazioni precedenti riguardo alla sua carente conoscenza se il passaporto fosse il suo o meno. 5.3.2 Si osserva inoltre che, come a giusta ragione considerato nella decisione avversata dall'autorità inferiore, le allegazioni del ricorrente circa l'interrogatorio che lui ed il fratello avrebbero subito una volta rientrati a casa nel (...), come pure la visita successiva dei membri del (...), risultano essere in più punti generiche e prive di dettagli. Ciò instilla ragionevoli dubbi che l'insorgente non abbia realmente vissuto i fatti narrati. Difatti, egli non è stato in grado né di riferire esattamente quando avrebbe sostenuto il primo colloquio nel campo dei membri del (...) al suo ritorno in patria, né quando questi ultimi sarebbero tornati al suo domicilio (asserendo unicamente trattarsi di circa una settimana dopo; cfr. verbale 2, D85, pag. 12), come neppure riguardo al numero di persone che si sarebbero presentate a casa sua (cfr. verbale 3, D69 seg., pag. 9). Tali evenienze, a differenza di quanto asserito nel gravame dal ricorrente, assurgono a maggiore importanza, se confrontate con il mezzo di prova da egli presentato con la replica (cfr. sub doc. 1), ove si riportano sia le date esatte degli eventi succitati, come pure il numero degli agenti del (...) che si sarebbero presentati al suo domicilio. 5.3.3 Infine sono ravvisabili nel comportamento del ricorrente e nelle sue allegazioni, diverse illogicità. Appare dapprima poco plausibile che egli, malgrado fosse ricercato dai membri del (...), poiché lo ritenevano implicato nell'omicidio di M._______, come pure avesse timore che essi gli sparassero, sia espatriato una prima volta verso l'H._______, legalmente con tutta la sua famiglia ed in possesso del suo passaporto. Inoltre, visto che egli avrebbe saputo dei sospetti degli agenti del (...), avendo peraltro riferito gli stessi alla sua madre anche nel (...) 2008 (cfr. verbale 2, D81, pag. 11), stupisce che egli abbia deciso di tornare in Sri Lanka, legalmente ed al suo precedente domicilio - riprendendo peraltro anche la sua attività lavorativa - senza aspettarsi di essere interrogato in merito a tale evento (cfr. verbale 3, D42, pag. 6). Come pure, in tale contesto, appare poco plausibile che egli abbia scelto di espatriare nuovamente legalmente dal suo Paese d'origine nel (...), sottoponendosi anche ai diversi controlli aeroportuali, e senza tuttavia incontrare particolari problematiche. Pare inoltre poco credibile che, visti anche i suoi timori nei confronti dei membri del (...), ed il fatto che egli sapesse già che le persone richiamate una seconda volta da questi ultimi, sarebbero arrestate e sparirebbero (cfr. verbale 3, D67, pag. 9), ed incompatibilmente con il comportamento che terrebbe una persona che è ricercata da parte delle autorità srilankesi, abbia tuttavia deciso di rimanere a casa sua ancora per almeno una settimana, svolgendo regolarmente il suo lavoro, e senza preoccuparsi delle possibili conseguenze (cfr. verbale 3, D64 segg., pag. 8). Infine, stupisce pure il comportamento che avrebbe tenuto il fratello I._______, in quanto d'un canto il ricorrente riferisce che anche quest'ultimo avrebbe riparato a casa della zia assieme a lui per un periodo, poiché avrebbe avuto anche lui dei problemi con i membri del (...) a causa sua (cfr. verbale 2, D106 seg., pag. 14). Salvo poi, invece, sostenere che egli sarebbe ritornato al suo domicilio dopo un po', senza riscontrare ulteriori problematiche, nonché aprendo addirittura una (...), con i quali proventi manterrebbe anche i genitori (cfr. verbale 2, D53, pag. 7 e D108, pag. 14; verbale 3, D89 seg., pag. 11). Non da ultimo, appare poco plausibile che egli alleghi di avere avuto delle problematiche che rimonterebbero all'anno (...) con gli agenti del (...), e non si sia interessato neppure di conoscere il significato effettivo di tale acronimo (cfr. verbale 3, D33, pag. 6), come pure della sigla "(...)" di cui ha riferito che la persona uccisa avrebbe dovuto sposarne un membro (cfr. verbale 3, D47 segg., pag. 7). 5.4 Alla luce di quanto sopra, come a ragione sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha reso verosimili i suoi motivi di protezione. Le allegazioni generiche e per lo più interlocutorie contenute nel gravame per spiegare le incongruenze ed illogicità rilevate dalla SEM, non sono atte a modificare tale conclusione. Neppure i mezzi di prova presentati dall'insorgente con la replica (sub doc. 1 e doc. 2), risultano essere dimostrativi della credibilità e plausibilità dei suoi asserti. Invero, per quanto concerne la denuncia in polizia, non solo la produzione della stessa appare intempestiva, in quanto neppure ne era mai stata allegata la sua esistenza dal ricorrente in precedenza, ma vi sono degli elementi che ne fanno dubitare dell'autenticità del documento, come pure riguardo alla verosimiglianza del suo contenuto. Appare infatti, carente dal profilo formale di alcuni elementi come il luogo di polizia nell'intestazione, la data di emissione nel piè di pagina, come pure né il timbro apposto sulla firma, né la firma illeggibile, danno atto dell'effettivo nominativo del sedicente funzionario di polizia che avrebbe sottoscritto il documento. Tuttavia, anche volendo esulare da tali elementi formali, dal profilo contenutistico si osserva che dalla traduzione in inglese parrebbe si sia trattato del fratello del ricorrente, I._______, e non dell'insorgente che avrebbe sporto denuncia. Questo, a differenza di quanto sostenuto in replica e negli scritti seguenti dall'interessato. Inoltre, se veramente fosse ascrivibile anche a lui la denuncia, apparirebbe ancora più incredibile il fatto che egli non sapesse quando le visite dei membri del (...) si sarebbero svolte - essendo che nella denuncia viene riportato che le stesse sarebbero avvenute il (...), rispettivamente il (...) (cfr. sub doc. 1) - come neppure quanti agenti fossero presenti (nella denuncia viene riportato si trattasse di [...] persone sconosciute che si sarebbero presentate come [...]; cfr. sub doc. 1) (cfr. supra consid. 5.3.2). Per quanto poi concerne la dichiarazione del (...), lo stesso non contiene alcun elemento concreto che possa confutare le contraddittorietà ed illogicità già sopra rilevate nelle allegazioni del ricorrente, come pure riporta un'asserzione discrepante rispetto a queste ultime. Invero, a differenza della data d'espatrio allegata dall'insorgente per venire in Svizzera, ovvero il (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.04, pag. 4 e verbale 2, D13, pag. 3); nello scritto del (...), viene fatto risalire lo stesso evento, all'anno (...) (cfr. sub doc. 2). 5.5 Ne discende quindi che il ricorrente non ha reso verosimili le sue dichiarazioni inerenti i motivi per i quali egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka, né, di convesso, gli eventi successivi alla sua partenza, in particolare le ricerche reiterate da parte degli agenti del (...).

6. Resta tuttavia ancora da esaminare se il ricorrente abbia un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.1 Visti l'inverosimiglianza dei fatti allegati dall'insorgente (cfr. supra consid. 5), nonché gli atti all'inserto, non sono ravvisabili in casu degli elementi di rischio particolare ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. consid. 8.4 e 8.5), di modo che si giustificherebbe di riconoscergli la qualità di rifugiato. Invero, nel caso di specie, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). In Sri Lanka egli non risulta essere mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato alle LTTE, né ha mai allegato vi siano suoi famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con le LTTE. Peraltro, egli ha addotto di non essere mai stato arrestato, né imprigionato dalle autorità srilankesi, come neppure non avrebbe esercitato alcuna attività politica di rilievo, non essendo dalla sua mera partecipazione ad una manifestazione tamil a O._______, desumibile che egli sia stato identificato o possa entrare nel mirino delle autorità srilankesi per questo evento. Secondo la giurisprudenza summenzionata, un tale profilo è tuttavia esatto per ritenere un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno in Sri Lanka, la sola esistenza di sospetti da parte delle autorità srilankesi, fondati o meno, di legame attuale o passato con le LTTE non risulta invece sufficiente (cfr. sentenza di riferimento precitata, consid. 8.5.3). Il ricorrente non ha del resto asserito di aver operato in qualunque modo in favore del separatismo tamil. Pertanto, non risultano esservi dei fattori di rischio che lo facciano apparire, agli occhi delle autorità srilankesi, come suscettibile di minacciare l'unità o la sicurezza del loro Stato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale succitata, consid. 8.5.1, 8.5.3 e 8.5.4). Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Le sole evenienze di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza dalla Provincia del E._______ e la sua età anagrafica (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale, egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d'origine con una multa da 50'000 a 100'000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4). 6.2 Dal momento dell'inoltro del ricorso, come denotato peraltro anche dallo stesso interessato nelle sue osservazioni del 23 maggio 2019 con la produzione del documento sub doc. 3 a sostegno, vi sono stati diversi cambiamenti nel suo paese d'origine dal profilo politico e securitario, in particolare delle tensioni politiche, il devastante attentato terroristico successo nella Pasqua del 2019, come pure da ultimo l'elezione di Gotabaya Rajapaksa il 16 novembre 2019 come presidente dello Sri Lanka (cfr. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019, , consultato il 02.07.2020; The Guardian, Gotabaya Rajapaksa elected president of Sri Lanka, 17 novembre 2019, https://www.theguardian.com/world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajapaksa-premadas-count-continues , consultato il 02.07.2020). Gotabaya Rajapaksa era stato al tempo del potere quale Presidente srilankese del fratello maggiore Mahinda Rajapaksa - il quale è stato a capo del regime dal 2005 al 2015 - nominato quale Segretario alla Difesa. In tale veste, egli era stato accusato, di numerosi reati contro giornalisti/e ed attivisti/e. Inoltre, è stato ritenuto responsabile da osservatori di violazioni di diritti umani e di crimini di guerra. Egli tuttavia contesta tali accuse (cfr. Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 gennaio 2020). Poco dopo la sua elezione, il nuovo Presidente ha nominato il fratello Mahinda quale Primo ministro, ed ha incorporato nel governo un altro fratello, Chamal Rajapaksa, eletto quale Ministro della Difesa. Nel nuovo regime, i tre fratelli, controllano insieme diversi dipartimenti governativi o istituzioni governative (cfr. South Asia's Leading Multimedia News Agency [ANI], Sri Lanka: 35 including President's brother Chamal Rajapaksa sworn in as ministers of state, 27 novembre 2019, https://www.aninews.in/news/world/ asia/sri-lanka-35-including-presidents-brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/, consultato il 02.07.2020). In generale, osservatori internazionali e minoranze etniche e religiose, temono maggiore repressione ed un aumento dell'osservazione di attivisti per i diritti umani, di giornalisti/e, di persone contrarie o critiche nei confronti del regime (cfr. Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH]: Regierungswechsel weckt Ängste bei Minderheiten, 21 novembre 2019). All'inizio di marzo del 2020, Gotabaya Rajapaksa ha sciolto prematuramente il Parlamento ed ha annunciato delle nuove elezioni (cfr. Die Presse, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 2 marzo 2020, , consultato il 02.07.2020). 6.3 Al Tribunale tali cambiamenti in Sri Lanka sono conosciuti. Gli stessi vengono osservati attentamente e ne viene tenuto conto nella sua presa di decisione. Se d'un canto le attuali conoscenze della situazione in Sri Lanka, fanno propendere per un possibile accentuarsi dell'insicurezza per delle persone esposte ad un profilo di rischio particolare rispettivamente che già prima vi erano esposte (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 succitata; Human Rights Watch, Sri Lanka: Families of "Disappeared" Threatened, 16 febbraio 2020). D'altro canto, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra (...) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di J._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale E-4300/2018 del 29 giugno 2020 consid. 7.7.4, E-2915/2020 del 24 giugno 2020 consid. 6.3, D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2). Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare nella singola fattispecie, se vi sia una relazione personale tra la persona richiedente l'asilo e l'elezione presidenziale del 16 novembre 2019 rispettivamente con le sue conseguenze. Tale relazione, visto quanto già sopra considerato, non è nella presente disamina data. 6.4 Visto quanto precede, il ricorrente non può quindi prevalersi di un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

7. Ne discende che, sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto e la decisione avversata è confermata.

8. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2 Nel caso di specie, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati - ed a differenza di quanto esposto nel gravame dall'interessato - non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 10.3 Ne consegue che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii). 11.3 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di Colombo e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). 11.4 Altresì, nella sentenza di riferimento E-1866/2015, il Tribunale ha in particolare stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Provincia del E._______ dello Sri Lanka (ad esclusione però della regione del Vanni secondo la definizione contenuta nella DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1, questione lasciata aperta ed esplicitata in seguito nella sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4.2-9.4.3 e 9.5, in particolare consid. 9.5.9), è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità. Segnatamente deve sussistere l'esistenza di una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come di prospettive sicure che permettano di assicurargli un reddito minimo ed un'abitazione (cfr. ibidem, consid. 13.3.3). 11.5 Nella presente disamina l'insorgente è originario di B._______, C._______ (situato nel distretto di D._______). Egli è giovane ed in buona salute, non essendo ravvisabili né agli atti all'inserto, né avendone allegati il ricorrente in corso di procedura (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8 e verbale 2, D3 seg., pag. 2), dei problemi valetudinari che potrebbero essere contrari al suo rinvio. Egli dispone inoltre di una buona formazione scolastica e di diversi anni d'esperienza professionale nell'ambito (...), che potranno essergli utili per il suo reinserimento in patria. Egli potrà inoltre contare su un'ampia rete famigliare - segnatamente i genitori due fratelli ed una sorella a B._______, oltreché diversi zie e zii tutt'ora in Sri Lanka (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 3, D12, pag. 4), in particolare una zia a G._______, presso la quale l'insorgente avrebbe anche riparato prima dei suoi espatri dallo Sri Lanka avvenuti rispettivamente nel (...) e nel (...) - con i quali risulta essere in contatto, che potrà sostenerlo, in caso di necessità, per i suoi bisogni primari ed il suo riadattamento in patria, come peraltro già fatto in passato (segnatamente di ritorno dall'H._______ avrebbe ripreso a lavorare con uno zio; cfr. verbale 2, D55, pag. 8). Visto quanto precede, la generica asserzione ricorsuale che egli si troverebbe "in gravi difficoltà" in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine (cfr. p.to III/14, pag. 9 del ricorso), non trova alcun fondamento. Non sono inoltre ravvisabili altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto l'insorgente, giunto in Svizzera il (...) ottobre 2016 (cfr. verbale 1, p.to 5.03, pag. 6), non può prevalersi di un'integrazione avanzata in Svizzera, a differenza di quanto preteso in modo vago dallo stesso nel suo gravame (cfr. p.to III/14, pag. 8 del ricorso). 11.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

12. In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI a contrario). Questo, in quanto il ricorrente possiede una carta d'identità srilankese (cfr. anche verbale 2, D14, pag. 3 e atto A12) ed è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 vLAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). Infine, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5).

13. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata e la conclusione esposta in via subordinata dal ricorrente respinta.

14. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 15. 15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese, di uguale importo, versato dall'insorgente il 23 novembre 2018. 15.2 Per lo stesso motivo succitato, non vengono accordate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 23 novembre 2018.

3. Non si assegnano indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: