Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, asserita cittadina eritrea, di etnia tigrina, nata nel (...), con ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2017 (cfr. atto A1/2; verbale dell'audizione sulle generalità del 21 settembre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.06 segg., pag. 2 segg.), dopo essere giunta su suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocamento (cfr. risultanze processuali; verbale 1, p.to 2.05 seg., pag. 4 e p.to 5.03 segg., pag. 6 seg.). B. Nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessata ha narrato di essere stata bocciata agli esami dell'(...) anno scolastico per accedere alla (...) classe. Non desiderando più recarsi a scuola nonché per aiutare nei lavori nei campi la madre, avrebbe interrotto la formazione scolastica nel mese (...) del 2015 (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 segg.). Nel mese di novembre 2015, il E._______ del suo villaggio l'avrebbe convocata, riferendole che se non avesse continuato gli studi l'avrebbe inviata ad adempiere il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8). Il giorno stesso o il giorno dopo tale discussione con il E._______, la richiedente avrebbe deciso di recarsi ad F._______ da uno zio paterno. Pochi giorni dopo ella avrebbe incrociato nella stessa località alcuni studenti che lei conosceva, uno dei quali le avrebbe riferito di avere incontrato sua madre. Quest'ultima gli avrebbe riportato di avere ricevuto dal E._______ una lettera indirizzata personalmente alla richiedente, la quale avrebbe supposto si trattasse di una convocazione per adempiere il servizio militare. Ella sarebbe in seguito rientrata ad B._______, non incontrando però la madre, ed avrebbe deciso seduta stante di espatriare con due amiche (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 e p.to 7.01 segg., pag. 7 segg.). C. Durante l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale d'audizione secondo l'art. 29 cpv. 1 LAsi del 28 agosto 2018; di seguito: verbale 2), l'interessata ha dichiarato di avere interrotto gli studi poiché sarebbe stata bocciata all'esame (...) e non avrebbe più ripetuto la medesima classe, anche per il fatto che non l'avrebbero più accettata a scuola per le assenze accumulate durante l'anno per motivi di salute (cfr. verbale 2, D43 segg., pag. 5 seg.). A causa dell'interruzione della scuola, nel mese di novembre 2015, dal E._______ le avrebbero recapitato una lettera, che sarebbe stata consegnata a sua madre. La richiedente, in quel momento in casa, temendo si trattasse di una convocazione per adempiere il militare, non avrebbe né accettato né letto quanto consegnato alla madre, decidendo di partire il medesimo giorno per F._______, dove si sarebbe nascosta presso il figlio di uno zio paterno. Mentre si trovava ad F._______, avrebbe appreso da una persona che i militari si sarebbero presentati al suo domicilio e, non trovandola, avrebbero arrestato la madre. Perché rilasciassero la madre e poiché non voleva recarsi al servizio militare, avrebbe quindi deciso di espatriare, partendo da F._______, accompagnata da due ragazzi che avrebbe conosciuto nel suo breve soggiorno in tale città (cfr. verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.). Dopo il suo espatrio, avrebbe effettivamente appreso che la madre era stata rilasciata. Oltre al timore di essere coscritta al servizio militare, ella ha allegato di temere, in caso di un suo ritorno in Eritrea, di essere interrogata in merito al motivo della sua mancata presentazione al servizio militare nonché perché sarebbe espatriata illegalmente (cfr. verbale 2, D115, pag. 12). A supporto della sua domanda d'asilo, la richiedente ha presentato una copia del suo certificato di battesimo del (...) (cfr. atto A15). D. Con decisione del 17 settembre 2018, notificata il 20 settembre 2018 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera ed ordinato l'esecuzione dello stesso, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 18 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 19 ottobre 2018) l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Nel gravame la ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; ed in via subordinata ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e l'ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera. Contestualmente, l'insorgente ha presentato una richiesta di esonero dal versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 PA. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
E. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le allegazioni circa i motivi d'asilo presentate dalla richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi. Secondo l'autorità inferiore, in primo luogo la ricorrente avrebbe addotto delle versioni contrastanti, a tratti confuse e prive di dettagli convincenti, nel corso delle audizioni federali, sia in merito al presunto abbandono della scuola, sia in relazione alla lettera che sarebbe pervenuta al suo domicilio ed alle conseguenze in cui sarebbe incorsa la madre, che relativo al suo luogo d'espatrio. A mente della SEM, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessata, condurrebbero a ritenere che ella non avrebbe effettivamente abbandonato la scuola per i motivi evocati. Inoltre, i contatti da lei intrattenuti con il E._______ e gli accadimenti in relazione con la presunta ricezione della lettera, sarebbero inverosimili. In secondo luogo, l'autorità di prime cure ha ritenuto che, posta l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni, il suo timore nei confronti dei militari così come di dover adempiere il servizio militare non sarebbe fondato su alcun elemento concreto, risulterebbe irrilevante ai fini dell'asilo. Anche l'espatrio illegale dell'interessata dal suo Paese d'origine, in assenza di ulteriori fattori che la renderebbero invisa alle autorità eritree, non giustificherebbe un timore fondato di dover subire, in caso di un suo rientro in Eritrea, delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. La sola evenienza di essere uscita illegalmente, non risulterebbe pertanto rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 6.2 L'insorgente ritiene dapprima nel suo gravame che l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto nella decisione impugnata che l'interessata, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, avrebbe già chiarito le incoerenze rilevate, nonché che diverse imprecisioni sollevate, sarebbero comunque marginali. Inoltre, dal suo vissuto famigliare - il (...), uno (...) e la (...) coscritti al servizio militare, quest'ultima pure incarcerata per aver tentato l'espatrio, ed uno (...) "martire" - sarebbe a conoscenza delle conseguenze in patria del suo espatrio e delle comunicazioni rilasciate dal E._______. A differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per la ricorrente esisterebbe un serio rischio di essere sottoposta a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di un suo rientro in Eritrea, in quanto oltre alla sua uscita illegale ella non sarebbe in grado di far fronte agli obblighi pecuniari che le verrebbero imposti dalle autorità eritree quale sanzione per non dover essere astretta al servizio militare. Tale servizio nazionale, dipoi, violerebbe il divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU, il divieto alla schiavitù ed ai lavori forzati secondo l'art. 4 CEDU nonché l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Ella conclude che al suo ritorno in Eritrea, andrebbe con grande probabilità incontro ad un arresto, alla detenzione in condizioni inumane, nonché a dover adempiere il servizio nazionale, ciò che sarebbe proscritto dalle disposizioni succitate e dalla giurisprudenza internazionale in materia.
E. 7.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
E. 7.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 8.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati).
E. 8.2 A differenza di quanto sostenuto dalla richiedente nel gravame, agli occhi del Tribunale la SEM ha ritenuto rettamente nel provvedimento impugnato, che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d'asilo, non adempiano le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza giusta gli art. 7 e 3 LAsi.
E. 8.2.1 Segnatamente, in assenza di qualsiasi spiegazione plausibile in merito, l'interessata ha rilasciato nel corso delle audizioni federali delle dichiarazioni completamente antitetiche rispetto ai motivi che l'avrebbero determinata all'abbandono della scuola. Nel corso della prima audizione, la ricorrente ha invero sostenuto dapprima di non aver superato l'esame per accedere al (...) anno scolastico (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), e di non avere avuto voglia di tornare a scuola (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). In seguito, incalzata dall'auditore, ha invece modificato inspiegabilmente la predetta versione, allegando di avere interrotto la scuola poiché desiderava aiutare la madre, cagionevole di salute, nei lavori nei campi e poiché avrebbe accumulato molte assenze a scuola (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 seg.). Ulteriore variazione discordante dell'evento che l'avrebbe indotta ad abbandonare la scuola è stata aggiunta dalla ricorrente nell'audizione sui motivi d'asilo, quando ha affermato che le sue assenze sarebbero state determinate dal suo stato di salute precario - e non come sostenuto nell'audizione sulle generalità per svolgere i lavori nei campi ed aiutare così la madre nelle incombenze - e che le avrebbero per questo motivo impedito la continuazione dell'anno scolastico (cfr. verbale 2, D45 segg., pag. 6). Dimostrative dell'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente in relazione ai motivi che l'avrebbero condotta ad interrompere la scuola, sono inoltre le contraddizioni riscontrate nella decisione querelata dall'autorità inferiore, circa il lavoro nei campi, le presunte necessità economiche e lo stato di salute della madre, che, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle pertinenti motivazioni esposte dalla SEM in merito (cfr. p.to II consid. 1 della decisione impugnata). Pertanto, alla luce delle incoerenze sopra esposte, non risulta verosimile che la ricorrente abbia interrotto la scuola per le evenienze allegate.
E. 8.2.2 Già soltanto per i motivi succitati, le dichiarazioni dell'interessata relative alla lettera che avrebbe ricevuto dalle autorità eritree nel mese di novembre del 2015, e che lei ha supposto si trattasse di una convocazione per adempiere il servizio di leva (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 7 seg.; verbale 2, D43, pag. 5 seg. e D50 segg., pag. 6 seg.) e quanto sarebbe successo in seguito - in particolare le ricerche da parte dei militari presso il suo domicilio e l'arresto ed incarcerazione della madre (cfr. verbale 2, D43, pag. 5 e D83 segg., pag. 9 seg.) - non risultano verosimili. Invero, sia la lettera che gli eventi successivi, avrebbero quale motivo scatenante l'interruzione degli studi da parte dell'insorgente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D56 segg., pag. 7). Tuttavia, il suo racconto circa i contatti avuti con le autorità eritree e la lettera che avrebbe ricevuto al suo domicilio non convincono il Tribunale, per le numerose contraddizioni ed incongruenze presenti. Segnatamente, stupisce che nel corso della prima audizione, la richiedente ha allegato di essere stata convocata dal E._______ dopo aver interrotto la scuola, il quale l'avrebbe resa attenta che se non avesse proseguito gli studi sarebbe incorsa nella coscrizione al servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8), quando invece nel corso della seconda audizione di tale evenienza non ne ha fatto alcun accenno, anzi posta difronte all'incongruenza, ha unicamente sostenuto di non avere mai allegato di aver discusso con il E._______ (cfr. verbale 2, D108, pag. 11). Anche per quanto concerne le modalità con cui sarebbe venuta a conoscenza della presunta lettera a lei indirizzata dal E._______ e del suo contenuto, le dichiarazioni contenute nelle due audizioni federali, risultano completamente inconciliabili, in quanto incoerenti e contraddittorie. Se nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, la richiedente ha infatti affermato che al momento della ricezione della lettera a lei indirizzata, si sarebbe trovata ad F._______ da uno zio paterno (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8), nella seconda audizione ha invece, senza alcuna spiegazione logica, asserito che lei fosse presente al domicilio quando la madre avrebbe ricevuto la lettera, ma di non averla voluta prendere ed essere partita subito per F._______ (cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6 segg.). Quanto al contenuto della lettera, se dapprima la ricorrente ha asserito ci fosse scritto dove ella si trovasse (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), in seguito ha sostenuto invece non conoscere il contenuto della stessa, ma di sapere soltanto che fosse indirizzata a lei (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7 seg.), per poi affermare ancora trattarsi di una convocazione per adempiere il servizio militare, anche se non l'avrebbe mai letta, né avrebbe mai richiesto informazioni in merito alla madre, nonostante ne avesse avuto la possibilità (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7 seg.; verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.). A ciò si aggiunge che non risulta minimamente comprensibile che la ricorrente abbia addotto di essere stata ricercata dalle autorità militari presso il proprio domicilio nonché dell'arresto e dell'incarcerazione della madre soltanto nel corso della seconda audizione, e non ne abbia neppure accennato durante la prima audizione, nonostante sarebbe stato uno dei motivi determinati che l'avrebbero convinta ad espatriare (cfr. verbale 2, D84 segg., pag. 9). In proposito è in limine da rilevare che le asserzioni della richiedente sono pure inconsistenti e vaghe. Invero ella non è stata in grado di fornire alcun elemento sostanziale in relazione agli eventi che hanno condotto all'arresto ed al rilascio della madre, affermando unicamente che lei non era presente in quel momento (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 10). Senza aggiungere le ulteriori divergenze già individuate correttamente dalla SEM nella decisione impugnata, ed alle quali si rimanda (cfr. p.to II consid. 1 della decisione impugnata), le contraddizioni ed incoerenze importanti denotate sopra, risultano inconciliabili con fatti realmente vissuti dalla richiedente. Ne discende pertanto che, sia la convocazione per il servizio di leva, sia gli eventi successivi alla stessa, in particolare le ricerche della ricorrente da parte delle autorità eritree in seguito alla presunta lettera e l'arresto ed incarcerazione della madre dell'interessata, sono inverosimili.
E. 8.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il suo racconto circa l'interruzione dell'anno scolastico, come pure in merito ai contatti con le autorità eritree in vista del suo arruolamento e delle ricerche delle medesime nei suoi confronti, le condizioni poste dall'art. 7 LAsi non risultano essere adempiute.
E. 8.2.4 Proseguendo nell'analisi, la ricorrente ha inoltre addotto di temere, in caso di rientro in patria, di essere interrogata circa i motivi che l'avrebbero spinta ad espatriare illegalmente e perché non avrebbe risposto alla convocazione (cfr. verbale 2, D115, pag. 12). Nel gravame la ricorrente afferma altresì che se dovesse ritornare in Eritrea, teme di essere sanzionata per la sua uscita illegale e che, poiché né lei né la sua famiglia sarebbero in grado di far fronte al pagamento della tassa di diaspora che verrebbe richiesta dalle autorità eritree al suo ritorno per evitare gravi conseguenze, sarebbe coscritta al servizio nazionale eritreo - ed in tale contesto soggetta a schiavitù ed a lavori proscritti dall'art. 4 CEDU ed a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura - nonché rischierebbe l'arresto e la detenzione in condizioni inumane e degradanti (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3 segg.).
E. 8.2.4.1 In merito ai motivi succitati, il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
E. 8.2.4.2 Nella presente disamina, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità eritree finalizzato all'arruolamento nel servizio militare (cfr. supra consid. 8.2.2 e 8.2.3) - e tenendo pure conto che la stessa ha lasciato il suo paese d'origine ancora minorenne - v'è luogo di partire dall'assunto che la ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionata per diserzione o renitenza. Altresì, il solo fatto che ella possa in futuro essere coscritta al servizio militare, non risulta essere di per sé un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. Negli stessi termini, anche il presunto espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree, segnatamente vista l'inverosimiglianza degli eventi citati a margine, non risulta pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessata. In tal senso, le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non sono tali da rimettere in discussione la giurisprudenza coordinata del Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017). La ricorrente sembra infatti misconoscere il contenuto della stessa sentenza alla quale si riferisce parlando di "tassa sulla cosiddetta diaspora". In punto alle questioni riguardanti lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, un eventuale mancato pagamento del contributo menzionato è infatti stato ritenuto irrilevante in quanto non configurante un malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1 e D-2311/2016 consid. 6.3; cfr. anche: D-5902/2018 del 23 novembre 2018 consid. 7.2).
E. 8.2.5 In conclusione, visto tutto quanto precede, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata.
E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.
E. 10 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento citato).
E. 11.1 Nella propria decisione l'autorità inferiore ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Circa l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, a mente della SEM, l'insorgente non avrebbe reso verosimile una situazione di minaccia reale e concreta di subire una pena o dei trattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU in caso di un suo rientro in Eritrea. Inoltre, non sarebbe possibile l'esame di un rischio reale ed immediato di violazione dell'art. 4 CEDU, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'insorgente, se ella venisse rinviata nel suo paese d'origine, come pure il rischio di una sua incorporazione per adempiere il servizio di leva. In merito all'esigibilità dell'allontanamento, in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento della richiedente.
E. 11.2 Dal canto suo, la ricorrente sostiene nel gravame che il suo rinvio sarebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto con certezza la stessa verrebbe coscritta al servizio nazionale eritreo, nonché, visto anche il suo espatrio illegale, all'arresto arbitrario ed a condizioni di detenzione inumane e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU. Proseguendo, la ricorrente non condivide quanto ritenuto dal Tribunale nella sua sentenza coordinata E-5022/2017 del 10 luglio 2018 in merito alla qualificazione del servizio nazionale eritreo, in particolare per quanto attiene l'interpretazione dell'art. 4 cpv. 2 CEDU e la prova richiesta per ammettere la violazione dello stesso disposto. Il fatto solo che ella, in caso di rientro, debba subire dei lavori forzati nell'ambito del servizio nazionale eritreo, sarebbe già sufficiente per ritenere che la stessa si trovi in una situazione di emergenza.
E. 12 Il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere astretta al servizio di leva, vista l'età in cui l'insorgente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, come pure in relazione alla sua attuale età anagrafica, possa risultare plausibile (cfr. anche per la prassi eritrea la sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 13 - 13.4).
E. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. L'applicazione di tali disposizioni presuppone peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 13.2 Nel caso in esame, come sopra già rilevato l'insorgente non è riuscita né a rendere verosimili i suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ex art. 3 LAsi, il principio di non respingimento non trova applicazione ed il rinvio della ricorrente verso il suo paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
E. 13.3 Resta ora da determinare se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, in particolare visto il rischio di reclutamento nel servizio nazionale eritreo dell'insorgente. Come rimarcato rettamente dalla stessa ricorrente la tematica è stata invero affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata succitata di cui al ruolo E-5022/2017. Nella predetta sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Proseguendo nell'analisi, è stata esaminata anche la questione a sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltra alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona, in servizio attivo, rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. Il Tribunale ritiene inoltre che, la minaccia per una persona di essere arruolata nel servizio nazionale eritreo, in assenza di un sufficiente e concreto pericolo, non possa essere ritenuta sufficiente per comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale D-4799/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 14.3).
E. 13.4 A tale giurisprudenza il Tribunale si attiene anche nella fattispecie, in quanto la ricorrente non adduce alcun nuovo argomento o situazione che possa comportare una diversa valutazione nella presente disamina. Ciò detto, da quanto già sopra considerato, in particolare non avendo l'insorgente reso verosimili dei contatti con le autorità eritree prima del suo espatrio alfine della sua convocazione per svolgere il servizio di leva - pure ritenuta inverosimile (cfr. supra consid. 8.2.2 e 8.2.3) - e non essendoci in specie altri elementi agli atti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che la ricorrente possa essere sottoposta ad una pena o trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, il timore della ricorrente di poter subire nel suo paese d'origine un trattamento proibito dai disposti precitati, non risulta fondato.
E. 13.5 Pertanto, anche in presenza di un eventuale rischio imminente di arruolamento della ricorrente nel servizio nazionale, vi è luogo di concludere all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento.
E. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se viene constatato un pericolo concreto - esclusi i casi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr - la SEM disporrà l'ammissione provvisoria per lo straniero (art. 83 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).
E. 14.2 Nella già citata sentenza D-2311/2016 (cfr. supra consid. 8.2.4.2), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 7) il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della situazione generale difficile in cui versa l'Eritrea, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2; cfr. anche fra le altre: sentenza D-4799/2018 consid. 15.2).
E. 14.3 In casu, non sono ravvisabili elementi atti a ritenere che la ricorrente rischia, nel caso di un suo ritorno nel paese d'origine, di essere esposta ad una minaccia esistenziale. Inoltre, non avendo l'interessata contestato quanto accertato rettamente in merito dalla SEM nella decisione impugnata, più di quanto già sopra evidenziato (cfr. supra consid. 14.2), il Tribunale rinvia alle pertinenti motivazioni contenute nella stessa (cfr. sentenza impugnata, p.to III consid. 2).
E. 14.4 Il rientro dell'insorgente in Eritrea, risulta pertanto ragionevolmente esigibile.
E. 15.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 15.2 Ne discende quindi che, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, risulta anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStr).
E. 16 Anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va di conseguenza disatteso, e la querelata decisione della SEM confermata.
E. 17 Alla luce di quanto sopra, l'autorità inferiore con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.
E. 18 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali, è divenuta priva di oggetto.
E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5950/2018 Sentenza del 19 dicembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jürg Marcel Tiefenthal; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 17 settembre 2018 / N (...). Fatti: A. A._______, asserita cittadina eritrea, di etnia tigrina, nata nel (...), con ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2017 (cfr. atto A1/2; verbale dell'audizione sulle generalità del 21 settembre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.06 segg., pag. 2 segg.), dopo essere giunta su suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocamento (cfr. risultanze processuali; verbale 1, p.to 2.05 seg., pag. 4 e p.to 5.03 segg., pag. 6 seg.). B. Nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessata ha narrato di essere stata bocciata agli esami dell'(...) anno scolastico per accedere alla (...) classe. Non desiderando più recarsi a scuola nonché per aiutare nei lavori nei campi la madre, avrebbe interrotto la formazione scolastica nel mese (...) del 2015 (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 segg.). Nel mese di novembre 2015, il E._______ del suo villaggio l'avrebbe convocata, riferendole che se non avesse continuato gli studi l'avrebbe inviata ad adempiere il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8). Il giorno stesso o il giorno dopo tale discussione con il E._______, la richiedente avrebbe deciso di recarsi ad F._______ da uno zio paterno. Pochi giorni dopo ella avrebbe incrociato nella stessa località alcuni studenti che lei conosceva, uno dei quali le avrebbe riferito di avere incontrato sua madre. Quest'ultima gli avrebbe riportato di avere ricevuto dal E._______ una lettera indirizzata personalmente alla richiedente, la quale avrebbe supposto si trattasse di una convocazione per adempiere il servizio militare. Ella sarebbe in seguito rientrata ad B._______, non incontrando però la madre, ed avrebbe deciso seduta stante di espatriare con due amiche (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 e p.to 7.01 segg., pag. 7 segg.). C. Durante l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale d'audizione secondo l'art. 29 cpv. 1 LAsi del 28 agosto 2018; di seguito: verbale 2), l'interessata ha dichiarato di avere interrotto gli studi poiché sarebbe stata bocciata all'esame (...) e non avrebbe più ripetuto la medesima classe, anche per il fatto che non l'avrebbero più accettata a scuola per le assenze accumulate durante l'anno per motivi di salute (cfr. verbale 2, D43 segg., pag. 5 seg.). A causa dell'interruzione della scuola, nel mese di novembre 2015, dal E._______ le avrebbero recapitato una lettera, che sarebbe stata consegnata a sua madre. La richiedente, in quel momento in casa, temendo si trattasse di una convocazione per adempiere il militare, non avrebbe né accettato né letto quanto consegnato alla madre, decidendo di partire il medesimo giorno per F._______, dove si sarebbe nascosta presso il figlio di uno zio paterno. Mentre si trovava ad F._______, avrebbe appreso da una persona che i militari si sarebbero presentati al suo domicilio e, non trovandola, avrebbero arrestato la madre. Perché rilasciassero la madre e poiché non voleva recarsi al servizio militare, avrebbe quindi deciso di espatriare, partendo da F._______, accompagnata da due ragazzi che avrebbe conosciuto nel suo breve soggiorno in tale città (cfr. verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.). Dopo il suo espatrio, avrebbe effettivamente appreso che la madre era stata rilasciata. Oltre al timore di essere coscritta al servizio militare, ella ha allegato di temere, in caso di un suo ritorno in Eritrea, di essere interrogata in merito al motivo della sua mancata presentazione al servizio militare nonché perché sarebbe espatriata illegalmente (cfr. verbale 2, D115, pag. 12). A supporto della sua domanda d'asilo, la richiedente ha presentato una copia del suo certificato di battesimo del (...) (cfr. atto A15). D. Con decisione del 17 settembre 2018, notificata il 20 settembre 2018 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera ed ordinato l'esecuzione dello stesso, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 18 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 19 ottobre 2018) l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Nel gravame la ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; ed in via subordinata ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e l'ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera. Contestualmente, l'insorgente ha presentato una richiesta di esonero dal versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 PA. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente, è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
5. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le allegazioni circa i motivi d'asilo presentate dalla richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi. Secondo l'autorità inferiore, in primo luogo la ricorrente avrebbe addotto delle versioni contrastanti, a tratti confuse e prive di dettagli convincenti, nel corso delle audizioni federali, sia in merito al presunto abbandono della scuola, sia in relazione alla lettera che sarebbe pervenuta al suo domicilio ed alle conseguenze in cui sarebbe incorsa la madre, che relativo al suo luogo d'espatrio. A mente della SEM, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'interessata, condurrebbero a ritenere che ella non avrebbe effettivamente abbandonato la scuola per i motivi evocati. Inoltre, i contatti da lei intrattenuti con il E._______ e gli accadimenti in relazione con la presunta ricezione della lettera, sarebbero inverosimili. In secondo luogo, l'autorità di prime cure ha ritenuto che, posta l'inverosimiglianza delle sue dichiarazioni, il suo timore nei confronti dei militari così come di dover adempiere il servizio militare non sarebbe fondato su alcun elemento concreto, risulterebbe irrilevante ai fini dell'asilo. Anche l'espatrio illegale dell'interessata dal suo Paese d'origine, in assenza di ulteriori fattori che la renderebbero invisa alle autorità eritree, non giustificherebbe un timore fondato di dover subire, in caso di un suo rientro in Eritrea, delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. La sola evenienza di essere uscita illegalmente, non risulterebbe pertanto rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. 6.2 L'insorgente ritiene dapprima nel suo gravame che l'autorità giudicante non avrebbe tenuto conto nella decisione impugnata che l'interessata, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, avrebbe già chiarito le incoerenze rilevate, nonché che diverse imprecisioni sollevate, sarebbero comunque marginali. Inoltre, dal suo vissuto famigliare - il (...), uno (...) e la (...) coscritti al servizio militare, quest'ultima pure incarcerata per aver tentato l'espatrio, ed uno (...) "martire" - sarebbe a conoscenza delle conseguenze in patria del suo espatrio e delle comunicazioni rilasciate dal E._______. A differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore nella decisione avversata, per la ricorrente esisterebbe un serio rischio di essere sottoposta a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di un suo rientro in Eritrea, in quanto oltre alla sua uscita illegale ella non sarebbe in grado di far fronte agli obblighi pecuniari che le verrebbero imposti dalle autorità eritree quale sanzione per non dover essere astretta al servizio militare. Tale servizio nazionale, dipoi, violerebbe il divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 CEDU, il divieto alla schiavitù ed ai lavori forzati secondo l'art. 4 CEDU nonché l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Ella conclude che al suo ritorno in Eritrea, andrebbe con grande probabilità incontro ad un arresto, alla detenzione in condizioni inumane, nonché a dover adempiere il servizio nazionale, ciò che sarebbe proscritto dalle disposizioni succitate e dalla giurisprudenza internazionale in materia. 7. 7.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 7.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 8. 8.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati). 8.2 A differenza di quanto sostenuto dalla richiedente nel gravame, agli occhi del Tribunale la SEM ha ritenuto rettamente nel provvedimento impugnato, che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d'asilo, non adempiano le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza giusta gli art. 7 e 3 LAsi. 8.2.1 Segnatamente, in assenza di qualsiasi spiegazione plausibile in merito, l'interessata ha rilasciato nel corso delle audizioni federali delle dichiarazioni completamente antitetiche rispetto ai motivi che l'avrebbero determinata all'abbandono della scuola. Nel corso della prima audizione, la ricorrente ha invero sostenuto dapprima di non aver superato l'esame per accedere al (...) anno scolastico (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), e di non avere avuto voglia di tornare a scuola (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8). In seguito, incalzata dall'auditore, ha invece modificato inspiegabilmente la predetta versione, allegando di avere interrotto la scuola poiché desiderava aiutare la madre, cagionevole di salute, nei lavori nei campi e poiché avrebbe accumulato molte assenze a scuola (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 seg.). Ulteriore variazione discordante dell'evento che l'avrebbe indotta ad abbandonare la scuola è stata aggiunta dalla ricorrente nell'audizione sui motivi d'asilo, quando ha affermato che le sue assenze sarebbero state determinate dal suo stato di salute precario - e non come sostenuto nell'audizione sulle generalità per svolgere i lavori nei campi ed aiutare così la madre nelle incombenze - e che le avrebbero per questo motivo impedito la continuazione dell'anno scolastico (cfr. verbale 2, D45 segg., pag. 6). Dimostrative dell'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente in relazione ai motivi che l'avrebbero condotta ad interrompere la scuola, sono inoltre le contraddizioni riscontrate nella decisione querelata dall'autorità inferiore, circa il lavoro nei campi, le presunte necessità economiche e lo stato di salute della madre, che, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle pertinenti motivazioni esposte dalla SEM in merito (cfr. p.to II consid. 1 della decisione impugnata). Pertanto, alla luce delle incoerenze sopra esposte, non risulta verosimile che la ricorrente abbia interrotto la scuola per le evenienze allegate. 8.2.2 Già soltanto per i motivi succitati, le dichiarazioni dell'interessata relative alla lettera che avrebbe ricevuto dalle autorità eritree nel mese di novembre del 2015, e che lei ha supposto si trattasse di una convocazione per adempiere il servizio di leva (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 7 seg.; verbale 2, D43, pag. 5 seg. e D50 segg., pag. 6 seg.) e quanto sarebbe successo in seguito - in particolare le ricerche da parte dei militari presso il suo domicilio e l'arresto ed incarcerazione della madre (cfr. verbale 2, D43, pag. 5 e D83 segg., pag. 9 seg.) - non risultano verosimili. Invero, sia la lettera che gli eventi successivi, avrebbero quale motivo scatenante l'interruzione degli studi da parte dell'insorgente (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D56 segg., pag. 7). Tuttavia, il suo racconto circa i contatti avuti con le autorità eritree e la lettera che avrebbe ricevuto al suo domicilio non convincono il Tribunale, per le numerose contraddizioni ed incongruenze presenti. Segnatamente, stupisce che nel corso della prima audizione, la richiedente ha allegato di essere stata convocata dal E._______ dopo aver interrotto la scuola, il quale l'avrebbe resa attenta che se non avesse proseguito gli studi sarebbe incorsa nella coscrizione al servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8), quando invece nel corso della seconda audizione di tale evenienza non ne ha fatto alcun accenno, anzi posta difronte all'incongruenza, ha unicamente sostenuto di non avere mai allegato di aver discusso con il E._______ (cfr. verbale 2, D108, pag. 11). Anche per quanto concerne le modalità con cui sarebbe venuta a conoscenza della presunta lettera a lei indirizzata dal E._______ e del suo contenuto, le dichiarazioni contenute nelle due audizioni federali, risultano completamente inconciliabili, in quanto incoerenti e contraddittorie. Se nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, la richiedente ha infatti affermato che al momento della ricezione della lettera a lei indirizzata, si sarebbe trovata ad F._______ da uno zio paterno (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 e p.to 7.02, pag. 8), nella seconda audizione ha invece, senza alcuna spiegazione logica, asserito che lei fosse presente al domicilio quando la madre avrebbe ricevuto la lettera, ma di non averla voluta prendere ed essere partita subito per F._______ (cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6 segg.). Quanto al contenuto della lettera, se dapprima la ricorrente ha asserito ci fosse scritto dove ella si trovasse (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), in seguito ha sostenuto invece non conoscere il contenuto della stessa, ma di sapere soltanto che fosse indirizzata a lei (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7 seg.), per poi affermare ancora trattarsi di una convocazione per adempiere il servizio militare, anche se non l'avrebbe mai letta, né avrebbe mai richiesto informazioni in merito alla madre, nonostante ne avesse avuto la possibilità (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7 seg.; verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.). A ciò si aggiunge che non risulta minimamente comprensibile che la ricorrente abbia addotto di essere stata ricercata dalle autorità militari presso il proprio domicilio nonché dell'arresto e dell'incarcerazione della madre soltanto nel corso della seconda audizione, e non ne abbia neppure accennato durante la prima audizione, nonostante sarebbe stato uno dei motivi determinati che l'avrebbero convinta ad espatriare (cfr. verbale 2, D84 segg., pag. 9). In proposito è in limine da rilevare che le asserzioni della richiedente sono pure inconsistenti e vaghe. Invero ella non è stata in grado di fornire alcun elemento sostanziale in relazione agli eventi che hanno condotto all'arresto ed al rilascio della madre, affermando unicamente che lei non era presente in quel momento (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 10). Senza aggiungere le ulteriori divergenze già individuate correttamente dalla SEM nella decisione impugnata, ed alle quali si rimanda (cfr. p.to II consid. 1 della decisione impugnata), le contraddizioni ed incoerenze importanti denotate sopra, risultano inconciliabili con fatti realmente vissuti dalla richiedente. Ne discende pertanto che, sia la convocazione per il servizio di leva, sia gli eventi successivi alla stessa, in particolare le ricerche della ricorrente da parte delle autorità eritree in seguito alla presunta lettera e l'arresto ed incarcerazione della madre dell'interessata, sono inverosimili. 8.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il suo racconto circa l'interruzione dell'anno scolastico, come pure in merito ai contatti con le autorità eritree in vista del suo arruolamento e delle ricerche delle medesime nei suoi confronti, le condizioni poste dall'art. 7 LAsi non risultano essere adempiute. 8.2.4 Proseguendo nell'analisi, la ricorrente ha inoltre addotto di temere, in caso di rientro in patria, di essere interrogata circa i motivi che l'avrebbero spinta ad espatriare illegalmente e perché non avrebbe risposto alla convocazione (cfr. verbale 2, D115, pag. 12). Nel gravame la ricorrente afferma altresì che se dovesse ritornare in Eritrea, teme di essere sanzionata per la sua uscita illegale e che, poiché né lei né la sua famiglia sarebbero in grado di far fronte al pagamento della tassa di diaspora che verrebbe richiesta dalle autorità eritree al suo ritorno per evitare gravi conseguenze, sarebbe coscritta al servizio nazionale eritreo - ed in tale contesto soggetta a schiavitù ed a lavori proscritti dall'art. 4 CEDU ed a trattamenti inumani e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura - nonché rischierebbe l'arresto e la detenzione in condizioni inumane e degradanti (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 3 segg.). 8.2.4.1 In merito ai motivi succitati, il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 8.2.4.2 Nella presente disamina, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità eritree finalizzato all'arruolamento nel servizio militare (cfr. supra consid. 8.2.2 e 8.2.3) - e tenendo pure conto che la stessa ha lasciato il suo paese d'origine ancora minorenne - v'è luogo di partire dall'assunto che la ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionata per diserzione o renitenza. Altresì, il solo fatto che ella possa in futuro essere coscritta al servizio militare, non risulta essere di per sé un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. Negli stessi termini, anche il presunto espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree, segnatamente vista l'inverosimiglianza degli eventi citati a margine, non risulta pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessata. In tal senso, le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non sono tali da rimettere in discussione la giurisprudenza coordinata del Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017). La ricorrente sembra infatti misconoscere il contenuto della stessa sentenza alla quale si riferisce parlando di "tassa sulla cosiddetta diaspora". In punto alle questioni riguardanti lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, un eventuale mancato pagamento del contributo menzionato è infatti stato ritenuto irrilevante in quanto non configurante un malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1 e D-2311/2016 consid. 6.3; cfr. anche: D-5902/2018 del 23 novembre 2018 consid. 7.2). 8.2.5 In conclusione, visto tutto quanto precede, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.
10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento citato). 11. 11.1 Nella propria decisione l'autorità inferiore ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Circa l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, a mente della SEM, l'insorgente non avrebbe reso verosimile una situazione di minaccia reale e concreta di subire una pena o dei trattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU in caso di un suo rientro in Eritrea. Inoltre, non sarebbe possibile l'esame di un rischio reale ed immediato di violazione dell'art. 4 CEDU, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall'insorgente, se ella venisse rinviata nel suo paese d'origine, come pure il rischio di una sua incorporazione per adempiere il servizio di leva. In merito all'esigibilità dell'allontanamento, in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento della richiedente. 11.2 Dal canto suo, la ricorrente sostiene nel gravame che il suo rinvio sarebbe inammissibile ed inesigibile, in quanto con certezza la stessa verrebbe coscritta al servizio nazionale eritreo, nonché, visto anche il suo espatrio illegale, all'arresto arbitrario ed a condizioni di detenzione inumane e degradanti vietati dall'art. 3 CEDU. Proseguendo, la ricorrente non condivide quanto ritenuto dal Tribunale nella sua sentenza coordinata E-5022/2017 del 10 luglio 2018 in merito alla qualificazione del servizio nazionale eritreo, in particolare per quanto attiene l'interpretazione dell'art. 4 cpv. 2 CEDU e la prova richiesta per ammettere la violazione dello stesso disposto. Il fatto solo che ella, in caso di rientro, debba subire dei lavori forzati nell'ambito del servizio nazionale eritreo, sarebbe già sufficiente per ritenere che la stessa si trovi in una situazione di emergenza.
12. Il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere astretta al servizio di leva, vista l'età in cui l'insorgente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, come pure in relazione alla sua attuale età anagrafica, possa risultare plausibile (cfr. anche per la prassi eritrea la sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 13 - 13.4). 13. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. L'applicazione di tali disposizioni presuppone peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 13.2 Nel caso in esame, come sopra già rilevato l'insorgente non è riuscita né a rendere verosimili i suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ex art. 3 LAsi, il principio di non respingimento non trova applicazione ed il rinvio della ricorrente verso il suo paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 13.3 Resta ora da determinare se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, in particolare visto il rischio di reclutamento nel servizio nazionale eritreo dell'insorgente. Come rimarcato rettamente dalla stessa ricorrente la tematica è stata invero affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata succitata di cui al ruolo E-5022/2017. Nella predetta sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Proseguendo nell'analisi, è stata esaminata anche la questione a sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltra alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona, in servizio attivo, rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. Il Tribunale ritiene inoltre che, la minaccia per una persona di essere arruolata nel servizio nazionale eritreo, in assenza di un sufficiente e concreto pericolo, non possa essere ritenuta sufficiente per comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale D-4799/2018 del 9 ottobre 2018 consid. 14.3). 13.4 A tale giurisprudenza il Tribunale si attiene anche nella fattispecie, in quanto la ricorrente non adduce alcun nuovo argomento o situazione che possa comportare una diversa valutazione nella presente disamina. Ciò detto, da quanto già sopra considerato, in particolare non avendo l'insorgente reso verosimili dei contatti con le autorità eritree prima del suo espatrio alfine della sua convocazione per svolgere il servizio di leva - pure ritenuta inverosimile (cfr. supra consid. 8.2.2 e 8.2.3) - e non essendoci in specie altri elementi agli atti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che la ricorrente possa essere sottoposta ad una pena o trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura, il timore della ricorrente di poter subire nel suo paese d'origine un trattamento proibito dai disposti precitati, non risulta fondato. 13.5 Pertanto, anche in presenza di un eventuale rischio imminente di arruolamento della ricorrente nel servizio nazionale, vi è luogo di concludere all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. 14. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se viene constatato un pericolo concreto - esclusi i casi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr - la SEM disporrà l'ammissione provvisoria per lo straniero (art. 83 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 44 LAsi). 14.2 Nella già citata sentenza D-2311/2016 (cfr. supra consid. 8.2.4.2), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalla ricorrente (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 7) il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della situazione generale difficile in cui versa l'Eritrea, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2; cfr. anche fra le altre: sentenza D-4799/2018 consid. 15.2). 14.3 In casu, non sono ravvisabili elementi atti a ritenere che la ricorrente rischia, nel caso di un suo ritorno nel paese d'origine, di essere esposta ad una minaccia esistenziale. Inoltre, non avendo l'interessata contestato quanto accertato rettamente in merito dalla SEM nella decisione impugnata, più di quanto già sopra evidenziato (cfr. supra consid. 14.2), il Tribunale rinvia alle pertinenti motivazioni contenute nella stessa (cfr. sentenza impugnata, p.to III consid. 2). 14.4 Il rientro dell'insorgente in Eritrea, risulta pertanto ragionevolmente esigibile. 15. 15.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 15.2 Ne discende quindi che, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, risulta anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStr).
16. Anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va di conseguenza disatteso, e la querelata decisione della SEM confermata.
17. Alla luce di quanto sopra, l'autorità inferiore con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.
18. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali, è divenuta priva di oggetto.
19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: