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D-7067/2018

D-7067/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-12 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, di nazionalità srilankese, di etnia tamil e religione induista, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2016 (cfr. atto A1/2). B. In data (...) novembre 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha svolto con il richiedente una prima audizione (cfr. atto A5/12; di seguito: verbale 1). Durante la stessa, il richiedente asilo ha in particolare riferito di aver frequentato la scuola sino al (...), effettuando un anno di A-Level, dopo il quale non avrebbe svolto alcuna professione, vivendo presso i genitori a B._______, C._______ (situato nel distretto di D._______, nella Provincia del Nord dello Sri Lanka), ed occupandosi saltuariamente di alcuni lavori sociali. Egli sarebbe stato arrestato ed imprigionato due volte da parte di agenti del CID (acronimo in inglese per: "Criminal Investigation Departement", in italiano: "Dipartimento d'investigazione criminale"). La prima, nel (...) rispettivamente nel (...), sarebbe avvenuta a causa della sua partecipazione ad uno sciopero della fame, e sarebbe stato imprigionato per (...) giorni, in quanto in seguito, a causa della sua frequentazione scolastica, lo avrebbero liberato. Il secondo arresto, sarebbe invece intervenuto nell'(...) del (...), in quanto egli avrebbe lavorato per il partito (...) (acronimo in inglese per: "[...]"; in italiano: "[...]") - di cui però non ne sarebbe divenuto membro - affiggendo dei manifesti e costruendo dei palchi per degli incontri in relazione con delle elezioni, nel contesto del quale avrebbero pure lavorato degli ex combattenti delle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam", o in italiano: "Tigri per la liberazione della patria Tamil"), che sarebbero pure stati arrestati. Il periodo di prigionia sarebbe durato circa (...) giorni, dopo il quale sarebbe stato rilasciato grazie all'intervento di E._______ - (...) - senza ulteriori conseguenze. In seguito, avrebbe lavorato con E._______ nella (...), aiutandolo nella riabilitazione di alcune persone, nel portare aiuto ad indigenti, nonché nell'organizzazione di manifestazioni che lo stesso E._______ avrebbe condotto. Il (...), E._______ sarebbe stato ucciso, mentre che il (...), un'altra persona, F._______, che avrebbe pure lavorato con il richiedente asilo nelle predette attività, sarebbe stato arrestato e non se ne sarebbe mai più saputo nulla. A seguito di tali eventi, temendo di essere arrestato pure lui a causa dei suoi trascorsi lavorativi per il (...) con E._______, dal (...) sino all'(...) egli si sarebbe rifugiato a G._______ (Provincia del Nord), mentre che successivamente e sino al suo espatrio avvenuto il (...), egli avrebbe vissuto presso una zia materna a H._______ ([...] situata nella Provincia del Nord). Quanto da lui temuto, si sarebbe nel frattempo realizzato, in quanto a partire dal (...), e successivamente ancora per quattro volte, egli avrebbe appreso tramite la zia materna di essere stato ricercato presso il domicilio familiare da membri del CID. A causa di tali vicissitudini egli sarebbe partito dall'aeroporto di I._______ con un passaporto contraffatto ed illegalmente, dapprima transitando per l'J._______e la K._______, ed in seguito proseguendo il suo viaggio per l'Europa. Interrogato in merito ai documenti d'identità, il ricorrente ha inoltre segnatamente riferito di aver posseduto in Sri Lanka un passaporto, rilasciatogli nel (...), che avrebbe perso nel (...) del (...), sparizione che egli avrebbe denunciata alla polizia del suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 5). C. Il (...) febbraio 2018, il richiedente asilo è stato in particolare questionato dall'autorità inferiore in merito ai suoi motivi d'asilo nell'ambito di una seconda audizione (cfr. atto A12/20; di seguito: verbale 2). Per quanto qui di rilievo, nel corso della stessa l'interessato ha dichiarato di aver terminato gli studi dell'O-Level nel (...), ed in seguito di aver ripetuto gli esami per accedere all'A-Level nel (...), senza purtroppo riuscirvi. In seguito avrebbe lavorato di quando in quando nella (...) del padre od aiutando dei famigliari nella (...). Nel corso del (...), quale attività non professionale, avrebbe affisso e distribuito dei manifesti per la propaganda del partito (...) in vista delle elezioni. Le sue stesse mansioni venivano pure svolte da ex combattenti delle LTTE. A causa dell'arresto e dell'uccisione di due affiliati a quest'ultimo gruppo, le autorità avrebbero nuovamente arrestato i vecchi membri delle LTTE. Poiché l'interessato avrebbe collaborato con gli stessi nell'ambito delle attività svolte per il (...), nel (...), egli sarebbe pure stato arrestato da membri del CID ed imprigionato per circa (...). Durante tale periodo di prigionia egli sarebbe stato interrogato in merito al partito (...) e riguardo alle LTTE ed ai suoi rapporti con loro, nonché subito diverse vessazioni e maltrattamenti. Il richiedente asilo ha narrato di essere stato in seguito liberato grazie all'interessamento dei suoi genitori, che avrebbero provato con dei documenti di frequenza scolastica, nonché con una lettera del signor E._______, che egli non avrebbe avuto alcun contatto con le LTTE. La condizione per la sua liberazione era però che egli si sarebbe dovuto recare presso il campo di detenzione una volta al mese per firmare, nonché di avvertirli in caso di sua assenza o di partenza. Lui avrebbe ottemperato a tale richiesta, sino a fine (...), rispettivamente fine (...). Nel frattempo, l'interessato ha allegato che dal (...) sino all'(...), avrebbe accompagnato l'amico F._______ ed il (...) di quest'ultimo, L._______, per distribuire di casa in casa dei manifesti del partito (...), oltreché fornire dell'aiuto a persone bisognose. A seguito di problematiche di salute di E._______, tale attività si sarebbe interrotta, ma lui avrebbe continuato a restare in contatto con F._______ e L._______ Nel (...) dello stesso anno, E._______ sarebbe stato ucciso da (...) persone in moto che si trovavano presso il domicilio dello stesso, mentre che nel (...) dapprima L._______ sarebbe scomparso, e susseguentemente l'amico F._______ sarebbe stato arrestato da agenti del CID per essere interrogato e non avrebbe più fatto rientro. A seguito di quest'ultima circostanza, temendo di essere arrestato pure lui, l'interessato avrebbe riparato dapprima presso una zia a G._______, ed in seguito a casa di un'altra zia materna a H._______, sino al suo espatrio avvenuto il (...). Nel contempo, egli avrebbe appreso tramite la zia materna che degli agenti del CID si sarebbero recati presso il suo domicilio a partire dal (...), chiedendo in modo minaccioso ed intimidatorio dove egli fosse ai suoi famigliari. Nella prima occasione, avrebbero pure perquisito il domicilio famigliare e preso i manifesti che ivi si trovavano, nonché riferito ai suoi congiunti, che egli doveva presentarsi al loro cospetto. In una circostanza, i membri del CID, avrebbero pure arrestato ed interrogato il padre circa la sua situazione e dove si trovasse il figlio. Tali visite intimidatorie, a cui si sarebbero pure aggiunte delle telefonate minacciose, da parte di appartenenti del CID, sarebbero proseguite anche dopo il suo espatrio, anche se più diradate nel tempo (cfr. verbale 2, D39, pag. 5 e D144 segg., pag. 14 seg.). Nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, il richiedente ha inoltre riferito di temere di essere arrestato da membri del CID e di scomparire, come avverrebbe spesso in Sri Lanka, e vista anche la medesima fine fatta dai suoi due conoscenti (cfr. verbale 2, D167 seg., pag. 17 e D173 seg., pag. 18). Infine, l'interessato ha smentito nel corso dell'audizione di essersi recato in polizia dopo la perdita del suo passaporto, la quale sarebbe avvenuta nel (...) (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg. e D162, pag. 16). A supporto delle sue allegazioni, il succitato ha presentato la sua carta d'identità originale (cfr. verbale 1, p.to 4.01, pag. 5; verbale 2, D3 seg., pag. 2). D. Con decisione del 6 novembre 2018, notificata il 13 novembre 2018 (cfr. atto A16/1), la Segreteria di Stato della migrazione non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel provvedimento impugnato, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto vaghe ed imprecise le allegazioni del ricorrente inerenti sia il lavoro che egli avrebbe svolto per il partito (...), che in merito alle circostanze che avrebbero condotto al suo arresto ed alla successiva ricerca da parte di agenti del CID. In particolare, circa questi ultimi punti, l'interessato non avrebbe chiarito né i motivi del suo arresto, né il ruolo ricoperto dai suoi due conoscenti all'interno del partito, come neppure perché degli esponenti del CID lo avrebbero cercato in relazione all'uccisione di E._______ e così tanto tempo dopo la medesima, tenuto conto anche che egli si recava regolarmente presso le autorità per espletare l'obbligo di sottoscrizione impostogli a seguito della sua scarcerazione. Altresì, a mente dell'autorità di prime cure, vi sarebbero diverse incoerenze relative alla sua incarcerazione. In primo luogo, la durata allegata della stessa non sarebbe congruente, avendo l'interessato in un primo tempo narrato che il fermo sarebbe durato circa (...) giorni, mentre che in un secondo momento avrebbe addotto trattarsi soltanto di (...). Stesso discorso varrebbe per il periodo in cui sarebbe stato arrestato, avendo dapprima sostenuto essere avvenuto nel mese di (...), mentre in seguito nel mese di (...) dello stesso anno. Parimenti, le dichiarazioni rese dall'insorgente nel corso delle due audizioni, ed inerenti il ruolo svolto da E._______ nel suo rilascio dal carcere, sarebbero discrepanti. In aggiunta, il fatto allegato soltanto durante la seconda audizione, che in un'occasione il padre sarebbe stato prelevato da agenti del CID, non sarebbe credibile, in quanto il ricorrente non avrebbe fornito alcuna motivazione giustificante la tardività di tale asserto. Infine, non avendo più menzionato spontaneamente l'arresto e la breve incarcerazione in cui sarebbe incorso nel (...) nella seconda audizione, le affermazioni rese in merito non sarebbero attendibili. Alla luce di tali considerazioni, la SEM ha quindi ritenuto nella decisione impugnata, che le allegazioni dell'insorgente non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Nel proseguo della decisione sindacata, in punto all'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha rilevato che quest'ultima sarebbe ammissibile sia dal profilo del principio di non-respingimento di cui agli art. 5 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che da quello dell'art. 3 CEDU (RS 0.101). Inoltre, non vi sarebbero degli ostacoli inerenti la situazione vigente nella regione del Nord/dell'Est dello Sri Lanka, dalla quale il ricorrente proviene, come neppure personali, che rendano inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure possibile sia sul piano tecnico che pratico. E. Il 13 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, ed a titolo subordinato, sempre l'annullamento del provvedimento sindacato e la concessione dell'ammissione provvisoria; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Nel suo gravame l'insorgente, dopo aver rilevato e precisato alcuni fatti (cfr. p.to II, pag. 3 - 4 del memoriale ricorsuale), ha osservato sul piano formale che l'autorità inferiore non avrebbe offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi prima della presa di decisione, violando pertanto il suo diritto di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) (cfr. p.to III/19, pag. 8 del ricorso). Nel merito, ha poi contestato puntualmente le considerazioni e le conclusioni dell'autorità resistente espresse nella decisione impugnata. In primo luogo, le dichiarazioni da egli rese, sarebbero sufficientemente motivate e prive di incoerenze sui punti essenziali. Invero, il ricorrente si sarebbe espresso in modo limpido, sia circa le attività da egli esercitate in seno al partito (...), come pure i motivi che avrebbero condotto al suo arresto. Quest'ultima evenienza, sarebbe invero collegata alla sua partecipazione impegnata nell'organizzazione di eventi politici relativi al partito (...) ed ai suoi membri, tra i quali degli ex guerriglieri delle LTTE di cui avrebbero fatto parte anche i suoi due conoscenti F._______ e L._______, e pertanto agli occhi degli agenti del CID l'interessato sarebbe apparso politicamente schierato. Per quanto attiene il signor E._______, il ricorrente allega poi che egli fosse molto probabilmente sospettato dai membri del CID di aver ricoperto un ruolo nella sua uccisione, come pure per lo stesso motivo sarebbero stati perseguitati anche F._______ e L._______ Neppure la durata dell'incarcerazione allegata dal ricorrente sarebbe così discrepante come ritenuto nella decisione impugnata, in quanto si tratterebbe soltanto di una differenza di mesi. Andrebbe inoltre tenuto conto, nella valutazione della qualità di rifugiato, di una serie di fattori quali, in casu, i traumi che avrebbe subito il ricorrente, che l'avrebbe potuto confondere o resa difficoltosa la sua rimembranza di quanto vissuto in carcere, come pure del fatto che egli abbia già subito delle persecuzioni e che le subirebbe nuovamente in caso di ritorno. Ciò sarebbe quindi dimostrativo del fatto che sussisterebbe per l'insorgente un timore giustificato di venire nuovamente perseguitato in caso di un suo ritorno in patria. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente contesta che egli non abbia reso delle allegazioni verosimili circa l'arresto del padre ed il suo del (...), ricordando che determinante per la sua domanda d'asilo non sarebbero queste ultime circostanze, bensì la persecuzione perpetrata nei suoi confronti dai membri del CID e la sua collaborazione, rispettivamente appartenenza, al partito politico (...) ed ai rapporti intercorsi con le LTTE. A fronte di tali considerazioni, vi sarebbe pertanto l'esistenza di un pericolo concreto per la sua integrità fisica o di essere rapito, rischio che sarebbe pure aggravato dal sospetto che gli agenti del CID nutrirebbero nei suoi confronti che egli abbia collaborato nel decesso di E._______ e dall'imprevedibilità e continue ricerche perpetrate dagli stessi, che andrebbero ritenuti quali fondati motivi di essere esposto, in un futuro prossimo e con alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, egli ritiene la stessa inammissibile ed inesigibile. Invero, d'un canto lo stesso provvedimento impugnato, se eseguito, sarebbe contrario all'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, a mente sua, in caso di rimpatrio, rischierebbe di subire delle concrete persecuzioni da parte degli agenti del CID per i suoi trascorsi con il partito politico (...), i rapporti con le LTTE ed il sospetto che egli fosse coinvolto nell'omicidio di E._______ Tali aspetti giocherebbero invero un ruolo fondamentale nella valutazione circa l'ammissibilità della misura d'esecuzione dell'allontanamento, che non sarebbero invece stati presi in considerazione nella decisione impugnata. D'altro canto, il ricorrente sarebbe integrato in Svizzera e si troverebbe confrontato con gravi difficoltà se dovesse essere costretto a fare ritorno nel suo Paese d'origine. Al ricorso sono stati allegati quali nuovi mezzi di prova: copia di alcuni articoli di giornale in lingua straniera, che dovrebbero riportare la vicenda del decesso di E._______ (di seguito: doc. 1); copia di una denuncia manoscritta del padre del ricorrente in lingua straniera datata (...) (di seguito: doc. 2), che dovrebbe attestare, a mente dell'insorgente, le visite perpetrate al loro domicilio in cerca del predetto da parte dei membri del CID; e copia di una dichiarazione in inglese del (...) sottoscritta dal sedicente M._______, (...), C._______ (di seguito: doc. 3). F. Con decisione incidentale del 15 gennaio 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, altresì invitandolo a versare, entro il 30 gennaio 2019, un anticipo delle presumibili spese processuali. L'anticipo richiesto è stato corrisposto tempestivamente dall'interessato in data 18 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). G. Per il tramite di un'ulteriore decisione incidentale del 5 aprile 2019, il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare gli originali dei documenti di cui sub doc. 1 - doc. 3, nonché di una traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, dei documenti 1 e 2 allegati al ricorso in lingua straniera, nonché a volerne illustrare le modalità di ottenimento. L'insorgente, con scritto del 23 aprile 2019, ha presentato la traduzione in lingua italiana dei mezzi di prova da doc. 1 a doc. 3, nonché gli originali del doc. 1. H. Il 25 luglio 2019, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta, chiedendo il respingimento del gravame e riconfermandosi integralmente nelle proprie conclusioni decisionali. Ha per il resto rilevato che i doc. 2 e doc. 3, in quanto non originali e di dubbia provenienza, non avrebbero alcun valore probatorio. Per di più, gli articoli di giornale di cui al doc. 1 contraddirebbero in modo crasso quanto allegato nel gravame, in particolare con riferimento a come sarebbe stato ucciso E._______, come pure al nome di quest'ultimo rispetto a quanto affermato dal ricorrente. Inoltre gli stessi non menzionerebbero né l'interessato, né vi sarebbe segnalato alcun coinvolgimento nella vicenda descritta da parte del partito (...), delle LTTE o del CID. I. Con replica del 30 agosto 2019, l'insorgente ha prodotto in originale gli scritti sub doc. 2 e doc. 3, aggiungendo che gli stessi sarebbero stati spediti dai suoi genitori tramite (...). Il rappresentante legale del ricorrente ha inoltre osservato come quest'ultimo sarebbe perseguitato a causa della sua appartenenza al partito politico (...), e come dimostrato dal doc. 3 prodotto, egli incorrerebbe in un grave rischio per la sua incolumità fisica se dovesse fare ritorno in patria. L'evenienza poi che la descrizione del decesso di E._______ tra gli articoli di giornale prodotti e quanto riferito nel gravame non collimerebbero, risulterebbe irrilevante, in quanto ciò che varrebbe sarebbe il fatto che una persona è stata uccisa da due sconosciuti, giunti sul posto in motocicletta, come peraltro confermato anche dagli articoli di cui sub doc. 1. Inoltre sarebbe scorretto ed abusivo quanto rimarcato dalla SEM in ordine al nome della persona uccisa, in quanto andrebbe tenuto conto del fatto che la traduzione è fatta da una lingua completamente differente da quella latina, oltreché la rappresentante legale del ricorrente avrebbe scritto il nome, come pronunciato dal suo rappresentato, e pertanto può differire da come riportato dal traduttore. Il ricorrente ha inoltre contestato le asserzioni dell'autorità inferiore relative al punto che non vi sarebbe alcun coinvolgimento tra l'accaduto ed E._______ Non andrebbe peraltro sottovalutato che in Sri Lanka i media spesso eviterebbero di esprimersi puntualmente sui partiti e sulle appartenenze politiche per non subire delle conseguenze. Per il resto, l'insorgente si è riconfermato integralmente nelle allegazioni e nelle sue richieste esposte già con il gravame. J. Il 18 settembre 2019, l'autorità di prime cure ha trasmesso al Tribunale la sua duplica. Nella stessa, la SEM ha ritenuto che i mezzi di prova inoltrati dal ricorrente non permetterebbero di modificare la posizione espressa nella decisione impugnata, che riconfermerebbe in toto. Non apparirebbe invero dapprima comprensibile, come il ricorrente abbia prodotto soltanto a distanza di più di due anni dal deposito della domanda d'asilo gli stessi, malgrado fossero in possesso dei suoi genitori. In seguito, a mente dell'autorità inferiore, gli scritti sub doc. 2 e doc. 3, in quanto dichiarazioni di terze persone, sarebbero state rese ai fini della causa. Per quanto attiene la denuncia, la stessa sarebbe pure illogica, in quanto verrebbe riportato nella stessa che il ricorrente è ricercato da parte del (...) a causa della sua appartenenza alle LTTE, chiedendo però nel contempo protezione alle autorità stesse che ricercano l'interessato, specificando inoltre la sua attività politica. Concernente invece lo scritto di cui al doc. 3, oltreché essere redatta da una persona completamente estranea ai fatti occorsi al ricorrente, riprenderebbe soltanto alcuni di questi e riporterebbe invece delle informazioni in modo impreciso, indicando ad esempio una data differente dell'uccisione di E._______ rispetto a quanto allegato dal ricorrente in corso di procedura. Infine, il firmatario della missiva, si baserebbe unicamente sulle sue impressioni ed idee personali, quando dichiara che il ricorrente potrebbe essere arrestato in caso di un suo rientro in patria, in quanto non porta alcun elemento concreto a sostegno delle stesse. K. Per mezzo della triplica dell'11 novembre 2019, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle sue precedenti asserzioni e conclusioni. Ha tuttavia osservato che vi sarebbero state delle difficoltà per ottenere dalla madre i documenti a lui necessitanti, nonché che pure le dichiarazioni da lui rilasciate sarebbero dei mezzi di prova, dalle quali emergerebbe che egli è perseguitato. Suo padre si sarebbe inoltre rivolto alla polizia poiché preoccupato, recandosi peraltro pure alla (...), facendosi rilasciare una dichiarazione datata (...) ed in lingua inglese, prodotta con la triplica (di seguito: doc. 4). Tale scritto certificherebbe che i membri del CID starebbero incessantemente cercando l'interessato, minacciando i membri della sua famiglia. I primi interrogherebbero anche i vicini di casa della famiglia del ricorrente riguardo quest'ultimo, come sarebbe anche dimostrato dalla dichiarazione resa da una vicina di casa, datata (...) e pure prodotta con le sue osservazioni (in lingua straniera e con la relativa traduzione in inglese; di seguito: doc. 5). Quanto poi sarebbe esposto nel doc. 3, corrisponderebbe al vero, visto che la persona indicata avrebbe apposto la sua firma, e si baserebbe su dei rischi concreti al quale il ricorrente verrebbe esposto nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. L. Nella sua quadruplica del 5 dicembre 2019, la SEM ha sostanzialmente rinviato a quanto già precedentemente concluso, ribadendo nuovamente che le dichiarazioni rilasciate da terze persone sarebbero prive di valore probatorio, e ciò si applicherebbe anche alla documentazione prodotta con la triplica dall'insorgente. Tali osservazioni sono state trasmesse dal Tribunale per conoscenza al ricorrente, con ordinanza dell'11 dicembre 2019, dove la scrivente autorità ha pure pronunciato la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 e cpv. 7) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 In limine, appare opportuno esaminare la censura formale del ricorrente, secondo la quale l'autorità intimata avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, poiché non gli avrebbe data la possibilità di esprimersi su tutti i punti essenziali prima della sua presa di decisione.

E. 3.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/53 consid. 13.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constatazione dei fatti. Il diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l'autorità interessata intende fondarsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione progettata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti menzionati; DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l'autorità non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragionamento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è prevalsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito, implica di dare all'interessato la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati).

E. 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.3). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche: sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 6.1 con ulteriore riferimento citato).

E. 3.3 Nel caso presente, il ricorrente ha potuto esprimersi, nel corso delle due audizioni svolte dalla SEM, sui punti importanti relativi alla sua domanda d'asilo, esponendo anche le sue considerazioni in merito alle questioni contestategli dall'autorità inferiore. Inoltre, non vi è stata la concretizzazione né durante la procedura istruttoria, né nella decisione impugnata, di norme legali che non potessero essere considerate e previste dall'interessato. Pertanto, anche a fronte della giurisprudenza summenzionata, l'insorgente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporle, anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. Peraltro, l'insorgente ha potuto con piena cognizione di causa impugnare la decisione avversata dinanzi alla scrivente autorità di ricorso, che in merito alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo del ricorrente ha pieno potere d'apprezzamento. In tal senso, anche fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, la stessa risulterebbe essere stata sanata in questa sede. Ne discende quindi che, priva di fondamento, la censura formale è respinta.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3 In conformità con una giurisprudenza costante, tenuto conto del carattere sommario dell'audizione sulle generalità, le dichiarazioni espresse in tale occasione assumono un valore probatorio ristretto nell'apprezzamento della verosimiglianza dei motivi d'asilo. Delle contraddizioni eventuali non possono pertanto essere ritenute nell'apprezzamento, se non allorché le dichiarazioni rese risultano diametralmente opposte a quelle esposte posteriormente, o quando degli avvenimenti o dei timori determinati allegati in seguito quale motivo d'asilo non sono stati invocati, almeno nelle grandi linee, nel corso della prima audizione (cfr. sentenze del Tribunale E-5884/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1.1, D-997/2017 del 29 agosto 2019 consid. 5.1.2 con riferimenti citati; GICRA 1993 n. 3). In tali circostanze particolari, l'invocazione tardiva di un motivo d'asilo può tuttavia essere scusabile. Tale può essere il caso, ad esempio, in presenza di vittime di tortura o di gravi traumatismi, i quali hanno sovente bisogno di tempo per potersi esprimere su alcuni episodi tragici della loro vita (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-997/2017 succitata consid. 5.1.2 con ulteriori riferimenti menzionati).

E. 6 Nel caso di specie, a mente del Tribunale, occorre ammettere dapprima che le allegazioni dell'insorgente in ordine alle attività che avrebbe esercitato per il partito (...), ai suoi arresti e periodi di prigionia nell'anno (...) e nell'anno (...), come pure alla sua liberazione dal carcere nel (...), siano pervasi da molteplici elementi incongruenti ed illogici, come ritenuto a ragione nella decisione avversata, mentre che, in sede ricorsuale, non sono stati presentati argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione.

E. 6.1 Anzitutto, ed al contrario di quanto pretende l'interessato nel suo ricorso, le divergenze che presenta la sua narrazione, da un'audizione all'altra, degli avvenimenti sopraggiunti prima e dopo l'incarcerazione nell'anno (...), come pure quest'ultima, e che lo avrebbero indotto alla partenza dal suo Paese d'origine, non si fondano su delle incoerenze minori o trascurabili, ma al contrario su degli elementi essenziali. Invero il ricorrente, non soltanto si è contraddetto sul fatto di aver effettuato o meno un anno di A-Level, e di aver terminato la scuola nell'anno (...), rispettivamente nel (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 3 seg. e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D21 seg., pag. 3 e D44 segg., pag. 5), dando una spiegazione per nulla convincente in relazione alla contraddizione segnalatagli nel suo percorso scolastico dal funzionario interrogante (cfr. verbale 2, D161, pag. 16), ma anche in relazione alla denuncia sporta o meno in relazione alla perdita del suo passaporto nel (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 5; verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Anche questionato in merito a quest'ultima vicenda durante la seconda audizione, l'insorgente ha unicamente ribadito la versione resa durante la stessa (cfr. verbale 2, D162, pag. 16), senza però spiegare di fatto le dichiarazioni palesemente dissonanti rispetto a quanto asserito nel corso della prima audizione. Non meno contraddittorie risultano poi le versioni rese nelle due audizioni dall'interessato in ordine alla durata dell'incarcerazione che sarebbe avvenuta nel (...), e circa il periodo temporale in cui si sarebbe svolta, avendo egli dapprima asserito essere stata nell'(...) e per una durata di circa (...) giorni (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), mentre che successivamente ha invece affermato si fosse trattato del (...) e per circa (...) (cfr. verbale 2, D84, pag. 8 seg. e D94 segg., pag. 10). Il fatto che egli si sia confuso per l'agitazione, come pure che avrebbe subito dei traumi durante l'incarcerazione, come motivato nel ricorso, non sono circostanze che possano spiegare in modo plausibile le discrepanze precitate. Invero, si tratta d'un canto di fatti che risalirebbero a diverso tempo prima rispetto alle audizioni e su degli elementi estrinseci alla sfera prettamente personale ed intima del ricorrente, che potrebbero spiegare eventualmente un suo imbarazzo od un suo timore a riportarli; e d'altro canto però su degli eventi che lo avrebbero segnato profondamente, come da egli stesso asserito, e quindi non appare credibile perlomeno l'incoerenza nelle sue dichiarazioni relativa alla durata dell'incarcerazione. Ciò però che risalta in modo particolare nelle allegazioni del ricorrente, sono le versioni completamente antitetiche rese riguardo al modo in cui egli sarebbe stato scarcerato, alle condizioni legate al suo rilascio, come pure alle attività che avrebbe svolto in seguito a sostegno del partito (...). In un primo tempo, egli ha invero asserito che E._______, all'epoca (...), avrebbe interceduto per lui in modo importante per liberarlo, dopo di che egli avrebbe direttamente lavorato con il predetto aiutandolo nella riabilitazione e nel portare sostegno a persone indigenti, come pure nei raduni che lo stesso organizzava (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.). Interrogato in merito, l'interessato ha inoltre asserito che al suo rilascio gli avrebbero unicamente detto che in futuro non avrebbe più dovuto essere implicato nelle attività di propaganda del partito (...), altrimenti se vi fosse stato anche solo un debole indizio in tal senso, lo avrebbero nuovamente arrestato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). In un secondo momento, il ricorrente ha invece narrato tutt'altro, ovvero che egli sarebbe stato liberato principalmente grazie ai suoi genitori che avrebbero portato i documenti scolastici afferenti il ricorrente, senza nominare dapprima in alcun modo il signor E._______ - menzionando una lettera che lo stesso E._______ avrebbe scritto per liberarlo, ma soltanto una volta che gli era stata fatta notare la differente versione da lui resa circa gli eventi che avrebbero portato alla sua scarcerazione (cfr. verbale 2, D163, pag. 16) - e per di più adducendo che alla sua liberazione dal carcere gli agenti del CID gli avrebbero imposto l'obbligo di firma una volta al mese, nonché di segnalare loro se avesse dovuto assentarsi o partire (cfr. verbale 2, D84, pag. 8; D118 segg., pag. 12). Altresì, le attività da lui svolte dopo la sua scarcerazione, oltreché non essere legate direttamente ad E._______, con il quale egli ha riferito non avere avuto alcun legame personale, risultano essere ben diverse, anche per quanto attiene lo spazio temporale, da quanto allegato nella prima audizione. Invero, egli ha riferito che accompagnava unicamente l'amico F._______ e L._______, il (...) di quest'ultimo, nella distribuzione domiciliare di manifesti informativi per le persone che avrebbero potuto rivolgersi al partito (...) in caso di necessità e nel portare sostegno a persone bisognose (cfr. verbale 2, D58 segg., pag. 6 segg.; D125, pag. 13). Tali attività si sarebbero inoltre svolte soltanto nei primi quattro mesi dell'anno (...), in quanto successivamente E._______ - per il quale lavoravano F._______ e L._______ (cfr. verbale 2, D67 seg., pag. 7) - avrebbe accusato dei problemi di salute (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 7 seg. e D126, pag. 13). Il periodo temporale in cui il ricorrente avrebbe espletato le precitate mansioni per il partito (...), nelle dichiarazioni da lui rese nel secondo verbale d'audizione, risulta pertanto molto più ristretto rispetto a quanto affermato nel primo verbale, allorché ha invece esposto che subito dopo la sua liberazione (ovvero nell'[...] del [...] secondo tale versione) egli avrebbe collaborato con E._______ Quantomeno curioso appare inoltre la circostanza che, le motivazioni che avrebbero condotto alla sua scarcerazione, allegate in un primo tempo durante la seconda audizione, ovvero che egli sarebbe stato liberato grazie a dei documenti scolastici, erano state addotte a suffragio del suo presunto primo arresto avvenuto nel (...), secondo quanto dichiarato nella prima audizione (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). V'è poi da denotare che egli, riguardo al suo obbligo di firma, ha dapprima affermato di esservi andato fino alla fine dell'anno (...), ovvero da ultimo il (...), dopo il quale egli non sarebbe più ritornato essendo iniziate le ricerche dei membri dei CID nei suoi confronti (cfr. verbale 2, D122, pag. 12). Sorprendentemente però, poco dopo, egli afferma essersi recato da ultimo alla fine del mese di (...) (cfr. verbale 2, D140, pag. 14). La spiegazione che egli ha fornito a seguito della contestazione da parte del funzionario interrogante di tale discrepanza, ovvero che egli vi si sarebbe dovuto recare sempre alla fine del mese, e che quindi l'ultima volta che sarebbe andato fosse a fine (...) (cfr. verbale 2, D141, pag. 14), risulta per lo meno inopinata. La stessa appare essere piuttosto una risposta costruita, alfine di far combaciare le sue precedenti affermazioni di aver dovuto abbandonare il domicilio familiare il (...), che atte a spiegare in modo convincente la divergenza delle sue affermazioni.

E. 6.2 Alla luce di tali considerazioni, nessun elemento permette di spiegare le ragioni di tali importanti contraddizioni e dissonanze nell'intera narrazione dei fatti che avrebbero condotto il ricorrente alla sua partenza dal paese d'origine. In particolare, non sono spiegabili con le allegazioni proposte nel ricorso dall'insorgente, che semmai instillano ancora maggiori dubbi sulla veridicità dei suoi asserti. Invero, egli ha tra l'altro affermato circa le ricerche che avrebbero effettuato gli esponenti del CID a casa sua e prima della sua partenza dallo Sri Lanka, che questi ultimi durante le perquisizioni domiciliari avrebbero preso delle fotografie per riconoscerlo come pure dei suoi oggetti personali, evenienze che egli non aveva mai addotto durante il corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore. Altresì, soltanto in fase ricorsuale, il ricorrente ha allegato che i suoi genitori avrebbero denunciato il comportamento degli agenti del CID in polizia, producendo il doc. 2 a supporto come pure che avrebbe dato luogo a ricerche a più riprese anche nel vicinato, come anche sarebbe dimostrato dal doc. 5 prodotto. Da ultimo, ma non per importanza inferiore, completamente nuova e discrepante con quanto precedentemente asserito, appare la motivazione ricorsuale che il ricorrente sarebbe stato molto probabilmente sospettato dai membri del CID per il ruolo che egli avrebbe ricoperto nell'uccisione di E._______, per spiegare perché il ricorrente sarebbe stato ricercato dai predetti e lo sarebbe tutt'ora (cfr. p.to 17, pag. 6 nel ricorso). Invero nel corso della procedura istruttoria di prima istanza, a parte negare qualsiasi legame diretto con E._______ per le mansioni da lui esercitate nella seconda audizione, egli ha dapprima asserito che sospettasse dell'uccisione di tale persona il CID o i militari (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), o ancora che sarebbe stato ucciso da combattenti delle LTTE (cfr. verbale 2, D136, pag. 14), senza però mai affermare che egli sarebbe stato sospettato da agenti del CID di un suo coinvolgimento in tale evento. Tali asserzioni, senza alcun motivo che ne spieghi la loro tardività, essendo in particolare il ricorrente rimasto sempre in contatto con i suoi parenti in Sri Lanka (cfr. verbale 2, D38, pag. 5), appaiono essere mere allegazioni di parte, addotte con il solo scopo di ottenere una valutazione favorevole del suo caso, ma non rendono né verosimile né provano la veridicità delle sue dichiarazioni motivanti la domanda d'asilo da egli presentata.

E. 6.3 Vi sono inoltre diversi elementi contrari alla logica dell'agire delle autorità srilankesi, che ancor di più rendono le allegazioni del ricorrente poco plausibili. Invero, nel contesto del Paese in questione, non appare credibile che, se effettivamente il ricorrente fosse stato sospettato di relazioni con le LTTE, le autorità si siano accontentate che egli li informasse in caso di un suo spostamento o di una sua partenza dal paese, ma in tale quadro, avrebbero pronunciato nei suoi confronti un divieto d'uscita. In tale ipotesi, il ricorrente non avrebbe per di più potuto farsi rilasciare tranquillamente durante il corso dell'anno (...) un passaporto, ottenendo inoltre un visa per recarsi in N._______ per assistere ad un (...) come da lui allegato (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Altresì, il fatto che egli sia stato rilasciato nel (...) grazie in particolare a dei documenti scolastici, allorché il ricorrente non avrebbe più frequentato da diverso tempo la scuola, appare contrario ad ogni logica e non avrebbero, di per sé soli, plausibilmente convinto le autorità in merito alla sua estraneità nello svolgimento di attività per il partito (...), di cui era sospettato di aver esercitato precedentemente al suo arresto con degli ex affiliati alle LTTE.

E. 6.4 Anche i mezzi di prova presentati dal ricorrente in fase ricorsuale - a parte già quanto sopra considerato per i doc. 2 e doc. 5 - non conducono lo scrivente Tribunale a diversa conclusione circa l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni. In particolare, per quanto attiene i due articoli di giornale di cui al doc. 1, a parte contenere diverse discrepanze rispetto alle affermazioni rese dal ricorrente, sia riguardo al nome della vittima (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7: "Mathuseyan"; verbale 2, D68 segg., pag. 7: "Madisean"; mentre che negli articoli si parla di "Mathithayaan"), come pure in ordine al momento in cui sarebbe avvenuta l'uccisione (negli articoli la stessa sarebbe intervenuta nel (...) del (...), allorché invece il ricorrente ha sempre ritenuto fosse successa nel (...) del (...), cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 e verbale 2, D69, pag. 7), che le argomentazioni esposte in fase ricorsuale dal ricorrente non riescono a dipanare, non sono atti in alcun modo a rendere verosimili i suoi trascorsi per il partito (...), e men che meno che egli sia stato perseguitato dai membri del CID per tali sue supposte attività. Per quanto poi attiene la denuncia sporta dal padre del ricorrente presso la stazione di polizia, la stessa contiene diverse incongruenze rispetto alle allegazioni esposte nel corso di procedura dall'insorgente, che ne mettono seriamente in dubbio l'autenticità. Invero, il genitore del ricorrente ha narrato nella denuncia di un fatto che sarebbe avvenuto il (...) rispettivamente il (...) (secondo la traduzione italiana prodotta con il mezzo di prova) presso il loro domicilio, e che solo dopo questo evento il figlio si sarebbe trasferito per (...) presso la zia a H._______, allorché invece il ricorrente ha ricondotto tali ricerche già a partire dal (...) del (...), dove si sarebbe trasferito presso una zia a G._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D24, pag. 4; D84, pag. 9). Inoltre, nella denuncia è riportato che il figlio sarebbe stato colpito per strada in precedenza da uno sconosciuto, mentre rincasava dal lavoro, oltreché essere membro del partito politico (...) e dei ribelli delle Tigri Tamil. Ciò risulta in palese antitesi con quanto addotto dal ricorrente, che ha negato di aver avuto dei problemi con terze persone o con le autorità, ma gli stessi li avrebbe ricondotti soltanto a membri del CID (cfr. verbale 2, D86 seg., pag. 9), come pure di essere membro del partito (...) (cfr. verbale 2, D56, pag. 6), o di essere affiliato alle LTTE. Quest'ultima informazione resa presso le autorità di polizia, appare peraltro illogica con il contesto repressivo esercitato dalle autorità srilankesi nei confronti di persone implicate o sospettate di essere collegate con le LTTE, come rettamente osservato anche dalla SEM nella sua duplica. Frattanto, tutto conduce a credere che la denuncia sia stata fabbricata ai meri fini della causa e che si tratti di un falso. Di conseguenza, tale mezzo di prova deve essere confiscato (cfr. art. 10 cpv. 4 LAsi). Non miglior esito hanno infine gli scritti del sedicente M._______ (cfr. sub doc. 3) e della (...) (cfr. sub doc. 4). Gli stessi infatti risultano contenere mere dichiarazioni da parte di terze persone non supportate da alcun elemento concreto e sostanziato. Inoltre, presentano diversi elementi incoerenti con le stesse asserzioni dell'insorgente, e pertanto non risultano né rendere verosimili né probanti i motivi d'asilo addotti dall'interessato. Segnatamente, il doc. 3 riporta due arresti che quest'ultimo avrebbe subito nell'anno (...), il primo nel (...) a causa della sua partecipazione al processo di rilascio di prigionieri politici ed il secondo nell'(...) dello stesso anno; allorché invece il ricorrente ne aveva addotto soltanto uno nell'anno (...) e con la motivazione della sua partecipazione ad uno sciopero della fame (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), ed un altro invece sarebbe avvenuto nel mese di (...) rispettivamente nel mese di (...) dell'anno (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D84 segg., pag. 8). Inoltre nel doc. 3 viene riportato che E._______ sarebbe deceduto alla fine del (...), mentre invece l'interessato ha sempre dichiarato trattarsi del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 2, D69, pag. 7). Altresì, anche il contenuto dello scritto di cui al doc. 4, contiene delle palesi discrepanze con le asserzioni dell'insorgente, ovvero fa risalire la prima ricerca dell'interessato da parte degli agenti del CID all'(...), data in cui il ricorrente si trovava invece già all'estero secondo i suoi stessi asserti (cfr. verbale 1, p.to 5.01 seg., pag. 6; verbale 2, D26 seg., pag. 4), ed ha invece allegato di essere stato ricercato dai membri del CID a partire da fine (...) dell'anno (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D84, pag. 9). Per il resto, le allegazioni generiche del ricorrente in merito alla veridicità degli asserti contenuti nei mezzi di prova da lui prodotti, visto anche quanto sopra considerato, non sono atte a mutare l'apprezzamento del Tribunale.

E. 6.5 Ne discende quindi che il ricorrente non ha reso verosimili le sue dichiarazioni inerenti i motivi per i quali egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka, ovvero le sue attività per il partito (...), i suoi due arresti, come pure le ricerche perpetrate dagli agenti del CID prima della sua partenza dal Paese d'origine e successivamente alla stessa presso i suoi parenti e vicini di casa, ivi compreso l'arresto del padre a causa sua.

E. 7.1 Visti l'inverosimiglianza dei fatti allegati dal ricorrente (cfr. supra consid. 6), nonché gli atti all'inserto, non risulta inoltre esserci alcun elemento di rischio particolare ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. consid. 8.4 e 8.5), di modo che si giustificherebbe di riconoscergli la qualità di rifugiato. Invero, nel caso di specie, e malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). In Sri Lanka egli non risulta essere mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato alle LTTE, né ha mai allegato vi siano suoi famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con le LTTE, avendo peraltro negato ogni loro collaborazione per il partito (...) (cfr. verbale 2, D80, pag. 8). Secondo la giurisprudenza summenzionata, un tale profilo è tuttavia esatto per ritenere un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno in Sri Lanka, la sola esistenza di sospetti da parte delle autorità srilankesi, fondati o meno, di legame attuale o passato con le LTTE non risulta invece sufficiente (cfr. sentenza di riferimento precitata, consid. 8.5.3). Il ricorrente non ha del resto asserito di aver operato in qualunque modo in favore del separatismo tamil. Peraltro, alla fine della guerra civile, intervenuta il 19 maggio 2009, la quale si è tradotta con la sconfitta e la sparizione dell'organizzazione LTTE, il ricorrente, allora appena (...), non era che un adolescente. Inoltre egli non ha mai riscontrato alcuna problematica - a parte quanto già precedentemente ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6) - con le autorità o con terze persone nel suo paese d'origine, segnatamente non avendo mai esercitato alcuna attività politica di rilievo e non essendo membro di alcun partito (cfr. verbale 2, D56, pag. 6; D86 seg., pag. 9; D125, pag. 13; D170, pag. 17). Pertanto, non vi sono dei fattori che lo facciano apparire, agli occhi delle autorità srilankesi, come suscettibile di minacciare l'unità o la sicurezza del loro Stato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale succitata, consid. 8.5.1, 8.5.3 e 8.5.4). Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d'origine, di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, come pure della durata del suo soggiorno all'estero, della provenienza dalla Provincia del Nord e di avere (...) anni d'età (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale, egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d'origine con una multa da 50'000 a 100'000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4).

E. 7.2 Infine, non vi sono ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di O._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2).

E. 7.3 Visto quanto precede, il ricorrente non può quindi prevalersi di un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 8 Alla luce di quanto sopra, ne discende che, sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto e la decisione avversata è confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2 Nella presente disamina, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati - ed a differenza di quanto esposto nel gravame dall'interessato - non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 11.3 Ne consegue che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii).

E. 12.3 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di O._______ e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1).

E. 12.4 Altresì, nella sentenza di riferimento E-1866/2015, il Tribunale ha in particolare stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Provincia del Nord dello Sri Lanka (ad esclusione però della regione del Vanni secondo la definizione contenuta nella DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1, questione lasciata aperta ed esplicitata in seguito nella sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4.2-9.4.3 e 9.5, in particolare consid. 9.5.9), è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità. Segnatamente deve sussistere l'esistenza di una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come di prospettive sicure che permettano di assicurargli un reddito minimo ed un'abitazione (cfr. ibidem, consid. 13.3.3).

E. 12.5 Nel caso di specie, il ricorrente è originario ed ha trascorso la maggior parte della sua vita a B._______, C._______, situato nel distretto di D._______. Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, le condizioni giurisprudenziali succitate, risultano essere adempiute. Invero il ricorrente, giovane ed in buona salute - non essendo ravvisabili agli atti di causa dei problemi medici che sarebbero ostativi al suo rinvio né avendone allegati il ricorrente in corso di procedura, a parte un raffreddore (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8) -, dispone di una buona formazione scolastica e di una certa esperienza nell'ambito (...), avendo lavorato saltuariamente con il padre e per altri famigliari nelle loro (...) (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 5 seg.), che potranno essergli utili per il suo reinserimento. Egli potrà inoltre contare su un'ampia rete famigliare - segnatamente i genitori a B._______, e diversi zie e zii tutt'ora in Sri Lanka, in particolare una zia a G._______ ed una a H._______, presso le quali l'insorgente avrebbe anche vissuto per un periodo prima del suo espatrio dallo Sri Lanka - che potrà sostenerlo, in caso di necessità, per i suoi bisogni primari ed il suo riadattamento in patria, come peraltro già fatto in passato (in particolare con i proventi derivanti dalle attività economiche del padre; cfr. verbale 2, D31 segg., pag. 4 seg.; D159, pag. 16). Visto quanto precede, ed avendo lo stesso ricorrente allegato che dal profilo economico egli stesse bene, essendo sostentato dai redditi provenienti dalle attività del padre (cfr. verbale 2, D159, pag. 16), la generica asserzione ricorsuale che egli si troverebbe "in gravi difficoltà" in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine (cfr. p.to 21, pag. 9 del ricorso), non trova alcun fondamento. Non vi sono inoltre altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, giunto su suolo elvetico il (...) (cfr. verbale 1, p.to 5.03, pag. 6), non può prevalersi di un'integrazione avanzata in Svizzera, a differenza di quanto preteso in modo vago dallo stesso nel suo gravame. Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 12.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento, risulta essere pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 13 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI a contrario). Invero, il ricorrente possiede una carta d'identità srilankese (cfr. anche verbale 1, p.to 4.01, pag. 5) ed è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 vLAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5).

E. 14 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

E. 15 Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 16.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese, di uguale importo, versato dall'insorgente il 18 gennaio 2019.

E. 16.2 Per lo stesso motivo summenzionato, non vengono accordate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Il mezzo di prova datato (...), e prodotto dal ricorrente in sede ricorsuale con scritto del 30 agosto 2019, è confiscato.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 18 gennaio 2019.
  4. Non si assegnano indennità ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7067/2018 Sentenza del 12 giugno 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Lisa Catenazzi, Avvocato, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 novembre 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di nazionalità srilankese, di etnia tamil e religione induista, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2016 (cfr. atto A1/2). B. In data (...) novembre 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha svolto con il richiedente una prima audizione (cfr. atto A5/12; di seguito: verbale 1). Durante la stessa, il richiedente asilo ha in particolare riferito di aver frequentato la scuola sino al (...), effettuando un anno di A-Level, dopo il quale non avrebbe svolto alcuna professione, vivendo presso i genitori a B._______, C._______ (situato nel distretto di D._______, nella Provincia del Nord dello Sri Lanka), ed occupandosi saltuariamente di alcuni lavori sociali. Egli sarebbe stato arrestato ed imprigionato due volte da parte di agenti del CID (acronimo in inglese per: "Criminal Investigation Departement", in italiano: "Dipartimento d'investigazione criminale"). La prima, nel (...) rispettivamente nel (...), sarebbe avvenuta a causa della sua partecipazione ad uno sciopero della fame, e sarebbe stato imprigionato per (...) giorni, in quanto in seguito, a causa della sua frequentazione scolastica, lo avrebbero liberato. Il secondo arresto, sarebbe invece intervenuto nell'(...) del (...), in quanto egli avrebbe lavorato per il partito (...) (acronimo in inglese per: "[...]"; in italiano: "[...]") - di cui però non ne sarebbe divenuto membro - affiggendo dei manifesti e costruendo dei palchi per degli incontri in relazione con delle elezioni, nel contesto del quale avrebbero pure lavorato degli ex combattenti delle LTTE (acronimo in inglese per: "Liberation Tigers of Tamil Eelam", o in italiano: "Tigri per la liberazione della patria Tamil"), che sarebbero pure stati arrestati. Il periodo di prigionia sarebbe durato circa (...) giorni, dopo il quale sarebbe stato rilasciato grazie all'intervento di E._______ - (...) - senza ulteriori conseguenze. In seguito, avrebbe lavorato con E._______ nella (...), aiutandolo nella riabilitazione di alcune persone, nel portare aiuto ad indigenti, nonché nell'organizzazione di manifestazioni che lo stesso E._______ avrebbe condotto. Il (...), E._______ sarebbe stato ucciso, mentre che il (...), un'altra persona, F._______, che avrebbe pure lavorato con il richiedente asilo nelle predette attività, sarebbe stato arrestato e non se ne sarebbe mai più saputo nulla. A seguito di tali eventi, temendo di essere arrestato pure lui a causa dei suoi trascorsi lavorativi per il (...) con E._______, dal (...) sino all'(...) egli si sarebbe rifugiato a G._______ (Provincia del Nord), mentre che successivamente e sino al suo espatrio avvenuto il (...), egli avrebbe vissuto presso una zia materna a H._______ ([...] situata nella Provincia del Nord). Quanto da lui temuto, si sarebbe nel frattempo realizzato, in quanto a partire dal (...), e successivamente ancora per quattro volte, egli avrebbe appreso tramite la zia materna di essere stato ricercato presso il domicilio familiare da membri del CID. A causa di tali vicissitudini egli sarebbe partito dall'aeroporto di I._______ con un passaporto contraffatto ed illegalmente, dapprima transitando per l'J._______e la K._______, ed in seguito proseguendo il suo viaggio per l'Europa. Interrogato in merito ai documenti d'identità, il ricorrente ha inoltre segnatamente riferito di aver posseduto in Sri Lanka un passaporto, rilasciatogli nel (...), che avrebbe perso nel (...) del (...), sparizione che egli avrebbe denunciata alla polizia del suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 5). C. Il (...) febbraio 2018, il richiedente asilo è stato in particolare questionato dall'autorità inferiore in merito ai suoi motivi d'asilo nell'ambito di una seconda audizione (cfr. atto A12/20; di seguito: verbale 2). Per quanto qui di rilievo, nel corso della stessa l'interessato ha dichiarato di aver terminato gli studi dell'O-Level nel (...), ed in seguito di aver ripetuto gli esami per accedere all'A-Level nel (...), senza purtroppo riuscirvi. In seguito avrebbe lavorato di quando in quando nella (...) del padre od aiutando dei famigliari nella (...). Nel corso del (...), quale attività non professionale, avrebbe affisso e distribuito dei manifesti per la propaganda del partito (...) in vista delle elezioni. Le sue stesse mansioni venivano pure svolte da ex combattenti delle LTTE. A causa dell'arresto e dell'uccisione di due affiliati a quest'ultimo gruppo, le autorità avrebbero nuovamente arrestato i vecchi membri delle LTTE. Poiché l'interessato avrebbe collaborato con gli stessi nell'ambito delle attività svolte per il (...), nel (...), egli sarebbe pure stato arrestato da membri del CID ed imprigionato per circa (...). Durante tale periodo di prigionia egli sarebbe stato interrogato in merito al partito (...) e riguardo alle LTTE ed ai suoi rapporti con loro, nonché subito diverse vessazioni e maltrattamenti. Il richiedente asilo ha narrato di essere stato in seguito liberato grazie all'interessamento dei suoi genitori, che avrebbero provato con dei documenti di frequenza scolastica, nonché con una lettera del signor E._______, che egli non avrebbe avuto alcun contatto con le LTTE. La condizione per la sua liberazione era però che egli si sarebbe dovuto recare presso il campo di detenzione una volta al mese per firmare, nonché di avvertirli in caso di sua assenza o di partenza. Lui avrebbe ottemperato a tale richiesta, sino a fine (...), rispettivamente fine (...). Nel frattempo, l'interessato ha allegato che dal (...) sino all'(...), avrebbe accompagnato l'amico F._______ ed il (...) di quest'ultimo, L._______, per distribuire di casa in casa dei manifesti del partito (...), oltreché fornire dell'aiuto a persone bisognose. A seguito di problematiche di salute di E._______, tale attività si sarebbe interrotta, ma lui avrebbe continuato a restare in contatto con F._______ e L._______ Nel (...) dello stesso anno, E._______ sarebbe stato ucciso da (...) persone in moto che si trovavano presso il domicilio dello stesso, mentre che nel (...) dapprima L._______ sarebbe scomparso, e susseguentemente l'amico F._______ sarebbe stato arrestato da agenti del CID per essere interrogato e non avrebbe più fatto rientro. A seguito di quest'ultima circostanza, temendo di essere arrestato pure lui, l'interessato avrebbe riparato dapprima presso una zia a G._______, ed in seguito a casa di un'altra zia materna a H._______, sino al suo espatrio avvenuto il (...). Nel contempo, egli avrebbe appreso tramite la zia materna che degli agenti del CID si sarebbero recati presso il suo domicilio a partire dal (...), chiedendo in modo minaccioso ed intimidatorio dove egli fosse ai suoi famigliari. Nella prima occasione, avrebbero pure perquisito il domicilio famigliare e preso i manifesti che ivi si trovavano, nonché riferito ai suoi congiunti, che egli doveva presentarsi al loro cospetto. In una circostanza, i membri del CID, avrebbero pure arrestato ed interrogato il padre circa la sua situazione e dove si trovasse il figlio. Tali visite intimidatorie, a cui si sarebbero pure aggiunte delle telefonate minacciose, da parte di appartenenti del CID, sarebbero proseguite anche dopo il suo espatrio, anche se più diradate nel tempo (cfr. verbale 2, D39, pag. 5 e D144 segg., pag. 14 seg.). Nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, il richiedente ha inoltre riferito di temere di essere arrestato da membri del CID e di scomparire, come avverrebbe spesso in Sri Lanka, e vista anche la medesima fine fatta dai suoi due conoscenti (cfr. verbale 2, D167 seg., pag. 17 e D173 seg., pag. 18). Infine, l'interessato ha smentito nel corso dell'audizione di essersi recato in polizia dopo la perdita del suo passaporto, la quale sarebbe avvenuta nel (...) (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg. e D162, pag. 16). A supporto delle sue allegazioni, il succitato ha presentato la sua carta d'identità originale (cfr. verbale 1, p.to 4.01, pag. 5; verbale 2, D3 seg., pag. 2). D. Con decisione del 6 novembre 2018, notificata il 13 novembre 2018 (cfr. atto A16/1), la Segreteria di Stato della migrazione non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nel provvedimento impugnato, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto vaghe ed imprecise le allegazioni del ricorrente inerenti sia il lavoro che egli avrebbe svolto per il partito (...), che in merito alle circostanze che avrebbero condotto al suo arresto ed alla successiva ricerca da parte di agenti del CID. In particolare, circa questi ultimi punti, l'interessato non avrebbe chiarito né i motivi del suo arresto, né il ruolo ricoperto dai suoi due conoscenti all'interno del partito, come neppure perché degli esponenti del CID lo avrebbero cercato in relazione all'uccisione di E._______ e così tanto tempo dopo la medesima, tenuto conto anche che egli si recava regolarmente presso le autorità per espletare l'obbligo di sottoscrizione impostogli a seguito della sua scarcerazione. Altresì, a mente dell'autorità di prime cure, vi sarebbero diverse incoerenze relative alla sua incarcerazione. In primo luogo, la durata allegata della stessa non sarebbe congruente, avendo l'interessato in un primo tempo narrato che il fermo sarebbe durato circa (...) giorni, mentre che in un secondo momento avrebbe addotto trattarsi soltanto di (...). Stesso discorso varrebbe per il periodo in cui sarebbe stato arrestato, avendo dapprima sostenuto essere avvenuto nel mese di (...), mentre in seguito nel mese di (...) dello stesso anno. Parimenti, le dichiarazioni rese dall'insorgente nel corso delle due audizioni, ed inerenti il ruolo svolto da E._______ nel suo rilascio dal carcere, sarebbero discrepanti. In aggiunta, il fatto allegato soltanto durante la seconda audizione, che in un'occasione il padre sarebbe stato prelevato da agenti del CID, non sarebbe credibile, in quanto il ricorrente non avrebbe fornito alcuna motivazione giustificante la tardività di tale asserto. Infine, non avendo più menzionato spontaneamente l'arresto e la breve incarcerazione in cui sarebbe incorso nel (...) nella seconda audizione, le affermazioni rese in merito non sarebbero attendibili. Alla luce di tali considerazioni, la SEM ha quindi ritenuto nella decisione impugnata, che le allegazioni dell'insorgente non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Nel proseguo della decisione sindacata, in punto all'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha rilevato che quest'ultima sarebbe ammissibile sia dal profilo del principio di non-respingimento di cui agli art. 5 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che da quello dell'art. 3 CEDU (RS 0.101). Inoltre, non vi sarebbero degli ostacoli inerenti la situazione vigente nella regione del Nord/dell'Est dello Sri Lanka, dalla quale il ricorrente proviene, come neppure personali, che rendano inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. Da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure possibile sia sul piano tecnico che pratico. E. Il 13 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato, ed a titolo subordinato, sempre l'annullamento del provvedimento sindacato e la concessione dell'ammissione provvisoria; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Nel suo gravame l'insorgente, dopo aver rilevato e precisato alcuni fatti (cfr. p.to II, pag. 3 - 4 del memoriale ricorsuale), ha osservato sul piano formale che l'autorità inferiore non avrebbe offerto al ricorrente la possibilità di esprimersi prima della presa di decisione, violando pertanto il suo diritto di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) (cfr. p.to III/19, pag. 8 del ricorso). Nel merito, ha poi contestato puntualmente le considerazioni e le conclusioni dell'autorità resistente espresse nella decisione impugnata. In primo luogo, le dichiarazioni da egli rese, sarebbero sufficientemente motivate e prive di incoerenze sui punti essenziali. Invero, il ricorrente si sarebbe espresso in modo limpido, sia circa le attività da egli esercitate in seno al partito (...), come pure i motivi che avrebbero condotto al suo arresto. Quest'ultima evenienza, sarebbe invero collegata alla sua partecipazione impegnata nell'organizzazione di eventi politici relativi al partito (...) ed ai suoi membri, tra i quali degli ex guerriglieri delle LTTE di cui avrebbero fatto parte anche i suoi due conoscenti F._______ e L._______, e pertanto agli occhi degli agenti del CID l'interessato sarebbe apparso politicamente schierato. Per quanto attiene il signor E._______, il ricorrente allega poi che egli fosse molto probabilmente sospettato dai membri del CID di aver ricoperto un ruolo nella sua uccisione, come pure per lo stesso motivo sarebbero stati perseguitati anche F._______ e L._______ Neppure la durata dell'incarcerazione allegata dal ricorrente sarebbe così discrepante come ritenuto nella decisione impugnata, in quanto si tratterebbe soltanto di una differenza di mesi. Andrebbe inoltre tenuto conto, nella valutazione della qualità di rifugiato, di una serie di fattori quali, in casu, i traumi che avrebbe subito il ricorrente, che l'avrebbe potuto confondere o resa difficoltosa la sua rimembranza di quanto vissuto in carcere, come pure del fatto che egli abbia già subito delle persecuzioni e che le subirebbe nuovamente in caso di ritorno. Ciò sarebbe quindi dimostrativo del fatto che sussisterebbe per l'insorgente un timore giustificato di venire nuovamente perseguitato in caso di un suo ritorno in patria. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente contesta che egli non abbia reso delle allegazioni verosimili circa l'arresto del padre ed il suo del (...), ricordando che determinante per la sua domanda d'asilo non sarebbero queste ultime circostanze, bensì la persecuzione perpetrata nei suoi confronti dai membri del CID e la sua collaborazione, rispettivamente appartenenza, al partito politico (...) ed ai rapporti intercorsi con le LTTE. A fronte di tali considerazioni, vi sarebbe pertanto l'esistenza di un pericolo concreto per la sua integrità fisica o di essere rapito, rischio che sarebbe pure aggravato dal sospetto che gli agenti del CID nutrirebbero nei suoi confronti che egli abbia collaborato nel decesso di E._______ e dall'imprevedibilità e continue ricerche perpetrate dagli stessi, che andrebbero ritenuti quali fondati motivi di essere esposto, in un futuro prossimo e con alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, egli ritiene la stessa inammissibile ed inesigibile. Invero, d'un canto lo stesso provvedimento impugnato, se eseguito, sarebbe contrario all'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, a mente sua, in caso di rimpatrio, rischierebbe di subire delle concrete persecuzioni da parte degli agenti del CID per i suoi trascorsi con il partito politico (...), i rapporti con le LTTE ed il sospetto che egli fosse coinvolto nell'omicidio di E._______ Tali aspetti giocherebbero invero un ruolo fondamentale nella valutazione circa l'ammissibilità della misura d'esecuzione dell'allontanamento, che non sarebbero invece stati presi in considerazione nella decisione impugnata. D'altro canto, il ricorrente sarebbe integrato in Svizzera e si troverebbe confrontato con gravi difficoltà se dovesse essere costretto a fare ritorno nel suo Paese d'origine. Al ricorso sono stati allegati quali nuovi mezzi di prova: copia di alcuni articoli di giornale in lingua straniera, che dovrebbero riportare la vicenda del decesso di E._______ (di seguito: doc. 1); copia di una denuncia manoscritta del padre del ricorrente in lingua straniera datata (...) (di seguito: doc. 2), che dovrebbe attestare, a mente dell'insorgente, le visite perpetrate al loro domicilio in cerca del predetto da parte dei membri del CID; e copia di una dichiarazione in inglese del (...) sottoscritta dal sedicente M._______, (...), C._______ (di seguito: doc. 3). F. Con decisione incidentale del 15 gennaio 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, altresì invitandolo a versare, entro il 30 gennaio 2019, un anticipo delle presumibili spese processuali. L'anticipo richiesto è stato corrisposto tempestivamente dall'interessato in data 18 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). G. Per il tramite di un'ulteriore decisione incidentale del 5 aprile 2019, il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare gli originali dei documenti di cui sub doc. 1 - doc. 3, nonché di una traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, dei documenti 1 e 2 allegati al ricorso in lingua straniera, nonché a volerne illustrare le modalità di ottenimento. L'insorgente, con scritto del 23 aprile 2019, ha presentato la traduzione in lingua italiana dei mezzi di prova da doc. 1 a doc. 3, nonché gli originali del doc. 1. H. Il 25 luglio 2019, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta, chiedendo il respingimento del gravame e riconfermandosi integralmente nelle proprie conclusioni decisionali. Ha per il resto rilevato che i doc. 2 e doc. 3, in quanto non originali e di dubbia provenienza, non avrebbero alcun valore probatorio. Per di più, gli articoli di giornale di cui al doc. 1 contraddirebbero in modo crasso quanto allegato nel gravame, in particolare con riferimento a come sarebbe stato ucciso E._______, come pure al nome di quest'ultimo rispetto a quanto affermato dal ricorrente. Inoltre gli stessi non menzionerebbero né l'interessato, né vi sarebbe segnalato alcun coinvolgimento nella vicenda descritta da parte del partito (...), delle LTTE o del CID. I. Con replica del 30 agosto 2019, l'insorgente ha prodotto in originale gli scritti sub doc. 2 e doc. 3, aggiungendo che gli stessi sarebbero stati spediti dai suoi genitori tramite (...). Il rappresentante legale del ricorrente ha inoltre osservato come quest'ultimo sarebbe perseguitato a causa della sua appartenenza al partito politico (...), e come dimostrato dal doc. 3 prodotto, egli incorrerebbe in un grave rischio per la sua incolumità fisica se dovesse fare ritorno in patria. L'evenienza poi che la descrizione del decesso di E._______ tra gli articoli di giornale prodotti e quanto riferito nel gravame non collimerebbero, risulterebbe irrilevante, in quanto ciò che varrebbe sarebbe il fatto che una persona è stata uccisa da due sconosciuti, giunti sul posto in motocicletta, come peraltro confermato anche dagli articoli di cui sub doc. 1. Inoltre sarebbe scorretto ed abusivo quanto rimarcato dalla SEM in ordine al nome della persona uccisa, in quanto andrebbe tenuto conto del fatto che la traduzione è fatta da una lingua completamente differente da quella latina, oltreché la rappresentante legale del ricorrente avrebbe scritto il nome, come pronunciato dal suo rappresentato, e pertanto può differire da come riportato dal traduttore. Il ricorrente ha inoltre contestato le asserzioni dell'autorità inferiore relative al punto che non vi sarebbe alcun coinvolgimento tra l'accaduto ed E._______ Non andrebbe peraltro sottovalutato che in Sri Lanka i media spesso eviterebbero di esprimersi puntualmente sui partiti e sulle appartenenze politiche per non subire delle conseguenze. Per il resto, l'insorgente si è riconfermato integralmente nelle allegazioni e nelle sue richieste esposte già con il gravame. J. Il 18 settembre 2019, l'autorità di prime cure ha trasmesso al Tribunale la sua duplica. Nella stessa, la SEM ha ritenuto che i mezzi di prova inoltrati dal ricorrente non permetterebbero di modificare la posizione espressa nella decisione impugnata, che riconfermerebbe in toto. Non apparirebbe invero dapprima comprensibile, come il ricorrente abbia prodotto soltanto a distanza di più di due anni dal deposito della domanda d'asilo gli stessi, malgrado fossero in possesso dei suoi genitori. In seguito, a mente dell'autorità inferiore, gli scritti sub doc. 2 e doc. 3, in quanto dichiarazioni di terze persone, sarebbero state rese ai fini della causa. Per quanto attiene la denuncia, la stessa sarebbe pure illogica, in quanto verrebbe riportato nella stessa che il ricorrente è ricercato da parte del (...) a causa della sua appartenenza alle LTTE, chiedendo però nel contempo protezione alle autorità stesse che ricercano l'interessato, specificando inoltre la sua attività politica. Concernente invece lo scritto di cui al doc. 3, oltreché essere redatta da una persona completamente estranea ai fatti occorsi al ricorrente, riprenderebbe soltanto alcuni di questi e riporterebbe invece delle informazioni in modo impreciso, indicando ad esempio una data differente dell'uccisione di E._______ rispetto a quanto allegato dal ricorrente in corso di procedura. Infine, il firmatario della missiva, si baserebbe unicamente sulle sue impressioni ed idee personali, quando dichiara che il ricorrente potrebbe essere arrestato in caso di un suo rientro in patria, in quanto non porta alcun elemento concreto a sostegno delle stesse. K. Per mezzo della triplica dell'11 novembre 2019, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle sue precedenti asserzioni e conclusioni. Ha tuttavia osservato che vi sarebbero state delle difficoltà per ottenere dalla madre i documenti a lui necessitanti, nonché che pure le dichiarazioni da lui rilasciate sarebbero dei mezzi di prova, dalle quali emergerebbe che egli è perseguitato. Suo padre si sarebbe inoltre rivolto alla polizia poiché preoccupato, recandosi peraltro pure alla (...), facendosi rilasciare una dichiarazione datata (...) ed in lingua inglese, prodotta con la triplica (di seguito: doc. 4). Tale scritto certificherebbe che i membri del CID starebbero incessantemente cercando l'interessato, minacciando i membri della sua famiglia. I primi interrogherebbero anche i vicini di casa della famiglia del ricorrente riguardo quest'ultimo, come sarebbe anche dimostrato dalla dichiarazione resa da una vicina di casa, datata (...) e pure prodotta con le sue osservazioni (in lingua straniera e con la relativa traduzione in inglese; di seguito: doc. 5). Quanto poi sarebbe esposto nel doc. 3, corrisponderebbe al vero, visto che la persona indicata avrebbe apposto la sua firma, e si baserebbe su dei rischi concreti al quale il ricorrente verrebbe esposto nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. L. Nella sua quadruplica del 5 dicembre 2019, la SEM ha sostanzialmente rinviato a quanto già precedentemente concluso, ribadendo nuovamente che le dichiarazioni rilasciate da terze persone sarebbero prive di valore probatorio, e ciò si applicherebbe anche alla documentazione prodotta con la triplica dall'insorgente. Tali osservazioni sono state trasmesse dal Tribunale per conoscenza al ricorrente, con ordinanza dell'11 dicembre 2019, dove la scrivente autorità ha pure pronunciato la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 e cpv. 7) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. In limine, appare opportuno esaminare la censura formale del ricorrente, secondo la quale l'autorità intimata avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, poiché non gli avrebbe data la possibilità di esprimersi su tutti i punti essenziali prima della sua presa di decisione. 3.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/53 consid. 13.1). Il diritto di essere sentito si riferisce soprattutto alla constatazione dei fatti. Il diritto delle parti di essere interpellate su delle questioni giuridiche, è invece riconosciuto in modo restrittivo, allorché l'autorità interessata intende fondarsi su delle norme legali delle quali la loro presa in considerazione non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti; quando la situazione giuridica è mutata o nel caso in cui esiste un potere di apprezzamento particolarmente ampio (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con riferimenti ivi citati). Il diritto di essere sentito, non porta poi in principio sulla decisione progettata (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti menzionati; DTF 132 II 257 consid. 4.2). In tal senso, l'autorità non dovrà sottoporre anticipatamente alle parti, per presa di posizione, il ragionamento che essa intende adottare. Tuttavia, allorché prevede di fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non invocato nella procedura anteriore e della quale nessuna delle parti in presenza se ne è prevalsa e non poteva valutarne la pertinenza, il diritto di essere sentito, implica di dare all'interessato la possibilità di determinarsi su tale punto in questione (cfr. DTF 145 I 167 consid. 4.1 con ulteriori riferimenti citati). 3.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; DTAF 2013/23 consid. 6.1.3). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche: sentenza del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 6.1 con ulteriore riferimento citato). 3.3 Nel caso presente, il ricorrente ha potuto esprimersi, nel corso delle due audizioni svolte dalla SEM, sui punti importanti relativi alla sua domanda d'asilo, esponendo anche le sue considerazioni in merito alle questioni contestategli dall'autorità inferiore. Inoltre, non vi è stata la concretizzazione né durante la procedura istruttoria, né nella decisione impugnata, di norme legali che non potessero essere considerate e previste dall'interessato. Pertanto, anche a fronte della giurisprudenza summenzionata, l'insorgente misconosce la portata del diritto di essere sentito, nella misura in cui ritiene che l'autorità inferiore avrebbe dovuto sottoporle, anticipatamente e per presa di posizione, la decisione prospettata. Peraltro, l'insorgente ha potuto con piena cognizione di causa impugnare la decisione avversata dinanzi alla scrivente autorità di ricorso, che in merito alla verosimiglianza ed alla rilevanza dei motivi d'asilo del ricorrente ha pieno potere d'apprezzamento. In tal senso, anche fosse ritenuta una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, la stessa risulterebbe essere stata sanata in questa sede. Ne discende quindi che, priva di fondamento, la censura formale è respinta. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 In conformità con una giurisprudenza costante, tenuto conto del carattere sommario dell'audizione sulle generalità, le dichiarazioni espresse in tale occasione assumono un valore probatorio ristretto nell'apprezzamento della verosimiglianza dei motivi d'asilo. Delle contraddizioni eventuali non possono pertanto essere ritenute nell'apprezzamento, se non allorché le dichiarazioni rese risultano diametralmente opposte a quelle esposte posteriormente, o quando degli avvenimenti o dei timori determinati allegati in seguito quale motivo d'asilo non sono stati invocati, almeno nelle grandi linee, nel corso della prima audizione (cfr. sentenze del Tribunale E-5884/2018 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1.1, D-997/2017 del 29 agosto 2019 consid. 5.1.2 con riferimenti citati; GICRA 1993 n. 3). In tali circostanze particolari, l'invocazione tardiva di un motivo d'asilo può tuttavia essere scusabile. Tale può essere il caso, ad esempio, in presenza di vittime di tortura o di gravi traumatismi, i quali hanno sovente bisogno di tempo per potersi esprimere su alcuni episodi tragici della loro vita (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3 e riferimenti citati; sentenza del Tribunale D-997/2017 succitata consid. 5.1.2 con ulteriori riferimenti menzionati).

6. Nel caso di specie, a mente del Tribunale, occorre ammettere dapprima che le allegazioni dell'insorgente in ordine alle attività che avrebbe esercitato per il partito (...), ai suoi arresti e periodi di prigionia nell'anno (...) e nell'anno (...), come pure alla sua liberazione dal carcere nel (...), siano pervasi da molteplici elementi incongruenti ed illogici, come ritenuto a ragione nella decisione avversata, mentre che, in sede ricorsuale, non sono stati presentati argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione. 6.1 Anzitutto, ed al contrario di quanto pretende l'interessato nel suo ricorso, le divergenze che presenta la sua narrazione, da un'audizione all'altra, degli avvenimenti sopraggiunti prima e dopo l'incarcerazione nell'anno (...), come pure quest'ultima, e che lo avrebbero indotto alla partenza dal suo Paese d'origine, non si fondano su delle incoerenze minori o trascurabili, ma al contrario su degli elementi essenziali. Invero il ricorrente, non soltanto si è contraddetto sul fatto di aver effettuato o meno un anno di A-Level, e di aver terminato la scuola nell'anno (...), rispettivamente nel (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 3 seg. e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D21 seg., pag. 3 e D44 segg., pag. 5), dando una spiegazione per nulla convincente in relazione alla contraddizione segnalatagli nel suo percorso scolastico dal funzionario interrogante (cfr. verbale 2, D161, pag. 16), ma anche in relazione alla denuncia sporta o meno in relazione alla perdita del suo passaporto nel (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 5; verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Anche questionato in merito a quest'ultima vicenda durante la seconda audizione, l'insorgente ha unicamente ribadito la versione resa durante la stessa (cfr. verbale 2, D162, pag. 16), senza però spiegare di fatto le dichiarazioni palesemente dissonanti rispetto a quanto asserito nel corso della prima audizione. Non meno contraddittorie risultano poi le versioni rese nelle due audizioni dall'interessato in ordine alla durata dell'incarcerazione che sarebbe avvenuta nel (...), e circa il periodo temporale in cui si sarebbe svolta, avendo egli dapprima asserito essere stata nell'(...) e per una durata di circa (...) giorni (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), mentre che successivamente ha invece affermato si fosse trattato del (...) e per circa (...) (cfr. verbale 2, D84, pag. 8 seg. e D94 segg., pag. 10). Il fatto che egli si sia confuso per l'agitazione, come pure che avrebbe subito dei traumi durante l'incarcerazione, come motivato nel ricorso, non sono circostanze che possano spiegare in modo plausibile le discrepanze precitate. Invero, si tratta d'un canto di fatti che risalirebbero a diverso tempo prima rispetto alle audizioni e su degli elementi estrinseci alla sfera prettamente personale ed intima del ricorrente, che potrebbero spiegare eventualmente un suo imbarazzo od un suo timore a riportarli; e d'altro canto però su degli eventi che lo avrebbero segnato profondamente, come da egli stesso asserito, e quindi non appare credibile perlomeno l'incoerenza nelle sue dichiarazioni relativa alla durata dell'incarcerazione. Ciò però che risalta in modo particolare nelle allegazioni del ricorrente, sono le versioni completamente antitetiche rese riguardo al modo in cui egli sarebbe stato scarcerato, alle condizioni legate al suo rilascio, come pure alle attività che avrebbe svolto in seguito a sostegno del partito (...). In un primo tempo, egli ha invero asserito che E._______, all'epoca (...), avrebbe interceduto per lui in modo importante per liberarlo, dopo di che egli avrebbe direttamente lavorato con il predetto aiutandolo nella riabilitazione e nel portare sostegno a persone indigenti, come pure nei raduni che lo stesso organizzava (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.). Interrogato in merito, l'interessato ha inoltre asserito che al suo rilascio gli avrebbero unicamente detto che in futuro non avrebbe più dovuto essere implicato nelle attività di propaganda del partito (...), altrimenti se vi fosse stato anche solo un debole indizio in tal senso, lo avrebbero nuovamente arrestato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). In un secondo momento, il ricorrente ha invece narrato tutt'altro, ovvero che egli sarebbe stato liberato principalmente grazie ai suoi genitori che avrebbero portato i documenti scolastici afferenti il ricorrente, senza nominare dapprima in alcun modo il signor E._______ - menzionando una lettera che lo stesso E._______ avrebbe scritto per liberarlo, ma soltanto una volta che gli era stata fatta notare la differente versione da lui resa circa gli eventi che avrebbero portato alla sua scarcerazione (cfr. verbale 2, D163, pag. 16) - e per di più adducendo che alla sua liberazione dal carcere gli agenti del CID gli avrebbero imposto l'obbligo di firma una volta al mese, nonché di segnalare loro se avesse dovuto assentarsi o partire (cfr. verbale 2, D84, pag. 8; D118 segg., pag. 12). Altresì, le attività da lui svolte dopo la sua scarcerazione, oltreché non essere legate direttamente ad E._______, con il quale egli ha riferito non avere avuto alcun legame personale, risultano essere ben diverse, anche per quanto attiene lo spazio temporale, da quanto allegato nella prima audizione. Invero, egli ha riferito che accompagnava unicamente l'amico F._______ e L._______, il (...) di quest'ultimo, nella distribuzione domiciliare di manifesti informativi per le persone che avrebbero potuto rivolgersi al partito (...) in caso di necessità e nel portare sostegno a persone bisognose (cfr. verbale 2, D58 segg., pag. 6 segg.; D125, pag. 13). Tali attività si sarebbero inoltre svolte soltanto nei primi quattro mesi dell'anno (...), in quanto successivamente E._______ - per il quale lavoravano F._______ e L._______ (cfr. verbale 2, D67 seg., pag. 7) - avrebbe accusato dei problemi di salute (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 7 seg. e D126, pag. 13). Il periodo temporale in cui il ricorrente avrebbe espletato le precitate mansioni per il partito (...), nelle dichiarazioni da lui rese nel secondo verbale d'audizione, risulta pertanto molto più ristretto rispetto a quanto affermato nel primo verbale, allorché ha invece esposto che subito dopo la sua liberazione (ovvero nell'[...] del [...] secondo tale versione) egli avrebbe collaborato con E._______ Quantomeno curioso appare inoltre la circostanza che, le motivazioni che avrebbero condotto alla sua scarcerazione, allegate in un primo tempo durante la seconda audizione, ovvero che egli sarebbe stato liberato grazie a dei documenti scolastici, erano state addotte a suffragio del suo presunto primo arresto avvenuto nel (...), secondo quanto dichiarato nella prima audizione (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). V'è poi da denotare che egli, riguardo al suo obbligo di firma, ha dapprima affermato di esservi andato fino alla fine dell'anno (...), ovvero da ultimo il (...), dopo il quale egli non sarebbe più ritornato essendo iniziate le ricerche dei membri dei CID nei suoi confronti (cfr. verbale 2, D122, pag. 12). Sorprendentemente però, poco dopo, egli afferma essersi recato da ultimo alla fine del mese di (...) (cfr. verbale 2, D140, pag. 14). La spiegazione che egli ha fornito a seguito della contestazione da parte del funzionario interrogante di tale discrepanza, ovvero che egli vi si sarebbe dovuto recare sempre alla fine del mese, e che quindi l'ultima volta che sarebbe andato fosse a fine (...) (cfr. verbale 2, D141, pag. 14), risulta per lo meno inopinata. La stessa appare essere piuttosto una risposta costruita, alfine di far combaciare le sue precedenti affermazioni di aver dovuto abbandonare il domicilio familiare il (...), che atte a spiegare in modo convincente la divergenza delle sue affermazioni. 6.2 Alla luce di tali considerazioni, nessun elemento permette di spiegare le ragioni di tali importanti contraddizioni e dissonanze nell'intera narrazione dei fatti che avrebbero condotto il ricorrente alla sua partenza dal paese d'origine. In particolare, non sono spiegabili con le allegazioni proposte nel ricorso dall'insorgente, che semmai instillano ancora maggiori dubbi sulla veridicità dei suoi asserti. Invero, egli ha tra l'altro affermato circa le ricerche che avrebbero effettuato gli esponenti del CID a casa sua e prima della sua partenza dallo Sri Lanka, che questi ultimi durante le perquisizioni domiciliari avrebbero preso delle fotografie per riconoscerlo come pure dei suoi oggetti personali, evenienze che egli non aveva mai addotto durante il corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore. Altresì, soltanto in fase ricorsuale, il ricorrente ha allegato che i suoi genitori avrebbero denunciato il comportamento degli agenti del CID in polizia, producendo il doc. 2 a supporto come pure che avrebbe dato luogo a ricerche a più riprese anche nel vicinato, come anche sarebbe dimostrato dal doc. 5 prodotto. Da ultimo, ma non per importanza inferiore, completamente nuova e discrepante con quanto precedentemente asserito, appare la motivazione ricorsuale che il ricorrente sarebbe stato molto probabilmente sospettato dai membri del CID per il ruolo che egli avrebbe ricoperto nell'uccisione di E._______, per spiegare perché il ricorrente sarebbe stato ricercato dai predetti e lo sarebbe tutt'ora (cfr. p.to 17, pag. 6 nel ricorso). Invero nel corso della procedura istruttoria di prima istanza, a parte negare qualsiasi legame diretto con E._______ per le mansioni da lui esercitate nella seconda audizione, egli ha dapprima asserito che sospettasse dell'uccisione di tale persona il CID o i militari (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), o ancora che sarebbe stato ucciso da combattenti delle LTTE (cfr. verbale 2, D136, pag. 14), senza però mai affermare che egli sarebbe stato sospettato da agenti del CID di un suo coinvolgimento in tale evento. Tali asserzioni, senza alcun motivo che ne spieghi la loro tardività, essendo in particolare il ricorrente rimasto sempre in contatto con i suoi parenti in Sri Lanka (cfr. verbale 2, D38, pag. 5), appaiono essere mere allegazioni di parte, addotte con il solo scopo di ottenere una valutazione favorevole del suo caso, ma non rendono né verosimile né provano la veridicità delle sue dichiarazioni motivanti la domanda d'asilo da egli presentata. 6.3 Vi sono inoltre diversi elementi contrari alla logica dell'agire delle autorità srilankesi, che ancor di più rendono le allegazioni del ricorrente poco plausibili. Invero, nel contesto del Paese in questione, non appare credibile che, se effettivamente il ricorrente fosse stato sospettato di relazioni con le LTTE, le autorità si siano accontentate che egli li informasse in caso di un suo spostamento o di una sua partenza dal paese, ma in tale quadro, avrebbero pronunciato nei suoi confronti un divieto d'uscita. In tale ipotesi, il ricorrente non avrebbe per di più potuto farsi rilasciare tranquillamente durante il corso dell'anno (...) un passaporto, ottenendo inoltre un visa per recarsi in N._______ per assistere ad un (...) come da lui allegato (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 seg.). Altresì, il fatto che egli sia stato rilasciato nel (...) grazie in particolare a dei documenti scolastici, allorché il ricorrente non avrebbe più frequentato da diverso tempo la scuola, appare contrario ad ogni logica e non avrebbero, di per sé soli, plausibilmente convinto le autorità in merito alla sua estraneità nello svolgimento di attività per il partito (...), di cui era sospettato di aver esercitato precedentemente al suo arresto con degli ex affiliati alle LTTE. 6.4 Anche i mezzi di prova presentati dal ricorrente in fase ricorsuale - a parte già quanto sopra considerato per i doc. 2 e doc. 5 - non conducono lo scrivente Tribunale a diversa conclusione circa l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni. In particolare, per quanto attiene i due articoli di giornale di cui al doc. 1, a parte contenere diverse discrepanze rispetto alle affermazioni rese dal ricorrente, sia riguardo al nome della vittima (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7: "Mathuseyan"; verbale 2, D68 segg., pag. 7: "Madisean"; mentre che negli articoli si parla di "Mathithayaan"), come pure in ordine al momento in cui sarebbe avvenuta l'uccisione (negli articoli la stessa sarebbe intervenuta nel (...) del (...), allorché invece il ricorrente ha sempre ritenuto fosse successa nel (...) del (...), cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 e verbale 2, D69, pag. 7), che le argomentazioni esposte in fase ricorsuale dal ricorrente non riescono a dipanare, non sono atti in alcun modo a rendere verosimili i suoi trascorsi per il partito (...), e men che meno che egli sia stato perseguitato dai membri del CID per tali sue supposte attività. Per quanto poi attiene la denuncia sporta dal padre del ricorrente presso la stazione di polizia, la stessa contiene diverse incongruenze rispetto alle allegazioni esposte nel corso di procedura dall'insorgente, che ne mettono seriamente in dubbio l'autenticità. Invero, il genitore del ricorrente ha narrato nella denuncia di un fatto che sarebbe avvenuto il (...) rispettivamente il (...) (secondo la traduzione italiana prodotta con il mezzo di prova) presso il loro domicilio, e che solo dopo questo evento il figlio si sarebbe trasferito per (...) presso la zia a H._______, allorché invece il ricorrente ha ricondotto tali ricerche già a partire dal (...) del (...), dove si sarebbe trasferito presso una zia a G._______ (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4; p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D24, pag. 4; D84, pag. 9). Inoltre, nella denuncia è riportato che il figlio sarebbe stato colpito per strada in precedenza da uno sconosciuto, mentre rincasava dal lavoro, oltreché essere membro del partito politico (...) e dei ribelli delle Tigri Tamil. Ciò risulta in palese antitesi con quanto addotto dal ricorrente, che ha negato di aver avuto dei problemi con terze persone o con le autorità, ma gli stessi li avrebbe ricondotti soltanto a membri del CID (cfr. verbale 2, D86 seg., pag. 9), come pure di essere membro del partito (...) (cfr. verbale 2, D56, pag. 6), o di essere affiliato alle LTTE. Quest'ultima informazione resa presso le autorità di polizia, appare peraltro illogica con il contesto repressivo esercitato dalle autorità srilankesi nei confronti di persone implicate o sospettate di essere collegate con le LTTE, come rettamente osservato anche dalla SEM nella sua duplica. Frattanto, tutto conduce a credere che la denuncia sia stata fabbricata ai meri fini della causa e che si tratti di un falso. Di conseguenza, tale mezzo di prova deve essere confiscato (cfr. art. 10 cpv. 4 LAsi). Non miglior esito hanno infine gli scritti del sedicente M._______ (cfr. sub doc. 3) e della (...) (cfr. sub doc. 4). Gli stessi infatti risultano contenere mere dichiarazioni da parte di terze persone non supportate da alcun elemento concreto e sostanziato. Inoltre, presentano diversi elementi incoerenti con le stesse asserzioni dell'insorgente, e pertanto non risultano né rendere verosimili né probanti i motivi d'asilo addotti dall'interessato. Segnatamente, il doc. 3 riporta due arresti che quest'ultimo avrebbe subito nell'anno (...), il primo nel (...) a causa della sua partecipazione al processo di rilascio di prigionieri politici ed il secondo nell'(...) dello stesso anno; allorché invece il ricorrente ne aveva addotto soltanto uno nell'anno (...) e con la motivazione della sua partecipazione ad uno sciopero della fame (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), ed un altro invece sarebbe avvenuto nel mese di (...) rispettivamente nel mese di (...) dell'anno (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D84 segg., pag. 8). Inoltre nel doc. 3 viene riportato che E._______ sarebbe deceduto alla fine del (...), mentre invece l'interessato ha sempre dichiarato trattarsi del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 2, D69, pag. 7). Altresì, anche il contenuto dello scritto di cui al doc. 4, contiene delle palesi discrepanze con le asserzioni dell'insorgente, ovvero fa risalire la prima ricerca dell'interessato da parte degli agenti del CID all'(...), data in cui il ricorrente si trovava invece già all'estero secondo i suoi stessi asserti (cfr. verbale 1, p.to 5.01 seg., pag. 6; verbale 2, D26 seg., pag. 4), ed ha invece allegato di essere stato ricercato dai membri del CID a partire da fine (...) dell'anno (...) (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D84, pag. 9). Per il resto, le allegazioni generiche del ricorrente in merito alla veridicità degli asserti contenuti nei mezzi di prova da lui prodotti, visto anche quanto sopra considerato, non sono atte a mutare l'apprezzamento del Tribunale. 6.5 Ne discende quindi che il ricorrente non ha reso verosimili le sue dichiarazioni inerenti i motivi per i quali egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka, ovvero le sue attività per il partito (...), i suoi due arresti, come pure le ricerche perpetrate dagli agenti del CID prima della sua partenza dal Paese d'origine e successivamente alla stessa presso i suoi parenti e vicini di casa, ivi compreso l'arresto del padre a causa sua. 7. 7.1 Visti l'inverosimiglianza dei fatti allegati dal ricorrente (cfr. supra consid. 6), nonché gli atti all'inserto, non risulta inoltre esserci alcun elemento di rischio particolare ai sensi della sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 (cfr. consid. 8.4 e 8.5), di modo che si giustificherebbe di riconoscergli la qualità di rifugiato. Invero, nel caso di specie, e malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). In Sri Lanka egli non risulta essere mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato alle LTTE, né ha mai allegato vi siano suoi famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con le LTTE, avendo peraltro negato ogni loro collaborazione per il partito (...) (cfr. verbale 2, D80, pag. 8). Secondo la giurisprudenza summenzionata, un tale profilo è tuttavia esatto per ritenere un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno in Sri Lanka, la sola esistenza di sospetti da parte delle autorità srilankesi, fondati o meno, di legame attuale o passato con le LTTE non risulta invece sufficiente (cfr. sentenza di riferimento precitata, consid. 8.5.3). Il ricorrente non ha del resto asserito di aver operato in qualunque modo in favore del separatismo tamil. Peraltro, alla fine della guerra civile, intervenuta il 19 maggio 2009, la quale si è tradotta con la sconfitta e la sparizione dell'organizzazione LTTE, il ricorrente, allora appena (...), non era che un adolescente. Inoltre egli non ha mai riscontrato alcuna problematica - a parte quanto già precedentemente ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6) - con le autorità o con terze persone nel suo paese d'origine, segnatamente non avendo mai esercitato alcuna attività politica di rilievo e non essendo membro di alcun partito (cfr. verbale 2, D56, pag. 6; D86 seg., pag. 9; D125, pag. 13; D170, pag. 17). Pertanto, non vi sono dei fattori che lo facciano apparire, agli occhi delle autorità srilankesi, come suscettibile di minacciare l'unità o la sicurezza del loro Stato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale succitata, consid. 8.5.1, 8.5.3 e 8.5.4). Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d'origine, di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, come pure della durata del suo soggiorno all'estero, della provenienza dalla Provincia del Nord e di avere (...) anni d'età (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale, egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d'origine con una multa da 50'000 a 100'000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4). 7.2 Infine, non vi sono ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di O._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2). 7.3 Visto quanto precede, il ricorrente non può quindi prevalersi di un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

8. Alla luce di quanto sopra, ne discende che, sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto e la decisione avversata è confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Nella presente disamina, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati - ed a differenza di quanto esposto nel gravame dall'interessato - non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 11.3 Ne consegue che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii). 12.3 Risulta notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra le forze armate del governo di O._______ e le LTTE, nel maggio del 2009, in Sri Lanka non viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). 12.4 Altresì, nella sentenza di riferimento E-1866/2015, il Tribunale ha in particolare stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Provincia del Nord dello Sri Lanka (ad esclusione però della regione del Vanni secondo la definizione contenuta nella DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1, questione lasciata aperta ed esplicitata in seguito nella sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4.2-9.4.3 e 9.5, in particolare consid. 9.5.9), è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità. Segnatamente deve sussistere l'esistenza di una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come di prospettive sicure che permettano di assicurargli un reddito minimo ed un'abitazione (cfr. ibidem, consid. 13.3.3). 12.5 Nel caso di specie, il ricorrente è originario ed ha trascorso la maggior parte della sua vita a B._______, C._______, situato nel distretto di D._______. Al contrario di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, le condizioni giurisprudenziali succitate, risultano essere adempiute. Invero il ricorrente, giovane ed in buona salute - non essendo ravvisabili agli atti di causa dei problemi medici che sarebbero ostativi al suo rinvio né avendone allegati il ricorrente in corso di procedura, a parte un raffreddore (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 8) -, dispone di una buona formazione scolastica e di una certa esperienza nell'ambito (...), avendo lavorato saltuariamente con il padre e per altri famigliari nelle loro (...) (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 5 seg.), che potranno essergli utili per il suo reinserimento. Egli potrà inoltre contare su un'ampia rete famigliare - segnatamente i genitori a B._______, e diversi zie e zii tutt'ora in Sri Lanka, in particolare una zia a G._______ ed una a H._______, presso le quali l'insorgente avrebbe anche vissuto per un periodo prima del suo espatrio dallo Sri Lanka - che potrà sostenerlo, in caso di necessità, per i suoi bisogni primari ed il suo riadattamento in patria, come peraltro già fatto in passato (in particolare con i proventi derivanti dalle attività economiche del padre; cfr. verbale 2, D31 segg., pag. 4 seg.; D159, pag. 16). Visto quanto precede, ed avendo lo stesso ricorrente allegato che dal profilo economico egli stesse bene, essendo sostentato dai redditi provenienti dalle attività del padre (cfr. verbale 2, D159, pag. 16), la generica asserzione ricorsuale che egli si troverebbe "in gravi difficoltà" in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine (cfr. p.to 21, pag. 9 del ricorso), non trova alcun fondamento. Non vi sono inoltre altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, giunto su suolo elvetico il (...) (cfr. verbale 1, p.to 5.03, pag. 6), non può prevalersi di un'integrazione avanzata in Svizzera, a differenza di quanto preteso in modo vago dallo stesso nel suo gravame. Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 12.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento, risulta essere pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 in relazione con l'art. 44 LAsi). 13. In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI a contrario). Invero, il ricorrente possiede una carta d'identità srilankese (cfr. anche verbale 1, p.to 4.01, pag. 5) ed è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 vLAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5).

14. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

15. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 16. 16.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese, di uguale importo, versato dall'insorgente il 18 gennaio 2019. 16.2 Per lo stesso motivo summenzionato, non vengono accordate indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Il mezzo di prova datato (...), e prodotto dal ricorrente in sede ricorsuale con scritto del 30 agosto 2019, è confiscato.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 18 gennaio 2019.

4. Non si assegnano indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: