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D-5707/2018

D-5707/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-27 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...) febbraio 2017 A._______, e per suo tramite anche i figli B._______ e C._______, tutti di nazionalità eritrea ed etnia tigrina, con ultimo domicilio a D._______, E._______, F._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/9 e verbale d'audizione sulle generalità del (...) febbraio 2017 [di seguito: verbale 1], pag. 3 seg.), a seguito di una procedura di ricollocazione dall'G._______ (cfr. atti SEM nel dossier N [...] "Relocation"; verbale 1, p.to 5.04, pag. 6 e p.to 7.01, pag. 7). B. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità del (...) febbraio 2017, l'interessata ha segnatamente dichiarato di essersi sposata religiosamente dal (...) con il marito, che starebbe adempiendo il servizio militare in Eritrea, dove vivrebbero pure con la suocera altri tre suoi figli minorenni, nonché due nipoti - H._______ e I._______ - che avrebbe allevato lei. Sarebbe espatriata verso il J._______ con i due figli presenti con lei in Svizzera, il (...) 2016, poiché ha allegato che nel suo Paese non avrebbe diritti e che il marito sarebbe stato incarcerato per tre anni (dal [...] al [...]) per aver tentato di espatriare illegalmente. Durante l'arresto del marito, lei sarebbe caduta e si sarebbe fatta male ad una gamba. Non avrebbe però riscontrato alcuna problematica personale con le autorità eritree, né avrebbe effettuato il servizio militare. Infine ha asserito che starebbe bene di salute così come i suoi figli (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg., pag. 3 segg.). C. La richiedente è stata sentita nuovamente il (...) luglio 2018 nell'ambito dell'audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAsi (cfr. atto A18/14, di seguito: verbale 2), durante la quale ha dichiarato sostanzialmente e per quanto qui di rilievo, di essere partita dal suo Paese d'origine in quanto il marito sarebbe stato imprigionato dalle autorità eritree dal (...) fino al (...), nonché alla fine del (...), come pure nel (...) quando lei stava per partorire l'ultimo figlio, poiché avrebbe lasciato il servizio di leva senza permesso. In tutte le occasioni che egli si assentava dal servizio militare senza autorizzazione, sarebbe stato ricercato dalle autorità eritree presso il suo domicilio, e la richiedente ha pertanto asserito che si sarebbe nascosta dalle stesse, che però l'avrebbero trovata in casa in tre occasioni. Invero, nel (...), quando lei era incinta di K._______, i soldati venuti a ricercare il marito, l'avrebbero voluta portare via, ma gli anziani del villaggio ed il L._______ sarebbero accorsi in suo aiuto, riferendo di non aver visto il marito della richiedente e che lei non avrebbe pertanto avuto alcuna colpa. A causa di tale episodio, ella si sarebbe spaventata molto ed avrebbe iniziato ad accusare dei dolori in tutto il corpo, oltreché il timore sarebbe perdurato nel tempo. Inoltre sarebbe stata presente agli arresti del marito avvenuti il primo alla fine dell'anno (...), dopo che le autorità avrebbero comunicato alla sua famiglia che il fratello della richiedente era deceduto, nonché da ultimo nell'anno (...), mentre ella aspettava il figlio C._______. Ogni qualvolta il marito veniva incarcerato, le autorità avrebbero sequestrato il terreno che lei lavorava, riconsegnandoglielo soltanto dopo il rilascio del medesimo. La comunicazione del decesso del fratello sarebbe dipoi avvenuta in ritardo da parte delle autorità, rispetto invece a quanto sarebbe occorso ad un'altra persona che avrebbe saputo della morte del suo congiunto - che sarebbe deceduto durante lo stesso conflitto armato del fratello - molto prima (cfr. verbale 2, D53 seg., pag. 7). A causa di tali eventi e poiché non avrebbe visto alcun mutamento, l'interessata sarebbe espatriata nel corso del 2016. Ella non vorrebbe infine ritornare nel suo Paese d'origine, in quanto verrebbe messa in carcere a causa del suo espatrio illegale. In rapporto allo stesso, ella ha riferito che ai figli presenti in Eritrea avrebbero portato via il terreno, per il fatto che lei non si troverebbe più al domicilio. A supporto delle sue allegazioni, l'interessata ha presentato la sua carta d'identità eritrea, il suo certificato di matrimonio, i certificati di battesimo dei figli, copie ed originali delle carte sullo stato di salute e di crescita dei figli C._______, B._______, K._______, M._______ e N._______, diversa documentazione medica italiana relativa la richiedente ed i figli C._______ e B._______ per la loro capacità a viaggiare ed un certificato del servizio militare del marito datato (...) (cfr. anche verbale 2, D4 seg., pag. 2 e busta nel dossier N [...] contenente i documenti di altri membri della famiglia non presenti in Svizzera). D. Con decisione del 4 settembre 2018, notificata il 5 settembre 2018 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo. L'autorità precitata ha altresì pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nella medesima decisione, l'autorità inferiore ha essenzialmente ritenuto che i tre episodi nei quali l'insorgente avrebbe avuto dei contatti con le autorità eritree, venute alla ricerca del marito prima della sua partenza dall'Eritrea, si sarebbero conclusi senza particolari conseguenze per la sua esistenza. Segnatamente, per l'episodio del (...), le stesse autorità del suo villaggio sarebbero venute in suo soccorso per evitare che venisse portata via dai militari, non trovando il marito a casa. Inoltre, non vi sarebbe alcun legame tra l'insorgenza delle problematiche di salute da lei allegate e la visita dei militari al suo domicilio, essendo la stessa terminata senza particolari conseguenze, se non per la sensazione di timore che le avrebbero incusso. Anche a seguito degli altri due avvenimenti e malgrado la paura che ella ha asserito avere delle autorità, avrebbe tuttavia continuato a vivere a lungo nel suo villaggio senza la presenza del marito, ma supportata dalla sua famiglia e dedicandosi al lavoro (...). A mente della SEM le difficoltà allegate dalla ricorrente, non sarebbero da mettere in relazione con il comportamento che avrebbero tenuto le autorità nei suoi confronti, bensì alla sua situazione economica, al fatto di essere sola, di trovarsi a crescere tanti figli e di non godere in quel tempo di buona salute. Pertanto, secondo l'autorità inferiore, i motivi da lei invocati a sostegno della sua fuga non sarebbero rilevanti ai sensi dell'asilo. Per quanto poi attiene all'apprendimento della notizia della scomparsa di suo fratello da parte delle autorità del suo Paese, oltreché non rappresentare in modo oggettivo una situazione forzata, non sarebbe neppure contemplato in uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi, per il che risulta pure quale argomento come privo di pertinenza in materia d'asilo. La ricorrente non avrebbe neppure, secondo l'autorità di prime cure, dimostrato di avere un timore fondato né prima della partenza dall'Eritrea né attuale di subire delle persecuzioni rilevanti a causa del comportamento reprensibile del marito. Invero, ella concretamente non avrebbe più riscontrato alcun problema diretto con le autorità eritree a partire dal (...), e visto che il marito si troverebbe attualmente al militare, la sua paura odierna non sussisterebbe. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato come, in assenza di ulteriori elementi che rendano l'interessata quale persona invisa agli occhi delle autorità eritree - segnatamente non essendo mai stata convocata al servizio militare, visto il suo matrimonio in giovane età, nonché che disponeva di una carta d'identità che le permetteva di spostarsi liberamente in patria - il solo espatrio illegale non sarebbe sufficiente per giustificare la presenza di un timore fondato di essere sottoposta in futuro a misure persecutorie ex art. 3 LAsi. E. Il 5 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM. I ricorrenti hanno postulato, a titolo principale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato; in primo subordine, che la ricorrente sia riconosciuta quale rifugiata per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed in secondo subordine, che le sia concessa l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esonerarli dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. Nel loro gravame, i ricorrenti hanno segnatamente rilevato come le vicende personali e familiari addotte dall'interessata quali motivi d'asilo, andrebbero esaminati e valutati in modo unitario, per la determinazione in punto alla qualità di rifugiato della stessa. Invero, se gli episodi descritti dall'insorgente venissero considerati in modo globale, apparirebbe difficile non ritenere come probabile che la famiglia della ricorrente sia oggetto di sospetto da parte delle autorità eritree a seguito del tentativo di espatrio illegale del marito nel (...) ed agli eventi ad esso successivi, e raggiungerebbero un livello d'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, risulterebbe probabile come le circostanze esposte ed inerenti l'anno (...), con il tentativo delle autorità eritree di prelevare l'interessata dal suo domicilio, possano avere avuto un'incidenza causale determinante in relazione ai problemi di salute di cui la ricorrente soffrirebbe. La sua vita sarebbe stata gravemente ed ineluttabilmente condizionata dalle restrizioni conseguenti alla condizione del marito rispetto ai suoi obblighi militari. La ricorrente sarebbe dipoi probabile vittima di persecuzioni riflesse, quali quelle già sofferte, a causa della già manifesta tendenza di suo marito ad infrangere le regole imposte dalle autorità del suo Paese d'origine in ordine ai suoi obblighi militari. D'altra parte il suo timore di subire delle persecuzioni future sarebbe confermato dalla storia personale trascorsa in patria in relazione con le autorità eritree. In subordine, ritengono che alla ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo l'espatrio. Invero, l'espatrio illegale dell'insorgente, posto in relazione con le sue vicende personali e familiari, in particolare poiché sarebbe noto alle autorità eritree il comportamento non rispettoso delle regole del marito nei confronti della sua coscrizione, vi sarebbe un aggravamento sostanziale ed importante del profilo di rischio personale dell'insorgente agli occhi delle autorità eritree. Inoltre, in caso di un suo rientro in patria, ella sarebbe obbligata ad atterrare all'aeroporto di O._______, con consequenziale esposizione sia a controlli delle autorità sia al rischio di subire delle persecuzioni a causa della sua partenza illegale dall'Eritrea in relazione a quanto precedentemente accaduto a causa del marito. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, essi ritengono la stessa come inesigibile, sia in ragione della fragilità della famiglia nucleare, ovvero la ricorrente con tre figli piccoli ed un marito assoggettato al servizio militare, sia per le precarie condizioni valetudinarie dell'insorgente. Queste ultime sarebbero pure state aggravate dal profilo psicologico dall'impatto che avrebbe avuto la decisione di respingimento della sua domanda d'asilo, conseguenze per le quali si sarebbe dovuto attivare un apposito percorso psicoterapeutico. Tali condizioni di salute parrebbero pure compromettere la capacità lavorativa della ricorrente nell'ambito dell'(...) e renderebbero pure molto problematico il conseguimento del minimo vitale da parte della medesima. I ricorrenti hanno presentato con il ricorso quali nuovi documenti in copia: la lettera d'uscita del (...) dell'(...)per il ricovero svolto dall'interessata dal (...) al (...) (di seguito: doc. 1), nonché il certificato del (...) della psicoterapeuta P._______ (di seguito: doc. 2). Degli stessi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti. F. Con decisione incidentale del 19 ottobre 2018, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura d'asilo ed ha respinto la loro domanda d'assistenza giudiziaria, invitandoli nel contempo a versare, entro il 5 novembre 2018, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Gli interessati hanno provveduto al versamento tempestivo dell'anticipo richiesto in data 5 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali). G. Il 21 novembre 2018, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, proponendo il respingimento dello stesso. In modo particolare, l'autorità inferiore ha osservato come non sarebbe provato, neppure dalla documentazione medica presentata con il gravame, che le problematiche di salute della ricorrente, siano effettivamente da ricondurre all'episodio violento che la richiedente avrebbe vissuto a causa dei militari nel (...). I problemi medici dell'interessata, non sarebbero comunque rilevanti per quanto concerne la valutazione inerente la qualità di rifugiato. H. Con replica del 13 dicembre 2018, la ricorrente ha essenzialmente allegato che la sua situazione familiare sarebbe mutata notevolmente, in quanto la famiglia nucleare, il marito ed i figli che ancora erano presenti in Eritrea, sarebbero espatriati in Q._______, dove si troverebbero tutt'ora come sarebbe dimostrato dalla fotografia in copia dell'attestato dell'(...) annesso allo scritto (di seguito: doc. 3). A quest'ultimo è stata inoltre allegata una copia a colori di una fotografia che ritrarrebbe il marito della ricorrente in abiti militari (di seguito: doc. 4). Essi non potrebbero pertanto più contare sulla rete familiare di supporto a cui l'autorità inferiore si riferisce nella decisione impugnata. A mente dei ricorrenti inoltre, tale evoluzione inciderebbe in maniera determinante sul profilo di rischio dell'insorgente, in quanto il marito della stessa avrebbe disertato e sarebbe fuggito dal suo Paese d'origine, essendo fra l'altro verosimile che proprio a causa di questi motivi sia stato registrato quale rifugiato dall'(...). Per il resto, gli interessati si sono riconfermati nelle precedenti conclusioni, aggiungendo in ordine all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che parrebbe altamente probabile come la ricorrente, a causa della diserzione del marito dal servizio militare, come in passato, non potrà disporre di terreni agricoli concessi dal governo eritreo. I. Il 21 dicembre 2018 l'autorità di prime cure ha trasmesso la sua duplica. In particolare nella medesima, la SEM ha indicato come dubiterebbe dell'autenticità dei mezzi di prova presentati dalla ricorrente sub doc. 3 e doc. 4, e per quanto concerne il primo, non avvalorerebbe neppure l'espatrio del marito della stessa. In merito a quest'ultimo documento infatti, le fotografie presenti non permetterebbero d'identificare le persone ritratte, ed inoltre in quanto prodotto in copia sarebbe facilmente falsificabile. Permarrebbero inoltre dei dubbi riguardo alla tempistica in cui la ricorrente ha comunicato l'espatrio del marito e dei figli alla SEM, malgrado i contatti regolari che la stessa aveva dichiarato di avere con i famigliari del marito che si occupavano dei suoi figli. Anche il fatto che il coniuge della richiedente abbia potuto organizzarsi per espatriare con i tre figli, trovandosi il medesimo in una zona di confine con l'Q._______ per eseguire il servizio militare, ove vi sarebbe pure una scarsa copertura telefonica, apparirebbe improbabile. Per il resto, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle sue conclusioni precedenti ed ha prodotto a sostegno dei suoi asserti, copie di due mappe tratte dalla cartina "(...)". J. Con la loro triplica del 28 gennaio 2019, i ricorrenti hanno contestato le allegazioni della SEM, in punto al sospetto d'autenticità dei documenti da loro presentati con la replica. Invero, lo stampato dell'(...) indicherebbe delle generalità corrispondenti con quanto già precedentemente asserito dalla richiedente e da quanto già versato agli atti. In ogni caso, la SEM potrebbe, con le indicazioni presenti nel documento in oggetto, verificare direttamente presso l'organismo succitato la veridicità dei suoi contenuti. Anche in merito ai dubbi sollevati dall'autorità inferiore circa i tempi d'apprendimento della fuga dei congiunti dall'Eritrea da parte della ricorrente, gli stessi non sarebbero fondati. Invero, se d'un canto non sarebbe stato appurato in sede d'audizione con quale frequenza essa intrattenesse dei contatti con i familiari in patria, i quali sarebbero invero stati piuttosto rari, ed in particolare nei mesi d'autunno sarebbe stata impossibilitata a sentire direttamente i figli ed il marito, non escludendo che i parenti del marito abbiano omesso intenzionalmente di raccontarle tale evento, per non farla preoccupare ulteriormente. D'altro canto la richiedente avrebbe appreso della fuga del marito e dei figli soltanto dopo aver interposto ricorso, non vedendo peraltro le ragioni di tacere di tale evento se ne fosse già stata al corrente. Per quanto poi attiene all'organizzazione del viaggio da parte del marito, a mente della ricorrente egli avrebbe probabilmente approfittato delle sue conoscenze del terreno e della sua esperienza militare. Inoltre, rammenta come molte persone, anche con bambini piccoli e nonostante le insidie di un tale viaggio, siano espatriate illegalmente dall'Eritrea. Con il loro scritto, i ricorrenti hanno nuovamente trasmesso copia a colori del documento di cui al doc. 3, come pure copia di una fotografia che rappresenterebbe il marito e gli altri tre figli dell'interessata (di seguito: doc. 5). K. Nella sua quadruplica del 13 febbraio 2018 (recte: 11 febbraio 2019; cfr. risultanze processuali), la SEM si è essenzialmente riconfermata nelle sue precedenti motivazioni e conclusioni, proponendo nuovamente di respingere il gravame. In aggiunta a quanto già considerato in precedenza, l'autorità inferiore ha denotato come il fatto per la ricorrente di non aver citato la fuga dei suoi parenti dall'Eritrea nella prima fase ricorsuale, potrebbe invero avere avuto quale scopo quello di tentare di modificare le sorti del gravame. Tuttavia, ed indipendentemente dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, non sarebbe stato presentato in sede ricorsuale alcun nuovo elemento che possa far temere alla ricorrente di essere esposta a delle persecuzioni rilevanti in patria, in particolare visto che già nell'episodio che l'aveva direttamente coinvolta a seguito della diserzione del marito, ella non avrebbe subito delle conseguenze rilevanti da parte delle autorità. Peraltro, sarebbero pure trascorsi diversi mesi dal presunto arrivo del marito in Q._______ e nessun intervento delle autorità eritree a causa della diserzione del marito sarebbe stato segnalato alla SEM. L. Gli insorgenti si sono nuovamente espressi in merito con osservazioni del 23 febbraio 2019, dove si sono essenzialmente riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni espresse precedentemente. M. M.a Il 20 agosto 2019, i ricorrenti, malgrado risultassero ancora rappresentati in giudizio, hanno inviato alla SEM uno scritto spontaneo - che in seguito è stato trasmesso da quest'ultima al Tribunale (cfr. risultanze processuali) - allegando nuovamente lo stampato di cui al doc. 3. Nella medesima missiva, i ricorrenti disquisiscono in particolare in merito agli ostacoli individuali che si opporrebbero al loro allontanamento, ovvero circa la salute che sarebbe peggiorata della ricorrente, la sua formazione scolastica, nonché le difficoltà che riscontrerebbe per provvedere al loro sostentamento. Inoltre, a mente dell'insorgente, se venisse rinviata in Eritrea, la Svizzera rischierebbe di infrangere l'art. 8 CEDU. M.b A causa di quest'ultimo scritto, con decisione incidentale del 3 settembre 2019, il Tribunale ha invitato il rappresentante legale degli interessati, a voler informare il Tribunale se sussistesse ancora la rappresentanza legale entro il termine del 18 settembre 2019, come pure impartendo il medesimo termine ai ricorrenti per indicare per quali motivi ed in che misura il documento presentato con lo scritto del 20 agosto 2019 sia rilevante per il gravame. M.c Il 17 settembre 2019 gli insorgenti hanno risposto alle richieste formulate dal Tribunale, segnatamente confermando le loro precedenti asserzioni e conclusioni, la volontà della ricorrente di continuare ad essere rappresentata, nonché allegando copia di una nuova procura a favore del suo rappresentante legale, sottoscritta dalla medesima il (...). M.d Con ordinanza del 25 settembre 2019, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore i succitati elaborati con i rispettivi allegati, riconfermando la chiusura dello scambio di scritti già pronunciata con ordinanza del 5 marzo 2019. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente, agendo per lei ed i figli, ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 3.3 La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.

E. 4 Innanzitutto è d'uopo determinare se gli eventi narrati dalla ricorrente ed antecedenti il suo espatrio con i figli - a prescindere dalla loro verosimiglianza - siano rilevanti in materia d'asilo.

E. 4.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 4.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 4.3 Altresì, secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3).

E. 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 4.5 Nel caso in disamina, occorre dapprima rilevare che, si può prescindere dall'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente circa i fatti che l'avrebbero coinvolta a causa del tentativo d'espatrio del marito nel (...) e delle successive visite dei militari presso il suo domicilio, a causa dell'infrangimento delle regole militari sempre da parte del coniuge; in quanto a giusta ragione la SEM le ha ritenute irrilevanti in materia d'asilo. Invero le stesse non raggiungono, anche se esaminate congiuntamente come richiesto nel gravame dalla ricorrente, un'intensità sufficiente ai sensi della giurisprudenza precitata. La stessa interessata ha infatti dichiarato durante la prima audizione federale che lei non avrebbe riscontrato alcuna problematica personale con le autorità del suo Paese d'origine, a causa dell'arresto e dell'incarcerazione del marito nel (...), a parte essere caduta ed essersi fatta male ad una gamba durante tale evento (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Successivamente ha poi aggiunto che i militari, prima di rintracciare suo marito, avrebbero voluto condurla via con loro, ma che sia le persone del villaggio, che l'autorità dello stesso, sarebbero venuti in suo soccorso, facendoli desistere (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D58, pag. 7; D81 segg., pag. 9). Pertanto, per quanto possa apparire plausibile che la richiedente si sia spaventata a seguito di tale episodio e che possa esserle rimasto il timore delle autorità (cfr. verbale 2, D76, pag. 9), tuttavia ella a causa del tentativo d'espatrio del marito non ha subito di fatto alcun pregiudizio significativo da parte di queste ultime, da ritenere come oggettivamente fondato il suo timore. Le allegazioni poi che lei si sia fatta male durante tale episodio, come pure che da quel momento avrebbe iniziato ad accusare delle problematiche di salute (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 9), oltreché essere vaghe e per nulla sostanziate (cfr. verbale 2, D78 segg., pag. 9), non sono neppure supportate da elementi concreti che ne provino la connessione con gli eventi accaduti nel (...), ed imputabili per questo ad un'azione da parte dei militari per uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi. Invero il certificato medico prodotto sub doc. 1, malgrado indichi in particolare che la sintomatologia riferita dalla paziente sarebbe ascrivibile ad un'origine funzionale e cronica, associata ad una reazione post-traumatica, tale situazione valetudinaria può essere derivata dalle più disparate cause, in quanto agli atti nulla risulta di specifico in merito, se non dalle stesse asserzioni della richiedente. Per quanto poi concerne gli eventi successi nel (...) e nel (...), ella non ha subito alcuna conseguenza di sorta, essendo desumibile dalle sue stesse dichiarazioni che i militari abbiano trovato il marito in casa e portato via quest'ultimo (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D56 segg., pag. 7 e D71 seg., pag. 8). L'evenienza che lei per timore di essere questionata in merito al marito non si facesse trovare al domicilio, risulta inoltre una circostanza ininfluente, in quanto di fatto le autorità non hanno dimostrato alcun interesse od intenzione di volerla arrestare o ricercare, ciò che sarebbe stato semplice, essendo la stessa risultata in casa durante gli episodi in cui i militari sarebbero venuti a riprendere il marito (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), e riparando la stessa presso la cognata, che risultava vicina di casa dell'insorgente (cfr. verbale 2, D12, pag. 3), o ancora nel (...) essendosi recata ad R._______ perché si sentiva male (cfr. verbale 2, D59, pag. 7), e nel (...) in ospedale per partorire (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), o ancora mentre si trovava a lavorare (...). È la stessa richiedente che conferma tale mancanza d'interesse da parte delle autorità nei suoi confronti, allorché afferma che lei si nascondeva soltanto se il marito arrivava a casa senza permesso (cfr. verbale 2, D68, pag. 8), ma mentre egli era al militare, o negli episodi in cui il coniuge sarebbe stato ricondotto alla sua unità ella - malgrado l'asserita paura delle autorità (cfr. verbale 2, D100, pag. 11) - non ha di fatto con il suo comportamento dimostrato alcun timore per la sua persona, continuando a condurre la sua quotidianità, segnatamente dedicandosi ai lavori (...) ed ad allevare i figli (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 10). Peraltro, come da ella stessa affermato non avrebbe avuto degli obblighi militari da compiere in quanto si sarebbe sposata giovane (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D89, pag. 10), e quindi neppure sussistono dei timori oggettivi ascrivibili a tale causa (cfr. in proposito anche la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid.12.5 [pubblicata quale sentenza di riferimento]).

E. 4.6 Neppure le asserzioni generiche della ricorrente di essere espatriata anche a causa del fatto che non avrebbe avuto alcun diritto, o ancora che le autorità le avrebbero confiscato il terreno ed i soldi nel periodo in cui il marito era in carcere (cfr. verbale 2, D91 segg., pag. 10), anche risultassero delle circostanze plausibili in ottica punitiva, non costituiscono delle misure d'intensità sufficiente da rappresentare un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò è pure suffragato dal comportamento tenuto dalla ricorrente che, come già sopra esposto, è rimasta nel suo villaggio nonostante tali circostanze, ed ha continuato a vivere normalmente, aiutata anche dai suoi parenti e da persone del villaggio per sopperire ai suoi bisogni ed a quelli dei figli e nipoti (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 10), perlomeno ancora per più di un anno dopo l'ultima confisca del terreno, che in ogni caso le veniva riconsegnato non appena il marito usciva di prigione (cfr. verbale 2, D92 seg., pag. 10).

E. 4.7 Parimenti irrilevante risulta essere la circostanza della comunicazione del decesso del fratello della ricorrente da parte delle autorità nel (...) (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 6 seg.), in quanto risulta incontestabilmente estranea ad uno dei motivi esposti esaustivamente all'art. 3 LAsi (cfr. anche supra consid. 3.3).

E. 4.8 Non da ultimo, pure il nesso di causalità temporale e materiale tra i presunti atti persecutori e la partenza dal paese d'origine della ricorrente appare essere interrotto in specie. Invero, l'ultimo contatto avuto dall'interessata con le autorità eritree a causa della diserzione al servizio militare da parte del marito, daterebbe al (...) poco prima della nascita dell'ultimo figlio (cfr. verbale 2, D69 segg., pag. 8), ovvero nel (...) del medesimo anno, allorché ella sarebbe invece espatriata con i figli soltanto nel (...) del 2016, ben più di un anno dopo la fine degli eventi narrati dall'insorgente. Malgrado possano esserci state delle circostanze che abbiano trattenuto la richiedente dall'intraprendere un viaggio d'espatrio rischioso e difficoltoso, quali il suo stato di salute o l'avere bambini piccoli, tali ragioni non risultano però oggettivamente compatibili con il timore che ella ha allegato avere nei confronti delle autorità eritree e la mancanza costante di tranquillità (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 11). Altresì, dalle sue asserzioni traspare che quello che l'avrebbe in definitiva condotta alla partenza dal suo paese d'origine non era tanto il timore di subire personalmente delle persecuzioni da parte delle autorità, quanto piuttosto il suo sentimento di mancanza di cambiamento nella sua situazione familiare ed economica, (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D77, pag. 8; D87 seg., pag. 10 e D101, pag. 11). Pertanto, il nesso materiale tra l'espatrio dei ricorrenti e le persecuzioni allegate, in specie difetta (cfr. anche supra consid. 4.2).

E. 4.9 Ne discende quindi che le dichiarazioni della ricorrente circa gli eventi che sarebbero successi antecedentemente il suo espatrio non sono pertinenti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, sulla questione della concessione dell'asilo, il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 5 Occorre tuttavia ancora esaminare se alla ricorrente, e per suo tramite anche ai suoi due figli presenti in Svizzera, possa essere riconosciuta la qualità di rifugiato ad esclusione dell'asilo per dei motivi oggettivi e/o soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione dell'allegato espatrio dall'Eritrea del marito e dei figli alla volta dell'Q._______ (cfr. infra consid. 5.2), come pure della partenza dei ricorrenti dal paese d'origine (cfr. infra consid. 5.3).

E. 5.1 A tal proposito, risulta dapprima necessario rilevare come i motivi d'asilo posteriori alla fuga ("Nachfluchtgründe"), siano quelli relativi ad una minaccia di persecuzione che è sopraggiunta al momento in cui il richiedente ha lasciato il suo Paese, o ulteriormente al momento del suo soggiorno in un altro Stato. Essi non risultano quindi la causa della partenza dell'interessato. In tale contesto occorre distinguere i motivi soggettivi dai motivi oggettivi. I primi sono dovuti al comportamento stesso del richiedente asilo, per esempio a causa della sua partenza ("Republikflucht"), dal deposito della sua domanda d'asilo o dalle sue attività politiche in esilio, allorché invece le seconde sono legate a delle circostanze fattuali intervenute nel paese d'origine, indipendentemente dalla persona del richiedente o dalla sua volontà (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e riferimenti citati; tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4062/2018 del 14 settembre 2018 consid. 4.3.1).

E. 5.2 Per quanto attiene al presunto espatrio del marito e degli altri tre figli della ricorrente dall'Eritrea alla volta dell'Q._______, si può prescindere in specie dall'esame della verosimiglianza di tale evenienza, in quanto lo stesso non appare atto a fondare un timore rilevante dei ricorrenti. Invero, né dagli atti e dalla documentazione presentata a partire dalla replica dagli insorgenti (cfr. sub da doc. 3 a doc. 5), risulta vi siano sufficienti elementi concreti che avvalorino la tesi sostenuta dai medesimi in ordine alla diserzione del marito, rispettivamente padre. Dal documento prodotto in copia sub doc. 3, risulta soltanto che i congiunti siano stati registrati quali rifugiati il (...) nel campo di S._______ dall'(...), ma non vi è alcuna indicazione in particolare in merito ai motivi addotti a supporto. Dalle dichiarazioni dell'insorgente vi sono al contrario diversi elementi che fanno invece dubitare seriamente della diserzione del marito. In primo luogo, appare per lo meno sorprendente come il coniuge, dopo la sua supposta diserzione al servizio di leva, si sia recato al suo domicilio per prelevare i figli ed abbia organizzato il viaggio d'espatrio, posto ove - se realmente avesse disertato - sarebbe stato ricercato per prima dalle autorità militari. Peraltro, come a giusta ragione denotato dalla SEM nella sua duplica del 21 dicembre 2018, tale luogo risulta essere distante dal posto in cui egli avrebbe esercitato da ultimo il suo servizio militare (cfr. verbale 2, D33 seg., pag. 5), e quindi, se realmente avesse disertato, le autorità avrebbero avuto tutto il tempo per organizzare il suo arresto presso il domicilio. A ciò si aggiunga che la ricorrente, malgrado i contatti con i famigliari in Eritrea nonché con il marito - di quest'ultima ne è prova l'invio presunto dei documenti di cui sub da doc. 3 a doc. 5, anche a più riprese, da parte del coniuge alla ricorrente - non è riuscita a spiegare, a parte formulando delle ipotesi prive di qualsivoglia elemento concreto a supporto (cfr. in particolare in merito le osservazioni della ricorrente del 28 gennaio 2019), come effettivamente il marito avrebbe lasciato la sua unità e si sarebbe riuscito ad organizzare per l'espatrio, conducendo con lui i loro tre figli. Tale comportamento disinteressato da parte dell'insorgente risulta difficilmente compatibile con quello di una persona preoccupata per le sorti dei suoi famigliari nonché per la sua in caso di un rientro in Eritrea. Non da ultimo, i ricorrenti non hanno mai allegato, né vi sono agli atti degli indizi concreti in tal senso, né che loro, né che i parenti espatriati in Q._______, siano stati ricercati presso il loro domicilio dalle autorità eritree. Questo malgrado il tempo trascorso dal loro espatrio come pure di quello dalla presunta partenza dei famigliari alla volta dell'Q._______, nonché i contatti intercorsi tra la ricorrente ed i parenti in Eritrea (cfr. verbale 2, D8 segg., pag. 3 seg.; D29 segg., pag. 4 seg.). Tale evenienza, risulta essere un indizio che, visto anche quanto precedentemente considerato, rafforza la conclusione del Tribunale in punto all'inverosimiglianza della diserzione del marito (rispettivamente padre) dei ricorrenti, come pure circa l'infondatezza del loro timore dal profilo sia soggettivo che oggettivo, di subire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della supposta partenza dall'Eritrea dei famigliari.

E. 5.3.1 Proseguendo nell'analisi, secondo la sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, l'espatrio illegale dall'Eritrea - anche allorché la stessa è resa verosimile - non risulta essere sufficiente, di per sé, per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, l'espatrio illegale dall'Eritrea è da considerarsi rilevante in materia d'asilo, solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza citata consid. 5.1).

E. 5.3.2 Nel caso di specie, anche quandanche l'espatrio illegale dei ricorrenti venisse ritenuto verosimile, esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente nel gravame e nelle ulteriori memorie, non vi sono elementi supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino per questo il riconoscimento della qualità di rifugiato alla stessa ed ai suoi due figli. In particolare la stessa interessata ha dichiarato di non essere mai stata politicamente o religiosamente attiva (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), né di aver mai subito altre problematiche da parte delle autorità eritree (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D52 segg., pag. 6 segg.) o di essere stata incarcerata (cfr. verbale 2, D58, pag. 7), a parte quanto già sopra ritenuto irrilevante ed inverosimile. Inoltre, ella non ha mai mancato ai suoi doveri concernenti il servizio nazionale eritreo, visto che ella non è mai stata chiamata a servire (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 ; verbale 2, D89, pag. 10). Infine, neppure le allegazioni della ricorrente inerenti il fatto che avrebbero tolto il terreno ai figli rimasti in Eritrea a causa della sua partenza e per questo lei temerebbe al suo rientro in patria di essere interrogata ed incarcerata (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 12), oltreché essere delle asserzioni generiche, non supportate dal benché minimo indizio a supporto, non risultano in alcun modo rilevanti per l'esame della sua qualità di rifugiato. Questo, in mancanza di elementi pertinenti e verosimili atti a fondare il suo timore di subire delle persecuzioni in caso di un suo ritorno in Eritrea, come già sopra considerato. I ricorrenti non possono pertanto prevalersi del solo espatrio illegale, per fondare un loro timore ai sensi dell'art. 3 LAsi di subire dei seri pregiudizi in caso di un rientro nel Paese d'origine.

E. 5.4 Ne consegue che, anche in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato per dei motivi oggettivi e soggettivi posteriori alla fuga, il ricorso sia destituito di fondamento e non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4)

E. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso l'Eritrea è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 8.3 Anche nell'evenienza in cui la ricorrente dovesse essere arruolata nel servizio nazionale eritreo - stante il fatto che ella risulta essere stata esonerata dallo stesso come già sopra considerato - la stessa non risulta ostativa all'esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un rientro volontario in Eritrea (cfr. per il resto la sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2).

E. 8.4 Infine, risulta necessario determinare se, come ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, l'esecuzione del suo allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU, visto che il marito ed i figli si troverebbero al momento in Q._______ (cfr. scritto del 20 agosto 2019 della ricorrente).

E. 8.4.1 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita famigliare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). In virtù del diritto di soggiorno di cui godono de facto, i rifugiati ammessi provvisoriamente possono di principio prevalersi dell'art. 8 CEDU, purché la revoca del loro statuto non sia prevedibile a breve termine (cfr. DTAF 2017 VII/4 consid. 6.2-6.4).

E. 8.4.2 Ora nel caso presente, le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 CEDU non sono pacificamente adempiute, in quanto i membri della famiglia della ricorrente si troverebbero tutt'ora in Q._______, e non risultano avere richiesto un'autorizzazione d'entrata in tal senso alla Svizzera, come neppure ex ante, i ricorrenti dispongono di un diritto di presenza assicurato o duraturo ai sensi della giurisprudenza succitata.

E. 8.5 Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata quale sentenza di riferimento), il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea è pertanto attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Dal canto suo, l'obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative - quindi non risulta più necessaria l'esistenza di circostanze personali favorevoli come invece era previsto dalla giurisprudenza pubblicata nella Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2005 n. 12 (consid. 10.5 - 10.8) - vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale questione la giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12). Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; tra le tante anche sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.3).

E. 9.3 In specie, la situazione personale degli interessati non risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. La ricorrente è invero giovane e dispone di una certa istruzione, nonché può avvalersi di conoscenze nel settore (...), avendo lavorato quale (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2, D90, pag. 10). A differenza di quanto addotto dalla ricorrente in sede ricorsuale, malgrado la presunta partenza del marito e degli altri tre figli dall'Eritrea, in patria ella dispone di una buona rete famigliare. In particolare i suoceri, diversi cugini paterni, e due sorelle - con i quali risulta in contatto - vivrebbero tutti nel suo villaggio di provenienza, nonché si manterrebbero con il lavoro nei loro campi o lavorando quale (...) per quanto attiene la sorella T._______ (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; D8 segg., pag. 3). Tale rete famigliare, potrà sostenere lei ed i suoi due figli in caso di bisogno, e come tra l'altro già fatto in passato (cfr. verbale 2, D90 e D94, pag. 10) per sopperire alle loro necessità essenziali. Inoltre la sua famiglia disporrebbe di terreni agricoli in proprietà. A fronte di tali elementi, il fatto che il marito non potrebbe più sostenerla finanziariamente - peraltro in modo molto ridotto come da lei stessa asserito (cfr. verbale 2, D35, pag. 5), essendo per il resto la sua presenza, visto il servizio militare che prestava, molto rara - come pure che ella potrebbe non disporre più di terreni da parte dello Stato eritreo come sostenuto in fase ricorsuale dagli insorgenti, non risultano elementi atti a scalfire la conclusione pregressa. Infine, le sarà pure possibile sollecitare dalla SEM, in caso di necessità un aiuto al ritorno secondo gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che le permetteranno, in particolare per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari e quelli dei suoi due figli minori.

E. 9.4 Tenuto conto delle problematiche valetudinarie addotte da A._______, anche con supporto dei documenti prodotti agli atti (cfr. sub doc. 1 e doc. 2) nell'ottobre del 2018, occorre esaminare se il suo stato di salute possa essere d'ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione del suo rinvio, essendo precisato che la ricorrente non ha, d'allora in poi, trasmesso al Tribunale delle informazioni che abbiano attualizzato la sua situazione dal profilo medico.

E. 9.4.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 9.4.2 Dalle asserzioni della ricorrente come pure dalla documentazione medica agli atti (cfr. atto A8/6; sub doc. 1 e doc. 2), non si evince la necessità per la stessa di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute sarebbe seriamente messo in pericolo secondo la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 9.4.1). In particolare, il fatto che alla richiedente siano stati diagnosticati dei dolori osteo-articolari di origine funzionale, essendo una malattia autoimmune soggiacente poco probabile, nonché una (...), (...), nella lettera d'uscita del (...) dell'(...) (cfr. sub doc. 1), oltreché l'aver iniziato un percorso psicoterapeutico in Svizzera, a causa dei suoi disagi emotivi (cfr. sub doc. 2), non conduce ad un diverso apprezzamento. Ad ella invero per la sintomatologia di dolori osteo-articolari le era stata prescritta unicamente una terapia anti-infiammatoria, e per la (...) non sono stati segnalati ulteriori problematiche dopo la dimissione dall'ospedale del (...) (cfr. sub doc. 1). Segnatamente, non appare desumibile alcun elemento a favore del fatto che la ricorrente attualmente sarebbe compromessa nella sua capacità lavorativa a causa del suo stato di salute, come asserito nel gravame (cfr. p.to 5, pag. 6 del ricorso). Inoltre, per quanto concerne più particolarmente lo stato di salute psichica delle persone la quale domanda di protezione è stata respinta, un peggioramento dello stesso è una reazione che viene spesso osservata, senza che per questo sia ravvisabile un ostacolo serio all'esecuzione del rinvio (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-1923/2018 e E-1927/2018 del 24 aprile 2020 consid. 9.3.2.2). V'è infine da denotare come i problemi dentali avuti dall'insorgente, siano stati curati in Svizzera e risultano essersi completamente risolti (cfr. atto A8/6).

E. 9.4.3 Pertanto, il rinvio della ricorrente, che potrà eventualmente pure beneficiare di un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, per permetterle di acquistare, rispettivamente di disporre di medicamenti - in particolare degli anti-infiammatori - che risultassero necessari per curarsi nei primi tempi successivi al suo ritorno nel paese d'origine, appare essere esigibile anche dal profilo medico.

E. 9.4.4 Per quanto attiene i figli della ricorrente, ovvero B._______ e C._______, non è ravvisabile dagli atti all'incarto alcun elemento sfavorevole dal quale si possa desumere che l'esecuzione del loro allontanamento implicherebbe una loro messa in pericolo concreta. Al riguardo, il Tribunale rileva che i due bambini sono giovani e godono di buona salute, in quanto le problematiche valetudinarie riscontrate da C._______, risultano essere state trattate in Svizzera (cfr. atti A7/2 e A8/6). Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione del loro allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 CDF ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 9.2). Invero gli stessi hanno rispettivamente (...) e (...) anni, ed hanno lasciato il loro Paese d'origine con la madre poco più di quattro anni fa, soggiornando in Svizzera da poco più di tre anni. Per quanto attiene il più grande, la maggior parte della sua esistenza l'ha quindi trascorsa all'esterno della Svizzera. Il più piccolo invece, è ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d'origine di quest'ultima. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel loro Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 9.5 Il rientro degli interessati in Eritrea è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 10.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento in generale possibile (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3 e sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 consid. 19), tuttavia, la possibilità di un ritorno volontario impedisce di concludere ad un'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Per il resto spetta alla ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 11 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato in subordine dai ricorrenti nel gravame, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 12 Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 5 novembre 2018.

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 5 novembre 2018.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5707/2018 Sentenza del 27 luglio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Constance Leisinger, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con i figli B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), Eritrea, tutti rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 settembre 2018 / N (...). Fatti: A. Il (...) febbraio 2017 A._______, e per suo tramite anche i figli B._______ e C._______, tutti di nazionalità eritrea ed etnia tigrina, con ultimo domicilio a D._______, E._______, F._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1/9 e verbale d'audizione sulle generalità del (...) febbraio 2017 [di seguito: verbale 1], pag. 3 seg.), a seguito di una procedura di ricollocazione dall'G._______ (cfr. atti SEM nel dossier N [...] "Relocation"; verbale 1, p.to 5.04, pag. 6 e p.to 7.01, pag. 7). B. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità del (...) febbraio 2017, l'interessata ha segnatamente dichiarato di essersi sposata religiosamente dal (...) con il marito, che starebbe adempiendo il servizio militare in Eritrea, dove vivrebbero pure con la suocera altri tre suoi figli minorenni, nonché due nipoti - H._______ e I._______ - che avrebbe allevato lei. Sarebbe espatriata verso il J._______ con i due figli presenti con lei in Svizzera, il (...) 2016, poiché ha allegato che nel suo Paese non avrebbe diritti e che il marito sarebbe stato incarcerato per tre anni (dal [...] al [...]) per aver tentato di espatriare illegalmente. Durante l'arresto del marito, lei sarebbe caduta e si sarebbe fatta male ad una gamba. Non avrebbe però riscontrato alcuna problematica personale con le autorità eritree, né avrebbe effettuato il servizio militare. Infine ha asserito che starebbe bene di salute così come i suoi figli (cfr. verbale 1, p.to 1.14 segg., pag. 3 segg.). C. La richiedente è stata sentita nuovamente il (...) luglio 2018 nell'ambito dell'audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAsi (cfr. atto A18/14, di seguito: verbale 2), durante la quale ha dichiarato sostanzialmente e per quanto qui di rilievo, di essere partita dal suo Paese d'origine in quanto il marito sarebbe stato imprigionato dalle autorità eritree dal (...) fino al (...), nonché alla fine del (...), come pure nel (...) quando lei stava per partorire l'ultimo figlio, poiché avrebbe lasciato il servizio di leva senza permesso. In tutte le occasioni che egli si assentava dal servizio militare senza autorizzazione, sarebbe stato ricercato dalle autorità eritree presso il suo domicilio, e la richiedente ha pertanto asserito che si sarebbe nascosta dalle stesse, che però l'avrebbero trovata in casa in tre occasioni. Invero, nel (...), quando lei era incinta di K._______, i soldati venuti a ricercare il marito, l'avrebbero voluta portare via, ma gli anziani del villaggio ed il L._______ sarebbero accorsi in suo aiuto, riferendo di non aver visto il marito della richiedente e che lei non avrebbe pertanto avuto alcuna colpa. A causa di tale episodio, ella si sarebbe spaventata molto ed avrebbe iniziato ad accusare dei dolori in tutto il corpo, oltreché il timore sarebbe perdurato nel tempo. Inoltre sarebbe stata presente agli arresti del marito avvenuti il primo alla fine dell'anno (...), dopo che le autorità avrebbero comunicato alla sua famiglia che il fratello della richiedente era deceduto, nonché da ultimo nell'anno (...), mentre ella aspettava il figlio C._______. Ogni qualvolta il marito veniva incarcerato, le autorità avrebbero sequestrato il terreno che lei lavorava, riconsegnandoglielo soltanto dopo il rilascio del medesimo. La comunicazione del decesso del fratello sarebbe dipoi avvenuta in ritardo da parte delle autorità, rispetto invece a quanto sarebbe occorso ad un'altra persona che avrebbe saputo della morte del suo congiunto - che sarebbe deceduto durante lo stesso conflitto armato del fratello - molto prima (cfr. verbale 2, D53 seg., pag. 7). A causa di tali eventi e poiché non avrebbe visto alcun mutamento, l'interessata sarebbe espatriata nel corso del 2016. Ella non vorrebbe infine ritornare nel suo Paese d'origine, in quanto verrebbe messa in carcere a causa del suo espatrio illegale. In rapporto allo stesso, ella ha riferito che ai figli presenti in Eritrea avrebbero portato via il terreno, per il fatto che lei non si troverebbe più al domicilio. A supporto delle sue allegazioni, l'interessata ha presentato la sua carta d'identità eritrea, il suo certificato di matrimonio, i certificati di battesimo dei figli, copie ed originali delle carte sullo stato di salute e di crescita dei figli C._______, B._______, K._______, M._______ e N._______, diversa documentazione medica italiana relativa la richiedente ed i figli C._______ e B._______ per la loro capacità a viaggiare ed un certificato del servizio militare del marito datato (...) (cfr. anche verbale 2, D4 seg., pag. 2 e busta nel dossier N [...] contenente i documenti di altri membri della famiglia non presenti in Svizzera). D. Con decisione del 4 settembre 2018, notificata il 5 settembre 2018 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo. L'autorità precitata ha altresì pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Nella medesima decisione, l'autorità inferiore ha essenzialmente ritenuto che i tre episodi nei quali l'insorgente avrebbe avuto dei contatti con le autorità eritree, venute alla ricerca del marito prima della sua partenza dall'Eritrea, si sarebbero conclusi senza particolari conseguenze per la sua esistenza. Segnatamente, per l'episodio del (...), le stesse autorità del suo villaggio sarebbero venute in suo soccorso per evitare che venisse portata via dai militari, non trovando il marito a casa. Inoltre, non vi sarebbe alcun legame tra l'insorgenza delle problematiche di salute da lei allegate e la visita dei militari al suo domicilio, essendo la stessa terminata senza particolari conseguenze, se non per la sensazione di timore che le avrebbero incusso. Anche a seguito degli altri due avvenimenti e malgrado la paura che ella ha asserito avere delle autorità, avrebbe tuttavia continuato a vivere a lungo nel suo villaggio senza la presenza del marito, ma supportata dalla sua famiglia e dedicandosi al lavoro (...). A mente della SEM le difficoltà allegate dalla ricorrente, non sarebbero da mettere in relazione con il comportamento che avrebbero tenuto le autorità nei suoi confronti, bensì alla sua situazione economica, al fatto di essere sola, di trovarsi a crescere tanti figli e di non godere in quel tempo di buona salute. Pertanto, secondo l'autorità inferiore, i motivi da lei invocati a sostegno della sua fuga non sarebbero rilevanti ai sensi dell'asilo. Per quanto poi attiene all'apprendimento della notizia della scomparsa di suo fratello da parte delle autorità del suo Paese, oltreché non rappresentare in modo oggettivo una situazione forzata, non sarebbe neppure contemplato in uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi, per il che risulta pure quale argomento come privo di pertinenza in materia d'asilo. La ricorrente non avrebbe neppure, secondo l'autorità di prime cure, dimostrato di avere un timore fondato né prima della partenza dall'Eritrea né attuale di subire delle persecuzioni rilevanti a causa del comportamento reprensibile del marito. Invero, ella concretamente non avrebbe più riscontrato alcun problema diretto con le autorità eritree a partire dal (...), e visto che il marito si troverebbe attualmente al militare, la sua paura odierna non sussisterebbe. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato come, in assenza di ulteriori elementi che rendano l'interessata quale persona invisa agli occhi delle autorità eritree - segnatamente non essendo mai stata convocata al servizio militare, visto il suo matrimonio in giovane età, nonché che disponeva di una carta d'identità che le permetteva di spostarsi liberamente in patria - il solo espatrio illegale non sarebbe sufficiente per giustificare la presenza di un timore fondato di essere sottoposta in futuro a misure persecutorie ex art. 3 LAsi. E. Il 5 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM. I ricorrenti hanno postulato, a titolo principale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato; in primo subordine, che la ricorrente sia riconosciuta quale rifugiata per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed in secondo subordine, che le sia concessa l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esonerarli dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. Nel loro gravame, i ricorrenti hanno segnatamente rilevato come le vicende personali e familiari addotte dall'interessata quali motivi d'asilo, andrebbero esaminati e valutati in modo unitario, per la determinazione in punto alla qualità di rifugiato della stessa. Invero, se gli episodi descritti dall'insorgente venissero considerati in modo globale, apparirebbe difficile non ritenere come probabile che la famiglia della ricorrente sia oggetto di sospetto da parte delle autorità eritree a seguito del tentativo di espatrio illegale del marito nel (...) ed agli eventi ad esso successivi, e raggiungerebbero un livello d'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, risulterebbe probabile come le circostanze esposte ed inerenti l'anno (...), con il tentativo delle autorità eritree di prelevare l'interessata dal suo domicilio, possano avere avuto un'incidenza causale determinante in relazione ai problemi di salute di cui la ricorrente soffrirebbe. La sua vita sarebbe stata gravemente ed ineluttabilmente condizionata dalle restrizioni conseguenti alla condizione del marito rispetto ai suoi obblighi militari. La ricorrente sarebbe dipoi probabile vittima di persecuzioni riflesse, quali quelle già sofferte, a causa della già manifesta tendenza di suo marito ad infrangere le regole imposte dalle autorità del suo Paese d'origine in ordine ai suoi obblighi militari. D'altra parte il suo timore di subire delle persecuzioni future sarebbe confermato dalla storia personale trascorsa in patria in relazione con le autorità eritree. In subordine, ritengono che alla ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo l'espatrio. Invero, l'espatrio illegale dell'insorgente, posto in relazione con le sue vicende personali e familiari, in particolare poiché sarebbe noto alle autorità eritree il comportamento non rispettoso delle regole del marito nei confronti della sua coscrizione, vi sarebbe un aggravamento sostanziale ed importante del profilo di rischio personale dell'insorgente agli occhi delle autorità eritree. Inoltre, in caso di un suo rientro in patria, ella sarebbe obbligata ad atterrare all'aeroporto di O._______, con consequenziale esposizione sia a controlli delle autorità sia al rischio di subire delle persecuzioni a causa della sua partenza illegale dall'Eritrea in relazione a quanto precedentemente accaduto a causa del marito. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, essi ritengono la stessa come inesigibile, sia in ragione della fragilità della famiglia nucleare, ovvero la ricorrente con tre figli piccoli ed un marito assoggettato al servizio militare, sia per le precarie condizioni valetudinarie dell'insorgente. Queste ultime sarebbero pure state aggravate dal profilo psicologico dall'impatto che avrebbe avuto la decisione di respingimento della sua domanda d'asilo, conseguenze per le quali si sarebbe dovuto attivare un apposito percorso psicoterapeutico. Tali condizioni di salute parrebbero pure compromettere la capacità lavorativa della ricorrente nell'ambito dell'(...) e renderebbero pure molto problematico il conseguimento del minimo vitale da parte della medesima. I ricorrenti hanno presentato con il ricorso quali nuovi documenti in copia: la lettera d'uscita del (...) dell'(...)per il ricovero svolto dall'interessata dal (...) al (...) (di seguito: doc. 1), nonché il certificato del (...) della psicoterapeuta P._______ (di seguito: doc. 2). Degli stessi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti. F. Con decisione incidentale del 19 ottobre 2018, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura d'asilo ed ha respinto la loro domanda d'assistenza giudiziaria, invitandoli nel contempo a versare, entro il 5 novembre 2018, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Gli interessati hanno provveduto al versamento tempestivo dell'anticipo richiesto in data 5 novembre 2018 (cfr. risultanze processuali). G. Il 21 novembre 2018, la SEM ha presentato la sua risposta al ricorso, proponendo il respingimento dello stesso. In modo particolare, l'autorità inferiore ha osservato come non sarebbe provato, neppure dalla documentazione medica presentata con il gravame, che le problematiche di salute della ricorrente, siano effettivamente da ricondurre all'episodio violento che la richiedente avrebbe vissuto a causa dei militari nel (...). I problemi medici dell'interessata, non sarebbero comunque rilevanti per quanto concerne la valutazione inerente la qualità di rifugiato. H. Con replica del 13 dicembre 2018, la ricorrente ha essenzialmente allegato che la sua situazione familiare sarebbe mutata notevolmente, in quanto la famiglia nucleare, il marito ed i figli che ancora erano presenti in Eritrea, sarebbero espatriati in Q._______, dove si troverebbero tutt'ora come sarebbe dimostrato dalla fotografia in copia dell'attestato dell'(...) annesso allo scritto (di seguito: doc. 3). A quest'ultimo è stata inoltre allegata una copia a colori di una fotografia che ritrarrebbe il marito della ricorrente in abiti militari (di seguito: doc. 4). Essi non potrebbero pertanto più contare sulla rete familiare di supporto a cui l'autorità inferiore si riferisce nella decisione impugnata. A mente dei ricorrenti inoltre, tale evoluzione inciderebbe in maniera determinante sul profilo di rischio dell'insorgente, in quanto il marito della stessa avrebbe disertato e sarebbe fuggito dal suo Paese d'origine, essendo fra l'altro verosimile che proprio a causa di questi motivi sia stato registrato quale rifugiato dall'(...). Per il resto, gli interessati si sono riconfermati nelle precedenti conclusioni, aggiungendo in ordine all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che parrebbe altamente probabile come la ricorrente, a causa della diserzione del marito dal servizio militare, come in passato, non potrà disporre di terreni agricoli concessi dal governo eritreo. I. Il 21 dicembre 2018 l'autorità di prime cure ha trasmesso la sua duplica. In particolare nella medesima, la SEM ha indicato come dubiterebbe dell'autenticità dei mezzi di prova presentati dalla ricorrente sub doc. 3 e doc. 4, e per quanto concerne il primo, non avvalorerebbe neppure l'espatrio del marito della stessa. In merito a quest'ultimo documento infatti, le fotografie presenti non permetterebbero d'identificare le persone ritratte, ed inoltre in quanto prodotto in copia sarebbe facilmente falsificabile. Permarrebbero inoltre dei dubbi riguardo alla tempistica in cui la ricorrente ha comunicato l'espatrio del marito e dei figli alla SEM, malgrado i contatti regolari che la stessa aveva dichiarato di avere con i famigliari del marito che si occupavano dei suoi figli. Anche il fatto che il coniuge della richiedente abbia potuto organizzarsi per espatriare con i tre figli, trovandosi il medesimo in una zona di confine con l'Q._______ per eseguire il servizio militare, ove vi sarebbe pure una scarsa copertura telefonica, apparirebbe improbabile. Per il resto, l'autorità inferiore si è riconfermata nelle sue conclusioni precedenti ed ha prodotto a sostegno dei suoi asserti, copie di due mappe tratte dalla cartina "(...)". J. Con la loro triplica del 28 gennaio 2019, i ricorrenti hanno contestato le allegazioni della SEM, in punto al sospetto d'autenticità dei documenti da loro presentati con la replica. Invero, lo stampato dell'(...) indicherebbe delle generalità corrispondenti con quanto già precedentemente asserito dalla richiedente e da quanto già versato agli atti. In ogni caso, la SEM potrebbe, con le indicazioni presenti nel documento in oggetto, verificare direttamente presso l'organismo succitato la veridicità dei suoi contenuti. Anche in merito ai dubbi sollevati dall'autorità inferiore circa i tempi d'apprendimento della fuga dei congiunti dall'Eritrea da parte della ricorrente, gli stessi non sarebbero fondati. Invero, se d'un canto non sarebbe stato appurato in sede d'audizione con quale frequenza essa intrattenesse dei contatti con i familiari in patria, i quali sarebbero invero stati piuttosto rari, ed in particolare nei mesi d'autunno sarebbe stata impossibilitata a sentire direttamente i figli ed il marito, non escludendo che i parenti del marito abbiano omesso intenzionalmente di raccontarle tale evento, per non farla preoccupare ulteriormente. D'altro canto la richiedente avrebbe appreso della fuga del marito e dei figli soltanto dopo aver interposto ricorso, non vedendo peraltro le ragioni di tacere di tale evento se ne fosse già stata al corrente. Per quanto poi attiene all'organizzazione del viaggio da parte del marito, a mente della ricorrente egli avrebbe probabilmente approfittato delle sue conoscenze del terreno e della sua esperienza militare. Inoltre, rammenta come molte persone, anche con bambini piccoli e nonostante le insidie di un tale viaggio, siano espatriate illegalmente dall'Eritrea. Con il loro scritto, i ricorrenti hanno nuovamente trasmesso copia a colori del documento di cui al doc. 3, come pure copia di una fotografia che rappresenterebbe il marito e gli altri tre figli dell'interessata (di seguito: doc. 5). K. Nella sua quadruplica del 13 febbraio 2018 (recte: 11 febbraio 2019; cfr. risultanze processuali), la SEM si è essenzialmente riconfermata nelle sue precedenti motivazioni e conclusioni, proponendo nuovamente di respingere il gravame. In aggiunta a quanto già considerato in precedenza, l'autorità inferiore ha denotato come il fatto per la ricorrente di non aver citato la fuga dei suoi parenti dall'Eritrea nella prima fase ricorsuale, potrebbe invero avere avuto quale scopo quello di tentare di modificare le sorti del gravame. Tuttavia, ed indipendentemente dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, non sarebbe stato presentato in sede ricorsuale alcun nuovo elemento che possa far temere alla ricorrente di essere esposta a delle persecuzioni rilevanti in patria, in particolare visto che già nell'episodio che l'aveva direttamente coinvolta a seguito della diserzione del marito, ella non avrebbe subito delle conseguenze rilevanti da parte delle autorità. Peraltro, sarebbero pure trascorsi diversi mesi dal presunto arrivo del marito in Q._______ e nessun intervento delle autorità eritree a causa della diserzione del marito sarebbe stato segnalato alla SEM. L. Gli insorgenti si sono nuovamente espressi in merito con osservazioni del 23 febbraio 2019, dove si sono essenzialmente riconfermati nelle loro allegazioni e conclusioni espresse precedentemente. M. M.a Il 20 agosto 2019, i ricorrenti, malgrado risultassero ancora rappresentati in giudizio, hanno inviato alla SEM uno scritto spontaneo - che in seguito è stato trasmesso da quest'ultima al Tribunale (cfr. risultanze processuali) - allegando nuovamente lo stampato di cui al doc. 3. Nella medesima missiva, i ricorrenti disquisiscono in particolare in merito agli ostacoli individuali che si opporrebbero al loro allontanamento, ovvero circa la salute che sarebbe peggiorata della ricorrente, la sua formazione scolastica, nonché le difficoltà che riscontrerebbe per provvedere al loro sostentamento. Inoltre, a mente dell'insorgente, se venisse rinviata in Eritrea, la Svizzera rischierebbe di infrangere l'art. 8 CEDU. M.b A causa di quest'ultimo scritto, con decisione incidentale del 3 settembre 2019, il Tribunale ha invitato il rappresentante legale degli interessati, a voler informare il Tribunale se sussistesse ancora la rappresentanza legale entro il termine del 18 settembre 2019, come pure impartendo il medesimo termine ai ricorrenti per indicare per quali motivi ed in che misura il documento presentato con lo scritto del 20 agosto 2019 sia rilevante per il gravame. M.c Il 17 settembre 2019 gli insorgenti hanno risposto alle richieste formulate dal Tribunale, segnatamente confermando le loro precedenti asserzioni e conclusioni, la volontà della ricorrente di continuare ad essere rappresentata, nonché allegando copia di una nuova procura a favore del suo rappresentante legale, sottoscritta dalla medesima il (...). M.d Con ordinanza del 25 settembre 2019, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore i succitati elaborati con i rispettivi allegati, riconfermando la chiusura dello scambio di scritti già pronunciata con ordinanza del 5 marzo 2019. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente, agendo per lei ed i figli, ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 3.3 La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.

4. Innanzitutto è d'uopo determinare se gli eventi narrati dalla ricorrente ed antecedenti il suo espatrio con i figli - a prescindere dalla loro verosimiglianza - siano rilevanti in materia d'asilo. 4.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.2 Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 4.3 Altresì, secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.5 Nel caso in disamina, occorre dapprima rilevare che, si può prescindere dall'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente circa i fatti che l'avrebbero coinvolta a causa del tentativo d'espatrio del marito nel (...) e delle successive visite dei militari presso il suo domicilio, a causa dell'infrangimento delle regole militari sempre da parte del coniuge; in quanto a giusta ragione la SEM le ha ritenute irrilevanti in materia d'asilo. Invero le stesse non raggiungono, anche se esaminate congiuntamente come richiesto nel gravame dalla ricorrente, un'intensità sufficiente ai sensi della giurisprudenza precitata. La stessa interessata ha infatti dichiarato durante la prima audizione federale che lei non avrebbe riscontrato alcuna problematica personale con le autorità del suo Paese d'origine, a causa dell'arresto e dell'incarcerazione del marito nel (...), a parte essere caduta ed essersi fatta male ad una gamba durante tale evento (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Successivamente ha poi aggiunto che i militari, prima di rintracciare suo marito, avrebbero voluto condurla via con loro, ma che sia le persone del villaggio, che l'autorità dello stesso, sarebbero venuti in suo soccorso, facendoli desistere (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D58, pag. 7; D81 segg., pag. 9). Pertanto, per quanto possa apparire plausibile che la richiedente si sia spaventata a seguito di tale episodio e che possa esserle rimasto il timore delle autorità (cfr. verbale 2, D76, pag. 9), tuttavia ella a causa del tentativo d'espatrio del marito non ha subito di fatto alcun pregiudizio significativo da parte di queste ultime, da ritenere come oggettivamente fondato il suo timore. Le allegazioni poi che lei si sia fatta male durante tale episodio, come pure che da quel momento avrebbe iniziato ad accusare delle problematiche di salute (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 9), oltreché essere vaghe e per nulla sostanziate (cfr. verbale 2, D78 segg., pag. 9), non sono neppure supportate da elementi concreti che ne provino la connessione con gli eventi accaduti nel (...), ed imputabili per questo ad un'azione da parte dei militari per uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi. Invero il certificato medico prodotto sub doc. 1, malgrado indichi in particolare che la sintomatologia riferita dalla paziente sarebbe ascrivibile ad un'origine funzionale e cronica, associata ad una reazione post-traumatica, tale situazione valetudinaria può essere derivata dalle più disparate cause, in quanto agli atti nulla risulta di specifico in merito, se non dalle stesse asserzioni della richiedente. Per quanto poi concerne gli eventi successi nel (...) e nel (...), ella non ha subito alcuna conseguenza di sorta, essendo desumibile dalle sue stesse dichiarazioni che i militari abbiano trovato il marito in casa e portato via quest'ultimo (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D56 segg., pag. 7 e D71 seg., pag. 8). L'evenienza che lei per timore di essere questionata in merito al marito non si facesse trovare al domicilio, risulta inoltre una circostanza ininfluente, in quanto di fatto le autorità non hanno dimostrato alcun interesse od intenzione di volerla arrestare o ricercare, ciò che sarebbe stato semplice, essendo la stessa risultata in casa durante gli episodi in cui i militari sarebbero venuti a riprendere il marito (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), e riparando la stessa presso la cognata, che risultava vicina di casa dell'insorgente (cfr. verbale 2, D12, pag. 3), o ancora nel (...) essendosi recata ad R._______ perché si sentiva male (cfr. verbale 2, D59, pag. 7), e nel (...) in ospedale per partorire (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), o ancora mentre si trovava a lavorare (...). È la stessa richiedente che conferma tale mancanza d'interesse da parte delle autorità nei suoi confronti, allorché afferma che lei si nascondeva soltanto se il marito arrivava a casa senza permesso (cfr. verbale 2, D68, pag. 8), ma mentre egli era al militare, o negli episodi in cui il coniuge sarebbe stato ricondotto alla sua unità ella - malgrado l'asserita paura delle autorità (cfr. verbale 2, D100, pag. 11) - non ha di fatto con il suo comportamento dimostrato alcun timore per la sua persona, continuando a condurre la sua quotidianità, segnatamente dedicandosi ai lavori (...) ed ad allevare i figli (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 10). Peraltro, come da ella stessa affermato non avrebbe avuto degli obblighi militari da compiere in quanto si sarebbe sposata giovane (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D89, pag. 10), e quindi neppure sussistono dei timori oggettivi ascrivibili a tale causa (cfr. in proposito anche la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid.12.5 [pubblicata quale sentenza di riferimento]). 4.6 Neppure le asserzioni generiche della ricorrente di essere espatriata anche a causa del fatto che non avrebbe avuto alcun diritto, o ancora che le autorità le avrebbero confiscato il terreno ed i soldi nel periodo in cui il marito era in carcere (cfr. verbale 2, D91 segg., pag. 10), anche risultassero delle circostanze plausibili in ottica punitiva, non costituiscono delle misure d'intensità sufficiente da rappresentare un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò è pure suffragato dal comportamento tenuto dalla ricorrente che, come già sopra esposto, è rimasta nel suo villaggio nonostante tali circostanze, ed ha continuato a vivere normalmente, aiutata anche dai suoi parenti e da persone del villaggio per sopperire ai suoi bisogni ed a quelli dei figli e nipoti (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 10), perlomeno ancora per più di un anno dopo l'ultima confisca del terreno, che in ogni caso le veniva riconsegnato non appena il marito usciva di prigione (cfr. verbale 2, D92 seg., pag. 10). 4.7 Parimenti irrilevante risulta essere la circostanza della comunicazione del decesso del fratello della ricorrente da parte delle autorità nel (...) (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 6 seg.), in quanto risulta incontestabilmente estranea ad uno dei motivi esposti esaustivamente all'art. 3 LAsi (cfr. anche supra consid. 3.3). 4.8 Non da ultimo, pure il nesso di causalità temporale e materiale tra i presunti atti persecutori e la partenza dal paese d'origine della ricorrente appare essere interrotto in specie. Invero, l'ultimo contatto avuto dall'interessata con le autorità eritree a causa della diserzione al servizio militare da parte del marito, daterebbe al (...) poco prima della nascita dell'ultimo figlio (cfr. verbale 2, D69 segg., pag. 8), ovvero nel (...) del medesimo anno, allorché ella sarebbe invece espatriata con i figli soltanto nel (...) del 2016, ben più di un anno dopo la fine degli eventi narrati dall'insorgente. Malgrado possano esserci state delle circostanze che abbiano trattenuto la richiedente dall'intraprendere un viaggio d'espatrio rischioso e difficoltoso, quali il suo stato di salute o l'avere bambini piccoli, tali ragioni non risultano però oggettivamente compatibili con il timore che ella ha allegato avere nei confronti delle autorità eritree e la mancanza costante di tranquillità (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 11). Altresì, dalle sue asserzioni traspare che quello che l'avrebbe in definitiva condotta alla partenza dal suo paese d'origine non era tanto il timore di subire personalmente delle persecuzioni da parte delle autorità, quanto piuttosto il suo sentimento di mancanza di cambiamento nella sua situazione familiare ed economica, (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D77, pag. 8; D87 seg., pag. 10 e D101, pag. 11). Pertanto, il nesso materiale tra l'espatrio dei ricorrenti e le persecuzioni allegate, in specie difetta (cfr. anche supra consid. 4.2). 4.9 Ne discende quindi che le dichiarazioni della ricorrente circa gli eventi che sarebbero successi antecedentemente il suo espatrio non sono pertinenti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, sulla questione della concessione dell'asilo, il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

5. Occorre tuttavia ancora esaminare se alla ricorrente, e per suo tramite anche ai suoi due figli presenti in Svizzera, possa essere riconosciuta la qualità di rifugiato ad esclusione dell'asilo per dei motivi oggettivi e/o soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione dell'allegato espatrio dall'Eritrea del marito e dei figli alla volta dell'Q._______ (cfr. infra consid. 5.2), come pure della partenza dei ricorrenti dal paese d'origine (cfr. infra consid. 5.3). 5.1 A tal proposito, risulta dapprima necessario rilevare come i motivi d'asilo posteriori alla fuga ("Nachfluchtgründe"), siano quelli relativi ad una minaccia di persecuzione che è sopraggiunta al momento in cui il richiedente ha lasciato il suo Paese, o ulteriormente al momento del suo soggiorno in un altro Stato. Essi non risultano quindi la causa della partenza dell'interessato. In tale contesto occorre distinguere i motivi soggettivi dai motivi oggettivi. I primi sono dovuti al comportamento stesso del richiedente asilo, per esempio a causa della sua partenza ("Republikflucht"), dal deposito della sua domanda d'asilo o dalle sue attività politiche in esilio, allorché invece le seconde sono legate a delle circostanze fattuali intervenute nel paese d'origine, indipendentemente dalla persona del richiedente o dalla sua volontà (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e riferimenti citati; tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4062/2018 del 14 settembre 2018 consid. 4.3.1). 5.2 Per quanto attiene al presunto espatrio del marito e degli altri tre figli della ricorrente dall'Eritrea alla volta dell'Q._______, si può prescindere in specie dall'esame della verosimiglianza di tale evenienza, in quanto lo stesso non appare atto a fondare un timore rilevante dei ricorrenti. Invero, né dagli atti e dalla documentazione presentata a partire dalla replica dagli insorgenti (cfr. sub da doc. 3 a doc. 5), risulta vi siano sufficienti elementi concreti che avvalorino la tesi sostenuta dai medesimi in ordine alla diserzione del marito, rispettivamente padre. Dal documento prodotto in copia sub doc. 3, risulta soltanto che i congiunti siano stati registrati quali rifugiati il (...) nel campo di S._______ dall'(...), ma non vi è alcuna indicazione in particolare in merito ai motivi addotti a supporto. Dalle dichiarazioni dell'insorgente vi sono al contrario diversi elementi che fanno invece dubitare seriamente della diserzione del marito. In primo luogo, appare per lo meno sorprendente come il coniuge, dopo la sua supposta diserzione al servizio di leva, si sia recato al suo domicilio per prelevare i figli ed abbia organizzato il viaggio d'espatrio, posto ove - se realmente avesse disertato - sarebbe stato ricercato per prima dalle autorità militari. Peraltro, come a giusta ragione denotato dalla SEM nella sua duplica del 21 dicembre 2018, tale luogo risulta essere distante dal posto in cui egli avrebbe esercitato da ultimo il suo servizio militare (cfr. verbale 2, D33 seg., pag. 5), e quindi, se realmente avesse disertato, le autorità avrebbero avuto tutto il tempo per organizzare il suo arresto presso il domicilio. A ciò si aggiunga che la ricorrente, malgrado i contatti con i famigliari in Eritrea nonché con il marito - di quest'ultima ne è prova l'invio presunto dei documenti di cui sub da doc. 3 a doc. 5, anche a più riprese, da parte del coniuge alla ricorrente - non è riuscita a spiegare, a parte formulando delle ipotesi prive di qualsivoglia elemento concreto a supporto (cfr. in particolare in merito le osservazioni della ricorrente del 28 gennaio 2019), come effettivamente il marito avrebbe lasciato la sua unità e si sarebbe riuscito ad organizzare per l'espatrio, conducendo con lui i loro tre figli. Tale comportamento disinteressato da parte dell'insorgente risulta difficilmente compatibile con quello di una persona preoccupata per le sorti dei suoi famigliari nonché per la sua in caso di un rientro in Eritrea. Non da ultimo, i ricorrenti non hanno mai allegato, né vi sono agli atti degli indizi concreti in tal senso, né che loro, né che i parenti espatriati in Q._______, siano stati ricercati presso il loro domicilio dalle autorità eritree. Questo malgrado il tempo trascorso dal loro espatrio come pure di quello dalla presunta partenza dei famigliari alla volta dell'Q._______, nonché i contatti intercorsi tra la ricorrente ed i parenti in Eritrea (cfr. verbale 2, D8 segg., pag. 3 seg.; D29 segg., pag. 4 seg.). Tale evenienza, risulta essere un indizio che, visto anche quanto precedentemente considerato, rafforza la conclusione del Tribunale in punto all'inverosimiglianza della diserzione del marito (rispettivamente padre) dei ricorrenti, come pure circa l'infondatezza del loro timore dal profilo sia soggettivo che oggettivo, di subire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della supposta partenza dall'Eritrea dei famigliari. 5.3 5.3.1 Proseguendo nell'analisi, secondo la sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, l'espatrio illegale dall'Eritrea - anche allorché la stessa è resa verosimile - non risulta essere sufficiente, di per sé, per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, l'espatrio illegale dall'Eritrea è da considerarsi rilevante in materia d'asilo, solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza citata consid. 5.1). 5.3.2 Nel caso di specie, anche quandanche l'espatrio illegale dei ricorrenti venisse ritenuto verosimile, esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente nel gravame e nelle ulteriori memorie, non vi sono elementi supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino per questo il riconoscimento della qualità di rifugiato alla stessa ed ai suoi due figli. In particolare la stessa interessata ha dichiarato di non essere mai stata politicamente o religiosamente attiva (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), né di aver mai subito altre problematiche da parte delle autorità eritree (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D52 segg., pag. 6 segg.) o di essere stata incarcerata (cfr. verbale 2, D58, pag. 7), a parte quanto già sopra ritenuto irrilevante ed inverosimile. Inoltre, ella non ha mai mancato ai suoi doveri concernenti il servizio nazionale eritreo, visto che ella non è mai stata chiamata a servire (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 ; verbale 2, D89, pag. 10). Infine, neppure le allegazioni della ricorrente inerenti il fatto che avrebbero tolto il terreno ai figli rimasti in Eritrea a causa della sua partenza e per questo lei temerebbe al suo rientro in patria di essere interrogata ed incarcerata (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 12), oltreché essere delle asserzioni generiche, non supportate dal benché minimo indizio a supporto, non risultano in alcun modo rilevanti per l'esame della sua qualità di rifugiato. Questo, in mancanza di elementi pertinenti e verosimili atti a fondare il suo timore di subire delle persecuzioni in caso di un suo ritorno in Eritrea, come già sopra considerato. I ricorrenti non possono pertanto prevalersi del solo espatrio illegale, per fondare un loro timore ai sensi dell'art. 3 LAsi di subire dei seri pregiudizi in caso di un rientro nel Paese d'origine. 5.4 Ne consegue che, anche in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato per dei motivi oggettivi e soggettivi posteriori alla fuga, il ricorso sia destituito di fondamento e non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 7. 7.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4) 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso l'Eritrea è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 8.3 Anche nell'evenienza in cui la ricorrente dovesse essere arruolata nel servizio nazionale eritreo - stante il fatto che ella risulta essere stata esonerata dallo stesso come già sopra considerato - la stessa non risulta ostativa all'esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un rientro volontario in Eritrea (cfr. per il resto la sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2). 8.4 Infine, risulta necessario determinare se, come ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, l'esecuzione del suo allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU, visto che il marito ed i figli si troverebbero al momento in Q._______ (cfr. scritto del 20 agosto 2019 della ricorrente). 8.4.1 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita famigliare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita famigliare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid 6.3.1). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). In virtù del diritto di soggiorno di cui godono de facto, i rifugiati ammessi provvisoriamente possono di principio prevalersi dell'art. 8 CEDU, purché la revoca del loro statuto non sia prevedibile a breve termine (cfr. DTAF 2017 VII/4 consid. 6.2-6.4). 8.4.2 Ora nel caso presente, le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 CEDU non sono pacificamente adempiute, in quanto i membri della famiglia della ricorrente si troverebbero tutt'ora in Q._______, e non risultano avere richiesto un'autorizzazione d'entrata in tal senso alla Svizzera, come neppure ex ante, i ricorrenti dispongono di un diritto di presenza assicurato o duraturo ai sensi della giurisprudenza succitata. 8.5 Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata quale sentenza di riferimento), il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea è pertanto attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Dal canto suo, l'obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative - quindi non risulta più necessaria l'esistenza di circostanze personali favorevoli come invece era previsto dalla giurisprudenza pubblicata nella Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2005 n. 12 (consid. 10.5 - 10.8) - vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale questione la giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12). Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; tra le tante anche sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.3). 9.3 In specie, la situazione personale degli interessati non risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. La ricorrente è invero giovane e dispone di una certa istruzione, nonché può avvalersi di conoscenze nel settore (...), avendo lavorato quale (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2, D90, pag. 10). A differenza di quanto addotto dalla ricorrente in sede ricorsuale, malgrado la presunta partenza del marito e degli altri tre figli dall'Eritrea, in patria ella dispone di una buona rete famigliare. In particolare i suoceri, diversi cugini paterni, e due sorelle - con i quali risulta in contatto - vivrebbero tutti nel suo villaggio di provenienza, nonché si manterrebbero con il lavoro nei loro campi o lavorando quale (...) per quanto attiene la sorella T._______ (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; D8 segg., pag. 3). Tale rete famigliare, potrà sostenere lei ed i suoi due figli in caso di bisogno, e come tra l'altro già fatto in passato (cfr. verbale 2, D90 e D94, pag. 10) per sopperire alle loro necessità essenziali. Inoltre la sua famiglia disporrebbe di terreni agricoli in proprietà. A fronte di tali elementi, il fatto che il marito non potrebbe più sostenerla finanziariamente - peraltro in modo molto ridotto come da lei stessa asserito (cfr. verbale 2, D35, pag. 5), essendo per il resto la sua presenza, visto il servizio militare che prestava, molto rara - come pure che ella potrebbe non disporre più di terreni da parte dello Stato eritreo come sostenuto in fase ricorsuale dagli insorgenti, non risultano elementi atti a scalfire la conclusione pregressa. Infine, le sarà pure possibile sollecitare dalla SEM, in caso di necessità un aiuto al ritorno secondo gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che le permetteranno, in particolare per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari e quelli dei suoi due figli minori. 9.4 Tenuto conto delle problematiche valetudinarie addotte da A._______, anche con supporto dei documenti prodotti agli atti (cfr. sub doc. 1 e doc. 2) nell'ottobre del 2018, occorre esaminare se il suo stato di salute possa essere d'ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione del suo rinvio, essendo precisato che la ricorrente non ha, d'allora in poi, trasmesso al Tribunale delle informazioni che abbiano attualizzato la sua situazione dal profilo medico. 9.4.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 9.4.2 Dalle asserzioni della ricorrente come pure dalla documentazione medica agli atti (cfr. atto A8/6; sub doc. 1 e doc. 2), non si evince la necessità per la stessa di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute sarebbe seriamente messo in pericolo secondo la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 9.4.1). In particolare, il fatto che alla richiedente siano stati diagnosticati dei dolori osteo-articolari di origine funzionale, essendo una malattia autoimmune soggiacente poco probabile, nonché una (...), (...), nella lettera d'uscita del (...) dell'(...) (cfr. sub doc. 1), oltreché l'aver iniziato un percorso psicoterapeutico in Svizzera, a causa dei suoi disagi emotivi (cfr. sub doc. 2), non conduce ad un diverso apprezzamento. Ad ella invero per la sintomatologia di dolori osteo-articolari le era stata prescritta unicamente una terapia anti-infiammatoria, e per la (...) non sono stati segnalati ulteriori problematiche dopo la dimissione dall'ospedale del (...) (cfr. sub doc. 1). Segnatamente, non appare desumibile alcun elemento a favore del fatto che la ricorrente attualmente sarebbe compromessa nella sua capacità lavorativa a causa del suo stato di salute, come asserito nel gravame (cfr. p.to 5, pag. 6 del ricorso). Inoltre, per quanto concerne più particolarmente lo stato di salute psichica delle persone la quale domanda di protezione è stata respinta, un peggioramento dello stesso è una reazione che viene spesso osservata, senza che per questo sia ravvisabile un ostacolo serio all'esecuzione del rinvio (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-1923/2018 e E-1927/2018 del 24 aprile 2020 consid. 9.3.2.2). V'è infine da denotare come i problemi dentali avuti dall'insorgente, siano stati curati in Svizzera e risultano essersi completamente risolti (cfr. atto A8/6). 9.4.3 Pertanto, il rinvio della ricorrente, che potrà eventualmente pure beneficiare di un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, per permetterle di acquistare, rispettivamente di disporre di medicamenti - in particolare degli anti-infiammatori - che risultassero necessari per curarsi nei primi tempi successivi al suo ritorno nel paese d'origine, appare essere esigibile anche dal profilo medico. 9.4.4 Per quanto attiene i figli della ricorrente, ovvero B._______ e C._______, non è ravvisabile dagli atti all'incarto alcun elemento sfavorevole dal quale si possa desumere che l'esecuzione del loro allontanamento implicherebbe una loro messa in pericolo concreta. Al riguardo, il Tribunale rileva che i due bambini sono giovani e godono di buona salute, in quanto le problematiche valetudinarie riscontrate da C._______, risultano essere state trattate in Svizzera (cfr. atti A7/2 e A8/6). Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione del loro allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 CDF ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 9.2). Invero gli stessi hanno rispettivamente (...) e (...) anni, ed hanno lasciato il loro Paese d'origine con la madre poco più di quattro anni fa, soggiornando in Svizzera da poco più di tre anni. Per quanto attiene il più grande, la maggior parte della sua esistenza l'ha quindi trascorsa all'esterno della Svizzera. Il più piccolo invece, è ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d'origine di quest'ultima. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel loro Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). 9.5 Il rientro degli interessati in Eritrea è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 10. 10.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento in generale possibile (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3 e sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 consid. 19), tuttavia, la possibilità di un ritorno volontario impedisce di concludere ad un'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Per il resto spetta alla ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 10.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

11. Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato in subordine dai ricorrenti nel gravame, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

12. Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 5 novembre 2018.

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 5 novembre 2018.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: