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D-4799/2018

D-4799/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-09 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...) dicembre 2016 A._______, eritreo, di etnia tigrina, nato nel (...) del (...), con ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______ di E._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1 e verbale d'audizione sulle generalità del 21 dicembre 2016 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.), dopo essere giunto sul suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocazione (cfr. atto A6). B. Nel corso dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha riferito di avere interrotto il decimo anno scolastico nel settimo mese del 2015, in quanto il padre che era impiegato nel servizio militare eritreo, sarebbe stato arrestato, ed egli avrebbe pertanto dovuto occuparsi del loro raccolto, quell'anno più abbondante. Egli, a causa di questo e poiché la scuola era distante dal domicilio, non avrebbe più voluto riprendere l'anno scolastico. In seguito, l'(...) settembre 2015 sarebbe venuto a conoscenza dalla madre, di uno scritto a lui indirizzato che avrebbe avuto quale contenuto l'obbligo di presentarsi il giorno stesso per adempiere il servizio militare. Sarebbe anche venuto a conoscenza di essere stato ricercato più volte dalle autorità presso il suo domicilio. Inoltre, un paio di giorni dopo aver ricevuto lo scritto summenzionato, l'amministratore locale gli avrebbe chiesto spiegazioni del perché non avesse dato seguito al precitato richiamo, ed egli avrebbe risposto che si sarebbe presentato più tardi al cospetto dello stesso. Poiché egli non avrebbe però voluto recarsi al militare, si sarebbe nascosto ed avrebbe continuato a lavorare in segreto nella piantagione di famiglia. Le autorità sarebbero però venute a conoscenza che lui lavorasse presso quest'ultima, ciò che lo avrebbe determinato ad espatriare nel novembre 2015 verso l'F._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.). Inoltre, egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine illegalmente, e per questo temerebbe di essere perseguito in caso di rientro nello stesso (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 11). C. Durante l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale di audizione sui motivi d'asilo del 4 luglio 2018 [di seguito: verbale 2]), egli ha dichiarato di avere interrotto l'anno scolastico nel mese uno del 2015, in quanto sarebbe stato espulso dalla scuola. Poiché non avrebbe avuto la carta scolastica, non si sarebbe potuto spostare liberamente nel suo Paese, anche a causa di frequenti retate, e pertanto avrebbe trascorso i giorni nascosto in campagna. In seguito egli sarebbe venuto a conoscenza tramite il suo vicino di casa, il quale lavorava il loro campo, di avere ricevuto un richiamo dal "(...)" per svolgere il servizio militare. Egli, non volendo adempiere lo stesso, avrebbe deciso di espatriare. In caso di rientro in Eritrea, l'interessato teme di dover recarsi al militare, in quanto avendo (...) anni compiuti e senza alcun documento scolastico egli vi sarebbe astretto (cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 8 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato quale mezzi di prova: il suo certificato di battesimo del (...); copia della carta di residenza della madre e del padre; copia della carta d'identità della madre e del padre (cfr. atto A11 e verbale 2, D3 segg., pag. 2 seg.). D. Con decisione del 18 luglio 2018, notificata al più presto il 23 luglio 2018 (cfr. atto A17), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 22 agosto 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 23 agosto 2018) l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Il ricorrente ha postulato, in via principale, la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; ed in via ancora più subordinata, ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Altresì ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dal pagamento delle presumibili spese processuali e del relativo anticipo. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente, è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

E. 6.1 In premessa, il ricorrente rileva nel gravame, che il suo stato di salute psichico, nonché le difficoltà di comprensione tra lui e l'interprete che si sarebbero palesate durante l'audizione sulle generalità, avrebbero condizionato la scorrevolezza del suo racconto in tale sede e sarebbero la causa delle incertezze presenti nel suo verbale d'audizione. In tal senso, egli chiede di attribuire un valore probatorio limitato a tale verbale d'audizione, e che venga svolta dal Tribunale un'audizione complementare per delucidare i fatti non istruiti dall'autorità inferiore e pertinenti per l'esame della sua domanda d'asilo.

E. 6.2 Il Tribunale rileva in merito che l'insorgente, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, durante l'audizione sulle generalità ha sempre riferito di comprendere bene la persona incaricata della traduzione (cfr. verbale 1, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 12), come pure i quesiti posti dall'auditore (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4). Egli inoltre durante tale audizione non ha allegato alcun problema di salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11), ed al quesito diretto se si sentisse bene, il ricorrente ha unicamente asserito di essere agitato in quanto non si ricorderebbe esattamente le date d'interruzione della scuola e d'espatrio, per successivamente comunque confermare le date fornite in precedenza (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5). Oltracciò il ricorrente ha sottoscritto il verbale d'audizione sulle generalità, dopo rilettura e ritraduzione dello stesso da parte dell'interprete. Pertanto, la censure mosse dall'insorgente relative alle difficoltà di comprensione e di traduzione che si sarebbero palesate durante l'audizione sulle generalità, risultano essere infondate. Il Tribunale non ritiene inoltre di dover procedere con ulteriori accertamenti in tal senso, in quanto i fatti determinanti sono già stati sufficientemente chiariti dall'autorità inferiore.

E. 7.1 Quanto al merito della questione, nella decisione impugnata la SEM ha considerato che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, poiché le sue allegazioni sarebbero in più punti contraddittorie. Secondo l'autorità di prime cure, il ricorrente avrebbe presentato delle versioni contrastanti nelle diverse audizioni, sia attinenti la data ed i motivi che lo avrebbero determinato ad interrompere gli studi, sia in merito alla tempistica ed alla concatenazione degli eventi che si sarebbero svolti in seguito, segnatamente dopo la convocazione per il militare. Inoltre, l'autorità di prime cure ha ritenuto che la sola uscita illegale dell'interessato dall'Eritrea, in assenza di ulteriori fattori che lo renderebbero inviso alle autorità del suo Paese d'origine, non giustificherebbe un timore fondato di subire in futuro per il ricorrente delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, la sola evenienza di essere uscito illegalmente dall'Eritrea, non risulterebbe rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 7.2 Il ricorrente, nel gravame, passa in rivista le varie contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione avversata. In primo luogo, circa la data in cui l'insorgente avrebbe interrotto il decimo anno scolastico, egli sarebbe sempre stato costante. Il settimo mese indicato nell'audizione sulle generalità sarebbe invero scaturito da un errore di traduzione, in quanto durante tale mese non si terrebbero lezioni a causa della chiusura delle scuole. Inoltre, l'autorità di prime cure non sarebbe legittimata ad utilizzare le dichiarazioni da lui rilasciate alle autorità italiane nel corso del programma di ricollocazione, in quanto egli non sarebbe stato reso attento del fatto che tali dichiarazioni potessero essere impiegate nell'esame della sua domanda d'asilo, né egli avrebbe potuto prendere conoscenza di tale documentazione e quindi opporsi debitamente alla stessa. Per quanto attiene le presunte divergenze rilevate nella decisione avversata in merito ai motivi che lo avrebbero determinato ad abbandonare la scuola, le stesse sarebbero state generate dal suo stato emotivo agitato nonché dalla carente traduzione. Concernente il modo in cui egli sarebbe venuto a conoscenza dello scritto per la chiamata al servizio di leva, l'insorgente rileva segnatamente che avrebbe nominato soltanto la madre durante l'audizione sulle generalità, a causa delle problematiche di comprensione con l'interprete, come pure per il fatto che, avendo discusso di questa circostanza in seguito con la madre, non gli sarebbe parso essenziale menzionare il ruolo del vicino nella vicenda. Il ricorrente osserva infine che, in caso di un suo rientro in patria, rischierebbe di essere visto quale oppositore al regime a causa della sua diserzione e rischierebbe pertanto un arresto arbitrario od una pena disproporzionata. La sua posizione sarebbe inoltre aggravata agli occhi delle autorità eritree a causa del suo espatrio illegale dal suo paese d'origine.

E. 8.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 8.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 9.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),

E. 9.2 Come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi.

E. 9.2.1 Anzitutto, per quanto riguarda la data d'interruzione dell'anno scolastico, come pure i motivi che avrebbero determinato l'insorgente a tale passo, le dichiarazioni rese dall'interessato durante l'audizione sulle generalità rispetto a quelle rilasciate dallo stesso nell'audizione federale successiva, risultano completamente divergenti. Nel corso della prima audizione l'interessato ha invero riferito di aver interrotto il decimo anno scolastico nel settimo mese del 2015, poiché a seguito dell'arresto del padre, si sarebbe occupato del loro raccolto, che durante tale anno sarebbe risultato più abbondante (cfr. verbale 1, pag. 4 segg.), nonché per motivi finanziari e perché la scuola era distante dal suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.02, pag. 10). Senza fornire alcuna spiegazione convincente, durante la seguente audizione, l'insorgente ha invece dichiarato di avere interrotto la scuola il giorno (...) del mese uno del 2015 (cfr. verbale 2, D28, pag. 4), poiché sarebbe stato espulso da scuola, in quanto sarebbe arrivato in ritardo per sostenere un esame scolastico (cfr. verbale 2, D29 segg., pag. 4 segg.). Anche non prendendo in considerazione le dichiarazioni da lui rilasciate durante la procedura di ricollocazione come richiesto dal ricorrente, le due versioni succitate risultano talmente contraddittorie da risultare inconciliabili. La spiegazione addotta nel gravame dall'insorgente, non modifica la conclusione del Tribunale in merito, in quanto risulta illogico che la presunta errata traduzione della data in cui egli avrebbe interrotto la scuola, come pure lo stato ansioso in cui egli versava, possa averlo condotto a fornire delle motivazioni completamente differenti dell'abbandono della scuola. Inoltre, si rileva che è su quesito specifico dell'auditore, che il richiedente ha risposto di aver interrotto la scuola nel settimo mese del 2015 e di non ricordarsi esattamente il giorno (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4). Tale sua affermazione gli è stata pure ritradotta ed il ricorrente l'ha sottoscritta con l'apposizione della sua firma sul verbale d'audizione. Pertanto, non risulta neppure credibile che le affermazioni contenute in quest'ultimo, non corrispondano a quanto dichiarato dall'insorgente durante il corso dell'audizione sulle generalità. Dimostrative dell'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente circa i motivi dell'interruzione della scuola, sono inoltre le incoerenze denotate rettamente dall'autorità inferiore nella decisione avversata. Invero, durante la seconda audizione il ricorrente ha allegato che, della lavorazione del campo di proprietà della sua famiglia, si sarebbe occupato un loro vicino di casa, mentre lui non avrebbe mai lavorato fattivamente nello stesso (cfr. verbale 2, D45, pag. 5 segg.); allorché nella prima audizione, egli ha allegato che sarebbe stato proprio il lavoro nel terreno familiare a trattenerlo dal recarsi a scuola, poiché dal 2015 non sarebbe stato più concesso al vicino di lavorare sullo stesso, trovandosi il padre a casa (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10 seg.). In merito a tali ulteriori contraddizioni, la spiegazione fornita dal ricorrente (cfr. verbale 2, D157, pag. 13) non risulta minimamente convincente, poiché priva di qualsivoglia logica. Alla luce delle contraddizioni ed incoerenze succitate, non risulta verosimile che il ricorrente abbia interrotto la scuola né secondo la tempistica indicata né per i motivi allegati.

E. 9.2.2 Già solo per i motivi summenzionati, le asserzioni dell'insorgente circa il richiamo che avrebbe ricevuto per adempiere il servizio di leva nel mese nove del 2015 non risulta verosimile, in quanto dalle dichiarazioni del ricorrente, gli sarebbe stato recapitato poiché avrebbe interrotto la scuola (cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 8 segg.; verbale 1, pag. 5). Non di meno, le sue dichiarazioni a proposito della convocazione che avrebbe ricevuto per adempiere il servizio di leva non convincono il Tribunale, per le numerose contraddizioni ed incoerenze presenti. Segnatamente stupisce che nel corso della prima audizione egli ha affermato di aver incontrato il rappresentante dell'amministrazione locale pochi giorni dopo tale richiamo, che gli avrebbe chiesto come mai non avesse risposto allo stesso (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 6), quando invece nel corso della seconda audizione di tale evento non ne ha accennato minimamente, ed anzi ha sostenuto che non gli sarebbe successo nulla di rilevante dopo aver ricevuto il richiamo (cfr. verbale 2, D126 segg., pag. 11). Altresì, nel corso della stessa audizione, l'interessato ha inizialmente riferito che tra la comunicazione per presentarsi al servizio di leva ed il suo espatrio fossero trascorsi pochi giorni (cfr. verbale 2, D129-D130, pag. 11), quando successivamente si contraddice senza alcuna spiegazione logica, affermando invece di essere espatriato dopo due mesi dal ricevimento della stessa (cfr. verbale 2, D131 seg., pag. 11). Pertanto risultano inverosimili sia la convocazione per il servizio di leva che egli avrebbe ricevuto a seguito dell'interruzione della scuola, come pure gli eventuali contatti successivi avuti con le autorità eritree a causa della stessa.

E. 9.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il suo racconto circa l'interruzione dell'anno scolastico, come pure in merito ai contatti con le autorità eritree in vista del suo arruolamento, le condizioni poste dall'art. 7 LAsi non risultano essere adempiute.

E. 9.2.4 Il ricorrente ha inoltre addotto quali motivi d'asilo, la volontà di studiare e che in Svizzera vi sarebbe libertà (cfr. verbale 2, D88, pag. 8).

E. 9.2.4.1 Il Tribunale in merito rileva che, malgrado tali aspirazioni siano comprensibili e legittime, non risultano pertinenti in materia d'asilo, in quanto non contemplate nei motivi esaustivi della definizione dello statuto di rifugiato così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).

E. 9.2.5 Infine, il ricorrente ha dichiarato che nel suo Paese d'origine vi sarebbero continue retate tendenti all'arruolamento di giovani, e che egli si sarebbe nascosto per sfuggire alle stesse in quanto non avrebbe avuto una carta scolastica (cfr. verbale 2, D88, pag. 8 segg.). Che altresì nel ricorso afferma che se dovesse ritornare in patria, teme di essere sanzionato o di subire un arresto arbitrario, in quanto verrebbe ritenuto un disertore dalle autorità eritree e poiché sarebbe espatriato illegalmente (cfr. anche verbale 1, p.to 7.03, pag. 11).

E. 9.2.5.1 Che in merito ai motivi succitati, il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).

E. 9.2.5.2 Nella fattispecie, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità militari finalizzato all'arruolamento, v'è luogo di partire dall'assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionato per diserzione o renitenza. Altresì, il solo fatto che delle retate avvengano nel suo Paese d'origine e che egli possa in futuro dover adempiere il servizio militare, non sono motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Negli stessi termini, anche l'asserito espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvisto dalle autorità eritree, non risulta pertinente.

E. 9.2.6 Alla luce di tutto quanto sopra, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione avversata merita dunque tutela.

E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

E. 11 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 12.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, secondo l'autorità di prime cure, l'insorgente non avrebbe reso verosimile una situazione di minaccia reale e concreta di subire dei trattamenti inumani o degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU, come neppure non sarebbe possibile l'esame di un rischio reale ed immediato di violazione dell'art. 4 CEDU se egli venisse rinviato nel suo paese d'origine, come pure il rischio di una sua incorporazione per adempiere il servizio di leva. Circa l'esigibilità dell'allontanamento, in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente, in quanto anche in merito alla sua situazione familiare ed economica, il ricorrente avrebbe reso delle dichiarazioni discordanti.

E. 12.2 Dal canto suo, il ricorrente, afferma sia nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D164 segg., pag. 15) che nella procedura ricorsuale, di temere di essere astretto a svolgere il servizio di leva nel caso dovesse fare ritorno in Eritrea o di dover subire un arresto arbitrario od una pena disproporzionata in quanto disertore.

E. 13 Il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere astretto al servizio di leva, vista l'età in cui l'insorgente ha lasciato il suo Paese d'origine, come pure alla sua attuale età anagrafica, possa risultare plausibile (cfr. anche per la prassi eritrea la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, consid. 13.2 - 13.4).

E. 14.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 14.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili i suoi motivi d'asilo ex art. 7 LAsi né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso l'Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.

E. 14.3 Resta ora da determinare se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento del ricorrente nell'ambito del servizio nazionale eritreo. La problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. Il Tribunale constata inoltre che, la minaccia per una persona di essere arruolata nel servizio nazionale eritreo, in assenza di un sufficiente e concreto pericolo, non possa essere ritenuta sufficiente per comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ex art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. E-5022/2017 consid. 6.2).

E. 14.4 Ciò detto, da quanto già sopra considerato, non avendo il ricorrente reso verosimile alcun contatto con le autorità eritree prima del suo espatrio come neppure di essere stato convocato per svolgere il servizio di leva, e non essendoci altri elementi agli atti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che il ricorrente possa essere sottoposto ad una pena o trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 1 Conv. tortura, il timore del ricorrente di poter subire in Eritrea un trattamento proibito, non permettono di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie, in assenza della plausibilità di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti).

E. 14.5 V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un eventuale rischio imminente di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale.

E. 15.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se viene constatato un pericolo concreto - esclusi i casi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr - la SEM disporrà l'ammissione provvisoria per lo straniero (art. 83 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

E. 15.2 Nella sentenza D-2311/2016 già summenzionata, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).

E. 15.3 Nel caso di specie il ricorrente è giovane ed in buona salute. Egli dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di conoscenze nel settore agricolo. In patria, l'insorgente può vantare su di una solida rete famigliare con la quale intrattiene tuttora buone relazioni. Pur allegando nelle sue dichiarazioni delle presunte problematiche finanziarie della sua famiglia (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4), vi sono vari elementi che conducono questo Tribunale a constatare che egli, in caso di rientro in Eritrea, avrebbe i necessari e sufficienti mezzi di sostentamento. Invero egli afferma che la sua famiglia d'origine stesse bene finanziariamente (cfr. verbale 2, D84 segg., pag. 8), che disporrebbe di un terreno agricolo e di una casa (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 5 segg.), come pure il padre guadagnerebbe (...) quale salario per la sua attività militare (cfr. verbale 2, D64 segg., pag. 6 seg.). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale.

E. 15.4 Il rientro dell'interessato nel suo paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 16.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 16.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStr).

E. 17 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 18 Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 19 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, è divenuta priva di oggetto.

E. 20 Infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 21 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 22 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4799/2018 Sentenza del 9 ottobre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 18 luglio 2018 / N (...). Fatti: A. Il (...) dicembre 2016 A._______, eritreo, di etnia tigrina, nato nel (...) del (...), con ultimo domicilio a B._______, C._______, D._______ di E._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A1 e verbale d'audizione sulle generalità del 21 dicembre 2016 [di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.), dopo essere giunto sul suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocazione (cfr. atto A6). B. Nel corso dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha riferito di avere interrotto il decimo anno scolastico nel settimo mese del 2015, in quanto il padre che era impiegato nel servizio militare eritreo, sarebbe stato arrestato, ed egli avrebbe pertanto dovuto occuparsi del loro raccolto, quell'anno più abbondante. Egli, a causa di questo e poiché la scuola era distante dal domicilio, non avrebbe più voluto riprendere l'anno scolastico. In seguito, l'(...) settembre 2015 sarebbe venuto a conoscenza dalla madre, di uno scritto a lui indirizzato che avrebbe avuto quale contenuto l'obbligo di presentarsi il giorno stesso per adempiere il servizio militare. Sarebbe anche venuto a conoscenza di essere stato ricercato più volte dalle autorità presso il suo domicilio. Inoltre, un paio di giorni dopo aver ricevuto lo scritto summenzionato, l'amministratore locale gli avrebbe chiesto spiegazioni del perché non avesse dato seguito al precitato richiamo, ed egli avrebbe risposto che si sarebbe presentato più tardi al cospetto dello stesso. Poiché egli non avrebbe però voluto recarsi al militare, si sarebbe nascosto ed avrebbe continuato a lavorare in segreto nella piantagione di famiglia. Le autorità sarebbero però venute a conoscenza che lui lavorasse presso quest'ultima, ciò che lo avrebbe determinato ad espatriare nel novembre 2015 verso l'F._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 4 segg.). Inoltre, egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine illegalmente, e per questo temerebbe di essere perseguito in caso di rientro nello stesso (cfr. verbale 1, p.to 7.03, pag. 11). C. Durante l'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale di audizione sui motivi d'asilo del 4 luglio 2018 [di seguito: verbale 2]), egli ha dichiarato di avere interrotto l'anno scolastico nel mese uno del 2015, in quanto sarebbe stato espulso dalla scuola. Poiché non avrebbe avuto la carta scolastica, non si sarebbe potuto spostare liberamente nel suo Paese, anche a causa di frequenti retate, e pertanto avrebbe trascorso i giorni nascosto in campagna. In seguito egli sarebbe venuto a conoscenza tramite il suo vicino di casa, il quale lavorava il loro campo, di avere ricevuto un richiamo dal "(...)" per svolgere il servizio militare. Egli, non volendo adempiere lo stesso, avrebbe deciso di espatriare. In caso di rientro in Eritrea, l'interessato teme di dover recarsi al militare, in quanto avendo (...) anni compiuti e senza alcun documento scolastico egli vi sarebbe astretto (cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 8 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato quale mezzi di prova: il suo certificato di battesimo del (...); copia della carta di residenza della madre e del padre; copia della carta d'identità della madre e del padre (cfr. atto A11 e verbale 2, D3 segg., pag. 2 seg.). D. Con decisione del 18 luglio 2018, notificata al più presto il 23 luglio 2018 (cfr. atto A17), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Il 22 agosto 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 23 agosto 2018) l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Il ricorrente ha postulato, in via principale, la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; ed in via ancora più subordinata, ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Altresì ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dal pagamento delle presumibili spese processuali e del relativo anticipo. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente, è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei considerandi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione verrà motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

5. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 6. 6.1 In premessa, il ricorrente rileva nel gravame, che il suo stato di salute psichico, nonché le difficoltà di comprensione tra lui e l'interprete che si sarebbero palesate durante l'audizione sulle generalità, avrebbero condizionato la scorrevolezza del suo racconto in tale sede e sarebbero la causa delle incertezze presenti nel suo verbale d'audizione. In tal senso, egli chiede di attribuire un valore probatorio limitato a tale verbale d'audizione, e che venga svolta dal Tribunale un'audizione complementare per delucidare i fatti non istruiti dall'autorità inferiore e pertinenti per l'esame della sua domanda d'asilo. 6.2 Il Tribunale rileva in merito che l'insorgente, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, durante l'audizione sulle generalità ha sempre riferito di comprendere bene la persona incaricata della traduzione (cfr. verbale 1, pag. 2 e p.to 9.02, pag. 12), come pure i quesiti posti dall'auditore (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4). Egli inoltre durante tale audizione non ha allegato alcun problema di salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11), ed al quesito diretto se si sentisse bene, il ricorrente ha unicamente asserito di essere agitato in quanto non si ricorderebbe esattamente le date d'interruzione della scuola e d'espatrio, per successivamente comunque confermare le date fornite in precedenza (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5). Oltracciò il ricorrente ha sottoscritto il verbale d'audizione sulle generalità, dopo rilettura e ritraduzione dello stesso da parte dell'interprete. Pertanto, la censure mosse dall'insorgente relative alle difficoltà di comprensione e di traduzione che si sarebbero palesate durante l'audizione sulle generalità, risultano essere infondate. Il Tribunale non ritiene inoltre di dover procedere con ulteriori accertamenti in tal senso, in quanto i fatti determinanti sono già stati sufficientemente chiariti dall'autorità inferiore. 7. 7.1 Quanto al merito della questione, nella decisione impugnata la SEM ha considerato che le dichiarazioni dell'insorgente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, poiché le sue allegazioni sarebbero in più punti contraddittorie. Secondo l'autorità di prime cure, il ricorrente avrebbe presentato delle versioni contrastanti nelle diverse audizioni, sia attinenti la data ed i motivi che lo avrebbero determinato ad interrompere gli studi, sia in merito alla tempistica ed alla concatenazione degli eventi che si sarebbero svolti in seguito, segnatamente dopo la convocazione per il militare. Inoltre, l'autorità di prime cure ha ritenuto che la sola uscita illegale dell'interessato dall'Eritrea, in assenza di ulteriori fattori che lo renderebbero inviso alle autorità del suo Paese d'origine, non giustificherebbe un timore fondato di subire in futuro per il ricorrente delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, la sola evenienza di essere uscito illegalmente dall'Eritrea, non risulterebbe rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.2 Il ricorrente, nel gravame, passa in rivista le varie contraddizioni rilevate dalla SEM nella decisione avversata. In primo luogo, circa la data in cui l'insorgente avrebbe interrotto il decimo anno scolastico, egli sarebbe sempre stato costante. Il settimo mese indicato nell'audizione sulle generalità sarebbe invero scaturito da un errore di traduzione, in quanto durante tale mese non si terrebbero lezioni a causa della chiusura delle scuole. Inoltre, l'autorità di prime cure non sarebbe legittimata ad utilizzare le dichiarazioni da lui rilasciate alle autorità italiane nel corso del programma di ricollocazione, in quanto egli non sarebbe stato reso attento del fatto che tali dichiarazioni potessero essere impiegate nell'esame della sua domanda d'asilo, né egli avrebbe potuto prendere conoscenza di tale documentazione e quindi opporsi debitamente alla stessa. Per quanto attiene le presunte divergenze rilevate nella decisione avversata in merito ai motivi che lo avrebbero determinato ad abbandonare la scuola, le stesse sarebbero state generate dal suo stato emotivo agitato nonché dalla carente traduzione. Concernente il modo in cui egli sarebbe venuto a conoscenza dello scritto per la chiamata al servizio di leva, l'insorgente rileva segnatamente che avrebbe nominato soltanto la madre durante l'audizione sulle generalità, a causa delle problematiche di comprensione con l'interprete, come pure per il fatto che, avendo discusso di questa circostanza in seguito con la madre, non gli sarebbe parso essenziale menzionare il ruolo del vicino nella vicenda. Il ricorrente osserva infine che, in caso di un suo rientro in patria, rischierebbe di essere visto quale oppositore al regime a causa della sua diserzione e rischierebbe pertanto un arresto arbitrario od una pena disproporzionata. La sua posizione sarebbe inoltre aggravata agli occhi delle autorità eritree a causa del suo espatrio illegale dal suo paese d'origine. 8. 8.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 8.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 9. 9.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), 9.2 Come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi. 9.2.1 Anzitutto, per quanto riguarda la data d'interruzione dell'anno scolastico, come pure i motivi che avrebbero determinato l'insorgente a tale passo, le dichiarazioni rese dall'interessato durante l'audizione sulle generalità rispetto a quelle rilasciate dallo stesso nell'audizione federale successiva, risultano completamente divergenti. Nel corso della prima audizione l'interessato ha invero riferito di aver interrotto il decimo anno scolastico nel settimo mese del 2015, poiché a seguito dell'arresto del padre, si sarebbe occupato del loro raccolto, che durante tale anno sarebbe risultato più abbondante (cfr. verbale 1, pag. 4 segg.), nonché per motivi finanziari e perché la scuola era distante dal suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 7.02, pag. 10). Senza fornire alcuna spiegazione convincente, durante la seguente audizione, l'insorgente ha invece dichiarato di avere interrotto la scuola il giorno (...) del mese uno del 2015 (cfr. verbale 2, D28, pag. 4), poiché sarebbe stato espulso da scuola, in quanto sarebbe arrivato in ritardo per sostenere un esame scolastico (cfr. verbale 2, D29 segg., pag. 4 segg.). Anche non prendendo in considerazione le dichiarazioni da lui rilasciate durante la procedura di ricollocazione come richiesto dal ricorrente, le due versioni succitate risultano talmente contraddittorie da risultare inconciliabili. La spiegazione addotta nel gravame dall'insorgente, non modifica la conclusione del Tribunale in merito, in quanto risulta illogico che la presunta errata traduzione della data in cui egli avrebbe interrotto la scuola, come pure lo stato ansioso in cui egli versava, possa averlo condotto a fornire delle motivazioni completamente differenti dell'abbandono della scuola. Inoltre, si rileva che è su quesito specifico dell'auditore, che il richiedente ha risposto di aver interrotto la scuola nel settimo mese del 2015 e di non ricordarsi esattamente il giorno (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4). Tale sua affermazione gli è stata pure ritradotta ed il ricorrente l'ha sottoscritta con l'apposizione della sua firma sul verbale d'audizione. Pertanto, non risulta neppure credibile che le affermazioni contenute in quest'ultimo, non corrispondano a quanto dichiarato dall'insorgente durante il corso dell'audizione sulle generalità. Dimostrative dell'inverosimiglianza del racconto dell'insorgente circa i motivi dell'interruzione della scuola, sono inoltre le incoerenze denotate rettamente dall'autorità inferiore nella decisione avversata. Invero, durante la seconda audizione il ricorrente ha allegato che, della lavorazione del campo di proprietà della sua famiglia, si sarebbe occupato un loro vicino di casa, mentre lui non avrebbe mai lavorato fattivamente nello stesso (cfr. verbale 2, D45, pag. 5 segg.); allorché nella prima audizione, egli ha allegato che sarebbe stato proprio il lavoro nel terreno familiare a trattenerlo dal recarsi a scuola, poiché dal 2015 non sarebbe stato più concesso al vicino di lavorare sullo stesso, trovandosi il padre a casa (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10 seg.). In merito a tali ulteriori contraddizioni, la spiegazione fornita dal ricorrente (cfr. verbale 2, D157, pag. 13) non risulta minimamente convincente, poiché priva di qualsivoglia logica. Alla luce delle contraddizioni ed incoerenze succitate, non risulta verosimile che il ricorrente abbia interrotto la scuola né secondo la tempistica indicata né per i motivi allegati. 9.2.2 Già solo per i motivi summenzionati, le asserzioni dell'insorgente circa il richiamo che avrebbe ricevuto per adempiere il servizio di leva nel mese nove del 2015 non risulta verosimile, in quanto dalle dichiarazioni del ricorrente, gli sarebbe stato recapitato poiché avrebbe interrotto la scuola (cfr. verbale 2, D88 segg., pag. 8 segg.; verbale 1, pag. 5). Non di meno, le sue dichiarazioni a proposito della convocazione che avrebbe ricevuto per adempiere il servizio di leva non convincono il Tribunale, per le numerose contraddizioni ed incoerenze presenti. Segnatamente stupisce che nel corso della prima audizione egli ha affermato di aver incontrato il rappresentante dell'amministrazione locale pochi giorni dopo tale richiamo, che gli avrebbe chiesto come mai non avesse risposto allo stesso (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 6), quando invece nel corso della seconda audizione di tale evento non ne ha accennato minimamente, ed anzi ha sostenuto che non gli sarebbe successo nulla di rilevante dopo aver ricevuto il richiamo (cfr. verbale 2, D126 segg., pag. 11). Altresì, nel corso della stessa audizione, l'interessato ha inizialmente riferito che tra la comunicazione per presentarsi al servizio di leva ed il suo espatrio fossero trascorsi pochi giorni (cfr. verbale 2, D129-D130, pag. 11), quando successivamente si contraddice senza alcuna spiegazione logica, affermando invece di essere espatriato dopo due mesi dal ricevimento della stessa (cfr. verbale 2, D131 seg., pag. 11). Pertanto risultano inverosimili sia la convocazione per il servizio di leva che egli avrebbe ricevuto a seguito dell'interruzione della scuola, come pure gli eventuali contatti successivi avuti con le autorità eritree a causa della stessa. 9.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il suo racconto circa l'interruzione dell'anno scolastico, come pure in merito ai contatti con le autorità eritree in vista del suo arruolamento, le condizioni poste dall'art. 7 LAsi non risultano essere adempiute. 9.2.4 Il ricorrente ha inoltre addotto quali motivi d'asilo, la volontà di studiare e che in Svizzera vi sarebbe libertà (cfr. verbale 2, D88, pag. 8). 9.2.4.1 Il Tribunale in merito rileva che, malgrado tali aspirazioni siano comprensibili e legittime, non risultano pertinenti in materia d'asilo, in quanto non contemplate nei motivi esaustivi della definizione dello statuto di rifugiato così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017). 9.2.5 Infine, il ricorrente ha dichiarato che nel suo Paese d'origine vi sarebbero continue retate tendenti all'arruolamento di giovani, e che egli si sarebbe nascosto per sfuggire alle stesse in quanto non avrebbe avuto una carta scolastica (cfr. verbale 2, D88, pag. 8 segg.). Che altresì nel ricorso afferma che se dovesse ritornare in patria, teme di essere sanzionato o di subire un arresto arbitrario, in quanto verrebbe ritenuto un disertore dalle autorità eritree e poiché sarebbe espatriato illegalmente (cfr. anche verbale 1, p.to 7.03, pag. 11). 9.2.5.1 Che in merito ai motivi succitati, il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1). 9.2.5.2 Nella fattispecie, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità militari finalizzato all'arruolamento, v'è luogo di partire dall'assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionato per diserzione o renitenza. Altresì, il solo fatto che delle retate avvengano nel suo Paese d'origine e che egli possa in futuro dover adempiere il servizio militare, non sono motivi pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Negli stessi termini, anche l'asserito espatrio illegale, vista la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvisto dalle autorità eritree, non risulta pertinente. 9.2.6 Alla luce di tutto quanto sopra, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione avversata merita dunque tutela.

10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 12. 12.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, secondo l'autorità di prime cure, l'insorgente non avrebbe reso verosimile una situazione di minaccia reale e concreta di subire dei trattamenti inumani o degradanti proscritti dall'art. 3 CEDU, come neppure non sarebbe possibile l'esame di un rischio reale ed immediato di violazione dell'art. 4 CEDU se egli venisse rinviato nel suo paese d'origine, come pure il rischio di una sua incorporazione per adempiere il servizio di leva. Circa l'esigibilità dell'allontanamento, in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente, in quanto anche in merito alla sua situazione familiare ed economica, il ricorrente avrebbe reso delle dichiarazioni discordanti. 12.2 Dal canto suo, il ricorrente, afferma sia nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D164 segg., pag. 15) che nella procedura ricorsuale, di temere di essere astretto a svolgere il servizio di leva nel caso dovesse fare ritorno in Eritrea o di dover subire un arresto arbitrario od una pena disproporzionata in quanto disertore.

13. Il Tribunale rileva dapprima che il timore di essere astretto al servizio di leva, vista l'età in cui l'insorgente ha lasciato il suo Paese d'origine, come pure alla sua attuale età anagrafica, possa risultare plausibile (cfr. anche per la prassi eritrea la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata quale sentenza di riferimento, consid. 13.2 - 13.4). 14. 14.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 14.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili i suoi motivi d'asilo ex art. 7 LAsi né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso l'Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 14.3 Resta ora da determinare se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento del ricorrente nell'ambito del servizio nazionale eritreo. La problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giurisprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. Il Tribunale constata inoltre che, la minaccia per una persona di essere arruolata nel servizio nazionale eritreo, in assenza di un sufficiente e concreto pericolo, non possa essere ritenuta sufficiente per comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ex art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. E-5022/2017 consid. 6.2). 14.4 Ciò detto, da quanto già sopra considerato, non avendo il ricorrente reso verosimile alcun contatto con le autorità eritree prima del suo espatrio come neppure di essere stato convocato per svolgere il servizio di leva, e non essendoci altri elementi agli atti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che il ricorrente possa essere sottoposto ad una pena o trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 1 Conv. tortura, il timore del ricorrente di poter subire in Eritrea un trattamento proibito, non permettono di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie, in assenza della plausibilità di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). 14.5 V'è dunque luogo di concludere anche nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e ciò anche in presenza di un eventuale rischio imminente di arruolamento del ricorrente nel servizio nazionale. 15. 15.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se viene constatato un pericolo concreto - esclusi i casi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr - la SEM disporrà l'ammissione provvisoria per lo straniero (art. 83 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 44 LAsi). 15.2 Nella sentenza D-2311/2016 già summenzionata, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2). 15.3 Nel caso di specie il ricorrente è giovane ed in buona salute. Egli dispone inoltre di una certa istruzione e può avvalersi di conoscenze nel settore agricolo. In patria, l'insorgente può vantare su di una solida rete famigliare con la quale intrattiene tuttora buone relazioni. Pur allegando nelle sue dichiarazioni delle presunte problematiche finanziarie della sua famiglia (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4), vi sono vari elementi che conducono questo Tribunale a constatare che egli, in caso di rientro in Eritrea, avrebbe i necessari e sufficienti mezzi di sostentamento. Invero egli afferma che la sua famiglia d'origine stesse bene finanziariamente (cfr. verbale 2, D84 segg., pag. 8), che disporrebbe di un terreno agricolo e di una casa (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 5 segg.), come pure il padre guadagnerebbe (...) quale salario per la sua attività militare (cfr. verbale 2, D64 segg., pag. 6 seg.). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale. 15.4 Il rientro dell'interessato nel suo paese d'origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 16. 16.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 16.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStr).

17. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

18. Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

19. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda finalizzata all'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, è divenuta priva di oggetto.

20. Infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

21. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

22. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: