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D-2960/2017

D-2960/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-27 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2960/2017 Sentenza del 27 giugno 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A.______, nato il (...), aliasB.______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 aprile 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 6 marzo 2017, i verbali d'audizione del 16 marzo 2017 (di seguito: verbale 1) e del 12 aprile 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 28 aprile 2017, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 24 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 maggio 2017), con cui il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione ed in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente ha altresì presentato, una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato essere cittadino algerino di etnia araba e con ultimo domicilio nella città di Chlef (cfr. atto A4, pag. 3 e segg.), che l'interessato ha affermato di aver lasciato in una prima occasione il paese nel 2012 per migliorare la propria situazione economica ed a causa delle tensioni con il padre che lo avrebbe mandato a vivere dalla nonna materna (cfr. atto A4, pag. 4 e atto A11, pag. 5 e segg.), che sarebbe poi giunto in Grecia ove sarebbe stato condannato in quanto identificato a torto come scafista; che nel corso della detenzione, durata 4 anni, avrebbe ottenuto una copia del vangelo e confrontandolo con il corano si sarebbe reso conto delle contraddizioni tra le due religioni, perdendo quindi la sua fede in Allah (cfr. atto A4, pag. 5 e A11, pag. 6 e segg.), che a causa di ciò egli teme, in caso di rimpatrio, di essere esposto a pregiudizi in quanto divenuto ateo (cfr. atto A11, pag. 7), che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto irrilevanti i motivi addotti dal ricorrente; che in particolare il timore dovuto all'abbandono dell'islam non sarebbe fondato su indizi concreti quanto all'avvento di seri pregiudizi in futuro; che inoltre i problemi avuti con il padre non sarebbero tali da poter essere qualificati come persecuzioni intense che rendano impossibile il proseguimento del soggiorno nel paese d'origine; che infine, le situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche economiche o sociali di carattere generale non sarebbero a loro volta da prendere in considerazione in ambito d'asilo, che nel ricorso l'insorgente avversa tali considerazioni; che egli ribadisce in particolare che il suo abbandono della fede musulmana rischierebbe di esporlo a persecuzioni; che inoltre il comportamento del padre verrebbe influenzato negativamente anche da tale nuovo elemento per il che egli rischierebbe di subire pregiudizi anche da parte di quest'ultimo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che tale definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che il Tribunale ritiene pertanto opportuno confermare in primo luogo l'irrilevanza in materia d'asilo - peraltro incontestata in sede ricorsuale - dei motivi economici adotti dal ricorrente, che per il resto, va richiamato il precetto secondo il quale sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che in tal senso, quo all'invocato abbandono dell'islam, occorre anzitutto sottolineare che in Algeria la costituzione in vigore contempla la libertà di coscienza e che la conversione e l'apostasia non paiono configurare alcun reato di natura penale (cfr. US Department of State, 2015 Report on International Religious Freedom - Algeria, 10 agosto 2016, consultabile in http://www.refworld.org/docid/57add8ac15.html > [consultato il 13 giugno 2017]), che già solo per tale motivo, si può a giusto titolo concludere che il ricorrente non avrebbe a temere di essere esposto a seri pregiudizi in caso di rientro in patria per il semplice fatto di voler abbandonare la fede islamica, che del resto egli ha affermato non aver mai avuto problema alcuno con le autorità del paese d'origine, anche dopo il rientro dalla Grecia, che quo agli eventuali problemi con privati che potrebbero insorgere da tale disinteressamento per la fede islamica di cui il ricorrente si avvale, occorre fare riferimento al principio della sussidiarietà della protezione internazionale secondo cui non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali, che infine, circa il rapporto conflittuale del ricorrente con il padre, si rende necessario rammentare che perché possano essere considerati rilevanti, i provvedimenti persecutori devono essere caratterizzati da una considerevole intensità; che quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, quando lo stesso è di considerevole durata e frequenza, che risulta pertanto d'acchito pacifico che quanto intercorso tra il ricorrente ed il genitore non adempie a tale criterio essendosi trattato essenzialmente di semplici insulti e provocazioni (cfr. atto A11, pag. 9); che inoltre, quandanche l'abbandono della fede islamica potesse catalizzare ulteriormente gli animi, difficilmente si potrebbe giungere alla conclusione che vi sia il rischio per il ricorrente di essere esposto a seri pregiudizi; che ad ogni modo va anche a tal riguardo riservato quanto esposto pocanzi relativamente alla possibilità di far capo alle autorità del luogo d'origine (della cui protezione il ricorrente non pare volersi avvalere omettendo però di fornire argomenti validi a riguardo), che in definitiva v'è dunque da condividere le considerazioni dell'autorità di prime cure circa l'irrilevanza dell'integralità dei motivi d'asilo addotti dall'interessato, che, per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato occorre pertanto da confermare la decisione della SEM, per il che, il ricorso, su questo punto, va respinto, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta tale conclusione, ritenendo in particolare necessaria una valutazione prudente dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che in primo luogo in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria; che egli è giovane ed in buona salute, dispone di una rete famigliare in patria con cui ha avuto contatti settimanali anche una volta giunto in Svizzera, è alfabetizzato ed ha svolto anche un impiego per un certo periodo, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: