opencaselaw.ch

D-6725/2019

D-6725/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-20 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessata, e per suo tramite anche la figlia B._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2016 (cfr. atto A1/5). B. Durante l'audizione sulle generalità del (...) dicembre 2016 (cfr. atto A8/14), la richiedente asilo ha segnatamente riferito di essere di cittadinanza eritrea, in quanto il padre ne avrebbe posseduto una omonima, mentre la madre sarebbe di nazionalità (...), nonché di non avere alcuna formazione scolastica ed essere analfabeta. Ella sarebbe partita dall'Eritrea con la madre a seguito del decesso del padre quando era molto piccola, espatriando in C._______. Quivi avrebbe vissuto illegalmente con la madre sino all'età di (...) anni, dopodiché avrebbe iniziato a lavorare per una famiglia quale (...) dapprima a D._______ ed in seguito a E._______, trasferendosi presso di loro, fino all'età di (...) anni. A seguito delle continue vessazioni che avrebbe dovuto subire dalla sua datrice di lavoro, sarebbe fuggita dalla casa ove lavorava rifugiandosi dapprima a F._______ per due mesi, ove avrebbe lavorato, ed in seguito avrebbe proseguito per il G._______. Qui avrebbe pure vissuto senza alcun documento, ed avrebbe esercitato l'attività lavorativa di (...). In tale contesto lavorativo, ella avrebbe conosciuto quello che in seguito sarebbe divenuto suo marito, sposato consuetudinariamente nel (...) a H._______, e con il quale avrebbe in seguito vissuto, dando alla luce dapprima un figlio, che sarebbe deceduto poco dopo la nascita, nonché alla figlia B._______. Ella avrebbe abbandonato il marito, senza avvisarlo, nel mese di (...) del 2016 partendo insieme a degli amici verso la I._______, da dove nel (...) del 2016 sarebbe poi giunta in J._______ via mare. Alla richiedente, durante l'audizione, è stata pure offerta la possibilità di essere sentita in merito all'eventuale competenza per il trattamento della sua domanda d'asilo dall'J._______, rispettivamente dall'K._______, nonché riguardo al suo stato di salute. Circa quest'ultimo punto, ella ha riferito che sia lei che la figlia stavano bene. Nel corso dell'audizione succitata, e prima di dichiarare i suoi motivi d'asilo, che sono in seguito stati comunque esposti (cfr. atto A8/14, p.to 7.01 segg., pag. 9 seg.), ella ha riferito di voler ritirare la sua domanda d'asilo, in quanto desiderava raggiungere i parenti di suo marito in L._______ (cfr. atto A8/14, p.to 7.01, pag. 9 seg.). C. A fronte del ritiro della domanda d'asilo predetta, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), con decisione del 12 gennaio 2017, ha stralciato dai ruoli la stessa, in quanto divenuta priva d'oggetto (cfr. atto A12/3). D. A seguito della richiesta di ripresa in carico delle interessate nell'ambito della procedura Dublino da parte della L._______, il (...) luglio 2018 l'autorità inferiore ha ripreso la procedura in Svizzera delle richiedenti in applicazione dell'art. 35a della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) (cfr. atto A15/3). In tale contesto l'interessata è stata interrogata dalla (...), (...), in data (...), in particolare riguardo al suo iter d'asilo, alle sue intenzioni su suolo elvetico nonché circa i motivi per i quali non intenderebbe rientrare volontariamente in patria (cfr. atto A16/4). Ella ha segnatamente narrato durante lo stesso, di essere espatriata dall'Eritrea con la madre, in quanto quest'ultima avrebbe avuto delle problematiche con le autorità eritree, riparando in G._______. Ella né nel suo paese d'origine, né in G._______ avrebbe qualcuno che conosce, e tutti i membri della sua famiglia nucleare - compresa la madre - sarebbero deceduti. Il marito sarebbe in G._______, ma se vi ritorna, verrebbero messi entrambi in prigione, in quanto non deterrebbero alcun permesso per restare in tale Paese. Ella sarebbe dipoi intenzionata a presentare nuovamente una domanda d'asilo in Svizzera. Riguardo al suo stato valetudinario ed a quello della figlia, ha inoltre dichiarato che quest'ultima godrebbe di buona salute, mentre che lei invece soffrirebbe d'asma e di mal d'orecchie, ed a volte accuserebbe giramenti di testa. E. Il (...) giugno 2019 la richiedente è stata sentita nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, in particolare in merito alle sue relazioni famigliari, al suo viaggio d'espatrio e riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A31/17). Ella in tale contesto ha addotto, per quanto qui rilevante, di essere nata in Eritrea, a M._______, ma non avrebbe alcun documento d'identità che attesterebbe della sua nazionalità eritrea, non avendo intrapreso alcun passo per procurarseli. Allorché ella avrebbe avuto (...) anni, e dopo il decesso del padre, sarebbe espatriata con la madre in C._______. Poiché la madre avrebbe avuto difficoltà a sopperire ai loro bisogni, l'avrebbe affidata ad un'amica con la promessa di farla studiare. Tuttavia, la donna non avrebbe tenuto fede alla parola data, e durante i circa (...) anni successivi, l'interessata avrebbe vissuto presso la famiglia della medesima a E._______, occupandosi delle (...). Non avrebbe però avuto alcun contatto con i bambini o con il marito della donna, in quanto le sarebbe stato vietato da quest'ultima di recarsi nei locali quando loro vi sostavano. Poiché non avrebbe più sopportato tale vita, un giorno ella avrebbe deciso di darsi alla fuga, recandosi in G._______, ove sarebbe rimasta circa per (...) anni, lavorando quale (...) in una (...). In quest'ultima avrebbe incontrato il marito, che avrebbe sposato religiosamente di lì a (...). Ella avrebbe vissuto in G._______ senza uno statuto particolare, essendo in possesso di una carta che avrebbe fatto da lascia-passare, procuratale dal marito, il quale disporrebbe invece di uno statuto quale rifugiato. Dopo il decesso del figlio, avrebbe perso ogni interesse a restare in G._______, e per questo sarebbe partita anche da quest'ultimo Stato intraprendendo il viaggio verso l'Europa. L'interessata ha inoltre narrato che ella non conoscerebbe alcun familiare né dal lato materno né da quello paterno. A parte il marito, che avrebbe appreso sarebbe stato imprigionato in G._______, e la famiglia dello stesso, così come alcuni amici sempre in quest'ultimo Paese, non avrebbe altri conoscenti. Invero, anche con la madre avrebbe perso ogni contatto, dal momento che sarebbe andata a vivere presso la famiglia di E._______. Malgrado non avrebbe riscontrato alcuna problematica personale né con le autorità eritree come neppure con quelle (...), ella ha riferito d'un canto di temere di ritornare in Eritrea in quanto verrebbe incarcerata a causa della sua uscita dal Paese, nonché ivi non avrebbe alcun avvenire. D'altro canto per quanto attiene invece l'C._______, ella ha asserito che essendo di origine eritrea, come pure non disponendo di alcuna relazione in tale Paese, il suo ritorno nello stesso sarebbe impossibile. Interrogata anche in merito al suo stato di salute, ella ha allegato di soffrire spesso di cefalee e di asma, di essere seguita medicalmente, e di assumere dei medicinali per quest'ultima patologia. La figlia invece sarebbe in buone condizioni di salute. Per il resto, ella non ha consegnato alcun documento o mezzo di prova, a supporto della sua domanda d'asilo (cfr. atto A31/17, D4 seg., pag. 2). F. Sollecitata in tal senso dalla SEM, con scritto dell'11 novembre 2019 (cfr. atto A32/3), l'interessata ha presentato un rapporto medico datato (...) (cfr. atto A33/5). G. Con decisione del 26 novembre 2019, notificata il 28 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alle richiedenti, ha respinto le loro domande d'asilo, e contestualmente ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. H. Il 18 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), le interessate sono insorte con ricorso avverso la precitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Esse hanno postulato in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata che sia loro concessa l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una richiesta di esonero dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili. I. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2020, il Tribunale ha autorizzato le ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, altresì respingendo la loro domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali, e chiedendo parimenti il versamento di un anticipo di CHF 750.- a copertura di queste ultime, entro il 3 febbraio 2020. Le ricorrenti hanno dato seguito alla richiesta del Tribunale tempestivamente, il 30 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 e cpv. 7) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il Tribunale, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le dichiarazioni di A._______ come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Le stesse presenterebbero infatti svariate contraddizioni e sarebbero pure a tratti incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Segnatamente, ella avrebbe reso delle allegazioni incoerenti sia riguardo alle sue origini che a quelle del padre, circa i motivi che l'avrebbero indotta a lasciare l'Eritrea, come pure in merito agli eventi del suo trascorso in C._______, in particolare in relazione ai luoghi nei quali avrebbe vissuto, i termini temporali, e le vicende che l'avrebbero condotta alla partenza da tale Paese. Altresì, discrepanti risulterebbero i contatti che avrebbe avuto con la madre dal momento in cui si sarebbe trasferita dalla famiglia a E._______, nonché se la parente risulterebbe deceduta o meno. Anche per quanto riguarda il G._______ le sue dichiarazioni non sarebbero maggiormente congruenti, in quanto si sarebbe contraddetta sia circa il luogo dove avrebbe lavorato, come pure riguardo le tempistiche che l'avrebbero condotta a sposare il marito ed alla sua convivenza con lo stesso prima della partenza dal G._______ nell'(...) del 2016, come pure sulla sua conoscenza o meno dei genitori del coniuge. A dire dell'autorità inferiore non sarebbe poi spiegabile come lei non conoscesse né il nome dei bambini né quello della donna con i quali avrebbe coabitato diversi anni a E._______.

E. 4.2 Nel loro gravame, le ricorrenti contestano le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato. Innanzitutto, circa le contraddizioni rilevate dalla SEM, le stesse andrebbero lette alla luce del fatto che, come la richiedente avrebbe allegato nell'audizione federale, ella non sarebbe stata bene psicologicamente a causa della perdita di conoscenza della figlia che sarebbe caduta, oltreché per il fatto che lei non sarebbe stata interessata alla procedura d'asilo in Svizzera, avendo quale obiettivo quello di recarsi in L._______. Tuttavia, nelle sue asserzioni incoerenti, vi sarebbe tuttavia un punto fermo, ovvero che lei avrebbe abbandonato l'Eritrea in tenera età, ciò che l'autorità di prime cure non contesterebbe. In seguito, ella ritiene che se fosse rinviata in Eritrea, sarebbe astretta al servizio militare, che sarebbe di durata indeterminata nonché si rischierebbe di subire arresti arbitrari e maltrattamenti in tale contesto. Inoltre, non vi sarebbero delle informazioni certe e limpide riguardo all'entità della pena la quale verrebbe comminata alle persone espatriate dall'Eritrea illegalmente, anche non fossero renitenti o disertori. Tuttavia, le diverse fonti sarebbero concordi nel ritenere come la procedura sanzionatoria sarebbe poco trasparente ed arbitraria. Le autorità eritree continuerebbero dipoi a considerare quali oppositori politici coloro che sono usciti illegalmente dal loro Paese. Citando la giurisprudenza del Tribunale in merito all'espatrio illegale ed alle conseguenze inflitte fra l'altro tramite la cosiddetta "tassa sulla diaspora", la ricorrente conclude affermando che, sarebbe impossibile per lei un accordo con l'amministrazione eritrea in tal senso. Invero ella non disporrebbe di alcun reddito, né di famigliari che potrebbero aiutarla, per far fronte agli obblighi pecuniari che le verrebbero imposti dalle autorità eritree. Pertanto, sarebbe altamente probabile che lei possa essere soggetta a misure coercitive di stampo militare. Tale elemento dovrebbe essere ritenuto quale fattore aggiuntivo che, con l'uscita illegale, la qualificherebbe quale persona invisa alle autorità eritree, rischiando verosimilmente di subire in futuro delle persecuzioni e dei trattamenti inumani e degradanti.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6 Nella presente disamina, come rettamente ritenuto dall'autorità resistente nella decisione avversata, la richiedente si è contraddetta su svariati elementi dell'intero esposto delle sue vicende, non adempiendo pertanto le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi.

E. 6.1 Segnatamente ella riguardo alla sua provenienza ha dapprima sostenuto di non sapere dove fosse nata in Eritrea (cfr. atto A8/14, p.to 1.07, pag. 3), mentre che suo padre sarebbe stato originario di N._______ (cfr. atto A8/14, p.to 1.07, pag. 3), mentre che durante la sua seconda audizione ha notevolmente mutato tali asserzioni, riferendo che lei sarebbe nata a M._______, allorché il padre sarebbe invece originario di O._______, M._______ (cfr. atto A31/17, D19, pag. 3 e D49, pag. 6). Confrontata in merito a tali contraddizioni, ella non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile riguardo all'origine del padre, allegando unicamente di non rammentare quello che aveva detto (cfr. atto A31/17, D117, pag. 12). Per il resto, e come d'altronde pure sostenuto nel gravame, le incoerenze nel suo racconto sarebbero da imputare al fatto che ella non stesse bene psicologicamente a causa della caduta della figlia, nonché poiché non avrebbe avuto alcun interesse nella procedura d'asilo in Svizzera (cfr. atto A31/17, D115, pag. 12 e D120, pag. 13). L'affermazione che lei non stesse bene di salute, stride però con quanto dichiarato nel corso della prima audizione, ove non ha sollevato in alcun momento che lei o la figlia non godessero di buona salute, anzi sostenendo addirittura il contrario (cfr. atto A8/14, p.to 8.02, pag. 11). Per di più, il fatto che lei non fosse interessata alla procedura d'asilo, non spiega in alcun modo come su tali punti in questione - e su quelli esplicati dappresso - lei abbia fornito delle dichiarazioni totalmente discrepanti. Invero ella si è pure contraddetta riguardo ai motivi ed alle modalità con le quali avrebbe abbandonato l'Eritrea, asserendo in primo luogo di non avere mai avuto alcuna problematica con le autorità eritree, e narrando che i suoi problemi sarebbero unicamente riconducibili al suo vissuto presso la famiglia a E._______, in C._______ (cfr. atto A8/14, p.to 7.01 seg., pag. 10). In secondo luogo ha invece sostenuto di avere problematiche nel suo Paese d'origine e che la madre si sarebbe nascosta dalle autorità eritree e per questo si sarebbero rifugiate in G._______ (cfr. atto A16/4, pag. 4). Ha dipoi fornito una terza versione, allegando invece che lei personalmente non avrebbe riscontrato alcuna problematica con le autorità eritree, ma che sarebbe stata la madre ad averne avute, e per questo si sarebbero rifugiate in C._______ (cfr. atto A16/4, pag. 4 e atto A31/17, D58, pag. 7), o ancora che la madre avrebbe deciso di lasciare l'Eritrea a seguito della morte del padre (cfr. atto A8/14, p.to 1.07, pag. 3; atto A31/17, D19, pag. 3). Quindi riguardo anche a dove la richiedente sarebbe espatriata con la madre, le dichiarazioni dell'insorgente non risultano coerenti, avendo dapprima riferito essere andata in C._______ (cfr. atto A8/14, p.to 1.07, pag. 3), per poi invece successivamente neppure nominare tale Paese, affermando che si sarebbero rifugiate in G._______ (cfr. atto A16/4, pag. 4), ed in terza battuta ritornare alla sua prima versione (cfr. atto A31/17, D19, pag. 3).

E. 6.2 Non più congruenti risultano essere le affermazioni dell'interessata riguardo al suo vissuto in C._______, avendo invero narrato in un primo tempo di aver vissuto con la madre sino all'età di (...) anni, dopo di che avrebbe iniziato a lavorare quale (...) presso una famiglia che l'avrebbe condotta a E._______ e ivi sarebbe rimasta sino all'età di (...) anni prima di darsi alla fuga (cfr. atto A8/14, p.to 1.11, pag. 3, p.to 1.17.05, pag. 5), allorché invece in un secondo tempo ha modificato sostanzialmente tali affermazioni, riferendo di avere vissuto (...) anni presso la famiglia a E._______, dove eseguiva i lavori quale (...), non avendo per il resto alcun contatto in particolare con i bambini della casa, ed essendo espatriata per il G._______ quando aveva circa (...) anni (cfr. atto A31/17, D19 segg., pag. 3 segg.). Questionata anche in merito a tali incongruenze, ella non ha saputo fornire alcuna spiegazione concreta e plausibile (cfr. atto A31/19, D120 seg., pag. 13). A ciò si aggiunga che dapprima ella ha sostenuto non poter uscire dalla casa della famiglia presso la quale lavorava e di parlare telefonicamente con la madre durante tale suo soggiorno (cfr. atto A8/14, p.to 1.17.05, pag. 5 e p.to 3.03, pag. 7), mentre che in seguito ella ha modificato sostanzialmente tali suoi asserti, affermando di essersene andata dalla casa dove lavorava quale (...) tranquillamente riferendo alla sua datrice di lavoro che andava in chiesa (cfr. atto A31/17, D19, pag. 3) e che ella non avrebbe più avuto alcun contatto diretto con la madre dal momento in cui si sarebbe trasferita presso la famiglia a E._______ (cfr. atto A31/17, D55 seg., pag. 6 seg.). Confrontata anche circa tale aspetto, ella si è limitata ad asserire che vi sarebbe stato un malinteso durante il corso della prima audizione, e che lei invece avrebbe asserito non aver avuto alcun contatto telefonico con la madre (cfr. atto A31/17, D119, pag. 12), ciò che non risulta in alcun modo dal verbale d'audizione, che per il resto era stato ritradotto all'interessata e che aveva pure confermato le asserzioni rilasciate in tale contesto, sottoscrivendo lo stesso.

E. 6.3 Infine, anche le dichiarazioni della ricorrente riguardo al suo trascorso in G._______ non appaiono maggiormente convergenti, sia in riferimento allo statuto con il quale avrebbe vissuto in tale Paese, sia rispetto ai termini temporali con le quali si sarebbe sposata con il marito ed il luogo dove avrebbe lavorato, come pure in merito alla conoscenza o meno dei genitori del coniuge (cfr. atto A8/14, p.to 1.14, pag. 4; atto A31/17, D81, pag. 8). Riguardo al suo statuto, ella ha infatti dapprima narrato che non avrebbe detenuto alcun documento per vivere in G._______, non potendo per il resto il marito fare nulla in tal senso (cfr. atto A8/14, p.to 2.05, pag. 6), quando invece in un secondo momento ha invece sostenuto che sarebbe stata in possesso di una carta che utilizzava quale lascia-passare, procuratale dal marito (cfr. atto A31/17, D5 segg., pag. 2). Inoltre circa la sua conoscenza del marito, ha in primo luogo sostenuto di averlo incontrato nell'ambito della sua attività lavorativa quale (...), presso il quartiere "(...)" a H._______, e di essersi sposati più di (...) dopo, andando a convivere soltanto a seguito del matrimonio con il coniuge (cfr. atto A8/14, p.to 1.14, pag. 4). Allorché invece, nell'ambito dell'audizione federale, ha allegato che ella avrebbe esercitato l'attività lavorativa quale (...) in una (...), nel quartiere "(...)", a H._______, incontrando il futuro marito in tale contesto, con il quale avrebbe iniziato a convivere circa (...) dopo la loro conoscenza, nonché il matrimonio religioso si sarebbe tenuto dopo altri circa (...) (cfr. atto A31/17, D66 segg., pag. 7 seg.).

E. 6.4 Per le ulteriori contraddizioni, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare a quanto compiutamente già indicato nella sentenza avversata dalla SEM (cfr. p.to II, 1, pag. 4 seg. della decisione impugnata) essendo le considerazioni esposte nella predetta sufficientemente circostanziate e pertinenti.

E. 7.1 Da ultimo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è da considerarsi rilevante in materia d'asilo, solo in presenza di elementi supplementari che lascino presagire che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 precitata consid. 5.1).

E. 7.2 In casu, tenuto conto delle circostanze già sopra esposte (cfr. consid. 6), neppure le allegazioni ricorsuali della ricorrente, di temere di subire delle persecuzioni rilevanti in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, a causa del fatto che ella sarebbe astretta al servizio militare, non potendo in particolare provvedere al pagamento della tassa sulla diaspora che le verrebbe imposta come sanzione per essere uscita illegalmente dall'Eritrea, ove rischierebbe di essere sottoposta a dei maltrattamenti ed arresti arbitrari, non risultano maggiormente plausibili. Invero, dalle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente non appare che ella abbia riscontrato qualsivoglia problematica con le autorità eritree, né esercitato alcuna attività politica di sorta (cfr. atto A8/14, p.to 7.02, pag. 10 e atto A31/17, D107, pag. 11). Inoltre, non risulta agli atti che ella abbia avuto dei contatti con tali autorità in vista di un suo arruolamento, e per il resto, il solo rischio di dover effettuare il servizio nazionale non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi, dal momento che non rientra in uno dei motivi enumerati in maniera esaustiva nel disposto precitato (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 5.1; ed a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-7284/2018 del 3 luglio 2019 consid. 8, D-5950/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 8.2.4.1). La minaccia di coscrizione nel servizio nazionale sotto l'aspetto dell'art. 3 CEDU o l'art. 4 CEDU, riguarda invece la questione dell'ammissibilità, rispettivamente dell'esigibilità, dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale succitata consid. 5.1), e verrà pertanto trattata dappresso (cfr. infra consid. 12 - 13). Inoltre, secondo le sue stesse affermazioni, ella avrebbe abbandonato l'Eritrea quando era molto piccola, quindi si troverebbe all'estero già da più di tre anni. Pertanto ella adempirebbe le condizioni per ottenere lo statuto quale membro della diaspora, in caso di regolarizzazione della sua situazione presso le autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 consid. 4.11), posto che la coscrizione al servizio nazionale potrebbe fra l'altro non esserle imposta, essendo una donna sposata e madre di una bambina piccola (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 12.5). Si rileva dipoi come, riguardo all'argomentazione ricorsuale in merito alla cosiddetta "tassa sulla diaspora", un eventuale mancato pagamento del contributo menzionato è stato ritenuto irrilevante circa le questioni riguardanti lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, in quanto non configurante un malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-2311/2016 succitata consid. 6.3 e D-7898/2015 consid. 5.1). A fronte di tali elementi, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree - segnatamente vista l'inverosimiglianza e l'irrilevanza degli eventi citati a margine - l'asserito espatrio illegale non risulta pertinente, di per sé solo, ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessata (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 summenzionata consid. 5.1).

E. 8 In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato alle interessate e non ha concesso l'asilo alle stesse.

E. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 9.2 Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).

E. 9.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento delle ricorrenti.

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). In tale contesto si rileva come nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Quest'ultimo è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2), oppure riguardo al suo statuto (cfr. sentenza del Tribunale D-6083/2016 del 28 settembre 2018 consid. 9.8). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando il medesimo provvedimento è subordinato al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà, per logica conseguenza, legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12, D-2640/2017 del 15 luglio 2019 consid. 6.2-6.3, D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.

E. 11 Nella decisione avversata, l'autorità di prime cure ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate, sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Segnatamente, riguardo all'esigibilità della misura, non vi sarebbero degli ostacoli individuali che la renderebbero inesigibile. In modo particolare, a fronte delle numerose contraddizioni che sarebbero emerse anche riguardo al suo percorso di vita ed alla sua famiglia, non sussisterebbe alcun elemento sostanziale che permetterebbe di concludere che nel suo Paese d'origine, ovvero l'Eritrea, le ricorrenti non possano disporre di una rete sociale famigliare sulla quale poter contare in caso di un loro rientro nello stesso. Nel loro ricorso, anche tale conclusione viene contestata dalle ricorrenti. Esse sostengono infatti che verrebbero rinviate in un posto sconosciuto ed ove non avrebbero una rete famigliare, e che pertanto si troverebbero in una situazione di vulnerabilità se venissero rinviate in Eritrea.

E. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 12.2 Nella presente disamina, stante il fatto che le insorgenti non sono riuscite né a rendere verosimili le loro dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio delle ricorrenti verso l'Eritrea sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati - in particolare non avendo la ricorrente reso verosimile i contatti con le autorità eritree che avrebbero indotto il suo espatrio e quello della madre - non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che le insorgenti possano essere sottoposte ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. Tale conclusione si impone, data l'assenza di plausibilità per le ricorrenti di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte, in Eritrea, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 12.3 Per quanto attiene la questione circa l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nell'eventualità di un arruolamento nel servizio nazionale eritreo, la stessa è stata chiarita dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4 alla quale si può senz'altro rinviare. Segnatamente il Tribunale ha escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento nel caso di un rientro volontario in patria (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2). Pertanto, anche nell'evenienza in cui la ricorrente dovesse essere astretta al servizio nazionale eritreo - stante il fatto che come già sopra esposto (cfr. consid. 7.2), ella probabilmente verrebbe esonerata dallo stesso - la stessa non risulta ostativa all'esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un rientro volontario in Eritrea. Tale conclusione, tenuto conto anche di quanto già sopra evidenziato (cfr. consid. 7), vale anche mutatis mutandis per l'uscita illegale dell'insorgente.

E. 12.4 Ne consegue che, l'allontanamento delle ricorrenti verso l'Eritrea sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii).

E. 13.3 In Eritrea non si può concludere che viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie di presumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 17).

E. 13.4 Nella sua sentenza di riferimento D-2311/2016 succitata, il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, ritenendola attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta peraltro influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/ consid. 6.2.3). L'obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). Ad ogni modo, in considerazione della difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale questione la giurisprudenza pubblicata nella Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 12 consid. 10.5-10.8). Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore di bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; tra le tante anche sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.3).

E. 13.5 Nel caso di specie, v'è in primo luogo da osservare che l'insorgente ha fornito delle dichiarazioni contraddittorie ed in parte illogiche in merito a degli aspetti centrali della sua biografia, riguardo alla sua parentela e conoscenze, come pure circa i suoi motivi d'espatrio (cfr. supra consid. 6). Inoltre nelle dichiarazioni dell'insorgente, sono presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili, sia inerenti le modalità d'espatrio, come pure le vicende successive, che, quandanche queste ultime non risulterebbero strettamente relazionabili alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, mettono fortemente in discussione l'attendibilità dell'interessata (cfr. supra consid. 6). A ciò si aggiunga che, a supporto delle sue dichiarazioni, ella non ha presentato alcun mezzo di prova o documento di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'OAsi 1, malgrado ella sia stata più volte invitata in tal senso dall'autorità inferiore (cfr. atto A8/14, pag. 8; atto A31/17, D10 segg., pag. 3), non ha prodotto né ha compiuto alcun passo concreto per procurarseli, malgrado avesse avuto la possibilità in tal senso - paventato da ella stessa per quanto concerneva la figlia (cfr. atto A8/14, p.to 4.06, pag. 8) e del suo certificato di matrimonio (cfr. atto A31/17, D77 segg., pag. 8) - perlomeno una volta giunta in Svizzera. Si può quindi a giusto titolo, concludere in specie che la ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Così facendo, ella ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se l'insieme dei fattori favorevoli - nella fattispecie di una rete sociale appropriata - richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d'asilo di dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza dei medesimi, ed in presenza - come in casu - di un'istruzione completa dei fatti determinanti. Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie contraddizioni siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire come la ricorrente possa sopperire ai suoi bisogni primari e che possa disporre di una rete sociale anche in Eritrea. La ricorrente è stata infatti in grado (pur essendo inizialmente ancora minorenne) di sostentarsi lavorando in qualità di (...) o (...) ed in seguito quale (...) o (...) in una (...) lungo il suo viaggio d'espatrio. Inoltre, risulta quantomeno dubbio che ella abbia perso ogni contatto sia con la madre, che non abbia mai tentato di riallacciare i contatti con la parentela paterna che sarebbe, anche dalle allegazioni della ricorrente, tutt'ora residente in Eritrea (cfr. atto A31/17, D50 segg., pag. 6). Ella potrà inoltre, in caso di bisogno, essere supportata dal supposto marito - che potrà eventualmente raggiungerla in Eritrea, essendo egli stesso d'origine eritrea - e dalla famiglia di quest'ultimo, nonché da amici che ha riferito detenere (cfr. atto A31/17, D63, pag. 7; D99, pag. 10). Non vi è pertanto motivo di dubitare che ella, anche se donna sola con una figlia, possa essere in misura di sopperire ai suoi bisogni vitali e facendo eventualmente capo ai sostegni presenti all'estero. Di particolare rilievo appaiono segnatamente l'indipendenza precedente all'espatrio rispetto alla sua famiglia nucleare dimostrata dalla ricorrente, nonché in seguito pure dalla supposta unione coniugale con il marito, affrontando l'espatrio senza neppure avvisare lo stesso (cfr. atto A8/14, p.to 1.14, pag. 4) e la presenza plausibile di una rete sociale in Eritrea. Infine, le sarà pure possibile sollecitare dalla SEM, in caso di necessità un aiuto al ritorno secondo gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che le permetteranno, in particolare per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari e quelli della sua figlia minore.

E. 13.6 Non appaiono inoltre emergere, da un esame d'ufficio degli atti (cfr. atti A7/1 e A33/5), particolari problemi di salute delle ricorrenti, da necessitare una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). Segnatamente i medicamenti che starebbe assumendo A._______ per l'asma, patologia di cui sarebbe affetta, nonché il magnesio e la vitamina B2 (cfr. atto A31/17, D124 seg., pag. 13 e atto A33/5), potranno eventualmente essere acquistati, sollecitando dalla SEM eventualmente un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Per quanto poi attiene la figlia della ricorrente, ovvero B._______, non è ravvisabile dagli atti all'incarto alcun elemento sfavorevole dal quale si possa desumere che l'esecuzione del suo allontanamento implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Al riguardo, il Tribunale rileva infatti che ella è giovane e gode di buona salute (cfr. atto A8/14, p.to 8.02, pag. 11; atto A31/17, D123, pag. 13).

E. 13.7 Infine, agli atti non si ravvisano neppure degli indizi che conducano a ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento della bambina B._______ possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 CDF. Invero la stessa - che risulta pure essere di nazionalità eritrea, viste le origini allegate dalla madre di entrambi i suoi genitori - ha (...) anni e soggiorna in Svizzera da quasi due anni. Ella essendo così giovane, è ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e l'educazione dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzata dalla cultura d'origine di quest'ultima. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel suo Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 13.8 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento, risulta essere pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 14.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento in generale possibile (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3 e sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 consid. 19), tuttavia, la possibilità di un ritorno volontario impedisce di concludere ad un'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Per il resto spetta alla ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 14.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 15 Pertanto, pure in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata e la concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dalle ricorrenti in subordine nel gravame, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 16 Ne discende che, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 gennaio 2020.

E. 18 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 30 gennaio 2020.
  3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6725/2019 Sentenza del 20 maggio 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Gérard Scherrer, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con la figlia B._______, nata il (...), Eritrea, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 novembre 2019. Fatti: A. L'interessata, e per suo tramite anche la figlia B._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2016 (cfr. atto A1/5). B. Durante l'audizione sulle generalità del (...) dicembre 2016 (cfr. atto A8/14), la richiedente asilo ha segnatamente riferito di essere di cittadinanza eritrea, in quanto il padre ne avrebbe posseduto una omonima, mentre la madre sarebbe di nazionalità (...), nonché di non avere alcuna formazione scolastica ed essere analfabeta. Ella sarebbe partita dall'Eritrea con la madre a seguito del decesso del padre quando era molto piccola, espatriando in C._______. Quivi avrebbe vissuto illegalmente con la madre sino all'età di (...) anni, dopodiché avrebbe iniziato a lavorare per una famiglia quale (...) dapprima a D._______ ed in seguito a E._______, trasferendosi presso di loro, fino all'età di (...) anni. A seguito delle continue vessazioni che avrebbe dovuto subire dalla sua datrice di lavoro, sarebbe fuggita dalla casa ove lavorava rifugiandosi dapprima a F._______ per due mesi, ove avrebbe lavorato, ed in seguito avrebbe proseguito per il G._______. Qui avrebbe pure vissuto senza alcun documento, ed avrebbe esercitato l'attività lavorativa di (...). In tale contesto lavorativo, ella avrebbe conosciuto quello che in seguito sarebbe divenuto suo marito, sposato consuetudinariamente nel (...) a H._______, e con il quale avrebbe in seguito vissuto, dando alla luce dapprima un figlio, che sarebbe deceduto poco dopo la nascita, nonché alla figlia B._______. Ella avrebbe abbandonato il marito, senza avvisarlo, nel mese di (...) del 2016 partendo insieme a degli amici verso la I._______, da dove nel (...) del 2016 sarebbe poi giunta in J._______ via mare. Alla richiedente, durante l'audizione, è stata pure offerta la possibilità di essere sentita in merito all'eventuale competenza per il trattamento della sua domanda d'asilo dall'J._______, rispettivamente dall'K._______, nonché riguardo al suo stato di salute. Circa quest'ultimo punto, ella ha riferito che sia lei che la figlia stavano bene. Nel corso dell'audizione succitata, e prima di dichiarare i suoi motivi d'asilo, che sono in seguito stati comunque esposti (cfr. atto A8/14, p.to 7.01 segg., pag. 9 seg.), ella ha riferito di voler ritirare la sua domanda d'asilo, in quanto desiderava raggiungere i parenti di suo marito in L._______ (cfr. atto A8/14, p.to 7.01, pag. 9 seg.). C. A fronte del ritiro della domanda d'asilo predetta, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), con decisione del 12 gennaio 2017, ha stralciato dai ruoli la stessa, in quanto divenuta priva d'oggetto (cfr. atto A12/3). D. A seguito della richiesta di ripresa in carico delle interessate nell'ambito della procedura Dublino da parte della L._______, il (...) luglio 2018 l'autorità inferiore ha ripreso la procedura in Svizzera delle richiedenti in applicazione dell'art. 35a della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) (cfr. atto A15/3). In tale contesto l'interessata è stata interrogata dalla (...), (...), in data (...), in particolare riguardo al suo iter d'asilo, alle sue intenzioni su suolo elvetico nonché circa i motivi per i quali non intenderebbe rientrare volontariamente in patria (cfr. atto A16/4). Ella ha segnatamente narrato durante lo stesso, di essere espatriata dall'Eritrea con la madre, in quanto quest'ultima avrebbe avuto delle problematiche con le autorità eritree, riparando in G._______. Ella né nel suo paese d'origine, né in G._______ avrebbe qualcuno che conosce, e tutti i membri della sua famiglia nucleare - compresa la madre - sarebbero deceduti. Il marito sarebbe in G._______, ma se vi ritorna, verrebbero messi entrambi in prigione, in quanto non deterrebbero alcun permesso per restare in tale Paese. Ella sarebbe dipoi intenzionata a presentare nuovamente una domanda d'asilo in Svizzera. Riguardo al suo stato valetudinario ed a quello della figlia, ha inoltre dichiarato che quest'ultima godrebbe di buona salute, mentre che lei invece soffrirebbe d'asma e di mal d'orecchie, ed a volte accuserebbe giramenti di testa. E. Il (...) giugno 2019 la richiedente è stata sentita nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi, in particolare in merito alle sue relazioni famigliari, al suo viaggio d'espatrio e riguardo ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A31/17). Ella in tale contesto ha addotto, per quanto qui rilevante, di essere nata in Eritrea, a M._______, ma non avrebbe alcun documento d'identità che attesterebbe della sua nazionalità eritrea, non avendo intrapreso alcun passo per procurarseli. Allorché ella avrebbe avuto (...) anni, e dopo il decesso del padre, sarebbe espatriata con la madre in C._______. Poiché la madre avrebbe avuto difficoltà a sopperire ai loro bisogni, l'avrebbe affidata ad un'amica con la promessa di farla studiare. Tuttavia, la donna non avrebbe tenuto fede alla parola data, e durante i circa (...) anni successivi, l'interessata avrebbe vissuto presso la famiglia della medesima a E._______, occupandosi delle (...). Non avrebbe però avuto alcun contatto con i bambini o con il marito della donna, in quanto le sarebbe stato vietato da quest'ultima di recarsi nei locali quando loro vi sostavano. Poiché non avrebbe più sopportato tale vita, un giorno ella avrebbe deciso di darsi alla fuga, recandosi in G._______, ove sarebbe rimasta circa per (...) anni, lavorando quale (...) in una (...). In quest'ultima avrebbe incontrato il marito, che avrebbe sposato religiosamente di lì a (...). Ella avrebbe vissuto in G._______ senza uno statuto particolare, essendo in possesso di una carta che avrebbe fatto da lascia-passare, procuratale dal marito, il quale disporrebbe invece di uno statuto quale rifugiato. Dopo il decesso del figlio, avrebbe perso ogni interesse a restare in G._______, e per questo sarebbe partita anche da quest'ultimo Stato intraprendendo il viaggio verso l'Europa. L'interessata ha inoltre narrato che ella non conoscerebbe alcun familiare né dal lato materno né da quello paterno. A parte il marito, che avrebbe appreso sarebbe stato imprigionato in G._______, e la famiglia dello stesso, così come alcuni amici sempre in quest'ultimo Paese, non avrebbe altri conoscenti. Invero, anche con la madre avrebbe perso ogni contatto, dal momento che sarebbe andata a vivere presso la famiglia di E._______. Malgrado non avrebbe riscontrato alcuna problematica personale né con le autorità eritree come neppure con quelle (...), ella ha riferito d'un canto di temere di ritornare in Eritrea in quanto verrebbe incarcerata a causa della sua uscita dal Paese, nonché ivi non avrebbe alcun avvenire. D'altro canto per quanto attiene invece l'C._______, ella ha asserito che essendo di origine eritrea, come pure non disponendo di alcuna relazione in tale Paese, il suo ritorno nello stesso sarebbe impossibile. Interrogata anche in merito al suo stato di salute, ella ha allegato di soffrire spesso di cefalee e di asma, di essere seguita medicalmente, e di assumere dei medicinali per quest'ultima patologia. La figlia invece sarebbe in buone condizioni di salute. Per il resto, ella non ha consegnato alcun documento o mezzo di prova, a supporto della sua domanda d'asilo (cfr. atto A31/17, D4 seg., pag. 2). F. Sollecitata in tal senso dalla SEM, con scritto dell'11 novembre 2019 (cfr. atto A32/3), l'interessata ha presentato un rapporto medico datato (...) (cfr. atto A33/5). G. Con decisione del 26 novembre 2019, notificata il 28 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali: avviso di ricevimento), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alle richiedenti, ha respinto le loro domande d'asilo, e contestualmente ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. H. Il 18 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), le interessate sono insorte con ricorso avverso la precitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Esse hanno postulato in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed in via subordinata che sia loro concessa l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una richiesta di esonero dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili. I. Con decisione incidentale del 17 gennaio 2020, il Tribunale ha autorizzato le ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, altresì respingendo la loro domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presunte spese processuali, e chiedendo parimenti il versamento di un anticipo di CHF 750.- a copertura di queste ultime, entro il 3 febbraio 2020. Le ricorrenti hanno dato seguito alla richiesta del Tribunale tempestivamente, il 30 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali). J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 e cpv. 7) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il Tribunale, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le dichiarazioni di A._______ come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Le stesse presenterebbero infatti svariate contraddizioni e sarebbero pure a tratti incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Segnatamente, ella avrebbe reso delle allegazioni incoerenti sia riguardo alle sue origini che a quelle del padre, circa i motivi che l'avrebbero indotta a lasciare l'Eritrea, come pure in merito agli eventi del suo trascorso in C._______, in particolare in relazione ai luoghi nei quali avrebbe vissuto, i termini temporali, e le vicende che l'avrebbero condotta alla partenza da tale Paese. Altresì, discrepanti risulterebbero i contatti che avrebbe avuto con la madre dal momento in cui si sarebbe trasferita dalla famiglia a E._______, nonché se la parente risulterebbe deceduta o meno. Anche per quanto riguarda il G._______ le sue dichiarazioni non sarebbero maggiormente congruenti, in quanto si sarebbe contraddetta sia circa il luogo dove avrebbe lavorato, come pure riguardo le tempistiche che l'avrebbero condotta a sposare il marito ed alla sua convivenza con lo stesso prima della partenza dal G._______ nell'(...) del 2016, come pure sulla sua conoscenza o meno dei genitori del coniuge. A dire dell'autorità inferiore non sarebbe poi spiegabile come lei non conoscesse né il nome dei bambini né quello della donna con i quali avrebbe coabitato diversi anni a E._______. 4.2 Nel loro gravame, le ricorrenti contestano le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato. Innanzitutto, circa le contraddizioni rilevate dalla SEM, le stesse andrebbero lette alla luce del fatto che, come la richiedente avrebbe allegato nell'audizione federale, ella non sarebbe stata bene psicologicamente a causa della perdita di conoscenza della figlia che sarebbe caduta, oltreché per il fatto che lei non sarebbe stata interessata alla procedura d'asilo in Svizzera, avendo quale obiettivo quello di recarsi in L._______. Tuttavia, nelle sue asserzioni incoerenti, vi sarebbe tuttavia un punto fermo, ovvero che lei avrebbe abbandonato l'Eritrea in tenera età, ciò che l'autorità di prime cure non contesterebbe. In seguito, ella ritiene che se fosse rinviata in Eritrea, sarebbe astretta al servizio militare, che sarebbe di durata indeterminata nonché si rischierebbe di subire arresti arbitrari e maltrattamenti in tale contesto. Inoltre, non vi sarebbero delle informazioni certe e limpide riguardo all'entità della pena la quale verrebbe comminata alle persone espatriate dall'Eritrea illegalmente, anche non fossero renitenti o disertori. Tuttavia, le diverse fonti sarebbero concordi nel ritenere come la procedura sanzionatoria sarebbe poco trasparente ed arbitraria. Le autorità eritree continuerebbero dipoi a considerare quali oppositori politici coloro che sono usciti illegalmente dal loro Paese. Citando la giurisprudenza del Tribunale in merito all'espatrio illegale ed alle conseguenze inflitte fra l'altro tramite la cosiddetta "tassa sulla diaspora", la ricorrente conclude affermando che, sarebbe impossibile per lei un accordo con l'amministrazione eritrea in tal senso. Invero ella non disporrebbe di alcun reddito, né di famigliari che potrebbero aiutarla, per far fronte agli obblighi pecuniari che le verrebbero imposti dalle autorità eritree. Pertanto, sarebbe altamente probabile che lei possa essere soggetta a misure coercitive di stampo militare. Tale elemento dovrebbe essere ritenuto quale fattore aggiuntivo che, con l'uscita illegale, la qualificherebbe quale persona invisa alle autorità eritree, rischiando verosimilmente di subire in futuro delle persecuzioni e dei trattamenti inumani e degradanti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

6. Nella presente disamina, come rettamente ritenuto dall'autorità resistente nella decisione avversata, la richiedente si è contraddetta su svariati elementi dell'intero esposto delle sue vicende, non adempiendo pertanto le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. 6.1 Segnatamente ella riguardo alla sua provenienza ha dapprima sostenuto di non sapere dove fosse nata in Eritrea (cfr. atto A8/14, p.to 1.07, pag. 3), mentre che suo padre sarebbe stato originario di N._______ (cfr. atto A8/14, p.to 1.07, pag. 3), mentre che durante la sua seconda audizione ha notevolmente mutato tali asserzioni, riferendo che lei sarebbe nata a M._______, allorché il padre sarebbe invece originario di O._______, M._______ (cfr. atto A31/17, D19, pag. 3 e D49, pag. 6). Confrontata in merito a tali contraddizioni, ella non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile riguardo all'origine del padre, allegando unicamente di non rammentare quello che aveva detto (cfr. atto A31/17, D117, pag. 12). Per il resto, e come d'altronde pure sostenuto nel gravame, le incoerenze nel suo racconto sarebbero da imputare al fatto che ella non stesse bene psicologicamente a causa della caduta della figlia, nonché poiché non avrebbe avuto alcun interesse nella procedura d'asilo in Svizzera (cfr. atto A31/17, D115, pag. 12 e D120, pag. 13). L'affermazione che lei non stesse bene di salute, stride però con quanto dichiarato nel corso della prima audizione, ove non ha sollevato in alcun momento che lei o la figlia non godessero di buona salute, anzi sostenendo addirittura il contrario (cfr. atto A8/14, p.to 8.02, pag. 11). Per di più, il fatto che lei non fosse interessata alla procedura d'asilo, non spiega in alcun modo come su tali punti in questione - e su quelli esplicati dappresso - lei abbia fornito delle dichiarazioni totalmente discrepanti. Invero ella si è pure contraddetta riguardo ai motivi ed alle modalità con le quali avrebbe abbandonato l'Eritrea, asserendo in primo luogo di non avere mai avuto alcuna problematica con le autorità eritree, e narrando che i suoi problemi sarebbero unicamente riconducibili al suo vissuto presso la famiglia a E._______, in C._______ (cfr. atto A8/14, p.to 7.01 seg., pag. 10). In secondo luogo ha invece sostenuto di avere problematiche nel suo Paese d'origine e che la madre si sarebbe nascosta dalle autorità eritree e per questo si sarebbero rifugiate in G._______ (cfr. atto A16/4, pag. 4). Ha dipoi fornito una terza versione, allegando invece che lei personalmente non avrebbe riscontrato alcuna problematica con le autorità eritree, ma che sarebbe stata la madre ad averne avute, e per questo si sarebbero rifugiate in C._______ (cfr. atto A16/4, pag. 4 e atto A31/17, D58, pag. 7), o ancora che la madre avrebbe deciso di lasciare l'Eritrea a seguito della morte del padre (cfr. atto A8/14, p.to 1.07, pag. 3; atto A31/17, D19, pag. 3). Quindi riguardo anche a dove la richiedente sarebbe espatriata con la madre, le dichiarazioni dell'insorgente non risultano coerenti, avendo dapprima riferito essere andata in C._______ (cfr. atto A8/14, p.to 1.07, pag. 3), per poi invece successivamente neppure nominare tale Paese, affermando che si sarebbero rifugiate in G._______ (cfr. atto A16/4, pag. 4), ed in terza battuta ritornare alla sua prima versione (cfr. atto A31/17, D19, pag. 3). 6.2 Non più congruenti risultano essere le affermazioni dell'interessata riguardo al suo vissuto in C._______, avendo invero narrato in un primo tempo di aver vissuto con la madre sino all'età di (...) anni, dopo di che avrebbe iniziato a lavorare quale (...) presso una famiglia che l'avrebbe condotta a E._______ e ivi sarebbe rimasta sino all'età di (...) anni prima di darsi alla fuga (cfr. atto A8/14, p.to 1.11, pag. 3, p.to 1.17.05, pag. 5), allorché invece in un secondo tempo ha modificato sostanzialmente tali affermazioni, riferendo di avere vissuto (...) anni presso la famiglia a E._______, dove eseguiva i lavori quale (...), non avendo per il resto alcun contatto in particolare con i bambini della casa, ed essendo espatriata per il G._______ quando aveva circa (...) anni (cfr. atto A31/17, D19 segg., pag. 3 segg.). Questionata anche in merito a tali incongruenze, ella non ha saputo fornire alcuna spiegazione concreta e plausibile (cfr. atto A31/19, D120 seg., pag. 13). A ciò si aggiunga che dapprima ella ha sostenuto non poter uscire dalla casa della famiglia presso la quale lavorava e di parlare telefonicamente con la madre durante tale suo soggiorno (cfr. atto A8/14, p.to 1.17.05, pag. 5 e p.to 3.03, pag. 7), mentre che in seguito ella ha modificato sostanzialmente tali suoi asserti, affermando di essersene andata dalla casa dove lavorava quale (...) tranquillamente riferendo alla sua datrice di lavoro che andava in chiesa (cfr. atto A31/17, D19, pag. 3) e che ella non avrebbe più avuto alcun contatto diretto con la madre dal momento in cui si sarebbe trasferita presso la famiglia a E._______ (cfr. atto A31/17, D55 seg., pag. 6 seg.). Confrontata anche circa tale aspetto, ella si è limitata ad asserire che vi sarebbe stato un malinteso durante il corso della prima audizione, e che lei invece avrebbe asserito non aver avuto alcun contatto telefonico con la madre (cfr. atto A31/17, D119, pag. 12), ciò che non risulta in alcun modo dal verbale d'audizione, che per il resto era stato ritradotto all'interessata e che aveva pure confermato le asserzioni rilasciate in tale contesto, sottoscrivendo lo stesso. 6.3 Infine, anche le dichiarazioni della ricorrente riguardo al suo trascorso in G._______ non appaiono maggiormente convergenti, sia in riferimento allo statuto con il quale avrebbe vissuto in tale Paese, sia rispetto ai termini temporali con le quali si sarebbe sposata con il marito ed il luogo dove avrebbe lavorato, come pure in merito alla conoscenza o meno dei genitori del coniuge (cfr. atto A8/14, p.to 1.14, pag. 4; atto A31/17, D81, pag. 8). Riguardo al suo statuto, ella ha infatti dapprima narrato che non avrebbe detenuto alcun documento per vivere in G._______, non potendo per il resto il marito fare nulla in tal senso (cfr. atto A8/14, p.to 2.05, pag. 6), quando invece in un secondo momento ha invece sostenuto che sarebbe stata in possesso di una carta che utilizzava quale lascia-passare, procuratale dal marito (cfr. atto A31/17, D5 segg., pag. 2). Inoltre circa la sua conoscenza del marito, ha in primo luogo sostenuto di averlo incontrato nell'ambito della sua attività lavorativa quale (...), presso il quartiere "(...)" a H._______, e di essersi sposati più di (...) dopo, andando a convivere soltanto a seguito del matrimonio con il coniuge (cfr. atto A8/14, p.to 1.14, pag. 4). Allorché invece, nell'ambito dell'audizione federale, ha allegato che ella avrebbe esercitato l'attività lavorativa quale (...) in una (...), nel quartiere "(...)", a H._______, incontrando il futuro marito in tale contesto, con il quale avrebbe iniziato a convivere circa (...) dopo la loro conoscenza, nonché il matrimonio religioso si sarebbe tenuto dopo altri circa (...) (cfr. atto A31/17, D66 segg., pag. 7 seg.). 6.4 Per le ulteriori contraddizioni, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare a quanto compiutamente già indicato nella sentenza avversata dalla SEM (cfr. p.to II, 1, pag. 4 seg. della decisione impugnata) essendo le considerazioni esposte nella predetta sufficientemente circostanziate e pertinenti. 7. 7.1 Da ultimo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è da considerarsi rilevante in materia d'asilo, solo in presenza di elementi supplementari che lascino presagire che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 precitata consid. 5.1). 7.2 In casu, tenuto conto delle circostanze già sopra esposte (cfr. consid. 6), neppure le allegazioni ricorsuali della ricorrente, di temere di subire delle persecuzioni rilevanti in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, a causa del fatto che ella sarebbe astretta al servizio militare, non potendo in particolare provvedere al pagamento della tassa sulla diaspora che le verrebbe imposta come sanzione per essere uscita illegalmente dall'Eritrea, ove rischierebbe di essere sottoposta a dei maltrattamenti ed arresti arbitrari, non risultano maggiormente plausibili. Invero, dalle dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente non appare che ella abbia riscontrato qualsivoglia problematica con le autorità eritree, né esercitato alcuna attività politica di sorta (cfr. atto A8/14, p.to 7.02, pag. 10 e atto A31/17, D107, pag. 11). Inoltre, non risulta agli atti che ella abbia avuto dei contatti con tali autorità in vista di un suo arruolamento, e per il resto, il solo rischio di dover effettuare il servizio nazionale non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi, dal momento che non rientra in uno dei motivi enumerati in maniera esaustiva nel disposto precitato (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 5.1; ed a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-7284/2018 del 3 luglio 2019 consid. 8, D-5950/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 8.2.4.1). La minaccia di coscrizione nel servizio nazionale sotto l'aspetto dell'art. 3 CEDU o l'art. 4 CEDU, riguarda invece la questione dell'ammissibilità, rispettivamente dell'esigibilità, dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale succitata consid. 5.1), e verrà pertanto trattata dappresso (cfr. infra consid. 12 - 13). Inoltre, secondo le sue stesse affermazioni, ella avrebbe abbandonato l'Eritrea quando era molto piccola, quindi si troverebbe all'estero già da più di tre anni. Pertanto ella adempirebbe le condizioni per ottenere lo statuto quale membro della diaspora, in caso di regolarizzazione della sua situazione presso le autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 consid. 4.11), posto che la coscrizione al servizio nazionale potrebbe fra l'altro non esserle imposta, essendo una donna sposata e madre di una bambina piccola (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 12.5). Si rileva dipoi come, riguardo all'argomentazione ricorsuale in merito alla cosiddetta "tassa sulla diaspora", un eventuale mancato pagamento del contributo menzionato è stato ritenuto irrilevante circa le questioni riguardanti lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, in quanto non configurante un malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-2311/2016 succitata consid. 6.3 e D-7898/2015 consid. 5.1). A fronte di tali elementi, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree - segnatamente vista l'inverosimiglianza e l'irrilevanza degli eventi citati a margine - l'asserito espatrio illegale non risulta pertinente, di per sé solo, ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessata (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 summenzionata consid. 5.1).

8. In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'autorità resistente ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato alle interessate e non ha concesso l'asilo alle stesse. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento delle ricorrenti. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). In tale contesto si rileva come nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Quest'ultimo è però limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA n. 1). Trattasi di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l'interessato, con il suo comportamento, impedisce all'autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere evitata (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo reale paese d'origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2), oppure riguardo al suo statuto (cfr. sentenza del Tribunale D-6083/2016 del 28 settembre 2018 consid. 9.8). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d'asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all'esecuzione dell'allontanamento quando il medesimo provvedimento è subordinato al soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da non permettere all'autorità d'asilo di determinare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l'autorità d'asilo giunga a conclusione che l'interessato abbia agito di sorta onde occultare l'esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa sarà, per logica conseguenza, legittimata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12, D-2640/2017 del 15 luglio 2019 consid. 6.2-6.3, D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere una violazione dell'obbligo di collaborare si presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.

11. Nella decisione avversata, l'autorità di prime cure ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate, sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Segnatamente, riguardo all'esigibilità della misura, non vi sarebbero degli ostacoli individuali che la renderebbero inesigibile. In modo particolare, a fronte delle numerose contraddizioni che sarebbero emerse anche riguardo al suo percorso di vita ed alla sua famiglia, non sussisterebbe alcun elemento sostanziale che permetterebbe di concludere che nel suo Paese d'origine, ovvero l'Eritrea, le ricorrenti non possano disporre di una rete sociale famigliare sulla quale poter contare in caso di un loro rientro nello stesso. Nel loro ricorso, anche tale conclusione viene contestata dalle ricorrenti. Esse sostengono infatti che verrebbero rinviate in un posto sconosciuto ed ove non avrebbero una rete famigliare, e che pertanto si troverebbero in una situazione di vulnerabilità se venissero rinviate in Eritrea. 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 12.2 Nella presente disamina, stante il fatto che le insorgenti non sono riuscite né a rendere verosimili le loro dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio delle ricorrenti verso l'Eritrea sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per i motivi già sopra enucleati - in particolare non avendo la ricorrente reso verosimile i contatti con le autorità eritree che avrebbero indotto il suo espatrio e quello della madre - non sono ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che le insorgenti possano essere sottoposte ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. Tale conclusione si impone, data l'assenza di plausibilità per le ricorrenti di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte, in Eritrea, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 12.3 Per quanto attiene la questione circa l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nell'eventualità di un arruolamento nel servizio nazionale eritreo, la stessa è stata chiarita dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4 alla quale si può senz'altro rinviare. Segnatamente il Tribunale ha escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento nel caso di un rientro volontario in patria (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2). Pertanto, anche nell'evenienza in cui la ricorrente dovesse essere astretta al servizio nazionale eritreo - stante il fatto che come già sopra esposto (cfr. consid. 7.2), ella probabilmente verrebbe esonerata dallo stesso - la stessa non risulta ostativa all'esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un rientro volontario in Eritrea. Tale conclusione, tenuto conto anche di quanto già sopra evidenziato (cfr. consid. 7), vale anche mutatis mutandis per l'uscita illegale dell'insorgente. 12.4 Ne consegue che, l'allontanamento delle ricorrenti verso l'Eritrea sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii). 13.3 In Eritrea non si può concludere che viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie di presumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 17). 13.4 Nella sua sentenza di riferimento D-2311/2016 succitata, il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, ritenendola attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta peraltro influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/ consid. 6.2.3). L'obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). Ad ogni modo, in considerazione della difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale questione la giurisprudenza pubblicata nella Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 12 consid. 10.5-10.8). Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore di bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; tra le tante anche sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.3). 13.5 Nel caso di specie, v'è in primo luogo da osservare che l'insorgente ha fornito delle dichiarazioni contraddittorie ed in parte illogiche in merito a degli aspetti centrali della sua biografia, riguardo alla sua parentela e conoscenze, come pure circa i suoi motivi d'espatrio (cfr. supra consid. 6). Inoltre nelle dichiarazioni dell'insorgente, sono presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili, sia inerenti le modalità d'espatrio, come pure le vicende successive, che, quandanche queste ultime non risulterebbero strettamente relazionabili alla questione dell'esigibilità dell'allontanamento, mettono fortemente in discussione l'attendibilità dell'interessata (cfr. supra consid. 6). A ciò si aggiunga che, a supporto delle sue dichiarazioni, ella non ha presentato alcun mezzo di prova o documento di viaggio e d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'OAsi 1, malgrado ella sia stata più volte invitata in tal senso dall'autorità inferiore (cfr. atto A8/14, pag. 8; atto A31/17, D10 segg., pag. 3), non ha prodotto né ha compiuto alcun passo concreto per procurarseli, malgrado avesse avuto la possibilità in tal senso - paventato da ella stessa per quanto concerneva la figlia (cfr. atto A8/14, p.to 4.06, pag. 8) e del suo certificato di matrimonio (cfr. atto A31/17, D77 segg., pag. 8) - perlomeno una volta giunta in Svizzera. Si può quindi a giusto titolo, concludere in specie che la ricorrente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Così facendo, ella ha posto l'autorità di prime cure nell'impossibilità di determinare se l'insieme dei fattori favorevoli - nella fattispecie di una rete sociale appropriata - richiesti dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non può infatti essere compito delle autorità d'asilo di dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico in merito all'esistenza dei medesimi, ed in presenza - come in casu - di un'istruzione completa dei fatti determinanti. Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie contraddizioni siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire come la ricorrente possa sopperire ai suoi bisogni primari e che possa disporre di una rete sociale anche in Eritrea. La ricorrente è stata infatti in grado (pur essendo inizialmente ancora minorenne) di sostentarsi lavorando in qualità di (...) o (...) ed in seguito quale (...) o (...) in una (...) lungo il suo viaggio d'espatrio. Inoltre, risulta quantomeno dubbio che ella abbia perso ogni contatto sia con la madre, che non abbia mai tentato di riallacciare i contatti con la parentela paterna che sarebbe, anche dalle allegazioni della ricorrente, tutt'ora residente in Eritrea (cfr. atto A31/17, D50 segg., pag. 6). Ella potrà inoltre, in caso di bisogno, essere supportata dal supposto marito - che potrà eventualmente raggiungerla in Eritrea, essendo egli stesso d'origine eritrea - e dalla famiglia di quest'ultimo, nonché da amici che ha riferito detenere (cfr. atto A31/17, D63, pag. 7; D99, pag. 10). Non vi è pertanto motivo di dubitare che ella, anche se donna sola con una figlia, possa essere in misura di sopperire ai suoi bisogni vitali e facendo eventualmente capo ai sostegni presenti all'estero. Di particolare rilievo appaiono segnatamente l'indipendenza precedente all'espatrio rispetto alla sua famiglia nucleare dimostrata dalla ricorrente, nonché in seguito pure dalla supposta unione coniugale con il marito, affrontando l'espatrio senza neppure avvisare lo stesso (cfr. atto A8/14, p.to 1.14, pag. 4) e la presenza plausibile di una rete sociale in Eritrea. Infine, le sarà pure possibile sollecitare dalla SEM, in caso di necessità un aiuto al ritorno secondo gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che le permetteranno, in particolare per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari e quelli della sua figlia minore. 13.6 Non appaiono inoltre emergere, da un esame d'ufficio degli atti (cfr. atti A7/1 e A33/5), particolari problemi di salute delle ricorrenti, da necessitare una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). Segnatamente i medicamenti che starebbe assumendo A._______ per l'asma, patologia di cui sarebbe affetta, nonché il magnesio e la vitamina B2 (cfr. atto A31/17, D124 seg., pag. 13 e atto A33/5), potranno eventualmente essere acquistati, sollecitando dalla SEM eventualmente un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Per quanto poi attiene la figlia della ricorrente, ovvero B._______, non è ravvisabile dagli atti all'incarto alcun elemento sfavorevole dal quale si possa desumere che l'esecuzione del suo allontanamento implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Al riguardo, il Tribunale rileva infatti che ella è giovane e gode di buona salute (cfr. atto A8/14, p.to 8.02, pag. 11; atto A31/17, D123, pag. 13). 13.7 Infine, agli atti non si ravvisano neppure degli indizi che conducano a ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento della bambina B._______ possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 CDF. Invero la stessa - che risulta pure essere di nazionalità eritrea, viste le origini allegate dalla madre di entrambi i suoi genitori - ha (...) anni e soggiorna in Svizzera da quasi due anni. Ella essendo così giovane, è ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo e l'educazione dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzata dalla cultura d'origine di quest'ultima. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel suo Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). 13.8 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento, risulta essere pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 in relazione con l'art. 44 LAsi). 14. 14.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento in generale possibile (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3 e sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 consid. 19), tuttavia, la possibilità di un ritorno volontario impedisce di concludere ad un'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. Inoltre, a causa della pandemia di Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Per il resto spetta alla ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 14.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

15. Pertanto, pure in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata e la concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dalle ricorrenti in subordine nel gravame, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

16. Ne discende che, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 gennaio 2020.

18. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 30 gennaio 2020.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: