Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______ e B._______, cittadini giordani con ultimo domicilio ad Amman, hanno lasciato il loro paese d'origine il 29 settembre 2010 alla volta dell'Europa con le figlie minori C._______ e D._______ dopo aver ricevuto un visto Schengen rilasciato dalla rappresentanza elvetica in Giordania. Susseguentemente al loro arrivo in Europa, gli interessati hanno dapprima depositato una domanda d'asilo in Svezia, per poi venir trasferiti in Svizzera nell'ambito di una procedura Dublino. La loro domanda d'asilo è quindi stata registrata il 14 aprile 2011 dall'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di stato della migrazione, SEM) (cfr. atti A9 e A9). B. B.a A sostegno della sua domanda d'asilo, A._______, di professione autotrasportatore, ha dichiarato che nell'aprile del 2010, dopo aver trasportato della merce per il conto di due nuovi clienti, sarebbe stato arrestato dai servizi di sicurezza, subendo anche delle percosse. Dopo alcuni giorni di interrogatori egli avrebbe quindi compreso di essere accusato di aver trasportato illegalmente armi ed esplosivi. La detenzione, nel corso della quale l'interessato avrebbe dovuto sopportare anche numerosi maltrattamenti ed affronti, si sarebbe protratta sino al 12 giungo 2010, giorno del suo rilascio su cauzione. Dopo essersi sincerato circa il probabile esito sfavorevole della procedura che lo riguardava, egli si sarebbe quindi adoperato per organizzare la fuga (cfr. atti A20 e A25). B.b Dal canto suo, B._______ si è in sostanza limitata a confermare la versione del marito. Ella ha inoltre precisato che al momento dell'arresto di quest'ultimo, la sua casa sarebbe stata perquisita con veemenza dai servizi di sicurezza. L'interessata ha per il resto addotto non aver mai avuto problemi con le autorità né tantomeno con terze persone nel paese d'origine (cfr. atti A18 e A24). B.c Sempre secondo quanto da loro dichiarato, i richiedenti, dopo la scarcerazione di A._______, si sarebbero dapprima fatti rilasciare un passaporto ed in seguito avrebbero espletato le formalità necessarie per l'ottenimento di un visto turistico grazie all'aiuto di un conoscente che lavorava per lo Stato. Sarebbero quindi espatriati legalmente dall'aeroporto di Amman (cfr. atti A18, A20, A24 e A25). B.d Dopo il loro espatrio, A._______ avrebbe fatto l'oggetto di ricerche da parte delle autorità presso il precedente domicilio. Anche terze persone, che i richiedenti hanno ricondotto ai trafficanti di armi, si sarebbero interessati alla sua sorte chiedendo informazioni su di lui nel suo quartiere di residenza. In seguito, questi stessi individui avrebbero minacciato i suoi famigliari ed investito il fratello G._______ con un autoveicolo (cfr. atti A20 e A25). C. Il 4 agosto 2011 ed il 31 maggio 2015 il nucleo famigliare è stato completato dalla nascita di E._______ e F._______. D. Con decisione del 14 marzo 2016, notificata ai richiedenti al più presto il giorno seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. E. In data 12 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 aprile 2016) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e il loro riconoscimento quali rifugiati in Svizzera; in subordine la retrocessione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria; in via ancor più subordinata l'accertamento dell'inammissibilità e dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con conseguente ammissione provvisoria in Svizzera; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 agosto 2016, ha respinto la succitata domanda di assistenza giudiziaria, invitando i richiedenti a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. G. Con scritto del 26 (recte: 30) agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 aprile 2016), i ricorrenti hanno richiesto la riconsiderazione della succitata decisione incidentale, sulla scorta di un certificato medico riguardante lo stato di salute di A._______. Prima che il Tribunale si esprimesse al riguardo essi hanno tempestivamente versato la somma richiesta. H. La SEM, chiamata a fornire la propria risposta al gravame, ha ribadito la propria posizione con scritto del 26 settembre 2016, cogliendo quantomeno l'occasione per esprimersi a proposito delle problematiche mediche invocate dagli insorgenti. I. Il 17 ottobre 2016, gli insorgenti hanno trasmesso la propria replica ribadendo in particolare la gravità dei disturbi psicofisici patiti da A._______ nonché l'impossibilità per quest'ultimo ad accedere a un trattamento adeguato nel paese d'origine. J. Con osservazioni del 9 novembre 2016, l'autorità intimata ha fornito alcune ulteriori precisazioni a proposito delle possibilità di trattamento medico ad Amman, in relazione alle condizioni di salute dell'interessato. K. Il 30 novembre 2016, i ricorrenti hanno prospettato la produzione di un certificato medico aggiornato. L. Stante la mancata trasmissione del mezzo di prova preannunciato, il Tribunale, con ordinanza del 26 gennaio 2018, ha quindi sollecitato i ricorrenti al riguardo. M. Il 12 febbraio 2018, gli insorgenti hanno prodotto la documentazione medica richiesta. N. Con ulteriori osservazioni del 1° marzo 2018, la SEM ha in sostanza confermato quanto già esposto nelle precedenti prese di posizione. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l'art. 111a LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti.
E. 3 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato in parte inverosimili ed in parte irrilevanti i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo degli interessati.
E. 3.1 A mente dell'autorità di prima istanza sarebbe del tutto illogico che il ricorrente abbia potuto lasciare legalmente il paese nonostante gli sarebbe stato espressamente intimato un divieto dai servizi di sicurezza. Oltremodo, se ciò fosse effettivamente stato il caso, sarebbe lecito dubitare che l'insorgente abbia potuto assumersi il rischio di sollecitare il rilascio di un passaporto e di espatriare legalmente. Inoltre, il fatto che il richiedente sarebbe stato aiutato da un terzo non sminuirebbe l'inverosimiglianza delle sue allegazioni, stante il fatto che le autorità avrebbero comunque potuto risalire al mandante. Per queste ragioni, nulla permetterebbe di considerare che A._______ sia legato a qualche costrizione da parte delle autorità giordane; la sua liberazione dovrebbe essere considerata definitiva.
E. 3.2 Per il resto, quanto avrebbe subito l'interessato, ovvero l'arresto e la successiva carcerazione preventiva, durante la quale sarebbero stati utilizzati metodi di interrogatorio duri, si iscriverebbe nel legittimo iter volto a fare luce sui reati contestategli e non sarebbe riconducibile ad uno degli elementi elencati all'art. 3 LAsi.
E. 4 Nel proprio gravame, gli insorgenti avversano le valutazioni dell'autorità di prime cure.
E. 4.1 In primo luogo essi rilevano come la loro domanda d'asilo risalirebbe al lontano 2011. In ragione di ciò gli insorgenti sottolineano come non si aspettassero una decisione negativa dopo un lasso di tempo così lungo e ferma considerata la nascita in Svizzera di due delle loro figlie.
E. 4.2 Dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti avanzano l'ipotesi che l'autorità intimata non abbia preso in debita considerazione le spiegazioni fornite da A._______. Invero, le modalità dell'espatrio sarebbero state tutt'altro che ordinarie nonché subordinate all'intervento di alti funzionari per il tramite di un conoscente. Proprio per questa ragione, egli non sarebbe stato al corrente di tutti i dettagli della procedura volta all'ottenimento del visto. Su tali presupposti, gli insorgenti ritengono che la procedura di prima istanza sia stata viziata da un'importante lacuna istruttoria e pertanto meritevole di annullamento.
E. 4.3 Quanto al fatto che gli atti compiuti dalle autorità giordane rientrerebbero nell'ambito di una procedura legittima, i ricorrenti censurano il fatto che la SEM avrebbe sminuito la gravità dell'uso della tortura. Del resto, l'autorità di prime cure avrebbe ammesso precedentemente che il ricorrente sarebbe stato vittima di persecuzioni, posta l'esclusione del rischio che le stesse potessero reiterarsi. Ora, risulterebbe altamente probabile che in caso di rimpatrio A._______ rischierebbe nuovamente di essere sottoposto a torture e persecuzioni, rischio quest'ultimo, aggravato dall'espatrio e dalla lunga permanenza all'estero.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 6.1 Nel caso che ci occupa, occorre in limine constatare come le considerazioni dell'autorità di prima istanza a proposito del fatto che le modalità dell'espatrio dei ricorrenti mal si sposerebbero con i timori di subire atti pregiudizievoli siano in parte giustificate. A prescindere infatti da eventuali interventi di terzi, è difficile credere che gli interessati, a fronte di un espresso divieto da parte delle forze di sicurezza, si siano assunti il rischio di lasciare il paese legalmente dopo aver preso volontariamente contatto con le autorità per il rilascio dei passaporti. In tal senso, si può quindi ritenere che le loro allegazioni degli insorgenti siano sprovviste della necessaria logica interna atta a confermarne la plausibilità. Sia quel che sia, in casu la questione può, per i motivi che seguono, essere lasciata aperta.
E. 6.2 Invero, a prescindere da questioni di verosimiglianza, i motivi da loro addotti non risultano ad ogni modo atti a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Le vicissitudini di cui A._______ ha dichiarato essere stato oggetto, per quanto di indubbia gravità, non sono infatti state dettate da motivi di cui all'art. 3 LAsi e come tali risultano irrilevanti. È infatti indubbio che la procedura avviata a suo carico in patria, e con questa i presunti maltrattamenti, non è stata dettata da una volontà persecutoria riconducibile alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche del ricorrente, quanto più alla necessità di far luce su un delitto di diritto comune. In tal senso, il fatto che nel corso delle misure coercitive a lui imposte egli abbia subito atti pregiudizievoli non inficia una siffatta valutazione. Si tratta infatti di problematiche addebitabili al fatto che in Giordania le garanzie procedurali in ambito penale - seppur possano fare stato di alcuni recenti miglioramenti - non adempiono attualmente agli standard occidentali e possono sfociare in trattamenti poco ortodossi; trattamenti ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere suo malgrado confrontata in caso di contatto con le autorità di perseguimento penale. (cfr. Human Rights Watch (HRW), World Report 2018 - Jordan, 18.01.2018, https://www.hrw.org/worldreport/2018/country-chapters/jordan consultato il 28.03.2018). Si rammenti tuttavia come tali circostanze possono semmai essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, per il quale si rimanda a quanto verrà analizzato in seguito (cfr. infra consid. 10).
E. 6.3 Allo stesso modo, anche le presunte ricerche da parte della banda di trafficanti, così come l'asserita aggressione ai danni del fratello che i ricorrente hanno pure ricondotto a tali individui, non essendo a loro volta motivate da ragioni persecutorie ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, non permettono di giungere ad una diversa valutazione. Inoltre, trattandosi semmai di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli emananti da entità non statali circoscritte a livello locale, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che i ricorrenti non siano in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria, cosa non appurata nel caso di specie (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51).
E. 7 È dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha negato l'asilo agli insorgenti.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli interessati non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Resta ora da esaminare se l'esecuzione dell'allontanamento debba essere confermata. A tal proposito, la SEM, nella decisione impugnata così come nelle ulteriori prese di posizione presentate in sede ricorsuale non ha ravvisato alcun ostacolo. I ricorrenti ritengono invece che l'esecuzione del loro rinvio andrebbe considerato illecita e inesigibile in virtù delle loro circostanze personali, della particolare fragilità del nucleo famigliare nonché della drammatica situazione in Giordania. Infine, i ricorrenti hanno in più occasioni sollevato alcune problematiche mediche riguardanti A._______ adducendo anche documentazione medica a sostegno della loro tesi circa l'ostatività all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 10 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 11.3 Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5).
E. 11.4 I criteri applicabili per la determinazione dell'interesse superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità dipresa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista pscicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine; sradicamento che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5).
E. 12.1 Ora, nel caso che occupa i minori C._______ e D._______ risultano aver lasciato il loro paese d'origine all'età di due rispettivamente tre anni. I due bambini, che compiranno a breve dieci rispettivamente nove anni, hanno pertanto vissuto in Svizzera gli anni determinanti della loro infanzia e si apprestano ad intraprendere il fondamentale percorso preadolescenziale. C._______ frequenta attualmente il 4° anno di scuola elementare mentre D._______ si accinge a portare a termine la 3° classe. La loro frequenza scolastica è regolare. Si può inoltre partire dal presupposto che essi non abbiano alcun ricordo né contatto relativamente al paese d'origine. Interamente scolarizzati in Svizzera, i due minori possono essere considerati completemente integrati. La loro personalità si è infatti formata in tale paese e vi ha evoluto nel corso del tempo. In caso di allontanamento in Giordania, C._______ e D._______ vedrebbero interropersi la loro formazione scolastica primaria ad uno stadio delicato e si dovrebbero riadattare ad un sistema scolastico nel quale non hanno legami diretti né riferimenti ed a un paese le cui condizioni di vita gli sono sconosciute.
E. 12.2 A ciò si aggiunge il fatto che il padre, A._______, si trovi tuttora in una situazione psichica instabile come attestato dai certificati medici versati agli atti. Ora, pur non essendo tali circostanze ad esse sole atte a renderne inesigibile l'allontanamento, va quantomeno tenuto conto del fatto che lo stesso potrebbe causare indirette conseguenze nefaste all'ambiente famigliare. Invero, il fragile equilibrio che i ricorrenti hanno trovato in Svizzera rischierebbe di essere rimesso in discussione influendo negativamente anche sullo sviluppo dei minori e ciò a prescindere dalle reali possibilità di trattamento nel paese d'origine. I fanciulli rischierebbero di soffrire di una tale situazione che azzererebbe ogni sforzo fatto in Svizzera per costruirsi un futuro.
E. 12.3 E._______ e F._______ dal canto loro, sono nati in Svizzera senza mai aver risieduto nel paese d'origine. I due bambini sono pertanto del tutto estranei al contesto giordano. E._______ ha a sua volta intrapreso la sua formazione durante l'anno scolastico in corso e frequenta regolarmente la 1a classe delle elementari. Pur non essendo la loro situazione decisiva, considerata la tenera età e la conseguente assenza di un vero e proprio rischio di sradicamento, la loro permanenza in Svizzera è senz'altro conforme al loro interesse quali fanciulli e viste le già esposte considerazioni a proposito di C._______ e D._______ va ritenuta pure la soluzione più adeguata nei loro riguardi.
E. 12.4 In definitiva, si può a giusto titolo concludere che nel caso di specie sia presente un insieme eccezionale di fattori sfavorevoli relativamente all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, in particolare in quanto concerne la situazione di C._______ e D._______. Si necessita pertanto la pronuncia dell'ammissione provvisoria per l'insieme della famiglia conformemente alla giurisprudenza citata e stante l'assenza in specie delle condizioni per un'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
E. 13 Su tali presupposti, non si giustifica il vaglio approfondito dei rischi direttamente derivanti dai problemi psichici allegati da A._______. Allo stesso modo, ferma considerata l'alternatività delle condizioni di cui all'art. 83 LStr, il Tribunale può esimersi dall'analisi circa la presenza di ulteriori ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, siano essi da considerare in ambito di ammissibilità o di possibilità della stessa.
E. 14 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria.
E. 15 Visto l'esito della procedura che vede i ricorrenti soccombere sulle questioni della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, occorre porre delle spese processuali ridotte, di CHF 400.-, a loro carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale somma è prelevata sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 6 settembre 2016. I restanti CHF 200.- sono restituiti ai ricorrenti. Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 14 marzo 2016 sono annullati. Per il resto è il ricorso è respinto.
- L'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria.
- Le spese processuali, di CHF 400.-, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 6 settembre 2016. I restanti CHF 200.- sono restituiti ai ricorrenti.
- Non vengono assegnate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2239/2016 Sentenza del 6 giugno 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Andrea Berger-Fehr, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nata il (...), F._______, nata il (...), Giordania, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 marzo 2016 / N (...). Fatti: A. A._______ e B._______, cittadini giordani con ultimo domicilio ad Amman, hanno lasciato il loro paese d'origine il 29 settembre 2010 alla volta dell'Europa con le figlie minori C._______ e D._______ dopo aver ricevuto un visto Schengen rilasciato dalla rappresentanza elvetica in Giordania. Susseguentemente al loro arrivo in Europa, gli interessati hanno dapprima depositato una domanda d'asilo in Svezia, per poi venir trasferiti in Svizzera nell'ambito di una procedura Dublino. La loro domanda d'asilo è quindi stata registrata il 14 aprile 2011 dall'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di stato della migrazione, SEM) (cfr. atti A9 e A9). B. B.a A sostegno della sua domanda d'asilo, A._______, di professione autotrasportatore, ha dichiarato che nell'aprile del 2010, dopo aver trasportato della merce per il conto di due nuovi clienti, sarebbe stato arrestato dai servizi di sicurezza, subendo anche delle percosse. Dopo alcuni giorni di interrogatori egli avrebbe quindi compreso di essere accusato di aver trasportato illegalmente armi ed esplosivi. La detenzione, nel corso della quale l'interessato avrebbe dovuto sopportare anche numerosi maltrattamenti ed affronti, si sarebbe protratta sino al 12 giungo 2010, giorno del suo rilascio su cauzione. Dopo essersi sincerato circa il probabile esito sfavorevole della procedura che lo riguardava, egli si sarebbe quindi adoperato per organizzare la fuga (cfr. atti A20 e A25). B.b Dal canto suo, B._______ si è in sostanza limitata a confermare la versione del marito. Ella ha inoltre precisato che al momento dell'arresto di quest'ultimo, la sua casa sarebbe stata perquisita con veemenza dai servizi di sicurezza. L'interessata ha per il resto addotto non aver mai avuto problemi con le autorità né tantomeno con terze persone nel paese d'origine (cfr. atti A18 e A24). B.c Sempre secondo quanto da loro dichiarato, i richiedenti, dopo la scarcerazione di A._______, si sarebbero dapprima fatti rilasciare un passaporto ed in seguito avrebbero espletato le formalità necessarie per l'ottenimento di un visto turistico grazie all'aiuto di un conoscente che lavorava per lo Stato. Sarebbero quindi espatriati legalmente dall'aeroporto di Amman (cfr. atti A18, A20, A24 e A25). B.d Dopo il loro espatrio, A._______ avrebbe fatto l'oggetto di ricerche da parte delle autorità presso il precedente domicilio. Anche terze persone, che i richiedenti hanno ricondotto ai trafficanti di armi, si sarebbero interessati alla sua sorte chiedendo informazioni su di lui nel suo quartiere di residenza. In seguito, questi stessi individui avrebbero minacciato i suoi famigliari ed investito il fratello G._______ con un autoveicolo (cfr. atti A20 e A25). C. Il 4 agosto 2011 ed il 31 maggio 2015 il nucleo famigliare è stato completato dalla nascita di E._______ e F._______. D. Con decisione del 14 marzo 2016, notificata ai richiedenti al più presto il giorno seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. E. In data 12 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 aprile 2016) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e il loro riconoscimento quali rifugiati in Svizzera; in subordine la retrocessione degli atti all'autorità di prime cure per il completamento dell'istruttoria; in via ancor più subordinata l'accertamento dell'inammissibilità e dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con conseguente ammissione provvisoria in Svizzera; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale. F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 agosto 2016, ha respinto la succitata domanda di assistenza giudiziaria, invitando i richiedenti a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. G. Con scritto del 26 (recte: 30) agosto 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 aprile 2016), i ricorrenti hanno richiesto la riconsiderazione della succitata decisione incidentale, sulla scorta di un certificato medico riguardante lo stato di salute di A._______. Prima che il Tribunale si esprimesse al riguardo essi hanno tempestivamente versato la somma richiesta. H. La SEM, chiamata a fornire la propria risposta al gravame, ha ribadito la propria posizione con scritto del 26 settembre 2016, cogliendo quantomeno l'occasione per esprimersi a proposito delle problematiche mediche invocate dagli insorgenti. I. Il 17 ottobre 2016, gli insorgenti hanno trasmesso la propria replica ribadendo in particolare la gravità dei disturbi psicofisici patiti da A._______ nonché l'impossibilità per quest'ultimo ad accedere a un trattamento adeguato nel paese d'origine. J. Con osservazioni del 9 novembre 2016, l'autorità intimata ha fornito alcune ulteriori precisazioni a proposito delle possibilità di trattamento medico ad Amman, in relazione alle condizioni di salute dell'interessato. K. Il 30 novembre 2016, i ricorrenti hanno prospettato la produzione di un certificato medico aggiornato. L. Stante la mancata trasmissione del mezzo di prova preannunciato, il Tribunale, con ordinanza del 26 gennaio 2018, ha quindi sollecitato i ricorrenti al riguardo. M. Il 12 febbraio 2018, gli insorgenti hanno prodotto la documentazione medica richiesta. N. Con ulteriori osservazioni del 1° marzo 2018, la SEM ha in sostanza confermato quanto già esposto nelle precedenti prese di posizione. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Giusta l'art. 111a LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio di scritti. 3. Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato in parte inverosimili ed in parte irrilevanti i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo degli interessati. 3.1 A mente dell'autorità di prima istanza sarebbe del tutto illogico che il ricorrente abbia potuto lasciare legalmente il paese nonostante gli sarebbe stato espressamente intimato un divieto dai servizi di sicurezza. Oltremodo, se ciò fosse effettivamente stato il caso, sarebbe lecito dubitare che l'insorgente abbia potuto assumersi il rischio di sollecitare il rilascio di un passaporto e di espatriare legalmente. Inoltre, il fatto che il richiedente sarebbe stato aiutato da un terzo non sminuirebbe l'inverosimiglianza delle sue allegazioni, stante il fatto che le autorità avrebbero comunque potuto risalire al mandante. Per queste ragioni, nulla permetterebbe di considerare che A._______ sia legato a qualche costrizione da parte delle autorità giordane; la sua liberazione dovrebbe essere considerata definitiva. 3.2 Per il resto, quanto avrebbe subito l'interessato, ovvero l'arresto e la successiva carcerazione preventiva, durante la quale sarebbero stati utilizzati metodi di interrogatorio duri, si iscriverebbe nel legittimo iter volto a fare luce sui reati contestategli e non sarebbe riconducibile ad uno degli elementi elencati all'art. 3 LAsi.
4. Nel proprio gravame, gli insorgenti avversano le valutazioni dell'autorità di prime cure. 4.1 In primo luogo essi rilevano come la loro domanda d'asilo risalirebbe al lontano 2011. In ragione di ciò gli insorgenti sottolineano come non si aspettassero una decisione negativa dopo un lasso di tempo così lungo e ferma considerata la nascita in Svizzera di due delle loro figlie. 4.2 Dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti avanzano l'ipotesi che l'autorità intimata non abbia preso in debita considerazione le spiegazioni fornite da A._______. Invero, le modalità dell'espatrio sarebbero state tutt'altro che ordinarie nonché subordinate all'intervento di alti funzionari per il tramite di un conoscente. Proprio per questa ragione, egli non sarebbe stato al corrente di tutti i dettagli della procedura volta all'ottenimento del visto. Su tali presupposti, gli insorgenti ritengono che la procedura di prima istanza sia stata viziata da un'importante lacuna istruttoria e pertanto meritevole di annullamento. 4.3 Quanto al fatto che gli atti compiuti dalle autorità giordane rientrerebbero nell'ambito di una procedura legittima, i ricorrenti censurano il fatto che la SEM avrebbe sminuito la gravità dell'uso della tortura. Del resto, l'autorità di prime cure avrebbe ammesso precedentemente che il ricorrente sarebbe stato vittima di persecuzioni, posta l'esclusione del rischio che le stesse potessero reiterarsi. Ora, risulterebbe altamente probabile che in caso di rimpatrio A._______ rischierebbe nuovamente di essere sottoposto a torture e persecuzioni, rischio quest'ultimo, aggravato dall'espatrio e dalla lunga permanenza all'estero. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Nel caso che ci occupa, occorre in limine constatare come le considerazioni dell'autorità di prima istanza a proposito del fatto che le modalità dell'espatrio dei ricorrenti mal si sposerebbero con i timori di subire atti pregiudizievoli siano in parte giustificate. A prescindere infatti da eventuali interventi di terzi, è difficile credere che gli interessati, a fronte di un espresso divieto da parte delle forze di sicurezza, si siano assunti il rischio di lasciare il paese legalmente dopo aver preso volontariamente contatto con le autorità per il rilascio dei passaporti. In tal senso, si può quindi ritenere che le loro allegazioni degli insorgenti siano sprovviste della necessaria logica interna atta a confermarne la plausibilità. Sia quel che sia, in casu la questione può, per i motivi che seguono, essere lasciata aperta. 6.2 Invero, a prescindere da questioni di verosimiglianza, i motivi da loro addotti non risultano ad ogni modo atti a giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo. Le vicissitudini di cui A._______ ha dichiarato essere stato oggetto, per quanto di indubbia gravità, non sono infatti state dettate da motivi di cui all'art. 3 LAsi e come tali risultano irrilevanti. È infatti indubbio che la procedura avviata a suo carico in patria, e con questa i presunti maltrattamenti, non è stata dettata da una volontà persecutoria riconducibile alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche del ricorrente, quanto più alla necessità di far luce su un delitto di diritto comune. In tal senso, il fatto che nel corso delle misure coercitive a lui imposte egli abbia subito atti pregiudizievoli non inficia una siffatta valutazione. Si tratta infatti di problematiche addebitabili al fatto che in Giordania le garanzie procedurali in ambito penale - seppur possano fare stato di alcuni recenti miglioramenti - non adempiono attualmente agli standard occidentali e possono sfociare in trattamenti poco ortodossi; trattamenti ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere suo malgrado confrontata in caso di contatto con le autorità di perseguimento penale. (cfr. Human Rights Watch (HRW), World Report 2018 - Jordan, 18.01.2018, https://www.hrw.org/worldreport/2018/country-chapters/jordan consultato il 28.03.2018). Si rammenti tuttavia come tali circostanze possono semmai essere prese in considerazione nell'ambito dell'esame dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, per il quale si rimanda a quanto verrà analizzato in seguito (cfr. infra consid. 10). 6.3 Allo stesso modo, anche le presunte ricerche da parte della banda di trafficanti, così come l'asserita aggressione ai danni del fratello che i ricorrente hanno pure ricondotto a tali individui, non essendo a loro volta motivate da ragioni persecutorie ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, non permettono di giungere ad una diversa valutazione. Inoltre, trattandosi semmai di un rischio di esposizione ad atti pregiudizievoli emananti da entità non statali circoscritte a livello locale, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che i ricorrenti non siano in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria, cosa non appurata nel caso di specie (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51).
7. È dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha negato l'asilo agli insorgenti.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli interessati non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.
9. Resta ora da esaminare se l'esecuzione dell'allontanamento debba essere confermata. A tal proposito, la SEM, nella decisione impugnata così come nelle ulteriori prese di posizione presentate in sede ricorsuale non ha ravvisato alcun ostacolo. I ricorrenti ritengono invece che l'esecuzione del loro rinvio andrebbe considerato illecita e inesigibile in virtù delle loro circostanze personali, della particolare fragilità del nucleo famigliare nonché della drammatica situazione in Giordania. Infine, i ricorrenti hanno in più occasioni sollevato alcune problematiche mediche riguardanti A._______ adducendo anche documentazione medica a sostegno della loro tesi circa l'ostatività all'esecuzione dell'allontanamento. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 11.3 Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5). 11.4 I criteri applicabili per la determinazione dell'interesse superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità dipresa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista pscicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine; sradicamento che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, sentenza del Tribunale E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5). 12. 12.1 Ora, nel caso che occupa i minori C._______ e D._______ risultano aver lasciato il loro paese d'origine all'età di due rispettivamente tre anni. I due bambini, che compiranno a breve dieci rispettivamente nove anni, hanno pertanto vissuto in Svizzera gli anni determinanti della loro infanzia e si apprestano ad intraprendere il fondamentale percorso preadolescenziale. C._______ frequenta attualmente il 4° anno di scuola elementare mentre D._______ si accinge a portare a termine la 3° classe. La loro frequenza scolastica è regolare. Si può inoltre partire dal presupposto che essi non abbiano alcun ricordo né contatto relativamente al paese d'origine. Interamente scolarizzati in Svizzera, i due minori possono essere considerati completemente integrati. La loro personalità si è infatti formata in tale paese e vi ha evoluto nel corso del tempo. In caso di allontanamento in Giordania, C._______ e D._______ vedrebbero interropersi la loro formazione scolastica primaria ad uno stadio delicato e si dovrebbero riadattare ad un sistema scolastico nel quale non hanno legami diretti né riferimenti ed a un paese le cui condizioni di vita gli sono sconosciute. 12.2 A ciò si aggiunge il fatto che il padre, A._______, si trovi tuttora in una situazione psichica instabile come attestato dai certificati medici versati agli atti. Ora, pur non essendo tali circostanze ad esse sole atte a renderne inesigibile l'allontanamento, va quantomeno tenuto conto del fatto che lo stesso potrebbe causare indirette conseguenze nefaste all'ambiente famigliare. Invero, il fragile equilibrio che i ricorrenti hanno trovato in Svizzera rischierebbe di essere rimesso in discussione influendo negativamente anche sullo sviluppo dei minori e ciò a prescindere dalle reali possibilità di trattamento nel paese d'origine. I fanciulli rischierebbero di soffrire di una tale situazione che azzererebbe ogni sforzo fatto in Svizzera per costruirsi un futuro. 12.3 E._______ e F._______ dal canto loro, sono nati in Svizzera senza mai aver risieduto nel paese d'origine. I due bambini sono pertanto del tutto estranei al contesto giordano. E._______ ha a sua volta intrapreso la sua formazione durante l'anno scolastico in corso e frequenta regolarmente la 1a classe delle elementari. Pur non essendo la loro situazione decisiva, considerata la tenera età e la conseguente assenza di un vero e proprio rischio di sradicamento, la loro permanenza in Svizzera è senz'altro conforme al loro interesse quali fanciulli e viste le già esposte considerazioni a proposito di C._______ e D._______ va ritenuta pure la soluzione più adeguata nei loro riguardi. 12.4 In definitiva, si può a giusto titolo concludere che nel caso di specie sia presente un insieme eccezionale di fattori sfavorevoli relativamente all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, in particolare in quanto concerne la situazione di C._______ e D._______. Si necessita pertanto la pronuncia dell'ammissione provvisoria per l'insieme della famiglia conformemente alla giurisprudenza citata e stante l'assenza in specie delle condizioni per un'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
13. Su tali presupposti, non si giustifica il vaglio approfondito dei rischi direttamente derivanti dai problemi psichici allegati da A._______. Allo stesso modo, ferma considerata l'alternatività delle condizioni di cui all'art. 83 LStr, il Tribunale può esimersi dall'analisi circa la presenza di ulteriori ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, siano essi da considerare in ambito di ammissibilità o di possibilità della stessa.
14. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria.
15. Visto l'esito della procedura che vede i ricorrenti soccombere sulle questioni della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, occorre porre delle spese processuali ridotte, di CHF 400.-, a loro carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale somma è prelevata sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 6 settembre 2016. I restanti CHF 200.- sono restituiti ai ricorrenti. Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 14 marzo 2016 sono annullati. Per il resto è il ricorso è respinto.
2. L'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria.
3. Le spese processuali, di CHF 400.-, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 6 settembre 2016. I restanti CHF 200.- sono restituiti ai ricorrenti.
4. Non vengono assegnate indennità ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: