Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Sachverhalt
A. Il (...) ottobre 2019, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). Il (...), il richiedente asilo ha sottoscritto la relativa procura di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-9/1). Nel corso del verbale d'audizione sui dati personali del (...) ottobre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-10/10; di seguito: verbale 1), egli ha segnatamente riferito di essere di nazionalità srilankese, di etnia tamil e religione hindu, con ultimo domicilio a B._______, nonché di essere partito dal suo Paese d'origine il (...) ottobre 2019. B. Sentito in particolare riguardo al suo stato di salute durante il colloquio Dublino del (...) ottobre 2019 egli ha riferito di godere di buona salute (cfr. atto SEM n. [...]-14/1). Il (...) dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-21/25; di seguito: verbale 2) rispettivamente il (...) marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-30/12; di seguito: verbale 3), l'interessato è stato questionato in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle sue diverse audizioni, l'interessato ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere originario di C._______ e di aver fatto parte, tra il (...) ed il (...), delle LTTE (acronimo per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), dalle quali avrebbe disertato raggiungendo dapprima la (...) di D._______ ed in seguito riparando a E._______, per infine partire via aerea per l'F._______. In F._______ avrebbe vissuto sino al (...), rientrando per brevi vacanze alla fine del (...) nel suo Paese d'origine, approfittando di un periodo di pace, per poi ritornare nuovamente in F._______ sempre munito del suo passaporto autentico e di un visto. Nel (...) avrebbe fatto rientro definitivamente in patria, ove nel (...) si sarebbe trasferito dopo il matrimonio, a B._______, vivendo indisturbato. A seguito della sua partecipazione ad una manifestazione a G._______ il (...), contro la distruzione di un tempio e di una statua indù adiacente, che sarebbe degenerata in protesta dopo che il responsabile del tempio e la proprietaria del terreno sarebbero stati offesi da dei cingalesi presenti sul posto, senza che la polizia intervenisse, con scambio di frasi minacciose da ambo le parti, egli sarebbe stato avvisato dalla moglie che tre persone lo avrebbero cercato presso il suo domicilio il (...). In tale occasione egli si sarebbe trovato per lavoro a D._______, e tali persone avrebbero mostrato alla moglie una foto chiedendo se si trattasse del marito e minacciandola per farsi dire dove egli si trovasse, comunicandole che sarebbero tornate il giorno seguente ed ingiungendole di dirgli di tornare al più presto a casa. A seguito di tale evento, per timore di ripercussioni, la moglie ed i figli si sarebbero trasferiti presso una collega di lavoro della prima, mentre l'interessato avrebbe riparato presso un amico a D._______. Il (...) la madre lo avrebbe contattato riferendogli che quattro persone lo avrebbero cercato presso il domicilio materno a C._______. Il richiedente, si sarebbe infine recato da D._______ a E._______ il (...), dove sarebbe rimasto sino al suo espatrio, avvenuto il (...) ottobre 2019 per via aerea e munito di un passaporto autentico. A sostegno delle sue dichiarazioni, l'interessato ha presentato i seguenti documenti: la fotografia di un articolo del giornale "(...)" (cfr. atto SEM n. [...]-20/-, mezzo di prova n. 1; cfr. anche verbale 2, D12 segg., pag. 2 seg.); due pagine tratte da un giornale online in lingua inglese (cfr. atto SEM n. [...]-20/-, mezzi di prova n. 2 e 3; cfr. anche verbale 2, D22, pag. 3); l'invito a partecipare alla manifestazione del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-20/-, mezzo di prova n. 4; cfr. anche verbale 2, D22 segg., pag. 3 seg. e D100, pag. 12); una fotografia tratta dal giornale online "(...)" della manifestazione predetta in cui si intravedrebbe l'interessato (cfr. atto SEM n. [...]-20/-, mezzo di prova n. 5; cfr. anche verbale 2, D72, pag. 8 e D94, pag. 10); copia della sua carta d'identità; copia del certificato di matrimonio e degli atti di nascita suoi, dei figli e della moglie con le relative traduzioni in inglese (cfr. atti SEM n. [...]-15/1, n. [...]-16/3, n. [...]-17/3, n. [...]-18/1, dal n. [...]-31/4 al n. [...]-35/4; cfr. anche verbale 2, D7 segg., pag. 2). C. Con parere del 12 marzo 2020, il ricorrente ha espresso le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. [...]-38/1) in relazione al progetto di decisione dell'11 marzo 2020 dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM n. [...]-37/11). D. Con decisione del 13 marzo 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-41/1), la Segreteria di Stato della migrazione, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 13 marzo 2020, l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-42/1). F. Con ricorso datato 16 marzo 2020 (17 marzo 2020; cfr. risultanze processuali), presentato in lingua tedesca dall'insorgente contro la precitata decisione, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito il Tribunale), egli ha anzitutto concluso alla constatazione che il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi attualmente viola il diritto di essere sentito rispettivamente la garanzia di una via giudiziaria ed eventualmente che la decisione della SEM sia annullata, ed a titolo principale che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e gli sia concesso l'asilo, nonché in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità, inesigibilità ed impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché un'istanza di gratuito patrocinio, nel senso di designargli un avvocato d'ufficio. G. Il dossier originale della SEM N (...), è pervenuto a codesto Tribunale il 20 marzo 2020, trasmissione completata il 26 marzo 2020, su richiesta del Tribunale (con l'inoltro di copia dei mezzi di prova contenuti nella busta di cui al n. [...]-20/-; cfr. risultanze processuali). H. Con ulteriore memoriale ricorsuale datato 25 marzo 2020 ed in lingua italiana (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha postulato in via principale che la decisione della SEM sia annullata e gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in primo subordine che gli atti di causa siano restituiti all'autorità inferiore per una nuova valutazione, ed in secondo subordine che gli sia concessa l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì ha presentato nuovamente istanza d'assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Preliminarmente si osserva che i due memoriali ricorsuali presentati dall'insorgente, sono stati redatti il primo in lingua tedesca ed il secondo in lingua italiana, mentre che la decisione impugnata è stata emanata in italiano. Pertanto la presente sentenza è redatta in italiano (cfr. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF). Inoltre, i due atti ricorsuali, per maggiore semplicità e celerità d'evasione, visto anche quanto verrà considerato dappresso, saranno trattati quali complemento l'uno dell'altro.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5 Per quanto attiene gli aspetti formali sollevati dal ricorrente nel suo primo memoriale ricorsuale del 17 marzo 2020, inerenti la presunta violazione del suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. ed il suo diritto alla garanzia di una via giudiziaria a causa della situazione straordinaria che si sarebbe creata a causa del Coronavirus, le stesse questioni possono essere lasciate aperte, in quanto egli ha provveduto, entro i termini legali, ad inoltrare un ricorso che per i contenuti e la forma rispettano l'art. 52 PA in relazione all'art. 6 LAsi. Ne discende pertanto che le stesse censure sono divenute senza oggetto.
E. 6.1 Passando al merito del gravame, si ricorda dapprima che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
E. 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 7.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene in primo luogo le dichiarazioni rese dall'interessato circa le ripercussioni che egli avrebbe subito dalle autorità a causa della sua partecipazione alla manifestazione del (...) poco plausibili ed illogiche. In secondo luogo, le sue asserzioni inerenti il suo trascorso con le LTTE sarebbe costellato di contraddizioni, in particolare inerente la sua diserzione e fuga dalle stesse, circa il suo espatrio avvenuto legalmente, nel (...) verso l'F._______, come pure per i motivi che lo avrebbero indotto a lasciare nuovamente lo Sri Lanka nel (...), che renderebbe la sua partecipazione alle LTTE inverosimile. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato che non vi sarebbero dei fattori di rischio pregressi alla partenza del richiedente dal Paese d'origine, né degli elementi seri e concreti dopo il suo espatrio, che potrebbero esporlo, in caso di un ritorno in Sri Lanka, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, neppure il parere espresso contro la bozza di decisione della SEM, sarebbe atto a modificare la sua conclusione, non avendo per il resto l'interessato introdotto alcun nuovo elemento di sorta.
E. 7.2 Nel suo gravame, il ricorrente ritiene in sunto di aver fornito un racconto dettagliato, consistente e privo di incoerenze circa i suoi motivi d'asilo e passa in rassegna, contestandole, alcune delle supposte illogicità e contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione impugnata.
E. 7.3 Il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Invero, le sue allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie, inconsistenti ed illogiche, non corroborate da alcun elemento di prova. A titolo esemplificativo, l'interessato ha rilasciato sempre delle dichiarazioni generiche e poco sostanziate, riguardo al ruolo ed alle mansioni che egli avrebbe avuto durante la collaborazione con le LTTE. Questo, malgrado i vari quesiti posti dal funzionario incaricato. Invero, egli ha dichiarato che si sarebbe unito a tale gruppo dopo aver sentito i membri del medesimo parlare della lotta per la libertà per i tamil, essendogli venuta la voglia di imbracciare le armi e combattere per la libertà, nonché di aver seguito un addestramento per sei mesi ed in seguito di aver salvato o trasportato feriti nonché di aver partecipato a svariati combattimenti (cfr. verbale 3, D20 segg., pag. 4). Ciò però, senza raccontare difatti in dettaglio gli stessi (cfr. verbale 3, D49 segg., pag. 7 e D52 seg., pag. 8). Anche in merito al modus operandi della sua fuga dalle LTTE e a quanto avrebbe intrapreso successivamente per espatriare nel (...) una prima volta dal suo Paese d'origine, egli ha reso delle asserzioni discrepanti. L'insorgente ha difatti in un primo tempo indicato che si sarebbe nascosto nella foresta, camminando soltanto di notte, dicendo che per giungere a D._______ ci avrebbe impiegato più giorni - invece di un giorno rispetto alla distanza reale - visti gli accorgimenti da lui presi (cfr. verbale 3, D23, pag. 4 e D32 seg., pag. 5) nonché se sentiva delle voci, avrebbe finto di dormire (cfr. verbale 3, D60 seg., pag. 9), salvo poi in seguito invece asserire, di essersi addirittura spostato con dei bus durante il giorno, secondo gli orari che conosceva bene (cfr. verbale 3, D62 segg., pag. 9 seg.). Anche le allegazioni del richiedente in relazione alle due visite nel (...) del (...) di alcune persone che lo stavano cercando, eventi determinanti il suo espatrio, risultano illogiche e poco plausibili. Invero, malgrado egli affermi di essere stato ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine, e che sarebbe a causa loro in pericolo dovesse ritornare nello stesso, di fatto non saprebbe chi esattamente lo avrebbe cercato, non essendosi tali persone mai identificate (cfr. verbale 2, D97 seg., pag. 12 e D123 segg., pag. 15 seg.). Altresì, a supporto dell'incredibilità degli asserti dell'insorgente circa tali visite, vi è pure il comportamento disinteressato da egli tenuto a seguito di tali supposte ricerche da parte delle autorità. Senza fornire una spiegazione plausibile, egli infatti non si è premurato di sapere se altri manifestanti avessero subito delle eventuali ripercussioni (cfr. verbale 2, D144, pag. 17 e D158, pag. 19), né se la moglie o altri famigliari fossero venuti (nuovamente) in contatto con le persone giunte alla sua ricerca (cfr. verbale 2, D98 seg., pag. 12). Queste ultime evenienze, malgrado egli abbia dichiarato di essere in contatto regolare con la moglie, la madre ed un fratello (cfr. verbale 2, D21 segg., pag. 3; D56, pag. 6 e D87, pag. 9; verbale 3, D5 segg., pag. 2). Ulteriori indizi che inficiano le dichiarazioni del richiedente in merito, sono ravvisabili nel fatto che, dal suo espatrio definitivo, non sia avvenuto nel suo Paese d'origine alcun ulteriore evento significativo, in particolare egli non sarebbe più stato ricercato e la sua famiglia avrebbe continuato a vivere come prima, senza effettuare particolari cambiamenti (cfr. verbale 2, D58, pag. 7; D88, pag. 9; D136 segg., pag. 17; verbale 3, D4 segg., pag. 2 seg.). Le spiegazioni in proposito rese dal ricorrente nel gravame, per la loro inconsistenza, appaiono essere prettamente interlocutorie e non fondate su alcun elemento concreto, e pertanto non sono atte a modificare la conclusione del Tribunale in punto all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'insorgente in merito ai suoi motivi d'asilo. Per il resto, si rimanda a quanto osservato dalla SEM nella decisione impugnata, in quanto i considerandi in merito risultano essere sufficientemente espliciti e motivati (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).
E. 7.4 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni del richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi, e pertanto, al momento della partenza dallo Sri Lanka, egli non ha reso verosimile di adempire alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita pertanto tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 8.1 Inoltre, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato, egli non può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht"). Anche considerando la sua appartenenza etnica ed il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente non ha mai riscontrato alcuna problematica con le autorità srilankesi - fermo considerato che le problematiche allegate in patria come pure i legami con le LTTE sono stati ritenuti inverosimili - né lui o i suoi famigliari sono attivi politicamente (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 8), nonché sarebbe sempre espatriato legalmente, munito di visto e passaporto. Pertanto, le sole evenienze della durata del suo soggiorno in Svizzera, della sua origine, e del suo ritorno nel Paese d'origine senza un eventuale passaporto, non risultano presi a sé stanti o sommati, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, ma confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno (cfr. sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8, 9.2.4 e 9.2.5). Non vi sono inoltre elementi nell'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico in Sri Lanka e debba pertanto temere delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Inoltre, agli occhi del Tribunale non vi è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra l'Ambasciata svizzera e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di E._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2).
E. 8.2 Visto quanto precede, la SEM nella decisione impugnata è giunta a ragione alla conclusione che il ricorrente non possa prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da confermare la decisione dell'autorità inferiore.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale revisione del testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10.2 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo essenzialmente l'esecuzione in Sri Lanka inammissibile, inesigibile ed impossibile. Segnatamente, motiva l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, a causa della situazione medica critica dovuta alla recente pandemia di Coronavirus, nella quale si ritroverebbe dovesse fare ritorno in patria e che se venisse infettato dal virus, che può essere letale, non avrebbe accesso alle cure necessarie. Pertanto, la sua vita sarebbe in pericolo, rispettivamente vi sarebbe per lo meno da riconoscere una situazione critica dal profilo medico in Sri Lanka. Inoltre, nel predetto Paese, ed in particolare nella sua regione, non vi sarebbe sicurezza, nonché, in quanto tamil, in caso di rientro in patria, sarebbe sottoposto a dei controlli e verrebbe segnalato al CID (acronimo per "Criminal Investigation Departement"). La situazione particolare dovuta al virus Covid-19, renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento pure tecnicamente impossibile, in quanto diverse linee aeree sarebbero state limitate o addirittura soppresse, come pure delle frontiere sarebbero state chiuse rispettivamente gli accessi e le partenze in alcuni Paesi sarebbero controllati e regolati severamente.
E. 10.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti, ed il principio del divieto di respingimento non trova pertanto applicazione nella fattispecie. Per gli stessi motivi enucleati sopra (cfr. consid. 7.3, 7.4 e 8), l'insorgente non è stato in grado di stabilire di avere un profilo che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né v'è nel suo caso l'esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. La censura ricorsuale, generica e priva di qualsivoglia ulteriore elemento, non è atta a mutare tale conclusione. Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.
E. 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 10.4.2 Riguardo ai timori espressi dal ricorrente di contrarre il Coronavirus in Sri Lanka che renderebbe inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento - tra l'altro censura che non ha più sollevato nel suo secondo memoriale ricorsuale - è d'uopo rilevare che il rischio per l'insorgente di contrarre il virus in Sri Lanka, come pure di non trovare delle cure adeguate nel predetto Paese, risulta al momento attuale sicuramente inferiore alla situazione presente in Svizzera ed in altri Stati europei, dove anche l'emergenza sanitaria, diviene ogni giorno più drastica o impellente. Pertanto, per questo solo motivo, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del richiedente non risulta essere inficiata.
E. 10.4.3 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha da ultimo analizzato la situazione vigente in Sri Lanka rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 già citata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), che risulta tutt'ora attuale, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali recenti (cfr. anche supra consid. 8.1 con i riferimenti citati). Circa la Provincia (...), dalla quale il ricorrente proviene, è stato ritenuto in generale, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere esigibile, se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità - segnatamente l'esistenza di una sufficiente rete familiare o sociale che possa supportare il richiedente così come di prospettive sicure circa le entrate finanziarie ed un'abitazione - (cfr. ibidem, consid. 13.4). Nel caso specifico, il ricorrente, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto omonimo della Provincia (...), risulta essere relativamente giovane e gode di buona salute (cfr. verbale 2, D4, pag. 2; verbale 3, D3, pag. 2; atto SEM n. [...]-14/1). Egli ha sempre lavorato all'estero ed in Sri Lanka quale (...) (cfr. verbale 2, D38, pag. 5; D186 segg., pag. 22 seg.; verbale 3, D17, pag. 3). Dipoi, dispone nel suo Paese d'origine, sempre al suo ultimo domicilio, di una casa in proprietà ove vivono tutt'ora la moglie, che lavora quale (...) (cfr. verbale 2, D50, pag. 6; verbale 3, D10, pag. 2) ed i figli, oltreché i suoi suoceri, i quali sono proprietari di una casa (...). Inoltre, nel distretto di D._______, situato sempre nella Provincia (...), vivono la madre, (...) fratelli e (...) sorelle dell'insorgente (cfr. verbale 2, D44 segg., pag. 6 e D136 segg., pag. 17 e annotazione alla D54, pag. 25). Egli dispone quindi sia di una rete famigliare e sociale intatta, che potranno supportarlo in caso di necessità, sia di sufficienti entrate finanziarie, come da egli stesso dichiarato (cfr. verbale 2, D79, pag. 9), sulle quali poter contare e che gli permetteranno di integrarsi senza particolari difficoltà nel suo Paese d'origine.
E. 10.4.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
E. 10.5 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Non risulta invero al momento attuale che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio dovuta alla pandemia attuale, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Il ricorrente è inoltre in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 11 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza di nomina di un patrocinatore d'ufficio (cfr. art. 102m cpv. 4 LAsi), sono respinte.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- 1.Il ricorso è respinto. 2.Le istanze di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio, sono respinte. 3.Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1556/2020 Sentenza del 3 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 13 marzo 2020 / N (...). Fatti: A. Il (...) ottobre 2019, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-1/2). Il (...), il richiedente asilo ha sottoscritto la relativa procura di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-9/1). Nel corso del verbale d'audizione sui dati personali del (...) ottobre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-10/10; di seguito: verbale 1), egli ha segnatamente riferito di essere di nazionalità srilankese, di etnia tamil e religione hindu, con ultimo domicilio a B._______, nonché di essere partito dal suo Paese d'origine il (...) ottobre 2019. B. Sentito in particolare riguardo al suo stato di salute durante il colloquio Dublino del (...) ottobre 2019 egli ha riferito di godere di buona salute (cfr. atto SEM n. [...]-14/1). Il (...) dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. [...]-21/25; di seguito: verbale 2) rispettivamente il (...) marzo 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-30/12; di seguito: verbale 3), l'interessato è stato questionato in merito ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle sue diverse audizioni, l'interessato ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di essere originario di C._______ e di aver fatto parte, tra il (...) ed il (...), delle LTTE (acronimo per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), dalle quali avrebbe disertato raggiungendo dapprima la (...) di D._______ ed in seguito riparando a E._______, per infine partire via aerea per l'F._______. In F._______ avrebbe vissuto sino al (...), rientrando per brevi vacanze alla fine del (...) nel suo Paese d'origine, approfittando di un periodo di pace, per poi ritornare nuovamente in F._______ sempre munito del suo passaporto autentico e di un visto. Nel (...) avrebbe fatto rientro definitivamente in patria, ove nel (...) si sarebbe trasferito dopo il matrimonio, a B._______, vivendo indisturbato. A seguito della sua partecipazione ad una manifestazione a G._______ il (...), contro la distruzione di un tempio e di una statua indù adiacente, che sarebbe degenerata in protesta dopo che il responsabile del tempio e la proprietaria del terreno sarebbero stati offesi da dei cingalesi presenti sul posto, senza che la polizia intervenisse, con scambio di frasi minacciose da ambo le parti, egli sarebbe stato avvisato dalla moglie che tre persone lo avrebbero cercato presso il suo domicilio il (...). In tale occasione egli si sarebbe trovato per lavoro a D._______, e tali persone avrebbero mostrato alla moglie una foto chiedendo se si trattasse del marito e minacciandola per farsi dire dove egli si trovasse, comunicandole che sarebbero tornate il giorno seguente ed ingiungendole di dirgli di tornare al più presto a casa. A seguito di tale evento, per timore di ripercussioni, la moglie ed i figli si sarebbero trasferiti presso una collega di lavoro della prima, mentre l'interessato avrebbe riparato presso un amico a D._______. Il (...) la madre lo avrebbe contattato riferendogli che quattro persone lo avrebbero cercato presso il domicilio materno a C._______. Il richiedente, si sarebbe infine recato da D._______ a E._______ il (...), dove sarebbe rimasto sino al suo espatrio, avvenuto il (...) ottobre 2019 per via aerea e munito di un passaporto autentico. A sostegno delle sue dichiarazioni, l'interessato ha presentato i seguenti documenti: la fotografia di un articolo del giornale "(...)" (cfr. atto SEM n. [...]-20/-, mezzo di prova n. 1; cfr. anche verbale 2, D12 segg., pag. 2 seg.); due pagine tratte da un giornale online in lingua inglese (cfr. atto SEM n. [...]-20/-, mezzi di prova n. 2 e 3; cfr. anche verbale 2, D22, pag. 3); l'invito a partecipare alla manifestazione del (...) (cfr. atto SEM n. [...]-20/-, mezzo di prova n. 4; cfr. anche verbale 2, D22 segg., pag. 3 seg. e D100, pag. 12); una fotografia tratta dal giornale online "(...)" della manifestazione predetta in cui si intravedrebbe l'interessato (cfr. atto SEM n. [...]-20/-, mezzo di prova n. 5; cfr. anche verbale 2, D72, pag. 8 e D94, pag. 10); copia della sua carta d'identità; copia del certificato di matrimonio e degli atti di nascita suoi, dei figli e della moglie con le relative traduzioni in inglese (cfr. atti SEM n. [...]-15/1, n. [...]-16/3, n. [...]-17/3, n. [...]-18/1, dal n. [...]-31/4 al n. [...]-35/4; cfr. anche verbale 2, D7 segg., pag. 2). C. Con parere del 12 marzo 2020, il ricorrente ha espresso le sue osservazioni (cfr. atto SEM n. [...]-38/1) in relazione al progetto di decisione dell'11 marzo 2020 dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM n. [...]-37/11). D. Con decisione del 13 marzo 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-41/1), la Segreteria di Stato della migrazione, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 13 marzo 2020, l'interessato ha sottoscritto la dichiarazione di cessazione del mandato di rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. [...]-42/1). F. Con ricorso datato 16 marzo 2020 (17 marzo 2020; cfr. risultanze processuali), presentato in lingua tedesca dall'insorgente contro la precitata decisione, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito il Tribunale), egli ha anzitutto concluso alla constatazione che il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi attualmente viola il diritto di essere sentito rispettivamente la garanzia di una via giudiziaria ed eventualmente che la decisione della SEM sia annullata, ed a titolo principale che gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e gli sia concesso l'asilo, nonché in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità, inesigibilità ed impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento anticipato delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché un'istanza di gratuito patrocinio, nel senso di designargli un avvocato d'ufficio. G. Il dossier originale della SEM N (...), è pervenuto a codesto Tribunale il 20 marzo 2020, trasmissione completata il 26 marzo 2020, su richiesta del Tribunale (con l'inoltro di copia dei mezzi di prova contenuti nella busta di cui al n. [...]-20/-; cfr. risultanze processuali). H. Con ulteriore memoriale ricorsuale datato 25 marzo 2020 ed in lingua italiana (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha postulato in via principale che la decisione della SEM sia annullata e gli sia riconosciuta la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in primo subordine che gli atti di causa siano restituiti all'autorità inferiore per una nuova valutazione, ed in secondo subordine che gli sia concessa l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì ha presentato nuovamente istanza d'assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Preliminarmente si osserva che i due memoriali ricorsuali presentati dall'insorgente, sono stati redatti il primo in lingua tedesca ed il secondo in lingua italiana, mentre che la decisione impugnata è stata emanata in italiano. Pertanto la presente sentenza è redatta in italiano (cfr. art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF). Inoltre, i due atti ricorsuali, per maggiore semplicità e celerità d'evasione, visto anche quanto verrà considerato dappresso, saranno trattati quali complemento l'uno dell'altro.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
5. Per quanto attiene gli aspetti formali sollevati dal ricorrente nel suo primo memoriale ricorsuale del 17 marzo 2020, inerenti la presunta violazione del suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. ed il suo diritto alla garanzia di una via giudiziaria a causa della situazione straordinaria che si sarebbe creata a causa del Coronavirus, le stesse questioni possono essere lasciate aperte, in quanto egli ha provveduto, entro i termini legali, ad inoltrare un ricorso che per i contenuti e la forma rispettano l'art. 52 PA in relazione all'art. 6 LAsi. Ne discende pertanto che le stesse censure sono divenute senza oggetto. 6. 6.1 Passando al merito del gravame, si ricorda dapprima che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7. 7.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene in primo luogo le dichiarazioni rese dall'interessato circa le ripercussioni che egli avrebbe subito dalle autorità a causa della sua partecipazione alla manifestazione del (...) poco plausibili ed illogiche. In secondo luogo, le sue asserzioni inerenti il suo trascorso con le LTTE sarebbe costellato di contraddizioni, in particolare inerente la sua diserzione e fuga dalle stesse, circa il suo espatrio avvenuto legalmente, nel (...) verso l'F._______, come pure per i motivi che lo avrebbero indotto a lasciare nuovamente lo Sri Lanka nel (...), che renderebbe la sua partecipazione alle LTTE inverosimile. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato che non vi sarebbero dei fattori di rischio pregressi alla partenza del richiedente dal Paese d'origine, né degli elementi seri e concreti dopo il suo espatrio, che potrebbero esporlo, in caso di un ritorno in Sri Lanka, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, neppure il parere espresso contro la bozza di decisione della SEM, sarebbe atto a modificare la sua conclusione, non avendo per il resto l'interessato introdotto alcun nuovo elemento di sorta. 7.2 Nel suo gravame, il ricorrente ritiene in sunto di aver fornito un racconto dettagliato, consistente e privo di incoerenze circa i suoi motivi d'asilo e passa in rassegna, contestandole, alcune delle supposte illogicità e contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione impugnata. 7.3 Il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Invero, le sue allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie, inconsistenti ed illogiche, non corroborate da alcun elemento di prova. A titolo esemplificativo, l'interessato ha rilasciato sempre delle dichiarazioni generiche e poco sostanziate, riguardo al ruolo ed alle mansioni che egli avrebbe avuto durante la collaborazione con le LTTE. Questo, malgrado i vari quesiti posti dal funzionario incaricato. Invero, egli ha dichiarato che si sarebbe unito a tale gruppo dopo aver sentito i membri del medesimo parlare della lotta per la libertà per i tamil, essendogli venuta la voglia di imbracciare le armi e combattere per la libertà, nonché di aver seguito un addestramento per sei mesi ed in seguito di aver salvato o trasportato feriti nonché di aver partecipato a svariati combattimenti (cfr. verbale 3, D20 segg., pag. 4). Ciò però, senza raccontare difatti in dettaglio gli stessi (cfr. verbale 3, D49 segg., pag. 7 e D52 seg., pag. 8). Anche in merito al modus operandi della sua fuga dalle LTTE e a quanto avrebbe intrapreso successivamente per espatriare nel (...) una prima volta dal suo Paese d'origine, egli ha reso delle asserzioni discrepanti. L'insorgente ha difatti in un primo tempo indicato che si sarebbe nascosto nella foresta, camminando soltanto di notte, dicendo che per giungere a D._______ ci avrebbe impiegato più giorni - invece di un giorno rispetto alla distanza reale - visti gli accorgimenti da lui presi (cfr. verbale 3, D23, pag. 4 e D32 seg., pag. 5) nonché se sentiva delle voci, avrebbe finto di dormire (cfr. verbale 3, D60 seg., pag. 9), salvo poi in seguito invece asserire, di essersi addirittura spostato con dei bus durante il giorno, secondo gli orari che conosceva bene (cfr. verbale 3, D62 segg., pag. 9 seg.). Anche le allegazioni del richiedente in relazione alle due visite nel (...) del (...) di alcune persone che lo stavano cercando, eventi determinanti il suo espatrio, risultano illogiche e poco plausibili. Invero, malgrado egli affermi di essere stato ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine, e che sarebbe a causa loro in pericolo dovesse ritornare nello stesso, di fatto non saprebbe chi esattamente lo avrebbe cercato, non essendosi tali persone mai identificate (cfr. verbale 2, D97 seg., pag. 12 e D123 segg., pag. 15 seg.). Altresì, a supporto dell'incredibilità degli asserti dell'insorgente circa tali visite, vi è pure il comportamento disinteressato da egli tenuto a seguito di tali supposte ricerche da parte delle autorità. Senza fornire una spiegazione plausibile, egli infatti non si è premurato di sapere se altri manifestanti avessero subito delle eventuali ripercussioni (cfr. verbale 2, D144, pag. 17 e D158, pag. 19), né se la moglie o altri famigliari fossero venuti (nuovamente) in contatto con le persone giunte alla sua ricerca (cfr. verbale 2, D98 seg., pag. 12). Queste ultime evenienze, malgrado egli abbia dichiarato di essere in contatto regolare con la moglie, la madre ed un fratello (cfr. verbale 2, D21 segg., pag. 3; D56, pag. 6 e D87, pag. 9; verbale 3, D5 segg., pag. 2). Ulteriori indizi che inficiano le dichiarazioni del richiedente in merito, sono ravvisabili nel fatto che, dal suo espatrio definitivo, non sia avvenuto nel suo Paese d'origine alcun ulteriore evento significativo, in particolare egli non sarebbe più stato ricercato e la sua famiglia avrebbe continuato a vivere come prima, senza effettuare particolari cambiamenti (cfr. verbale 2, D58, pag. 7; D88, pag. 9; D136 segg., pag. 17; verbale 3, D4 segg., pag. 2 seg.). Le spiegazioni in proposito rese dal ricorrente nel gravame, per la loro inconsistenza, appaiono essere prettamente interlocutorie e non fondate su alcun elemento concreto, e pertanto non sono atte a modificare la conclusione del Tribunale in punto all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'insorgente in merito ai suoi motivi d'asilo. Per il resto, si rimanda a quanto osservato dalla SEM nella decisione impugnata, in quanto i considerandi in merito risultano essere sufficientemente espliciti e motivati (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 7.4 Visto quanto precede, l'insieme delle dichiarazioni del richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi, e pertanto, al momento della partenza dallo Sri Lanka, egli non ha reso verosimile di adempire alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il ricorso in materia di concessione dell'asilo non merita pertanto tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Inoltre, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato, egli non può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione della sua partenza dal paese d'origine ("Republikflucht"). Anche considerando la sua appartenenza etnica ed il suo soggiorno in Svizzera, il ricorrente non ha mai riscontrato alcuna problematica con le autorità srilankesi - fermo considerato che le problematiche allegate in patria come pure i legami con le LTTE sono stati ritenuti inverosimili - né lui o i suoi famigliari sono attivi politicamente (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 8), nonché sarebbe sempre espatriato legalmente, munito di visto e passaporto. Pertanto, le sole evenienze della durata del suo soggiorno in Svizzera, della sua origine, e del suo ritorno nel Paese d'origine senza un eventuale passaporto, non risultano presi a sé stanti o sommati, dei fattori di rischio determinanti suscettibili di fondare un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, ma confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno (cfr. sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8, 9.2.4 e 9.2.5). Non vi sono inoltre elementi nell'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico in Sri Lanka e debba pertanto temere delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Inoltre, agli occhi del Tribunale non vi è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra l'Ambasciata svizzera e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di E._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2). 8.2 Visto quanto precede, la SEM nella decisione impugnata è giunta a ragione alla conclusione che il ricorrente non possa prevalersi di alcun timore fondato di persecuzione futura, in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, anche circa il riconoscimento della qualità di rifugiato, vi è da confermare la decisione dell'autorità inferiore.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e parziale revisione del testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel proprio gravame, il ricorrente contesta tale valutazione, ritenendo essenzialmente l'esecuzione in Sri Lanka inammissibile, inesigibile ed impossibile. Segnatamente, motiva l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, a causa della situazione medica critica dovuta alla recente pandemia di Coronavirus, nella quale si ritroverebbe dovesse fare ritorno in patria e che se venisse infettato dal virus, che può essere letale, non avrebbe accesso alle cure necessarie. Pertanto, la sua vita sarebbe in pericolo, rispettivamente vi sarebbe per lo meno da riconoscere una situazione critica dal profilo medico in Sri Lanka. Inoltre, nel predetto Paese, ed in particolare nella sua regione, non vi sarebbe sicurezza, nonché, in quanto tamil, in caso di rientro in patria, sarebbe sottoposto a dei controlli e verrebbe segnalato al CID (acronimo per "Criminal Investigation Departement"). La situazione particolare dovuta al virus Covid-19, renderebbe l'esecuzione dell'allontanamento pure tecnicamente impossibile, in quanto diverse linee aeree sarebbero state limitate o addirittura soppresse, come pure delle frontiere sarebbero state chiuse rispettivamente gli accessi e le partenze in alcuni Paesi sarebbero controllati e regolati severamente. 10.3 Nel caso in parola, il Tribunale rileva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere sottoposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti, ed il principio del divieto di respingimento non trova pertanto applicazione nella fattispecie. Per gli stessi motivi enucleati sopra (cfr. consid. 7.3, 7.4 e 8), l'insorgente non è stato in grado di stabilire di avere un profilo che possa interessare le autorità srilankesi in modo particolare al suo ritorno, né v'è nel suo caso l'esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. La censura ricorsuale, generica e priva di qualsivoglia ulteriore elemento, non è atta a mutare tale conclusione. Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 10.4 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.4.2 Riguardo ai timori espressi dal ricorrente di contrarre il Coronavirus in Sri Lanka che renderebbe inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento - tra l'altro censura che non ha più sollevato nel suo secondo memoriale ricorsuale - è d'uopo rilevare che il rischio per l'insorgente di contrarre il virus in Sri Lanka, come pure di non trovare delle cure adeguate nel predetto Paese, risulta al momento attuale sicuramente inferiore alla situazione presente in Svizzera ed in altri Stati europei, dove anche l'emergenza sanitaria, diviene ogni giorno più drastica o impellente. Pertanto, per questo solo motivo, l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del richiedente non risulta essere inficiata. 10.4.3 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale ha da ultimo analizzato la situazione vigente in Sri Lanka rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 già citata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), che risulta tutt'ora attuale, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali recenti (cfr. anche supra consid. 8.1 con i riferimenti citati). Circa la Provincia (...), dalla quale il ricorrente proviene, è stato ritenuto in generale, che l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere esigibile, se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità - segnatamente l'esistenza di una sufficiente rete familiare o sociale che possa supportare il richiedente così come di prospettive sicure circa le entrate finanziarie ed un'abitazione - (cfr. ibidem, consid. 13.4). Nel caso specifico, il ricorrente, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto omonimo della Provincia (...), risulta essere relativamente giovane e gode di buona salute (cfr. verbale 2, D4, pag. 2; verbale 3, D3, pag. 2; atto SEM n. [...]-14/1). Egli ha sempre lavorato all'estero ed in Sri Lanka quale (...) (cfr. verbale 2, D38, pag. 5; D186 segg., pag. 22 seg.; verbale 3, D17, pag. 3). Dipoi, dispone nel suo Paese d'origine, sempre al suo ultimo domicilio, di una casa in proprietà ove vivono tutt'ora la moglie, che lavora quale (...) (cfr. verbale 2, D50, pag. 6; verbale 3, D10, pag. 2) ed i figli, oltreché i suoi suoceri, i quali sono proprietari di una casa (...). Inoltre, nel distretto di D._______, situato sempre nella Provincia (...), vivono la madre, (...) fratelli e (...) sorelle dell'insorgente (cfr. verbale 2, D44 segg., pag. 6 e D136 segg., pag. 17 e annotazione alla D54, pag. 25). Egli dispone quindi sia di una rete famigliare e sociale intatta, che potranno supportarlo in caso di necessità, sia di sufficienti entrate finanziarie, come da egli stesso dichiarato (cfr. verbale 2, D79, pag. 9), sulle quali poter contare e che gli permetteranno di integrarsi senza particolari difficoltà nel suo Paese d'origine. 10.4.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 10.5 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Non risulta invero al momento attuale che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio dovuta alla pandemia attuale, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Il ricorrente è inoltre in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). 10.6 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
13. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 65 cpv. 1 PA), come pure l'istanza di nomina di un patrocinatore d'ufficio (cfr. art. 102m cpv. 4 LAsi), sono respinte.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.Le istanze di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, e di gratuito patrocinio, sono respinte. 3.Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4.Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: